Divisione Edilizia e Urbanistica Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 17
                             200100039/09

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 9 gennaio 2001)

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 10 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO U2 RELATIVO ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI DEL PRG “AMBITI 16h TAZZOLI - 16m FACCIOLI SUD”. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 234 del 20 luglio 1998 (mecc. 9707923/57), esecutiva dal 3 agosto 1998, il Consiglio Comunale ha approvato lo Studio Unitario d'Ambito relativo alle aree da trasformare per servizi del PRG denominate “16h Tazzoli e 16m Faccioli Sud”, proposto dalle proprietà interessate (GEFIM S.p.A - FIAT S.p.A.) in applicazione dell'art. 7, punto B, delle NUEA.
    In sede di approvazione dello Studio Unitario d'Ambito sono stati introdotti alcuni emendamenti volti a recepire la mozione n. 36 del Sindaco (mecc. 9805594/02) del 6 luglio 1998, che impegnava l'Amministrazione Comunale ad una integrazione dell'Accordo di Programma “Sangone-Imperia”.
    Nelle more della conclusione di questa procedura l'Amministrazione aveva ottenuto la disponibilità dei Proponenti lo Studio Unitario d'Ambito a riformulare la proposta in linea con i contenuti della suddetta mozione, nonchè con la condizione posta nel parere favorevole della Circoscrizione di realizzare le capacità edificatorie complessive nel solo ambito 16h Tazzoli, al fine di destinare l'intero ambito 16m a servizi pubblici.
    Lo Studio Unitario approvato (la cui Convenzione Programma è stata stipulata in data 11 settembre 1998 con le Società GESTIONE FINANZIARIE E IMMOBILIARI-GEFIM S.p.A. e FIAT AUTO S.p.A., proprietarie rispettivamente dei sub-ambiti di trasformazione U1 ed U2, con atto rogito notaio Dott. Castiglione, repertorio n. 44591 registrato a Torino in data 23 settembre 1998 al n. 16094) ha, pertanto, introdotto rilevanti modifiche alle indicazioni planimetriche fornite dal PRG. Di conseguenza, l'attuazione del sub-ambito, denominato U2, dovrà avvenire mediante Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) così come disciplinato dall'art. 7 delle NUEA di PRG.
    L'Immobiliare DIORAMA S.r.l. proprietaria dell'intera superficie territoriale relativa al sub-
ambito U2 (come da atto rogito notaio Dott. Patrizia Cauchi stipulato in data 29 dicembre 1999, repertorio n.10107, registrato a Torino in data 5 gennaio 2000 al n. 2567) in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 56/77, in attuazione del PRG vigente, ed in coerenza con i contenuti dello Studio Unitario predetto, ha presentato in data 29 marzo 2000 e successivamente perfezionato in data 23 giugno 2000, proposta di Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) ai sensi dell'art. 43 della Legge Urbanistica Regionale, finalizzato all'attuazione del sub-ambito stesso, in applicazione degli artt. 7 e 20 delle NUEA di PRG.
    L'assetto planivolumetrico, determinato dallo Studio Unitario e confermato dal presente PEC, prevede di realizzare la capacità edificatoria in un fabbricato in linea a 11 piani fuori terra (compreso piano pilotis) posto sul filo edilizio di corso Unione Sovietica e lungo c.so Tazzoli, così come prescritto dal PRG e dal SUA.
    Le modalità dell'intervento in progetto nel sub-ambito U2 prevedono: indice di edificabilità territoriale 0,7/3 mq SLP/mq ST; destinazione d'uso 100% residenza; aree cedute per la realizzazione dei servizi pubblici mq. 11.839, pari a circa l'81% della superficie territoriale di proprietà privata.
    I dati tecnici fondamentali dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di una concessione edilizia, sono i seguenti:
-    Superficie Territoriale (ST)                    mq.    14.603
-    Area concentrazione edificato                mq.     2.764
-    SLP di progetto (residenziale)                mq.     3.407
-    Abitanti teorici insediabili (SLP:34)           n.     100
-    Aree cedute per servizi (80% ST)          mq. 11.839
    In base allo schema di convenzione del PEC, il Proponente cede gratuitamente a favore del Comune la quota di aree per servizi, di mq. 11.839 nell'ambito 16m Faccioli sud. L'area viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ovvero in parte gravata da usi afferenti servizi di pubblica utilità, ed in particolare:
1-    da comodato gratuito, esteso a circa mq. 3.250, a favore della Parrocchia Beati F. Albert e C. Marchisio, il cui termine originario di durata è scaduto alla data del 1° luglio 1999. A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., non essendo previsto un nuovo termine di scadenza, la Parrocchia comodataria sarà tenuta alla restituzione del bene alla Città, non appena richiestane. Tale condizione transitoria è stata, pertanto, ritenuta accettabile, considerata la precarietà del titolo ed il collegamento fisico e funzionale di tale porzione di area a servizi con l'area già ceduta dal sub-ambito U1;
2-    da occupazione gratuita di un'area ad uso parcheggio, di circa 2.300 mq., a favore della Compagnia Carabinieri Urbana II e della Stazione Carabinieri di Torino Borgata Mirafiori;
3-    libera da usi di fatto e di diritto, ovvero da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantiti da evizione e molestie nel possesso, per la parte centrale, corrispondente a circa mq. 6.289; area che l'Amministrazione intenderebbe destinare a parcheggio, in quanto lo stesso potrebbe risultare funzionale alla prevista localizzazione di una nuova Facoltà del Politecnico di Torino, come da parere espresso dal Settore Parcheggi in data 2/6/2000.
    La scheda normativa di PRG prevede, sulle aree cedute per servizi, la realizzazione di attrezzature d'interesse comune e parcheggi, le cui entità, consistenza ed organizzazione dovranno essere definite, da parte della Città, in sede di specifico progetto e dalla stessa attuate .
    Pertanto si conviene che, per il presente PEC, non siano da predisporre i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, al fine di determinarne gli oneri dovuti, così come disciplinato dalla deliberazione n. 205/97 C.C. del 21/7/97, dal momento che tali opere non risultano effettivamente pertinenti all'insediabilità dell'area.
    Ciò premesso, il Proponente si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria desunti dalle tabelle comunali vigenti relative alle concessioni singole e gli oneri di urbanizzazione secondaria desunti dalle tabelle comunali vigenti relative ai PEC.
    Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dal PEC i suddetti oneri ammontano ad oggi a circa L. 640.571.616 - Euro 330.827,63 di cui L. 268.042.432 - Euro 138.432,36 per gli oneri di urbanizzazione primaria e L. 372.529.184 - Euro 192.395,27 per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo quanto sarà meglio precisato in sede di rilascio delle concessioni edilizie.
    Il costo di costruzione, previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10, non è definibile in sede di convenzione in quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori delle attività, ecc.) per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio delle concessioni edilizie.
    Per le modalità di attuazione degli interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    L'ultimazione degli interventi previsti avverrà entro il termine di validità del PEC, ovvero entro cinque anni dalla stipula della relativa convenzione attuativa.
    Il progetto di PEC è stato altresì sottoposto all'esame della C.E. che, nella seduta del 1/6/2000, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
    In data 17/7/2000 copia del PEC e del relativo schema di convenzione sono stati inviati alla Segreteria Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, 3° comma, della L.R. e per la presentazione, nel termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni e proposte scritte.
    Nei termini sopracitati non sono pervenute osservazioni e proposte scritte.
    In data 17 luglio 2000 copia del P.E.C. e dei suoi elaborati sono stati inviati alla Circoscrizione 10, per l'espressione del parere di competenza.
    Il Consiglio della predetta Circoscrizione ha espresso parere favorevole in data 7.9.2000, “alla condizione che siano destinati i circa 640 milioni di oneri di urbanizzazione per interventi di:
-    riorganizzazione ad uso pubblico della zona a parcheggi della via Faccioli;
-    riordino delle aree verdi esistenti...”
    Il predetto parere della Circoscrizione 10 è allegato al presente provvedimento deliberativo (all. 4 - n. )

