Divisione Servizi Culturali

n. ord. 111
2000 12446/19

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 LUGLIO 2001
(proposta dalla G.C. 12 dicembre 2000)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SERVIZIO AIUTO ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO A COMUNI LIMITROFI. PROVVEDIMENTI.

Proposta dell'Assessore Lepri e del Vicesindaco Carpanini.

La Città di Torino a partire dal 1998, con successivi provvedimenti deliberativi (deliberazioni Giunta Comunale del 17 settembre 1998 - mecc. 9807761/19 e Giunta Comunale del 7 ottobre 1999 - mecc. 9908580/19, dichiarate immediatamente eseguibili) approvava un progetto di aiuto agli anziani vittime di violenza, mirato a svolgere attività di prevenzione, riparazione e contenimento del danno subito dalle persone anziane vittime di reati, sia sul piano fisico che psicologico avvalendosi della collaborazione di alcune associazioni di volontariato cittadine che da anni operano a favore della popolazione anziana.

Parte integrante degli atti deliberativi citati sono costituiti dalle convenzioni siglate con le associazioni di volontariato Centro AUSER Provinciale, P.A. Croce GialloAzzurra e Società San Vincenzo de' Paoli che, grazie alla costante presenza dei loro volontari presso la sede del Servizio sito in via Mazzini 44 hanno garantito la raccolta delle segnalazioni, lo smistamento delle chiamate e l'attivazione di tutti quegli interventi di sostegno previsti dal progetto, una volta valutata la loro necessità.

Al progetto hanno altresì prestato la loro collaborazione volontari appartenenti alle associazioni ANTEA, (Associazione Nazionale Terza Età Attiva), ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) e UGAF (Unione Gruppi Anziani Fiat). L'articolazione del modello organizzativo e gestionale ha previsto, fin dall'avvio, la figura di un direttore responsabile, con incarico libero professionale ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 29/93 e s.m.i., individuato nell'ing. Giulio Cesare Bertolucci; la presenza di uno psicologo con comprovata esperienza nel settore degli anziani, anch'egli con incarico libero professionale ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 29/93 e s.m.i., individuato nel dott. Carlo Maria Gioria; altri due coordinatori operativi con compiti di affiancamento del direttore nei compiti gestionali.

Il servizio AA.VV. in questi due anni di attività, grazie ad una efficace campagna informativa è andato via via diffondendosi tra la popolazione anziana e non, rientrando a tutti gli effetti in un quadro di interventi che la Città pone in essere in tema di sicurezza urbana per le frange di cittadini e cittadine più deboli ed esposte al rischio di vittimizzazione.

Sulla scorta dei positivi risultati raggiunti e del modello organizzativo deputato alla raccolta delle segnalazioni e all'attivazione degli interventi, la Provincia di Torino, in virtù delle proprie competenze in tema di sicurezza sociale, ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000, previo accordo con gli Uffici comunali coinvolti, intende estendere, in via sperimentale, per la durata di mesi sei, il servizio AA.VV. ad alcuni Comuni della cintura, nella fattispecie Moncalieri, La Loggia, Trofarello, Collegno, Grugliasco, None, Candiolo, Vinovo e Nichelino, al fine di verificare l'utilità di questo servizio anche per i Comuni dell'area metropolitana.

In questa fase l'Amministrazione Provinciale intende promuovere l'avvio della sperimentazione avvalendosi dell'assetto organizzativo già posto in essere dal Comune di Torino, regolando i reciproci rapporti tramite apposita convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo e definisce, oltre alle attività prestate dal volontariato, l'importo riconosciuto al Comune di Torino a titolo di compartecipazione alla spesa da parte della Provincia per l'attività gestionale espletata con l'estensione del servizio, nonché per le risorse impiegate. Per quanto attiene l'avvio di attività specifiche, legate alla sperimentazione di cui trattasi, l'Amministrazione Provinciale utilizzerà risorse proprie.

