Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale                                                                                           n. ord. 220
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali                                                                           2000 11586/64

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2000

(proposta dalla G.C. 12 dicembre 2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI TRASPORTI DISABILI, SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETA' AZIENDA TORINESE MOBILITA' S.P.A.

    Proposta del Sindaco Castellani,
    sentiti gli Assessori Bonino, Corsico, Lepri, Peveraro e Pozzi.

    La legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104, nell'intento di promuovere la piena integrazione delle stesse nella scuola, nel lavoro e nella società, di rimuovere le condizioni invalidanti, di superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, dispone in particolare, all'art.26 II ° comma, che "...i Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".
    La Città al fine di dare attuazione al dettato legislativo, già a partire dal 1993, con deliberazione n. 5505 della Giunta Comunale del 27 luglio 1993 (mecc. 9306280/19), ha avviato un processo di razionalizzazione del servizio in oggetto, da attuarsi con gradualità ed in diverse direzioni.
    Si è manifestata così l'esigenza di armonizzare tutti i servizi di trasporto a favore dei disabili, già svolti da diversi settori comunali, trasferendo in un primo momento la responsabilità del servizio di trasporto per persone fisicamente impedite dal settore Assistenza sociale al settore Viabilità e Trasporti.
    Contestualmente è stato dato avvio ad un processo volto ad un graduale affidamento all'Azienda speciale A.T.M. - Azienda Torinese Mobilità - ai sensi dell'art.22 della legge 142/90, della gestione integrata del servizio di trasporto e di accompagnamento destinato a persone fisicamente impedite.
    In particolare, in una prima fase, la Giunta Comunale con deliberazione n. 1581 del 30 marzo 1995 (mecc. 9501908/19) ha approvato l'affidamento della gestione del servizio di trasporto mediante pulmini attrezzati all'A.T.M.; in una seconda fase con deliberazione n. 219 del 24 luglio 1997 (mecc. 9704438/06) il Consiglio Comunale, ratificando l'operato dell'organo
esecutivo, ha approvato l'affidamento alla stessa A.T.M. della gestione integrata del servizio di trasporto per disabili motori e ciechi assoluti sia a mezzo pulmini attrezzati, sia a mezzo taxi.
    Detto affidamento è stato oggetto di rinnovo fino al 31 dicembre 2001, da parte del Consiglio Comunale con deliberazione del 13 settembre 1999 (mecc. 9906479/06), in considerazione dei risultati positivi ottenuti e dell'ampio consenso riscontrato presso l'utenza.
    Parallelamente a questa fase di razionalizzazione del servizio di trasporto a favore dei disabili, condotta con buoni risultati gestionali, sulla base di un'analisi dei trasporti erogati dalla Città, è emersa la necessità di effettuare un'ipotesi di razionalizzazione e ottimizzazione degli stessi, con particolare riferimento ai trasporti gestiti dai servizi scolastici e socio assistenziali della Città ed erogati a mezzo di appalti privati.
    E' stato quindi redatto un piano di fattibilità con l'individuazione dell'ATM come principale gestore e dell'Autorimessa municipale come supporto.
    Il Consiglio Comunale con deliberazione in data 6 luglio 1998 (mecc. 9804583/55), esecutiva dal 20 luglio 1998, vista la predetta ipotesi di fattibilità, ha affidato all'Azienda Speciale A.T.M., la gestione integrata dei servizi di trasporto erogati dalle Divisioni Servizi Educativi e Servizi Socio Assistenziali consistenti nel trasporto casa - scuola o servizio - casa di soggetti svantaggiati frequentanti i vari ordini di scuola, i servizi socio-assistenziali e i CESM (Centri educativi speciali municipali), con la previsione di trasferire all'A.T.M. (in applicazione del disposto dell'art.3 dello Statuto dell'A.T.M. e ai sensi dell'art.22 L.142/90) anche il servizio di trasporto disabili esercito ad integrazione delle predette attività dall'autorimessa municipale di via Caraglio, ora facente capo al Servizio Centrale Tecnico- Settore Servizi Meccanizzati.
