Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                     n. ord. 39
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                             2000 10942/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 28 novembre 2000)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ALLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. - VARIANTE N. 37 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 3 E 7 DELLA L.U.R. - ADOZIONE.

    Con deliberazione dell'11 agosto 1999 (mecc. 9907240/09), la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio di adottare, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. la Variante parziale n.21 recante il seguente oggetto: "Modifica alla Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.".
    A seguito di tale atto si sono acquisiti, prima di procedere all'adozione della variante in Consiglio Comunale, i pareri preventivi da parte dei Consigli di Circoscrizione, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
    In particolare, le Circoscrizioni 1 - Centro Crocetta, 2 - Santa Rita Mirafiori nord e 4 - San Donato, Campidoglio e Parella, hanno espresso i pareri di competenza formulando alcune osservazioni nel merito delle varianti proposte.
    Sono, inoltre, pervenute alla Divisione Edilizia e Urbanistica varie osservazioni sulla proposta di variante normativa, da parte dell'Ordine degli Architetti e Ingegneri, del Collegio dei Geometri e dei Costruttori e del Centro Studi Urbanistici.
    Considerazioni di natura diversa merita il tema della necessità di adeguamento delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione al Regolamento Edilizio Tipo regionale, approvato dal Consiglio Regionale in data 29 luglio 1999 con deliberazione n. 548 - 9691 ed entrato in vigore in data 1° gennaio 2000.
    Detto Regolamento, tra l'altro, uniforma le definizioni dei parametri e degli indici edilizi e urbanistici da rispettare nell'edificazione a cui, ai sensi di legge, devono essere adeguati i regolamenti edilizi comunali. Tuttavia, la L.R. 19/99, all'art.12, prevede che l'adeguamento al Regolamento Edilizio tipo regionale delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione debba, in ogni caso, avvenire qualora si adottino "varianti generali ...". A tale proposito, considerato che la presente variante si configura come parziale, e non come variante strutturale generale, ai sensi dell'art.17 commi 3 e 7 della L.R. 56/77, non si è ritenuto opportuno modificare le definizioni del P.R.G., demandando l'adempimento a una successiva fase, contestuale alla revisione del Regolamento edilizio. D'altra parte, si è reso necessario, per evidenti ragioni, evitare di introdurre modifiche alle norme vigenti confliggenti con il Regolamento Edilizio Tipo regionale. Per tale motivo alcune proposte contenute nella delibera di Giunta Comunale dell'11 agosto 1999 (mecc. 9907240/09) non sono state accolte.
    Infine, sono emerse, in sede preliminare alla discussione in Consiglio Comunale, varie questioni che possono essere adeguatamente affrontate solo attraverso una specifica disciplina da introdurre nelle norme di attuazione del PRG. Anche in questo caso, quindi, si sono rese necessarie modifiche del testo originariamente proposto.
    Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato si è reso necessario integrare e modificare significativamente il testo e, per agevolarne la lettura, è parso più opportuno revocare la precedente deliberazione e adottare un nuovo testo, pur mantenendo nella sostanza l'impianto del precedente, onde consentire ogni utile raffronto.
    La presente variante, insieme a quelle relative alla nuova disciplina del commercio, al comparto produttivo, alle aree esondabili e a rischio geologico, nonché alla revisione della Spina centrale, costituiscono gli strumenti attraverso cui si stanno operando i necessari adeguamenti alle previsioni del PRG del '95 per tenere conto sia dei mutamenti rapidi degli scenari e delle emergenze economico-sociali, sia di innovazioni normative sopravvenute, sia di nuovi elementi di conoscenza acquisiti, sia, ancora, degli elementi di verifica acquisiti con la prima applicazione del piano.
    In particolare, la presente variante, che si riferisce unicamente alla normativa di attuazione del piano e, come detto, non ha rilevanza di variante strutturale ai sensi dell'art.17 della L.R. 56/77, è volta, essenzialmente, a disciplinare in modo specifico materie che hanno acquisito solo recentemente una prepotente attualità (inquinamento elettromagnetico, nuova emergenza abitativa) ma, soprattutto, a emendare e integrare, una disciplina normativa che in taluni casi è apparsa eccessivamente rigida e limitante, in altri non sufficientemente esplicita e in grado di assicurare la tutela dell'interesse pubblico. A titolo puramente esemplificativo si possono richiamare, per un verso, le limitazioni imposte agli interventi sull'esistente nelle aree di trasformazione non attuate e, per altro verso, le norme relative agli insediamenti degli impianti di erogazione dei carburanti.
    In questa prospettiva, la presente variante introduce elementi di carattere normativo finalizzati a favorire la permanenza e lo sviluppo degli insediamenti produttivi esistenti nonché l'attrazione di nuovi investimenti, in particolare nei comparti produttivi avanzati ad alto contenuto tecnologico e basso impatto ambientale.
    Inoltre si caratterizza per un gran numero di modesti adeguamenti normativi, volti a superare ambiguità o incertezze interpretative che ostacolano una efficace e controllata attuazione del piano.
    Proprio per gli elementi sopra evidenziati la relazione illustrativa di merito sulle singole materie di cui si propone di modificare la disciplina, è svolta nelle schede specifiche.
   Le modifiche proposte al testo normativo sono state organizzate per temi e trattate in singole schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
    Ciascuna scheda si compone di una parte descrittiva, relativa alle motivazioni specifiche delle variazioni introdotte e di una parte tecnica che evidenzia le modifiche da apportare al testo della norma vigente.
    Al fine di agevolare la lettura del testo normativo coordinato con le modificazioni introdotte, in corrispondenza del margine libero del testo è stato indicato il numero della scheda alla quale riferirsi per conoscere le motivazioni a supporto delle modifiche stesse.
    Si specifica, inoltre che, per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
    Il provvedimento in oggetto, ha carattere di variante parziale da assumersi ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 7 della L.U.R., ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti.
Il presente provvedimento è stato trasmesso a tutte le Circoscrizioni, per il prescritto parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Le Circoscrizioni n. 2, 9 e 10 non hanno espresso parere nel termine prescritto.
Le Circoscrizioni n. 3, 6, 7 hanno espresso parere favorevole.
Le Circoscrizioni n. 5 e 8 hanno espresso parere favorevole con una serie di eccezioni.
Le Circoscrizioni n. 1e 4 hanno espresso parere sfavorevole con osservazioni.

