Divisione Edilizia e Urbanistica n.
ord. 39
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2000 10942/09
OGGETTO: MODIFICA ALLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. - VARIANTE N. 37 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 3 E 7 DELLA L.U.R. - ADOZIONE.
Con deliberazione dell'11 agosto 1999
(mecc. 9907240/09), la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio
di adottare, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e
s.m.i. la Variante parziale n.21 recante il seguente oggetto:
"Modifica alla Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del
P.R.G.".
A seguito di tale atto si sono acquisiti,
prima di procedere all'adozione della variante in Consiglio Comunale,
i pareri preventivi da parte dei Consigli di Circoscrizione, ai
sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
In particolare, le Circoscrizioni 1 -
Centro Crocetta, 2 - Santa Rita Mirafiori nord e 4 - San Donato,
Campidoglio e Parella, hanno espresso i pareri di competenza formulando
alcune osservazioni nel merito delle varianti proposte.
Sono, inoltre, pervenute alla Divisione
Edilizia e Urbanistica varie osservazioni sulla proposta di variante
normativa, da parte dell'Ordine degli Architetti e Ingegneri,
del Collegio dei Geometri e dei Costruttori e del Centro Studi
Urbanistici.
Considerazioni di natura diversa merita
il tema della necessità di adeguamento delle Norme Urbanistico
- Edilizie di Attuazione al Regolamento Edilizio Tipo regionale,
approvato dal Consiglio Regionale in data 29 luglio 1999 con deliberazione
n. 548 - 9691 ed entrato in vigore in data 1° gennaio 2000.
Detto Regolamento, tra l'altro, uniforma
le definizioni dei parametri e degli indici edilizi e urbanistici
da rispettare nell'edificazione a cui, ai sensi di legge, devono
essere adeguati i regolamenti edilizi comunali. Tuttavia, la L.R.
19/99, all'art.12, prevede che l'adeguamento al Regolamento Edilizio
tipo regionale delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione
debba, in ogni caso, avvenire qualora si adottino "varianti
generali ...". A tale proposito, considerato che la presente
variante si configura come parziale, e non come variante strutturale
generale, ai sensi dell'art.17 commi 3 e 7 della L.R. 56/77, non
si è ritenuto opportuno modificare le definizioni del P.R.G.,
demandando l'adempimento a una successiva fase, contestuale alla
revisione del Regolamento edilizio. D'altra parte, si è
reso necessario, per evidenti ragioni, evitare di introdurre modifiche
alle norme vigenti confliggenti con il Regolamento Edilizio Tipo
regionale. Per tale motivo alcune proposte contenute nella delibera
di Giunta Comunale dell'11 agosto 1999 (mecc. 9907240/09) non
sono state accolte.
Infine, sono emerse, in sede preliminare
alla discussione in Consiglio Comunale, varie questioni che possono
essere adeguatamente affrontate solo attraverso una specifica
disciplina da introdurre nelle norme di attuazione del PRG. Anche
in questo caso, quindi, si sono rese necessarie modifiche del
testo originariamente proposto.
Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato
si è reso necessario integrare e modificare significativamente
il testo e, per agevolarne la lettura, è parso più
opportuno revocare la precedente deliberazione e adottare un nuovo
testo, pur mantenendo nella sostanza l'impianto del precedente,
onde consentire ogni utile raffronto.
La presente variante, insieme a quelle
relative alla nuova disciplina del commercio, al comparto produttivo,
alle aree esondabili e a rischio geologico, nonché alla
revisione della Spina centrale, costituiscono gli strumenti attraverso
cui si stanno operando i necessari adeguamenti alle previsioni
del PRG del '95 per tenere conto sia dei mutamenti rapidi degli
scenari e delle emergenze economico-sociali, sia di innovazioni
normative sopravvenute, sia di nuovi elementi di conoscenza acquisiti,
sia, ancora, degli elementi di verifica acquisiti con la prima
applicazione del piano.
In particolare, la presente variante,
che si riferisce unicamente alla normativa di attuazione del piano
e, come detto, non ha rilevanza di variante strutturale ai sensi
dell'art.17 della L.R. 56/77, è volta, essenzialmente,
a disciplinare in modo specifico materie che hanno acquisito solo
recentemente una prepotente attualità (inquinamento elettromagnetico,
nuova emergenza abitativa) ma, soprattutto, a emendare e integrare,
una disciplina normativa che in taluni casi è apparsa eccessivamente
rigida e limitante, in altri non sufficientemente esplicita e
in grado di assicurare la tutela dell'interesse pubblico. A titolo
puramente esemplificativo si possono richiamare, per un verso,
le limitazioni imposte agli interventi sull'esistente nelle aree
di trasformazione non attuate e, per altro verso, le norme relative
agli insediamenti degli impianti di erogazione dei carburanti.
In questa prospettiva, la presente variante
introduce elementi di carattere normativo finalizzati a favorire
la permanenza e lo sviluppo degli insediamenti produttivi esistenti
nonché l'attrazione di nuovi investimenti, in particolare
nei comparti produttivi avanzati ad alto contenuto tecnologico
e basso impatto ambientale.
Inoltre si caratterizza per un gran numero
di modesti adeguamenti normativi, volti a superare ambiguità
o incertezze interpretative che ostacolano una efficace e controllata
attuazione del piano.