    Con detta deliberazione sono stati previsti a carico dell'azienda A.T.M. precisi obblighi volti ad un'organizzazione del servizio con criteri di efficienza ed efficacia. In particolare è stato previsto a carico dell'azienda l'onere di predisporre appositi uffici accessibili ai disabili, espletare tutte le attività già svolte dai settori comunali, redigere appositi rendiconti e bilanci relativi alla gestione del servizio.
    Il Consiglio Comunale in tal modo, ha espresso un indirizzo puntuale, ponendo le basi per giungere ad un graduale affidamento alla propria azienda speciale A.T.M. dell'attività in oggetto, prevedendo che l'eventuale prosecuzione ed integrazione dell'affidamento fossero subordinati alla verifica dell'effettiva efficacia ed efficienza del servizio, e quindi alla verifica del perseguimento di risultati ottimali nell'espletamento dello stesso.
    Detto indirizzo di razionalizzazione e di graduale trasferimento di tutte le attività connesse al servizio pubblico di trasporto delle persone disabili, è stato confermato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 414 del 21 dicembre 1998 (mecc. 9812196/55), con la quale è stato affidato ad A.T.M. anche il servizio di accompagnamento, complementare a quello di trasporto, di alunni disabili già svolto direttamente dal Comune, "Progetto speciale Servizi ausiliari" ora Settore Servizi Meccanizzati, tramite l'autorimessa di Via Caraglio, 27.
    Con deliberazioni (mecc. 9807566/07) della Giunta Comunale del 10 settembre 1998 e (mecc. 9900964/07) del Consiglio Comunale del 22 marzo 1999 è stata affidata, altresì, all'ATM,
la gestione del servizio di accompagnamento sui mezzi di trasporto utilizzati per i servizi di scuolabus degli utenti disabili frequentanti le scuole dell'obbligo, superiori e Cesm intermedi.
    In particolare l'azienda, a seguito degli affidamenti, si è organizzata ed attrezzata creando una struttura appositamente dedicata, con una Direzione incaricata e del personale addetto. L'azienda ha inoltre programmato tutti gli interventi necessari per rispondere tempestivamente alle esigenze prospettate dall'Amministrazione Comunale, ed assumere eventuali nuovi affidamenti connessi al servizio in oggetto in vista di un graduale completo affidamento.
    Inoltre, sulla base delle previsioni normative del D.lgs. 422/97 come modificato dal D.lgs. 400/99, e della legge Regione Piemonte n.1/2000, nonché per assicurare quei criteri di efficienza, e le adeguate dimensioni gestionali richieste dal legislatore per la gestione dei servizi pubblici in generale, e per la gestione del servizio pubblico di trasporto in particolare, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 (mecc. 2000 03332/64) in data 15 maggio 2000 ha approvato la trasformazione dell'Azienda speciale “Azienda Torinese Mobilità” nella Società per Azioni denominata “Azienda Torinese Mobilità S.p.A.” siglabile “A.T.M. Torino S.p.A.”, ai sensi dell'art.17, commi 51- 57 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
    Si è voluta così attribuire una maggiore caratterizzazione imprenditoriale dell'azienda stessa con conseguente migliore snellezza operativa nella gestione di tutti i servizi di trasporto.
    Pertanto, visto l'interesse della Città a che l'azienda, anche nella sua nuova veste giuridica di società per azioni, sviluppi sempre più le strutture e le attività di trasporto per i disabili, si ritiene opportuno individuare l'Azienda Torinese Mobilità S.p.a. quale affidataria della gestione integrata dei trasporti a favore dei disabili, e dei trasporti scolastici e socio-assistenziali, compreso il servizio finora svolto dalla così detta “autorimessa di via Caraglio n.27”, dando così completa esecuzione agli indirizzi fino ad oggi posti dal Consiglio Comunale e completando la fase di razionalizzazione ed armonizzazione dei servizi di trasporto per disabili, conformemente ai principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici.