Le osservazioni delle Circoscrizioni sono di seguito sinteticamente illustrate per argomenti, con la sequenza adottata per le schede illustrative (all.1 “schede illustrative” e all. 2 “testo coordinato”) e accompagnate dalle relative controdeduzioni.

Relativamente al “ Calcolo della SLP”, trattato nella scheda n° 1 dell'allegato 1 (Relazione tecnica - Schede illustrative), non é stata presentata alcuna osservazione da parte delle Circoscrizioni della Città.

Per quanto riguarda il tema dei “ Sottotetti - Abbaini - Piani arretrati” trattato nella scheda n° 2 , art. 2, commi 19 e 58, art.4, comma 30, dell'allegato 2 (testo coordinato con le modifiche introdotte) la circoscrizione n. 1 (Centro / Crocetta) ha posto le seguenti osservazioni:

N.1
"Le modifiche introdotte al testo originario sarebbero gravemente peggiorative. Infatti: rispettando i parametri indicati risulta possibile lo scomputo della SLP dei sottotetti senza alcun limite di altezza, raggiungendo elevate altezze di colmo, mediante un'unica falda oppure con due falde perpendicolari alle facciate di maggior lunghezza".
L'osservazione e' rigettata in quanto, per le maniche dell'edilizia residenziale tradizionale torinese, le caratteristiche geometriche presupposte (considerate unitamente alla larghezza di fabbrica, di circa12/14 m) sono tali da garantire altezze di colmo contenute.

N.2
"negli spazi del sottotetto, non meglio definiti, sarebbe possibile realizzare superfici di calpestio a diversi livelli sovrapposti, tutti non compresi nella SLP"
L'osservazione e' rigettata in quanto l'ipotesi di realizzare superfici di calpestio a livelli sovrapposti renderebbe gli spazi sottostanti a tali superfici non piu' "sotto - tetto" quindi non deducibili dal calcolo della SLP.

N.3
"la norma relativa agli edifici esistenti diviene illogica e scoordinata a seguito della soppressione del riferimento agli spazi di altezza inferiore a m 2 contenuta nel testo originario: gli spazi di altezza inferiore a m 2 sarebbero invece da computare?"
L' osservazione appare corretta ed e' accolta con un emendamento al testo. Si precisa comunque che i locali abitabili , per norma di R.I. e R.E. , devono sempre avere altezza minima di 2 m. e devono essere fisicamente separati dalle parti di minore altezza che, avendo le caratteristiche specificate nella variante, sarebbero considerate spazi di sottotetto escluse dalla verifica della SLP.

N.4
“Si ritiene eccessivamente penalizzante il testo laddove, "in caso di mancato rispetto di uno dei parametri indicati, sarebbero da includere nella SLP spazi che per l'insufficiente altezza non sarebbero abitabili"
La richiesta e' rigettata poiche' se non sono soddisfatte tutte le condizioni indicate non si avrebbero sufficienti garanzie sulla impraticabilità di usi abusivi.

N.5
"l'unica effettiva limitazione all'abitabilità rimarrebbe il dimensionamento delle aperture, non sufficiente per impedire l'abusivismo, con o senza successive modifiche"
L'osservazione e' rigettata in quanto la modifica al testo normativo non renderebbe piu' efficaci le misure contro l' abusivismo. La corretta applicazione della norma e' garantita dal controllo della vigilanza.

N. 6
Si suggerisce di aggiungere al testo originario che "le verifiche ai fini dell'abitabilità dei locali nei sottotetti siano da effettuare con riferimento ai soli spazi aventi l'altezza minima di m. 2"
Il suggerimento non e' accolto poiche' la precisazione risulterebbe pleonastica (vedasi controdeduzione n.3).

Anche la CIRCOSCRIZIONE N. 4 (San Donato / Campidoglio / Parella) ha presentato un'osservazione riguardo al medesimo tema dei “ Sottotetti - Abbaini - Piani arretrati”, sostenendo:

N. 7
"E' opportuno consentire aperture di superficie maggiore ( almeno pari a mq 0.50 ed a 1/20 della superficie di estradosso). Occorre ripristinare lo scomputo di SLP per altezze inferiori a m. 2. La limitazione a 30 gradi dell'inclinazione delle falde puo' costituire un limite eccessivo alla progettazione".
L'osservazione sulle dimensioni minime dei lucernari è parzialmente accolta. Per le restanti osservazioni si confrontino le controdeduzioni espresse in proposito in risposta alla Circoscrizione 1.

Per quanto riguarda il tema delle “ Altezze dei fabbricati”, trattato nella scheda 3 , artt.2 - 7, del testo coordinato, la circoscrizione n. 4 ha posto le seguenti osservazioni:
N.8
“All' art. 2, comma 32 : al secondo paragrafo, eliminare l'ultimo capoverso "ed escludendo il sottotetto non abitabile ". La limitazione sembra irrilevante e può limitare le scelte progettuali. Si ritiene opportuno adottare lo stesso criterio per l'altezza massima degli edifici non compresi in S.U.E. ( ove per contro l'indice fondiario spesso consente altezze non compatibili).
La richiesta é rigettata in quanto anche ove si verificassero difficoltà a realizzare tutta la SLP consentita, con le limitazioni imposte dalle schede circa il numero dei piani, sarebbe possibile porvi rimedio attraverso il ricorso ad un Piano Esecutivo Convenzionato.

La Circoscrizione n. 1 relativamente alla medesima scheda ha osservato che:
N.9
“la definizione di "basso fabbricato" modificata non prevede il caso di una copertura inclinata ne' di un tetto realizzato senza appoggio su un solaio di copertura.”
L'osservazione appare corretta. La richiesta é pertanto accolta.

Relativamente al tema “ Volumetria virtuale”, trattato nella scheda n° 4 nell'allegato 1 (Relazione tecnica - Schede illustrative), non é stata presentata alcuna osservazione da parte delle Circoscrizioni della Cittá.

Per quanto riguarda le "Distanze dal filo stradale e dal filo edilizio'' argomento trattato nella scheda n° 5, art.2, comma 37 del testo coordinato la circoscrizione n. 1 ha osservato che:
N. 10
''Occorrerebbe specificare che il filo stradale o edilizio non e' richiesto nel caso in cui uno o due lotti confinanti siano gia' arretrati rispetto al filo stradale o edilizio prevalente; in tal caso l'edificazione potrà avvenire con allineamento su uno degli adiacenti fili già esistenti.''
L'osservazione è rigettata in quanto é compito della Commissione Edilizia entrare nel merito dei casi particolari che dovranno essere contestualizzati al fine di valutare l'allineamento in questione.

Relativamente alla definizione di ''Aree interne agli isolati - Muri divisori tra proprieta' nei cortili'' trattato nella scheda n° 6 , art. 2, commi 51 e 57 del testo coordinato, la circoscrizione n. 1 ha proposto la seguente osservazione:
N. 11
''Si propone di eliminare la definizione dell' art.2, comma 57”.
L'osservazione viene rigettata in quanto l'introduzione di questa definizione e' resa indispensabile per rendere non ambigui alcuni passaggi delle NUEA (ad esempio art. 8, comma 10).

Relativamente alla definizione di “Verande”, trattato nella scheda n° 7, art. 2, 4, 33 del testo coordinato, la circoscrizione n. 1 ha posto la seguente osservazione:
N. 12
''Le verande, con il rispetto delle precise condizioni che ne impediscono l'uso abitativo sono state definite all'art. 2 comma 58 "volumi tecnici accessori " e non costituiscono pertanto nuova SLP (art. 2 comma 24). La realizzazione delle verande non può quindi essere considerata intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a concessione onerosa e a sanzioni penali in caso di abusivismo. Devono pertanto essere escluse in quanto soggette ad autorizzazione edilizia le verande che rispettino le condizioni di cui all'art. 2 comma 58.''
La richiesta é parzialmente accolta con emendamento in coerenza con quanto previsto dal nuovo Regolamento Edilizio Tipo regionale, il quale prevede che le verande costituiscano a tutti gli effetti SLP. Ne viene tuttavia consentita la realizzazione in deroga all'indice urbanistico, qualora le stesse rispettino le prescrizioni operative riportate all'art. 2 comma 58, punto 38. Pertanto l'atto abilitativo connesso rimane quello della concessione onerosa anche in riferimento alle L. 10/77 e L. 47/85.

Relativamente all'argomento ''Destinazioni d'uso'' trattato nella scheda 8, art. 2 e art. 3 del testo coordinato, la circoscrizione n. 1 ha osservato che:
N.13
''Nella indicazione delle destinazioni d'uso (art. 3 ) dovrebbero essere elencate in un unico gruppo, coerentemente con la definizione di cui all'art. 2 comma 12, le attività contraddistinte da una medesima lettera alfabetica. Così pure nella indicazione delle attività ammesse nelle diverse aree normative, (art. 8) dovrebbero essere citate solo la classe e le lettere alfabetiche che contraddistinguono i gruppi di attività affini, senza ulteriori suddivisioni o inutili limitazioni. Infatti non costituisce cambio di destinazione d' uso il passaggio tra le categorie indicate con la medesima lettera".
L'osservazione é rigettata in quanto non costituisce cambio di destinazione d'uso il passaggio tra le categorie indicate con la medesima lettera all' interno di una stessa classe. Per quanto riguarda la questione formale della omogeneità di raggruppamento, si specifica che non ovunque il Piano permette il passaggio da una categoria all'altra di una stessa classe. Le categorie ammesse nelle varie aree normative sono limitate a quelle indicate dall'art. 8. Non appare indispensabile fondere le categorie affini in un'unica categoria.

N.14
L'ulteriore osservazione riguarda il numero delle “classi di attività” individuate nell'art. 2, comma 12, del testo coordinato, la stessa é accolta con emendamento.

La circoscrizione n. 4 ha proposto la seguente osservazione :
N.15
''All' art. 2, comma 12, eliminare il testo dopo le parole art.3.
La proposta di modifica e' orientata alla conformita' con la L.R. 19/99, art. 8. Costituisce anche criterio di flessibilita' per le aree a servizi e non limita le condizioni fiscali nel rilascio di concessioni del suolo privato.''
L'osservazione é rigettata. Eliminare il periodo dopo " l'art. 3 " non raggiunge la conformita' con la L.R.19/99, art. 8 in quanto le classificazioni delle destinazioni d'uso non sono coincidenti tra il provvedimento regionale e il PRG. Il primo e' essenzialmente diretto a stabilire quali cambi di destinazione sono soggetti a concessione e quali ad autorizzazione, il PRG, invece, stabilisce le compatibilita' tra le varie aree normative e le varie destinazioni d'uso, secondo una classificazione propria che la presente variante non intende sostanzialmente modificare e che potra' essere ulteriormente specificata in sede di regolamento sugli oneri concessori.

Per quanto riguarda i ''tipi di intervento'', in particolare quelli della ''Sopraelevazione ampliamento e sostituzione'' oggetto della scheda n° 9 e trattati nel testo coordinato agli artt. 2 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 26 e tavv. Normative 1, 2, 3, sono state proposte le seguenti osservazioni:

circoscrizione n. 1:
N. 16
"Si richiede che venga mantenuta la sostituzione edilizia in quanto costituisce incentivo al recupero del patrimonio edilizio degradato, con possibilita' di mantenere SLP gia' esistenti e con le adeguate integrazioni dei servizi in caso di cambi d'uso. La previsione di questo tipo di intervento dovrebbe quindi essere ripristinata nei vari articoli e nelle tavv. normative dove e' stata eliminata".
Si accoglie parzialmente tale osservazione, mantenendo la possibilità di attuare la sostituzione edilizia limitatamente ai casi in cui la SLP oggetto di sostituzione non eccede i 2.000 mq.

La circoscrizione n. 1, relativamente alla “Sopraelevazione”, art. 2 comma 60 del testo coordinato osserva:
N. 17
"Occorre prevedere la realizzazione di uno o piu' piani nuovi fuori terra entro i limiti degli interventi di completamento".
L'osservazione è rigettata in quanto il nuovo testo propone la definizione di un particolare caso di completamento con cui si vuole esplicitamente indicare la realizzazione di un solo piano fuori terra.

La circoscrizione n. 4, relativamente alla “Sopraelevazione”, art. 2, comma 60 del testo coordinato osserva:
N. 18
”Sostituire "nuovo" con "nuovi". La definizione risulta in contrasto con le numerose concessioni edilizie rilasciate con le norme di PRG vigente dal '95 e con le norme giuridiche e sentenze in materia di ampliamento di edifici esistenti.”
Per l'osservazione di cui sopra che non è accolta, si rimanda alla illustrazione della scheda specifica.

circoscrizione n. 4, relativamente agli “Ampliamenti”, art. 4 commi 42bis/ter/quater,
N. 19
“si ritiene irrilevante limitare gli ampliamenti di edifici mono e bifamiliari e si propone la conferma delle norme vigenti.”
Non si accoglie l'osservazione poiché la necessità di limitare gli ampliamenti degli edifici mono e bifamiliari è emersa in sede di valutazione degli interventi edilizi anche in relazione al fatto che si tratta di interventi parzialmente "in deroga".

Per quanto concerne il tema ''Obbligo di convenzionamento per l'Edilizia Pubblica negli interventi di rilevante entità'' trattato nella scheda n° 10 , artt. 4,6,7 e tavv. Norm. 1-2-3 la circoscrizione n. 4 ha osservato quanto segue:
N. 20
''Si ritiene che la norma cosi' come descritta sia non univoca ed imprecisa nei termini delle quantita' eventualmente da vincolare e dei "successivi provvedimenti" per le modalita' di utilizzo delle superfici eventualmente assoggettate ad atto d' obbligo. Si propone l' eliminazione del vincolo come norma di PRG e la formazione di eventuali proposte alternative per il recupero di risorse da destinare alla edilizia agevolata. Occorre quindi chiarire quali sono i limiti stabiliti dalla legge regionale o nazionale in materia. In sostituzione dell'atto d'obbligo unilaterale puo' essere stabilita la corresponsione di valore di locazione minimo garantito dalla proprieta' immobiliare dell'immobile per la quota messa a disposizione.”
L'osservazione è accolta parzialmente. Le motivazioni della variante normativa in oggetto sono ampiamente illustrate in relazione e non possono che essere confermate. Si corrisponde alla imprescindibile esigenza della Città di offrire una risposta a quei segmenti della domanda di abitazione che non sono in grado di stare sul mercato. Tenuto conto delle osservazioni presentate e ritenuto che occorra ricercare soluzioni che consentano di raggiungere l'obiettivo indicato, riducendo nella misura massima possibile le problematicita', dal punto di vista operativo ed economico gestionale, che indubbiamente la norma presenta, si introduce la facoltà di proporre la localizzazione delle quantita' prescritte all' esterno dell'ambito di intervento. Gli alloggi proposti devono essere comunque nuovi o ristrutturati e l'Amministrazione se ne riserva l' accettazione.
Per quanto riguarda il grado di definizione della quota, il testo viene emendato nel senso di "fissare", in modo inequivocabile la percentuale di SLP.

In riferimento al tema ''Aree normative R3 e M1'', trattato nella scheda n° 11 , art. 8, commi 14, 36, 36b del testo coordinato sono state presentate le seguenti osservazioni:

La circoscrizione n. 1 osserva:
N. 21
''Si propone di eliminare, all'art. 8 il comma 10 e il secondo periodo (di nuova introduzione) sia del comma 14 sia del comma 36”.
L'osservazione é rigettata in quanto si è inteso limitare fortemente la deroga all'indirizzo generale di liberare i cortili. Tale indirizzo è quindi nella sostanza confermato.

N. 22
''Contemporaneamente si chiede di introdurre , sempre all' art. 8 che, entro i lotti fabbricabili gli spazi di confrontanza delle fronti interne o i cortili per la profondita' minima prevista dal R.E., dovranno essere liberati dai bassi fabbricati, pavimentati o sistemati a verde.''
L'osservazione é rigettata in quanto nulla aggiunge all' indirizzo generale di liberare i cortili, che è confermato.

N. 23
''Si chiede di spiegare perche' all'art. 8 siano state fatte nuove introduzioni solo per le aree normative R3 e M1 (in calce ai commi 14 e 36).Si richiede di spiegare l'ultimo capoverso del comma 14 dell'art.8.''
Le modifiche introdotte riguardano le aree normative R3 ed M1 esclusivamente per le caratteristiche intrinseche delle stesse.
Si specifica, inoltre, che la "residua capacita' edificatoria" si puo' realizzare solo in cortina e non nell' area interna all'isolato, ovvero non per ampliare i bassi fabbricati.
Al fine di chiarire l'ultimo capoverso appare opportuno un emendamento esplicito.
Pertanto l'osservazione é parzialmente accolta.

La circoscrizione n. 5 (Madonna di Campagna / Vallette / Lucento / Borgo Vittoria) osserva:
N. 24
1 - Si ritengono indispensabili tre condizioni per consentire la permanenza di attivita' produttive/ artigianali nei bassi fabbricati presenti all'interno dei cortili contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia e/o completamento:
- a) che siano impossibilitati a trasferirsi;
- b) non siano impattanti sulla residenza;
- c) siano disponibili a miglioramenti di carattere generale.
2 - Si è contrari a consentire interventi di completamento che aumentino la superficie già occupata dalle attività produttive.
3 - Si è contrari a sopprimere l'inammissibilità del cambiamento di destinazione d'uso a favore dell'artigianato di produzione.''
Si rigetta il punto 1 in quanto nulla aggiunge a quanto già prescritto e il punto 3 in quanto l'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso verso l'artigianato di produzione risponde alla pressante esigenza di incrementare le opportunità di localizzazione di tali attività, ove le stesse risultino compatibili con la residenza, ovvero non nocive o moleste.    
L'osservazione n. 2, invece, è accolta per le stesse motivazioni del punto precedente.

In riferimento al tema ''Aree normative CO, TE e AR'', trattato nella scheda 12, artt. 3 e 8 del testo coordinato, le circoscrizioni non hanno proposto osservazioni.

Per quanto riguarda l'argomento ''Aree per usi produttivi MP e IN'', trattato nella scheda 13, artt. 3,8,14 sono state presentate le seguenti osservazioni:

La circoscrizione n. 1 osserva:
N. 25
“All' art. 14, comma 8 "Occorre specificare che le concessioni citate nel comma 8 sono quelle che si riferiscono agli interventi previsti nel comma 7, eliminando la parola "sempre" nel periodo aggiunto".
L'osservazione non é accolta in quanto non è pertinente. In effetti con tale integrazione si consente di collocare centri di ricerca (art. 3 punto 8) prima non previsti.

La circoscrizione n. 4 osserva:
N. 26
Lett. A1) e B): dopo la parola "fornitura di "aggiungere "materiali e " E' opportuno precisare che l'oggetto di attività contrattuali ammesse in zona produttiva comprende non solo la prestazione di servizi”.
L'osservazione é rigettata poiché, al comma 6 dell' art. 3, la fornitura dei materiali è già implicita nel concetto di " Attività produttiva".

