Divisione Edilizia e Urbanistica Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 17
200100039/09
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 10 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO U2 RELATIVO ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI DEL PRG AMBITI 16h TAZZOLI - 16m FACCIOLI SUD. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 234 del 20 luglio
1998 (mecc. 9707923/57), esecutiva dal 3 agosto 1998, il Consiglio
Comunale ha approvato lo Studio Unitario d'Ambito relativo alle
aree da trasformare per servizi del PRG denominate 16h Tazzoli
e 16m Faccioli Sud, proposto dalle proprietà interessate
(GEFIM S.p.A - FIAT S.p.A.) in applicazione dell'art. 7, punto
B, delle NUEA.
In sede di approvazione dello Studio Unitario
d'Ambito sono stati introdotti alcuni emendamenti volti a recepire
la mozione n. 36 del Sindaco (mecc. 9805594/02) del 6 luglio 1998,
che impegnava l'Amministrazione Comunale ad una integrazione dell'Accordo
di Programma Sangone-Imperia.
Nelle more della conclusione di questa
procedura l'Amministrazione aveva ottenuto la disponibilità
dei Proponenti lo Studio Unitario d'Ambito a riformulare la proposta
in linea con i contenuti della suddetta mozione, nonchè
con la condizione posta nel parere favorevole della Circoscrizione
di realizzare le capacità edificatorie complessive nel
solo ambito 16h Tazzoli, al fine di destinare l'intero ambito
16m a servizi pubblici.
Lo Studio Unitario approvato (la cui Convenzione
Programma è stata stipulata in data 11 settembre 1998 con
le Società GESTIONE FINANZIARIE E IMMOBILIARI-GEFIM S.p.A.
e FIAT AUTO S.p.A., proprietarie rispettivamente dei sub-ambiti
di trasformazione U1 ed U2, con atto rogito notaio Dott. Castiglione,
repertorio n. 44591 registrato a Torino in data 23 settembre 1998
al n. 16094) ha, pertanto, introdotto rilevanti modifiche alle
indicazioni planimetriche fornite dal PRG. Di conseguenza, l'attuazione
del sub-ambito, denominato U2, dovrà avvenire mediante
Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) così come disciplinato
dall'art. 7 delle NUEA di PRG.
L'Immobiliare DIORAMA S.r.l. proprietaria
dell'intera superficie territoriale relativa al sub-
ambito U2 (come da atto rogito notaio Dott. Patrizia Cauchi stipulato
in data 29 dicembre 1999, repertorio n.10107, registrato a Torino
in data 5 gennaio 2000 al n. 2567) in ottemperanza a quanto previsto
dalla Legge Regionale n. 56/77, in attuazione del PRG vigente,
ed in coerenza con i contenuti dello Studio Unitario predetto,
ha presentato in data 29 marzo 2000 e successivamente perfezionato
in data 23 giugno 2000, proposta di Piano Esecutivo Convenzionato
(PEC) ai sensi dell'art. 43 della Legge Urbanistica Regionale,
finalizzato all'attuazione del sub-ambito stesso, in applicazione
degli artt. 7 e 20 delle NUEA di PRG.
L'assetto planivolumetrico, determinato
dallo Studio Unitario e confermato dal presente PEC, prevede di
realizzare la capacità edificatoria in un fabbricato in
linea a 11 piani fuori terra (compreso piano pilotis) posto sul
filo edilizio di corso Unione Sovietica e lungo c.so Tazzoli,
così come prescritto dal PRG e dal SUA.
Le modalità dell'intervento in
progetto nel sub-ambito U2 prevedono: indice di edificabilità
territoriale 0,7/3 mq SLP/mq ST; destinazione d'uso 100% residenza;
aree cedute per la realizzazione dei servizi pubblici mq. 11.839,
pari a circa l'81% della superficie territoriale di proprietà
privata.
I dati tecnici fondamentali dell'intervento,
che troverà attuazione mediante il rilascio di una concessione
edilizia, sono i seguenti:
- Superficie Territoriale (ST) mq. 14.603
- Area concentrazione edificato mq.
2.764
- SLP di progetto (residenziale) mq.
3.407
- Abitanti teorici insediabili (SLP:34) n.
100
- Aree cedute per servizi (80% ST) mq.
11.839
In base allo schema di convenzione del
PEC, il Proponente cede gratuitamente a favore del Comune la quota
di aree per servizi, di mq. 11.839 nell'ambito 16m Faccioli sud.
L'area viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente
si trova, ovvero in parte gravata da usi afferenti servizi di
pubblica utilità, ed in particolare:
1- da comodato gratuito, esteso a circa
mq. 3.250, a favore della Parrocchia Beati F. Albert e C. Marchisio,
il cui termine originario di durata è scaduto alla data
del 1° luglio 1999. A tale proposito si rammenta che, ai sensi
dell'art. 1810 cod. civ., non essendo previsto un nuovo termine
di scadenza, la Parrocchia comodataria sarà tenuta alla
restituzione del bene alla Città, non appena richiestane.