Proprio per gli elementi sopra evidenziati
la relazione illustrativa di merito sulle singole materie di cui
si propone di modificare la disciplina, è svolta nelle
schede specifiche.
Le modifiche proposte al testo normativo sono
state organizzate per temi e trattate in singole schede, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ciascuna scheda si compone di una parte
descrittiva, relativa alle motivazioni specifiche delle variazioni
introdotte e di una parte tecnica che evidenzia le modifiche da
apportare al testo della norma vigente.
Al fine di agevolare la lettura del testo
normativo coordinato con le modificazioni introdotte, in corrispondenza
del margine libero del testo è stato indicato il numero
della scheda alla quale riferirsi per conoscere le motivazioni
a supporto delle modifiche stesse.
Si specifica, inoltre che, per quanto
attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di
tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate
successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso
il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di
cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge
Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto, ha carattere
di variante parziale da assumersi ai sensi dell'art. 17, commi
3 e 7 della L.U.R., ha rilevanza esclusivamente comunale e non
presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti.
Il presente provvedimento è stato trasmesso a tutte le
Circoscrizioni, per il prescritto parere, ai sensi degli artt.
43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Le Circoscrizioni n. 2, 9 e 10 non hanno espresso parere nel termine
prescritto.
Le Circoscrizioni n. 3, 6, 7 hanno espresso parere favorevole.
Le Circoscrizioni n. 5 e 8 hanno espresso parere favorevole con
una serie di eccezioni.
Le Circoscrizioni n. 1e 4 hanno espresso parere sfavorevole con
osservazioni.
Le osservazioni delle Circoscrizioni sono di seguito sinteticamente
illustrate per argomenti, con la sequenza adottata per le schede
illustrative (all.1 schede illustrative e all. 2 testo
coordinato) e accompagnate dalle relative controdeduzioni.
Relativamente al Calcolo della SLP, trattato
nella scheda n° 1 dell'allegato 1 (Relazione tecnica
- Schede illustrative), non é stata presentata alcuna osservazione
da parte delle Circoscrizioni della Città.
Per quanto riguarda il tema dei Sottotetti - Abbaini
- Piani arretrati trattato nella scheda n° 2
, art. 2, commi 19 e 58, art.4, comma 30, dell'allegato 2
(testo coordinato con le modifiche introdotte) la circoscrizione
n. 1 (Centro / Crocetta) ha posto le seguenti osservazioni:
N.1
"Le modifiche introdotte al testo originario sarebbero gravemente
peggiorative. Infatti: rispettando i parametri indicati risulta
possibile lo scomputo della SLP dei sottotetti senza alcun limite
di altezza, raggiungendo elevate altezze di colmo, mediante un'unica
falda oppure con due falde perpendicolari alle facciate di maggior
lunghezza".
L'osservazione e' rigettata in quanto, per le maniche dell'edilizia
residenziale tradizionale torinese, le caratteristiche geometriche
presupposte (considerate unitamente alla larghezza di fabbrica,
di circa12/14 m) sono tali da garantire altezze di colmo contenute.
N.2
"negli spazi del sottotetto, non meglio definiti, sarebbe
possibile realizzare superfici di calpestio a diversi livelli
sovrapposti, tutti non compresi nella SLP"
L'osservazione e' rigettata in quanto l'ipotesi di realizzare
superfici di calpestio a livelli sovrapposti renderebbe gli spazi
sottostanti a tali superfici non piu' "sotto - tetto"
quindi non deducibili dal calcolo della SLP.
N.3
"la norma relativa agli edifici esistenti diviene illogica
e scoordinata a seguito della soppressione del riferimento agli
spazi di altezza inferiore a m 2 contenuta nel testo originario:
gli spazi di altezza inferiore a m 2 sarebbero invece da computare?"
L' osservazione appare corretta ed e' accolta con un emendamento
al testo. Si precisa comunque che i locali abitabili , per norma
di R.I. e R.E. , devono sempre avere altezza minima di 2 m. e
devono essere fisicamente separati dalle parti di minore altezza
che, avendo le caratteristiche specificate nella variante, sarebbero
considerate spazi di sottotetto escluse dalla verifica della SLP.
N.4
Si ritiene eccessivamente penalizzante il testo laddove,
"in caso di mancato rispetto di uno dei parametri indicati,
sarebbero da includere nella SLP spazi che per l'insufficiente
altezza non sarebbero abitabili"
La richiesta e' rigettata poiche' se non sono soddisfatte
tutte le condizioni indicate non si avrebbero sufficienti garanzie
sulla impraticabilità di usi abusivi.
N.5
"l'unica effettiva limitazione all'abitabilità rimarrebbe
il dimensionamento delle aperture, non sufficiente per impedire
l'abusivismo, con o senza successive modifiche"
L'osservazione e' rigettata in quanto la modifica al testo
normativo non renderebbe piu' efficaci le misure contro l' abusivismo.
La corretta applicazione della norma e' garantita dal controllo
della vigilanza.
N. 6
Si suggerisce di aggiungere al testo originario che "le verifiche
ai fini dell'abitabilità dei locali nei sottotetti siano
da effettuare con riferimento ai soli spazi aventi l'altezza minima
di m. 2"
Il suggerimento non e' accolto poiche' la precisazione
risulterebbe pleonastica (vedasi controdeduzione n.3).
Anche la CIRCOSCRIZIONE N. 4 (San Donato / Campidoglio / Parella) ha presentato un'osservazione riguardo al medesimo tema dei Sottotetti - Abbaini - Piani arretrati, sostenendo:
N. 7
"E' opportuno consentire aperture di superficie maggiore
( almeno pari a mq 0.50 ed a 1/20 della superficie di estradosso).
Occorre ripristinare lo scomputo di SLP per altezze inferiori
a m. 2. La limitazione a 30 gradi dell'inclinazione delle falde
puo' costituire un limite eccessivo alla progettazione".
L'osservazione sulle dimensioni minime dei lucernari è
parzialmente accolta. Per le restanti osservazioni
si confrontino le controdeduzioni espresse in proposito in risposta
alla Circoscrizione 1.
Per quanto riguarda il tema delle Altezze dei fabbricati,
trattato nella scheda 3 , artt.2 - 7, del testo coordinato,
la circoscrizione n. 4 ha posto le seguenti osservazioni:
N.8
All' art. 2, comma 32 : al secondo paragrafo, eliminare
l'ultimo capoverso "ed escludendo il sottotetto non abitabile
". La limitazione sembra irrilevante e può limitare
le scelte progettuali. Si ritiene opportuno adottare lo stesso
criterio per l'altezza massima degli edifici non compresi in S.U.E.
( ove per contro l'indice fondiario spesso consente altezze non
compatibili).
La richiesta é rigettata in quanto anche ove si
verificassero difficoltà a realizzare tutta la SLP consentita,
con le limitazioni imposte dalle schede circa il numero dei piani,
sarebbe possibile porvi rimedio attraverso il ricorso ad un Piano
Esecutivo Convenzionato.
La Circoscrizione n. 1 relativamente alla medesima scheda
ha osservato che:
N.9
la definizione di "basso fabbricato" modificata
non prevede il caso di una copertura inclinata ne' di un tetto
realizzato senza appoggio su un solaio di copertura.
L'osservazione appare corretta. La richiesta é pertanto
accolta.
Relativamente al tema Volumetria virtuale, trattato
nella scheda n° 4 nell'allegato 1 (Relazione tecnica
- Schede illustrative), non é stata presentata alcuna osservazione
da parte delle Circoscrizioni della Cittá.
Per quanto riguarda le "Distanze dal filo stradale
e dal filo edilizio'' argomento trattato nella scheda n°
5, art.2, comma 37 del testo coordinato la circoscrizione n.
1 ha osservato che:
N. 10
''Occorrerebbe specificare che il filo stradale o edilizio non
e' richiesto nel caso in cui uno o due lotti confinanti siano
gia' arretrati rispetto al filo stradale o edilizio prevalente;
in tal caso l'edificazione potrà avvenire con allineamento
su uno degli adiacenti fili già esistenti.''
L'osservazione è rigettata in quanto é compito
della Commissione Edilizia entrare nel merito dei casi particolari
che dovranno essere contestualizzati al fine di valutare l'allineamento
in questione.
Relativamente alla definizione di ''Aree interne agli isolati
- Muri divisori tra proprieta' nei cortili'' trattato nella
scheda n° 6 , art. 2, commi 51 e 57 del testo coordinato,
la circoscrizione n. 1 ha proposto la seguente osservazione:
N. 11
''Si propone di eliminare la definizione dell' art.2, comma 57.
L'osservazione viene rigettata in quanto l'introduzione
di questa definizione e' resa indispensabile per rendere non ambigui
alcuni passaggi delle NUEA (ad esempio art. 8, comma 10).
Relativamente alla definizione di Verande,
trattato nella scheda n° 7, art. 2, 4, 33 del testo
coordinato, la circoscrizione n. 1 ha posto la seguente
osservazione:
N. 12
''Le verande, con il rispetto delle precise condizioni che ne
impediscono l'uso abitativo sono state definite all'art. 2 comma
58 "volumi tecnici accessori " e non costituiscono pertanto
nuova SLP (art. 2 comma 24). La realizzazione delle verande non
può quindi essere considerata intervento di ristrutturazione
edilizia soggetto a concessione onerosa e a sanzioni penali in
caso di abusivismo. Devono pertanto essere escluse in quanto soggette
ad autorizzazione edilizia le verande che rispettino le condizioni
di cui all'art. 2 comma 58.''
La richiesta é parzialmente accolta con emendamento
in coerenza con quanto previsto dal nuovo Regolamento Edilizio
Tipo regionale, il quale prevede che le verande costituiscano
a tutti gli effetti SLP. Ne viene tuttavia consentita la realizzazione
in deroga all'indice urbanistico, qualora le stesse rispettino
le prescrizioni operative riportate all'art. 2 comma 58, punto
38. Pertanto l'atto abilitativo connesso rimane quello della concessione
onerosa anche in riferimento alle L. 10/77 e L. 47/85.
Relativamente all'argomento ''Destinazioni d'uso'' trattato
nella scheda 8, art. 2 e art. 3 del testo coordinato, la
circoscrizione n. 1 ha osservato che:
N.13
''Nella indicazione delle destinazioni d'uso (art. 3 ) dovrebbero
essere elencate in un unico gruppo, coerentemente con la definizione
di cui all'art. 2 comma 12, le attività contraddistinte
da una medesima lettera alfabetica. Così pure nella indicazione
delle attività ammesse nelle diverse aree normative, (art.
8) dovrebbero essere citate solo la classe e le lettere alfabetiche
che contraddistinguono i gruppi di attività affini, senza
ulteriori suddivisioni o inutili limitazioni. Infatti non costituisce
cambio di destinazione d' uso il passaggio tra le categorie indicate
con la medesima lettera".
L'osservazione é rigettata in quanto non costituisce
cambio di destinazione d'uso il passaggio tra le categorie indicate
con la medesima lettera all' interno di una stessa classe. Per
quanto riguarda la questione formale della omogeneità di
raggruppamento, si specifica che non ovunque il Piano permette
il passaggio da una categoria all'altra di una stessa classe.
Le categorie ammesse nelle varie aree normative sono limitate
a quelle indicate dall'art. 8. Non appare indispensabile fondere
le categorie affini in un'unica categoria.
N.14
L'ulteriore osservazione riguarda il numero delle classi
di attività individuate nell'art. 2, comma 12, del
testo coordinato, la stessa é accolta con emendamento.
La circoscrizione n. 4 ha proposto la seguente osservazione
:
N.15
''All' art. 2, comma 12, eliminare il testo dopo le parole art.3.
La proposta di modifica e' orientata alla conformita' con la L.R.
19/99, art. 8. Costituisce anche criterio di flessibilita' per
le aree a servizi e non limita le condizioni fiscali nel rilascio
di concessioni del suolo privato.''
L'osservazione é rigettata. Eliminare il periodo
dopo " l'art. 3 " non raggiunge la conformita' con la
L.R.19/99, art. 8 in quanto le classificazioni delle destinazioni
d'uso non sono coincidenti tra il provvedimento regionale e il
PRG. Il primo e' essenzialmente diretto a stabilire quali cambi
di destinazione sono soggetti a concessione e quali ad autorizzazione,
il PRG, invece, stabilisce le compatibilita' tra le varie aree
normative e le varie destinazioni d'uso, secondo una classificazione
propria che la presente variante non intende sostanzialmente modificare
e che potra' essere ulteriormente specificata in sede di regolamento
sugli oneri concessori.
Per quanto riguarda i ''tipi di intervento'', in particolare quelli della ''Sopraelevazione ampliamento e sostituzione'' oggetto della scheda n° 9 e trattati nel testo coordinato agli artt. 2 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 26 e tavv. Normative 1, 2, 3, sono state proposte le seguenti osservazioni:
circoscrizione n. 1:
N. 16
"Si richiede che venga mantenuta la sostituzione edilizia
in quanto costituisce incentivo al recupero del patrimonio edilizio
degradato, con possibilita' di mantenere SLP gia' esistenti e
con le adeguate integrazioni dei servizi in caso di cambi d'uso.
La previsione di questo tipo di intervento dovrebbe quindi essere
ripristinata nei vari articoli e nelle tavv. normative dove e'
stata eliminata".
Si accoglie parzialmente tale osservazione, mantenendo
la possibilità di attuare la sostituzione edilizia limitatamente
ai casi in cui la SLP oggetto di sostituzione non eccede i 2.000
mq.
La circoscrizione n. 1, relativamente alla Sopraelevazione,
art. 2 comma 60 del testo coordinato osserva:
N. 17
"Occorre prevedere la realizzazione di uno o piu' piani nuovi
fuori terra entro i limiti degli interventi di completamento".
L'osservazione è rigettata in quanto il nuovo testo
propone la definizione di un particolare caso di completamento
con cui si vuole esplicitamente indicare la realizzazione di un
solo piano fuori terra.
La circoscrizione n. 4, relativamente alla Sopraelevazione,
art. 2, comma 60 del testo coordinato osserva:
N. 18
Sostituire "nuovo" con "nuovi". La definizione
risulta in contrasto con le numerose concessioni edilizie rilasciate
con le norme di PRG vigente dal '95 e con le norme giuridiche
e sentenze in materia di ampliamento di edifici esistenti.
Per l'osservazione di cui sopra che non è accolta,
si rimanda alla illustrazione della scheda specifica.
circoscrizione n. 4, relativamente agli Ampliamenti,
art. 4 commi 42bis/ter/quater,
N. 19
si ritiene irrilevante limitare gli ampliamenti di edifici
mono e bifamiliari e si propone la conferma delle norme vigenti.
Non si accoglie l'osservazione poiché la
necessità di limitare gli ampliamenti degli edifici mono
e bifamiliari è emersa in sede di valutazione degli interventi
edilizi anche in relazione al fatto che si tratta di interventi
parzialmente "in deroga".
Per quanto concerne il tema ''Obbligo di convenzionamento per
l'Edilizia Pubblica negli interventi di rilevante entità''
trattato nella scheda n° 10 , artt. 4,6,7 e tavv.
Norm. 1-2-3 la circoscrizione n. 4 ha osservato quanto
segue:
N. 20
''Si ritiene che la norma cosi' come descritta sia non univoca
ed imprecisa nei termini delle quantita' eventualmente da vincolare
e dei "successivi provvedimenti" per le modalita' di
utilizzo delle superfici eventualmente assoggettate ad atto d'
obbligo. Si propone l' eliminazione del vincolo come norma di
PRG e la formazione di eventuali proposte alternative per il recupero
di risorse da destinare alla edilizia agevolata. Occorre quindi
chiarire quali sono i limiti stabiliti dalla legge regionale o
nazionale in materia. In sostituzione dell'atto d'obbligo unilaterale
puo' essere stabilita la corresponsione di valore di locazione
minimo garantito dalla proprieta' immobiliare dell'immobile per
la quota messa a disposizione.
L'osservazione è accolta parzialmente. Le motivazioni
della variante normativa in oggetto sono ampiamente illustrate
in relazione e non possono che essere confermate. Si corrisponde
alla imprescindibile esigenza della Città di offrire una
risposta a quei segmenti della domanda di abitazione che non sono
in grado di stare sul mercato. Tenuto conto delle osservazioni
presentate e ritenuto che occorra ricercare soluzioni che consentano
di raggiungere l'obiettivo indicato, riducendo nella misura massima
possibile le problematicita', dal punto di vista operativo ed
economico gestionale, che indubbiamente la norma presenta, si
introduce la facoltà di proporre la localizzazione delle
quantita' prescritte all' esterno dell'ambito di intervento. Gli
alloggi proposti devono essere comunque nuovi o ristrutturati
e l'Amministrazione se ne riserva l' accettazione.
Per quanto riguarda il grado di definizione della quota, il testo
viene emendato nel senso di "fissare", in modo inequivocabile
la percentuale di SLP.
In riferimento al tema ''Aree normative R3 e M1'', trattato nella scheda n° 11 , art. 8, commi 14, 36, 36b del testo coordinato sono state presentate le seguenti osservazioni:
La circoscrizione n. 1 osserva:
N. 21
''Si propone di eliminare, all'art. 8 il comma 10 e il secondo
periodo (di nuova introduzione) sia del comma 14 sia del comma
36.
L'osservazione é rigettata in quanto si è
inteso limitare fortemente la deroga all'indirizzo generale di
liberare i cortili. Tale indirizzo è quindi nella sostanza
confermato.
N. 22
''Contemporaneamente si chiede di introdurre , sempre all' art.
8 che, entro i lotti fabbricabili gli spazi di confrontanza delle
fronti interne o i cortili per la profondita' minima prevista
dal R.E., dovranno essere liberati dai bassi fabbricati, pavimentati
o sistemati a verde.''
L'osservazione é rigettata in quanto nulla aggiunge
all' indirizzo generale di liberare i cortili, che è confermato.
N. 23
''Si chiede di spiegare perche' all'art. 8 siano state fatte nuove
introduzioni solo per le aree normative R3 e M1 (in calce ai commi
14 e 36).Si richiede di spiegare l'ultimo capoverso del comma
14 dell'art.8.''
Le modifiche introdotte riguardano le aree normative R3 ed M1
esclusivamente per le caratteristiche intrinseche delle stesse.
Si specifica, inoltre, che la "residua capacita' edificatoria"
si puo' realizzare solo in cortina e non nell' area interna all'isolato,
ovvero non per ampliare i bassi fabbricati.
Al fine di chiarire l'ultimo capoverso appare opportuno un emendamento
esplicito.
Pertanto l'osservazione é parzialmente accolta.
La circoscrizione n. 5 (Madonna di Campagna / Vallette /
Lucento / Borgo Vittoria) osserva:
N. 24
1 - Si ritengono indispensabili tre condizioni per consentire
la permanenza di attivita' produttive/ artigianali nei bassi fabbricati
presenti all'interno dei cortili contestualmente agli interventi
di ristrutturazione edilizia e/o completamento:
- a) che siano impossibilitati a trasferirsi;
- b) non siano impattanti sulla residenza;
- c) siano disponibili a miglioramenti di carattere generale.
2 - Si è contrari a consentire interventi di completamento
che aumentino la superficie già occupata dalle attività
produttive.
3 - Si è contrari a sopprimere l'inammissibilità
del cambiamento di destinazione d'uso a favore dell'artigianato
di produzione.''
Si rigetta il punto 1 in quanto nulla aggiunge a quanto
già prescritto e il punto 3 in quanto l'ammissibilità
del cambio di destinazione d'uso verso l'artigianato di produzione
risponde alla pressante esigenza di incrementare le opportunità
di localizzazione di tali attività, ove le stesse risultino
compatibili con la residenza, ovvero non nocive o moleste.
L'osservazione n. 2, invece, è accolta per le stesse
motivazioni del punto precedente.
In riferimento al tema ''Aree normative CO, TE e AR'', trattato nella scheda 12, artt. 3 e 8 del testo coordinato, le circoscrizioni non hanno proposto osservazioni.
Per quanto riguarda l'argomento ''Aree per usi produttivi MP e IN'', trattato nella scheda 13, artt. 3,8,14 sono state presentate le seguenti osservazioni:
La circoscrizione n. 1 osserva:
N. 25
All' art. 14, comma 8 "Occorre specificare che le concessioni
citate nel comma 8 sono quelle che si riferiscono agli interventi
previsti nel comma 7, eliminando la parola "sempre"
nel periodo aggiunto".
L'osservazione non é accolta in quanto non è
pertinente. In effetti con tale integrazione si consente di collocare
centri di ricerca (art. 3 punto 8) prima non previsti.
La circoscrizione n. 4 osserva:
N. 26
Lett. A1) e B): dopo la parola "fornitura di "aggiungere
"materiali e " E' opportuno precisare che l'oggetto
di attività contrattuali ammesse in zona produttiva comprende
non solo la prestazione di servizi.
L'osservazione é rigettata poiché, al comma
6 dell' art. 3, la fornitura dei materiali è già
implicita nel concetto di " Attività produttiva".