N. 27
“In relazione all'atto d'obbligo, quali sarebbero le conseguenze di una forzata cessazione dell'attività in atto?”
L'osservazione è rigettata in quanto le opportune forme cautelative vengono stabilite in sede di stipula della convenzione.

N. 28
Si dovrebbe precisare la tipologia degli interventi ammessi nelle more della trasformazione.
L'osservazione viene rigettata in quanto la tipologia degli interventi ammessi, e' gia' precisata nel comma 14 dell' art. 15 e nell' ultimo comma aggiunto all' art. 20.

In riferimento al tema ''Aree sottostanti i cavalcavia'', trattato nella scheda n° 14, non sono state presentate osservazioni da parte delle Circoscrizioni.

Per quanto riguarda le "Zone Urbane di Trasformazione - Aree da Trasformare per Servizi'' trattate nella scheda n° 15, art. 15, comma 13 e art.20, comma 11 del testo coordinato le seguenti circoscrizioni hanno osservato quanto segue:

La circoscrizione n. 5 osserva:
N. 29
Si teme che l'introduzione di nuove attività produttive di cui all' art. 3, punti 3A1, 3A2, e 3A3 provochi conflittualita' tra l'attivita' produttiva e la residenza. Si richiede di regolamentare maggiormente l'attivita' produttiva al fine di mitigarne l'impatto sulla residenza circostante.
L'osservazione é accolta. Esistono norme di settore e di carattere generale da cui non si può prescindere, e il cui rispetto verra' richiamato nel testo normativo, pena la non ammissibilità dell'insediamento dell'attivita'.

La circoscrizione n. 1, (art. 15, comma 13; art.20, comma 11 del testo coordinato) osserva:
N. 30
"Il comma 13 e quelli seguenti devono essere coordinati. Infatti l'insediamento delle attivita' produttive ammesse al comma 13 bis dovrebbe riferirsi ad attivita' nuove che intendono utilizzare edifici gia' esistenti aventi diversa destinazione, con un conseguente cambiamento di destinazione d' uso, che sarebbe invece escluso dal comma 13. Se cosi' non fosse, e se cioe' fossero ammesse solo nuove attivita' che subentrano ad altre analoghe preesistenti e non piu' in atto, il nuovo comma appare poco significativo". Si propone quindi: che al comma 13 si aggiunga "salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo"; che nel comma 13 bis si precisi anche la tipologia degli interventi ammessi , nonche' la possibile ubicazione dei parcheggi. In relazione all' atto d'obbligo, quali sarebbero le conseguenze di una forzata cessazione dell'attivita' in atto? Si dovrebbe precisare la tipologia degli interventi ammessi nelle more della trasformazione.”
Si accoglie l'osservazione riguardo la necessità di un maggiore coordinamento dei commi 13, 13bis e 14.

Per quanto riguarda il tema ''Servizi”, trattato nella scheda n° 16 , art. 8, comma 71 del testo coordinato, le circoscrizioni hanno osservato quanto segue:

La circoscrizione n. 8 (San Salvario / Cavoretto / Borgo Po) osserva:
N. 31
''Si chiede di ammettere l'uso residenziale negli edifici all'interno delle aree individuate nel P.R.G. con la lettera "a" (aree a servizi privati).''
L'osservazione è parzialmente accolta. Tale proposta, seppur limitata alla zona collinare, era già stata inserita nella variante 21. Per un refuso è stata omessa nella presente variante e viene pertanto reinserita.

La circoscrizione n. 4 (art. 8, comma 71) osserva:
N. 32
''Si propone di reintrodurre la modifica adottata con delibera ex variante 21 al PRG ammettendo l'uso residenziale nelle aree per servizi privati compresi nella zona collinare. Risulta evidente che i fabbricati esistenti non sono rilevanti ai fini della dotazione di servizi e, in genere , risultano edificati per la residenza.”
L'osservazione é accolta (cfr. punto precedente).

La circoscrizione n. 8 (art. 8, comma 71) osserva:
N. 33
''L'imposizione del rispetto dei fili stradali ed edilizi per diverse zone normative urbano storico - ambientale e consolidate residenziali miste, dovrebbe essere riconsiderato con previsioni di eccezioni non solamente per attività di servizio ex art. 21 e 22 della L.U.R. (art. 19 comma 7) ma anche per i servizi ed attrezzature di interesse generale di cui all'articolo 8 comma 64 e per le aree SP, considerate le particolari caratteristiche ed esigenze funzionali di tali insediamenti. Lo stesso dicasi per lo spessore del corpo di fabbrica (tav. 1). Si osserva, in relazione a quanto sopra, che il secondo periodo del comma 7 dell'art. 19 non chiarisce se per le attrezzature di interesse generale si applicano i parametri edilizi del periodo precedente, con le medesime eccezioni oppure integralmente. Le eccezioni di cui all'art. 19 comma 7 dovrebbero anche essere opportunamente richiamate nelle tavole normative.''
L'osservazione é rigettata in quanto non è riferibile alla variante in questione ma a quella parte di norme che non è stata modificata. Nel merito tuttavia è indubbio che le eccezioni circa il rispetto dei fili edilizi e lo spessore della manica siano già riferibili anche alle attrezzature di interesse generale di cui al comma 64 come suggerito. Si ritiene comunque che non sussistano elementi di ambiguità tali da richiedere maggiori esplicitazioni.

In riferimento al tema ''Parchi urbani e fluviali e parchi collinari" trattato nella scheda n° 17, art. 21, comma 3 del testo coordinato, le circoscrizioni hanno osservato quanto segue:

La circoscrizione n. 8 osserva:
N. 34
''Si chiede di prevedere che le capacità edificatorie dei parchi urbani e fluviali possano essere utilizzate anche per la chiusura, al piano terreno dei pilotis."
L'osservazione é rigettata. Tale proposta, seppur introdotta nella già citata variante 21, era stata poi eliminata, avendo verificato l'impossibilità, generalizzata, di procedere alla effettiva chiusura dei piani terreni sistemati a pilotis in relazione alla loro insufficiente altezza.