Tale condizione transitoria è stata, pertanto, ritenuta
accettabile, considerata la precarietà del titolo ed il
collegamento fisico e funzionale di tale porzione di area a servizi
con l'area già ceduta dal sub-ambito U1;
2- da occupazione gratuita di un'area ad
uso parcheggio, di circa 2.300 mq., a favore della Compagnia Carabinieri
Urbana II e della Stazione Carabinieri di Torino Borgata Mirafiori;
3- libera da usi di fatto e di diritto,
ovvero da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù
ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantiti da evizione
e molestie nel possesso, per la parte centrale, corrispondente
a circa mq. 6.289; area che l'Amministrazione intenderebbe destinare
a parcheggio, in quanto lo stesso potrebbe risultare funzionale
alla prevista localizzazione di una nuova Facoltà del Politecnico
di Torino, come da parere espresso dal Settore Parcheggi
in data 2/6/2000.
La scheda normativa di PRG prevede, sulle
aree cedute per servizi, la realizzazione di attrezzature d'interesse
comune e parcheggi, le cui entità, consistenza ed organizzazione
dovranno essere definite, da parte della Città, in sede
di specifico progetto e dalla stessa attuate .
Pertanto si conviene che, per il presente
PEC, non siano da predisporre i progetti di massima delle opere
di urbanizzazione primaria, al fine di determinarne gli oneri
dovuti, così come disciplinato dalla deliberazione n. 205/97
C.C. del 21/7/97, dal momento che tali opere non risultano effettivamente
pertinenti all'insediabilità dell'area.
Ciò premesso, il Proponente si
obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria desunti
dalle tabelle comunali vigenti relative alle concessioni singole
e gli oneri di urbanizzazione secondaria desunti dalle tabelle
comunali vigenti relative ai PEC.
Sulla base delle indicazioni progettuali
fornite dal PEC i suddetti oneri ammontano ad oggi a circa L.
640.571.616 - Euro 330.827,63 di cui L. 268.042.432 - Euro 138.432,36
per gli oneri di urbanizzazione primaria e L. 372.529.184 - Euro
192.395,27 per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo quanto
sarà meglio precisato in sede di rilascio delle concessioni
edilizie.
Il costo di costruzione, previsto dalla
Legge 28 gennaio 1977 n. 10, non è definibile in sede di
convenzione in quanto i progetti planivolumetrici delle opere
edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie
degli alloggi, degli accessori delle attività, ecc.) per
la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata
al momento del rilascio delle concessioni edilizie.
Per le modalità di attuazione degli
interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più
dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente
provvedimento.
L'ultimazione degli interventi previsti
avverrà entro il termine di validità del PEC, ovvero
entro cinque anni dalla stipula della relativa convenzione attuativa.
Il progetto di PEC è stato altresì
sottoposto all'esame della C.E. che, nella seduta del 1/6/2000,
ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
In data 17/7/2000 copia del PEC e del
relativo schema di convenzione sono stati inviati alla Segreteria
Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio
per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art.
43, 3° comma, della L.R. e per la presentazione, nel termine
di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali
osservazioni e proposte scritte.
Nei termini sopracitati non sono pervenute
osservazioni e proposte scritte.
In data 17 luglio 2000 copia del P.E.C.
e dei suoi elaborati sono stati inviati alla Circoscrizione 10,
per l'espressione del parere di competenza.
Il Consiglio della predetta Circoscrizione
ha espresso parere favorevole in data 7.9.2000, alla condizione
che siano destinati i circa 640 milioni di oneri di urbanizzazione
per interventi di:
- riorganizzazione ad uso pubblico della
zona a parcheggi della via Faccioli;
- riordino delle aree verdi esistenti...
Il predetto parere della Circoscrizione
10 è allegato al presente provvedimento deliberativo (all.
4 - n. )
In merito alla richiesta della Circoscrizione
10, si fa presente che la programmazione dei Lavori Pubblici è
disciplinata dall'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni.
La citata disposizione stabilisce che
la realizzazione dei lavori stessi debba svolgersi, secondo criteri
di priorità, in base a un Programma Triennale approvato
dal Consiglio Comunale e dallo stesso aggiornato di anno in anno,
in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
In quella sede, pertanto, verrà
stabilita la priorità temporale nella realizzazione delle
opere pubbliche della Città e potrà essere opportunamente
presa in considerazione la richiesta, di cui oggi si prende atto,
del Consiglio della Circoscrizione 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato
con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi indicati nella parte narrativa che
qui integralmente si richiamano:
1) Il Piano Esecutivo Convenzionato concernente
il sub-ambito U2 relativo agli ambiti 16h Tazzoli e 16m
Faccioli sud che si compone dei seguenti elaborati:
- Schema di convenzione ai sensi dell'art.
43 della L.R. che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (all. 1 - n. ), corredata dei relativi allegati.
- Relazione illustrativa, progetto planivolumetrico,
documentazione fotografica, norme tecniche di attuazione (all.
2 - n ).
2) l'attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, della convenzione
stessa entro il termine di 180 giorni, (centoottanta) come da
atto d'obbligo presentato dal Proponente (all. 3 - n. ), unitamente
alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per
la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione
medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente
vigenti e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società
Immobiliare DIORAMA s.r.l.., con sede in Torino, via
S. Quintino 28, cod. fisc. 07640700014, in persona del Presidente
Giuseppe Actis Comino nato a Torino il 6 maggio 1965 con l'autorizzazione
all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune
di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione
tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella
specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè
le modifiche di carattere tecnico- formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che l'introito relativo
agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione sarà
acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie.