Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale n.
ord. 220
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
2000
11586/64
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI TRASPORTI DISABILI, SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETA' AZIENDA TORINESE MOBILITA' S.P.A.
Proposta del Sindaco Castellani,
sentiti gli Assessori Bonino, Corsico,
Lepri, Peveraro e Pozzi.
La legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992,
n. 104, nell'intento di promuovere la piena integrazione delle
stesse nella scuola, nel lavoro e nella società, di rimuovere
le condizioni invalidanti, di superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale, dispone in particolare, all'art.26 II
° comma, che "...i Comuni assicurano, nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto
individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi
dei mezzi pubblici".
La Città al fine di dare attuazione
al dettato legislativo, già a partire dal 1993, con deliberazione
n. 5505 della Giunta Comunale del 27 luglio 1993 (mecc. 9306280/19),
ha avviato un processo di razionalizzazione del servizio in oggetto,
da attuarsi con gradualità ed in diverse direzioni.
Si è manifestata così l'esigenza
di armonizzare tutti i servizi di trasporto a favore dei disabili,
già svolti da diversi settori comunali, trasferendo in
un primo momento la responsabilità del servizio di trasporto
per persone fisicamente impedite dal settore Assistenza sociale
al settore Viabilità e Trasporti.
Contestualmente è stato dato avvio
ad un processo volto ad un graduale affidamento all'Azienda speciale
A.T.M. - Azienda Torinese Mobilità - ai sensi dell'art.22
della legge 142/90, della gestione integrata del servizio di trasporto
e di accompagnamento destinato a persone fisicamente impedite.
In particolare, in una prima fase, la
Giunta Comunale con deliberazione n. 1581 del 30 marzo 1995 (mecc.
9501908/19) ha approvato l'affidamento della gestione del servizio
di trasporto mediante pulmini attrezzati all'A.T.M.; in una seconda
fase con deliberazione n. 219 del 24 luglio 1997 (mecc. 9704438/06)
il Consiglio Comunale, ratificando l'operato dell'organo
esecutivo, ha approvato l'affidamento alla stessa A.T.M. della
gestione integrata del servizio di trasporto per disabili motori
e ciechi assoluti sia a mezzo pulmini attrezzati, sia a mezzo
taxi.
Detto affidamento è stato oggetto
di rinnovo fino al 31 dicembre 2001, da parte del Consiglio Comunale
con deliberazione del 13 settembre 1999 (mecc. 9906479/06), in
considerazione dei risultati positivi ottenuti e dell'ampio consenso
riscontrato presso l'utenza.
Parallelamente a questa fase di razionalizzazione
del servizio di trasporto a favore dei disabili, condotta con
buoni risultati gestionali, sulla base di un'analisi dei trasporti
erogati dalla Città, è emersa la necessità
di effettuare un'ipotesi di razionalizzazione e ottimizzazione
degli stessi, con particolare riferimento ai trasporti gestiti
dai servizi scolastici e socio assistenziali della Città
ed erogati a mezzo di appalti privati.
E' stato quindi redatto un piano di fattibilità
con l'individuazione dell'ATM come principale gestore e dell'Autorimessa
municipale come supporto.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
in data 6 luglio 1998 (mecc. 9804583/55), esecutiva dal 20 luglio
1998, vista la predetta ipotesi di fattibilità, ha affidato
all'Azienda Speciale A.T.M., la gestione integrata dei servizi
di trasporto erogati dalle Divisioni Servizi Educativi e Servizi
Socio Assistenziali consistenti nel trasporto casa - scuola o
servizio - casa di soggetti svantaggiati frequentanti i vari ordini
di scuola, i servizi socio-assistenziali e i CESM (Centri educativi
speciali municipali), con la previsione di trasferire all'A.T.M.
(in applicazione del disposto dell'art.3 dello Statuto dell'A.T.M.
e ai sensi dell'art.22 L.142/90) anche il servizio di trasporto
disabili esercito ad integrazione delle predette attività
dall'autorimessa municipale di via Caraglio, ora facente capo
al Servizio Centrale Tecnico- Settore Servizi Meccanizzati.