N. 27
In relazione all'atto d'obbligo, quali sarebbero le conseguenze
di una forzata cessazione dell'attività in atto?
L'osservazione è rigettata in quanto le opportune
forme cautelative vengono stabilite in sede di stipula della convenzione.
N. 28
Si dovrebbe precisare la tipologia degli interventi ammessi nelle
more della trasformazione.
L'osservazione viene rigettata in quanto la tipologia degli
interventi ammessi, e' gia' precisata nel comma 14 dell' art.
15 e nell' ultimo comma aggiunto all' art. 20.
In riferimento al tema ''Aree sottostanti i cavalcavia'', trattato
nella scheda n° 14, non sono state presentate osservazioni
da parte delle Circoscrizioni.
Per quanto riguarda le "Zone Urbane di Trasformazione
- Aree da Trasformare per Servizi'' trattate nella scheda
n° 15, art. 15, comma 13 e art.20, comma 11 del testo coordinato
le seguenti circoscrizioni hanno osservato quanto segue:
La circoscrizione n. 5 osserva:
N. 29
Si teme che l'introduzione di nuove attività produttive
di cui all' art. 3, punti 3A1, 3A2, e 3A3 provochi conflittualita'
tra l'attivita' produttiva e la residenza. Si richiede di regolamentare
maggiormente l'attivita' produttiva al fine di mitigarne l'impatto
sulla residenza circostante.
L'osservazione é accolta. Esistono norme di settore
e di carattere generale da cui non si può prescindere,
e il cui rispetto verra' richiamato nel testo normativo, pena
la non ammissibilità dell'insediamento dell'attivita'.
La circoscrizione n. 1, (art. 15, comma 13; art.20,
comma 11 del testo coordinato) osserva:
N. 30
"Il comma 13 e quelli seguenti devono essere coordinati.
Infatti l'insediamento delle attivita' produttive ammesse al comma
13 bis dovrebbe riferirsi ad attivita' nuove che intendono utilizzare
edifici gia' esistenti aventi diversa destinazione, con un conseguente
cambiamento di destinazione d' uso, che sarebbe invece escluso
dal comma 13. Se cosi' non fosse, e se cioe' fossero ammesse solo
nuove attivita' che subentrano ad altre analoghe preesistenti
e non piu' in atto, il nuovo comma appare poco significativo".
Si propone quindi: che al comma 13 si aggiunga "salvo quanto
previsto nei successivi commi del presente articolo"; che
nel comma 13 bis si precisi anche la tipologia degli interventi
ammessi , nonche' la possibile ubicazione dei parcheggi. In relazione
all' atto d'obbligo, quali sarebbero le conseguenze di una forzata
cessazione dell'attivita' in atto? Si dovrebbe precisare la tipologia
degli interventi ammessi nelle more della trasformazione.
Si accoglie l'osservazione riguardo la necessità
di un maggiore coordinamento dei commi 13, 13bis e 14.
Per quanto riguarda il tema ''Servizi, trattato nella scheda n° 16 , art. 8, comma 71 del testo coordinato, le circoscrizioni hanno osservato quanto segue:
La circoscrizione n. 8 (San Salvario / Cavoretto / Borgo
Po) osserva:
N. 31
''Si chiede di ammettere l'uso residenziale negli edifici all'interno
delle aree individuate nel P.R.G. con la lettera "a"
(aree a servizi privati).''
L'osservazione è parzialmente accolta. Tale proposta,
seppur limitata alla zona collinare, era già stata inserita
nella variante 21. Per un refuso è stata omessa nella presente
variante e viene pertanto reinserita.
La circoscrizione n. 4 (art. 8, comma 71) osserva:
N. 32
''Si propone di reintrodurre la modifica adottata con delibera
ex variante 21 al PRG ammettendo l'uso residenziale nelle aree
per servizi privati compresi nella zona collinare. Risulta evidente
che i fabbricati esistenti non sono rilevanti ai fini della dotazione
di servizi e, in genere , risultano edificati per la residenza.
L'osservazione é accolta (cfr. punto precedente).
La circoscrizione n. 8 (art. 8, comma 71) osserva:
N. 33
''L'imposizione del rispetto dei fili stradali ed edilizi per
diverse zone normative urbano storico - ambientale e consolidate
residenziali miste, dovrebbe essere riconsiderato con previsioni
di eccezioni non solamente per attività di servizio ex
art. 21 e 22 della L.U.R. (art. 19 comma 7) ma anche per i servizi
ed attrezzature di interesse generale di cui all'articolo 8 comma
64 e per le aree SP, considerate le particolari caratteristiche
ed esigenze funzionali di tali insediamenti. Lo stesso dicasi
per lo spessore del corpo di fabbrica (tav. 1). Si osserva, in
relazione a quanto sopra, che il secondo periodo del comma 7 dell'art.
19 non chiarisce se per le attrezzature di interesse generale
si applicano i parametri edilizi del periodo precedente, con le
medesime eccezioni oppure integralmente. Le eccezioni di cui all'art.
19 comma 7 dovrebbero anche essere opportunamente richiamate nelle
tavole normative.''
L'osservazione é rigettata in quanto non è
riferibile alla variante in questione ma a quella parte di norme
che non è stata modificata. Nel merito tuttavia è
indubbio che le eccezioni circa il rispetto dei fili edilizi e
lo spessore della manica siano già riferibili anche alle
attrezzature di interesse generale di cui al comma 64 come suggerito.
