Divisione Economia e Sviluppo
n. ord. 24
2000 12702/02
OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO.
Proposta del Sindaco Castellani.
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", ha abrogato il Testo Unico della Legge Comunale
e Provinciale approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383
.
L'art. 106 del R.D. n. 383/34, disponeva
che le violazioni alle Ordinanze del Sindaco erano punite con
una sanzione pecuniaria fino ad un milione di lire, ed il conseguente
procedimento sanzionatorio era disciplinato dalla Legge 24 novembre
1981 n. 689 "Modifica del sistema penale".
La potestà sanzionatoria di natura
pecuniaria, in riferimento alle violazioni di provvedimenti comunali,
trova fondamento costituzionale nel riconoscimento delle autonomie
locali affermato negli artt. 5 e 128 della Costituzione.
Gli artt. 106 e 107 dell'abrogato R.D.
383/34 erano dunque espressione del suddetto principio ed invero
la Corte di Cassazione nelle sentenze del 13 dicembre 1995 n.
12779 e del 18 febbraio 2000 n. 265 ha affermato: "il principio
di legalità dell'illecito amministrativo contenuto nell'art.
1 della Legge n. 689 del 1981 non ha ragione di operare nel caso
di violazione di regolamenti comunali e provinciali, i quali del
resto trovano il loro fondamento costituzionale nel riconoscimento
delle autonomie locali, affermato negli art. 5 e 128 della Costituzione,
con cui deve coordinarsi il principio della riserva di legge,
di carattere relativo, previsto dall'art. 23 della Costituzione".
L'autonomia riconosciuta ai comuni dalle
suddette norme costituzionali è senz'altro lesa in assenza
di una disposizione che, in attuazione dei principi contenuti
negli artt. 5 e 128 della Costituzione, attribuisca agli enti
locali uno strumento coercitivo con cui ammonire i destinatari
dei provvedimenti regolamentari ed ordinatori. Tanto risulta necessario
in quanto non tutte le violazioni ai provvedimenti amministrartivi
risultano assoggettabili all'art. 650 c.p., bensì solo
quelli emessi per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica,
d'ordine pubblico o d'igiene.
La funzione monitoria delle previsioni
sanzionatorie è indiscutibilmente funzionale al perseguimento
dell'interesse pubblico locale la cui tutela e sviluppo sono attribuiti
al comune ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267.
Risulta pertanto necessario modificare
lo Statuto della Città di Torino prevedendo delle disposizioni
che attribuiscano al Comune la potestà di determinare l'importo
delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze
comunali.
E' intervenuto il Consigliere Fucini, il cui intervento non viene riportato nel presente provvedimento, non essendone stata formulata esplicita richiesta, ferma restando comunque l'inserzione dello stesso nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.
Presidente - pongo in votazione l'emendamento 1 al provvedimento presentato dal Sindaco Castellani:
Al termine della narrativa inserire il seguente testo:
Ai sensi e per gli effetti degli
artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento la presente
proposta deliberativa con allegato il nuovo articolo è
stata anche inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni
1-10.
Le Circoscrizioni I - IV - VII hanno espresso
parere favorevole (all. 1-3 - nn. ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni
II - III - V - VI - VIII - IX - X..
rilevato che in ordine a tale emendamento è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Avanzi, Battuello, Borghezio, Bressan, Cavallo, Cifarelli, Contu, Ghiglia, Lospinuso, Molino, Porcellana e Ventriglia.
Il Presidente dichiara approvato l'emendamento con il seguente risultato:
PRESENTI
37
Si astiene il Consigliere Guazzotti.
ASTENUTI
1
VOTANTI 36
VOTI
FAVOREVOLI 36
VOTI
CONTRARI
/
Presidente - pongo in votazione l'emendamento 2 al provvedimento presentato dal Sindaco Castellani:
Sopprimere il punto 3) del dispositivo precedentemente previsto:
3) di dichiarare, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, attesa l'urgenza di reintegrare
la potestà sanzionatoria del comune in riferimento alle
violazioni dei Regolamenti e dei provvedimenti ordinatori comunali,
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
rilevato che in ordine a tale emendamento è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Alfonzi, Avanzi, Battuello, Borghezio, Bressan, Cavallo, Chiavarino, Cifarelli, Contu, Ghiglia, Lospinuso, Molino e Ventriglia.
Il Presidente dichiara approvato l'emendamento con il seguente risultato:
PRESENTI
36
Si astiene il Consigliere Guazzotti.
ASTENUTI
1
VOTANTI 35
VOTI
FAVOREVOLI 35
VOTI
CONTRARI
/
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Avanzi, Battuello, Borghezio, Cavallo, Cifarelli, Contu, Ghiglia, Lospinuso, Molino e Ventriglia.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI
36
Si astiene il Consigliere Guazzotti.
ASTENUTI
1
VOTANTI 35
VOTI
FAVOREVOLI 35
VOTI
CONTRARI
/
Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
1) di approvare, per le motivazioni
espresse in premessa, la modifica dell'art. 3 dello Statuto della
Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 182 del 20 giugno 1994 (mecc. 9404898/49) e n. 237
del 25 luglio 1994 (mecc. 9406152/49), esecutive dal 1° agosto
1994; modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 128 del
2 maggio 1995 (mecc. 9501064/49) esecutiva dal 18 maggio 1995,
n. 22 del 30 gennaio 1997 (mecc. 9700387/49) esecutiva dal 17
febbraio 1997, n. 143 del 18 maggio 1998 (mecc. 9800485/02) esecutiva
dal 22 giugno 1998, n. 302 del 5 ottobre 1998 (mecc. 9803207/02)
esecutiva dal 9 novembre 1998 e n. 68 del 8 aprile 1999 (mecc.
9901016/49) esecutiva dal 14 maggio 1999, consistente nell'introduzione
del seguente comma 3:
"3) Il Comune
adotta ed applica le sanzioni principali ed accessorie per le
violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali, fatte salve
le diverse prescrizioni di legge.";
e la modifica dell'art. 30, consistente
nell'introduzione al comma 1, della seguente lettera d):
"d) Determina
le sanzioni per le violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze
Comunali";
2) di dare atto che il presente provvedimento
non comporta spese.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.