    La gestione unitaria del servizio in oggetto sarà disciplinata dal contratto di servizio allegato alla presente deliberazione (allegato A) (all. A - n. ), che tra l'altro sostituisce il contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto a mezzo taxi e mezzi attrezzati, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del 13 settembre 1999, e sottoscritto in data 2 dicembre 1999, facente capo alla Divisione Ambiente e Mobilità.
    Sul piano specifico, oggetto del contratto è la gestione integrata:
A.    dei servizi di trasporto per disabili motori e ciechi assoluti mediante mezzi attrezzati e taxi;
B.    dei servizi di trasporto ed accompagnamento in favore di alunni disabili e non, già facenti capo ai Servizi Educativi;
C.    del servizio di trasporto integrativo e relativo accompagnamento già facente capo alla struttura di via Caraglio, 27;
D.    del servizio di trasporto - in modo coordinato con l'affidatario del servizio di accompagnamento - in favore dei disabili ultraquattordicenni (CST, laboratori ecc.), già facenti capo alla Divisione Servizi Socio Assistenziali.
    La gestione del servizio sarà svolta alle condizioni e con le modalità individuate dalle specifiche tecniche allegate al contratto, e precisamente:
    a)    specifica del trasporto disabili a mezzo taxi e mezzi attrezzati (Allegato 1 ) (all. 1 - n. );
    b)    specifica del trasporto ed accompagnamento per i servizi scolastici (Allegato 2) (all. 2 - n. );
    c)    specifica del trasporto per i servizi socio-assistenziali (Allegato 3) (all. 3 - n.- );
    Quanto ai servizi svolti dalla struttura di via Caraglio, il loro trasferimento in carico all'A.T.M. Torino S.p.A. avverrà alle condizioni e nei termini previsti dall'art.9 del contratto allegato, con la precisazione, tra l'altro, che:
    -    la Città ricollocherà nell'ambito dei propri servizi il personale comunale, già adibito al servizio, nel rispetto delle singole professionalità e ferma restando la facoltà dell'A.T.M. S.p.a. di assumere, a suo giudizio e con contrattazione individuale lo stesso personale nella misura che riterrà di utilizzare per lo svolgimento del servizio (all B- n. );
    -    i veicoli in dotazione all'autorimessa di via Caraglio, 27, se di proprietà della Città, saranno ceduti all'A.T.M. S.p.a., qualora ne fosse interessata, a far data dal 1/4/2001, al prezzo di mercato indicato nell'allegato n.5 (Allegato 5 al contratto) (all. 5 - n. ). Per i veicoli noleggiati l'A.T.M. S.p.a. potrà decidere di subentrare nei relativi contratti, nel rispetto delle relative clausole. L'allegato 5 del contratto evidenzia nel dettaglio il numero dei mezzi, la tipologia, la titolarità, il costo di acquisto o il canone di noleggio ed il loro valore;
    -    la sede di via Caraglio potrà essere ceduta all'A.T.M. S.p.a. in comodato gratuito dal 1.4.2001 e sino al 30.06.2001, nello stato di fatto attuale, fermo restando a carico di A.T.M. S.p.A. l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile e del pagamento di tutte le spese nascenti dai contratti di fornitura e servizi relativi (acqua, luce, gas, riscaldamento, telefono, ecc.), che saranno rimborsate alla Città.
    Per quanto riguarda l'aspetto economico, la Città, attraverso ciascuna Divisione competente corrisponderà all'A.T.M. Torino S.p.A. per l'affidamento del servizio in oggetto i rimborsi e le coperture costi secondo quanto meglio specificato nel contratto di servizio e nelle specifiche allegate. In via presuntiva, per l'anno 2001, verrà corrisposta a favore della A.T.M. S.p.A una somma complessiva di lire 13.661.100.000 ( Euro 7.055.369,34) annue, oltre IVA se dovuta e incluso un canone pari al 6,35 % del fatturato totale annuo (iniziale più eventuali integrazioni) a copertura delle spese generali e spese di personale sostenute per la gestione del servizio e per l'attività di organizzazione dello stesso. Detta somma a carico di ciascuna divisione è suddivisa come segue e risulta meglio definita nel dettaglio nel prospetto riassuntivo allegato al contratto (Allegato n. 4) (all. 4 - n. ):
    -    Lire 6.844.700.000 annui (oltre IVA se dovuta sui minibus) quale somma massima per la gestione del servizio secondo quanto previsto nell'allegato 4 del contratto, per la gestione taxi e minibus a carico della Divisione Ambiente e Mobilità;
    -    Lire 2.156.800.000 annui, esclusa IVA, per il trasporto disabili a carico della Divisione Servizi Socio Assistenziali;
    -    Lire 2.386.600.000 annui, esclusa IVA per il trasporto scolastico a carico della Divisione Servizi Educativi;
    -    Lire 1.223.000.000 annui, esclusa IVA sempre a carico della Divisione Servizi Educativi, per quanto riguarda i servizi già svolti dall'autorimessa di Via Caraglio;
    -    Lire 1.050.000.000, esclusa IVA (agevolata per le cooperative sociali) per l'accompagnamento a carico della Divisione Servizi Educativi.
    Tutti i compensi economici saranno annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati _ Indici Nazionali dei Capitoli _ Capitolo Trasporti dell'anno precedente a partire dal 1/1/2002.
    In conclusione, la Città attraverso l'A.T.M. S.p.A. perviene ad una completa ed unitaria ed integrata gestione dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, che permetterà, tra l'altro:
    -    la valorizzazione della professionalità acquisita da A.T.M. nella prima fase di espletamento del servizio, attraverso la creazione di un'organizzazione e di una struttura specifica, considerata dalla Città quale presupposto per la prosecuzione del servizio;
    -    lo sviluppo di servizi di trasporto integrativi (pulmini attrezzati e quant'altro...) con abbattimento dei costi del servizio e quindi per l'utenza;
    -    la razionalizzazione organizzativa con l'unificazione delle funzioni operative e recupero di efficienza;
    -    il raccordo operativo con le strutture richiedenti il servizio e gli stessi fruitori, le loro famiglie e/o le associazioni rappresentative.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di affidare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, e a completamento degli indirizzi di armonizzazione e razionalizzazione già posti dal Consiglio
    Comunale con le deliberazioni citate in narrativa, alla società “Azienda Torinese Mobilità S.p.A.” ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il servizio di gestione integrata dei trasporti disabili, scolastici ed assistenziali, compreso il servizio svolto dalla così detta struttura di via Caraglio 27, fino al 31.12.2005;
2)    di approvare lo schema del Contratto di Servizio tra la società “Azienda Torinese Mobilità S.p.A.” e la Città di Torino per la gestione integrata dei predetti servizi di trasporto che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), richiamando in particolare quanto segue:
    -    l'oggetto del contratto e le specifiche allegate (articolo 2);
    -    gli obblighi di A.T.M. S.p.A. (articolo 4);
    -    rimborso spese e corrispettivi (articolo 8);
    -    trasferimento dei servizi svolti dalla struttura di Via Caraglio (art.9).
3)    di prendere atto che detto contratto di servizio sostituisce il “Contratto di servizio per l'erogazione dei servizi attinenti il trasporto disabili con mezzi attrezzati e con taxi da parte dell'A.T.M.”, stipulato in data 02.12.1999, che viene consensualmente risolto tra le parti;
4)    di demandare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento del servizio e gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione, nonché dalla cessione a titolo oneroso dei veicoli in dotazione all'autorimessa di Via Caraglio n.27;
4bis)    di demandare a successivi provvedimenti la definizione del comodato gratuito della sede di Via Caraglio;
5)    di prendere atto che l'efficacia del contratto di servizio è subordinata all'assunzione della relativa determinazione di spesa da parte dei competenti Dirigenti del Comune;
6)    di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società A.T.M. S.p.A., subordinando la stipula del contratto stesso all'approvazione della determinazione di cui al punto precedente;
8)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.