Divisione Servizi Educativi
Settore Gestione Amministrativa dei Servizi Educativi
n. ord. 15
2000 11011/07
OGGETTO: MODIFICA ALL'ARTICOLO 5.2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SCUOLE D'INFANZIA.
Proposta dell'Assessore Pozzi.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07) venivano approvati la riorganizzazione
ed i nuovi regolamenti dei servizi educativi cittadini, tra cui
quelli relativi alle scuole dell'infanzia.
Nel 1999 si è proceduto, dopo la
prima fase di sperimentazione, ad apportare correzioni ed integrazioni
in merito al regolamento dei nidi di infanzia, in particolare
uniformando i criteri di assegnazione dei punteggi per l'accesso
e la formazione delle graduatorie.
Successivamente veniva presentata ed approvata
in seno al Consiglio Comunale una mozione relativa alla revisione
dei criteri e dei punteggi per la formazione delle graduatorie
di accesso alle scuole dell'infanzia comunali, nonché per
garantire il massimo di informazione sulle opportunità
di inserimento anche presso le scuole materne statali.
Un apposito gruppo tecnico formato in
seno alla Divisione Servizi Educativi e composto in particolare
da Direttori Didattici rappresentativi della realtà territoriale
torinese, ha conseguentemente avviato un lavoro in alcune direzioni:
- con il Provveditorato agli Studi, al
fine di verificare quali comportamenti omogenei potessero essere
adottati tra le parti. In tal senso, si è provveduto, sin
dal dicembre del 1999, a fornire attraverso un'informazione generalizzata
alle famiglie interessate il numero di posti disponibili presso
le scuole dell'infanzia esistenti sul territorio cittadino (anche
se è da rilevare come tali dati non siano stati di fatto
comunicati dalle scuole materne statali). Si è anticipato
al 23 febbraio la formulazione delle graduatorie provvisorie presso
le scuole d'infanzia comunali, in modo da collegare il più
possibile le prospettive di inserimento presso le nostre scuole
con quelle dello stato, in relazione alla formazione degli organici
delle stesse. Si è infine congiuntamente con il Provveditorato
agli Studi provveduto a sollecitare la partecipazione dei Dirigenti
Scolastici alle commissioni uniche circoscrizionali, al fine di
raggiungere in tali sedi un'effettiva gestione coordinata delle
domande presentate e dei relativi potenziali inserimenti;
- con le scuole convenzionate FISM, peraltro
già maggiormente presenti nelle commissioni uniche, si
è avviato un confronto soprattutto per l'adozione di un
modulo di iscrizione il più uniforme possibile;
- infine, si è proceduto a verificare,
anche sulla base dell'esperienza fin qui acquisita, le possibili
integrazioni e modificazioni al vigente regolamento comunale.
In tal senso, sono valse non solo le esperienze riportate dai
Direttori Didattici, la loro conoscenza ed il loro rapporto con
le commissioni uniche circoscrizionali, ma anche il parere dei
Comitati di Gestione, convocati nel corso dell'anno.
La situazione presso le scuole dell'infanzia
ovviamente richiama un quadro assai diverso da quello dei nidi
d'infanzia. In sostanza, tra scuole statali, aderenti FISM e comunali
la domanda è complessivamente soddisfatta. L'esistenza,
in sostanza, di domande in lista d'attesa presso le nostre scuole
dell'infanzia non rappresenta ancora, al momento, un segno di
insufficienza del sistema, se considerato nel suo complesso, ma
una precisa scelta educativa e di servizi richiesti dalle famiglie
(si pensi, ad esempio, alla concreta continuità nel corso
dell'anno dell'erogazione del servizio, a fronte della chiusura,
in base al calendario scolastico annuale, delle scuole statali).
Al mese di maggio dell'anno in corso, risultavano iscritti alle
scuole FISM 4911 bambini, alle statali 5441 ed a quelle comunali
9014, in sostanza garantendo l'assorbimento completo delle domande
presentate.
Pur tuttavia, anche in considerazione
di sollecitazioni in vario modo pervenute nel corso dell'anno
da parte di cittadini e sulla base della concreta esperienza fin
qui acquisita, si è rilevata l'opportunità di configurare
una nuova determinazione dei punteggi, con due obiettivi generali:
- superare l'attuale situazione frammentata
di conteggio degli stessi, in quanto, sulla base del vigente regolamento,
ogni Circoscrizione ha adottato propri criteri, tali da comportare
in alcuni casi anche sensibili differenziazioni;
- eliminare, come previsto in alcune Circoscrizioni,
il punteggio preferenziale assegnato ai residenti (la cosiddetta
'territorialità') al fine di uniformarsi ai criteri già
individuati dal Consiglio Comunale per i nidi di infanzia, dove
tali punteggi sono stati aboliti con la riforma dei regolamenti
sopra richiamata, e peraltro uniformandosi a quanto già
previsto per le scuole materne statali.