La circoscrizione n. 4 (art. 21, comma 3) osserva:
N. 35
''Per le attivita' esistenti e' opportuno sottoporre a convenzionamento gli interventi che eccedono il restauro (in analogia con quanto indicato al precedente art. 20 ).''
L'osservazione é rigettata. Si ribadisce la diversità sostanziale tra le norme che governano le presenze di attività produttive in atto nelle zone ATS e quelle che governano l'esistenza di attività economiche in zona impropria (aree a parchi urbani e fluviali), per le quali il PRG intende favorire la ricollocazione. La norma disciplina con convenzione anche il restauro conservativo in quanto eccedente gli interventi ordinariamente consentiti dall'art. 6 del PRG.

Per quanto concerne gli “Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla zona urbana centrale storica” (scheda n° 18 e art. 26 del testo coordinato), la circoscrizione n. 4 ha espresso l' osservazione seguente:
N. 36
“Al comma 23 bis dell'art. 26 eventuali interventi diversi da quelli previsti dovrebbero essere assentiti con strumento piu' efficace. Si propone di assentire eventuali proposte progettuali con parere della CIE integrata da un rappresentante della Sovrintendenza . Il parere del C.C. risulterebbe gia' espresso come risulta al precedente comma 23.”
Si rigetta l' osservazione, poiché le competenze del C.C. (per il caso in esame) sono previste espressamente dall'art. 17 comma 8 lettera f) della L. R. n. 56/77; per quanto riguarda la composizione della C.I.E. è materia trattata dal R.E.. Si valuterà pertanto nell'ambito della revisione del Regolamento stesso, l'opportunità di modificare in tal senso la sua composizione.

Per quanto concerne le “Fasce di rispetto” (scheda n° 19) non è stata presentata alcuna osservazione.

Per gli “Impianti di distribuzione carburanti e autolavaggio” (scheda n° 20 e art. 31), un'osservazione è stata presentata dalla circoscrizione n.6 (Barriera di Milano / Falchera / Rebaudengo / Barca Bertolla):

N. 37
Si chiede che i distributori in disuso non siano convertiti in punti di ristoro
L' osservazione si rigetta, poiché la localizzazione dei punti di ristoro e' indipendente da quella dei distributori di carburante e discende dalla disciplina delle aree normative.

La circoscrizione n. 4 ha presentato invece la seguente osservazione:
N. 38
E' opportuno integrare la planimetria dell'allegato D con l' indicazione di altri assi viari principali, ove e' oggettivamente compatibile la collocazione di distributori.
L'osservazione non si accoglie in quanto, avendo assunto la gerarchia del Piano Urbano del Traffico, occorrerebbe ammettere tutti gli assi viari del livello inferiore, e ciò non appare giustificato.

Per quanto riguarda gli “Impianti fissi di telefonia mobile e ripetitori per servizi di radio- telecomunicazione” (scheda n° 21 e art. 6, comma 3; art. 31bis)
La circoscrizione . n. 5 (Madonna di Campagna / Vallette / Lucento / Borgo Vittoria) ha presentato la seguente osservazione:
N. 39
“Distinguere tra concessione edilizia (per la struttura di sostegno dell' impianto) e autorizzazione sanitaria per l'impianto. Infatti la concessione dovrebbe essere successiva alla autorizzazione della Regione Piemonte.”
L'osservazione è rigettata in quanto l'iter procedurale è già attualmente quello richiesto. Rigettata
La circoscrizione n. 4 ha presentato invece la seguente osservazione: N. 40
“ Per introdurre la norma occorre chiarire con parere legale se per norme statali o regionali e' possibile imporre il rilascio di concessione”.
L'osservazione è rigettata in quanto sono noti già numerosi precedenti (Milano, Bologna, Firenze) che non hanno dato luogo a contenziosi o ricorsi.

Alcune osservazioni hanno riguardato argomenti non strettamente connessi alla variante di cui all'oggetto . Si riportano di seguito con le relative controdeduzioni.

Circa il “Verde”
la circoscrizione n. 5 ha presentato le seguenti istanze:
A
All' art.2, comma 28, punto 14 si richiede di innalzare i 70 cm previsti di terreno riportato su soletta a 150 cm.
L' istanza non è accolta in quanto non si ritiene tecnicamente giustificata la richiesta.
B
All' art.27, comma 10, punto b propone di integrare il testo con l'inserimento di uno specifico punto sulla tutela del verde e delle alberature private approvato nell'ordine del giorno del Consiglio della Circoscrizione 5 del 27 novembre 2000 (si veda il testo della delibera).
Si rigetta, poiché l'ordine del giorno indica degli obiettivi, non delle norme.

Circal' ASPI” la circoscrizione n. 4 osserva quanto segue:
C
“ All' art.3, comma 20 si giudica eccessivo consentire la flessibilità di destinazione alle sole aree ASPI (art.3, comma 20).Le destinazioni indicate sono sostanzialmente coincidenti con le destinazioni ammesse ai piani interrati, terreno e primo a prevalente destinazione residenziale.”
L' osservazione si rigetta poiché non modifica la classificazione delle destinazioni e il concetto di cambio delle stesse.

Per quanto riguarda “la classificazione di edifici” la circoscrizione n. 4 osserva quanto segue :
D
All' art.10 capoverso 32: eliminare il "parere consultivo" della Sovrintendenza, ove la stessa non e' competente per Decreto Ministeriale. Nel caso in cui sia dimostrato il degrado, occorre adottare la possibilita' di autorizzare interventi diversi da quelli previsti, sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia, integrata con la presenza di un rappresentante della Sovrintendenza. Il riconoscimento di errato inserimento o di degrado, che pregiudica interventi di recupero, deve avere certezza ed efficacia giuridica, nella modalita' e nei tempi.
Si rigetta l'osservazione in quanto la prassi attuale è già ispirata a tale criterio, inoltre la composizione della C.I.E. è materia trattata dal R.E.. Si valuterà pertanto nell'ambito della revisione del Regolamento stesso, l'opportunità di modificare in tal senso la relativa composizione.

Per quanto riguarda gli “ampliamenti funzionali in R6,R7,R8” la circoscrizione n. 4 ha presentato la seguente osservazione:
E
All' art. 8, punto 6: per le aree R6,R7,R8 si ritiene opportuno consentire i modesti ampliamenti funzionali, non eccedenti il 20% della SLP esistente
Si rigetta, in quanto gli ampliamenti sono consentiti nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi indipendentemente dal loro valore percentuale. Una "deroga" generalizzata appare invece non giustificata

Per quanto riguarda i “ posti auto” la circoscrizione 4 ha presentato la seguente osservazione:
F
“ All' art. 8, commi 10,14,36 nelle aree R2, R3, M1 e' opportuno reintrodurre l' ammissibilita' di posti auto scoperti (v. proposta dell' ex variante 21)”
L' osservazione si rigetta. Sono stati consentiti eccezionalmente spazi di sosta temporanea in tali aree, a condizione che la quantita' minima di parcheggi pertinenziali di legge sia garantita nel rispetto delle prescrizioni di Piano (interrati .).