Si ritiene comunque che non sussistano elementi di ambiguità
tali da richiedere maggiori esplicitazioni.
In riferimento al tema ''Parchi urbani e fluviali e parchi collinari" trattato nella scheda n° 17, art. 21, comma 3 del testo coordinato, le circoscrizioni hanno osservato quanto segue:
La circoscrizione n. 8 osserva:
N. 34
''Si chiede di prevedere che le capacità edificatorie dei
parchi urbani e fluviali possano essere utilizzate anche per la
chiusura, al piano terreno dei pilotis."
L'osservazione é rigettata. Tale proposta, seppur
introdotta nella già citata variante 21, era stata poi
eliminata, avendo verificato l'impossibilità, generalizzata,
di procedere alla effettiva chiusura dei piani terreni sistemati
a pilotis in relazione alla loro insufficiente altezza.
La circoscrizione n. 4 (art. 21, comma 3) osserva:
N. 35
''Per le attivita' esistenti e' opportuno sottoporre a convenzionamento
gli interventi che eccedono il restauro (in analogia con quanto
indicato al precedente art. 20 ).''
L'osservazione é rigettata. Si ribadisce la diversità
sostanziale tra le norme che governano le presenze di attività
produttive in atto nelle zone ATS e quelle che governano l'esistenza
di attività economiche in zona impropria (aree a parchi
urbani e fluviali), per le quali il PRG intende favorire la ricollocazione.
La norma disciplina con convenzione anche il restauro conservativo
in quanto eccedente gli interventi ordinariamente consentiti dall'art.
6 del PRG.
Per quanto concerne gli Edifici di particolare interesse
storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni
alla zona urbana centrale storica (scheda n° 18
e art. 26 del testo coordinato), la circoscrizione n. 4 ha
espresso l' osservazione seguente:
N. 36
Al comma 23 bis dell'art. 26 eventuali interventi diversi
da quelli previsti dovrebbero essere assentiti con strumento piu'
efficace. Si propone di assentire eventuali proposte progettuali
con parere della CIE integrata da un rappresentante della Sovrintendenza
. Il parere del C.C. risulterebbe gia' espresso come risulta al
precedente comma 23.
Si rigetta l' osservazione, poiché le competenze
del C.C. (per il caso in esame) sono previste espressamente dall'art.
17 comma 8 lettera f) della L. R. n. 56/77; per quanto riguarda
la composizione della C.I.E. è materia trattata dal R.E..
Si valuterà pertanto nell'ambito della revisione del Regolamento
stesso, l'opportunità di modificare in tal senso la sua
composizione.
Per quanto concerne le Fasce di rispetto (scheda n° 19) non è stata presentata alcuna osservazione.
Per gli Impianti di distribuzione carburanti e autolavaggio (scheda n° 20 e art. 31), un'osservazione è stata presentata dalla circoscrizione n.6 (Barriera di Milano / Falchera / Rebaudengo / Barca Bertolla):
N. 37
Si chiede che i distributori in disuso non siano convertiti in
punti di ristoro
L' osservazione si rigetta, poiché la localizzazione
dei punti di ristoro e' indipendente da quella dei distributori
di carburante e discende dalla disciplina delle aree normative.
La circoscrizione n. 4 ha presentato invece la seguente
osservazione:
N. 38
E' opportuno integrare la planimetria dell'allegato D con l' indicazione
di altri assi viari principali, ove e' oggettivamente compatibile
la collocazione di distributori.
L'osservazione non si accoglie in quanto, avendo assunto
la gerarchia del Piano Urbano del Traffico, occorrerebbe ammettere
tutti gli assi viari del livello inferiore, e ciò non appare
giustificato.
Per quanto riguarda gli Impianti fissi di telefonia
mobile e ripetitori per servizi di radio- telecomunicazione
(scheda n° 21 e art. 6, comma 3; art. 31bis)
La circoscrizione . n. 5 (Madonna di Campagna / Vallette /
Lucento / Borgo Vittoria) ha presentato la seguente
osservazione:
N. 39
Distinguere tra concessione edilizia (per la struttura di
sostegno dell' impianto) e autorizzazione sanitaria per l'impianto.
Infatti la concessione dovrebbe essere successiva alla autorizzazione
della Regione Piemonte.
L'osservazione è rigettata in quanto l'iter procedurale
è già attualmente quello richiesto. Rigettata
La circoscrizione n. 4 ha presentato invece la seguente
osservazione: N. 40
Per introdurre la norma occorre chiarire con parere legale
se per norme statali o regionali e' possibile imporre il rilascio
di concessione.
L'osservazione è rigettata in quanto sono noti già
numerosi precedenti (Milano, Bologna, Firenze) che non hanno dato
luogo a contenziosi o ricorsi.
Alcune osservazioni hanno riguardato argomenti non strettamente connessi alla variante di cui all'oggetto . Si riportano di seguito con le relative controdeduzioni.
Circa il Verde
la circoscrizione n. 5 ha presentato le seguenti istanze:
A
All' art.2, comma 28, punto 14 si richiede di innalzare
i 70 cm previsti di terreno riportato su soletta a 150 cm.
L' istanza non è accolta in quanto non si ritiene
tecnicamente giustificata la richiesta.
B
All' art.27, comma 10, punto b propone di integrare il testo con
l'inserimento di uno specifico punto sulla tutela del verde e
delle alberature private approvato nell'ordine del giorno del
Consiglio della Circoscrizione 5 del 27 novembre 2000 (si veda
il testo della delibera).