CONTRODEDUZIONE

    In merito alla richiesta della Circoscrizione 10, si fa presente che la programmazione dei Lavori Pubblici è disciplinata dall'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
    La citata disposizione stabilisce che la realizzazione dei lavori stessi debba svolgersi, secondo criteri di priorità, in base a un Programma Triennale approvato dal Consiglio Comunale e dallo stesso aggiornato di anno in anno, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
    In quella sede, pertanto, verrà stabilita la priorità temporale nella realizzazione delle opere pubbliche della Città e potrà essere opportunamente presa in considerazione la richiesta, di cui oggi si prende atto, del Consiglio della Circoscrizione 10.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi indicati nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    Il Piano Esecutivo Convenzionato concernente il sub-ambito U2 relativo agli ambiti “16h Tazzoli e 16m Faccioli sud” che si compone dei seguenti elaborati:
-    Schema di convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ), corredata dei relativi allegati.
-    Relazione illustrativa, progetto planivolumetrico, documentazione fotografica, norme tecniche di attuazione (all. 2 - n ).    
2)    l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, della convenzione stessa entro il termine di 180 giorni, (centoottanta) come da atto d'obbligo presentato dal Proponente (all. 3 - n. ), unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigenti e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società “Immobiliare DIORAMA s.r.l..”, con sede in Torino, via S. Quintino 28, cod. fisc. 07640700014, in persona del Presidente Giuseppe Actis Comino nato a Torino il 6 maggio 1965 con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico- formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3)    di prendere atto che l'introito relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie.