Divisione Servizi Civici e Tributari
Settore Tarsu
n. ord. 34
2001 00379/13
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ADEGUAMENTO AI PRECETTI CONTENUTI NELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000 N. 212 AD OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Il recente testo di legge n. 212 del
27 luglio 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2000)
ed in vigore dal 1° agosto 2000 ha introdotto in campo tributario
dei principi generali concernenti, in particolar modo, la trasparenza
e la semplificazione delle norme fiscali e dei procedimenti relativi.
La legge c.d. Statuto del Contribuente
rivolge precetti ovvero raccomandazioni ovvero ancora linee/guida,
in primis, al legislatore tributario ed in secondo luogo alla
Amministrazione finanziaria, ovvero anche agli enti locali per
i propri tributi, affinché vengano recepiti i più
importanti contenuti.
Per questo motivo, all'art. 1/4° comma
si dispone che gli enti locali provvedano ad adeguare i propri
regolamenti o atti di natura fiscale.
In sintesi, i principi dello Statuto del
Contribuente che debbono essere recepiti dai regolamenti comunali
e, nello specifico, dal Regolamento Tarsu in argomento sono i
seguenti:
1) Chiarezza delle norme (art. 2
della legge 212/2000): devono essere richiamati di ogni articolo
e legge citata, rispettivamente, il proprio oggetto ed il titolo.
In tal senso si è provveduto con
i richiami normativi nel testo del Regolamento Tarsu che ci apprestiamo
a modificare;
2) Conoscenza degli atti, semplificazione
e trasparenza dei procedimenti tributari.
Lo Statuto del contribuente richiama dei
concetti importanti di natura amministrativa, estesi all'ambito
tributario, già contenuti nella legge 241/90 ad oggetto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
La motivazione
degli atti [art. 3 legge 241/90 richiamato dall'art. 7 della legge
212/2000] è un elemento imprescindibile di conoscenza
dell'atto ai fini di un miglioramento nei rapporti tra contribuente
e Pubblica Amministrazione (cfr. art. 10 dello stesso Statuto
del Contribuente).
Nell'art. 7 della
richiamata legge 212/2000 si impone - addirittura - di allegare
all'atto finale diretto al contribuente l'atto prodromico richiamato
nella motivazione.
Nel concetto in
argomento vi rientra - ancora - lo strumento della comunicazione
dell'avvio di procedimento (art. 8 della legge 241/90 richiamato
dall'art. 6 comma 2 della legge 212/2000) che pone il contribuente
- sottoposto ad accertamento e/o verifiche di natura tributaria
- di essere posto a conoscenza di quanto avviene a suo carico
prima della emissione dell'atto finale.
Nel concetto,
invece, di semplificazione vi rientra il precetto
di cui all'art. 6 comma 4 della legge 212/2000, quello per il
quale Al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione
finanziaria o di altre Amministrazione pubbliche indicate dal
contribuente.
Tutti i suddetti
principi - rientranti nella fattispecie in argomento - sono stati
inseriti nell'art. 11 (Controlli - Accertamenti) del
Regolamento Tarsu.
Si è proceduto,
inoltre, nel riconoscere agli avvisi di accertamento, di
cui all'art. 71 comma 2° del D.Lgs. 507/93, la natura stessa
di comunicazione di avvio di procedimento ex art. 8 della predetta
legge 241/90 poiché gli elementi essenziali dell'atto di
cui alla norma speciale (art. 71 comma 2°) sono gli stessi
contenuti nel citato art. 8, comma 2°: a) amministrazione
competente; b) oggetto del procedimento promosso; c) ufficio e
persona responsabile del procedimento; d) ufficio in cui si può
prendere visione degli atti. A tal fine è stata inserita
la modifica contenuta nell'art. 12 Accertamento della tassa
del Regolamento Tarsu.
3) Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali.
Buona parte dell'art. 12 (Diritti
e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)
della legge 212/2000 è stato trasposto nell'art. 11 (Controlli
- accertamenti), in particolare rinnovando il punto c) del
1° comma.
4) Efficacia temporale delle norme tributarie.
Questo concetto contenuto nell'art. 3
della legge 212/2000 esprime un principio tributario di grande
innovazione: l'irretroattività delle norme tributarie.