Sulla base di tali considerazioni, si
è dunque proceduto alla formulazione della proposta qui
allegata, che tiene conto degli obiettivi sopra dichiarati e comunque
delle procedure fin qui adottate dalle Circoscrizioni.
Si propone pertanto di revocare l'art.
5 - comma 2 - del vigente Regolamento comunale sulle scuole dell'infanzia
comunali, sostituendolo integralmente con il seguente testo:
5.2) Graduatorie e criteri
Le graduatorie sono predisposte dai comitati di gestione in base
ai punteggi stabiliti dal presente
regolamento (allegato 1).
Vengono predisposte tre graduatorie ordinali, secondo le seguenti
tipologie di utenza:
1. famiglie residenti nel Comune di Torino;
2. famiglie non residenti nel Comune di
Torino, ma con almeno uno dei genitori prestante attività
lavorativa nella Città;
3. altri non residenti, che potranno essere
accolti solo in presenza di posti vacanti, previ accordi con il
Comune di appartenenza.
Per poter passare alla graduatoria successiva,
la graduatoria precedente deve essere esaurita. I bambini che
compiono i tre anni entro il 31 gennaio sono iscritti in coda
a ciascuna graduatoria. I bambini che compiono i tre anni entro
il 31 marzo entrano, con disponibilità di posti, al compimento
del terzo anno, rispettando l'ordinalità delle tre graduatorie,
purché non usufruiscano di alcun servizio.
I criteri e i punteggi per la formazione
della graduatoria dovranno essere specificati nel modulo di domanda.
Non si potrà procedere all'esclusione
dalla graduatoria per questioni formali.
Gli eventuali errori nella presentazione
delle domande dovranno essere segnalati agli interessati perché
possano essere sanati.
Su segnalazione dei Servizi competenti
saranno accolti anche bambini senza fissa dimora o figli di genitori
privi del permesso di soggiorno.
I nuovi criteri e i punteggi riportati
nell'allegato n. 1 saranno adottati a partire
dalle iscrizioni per l'anno scolastico 2002/03."
Ai sensi dell'art. 43 punto 1 comma e)
del Regolamento Comunale sul Decentramento sono stati richiesti
in data 7 dicembre 2000 i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine.
Alla data del 25 gennaio 2001 le Circoscrizioni
2, 5, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere.
Le altre Circoscrizioni hanno espresso,
con deliberazioni consiliari allegate al presente atto, i seguenti
pareri:
- la Circoscrizione 1 ha espresso parere
favorevole (all. 2 - n. );
- la Circoscrizione 3 ha espresso:
- parere favorevole
in merito all'obiettivo di uniformare criteri e punteggi validi
su tutto il territorio cittadino;
- parere negativo
in merito all'allegato 1 riguardante i punteggi e all'entrata
in vigore a partire dall'anno scolastico in corso delle modifiche
del Regolamento delle Scuole dell'Infanzia (all. 3 - n. );
- la Circoscrizione 4 ha espresso parere
contrario richiedendo inoltre che vengano recepite le seguenti
indicazioni:
- nell'allegato
n. 1, pagina 1, colonna 2 si richiede che venga eliminata
la dicitura sanitari e psicologici nel bambino, da
far rientrare nella colonna 1 Bambino portatore di deficit
documentato. Inoltre, relativamente al medesimo punto, si
ritiene che la percentuale di accoglimento di tali casi debba
rimanere nell'ambito della capienza del 15% della scuola;
- nell'allegato
n. 1, pagina 1, colonna 6 (Condizione lavorativa dei
genitori) si richiede che vengano aggiunti i seguenti punteggi:
1) 0,5 punti per ogni genitore lavoratore con turni disagiati
o reperibilità (sulle 24 ore); 2) 2 punti per entrambi
i genitori lavoratori con turni disagiati o reperibilità
(sulle 24 ore);
- nell'allegato
n. 1, pagina 1, colonna 7 il titolo Permanenza in ogni
lista d'attesa precedente: 0,5 punti ha significato solo
se esiste una informatizzazione della procedura: pertanto l'Amministrazione
Comunale, come ha predisposto la delibera unificante dei criteri,
dovrà operare per predisporre anche una informatizzazione
delle graduatorie;
- nell'allegato
n. 1, pagina 1, ultima colonna: a parità di punteggio
si richiede che vengano considerati, in ordine, i seguenti criteri
e così modificati: 1) precedenza ai bambini che hanno fratelli
già frequentanti Nidi d'Infanzia comunali ubicati nello
stesso edificio o in edifici contigui - 2) precedenza ai bambini
residenti nella Circoscrizione. Tale richiesta nasce dalla constatazione
che la maggioranza dei cittadini residenti in Circoscrizione richiede
servizi ubicati nel territorio circoscrizionale non dimenticando
che la popolazione della Circoscrizione ammonta a circa 95.000
abitanti - 3) precedenza ai bambini frequentanti l'Asilo Nido
d'Infanzia comunale ubicato nello stesso edificio o in edifici
adiacenti;
- si propone l'abolizione
di parte dell'ultima frase contenuta nell'art. 5.2: Su segnalazione
dei Servizi competenti saranno accolti anche bambini senza fissa
dimora o figli di genitori privi del permesso di soggiorno,
ovvero della dicitura o figli di genitori privi del permesso
di soggiorno. La motivazione della richiesta discende dalla
logica di non poter premiare chi è privo di permesso di
soggiorno privilegiando la sua domanda di accesso ad un servizio
di non vitale emergenza su quella di un altro bimbo che ne ha
diritto (all. 4 - n. );
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere
favorevole con richiesta che vengano recepite le seguenti indicazioni:
- l'art 5.2, 7°
comma, che recita Su segnalazione dei Servizi competenti
saranno accolti anche bambini senza fissa dimora o figli di genitori
privi del permesso di soggiorno venga trasformato nel 4°
criterio della graduatoria dello stesso articolo;
- per i trasferimenti
vengano specificate le modalità di richiesta e le modalità
di applicazione (all. 5 - n. );
- la Circoscrizione 7 ha espresso parere
favorevole pur evidenziando la permanenza di problemi relativi
alle relazioni dei servizi sociali, inerenti alla puntualità
ed alla uniformità delle stesse, nonché alla difficoltà
di conciliare l'attività valutativa delle Commissioni Uniche
con la tutela della privacy delle famiglie (all. 6 - n. ).
Non si ritiene di accogliere il parere
negativo della Circoscrizione 3 relativo all'allegato
1 perche, così come espresso, non introdurrebbe alcuna
novità rispetto alla situazione attuale, venendo cosi a
vanificare lo sforzo per il raggiungimento di quell'obiettivo
di uniformità di criteri e punteggi per cui la stessa Circoscrizione
ha espresso nel merito parere favorevole.
Non si ritiene di recepire le indicazioni
della Circoscrizione 4 in quanto:
- allegato n. 1, pagina
1, colonna 2: verrebbero eliminate le possibilità di riconoscere
particolari situazioni di deficit non immediatamente riconducibili
all'handicap, ma altrettanto importanti per l'equilibrio psicofisico
del bambino (quali ad esempio certe tipologie di deficit relazionale);
- allegato n. 1, pagina
1, colonna 6: si aggraverebbe il procedimento di calcolo dei punteggi
introducendo una casistica comunque di difficile valutazione in
un sistema che, a differenza dei Nidi d'Infanzia Comunali, non
presenta un'elevata lista d'attesa;
- allegato n. 1, pagina
1, ultima colonna: si ritengono sufficienti i criteri già
specificati non afferenti ad una casistica particolare e limitata
così come proposto;
- ultimo capoverso art 5.2: le convenzioni
internazionali, a cui aderisce il Comune di Torino, e lo spirito
di Città Educativa portano al riconoscimento della tutela
ai minori ed al loro diritto per uno sviluppo educativo.
Si assume invero l'impegno a verificare
(allegato n. 1, pagina 1, colonna 7), almeno
a livello circoscrizionale, adeguate procedure per la gestione
delle graduatorie.
Circa le indicazioni formulate dalla Circoscrizione
6, pur apprezzando lo sforzo propositivo, si ritiene di non apportare
le supposte variazioni al testo in quanto:
- l'accoglimento di bambini senza fissa
dimora o figli di genitori privi del permesso di soggiorno su
segnalazione dei servizi competenti è un criterio generale
che non determina l'assegnazione di particolari punteggi. Il suo
inserimento in una tabella che evidenzia l'applicazione di specifici
punteggi potrebbe indurre confusioni ed incertezze nell'applicazione.
Il principio sopra enunciato è comunque garantito dal suo
richiamo nell'articolato regolamentare;
- le modalità di richiesta ed applicazione
per i trasferimenti possono trovare la loro esplicitazione più
in via tecnica che regolamentare. Le stesse, pertanto, potranno
essere definite dai competenti settori anche in relazione alle
annuali esigenze organizzative per l'accoglimento e la gestione
delle domande.
Si assume altresì l'impegno di
verificare la possibilità di formalizzare una procedura
più agevole riguardo le difficoltà evidenziate dalla
Circoscrizione 7.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Dato atto che non è richiesto il
parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di revocare, per le motivazioni in
premessa, l'art.5 - punto 2 - del vigente regolamento delle scuole
comunali dell'infanzia, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale del 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07);
2) di sostituire il medesimo con il seguente:
5.2) Graduatorie e criteri
Le graduatorie sono predisposte dai comitati di gestione in base
ai punteggi stabiliti dal presente
regolamento (allegato 1).
Vengono predisposte tre graduatorie ordinali, secondo le seguenti
tipologie di utenza:
1. famiglie residenti nel Comune di Torino;
2. famiglie non residenti nel Comune di
Torino, ma con almeno uno dei genitori prestante attività
lavorativa nella Città;
3. altri non residenti, che potranno essere
accolti solo in presenza di posti vacanti, previ accordi con il
Comune di appartenenza.
Per poter passare alla graduatoria successiva,
la graduatoria precedente deve essere esaurita.
I bambini che compiono i tre anni entro il 31 gennaio sono iscritti
in coda a ciascuna graduatoria. I bambini che compiono i tre anni
entro il 31 marzo entrano, con disponibilità di posti,
al compimento del terzo anno, rispettando l'ordinalità
delle tre graduatorie, purché non usufruiscano di alcun
servizio.
I criteri e i punteggi per la formazione
della graduatoria dovranno essere specificati nel modulo di domanda.
Non si potrà procedere all'esclusione
dalla graduatoria per questioni formali.
Gli eventuali errori nella presentazione
delle domande dovranno essere segnalati agli interessati perché
possano essere sanati.
Su segnalazione dei Servizi competenti
saranno accolti anche bambini senza fissa dimora o figli di genitori
privi del permesso di soggiorno.";
3) di approvare l'allegato schema per la
determinazione delle priorità e dei punteggi, da intendersi
parte integrante e costitutiva della presente (all.
1 - n. );
4) di disporre che i nuovi criteri e i
nuovi punteggi riportati nell'allegato n. 1
saranno adottati a partire dalle iscrizioni per l'anno scolastico
2002/03.
PRIORITA' ASSOLUTA | PRIORITA' ASSOLUTA | PRIORITA' ASSOLUTA | PUNTEGGI | PUNTEGGI | PUNTEGGI | PUNTEGGI | PUNTEGGI |
BAMBINO PORTATORE DI DEFICIT DOCUMENTATO (Previa valutazione della Commissione H Centrale) 100 punti La priorità assoluta si applica anche alla lista di attesa |
PROBLEMI SOCIALI, SANITARI, PSICOLOGICI NEL BAMBINO O NELLA FAMIGLIA (validamente documentati)(*) 50 punti Tali casi devono essere accolti fino al 15% della capienza della scuola; su decisione della Commissione Unica, sentito il Comitato di Gestione, possono essere accolti ulteriori casi, fino ad un massimo del 25% della capienza della scuola. La priorità assoluta si applica anche alla lista di attesa |
BAMBINI PER CUI E' RICHIESTA LA FREQUENZA DELL'ULTIMO ANNO DI
SCUOLA INFANZIA 40 punti La priorità assoluta si applica anche alla lista d'attesa. |
MANCANZA DI UN GENITORE - per: Vedovo/a, Ragazza madre con figlio non riconosciuto dal padre; Ragazzo padre con figlio non riconosciuto dalla madre 9 punti - per: Divorziato/a; Separato/a legalmente; Ragazza madre con figlio riconosciuto dal padre; Ragazzo padre con figlio riconosciuto dalla madre solo se non coabitante con il padre/madre del bambino 7 punti per: Separato/a (a seguito di presentazione di istanza di separazione del Tribunale) solo se non coabitante con il padre/madre del bambino 5 punti |
NOTEVOLE CARICO FAMILIARE (CONVIVENTI) - per ogni figlio minore: 1 punto - per ogni figlio minore handicappato: 1 punto - per ogni figlio maggiorenne handicappato: 2 punti (Fino ad un punteggio massimo di 10 punti) - persona invalida (Con invalidità riconosciuta del 75%): 2 punti (Fino ad un punteggio massimo di 4 punti) |
CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI - per ogni genitore lavoratore: 3 punti - per ogni genitore disoccupato: 2 punti - per ogni genitore studente con obbligo di frequenza di un corso di studi che preveda almeno 25 ore settimanali, con successiva autocertificazione di frequenza: 3 punti |
PRESENZA DI FRATELLI GIA' FREQUENTANTI LA STESSA SCUOLA PER
CUI SI CHIEDE L'ISCRIZIONE
|
TRASFERIMENTO DA SCUOLA D'INFANZIA DI ALTRE CIRCOSCRIZIONI
A parità di punteggio vengono considerati, in ordine, i seguenti criteri: 1. precedenza ai bambini, che hanno fratelli già frequentanti Nidi d'Infanzia comunali ubicati nello stesso edificio o in edifici contigui; 2. precedenza al bambino più grande. |