Per quanto riguarda “ il completamento” la circoscrizione n. 4 osserva quanto segue:
G
All' art.4 commi 38, 39, 40 si ritiene opportuno chiarire e semplificare la definizione , mantenendo una norma di verifica univoca della compatibilita' con l' indice fondiario ed in progetto includendo nei computi proprieta' unitarie prima del 19/12/1991.
Si rigetta poiché già si fa riferimento a tale criterio. Pur mancando una definizione relativa alla proprieta' unitaria, non si sono verificate in sede di esame dei progetti, particolari difficolta'.

Per quanto riguarda “manutenzione straordinaria” la circoscrizione n. 4 osserva quanto segue:
H
All' art.4 comma 18 sarebbe bene evidenziare che la formazione di percorsi pedonali senza ulteriori specificazioni, in zone urbane consolidate nelle pertinenze degli edifici, sarebbe da considerarsi manutenzione ordinaria e non straordinaria.
Si accoglie parzialmente la proposta.

Per quanto concerne la “verifica del 25%” la circoscrizione n. 4 osserva quanto segue:     
I
All' art. 3 commi 7,12,14 appare opportuno non sottoporre alla verifica del 25% la destinazione accessoria "alloggio custode e/o titolare"' (in particolare ove la SLP esistente o in progetto e' di modeste dimensioni.
L' osservazione non è accolta. Abolire il limite del 25% significherebbe ammettere attivita' autonome non proprie delle aree produttive.

Per quanto concerne i “depositi di biciclette” la circoscrizione n. 5 suggerisce il seguente emendamento:
L
Si propone l'inserimento di una specifica norma per il deposito delle biciclette.
Tale proposta è già stata accolta quale modifica del R.E., quindi si rigetta in questa sede.

Per quanto concerne l' ”aggiornamento dei nomi di impianti industriali a rischio ambientale” la Circoscrizione 5 osserva quanto segue:
M
Si rileva che, all'art. 28bis alcune industre classificate a rischio ambientale hanno cambiato denominazione: "HoechstItalia SpA" e' diventata "Clariant" e " Silo Pigmenti Inorganici " e' diventata " La Porte Italia"
Si rigetta poiché la segnalazione della modifica deve avvenire a cura degli Enti competenti.

Per quanto riguarda il “ parcheggio privato” la circoscrizione n. 1 osserva quanto segue     
N
All' art.2 comma 29 si propone di aggiungere la parola "coperti" dopo "gli spazi" poiche' non sembra opportuno eliminare il parcheggio sulle aree libere che il piano non destina a verde. Questa eliminazione sarebbe conseguente alle prescrizioni, contenute nell' art 8 per molte aree normative, di realizzare i parcheggi solo nel sottosuolo.
Si rigetta poiché non si ritiene opportuno modificare l' orientamento. Sono consentiti eccezionalmente spazi di sosta temporanea in soprassuolo, a patto che la quantita' minima di parcheggi pertinenziali di legge sia garantita nel rispetto delle prescrizioni di Piano (parcheggi interrati .).

Per quanto riguarda il “ Regolamento ambientale” la circoscrizione n. 5 osserva quanto segue
O
Si chiede che la Città si doti di un Regolamento ambientale in cui vengano puntualmente suddivise le attività produttive specificandone i livelli di impatto e conflittualità con la residenza.
Si rigetta in quanto la materia non è pertinente, e rientra in apposito diverso procedimento.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1)    di adottare, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 7 della L.U.R. la variante n. 37 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente le modifiche alle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G. descritte in dettaglio nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
    -    Allegato 1: costituito dalla Relazione illustrativa e dalle schede di dettaglio, suddivise per argomenti e riportanti il testo di modifica alle N.U.E.A. (all. 1 - n.                                );
    -    Allegato 2: Testo delle N.U.E.A., Vol. I, parte I, coordinato con le modificazioni introdotte e con i riferimenti sul margine libero alle schede di cui all'Allegato 1;
    -    Allegato D: "Fasce di compatibilità impianti di distribuzione carburanti" (all. 2 -                      n. ).
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDE DI DETTAGLIO:

- Pag. 51, scheda n. 21, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
In applicazione della “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” approvata il 14 febbraio 2001 dal Parlamento, che attribuisce ai Comuni la facoltà di adottare un regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettomagnetici (art. 8 comma 6) nel rispetto delle competenze loro assegnate dalle Regioni, l'Amministrazione provvederà all'individuazione dei siti idonei prevedendo altresì una moratoria per il breve periodo necessario all'adozione del Regolamento Comunale contenente - oltre alle scelte di localizzazione - misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la progettazione, la costruzione e la modifica degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.”.

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 2 - TESTO COORDINATO DELLE N.U.E.A.:

- Art. 2, comma 12, quarta riga, sostituire il numero: “10” con il numero: “11.

- Art. 2, comma 19, sostituire “aperture di superficie non inferiore a mq. 0.30” con: “aperture di dimensioni non superiori a m. 0.60 x 0.60. E' comunque concessa un'apertura di cm. 30 x 30 per ogni locale.

- Art. 2, comma 19, ultima riga pagina 5, sostituire la parola: “calpestio” con la parole: “pavimento”.

- Art. 2, comma 19, eliminare l'ultimo capoverso e sostituirlo con il seguente:
    Per gli edefici esistenti e realizzati in base a precedenti strumenti urbanistico-edilizi gli spazi nel sottotetto devono essere scomputati qualora non risultino legittimamente abitati; devono altresì essere scomputati gli spazi sottotetto trasformati all'uso abitativo in applicazione della L. R.. 21/98”.

- Cassare le modifiche previste all'art. 2, comma 24.8; al'art. 2 comma 58, dopo la parola: “volume” eliminare la parole: “tecnico”; alla quarta riga, dopo le parole: “la realizzazione di tali” eliminare le parole: “verande è subordinata alle” e inserire le seguenti parole: “opere è ammessa anche in deroga agli indici di edificabilità del Piano, sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:”.

