Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Esercizio
n. ord. 22
2001 00173/06
OGGETTO: SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO PASSANTE RIVAROLO - TORINO PS TROFARELLO - CHIERI, PER L'ANNO 2000 E SUCCESSIVI - PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI DI TORINO, CHIERI, MONCALIERI E TROFARELLO CON LA SOCIETÀ TRENITALIA S.P.A..
Proposta dell'Assessore Corsico.
Nel settembre 1997 veniva sottoscritto
un protocollo di accordo tra la Regione Piemonte, la Provincia
di Torino e i Comuni di Torino, Moncalieri, Trofarello e Chieri
per l'attivazione del servizio ferroviario metropolitano passante
sulla direttrice Rivarolo B Torino B Chieri, riguardante, tra
l'altro, i tempi del nuovo servizio, i programmi di esercizio
ed i contributi integrativi dovuti dagli Enti.
Con il contratto di servizio siglato nel
novembre 1997, le FS Spa e la Regione Piemonte ponevano le basi
per il nuovo servizio ferroviario passante di cui sopra, stabilendo,
tra l'altro, la durata dello stesso servizio (dal 1° settembre
1997 al 31 maggio 1999).
All'approssimarsi della scadenza del predetto
contratto di servizio, con D.G.R. n. 27-27357 del 17 maggio 1999,
la Regione Piemonte ne approvava la 1° Appendice
relativa al periodo 1 giugno 1999 B 31 dicembre 1999.
Alla luce di quanto sopra, al pari degli
altri Enti interessati, con deliberazione consiliare del 25 ottobre
1999 (mecc. 9907967/06), la Città di Torino approvava la
IE appendice (per il periodo 1° giugno 1999 - 31 dicembre
1999) al succitato protocollo d'accordo concernente il servizio
in argomento da far esercitare congiuntamente dalle Società
FS Spa e SATTI Spa e si definiva in Lire 457.000.000 (25% del
totale) il contributo posto a carico della Città di Torino
per l'intero anno 1999.
Alla fine del 1999 ed in attesa che si
chiarisse la permanenza in capo agli Enti locali interessati dell'obbligo
di contribuzione al servizio medesimo o se, al contrario, il relativo
onere dovesse essere assunto dalla gestione regionale del servizio
ferroviario nel quadro del trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di trasporti, si è provveduto,
con successivi provvedimenti dirigenziali, ad impegnare, in via
cautelativa, la somma complessiva di Lire 457.000.000 (il medesimo
importo erogato dalla città nell'anno 1999) in modo che
fosse comunque garantita la continuità del servizio in
questione nel corso del 2000.
A tal proposito si evidenzia infatti come
la Regione Piemonte, avendo sottoscritto con il Ministero dei
Trasporti nel mese di Dicembre 1999 l'accettazione della delega
in materia di servizi ferroviari, ha rinviato nel tempo l'esame
della problematica suddetta in quanto intendeva valutarla nell'ambito
del relativo contratto di servizio per l'anno 2000, da stipularsi
con le Società FS e Satti per tutta la rete dei servizi
ferroviari di competenza regionale.
Peraltro, il continuo rinvio da parte
dello Stato dell'emanazione del D.P.C.M. attuativo del federalismo
ferroviario, continua a determinare situazioni di incertezza
sia nei confronti delle aziende esercenti, sia rispetto al già
travagliato sistema di trasporto ferroviario di interesse locale.
La Società Trenitalia (già
FS S.p.a), nel mese di giugno del 2000, segnalava alla Regione
Piemonte l'esigenza di garantire un'idonea contribuzione anche
nel corso dell'anno medesimo e si impegnava inoltre a riconoscere
alla Satti S.p.a. un adeguamento del compenso per l'anno 2000
che dalle precedenti L.9.500 TR/Km passava a L. 12.500 TR/Km.
Allo scopo di definire formalmente le
pendenze finanziarie dell'anno 2000 relative al servizio
in argomento e chiarirne le prospettive future, in data 23 novembre
2000 si è tenuto un incontro presso la Direzione Trasporti
della Regione Piemonte con tutti gli Enti aderenti al precedente
accordo.
In tale sede questi ultimi hanno convenuto
sull'esigenza prioritaria di mantenere invariato l'attuale livello
del servizio ferroviario in argomento e di migliorarlo appena
lo consentirà la capacità infrastrutturale della
tratta (ultimazione dei lavori sul passante ferroviario); si è
inoltre concordato che gli enti che concorrevano al pagamento
delle maggiori spese del trasporto ferroviario nelle precedenti
gestioni (1997 - 1999) contribuiranno con la medesima compensazione
già erogata nel corso del 1999 e che la Regione Piemonte
si farà carico dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione
del nuovo contratto Trenitalia - Satti, per l'esercizio 2000.
Con D.G.R. del 12 dicembre 2000, n. 1
- 1706 la Regione Piemonte ha quindi approvato il protocollo d'intesa
in oggetto relativo all'anno 2000, conformemente a quanto concordato
con gli Enti intervenuti nell'incontro di cui sopra.
Pertanto, al pari di tutti gli Enti interessati,
si ritiene ora di approvare tale protocollo d'intesa, il quale,
fra l'altro, definisce in L. 457.000.000 (Euro 236.020,80) il
contributo posto a carico della Città per l'anno 2000.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi
in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'allegato
Protocollo d'intesa relativo al servizio ferroviario metropolitano
passante Rivarolo - Torino PS Trofarello - Chieri, valido per
l'anno 2000 e successivi, da stipulare tra la Regione Piemonte,
la Provincia di Torino ed i Comuni di Torino, Chieri, Moncalieri
e Trofarello con la Società Trenitalia S.p.a. (già
Ferrovie dello Stato S.p.a.), che definisce in L. 457.000.000
(Euro 236.020,80) il contributo posto a carico della Città
per l'anno 2000 (all. 1 - n. ).
La spesa a carico della Città viene
fronteggiata con l'utilizzo dei fondi già impegnati, per
le motivazioni di cui in premessa, con le determinazioni dirigenziali
del 9 dicembre 1999 (mecc. 9912084/06), esecutiva dal 31 dicembre
1999, del 10 febbraio 2000 (mecc. 0001036/06), esecutiva dal 28
febbraio 2000, del 30 marzo 2000 (mecc. 0002704/06), esecutiva
dal 5 maggio 2000, del 27 aprile 2000 (mecc. 0003620/06), esecutiva
dal 19 maggio 2000, del 30 giugno 2000 (mecc. 0005945/06), esecutiva
dal 14 luglio 2000, del 27 settembre 2000 (mecc. 0007732/06),
esecutiva dal 5 ottobre 2000 e del 7 dicembre 2000 (mecc. 0012154/06),
esecutiva 14 dicembre 2000;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.