Occorre pertanto approvare lo strumento che disciplina i rapporti e le modalità di collaborazione tra i due Enti, considerando che fa capo esclusivamente al Comune di Torino il rapporto con la Direzione del Servizio AA.VV. e le associazioni di volontariato che ne costituiscono parte attiva.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, su proposta dell'Amministrazione Provinciale, l'estensione del modello organizzativo previsto per il Servizio AA.VV. con sede a Torino - via Mazzini 44 ai Comuni di Moncalieri, La Loggia, Trofarello, Collegno, Grugliasco, None, Candiolo, Vinovo e Nichelino a titolo sperimentale, per la durata di mesi sei, a decorrere dall'esecutività dell'atto di approvazione, con possibilità di rinnovo, previa verifica tra le parti ;

2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo (all. 1 - n. ) che regola i rapporti di collaborazione tra Comune di Torino e Amministrazione Provinciale e prevede un rimborso spese per l'intero periodo pari a L. 30.865.000 pari a EURO 15.940,44, attualmente in corso di deliberazione da parte di quest'ultima;

3) di dare atto che la stipula della suddetta convenzione non comporta oneri aggiuntivi di spesa per l'Amministrazione Comunale, oltre a quelli già assunti con le determinazioni dirigenziali del 21 ottobre 1999 (mecc. 9909272/19), esecutiva dal 26 ottobre 1999 , del 21 ottobre 1999 (mecc. 9909321/19), esecutiva dal 29 ottobre 1999, del 21 ottobre 1999 (mecc. 9909319/19), esecutiva dal 29 ottobre 1999;

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 T.U. 267/00 TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO: "AIUTO AGLI ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA" AD ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA.

PREMESSA

- la Provincia ha tra le sue competenze ai sensi dell'art. 19, c. 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attività di promozione sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo;

- gli anziani vittime di violenza subiscono danni non solo fisici, ma anche sul piano psicologico, spesso aggravati da condizioni di solitudine e di precarietà economica. Così un episodio criminale può accelerare il processo di perdita di sicurezza (oggettiva e percepita), creando un crescente senso di malessere sia in contesto urbano che in contesti extraurbani di media e piccola estensione;

le ricerche rilevano la necessità di intervenire in ambiti diversi a tutela della vittima, perseguendo finalità di prevenzione e riparazione e contenimento del danno, avviando e sostenendo progetti capaci di rispondere alle esigenze di sicurezza sociale e ambientale espresse, in particolare dalle fasce deboli della cittadinanza;

- la garanzia della sicurezza sociale e ambientale viene sempre più definita come elemento costitutivo primario della cittadinanza (Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo art. 2 proclama la sicurezza "diritto fondamentale dell'uomo e del cittadino");

- che il Comune di Torino ha già approvato, fin dal 1998, (deliberazione G.C. del 17 settembre 1998 mecc. n. 9807761/19 e deliberazione G.C. del 7 ottobre 1999 mecc. n. 9908580/19) il proprio progetto di aiuto agli anziani vittime di violenza, mirato a svolgere attività di prevenzione, riparazione e contenimento del danno subito dalle persone anziane vittime di reati, avvalendosi della collaborazione di alcune associazioni di volontariato cittadino che da anni operano a favore della popolazione anziana;

- che la Provincia di Torino, in via sperimentale, intende estendere predetto servizio ai comuni di Moncalieri, La Loggia, Trofarello, Collegno, Grugliasco, Vinovo, Candiolo, None e Nichelino, avvalendosi dell'organizzazione già posta in essere dal Comune di Torino e precisata nelle deliberazioni surrichiamate, allegati compresi;

QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

La PROVINCIA DI TORINO, rappresentata dal Dirigente del Servizio Programmazione Solidarietà Sociale Dott. Giorgio Merlo, nato a Torre Pellice il 24/7/1948 residente per la carica in Torino via Maria Vittoria 12, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell'art. l07 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

E

La CITTÀ DI TORINO, rappresentata dal Dirigente Settore 1 - Divisione VIII - Servizi Socio Assistenziali - Dott. Gianni Giacone, nato a Chieri il 14.05.1952 residente per la carica in Torino via Giulio 22, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell'art. l07 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 67 dello Statuto Comunale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha come oggetto la gestione del servizio denominato "Aiuto agli anziani Vittime di Violenza - AA.VV." esteso, in via sperimentale per mesi sei, a decorrere dall'esecutività dell'atto di approvazione, alla popolazione anziana dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, Collegno, Grugliasco, None, Candiolo, Vinovo e Nichelino, con finalità di prevenzione e riparazione alle conseguenze che possono derivare da eventi criminosi a danno di persona anziana ed al fine di verificare l'effettiva necessità ed utilità di questo Servizio nella provincia di Torino.

Il Comune di Torino, negli articoli seguenti chiamato Comune, e la Provincia di Torino, negli articoli seguenti chiamata Provincia, stabiliscono di cooperare per raggiungere, tramite le attività di cui al successivo art. 3, le finalità di cui al successivo art. 2 nell'ambito dell'estensione del servizio "Aiuto agli anziani Vittime di Violenza".

Art. 2
Finalità

La cooperazione tra il Comune e la Provincia è mirata al raggiungimento delle seguenti finalità:

- prevenzione del danno, mediante un'azione informativa capace di cautelare gli anziani di fronte alle situazioni che più frequentemente li vedono vittime di violenza, attraverso la predisposizione di apposita campagna informativa di cui all'art. 4;

- riparazione del danno, mediante prestazioni di primo intervento per i danneggiamenti materiali subiti, di sostegno ed aiuto per i danni fisici e psicologici subiti;

- contenimento del danno, mediante interventi di accompagnamento e conforto nelle settimane successive all'intervento dannoso per il ripristino delle condizioni di normalità.

Art. 3
Attività prestate

Il Servizio prevede l'estensione, ai Comuni sopraelencati, delle medesime prestazioni che il Comune già fornisce agli abitanti anziani vittime di violenza della Città di Torino di cui alle deliberazioni G.C. del 17 settembre 1998 mecc. n. 9807761/19 e G.C. del 7 ottobre 1999 mecc. n. 9908580/119.

Art. 4
Campagna informativa

Gli oneri di spesa per la realizzazione, pubblicazione di idoneo materiale e conseguente divulgazione della campagna informativa relativa all'estensione del Servizio sono a carico della Provincia.

Art. 5
Durata

La presente Convenzione ha durata di mesi sei dalla data di esecutività dell'atto di approvazione, prorogabile tramite accordo convenzionale tra gli Enti coinvolti, previa verifica dei risultati ottenuti.

Art. 6
Oneri delle parti

Per l'estensione del servizio la Provincia si impegna a corrispondere al Comune il corrispettivo pattuito fino ad un massimo di Lit. 30.865.000.= al termine della sperimentazione, su presentazione di nota spese da parte dei competenti Uffici della Divisione Servizi Socioassistenziali.

Il Comune si impegna ad assicurare tramite il Servizio AA.VV. ai cittadini anziani residenti nei Comuni interessati dalla sperimentazione gli stessi interventi di sostegno previsti in sede di accordi convenzionali stipulati con le associazioni di volontariato coinvolte, ad eccezione di quelli di tipo economico che comportano un esborso diretto da parte del soggetto gestore delle funzioni socioassistenziali (Comune o Consorzio) ed il coinvolgimento dei servizi socioassistenziali territorialmente competenti.

Art. 7
Controversie

Per eventuali controversie, non componibili in sede di confronto collaborativo tra gli interessati, si stabilisce di istituire una commissione mista di valutazione così composta:

La Commissione avrà il compito di valutare i fatti, comporre la controversia tramite azioni di arbitrato e in caso di impossibilità, di riferire alle Amministrazioni Comunale e Provinciale sulle necessarie misure di modifica o risoluzione della convenzione.