Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Esercizio

n. ord. 22
2001 00173/06

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 FEBBRAIO 2001

(proposta dalla G.C. 23 gennaio 2001)

OGGETTO: SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO PASSANTE RIVAROLO - TORINO PS TROFARELLO - CHIERI, PER L'ANNO 2000 E SUCCESSIVI - PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI DI TORINO, CHIERI, MONCALIERI E TROFARELLO CON LA SOCIETÀ TRENITALIA S.P.A..

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Nel settembre 1997 veniva sottoscritto un protocollo di accordo tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Torino, Moncalieri, Trofarello e Chieri per l'attivazione del servizio ferroviario metropolitano passante sulla direttrice Rivarolo B Torino B Chieri, riguardante, tra l'altro, i tempi del nuovo servizio, i programmi di esercizio ed i contributi integrativi dovuti dagli Enti.
    Con il contratto di servizio siglato nel novembre 1997, le FS Spa e la Regione Piemonte ponevano le basi per il nuovo servizio ferroviario passante di cui sopra, stabilendo, tra l'altro, la durata dello stesso servizio (dal 1° settembre 1997 al 31 maggio 1999).
    All'approssimarsi della scadenza del predetto contratto di servizio, con D.G.R. n. 27-27357 del 17 maggio 1999, la Regione Piemonte ne approvava la “1° Appendice” relativa al periodo 1 giugno 1999 B 31 dicembre 1999.
    Alla luce di quanto sopra, al pari degli altri Enti interessati, con deliberazione consiliare del 25 ottobre 1999 (mecc. 9907967/06), la Città di Torino approvava la IE appendice (per il periodo 1° giugno 1999 - 31 dicembre 1999) al succitato protocollo d'accordo concernente il servizio in argomento da far esercitare congiuntamente dalle Società FS Spa e SATTI Spa e si definiva in Lire 457.000.000 (25% del totale) il contributo posto a carico della Città di Torino per l'intero anno 1999.
    Alla fine del 1999 ed in attesa che si chiarisse la permanenza in capo agli Enti locali interessati dell'obbligo di contribuzione al servizio medesimo o se, al contrario, il relativo onere dovesse essere assunto dalla gestione regionale del servizio ferroviario nel quadro del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di trasporti, si è provveduto, con successivi provvedimenti dirigenziali, ad impegnare, in via cautelativa, la somma complessiva di Lire 457.000.000 (il medesimo importo erogato dalla città nell'anno 1999) in modo che fosse comunque garantita la continuità del servizio in questione nel corso del 2000.
    A tal proposito si evidenzia infatti come la Regione Piemonte, avendo sottoscritto con il Ministero dei Trasporti nel mese di Dicembre 1999 l'accettazione della delega in materia di servizi ferroviari, ha rinviato nel tempo l'esame della problematica suddetta in quanto intendeva valutarla nell'ambito del relativo contratto di servizio per l'anno 2000, da stipularsi con le Società FS e Satti per tutta la rete dei servizi ferroviari di competenza regionale.
    Peraltro, il continuo rinvio da parte dello Stato dell'emanazione del D.P.C.M. attuativo del “federalismo ferroviario”, continua a determinare situazioni di incertezza sia nei confronti delle aziende esercenti, sia rispetto al già travagliato sistema di trasporto ferroviario di interesse locale.     La Società Trenitalia (già FS S.p.a), nel mese di giugno del 2000, segnalava alla Regione Piemonte l'esigenza di garantire un'idonea contribuzione anche nel corso dell'anno medesimo e si impegnava inoltre a riconoscere alla Satti S.p.a. un adeguamento del compenso per l'anno 2000 che dalle precedenti L.9.500 TR/Km passava a L. 12.500 TR/Km.
    Allo scopo di definire formalmente le “pendenze” finanziarie dell'anno 2000 relative al servizio in argomento e chiarirne le prospettive future, in data 23 novembre 2000 si è tenuto un incontro presso la Direzione Trasporti della Regione Piemonte con tutti gli Enti aderenti al precedente accordo.
    In tale sede questi ultimi hanno convenuto sull'esigenza prioritaria di mantenere invariato l'attuale livello del servizio ferroviario in argomento e di migliorarlo appena lo consentirà la capacità infrastrutturale della tratta (ultimazione dei lavori sul passante ferroviario); si è inoltre concordato che gli enti che concorrevano al pagamento delle maggiori spese del trasporto ferroviario nelle precedenti gestioni (1997 - 1999) contribuiranno con la medesima compensazione già erogata nel corso del 1999 e che la Regione Piemonte si farà carico dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto Trenitalia - Satti, per l'esercizio 2000.
    Con D.G.R. del 12 dicembre 2000, n. 1 - 1706 la Regione Piemonte ha quindi approvato il protocollo d'intesa in oggetto relativo all'anno 2000, conformemente a quanto concordato con gli Enti intervenuti nell'incontro di cui sopra.
    Pertanto, al pari di tutti gli Enti interessati, si ritiene ora di approvare tale protocollo d'intesa, il quale, fra l'altro, definisce in L. 457.000.000 (Euro 236.020,80) il contributo posto a carico della Città per l'anno 2000.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'allegato Protocollo d'intesa relativo al servizio ferroviario metropolitano passante Rivarolo - Torino PS Trofarello - Chieri, valido per l'anno 2000 e successivi, da stipulare tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni di Torino, Chieri, Moncalieri e Trofarello con la Società Trenitalia S.p.a. (già Ferrovie dello Stato S.p.a.), che definisce in L. 457.000.000 (Euro 236.020,80) il contributo posto a carico della Città per l'anno 2000 (all. 1 - n. ).
    La spesa a carico della Città viene fronteggiata con l'utilizzo dei fondi già impegnati, per le motivazioni di cui in premessa, con le determinazioni dirigenziali del 9 dicembre 1999 (mecc. 9912084/06), esecutiva dal 31 dicembre 1999, del 10 febbraio 2000 (mecc. 0001036/06), esecutiva dal 28 febbraio 2000, del 30 marzo 2000 (mecc. 0002704/06), esecutiva dal 5 maggio 2000, del 27 aprile 2000 (mecc. 0003620/06), esecutiva dal 19 maggio 2000, del 30 giugno 2000 (mecc. 0005945/06), esecutiva dal 14 luglio 2000, del 27 settembre 2000 (mecc. 0007732/06), esecutiva dal 5 ottobre 2000 e del 7 dicembre 2000 (mecc. 0012154/06), esecutiva 14 dicembre 2000;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.