A ciò conseguono, i periodi espressi
nei commi 1° e 2° del predetto articolo:
Relativamente ai tributi periodici
le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni che le prevedono. Le disposizioni tributarie
non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti
di attuazione in esse espressamente previsti.
Anche la Tarsu
si rapporta a precisi periodi d'imposta (cfr. art. 64 comma 1°
del D.Lgs. 507/93), pertanto, va inserito nell'art. 22 del Regolamento
Tarsu il suddetto concetto, in luogo di una normativa transitoria
ormai superata.
In ultimo, occorre
approfittare della presente deliberazione, per prendere atto di
una novità giurisprudenziale di notevole rilievo per gli
enti locali.
Tra gli
esoneri (art. 18 bis del Regolamento Tarsu) al III°
punto venivano riconosciute le scuole materne e dell'obbligo
statali, ai sensi dell'art. 3 comma 2° della legge 11.01.96
n. 23, poiché in tal senso era la Circolare n. 161
del 23.07.99 del Ministero delle Finanze, che - risolvendo una
annosa diatriba fra Ministeri - faceva rientrare fra le spese
a carico del Comune anche quella derivante dalla Tarsu applicata
alle scuole materne/elementari/ medie statali.
Recentemente,
invece, la Corte di Cassazione ha riaperto il problema e, con
Sentenza 9/2 - 18/04 anno 2000 n. 4994, ha concluso nel senso
di addebitare, nuovamente, le spese derivanti dalla Tarsu alle
scuole e non agli enti locali, con la seguente affermazione La
tassa medesima configura un prelievo di tipo tributario..afferente
non all'immobile, ma all'attività produttiva di rifiuti
esercitata dall'occupante o detentore dell'immobile medesimo,
è quindi dovuta in dipendenza della concreta utilizzazione
del fabbricato e non può rientrare fra le spese di gestione
di esso.
Pertanto, si è
proceduto ad abrogare il punto 3° dell'art. 18 bis (esoneri)
del Regolamento e, di conseguenza, ad addebitare alle scuole statali
(materne e dell'obbligo) la spesa dovuta a fini tributari a titolo
di Tarsu.
Ai sensi dell'art.
43 lett. e) del Regolamento del Decentramento, il presente Regolamento
è stato inviato, per l'acquisizione dei pareri a tutte
le Circoscrizioni.
- Non hanno espresso
parere le Circoscrizioni: 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - 10;
- Hanno espresso
parere favorevole le Circoscrizioni: 4 - 7;
- Ha espresso parere
favorevole con proposta di indicazioni la Circoscrizione n. 6.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento
(all. 1 - n. ) per l'applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ove gli emendamenti sono evidenziati
in neretto;
2) di dare atto che sono stati richiesti
i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'art. 43 lett. e)
del Regolamento del Decentramento. I provvedimenti dei Consigli
di Circoscrizione sono allegati alla presente deliberazione (all.
2 - n. ) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il presente Regolamento,
così come modificato, verrà trasmesso al Ministero
delle Finanze ai sensi dell'art. 68 comma 3° del D.Lgs. 507/93
e della circolare 29.12.2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso
entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53/16° comma della
Finanziaria anno 2001 (legge 388/00) - per le parti modificate
- al 1° gennaio 2001.
1. Il Comune esercita con diritto di
privativa le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni, nelle varie fasi di raccolta, cernita,
trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica su suolo
e nel suolo dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento
riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente
vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.
2. Dette attività di pubblico interesse
sono esplicate mediante Azienda Municipalizzata ovvero mediante
concessioni a Enti o Imprese specializzate da scegliere tra quelle
autorizzate ai sensi dell'art. 6 lettera d) del citato D.P.R.
n. 915/82 (1).
1. Sono rifiuti urbani:
a) rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti
da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del
D.Lgs. 22/1997 (2);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime
e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree
verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni
ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
1. È istituita dal Comune di
Torino apposita tassa annuale in base a tariffe relative allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.
2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione
o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio
è istituito ed attivato.
3. La tassa è commisurata alle quantità
e qualità medie ordinarie per unità di superficie
imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili
nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati,
nonché al costo dello smaltimento. Nel caso di multiproprietà
la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo
di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è
versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.
4 comma 3.