- Art. 2, comma 48: viene confermato il testo attualmente vigente.

- Art. 2, comma 51, sostituire alle parole: “m 4.50” le parole: “m 3.00”.

- Art. 3, comma 4, nel capoverso aggiunto in calce al punto 2A) dopo la parola: “ammessa” aggiungere le parole: “negli esercizi alberghieri che non eccedono le 60 camere”; dopo “parametri urbanistici” aggiungere le parole: “ed edilizi”; sostituire “realizzabile” con la parola:

esistente”.

- Art. 4, comma 18, aggiungere dopo la parola: “pedonali” le parole: “coperti, di larghezza non superiore a m. 1.50”.

- Art. 4, comma 36, viene lasciato nel testo originale aggiungendo, dopo le parole: “SLP edificata preesistente” le parole: “semprechè non ecceda i mq. 2000”. Il comma 36bis permane soppresso.

- Art. 6, comma 10 bis, apportare le seguenti modifiche: alla quarta riga sostituire alle parole: “non inferiore” la parola: “pari”. In calce al comma aggiungere le seguenti parole: “La Città si riserva di valutare eventuali proposte di localizzazione delle suddette quantità di SLP all'esterno dell'area di intervento. Tale proposta dovrà riguardare alloggi le cui caratteristiche siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni di recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata-convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile al nuovo, con interventi di recupero e adeguamento impiantistico documentabili. In tal caso la proposta dovrà comunque essere approvata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della Convenzione”.

- Art. 6, comma 10/bis, eliminare da: “entro...........” (riga 7°) e sostituire con “al momento dell'approvazione della Convenzione Urbanistica”.

- Art. 7, comma 16, prima riga, dopo “zone di trasformazione una quota” sostituire le parole: “non inferiore” con “pari”; in calce al comma aggiungere il seguente periodo:
La Città si riserva di valutare eventuali proposte di localizzazione delle suddette quantità di SLP all'esterno dell'area di intervento. Tale proposta dovrà riguardare alloggi le cui caratteristiche siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni di recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata-convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile al nuovo, con interventi di recupero e adeguamento impiantistico documentabili.”.

- Art. 7, comma 16, eliminare da “entro...........” (riga 5°) e sostituire con “al momento dell'approvazione della Convenzione urbanisticai”.

- Integrare l'artcolo 8, punto 11, “Area IN”, comma 47, inserire dopo le parole: “sono consentite” le seguenti parole: “le attività di cui all'art. 3, punto 4, lett. B3”.

- Art. 8, comma 14 e comma 36, ultimo paragrafo, dopo le parole: “gli interventi di completamento” inserire il seguente testo: “In presenza di residue capacità edificatorie dell'area, gli interventi di completamento, realizzabili solo su cortina, con mantenimento dei bassi fabbricati non possono eccedere il 10% della SLP ammissibile sul lotto, calcolata in base all'indice fondiario.”.

- Art. 8, comma 43, terzo paragrafo, sosituire gli ultimi due periodi con il seguente nuovo testo: “Sugli edifici mono e bifamigliari sono consentiti ampliamenti una tantum necessari al miglioramento funzionale degli stessi non eccedenti il 20% della SLP legittimamente esistente. Sono consentiti mq. 25 anche se eccedono tale percentuale.”.

- Artcolo 8, al comma 71, le parole: “ai piani interrato e” sono spostate alla penultima riga, dopo la parentesi chiusa e la “e” della congiunzione, in quanto da riferirsi all'uso parcheggio.

- Art. 8, in calce al comma 71, aggiungere le seguenti parole: “Nelle aree per servizi privati comprese nella zona collinare e già individuate dal Piano con la lettera “a” è ammeso l'uso residenziale”.

- Art. 14, in calce al comma 5, inserire il seguente paragrafo:
Gli stessi potranno essere realizzati nell'area da sistemare a verde di cui al comma precedente. In tal caso, l'area dovrà essere sistemata con autobloccanti di tipo “garden” e adeguatamente piantumata.”.

- Art. 15, comma 13, ultima riga, dopo le parole: “destinazioni d'uso” aggiungere le seguenti parole: “salvo quanto previsto nei successivi commi 13 bis e 14”; comma 13 bis, prima riga, dopo le parole: “negli edifici esistenti” inserire le seguenti parole: “già ad uso non residenziale,”; alla penultima riga sostiture le parole: “E' altresì amessa la” con le parole: “Sono altresì ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia nonchè la”.

- Art. 15, in calce al comma 13bis, inserire il seguente paragrafo:
Per attività nocive, moleste, pericolose o comunque aventi impatto ambientale negativo si intendono quelle contemplate dal D. Lgs. 334/99, ovvero a rischio di incidente rilevante, quelle di 1^ classe, di cui al D-M. 4.04.94, quelle soggette alla procedura di V.I.A ai sensi della L.R. 40/98 e quelle comunque dichiarate tali dagli enti competenti in materia sanitaria.”.

- Art. 20, comma 11, dopo il terzo paragrafo, inserire il seguente:
Per attività nocive, moleste, pericolose o comunque aventi impatto ambientale negativo si intendono quelle contemplate dal D. Lgs. 334/99, ovvero a rischio di incidente rilevante, quelle di 1^ classe, di cui al D-M. 4.04.94, quelle soggette alla procedura di V.I.A ai sensi della L.R. 40/98 e quelle comunque dichiarate tali dagli enti competenti in materia sanitaria.”.

- Art. 31, comma 3, lettera a) sostituire la voce: “1:20.000” con la voce: “1:40.000”.

- Art. 31, comma 5, prima riga, eliminare: “Fatto salvo il rispetto del punto a) del comma 3”.

- Art. 31, comma 6, aggiungere in calce: “Gli interventi di adeguamento dovranno prevedere la formazione di uno svaso di profondità comunque non inferiore a m. 2.80 dal filo strada”.

- Art. 31 bis, il comma 3 è sostituito dal seguente: “Non potranno essere installati impianti a distanza inferiore a m 150 da edifici destinati alla istruzione dell'obbligo o alle scuole di infanzia, all'assistenza di bambini o donne in gravidanza.”.

- Art. 31bis, comma 5, cancellare le parole: “300 m”.

- Art. 31bis si aggiunge il comma 6 “Le norme del presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore di apposito regolamento, da adottarsi in applicazione della normativa nazionale vigente.