Con detta deliberazione sono stati previsti
a carico dell'azienda A.T.M. precisi obblighi volti ad un'organizzazione
del servizio con criteri di efficienza ed efficacia. In particolare
è stato previsto a carico dell'azienda l'onere di predisporre
appositi uffici accessibili ai disabili, espletare tutte le attività
già svolte dai settori comunali, redigere appositi rendiconti
e bilanci relativi alla gestione del servizio.
Il Consiglio Comunale in tal modo, ha
espresso un indirizzo puntuale, ponendo le basi per giungere ad
un graduale affidamento alla propria azienda speciale A.T.M. dell'attività
in oggetto, prevedendo che l'eventuale prosecuzione ed integrazione
dell'affidamento fossero subordinati alla verifica dell'effettiva
efficacia ed efficienza del servizio, e quindi alla verifica del
perseguimento di risultati ottimali nell'espletamento dello stesso.
Detto indirizzo di razionalizzazione e
di graduale trasferimento di tutte le attività connesse
al servizio pubblico di trasporto delle persone disabili, è
stato confermato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 414
del 21 dicembre 1998 (mecc. 9812196/55), con la quale è
stato affidato ad A.T.M. anche il servizio di accompagnamento,
complementare a quello di trasporto, di alunni disabili già
svolto direttamente dal Comune, "Progetto speciale Servizi
ausiliari" ora Settore Servizi Meccanizzati, tramite l'autorimessa
di Via Caraglio, 27.
Con deliberazioni (mecc. 9807566/07) della
Giunta Comunale del 10 settembre 1998 e (mecc. 9900964/07) del
Consiglio Comunale del 22 marzo 1999 è stata affidata,
altresì, all'ATM,
la gestione del servizio di accompagnamento sui mezzi di trasporto
utilizzati per i servizi di scuolabus degli utenti disabili frequentanti
le scuole dell'obbligo, superiori e Cesm intermedi.
In particolare l'azienda, a seguito degli
affidamenti, si è organizzata ed attrezzata creando una
struttura appositamente dedicata, con una Direzione incaricata
e del personale addetto. L'azienda ha inoltre programmato tutti
gli interventi necessari per rispondere tempestivamente alle esigenze
prospettate dall'Amministrazione Comunale, ed assumere eventuali
nuovi affidamenti connessi al servizio in oggetto in vista di
un graduale completo affidamento.
Inoltre, sulla base delle previsioni normative
del D.lgs. 422/97 come modificato dal D.lgs. 400/99, e della legge
Regione Piemonte n.1/2000, nonché per assicurare quei criteri
di efficienza, e le adeguate dimensioni gestionali richieste dal
legislatore per la gestione dei servizi pubblici in generale,
e per la gestione del servizio pubblico di trasporto in particolare,
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 (mecc. 2000 03332/64)
in data 15 maggio 2000 ha approvato la trasformazione dell'Azienda
speciale Azienda Torinese Mobilità nella Società
per Azioni denominata Azienda Torinese Mobilità S.p.A.
siglabile A.T.M. Torino S.p.A., ai sensi dell'art.17,
commi 51- 57 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Si è voluta così attribuire
una maggiore caratterizzazione imprenditoriale dell'azienda stessa
con conseguente migliore snellezza operativa nella gestione di
tutti i servizi di trasporto.
Pertanto, visto l'interesse della Città
a che l'azienda, anche nella sua nuova veste giuridica di società
per azioni, sviluppi sempre più le strutture e le attività
di trasporto per i disabili, si ritiene opportuno individuare
l'Azienda Torinese Mobilità S.p.a. quale affidataria della
gestione integrata dei trasporti a favore dei disabili, e dei
trasporti scolastici e socio-assistenziali, compreso il servizio
finora svolto dalla così detta autorimessa di via
Caraglio n.27, dando così completa esecuzione agli
indirizzi fino ad oggi posti dal Consiglio Comunale e completando
la fase di razionalizzazione ed armonizzazione dei servizi di
trasporto per disabili, conformemente ai principi di economicità
ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici.
La gestione unitaria del servizio in oggetto
sarà disciplinata dal contratto di servizio allegato alla
presente deliberazione (allegato A) (all. A - n. ), che tra l'altro
sostituisce il contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto
a mezzo taxi e mezzi attrezzati, approvato con la citata deliberazione
del Consiglio Comunale del 13 settembre 1999, e sottoscritto in
data 2 dicembre 1999, facente capo alla Divisione Ambiente e Mobilità.
Sul piano specifico, oggetto del contratto
è la gestione integrata:
A. dei servizi di trasporto per disabili
motori e ciechi assoluti mediante mezzi attrezzati e taxi;
B. dei servizi di trasporto ed accompagnamento
in favore di alunni disabili e non, già facenti capo ai
Servizi Educativi;
C. del servizio di trasporto integrativo
e relativo accompagnamento già facente capo alla struttura
di via Caraglio, 27;
D. del servizio di trasporto - in modo
coordinato con l'affidatario del servizio di accompagnamento -
in favore dei disabili ultraquattordicenni (CST, laboratori ecc.),
già facenti capo alla Divisione Servizi Socio Assistenziali.
La gestione del servizio sarà svolta
alle condizioni e con le modalità individuate dalle specifiche
tecniche allegate al contratto, e precisamente:
a) specifica del
trasporto disabili a mezzo taxi e mezzi attrezzati (Allegato 1
) (all. 1 - n. );
b) specifica del
trasporto ed accompagnamento per i servizi scolastici (Allegato
2) (all. 2 - n. );
c) specifica del
trasporto per i servizi socio-assistenziali (Allegato 3) (all.
3 - n.- );
Quanto ai servizi svolti dalla struttura
di via Caraglio, il loro trasferimento in carico all'A.T.M. Torino
S.p.A. avverrà alle condizioni e nei termini previsti dall'art.9
del contratto allegato, con la precisazione, tra l'altro, che:
- la Città
ricollocherà nell'ambito dei propri servizi il personale
comunale, già adibito al servizio, nel rispetto delle singole
professionalità e ferma restando la facoltà dell'A.T.M.
S.p.a. di assumere, a suo giudizio e con contrattazione individuale
lo stesso personale nella misura che riterrà di utilizzare
per lo svolgimento del servizio (all B- n. );
- i veicoli in
dotazione all'autorimessa di via Caraglio, 27, se di proprietà
della Città, saranno ceduti all'A.T.M. S.p.a., qualora
ne fosse interessata, a far data dal 1/4/2001, al prezzo di mercato
indicato nell'allegato n.5 (Allegato 5 al contratto) (all. 5 -
n. ). Per i veicoli noleggiati l'A.T.M. S.p.a. potrà decidere
di subentrare nei relativi contratti, nel rispetto delle relative
clausole. L'allegato 5 del contratto evidenzia nel dettaglio il
numero dei mezzi, la tipologia, la titolarità, il costo
di acquisto o il canone di noleggio ed il loro valore;
- la sede di via
Caraglio potrà essere ceduta all'A.T.M. S.p.a. in comodato
gratuito dal 1.4.2001 e sino al 30.06.2001, nello stato di fatto
attuale, fermo restando a carico di A.T.M. S.p.A. l'onere di manutenzione
ordinaria e straordinaria dello stabile e del pagamento di tutte
le spese nascenti dai contratti di fornitura e servizi relativi
(acqua, luce, gas, riscaldamento, telefono, ecc.), che saranno
rimborsate alla Città.
Per quanto riguarda l'aspetto economico,
la Città, attraverso ciascuna Divisione competente corrisponderà
all'A.T.M. Torino S.p.A. per l'affidamento del servizio in oggetto
i rimborsi e le coperture costi secondo quanto meglio specificato
nel contratto di servizio e nelle specifiche allegate. In via
presuntiva, per l'anno 2001, verrà corrisposta a favore
della A.T.M. S.p.A una somma complessiva di lire 13.661.100.000
( Euro 7.055.369,34) annue, oltre IVA se dovuta e incluso un canone
pari al 6,35 % del fatturato totale annuo (iniziale più
eventuali integrazioni) a copertura delle spese generali e spese
di personale sostenute per la gestione del servizio e per l'attività
di organizzazione dello stesso. Detta somma a carico di ciascuna
divisione è suddivisa come segue e risulta meglio definita
nel dettaglio nel prospetto riassuntivo allegato al contratto
(Allegato n. 4) (all. 4 - n. ):
- Lire 6.844.700.000
annui (oltre IVA se dovuta sui minibus) quale somma massima per
la gestione del servizio secondo quanto previsto nell'allegato
4 del contratto, per la gestione taxi e minibus a carico della
Divisione Ambiente e Mobilità;
- Lire 2.156.800.000
annui, esclusa IVA, per il trasporto disabili a carico della Divisione
Servizi Socio Assistenziali;
- Lire 2.386.600.000
annui, esclusa IVA per il trasporto scolastico a carico della
Divisione Servizi Educativi;
- Lire 1.223.000.000
annui, esclusa IVA sempre a carico della Divisione Servizi Educativi,
per quanto riguarda i servizi già svolti dall'autorimessa
di Via Caraglio;
- Lire 1.050.000.000,
esclusa IVA (agevolata per le cooperative sociali) per l'accompagnamento
a carico della Divisione Servizi Educativi.
Tutti i compensi economici saranno annualmente
rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei costi dei beni al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati _ Indici Nazionali
dei Capitoli _ Capitolo Trasporti dell'anno precedente a partire
dal 1/1/2002.
In conclusione, la Città attraverso
l'A.T.M. S.p.A. perviene ad una completa ed unitaria ed integrata
gestione dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs
18 agosto 2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, che permetterà, tra l'altro:
- la valorizzazione
della professionalità acquisita da A.T.M. nella prima fase
di espletamento del servizio, attraverso la creazione di un'organizzazione
e di una struttura specifica, considerata dalla Città quale
presupposto per la prosecuzione del servizio;
- lo sviluppo di
servizi di trasporto integrativi (pulmini attrezzati e quant'altro...)
con abbattimento dei costi del servizio e quindi per l'utenza;
- la razionalizzazione
organizzativa con l'unificazione delle funzioni operative e recupero
di efficienza;
- il raccordo operativo
con le strutture richiedenti il servizio e gli stessi fruitori,
le loro famiglie e/o le associazioni rappresentative.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di affidare, per i motivi espressi
in narrativa e che qui integralmente si richiamano, e a completamento
degli indirizzi di armonizzazione e razionalizzazione già
posti dal Consiglio
Comunale con le deliberazioni citate in
narrativa, alla società Azienda Torinese Mobilità
S.p.A. ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, il servizio di gestione integrata dei trasporti disabili,
scolastici ed assistenziali, compreso il servizio svolto dalla
così detta struttura di via Caraglio 27, fino al 31.12.2005;
2) di approvare lo schema del Contratto
di Servizio tra la società Azienda Torinese Mobilità
S.p.A. e la Città di Torino per la gestione integrata
dei predetti servizi di trasporto che si allega alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato
A), richiamando in particolare quanto segue:
- l'oggetto del
contratto e le specifiche allegate (articolo 2);
- gli obblighi
di A.T.M. S.p.A. (articolo 4);
- rimborso spese
e corrispettivi (articolo 8);
- trasferimento
dei servizi svolti dalla struttura di Via Caraglio (art.9).
3) di prendere atto che detto contratto
di servizio sostituisce il Contratto di servizio per l'erogazione
dei servizi attinenti il trasporto disabili con mezzi attrezzati
e con taxi da parte dell'A.T.M., stipulato in data 02.12.1999,
che viene consensualmente risolto tra le parti;
4) di demandare a successive determinazioni
dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento del servizio
e gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente
deliberazione, nonché dalla cessione a titolo oneroso dei
veicoli in dotazione all'autorimessa di Via Caraglio n.27;
4bis) di demandare a successivi provvedimenti
la definizione del comodato gratuito della sede di Via Caraglio;
5) di prendere atto che l'efficacia del
contratto di servizio è subordinata all'assunzione della
relativa determinazione di spesa da parte dei competenti Dirigenti
del Comune;
6) di autorizzare il legale rappresentante
della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali
modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a
carico della società A.T.M. S.p.A., subordinando la stipula
del contratto stesso all'approvazione della determinazione di
cui al punto precedente;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.