4. Il gettito complessivo della tassa non
può superare il costo annuale di esercizio del servizio
al netto del costo imputabile allo spazzamento. Tale costo, calcolato
ai sensi della normativa vigente è determinato nella misura
del 5% del costo totale del servizio.
5. La maggiore spesa del servizio di nettezza
urbana derivante dal pagamento del tributo speciale dovuto alla
Regione ai sensi dell'art. 3 comma 24 Legge 549/95 costituisce
costo ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 e successive
modificazioni, limitatamente alla parte riferibile al costo di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni eccedente i proventi
dalle addizionali erariali ex Regio Decreto n. 2145/1937 e Legge
1346/61 devolute ai Comuni a norma dell'art. 3 comma 39 Legge
549/95.
1. La tassa è dovuta da chiunque
occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte
di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti
o fruitori dei locali e le aree stesse.
2. Per i locali destinati ad attività
ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo
e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce
l'attività.
3. Per i locali in multiproprietà
e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce
i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa
dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali
ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Le società commerciali, gli Enti
Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono
assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione,
con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
5. Per i box la tassa è riscossa
a nome del proprietario. Su richiesta dell'amministratore la tassazione
dei box può essere effettuata cumulativamente a carico
del condominio.
6. I proprietari o gli amministratori hanno
il diritto di rivalsa nei confronti di chi occupa i box.
1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e aree.
1. Le denunce iniziali, di rettifica
e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli,
messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici anagrafici
o presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta
ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica,
così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione
che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza
è del Comune, è possibile presentare contestualmente
le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento
della Tarsu.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere
il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.
1. I proprietari, gli amministratori
e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa
di cui all'art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo
all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia
anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio
del Comune.
2. La denuncia iniziale deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale, le
generalità del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti l'unità
immobiliare residenti e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data dell'occupazione o della conduzione
dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano
e della scala, nonché numero della unità immobiliare;
- la destinazione d'uso dei locali e delle
aree e la relativa superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia
e la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società
commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli
e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la
sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell'attività
nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale
e la relativa residenza.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria
potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la
capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata
dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
5. La denuncia ha effetto anche per gli
anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano
rimaste invariate.
1. Le variazioni delle condizioni di
tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura
della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di
cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di
gennaio di ciascun anno.
2. La denuncia di rettifica, presentata
secondo le modalità previste per la denuncia originale,
deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché
l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla
denuncia precedente.
1. La cessazione, nel corso dell'anno
dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili,
deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi
Tributari mediante apposita denuncia che deve essere presentata
secondo le modalità previste per la denuncia originale.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti
della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione
o della conduzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione dell'area o del fabbricato,
del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d'uso
dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante
nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni
necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.
3. La cessazione dell'occupazione o della
conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento
della veridicità del fatto da parte del Comune, dà
diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del
bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata
la denuncia stessa.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia
collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa
categoria siti in Torino, le relative variazioni avranno effetto
dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. In caso di mancata denuncia di cessazione
nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta
per le annualità successive se il contribuente dimostra
di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali
ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante
a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nei casi previsti dal comma precedente,
l'utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella
di pagamento o dell'avviso di messa in mora relativi al tributo
annuo di cui chiede lo sgravio.
7. Nei casi di errore o di duplicazione,
diversi dalle ipotesi di cui ai precedenti commi o nei casi in
cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a
priori dall'ambito della tassazione (come previsto dall'art. 62
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/1993) (3), lo sgravio o il rimborso
del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d'ufficio,
è disposto nel modo di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs.
n. 507/93 (4), salvo il termine dell'avvenuto pagamento.
8. Quest'ultimo è di tre anni per
la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza,
dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata o del versamento in unica
soluzione.
1. Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 507/93.
1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica
e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono
essere soggette ad accertamenti d'ufficio.
L'Amministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge,
e previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art.
8 della legge 241/1990 (5), di effettuare tutte le verifiche ed
i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed
opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare
il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od
acquisiti direttamente dall'ufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili,
nell'ordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni
a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni
o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio
delle superfici con i mq di riferimento.
L'Amministrazione comunale non può
richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già
possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a
meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti
relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso
deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti;
b) il contribuente od il proprietario dell'immobile
possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni
o prove;
c) possono essere effettuati sopralluoghi
ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per
la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse.
Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente
documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di
esercizio se il locale ospita una attività e con modalità
tali da arrecare la minore turbativa possibile.
In tale occasione, il contribuente ha
diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo
riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da
un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di
giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere
redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo
il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali
casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima
della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare
e motivata urgenza.
L'accesso ai locali deve essere comunicato
al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.
2. Nel caso di mancata collaborazione del
contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo
svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità
degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato
in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità
di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.
3. L'Amministrazione comunale può
chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere
alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa
superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari,
oltre che gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti.
La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei
proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale.
Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine
a provvedere, nonché individua le modalità operative.
Gli amministratori e/o proprietari, cui venga indirizzata la richiesta
_ anche a mezzo di avviso pubblico _ sono tenuti, nell'interesse
pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare,
pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti
alla numerazione.
1. In caso di denuncia infedele o incompleta,
la Divisione Servizi Tributari provvede ad emettere, relativamente
all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente
per la parte di cui all'art. 4, comma 3, avviso di accertamento
di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. In caso di omessa denuncia sarà
emesso avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui
la denuncia doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento sono emessi
con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 e 3 del D.Lgs.
n. 507/93 (6) e costituiscono di per sé comunicazione di
avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.
Gli avvisi di accertamento dovranno avere
in allegato eventuali atti prodromici richiamati nella motivazione
ed indirizzati al contribuente, anche se precedentemente comunicati
o notificati allo stesso.
1. Contro l'atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (7) .
1. Al fine della determinazione della
tassa di cui all'art. 16, devono essere prese in considerazione
le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte;
comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali
ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio,
espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma
restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti
comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere
presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto
di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga
svolta anche una attività economica e professionale, la
tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica
attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
Nel caso di attività distintamente classificate svolte
nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali
non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una
o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento
all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni
attività è di norma unica anche se le superfici
che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano
diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione,
deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso
adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie
di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree
pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali
e sono tassati in base alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree
coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla
superficie oggetto della autorizzazione Comunale.
1. Nella determinazione delle tariffe
annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo
non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni secondo le modalità previste
dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 (8).
2. Tenuto conto dei termini previsti dall'art.
69 del D.Lgs. n. 507/93 (9), entro il 30 giugno di ciascun anno
l'Azienda Municipalizzata e/o gli Enti autorizzati che effettuano
il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione
apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione
del costo del servizio per l'anno successivo.
1. La tassa è commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie per unità
di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui
i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Per quanto attiene ai rifiuti solidi
urbani interni provenienti da conduzione di locali ed occupazione
di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù
di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città
con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se
ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli
viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base
alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento
dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti
di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica
categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili
per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto
corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della
concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30
giorni dall'avviso di messa in mora qualora l'occupazione abbia
luogo, senza ritiro della concessione.
1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dall'art. 72 D.Lgs. n. 507/93 (10) e con la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (11), come modificato con D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (12) ed integrato con D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 326 e smi (13).
1. Sono esclusi dall'applicazione della
tariffa Tarsu:
- Le unità immobiliari adibite a
civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate
ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per
almeno 1 anno di tassazione.
- Centrali termiche e locali riservati
ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori,
silos, ove non si abbia di regola presenza umana.
- Fabbricati danneggiati non agibili, in
ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata
da idonea documentazione e preveda una durata non inferiore ad
1 anno.
2. Tali situazioni debbono essere indicate
nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente
rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
1. Sono esonerati dal tributo:
- i locali ed aree della Città di
Torino adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti.
- I cittadini che percepiscono dalla Città
contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno
8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione
del ruolo, per la particolare condizione di indigenza.
Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
1. (comma abrogato per effetto
dell'avvenuta abrogazione del corrispondente testo dell'art. 66/1°
e 2° comma D.Lgs. 507/93) (14) -
2. La tariffa unitaria è ridotta
del:
c) 30% per le abitazioni con unico occupante
che al primo gennaio dell'anno di riferimento risulti residente
in Torino.
d) 30% per le abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso
chi risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno.
Tali condizioni devono risultare dalla
denuncia di cui agli artt.7 e 8 nella quale dovrà essere
espressamente dichiarata l'abitazione di residenza e l'abitazione
principale e che l'alloggio non sarà ceduto in locazione
o comodato;
e) 30% per la parte abitativa delle costruzioni
rurali occupate dall'agricoltore.
Le suddette agevolazioni sono applicate con effetto dall'anno
successivo a quello della denuncia.
3. Il venir meno delle condizioni dell'applicazione
della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio;
in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle
sanzioni con le modalità previste dagli artt. 66 e 76 del
D.Lgs. n. 507/93 (15).
4. Le riduzioni non sono comunque cumulabili.
1. La tariffa unitaria è ridotta
sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino
di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico - organizzativi
comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui
al comma 2 dell'art. 67 D.Lgs. n. 507/93 (16).
Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo
e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dall'Amiat.
2. Al fine di incentivare le operazioni
di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani,
i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione
annua della tariffa applicata.
Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo
dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria,
deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di
applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto,
una domanda che contenga copia del formulario di identificazione
od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10/3° lett.
b) ed art. 49/14° del D.Lgs. 22/97 (17), controfirmato dai
soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale
ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei
rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione.
E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo
non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti
recuperati sul totale della produzione.
La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta
lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel
ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce
il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto
esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire
dal 2000.
3. Si possono concedere riduzioni tariffarie,
al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti
territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta
raccolta.
La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo
e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati
collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento
a raccolta differenziata.
1. Per le zone della città nelle
quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono
il traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 6 mesi,
l'Amministrazione Comunale può deliberare agevolazioni
del tributo relativamente ad attività commerciali ed artigianali
che si svolgono all'interno della zona, per tutto il periodo interessato
dalla predetta limitazione.
2. La suddetta agevolazione va iscritta
in bilancio ed assicurata la relativa copertura come da art. 67
comma 3° del D.Lgs. n. 507/93.
1. I locali e le aree di tipo industriale
ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione
del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente
l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori,
ecc.).
2. A tali fini, le attività che
producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad
individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie
destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la
tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio
è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi
a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento
all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
3. Ai fini della corretta identificazione
del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente
l'applicazione del presente articolo, la Divisione Tributi farà
riferimento all'Amiat.
1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'art. 76 del D.Lgs. 507/93, nel D.Lgs. 472/97 (18), e nella deliberazione che ne fissa i criteri di applicazione.
1. Le categorie d'uso e le relative tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale nei termini di legge.
Le norme del presente Regolamento, che conseguono a nuove disposizioni
tributarie, non hanno effetto retroattivo.
Le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore delle norme regolamentari.
Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/93 sino
all'entrata in vigore dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, nonché
al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/97).
Note:
(1) D.P.R. 915/1982 - Attuazione delle
direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa
allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi - Art.6, Competenze
delle regioni.
(2) D.Lgs. 22/1997 - Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - Art. 21, Competenze
dei comuni.
(3) D.Lgs. 507/1993 - Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale - Art. 62, Presupposto della tassa
ed esclusioni.
(4) Art. 75, D.Lgs. 507/1993 - Rimborsi.
(5) Legge 241/1990 - Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
(6) Art. 71, D.Lgs. 507/1993 - Accertamento.
(7) D.Lgs. 546/1992 - Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30/12/91 n. 413.
(8) Art. 61, D.Lgs. 507/1993 - Gettito
e costo del servizio.
(9) Art. 69, D.Lgs. 507/1993 - Deliberazioni
di tariffa.
(10) Art. 72, D.Lgs. 507/1993 - Riscossione.
(11) D.P.R. 602/1973 - Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito.
(12) D.Lgs. 46/1999 - Riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337.
(13) D.Lgs. 326/1999 - Riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337.
(14) Art. 66, D.Lgs. 507/1993 - Tariffe
per particolari condizioni di uso.
(15) Art. 76, D.Lgs. 507/1993 - Sanzioni.
(16) Art. 67, D.Lgs. 507/1993 - Agevolazioni.
(17) Art. 10, D.Lgs. 22/1997 - Oneri dei
produttori e dei detentori. Art. 49, D.Lgs. 22/1997 - Istituzione
della tariffa.
(18) D.Lgs. 472/97 - Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996 n. 662.