Si rigetta, poiché l'ordine del giorno indica degli
obiettivi, non delle norme.
Circa l' ASPI la circoscrizione n. 4
osserva quanto segue:
C
All' art.3, comma 20 si giudica eccessivo consentire la
flessibilità di destinazione alle sole aree ASPI (art.3,
comma 20).Le destinazioni indicate sono sostanzialmente coincidenti
con le destinazioni ammesse ai piani interrati, terreno e primo
a prevalente destinazione residenziale.
L' osservazione si rigetta poiché non modifica la
classificazione delle destinazioni e il concetto di cambio delle
stesse.
Per quanto riguarda la classificazione di edifici
la circoscrizione n. 4 osserva quanto segue :
D
All' art.10 capoverso 32: eliminare il "parere consultivo"
della Sovrintendenza, ove la stessa non e' competente per Decreto
Ministeriale. Nel caso in cui sia dimostrato il degrado, occorre
adottare la possibilita' di autorizzare interventi diversi da
quelli previsti, sentito il parere della Commissione Igienico
Edilizia, integrata con la presenza di un rappresentante della
Sovrintendenza. Il riconoscimento di errato inserimento o di degrado,
che pregiudica interventi di recupero, deve avere certezza ed
efficacia giuridica, nella modalita' e nei tempi.
Si rigetta l'osservazione in quanto la prassi attuale è
già ispirata a tale criterio, inoltre la composizione della
C.I.E. è materia trattata dal R.E.. Si valuterà
pertanto nell'ambito della revisione del Regolamento stesso, l'opportunità
di modificare in tal senso la relativa composizione.
Per quanto riguarda gli ampliamenti funzionali in
R6,R7,R8 la circoscrizione n. 4 ha presentato la seguente
osservazione:
E
All' art. 8, punto 6: per le aree R6,R7,R8 si ritiene opportuno
consentire i modesti ampliamenti funzionali, non eccedenti il
20% della SLP esistente
Si rigetta, in quanto gli ampliamenti sono consentiti nel
rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi indipendentemente
dal loro valore percentuale. Una "deroga" generalizzata
appare invece non giustificata
Per quanto riguarda i posti auto la circoscrizione
4 ha presentato la seguente osservazione:
F
All' art. 8, commi 10,14,36 nelle aree R2, R3, M1 e' opportuno
reintrodurre l' ammissibilita' di posti auto scoperti (v. proposta
dell' ex variante 21)
L' osservazione si rigetta. Sono stati consentiti eccezionalmente
spazi di sosta temporanea in tali aree, a condizione che la quantita'
minima di parcheggi pertinenziali di legge sia garantita nel rispetto
delle prescrizioni di Piano (interrati .).
Per quanto riguarda il completamento la circoscrizione
n. 4 osserva quanto segue:
G
All' art.4 commi 38, 39, 40 si ritiene opportuno chiarire e semplificare
la definizione , mantenendo una norma di verifica univoca della
compatibilita' con l' indice fondiario ed in progetto includendo
nei computi proprieta' unitarie prima del 19/12/1991.
Si rigetta poiché già si fa riferimento a
tale criterio. Pur mancando una definizione relativa alla proprieta'
unitaria, non si sono verificate in sede di esame dei progetti,
particolari difficolta'.
Per quanto riguarda manutenzione straordinaria
la circoscrizione n. 4 osserva quanto segue:
H
All' art.4 comma 18 sarebbe bene evidenziare che la formazione
di percorsi pedonali senza ulteriori specificazioni, in zone urbane
consolidate nelle pertinenze degli edifici, sarebbe da considerarsi
manutenzione ordinaria e non straordinaria.
Si accoglie parzialmente la proposta.
Per quanto concerne la verifica del 25% la
circoscrizione n. 4 osserva quanto segue:
I
All' art. 3 commi 7,12,14 appare opportuno non sottoporre alla
verifica del 25% la destinazione accessoria "alloggio custode
e/o titolare"' (in particolare ove la SLP esistente o in
progetto e' di modeste dimensioni.
L' osservazione non è accolta. Abolire il limite
del 25% significherebbe ammettere attivita' autonome non proprie
delle aree produttive.
Per quanto concerne i depositi di biciclette
la circoscrizione n. 5 suggerisce il seguente emendamento:
L
Si propone l'inserimento di una specifica norma per il deposito
delle biciclette.
Tale proposta è già stata accolta quale modifica
del R.E., quindi si rigetta in questa sede.
Per quanto concerne l' aggiornamento dei nomi di impianti
industriali a rischio ambientale la Circoscrizione
5 osserva quanto segue:
M
Si rileva che, all'art. 28bis alcune industre classificate a rischio
ambientale hanno cambiato denominazione: "HoechstItalia SpA"
e' diventata "Clariant" e " Silo Pigmenti Inorganici
" e' diventata " La Porte Italia"
Si rigetta poiché la segnalazione della modifica
deve avvenire a cura degli Enti competenti.
Per quanto riguarda il parcheggio privato la
circoscrizione n. 1 osserva quanto segue
N
All' art.2 comma 29 si propone di aggiungere la parola "coperti"
dopo "gli spazi" poiche' non sembra opportuno eliminare
il parcheggio sulle aree libere che il piano non destina a verde.
Questa eliminazione sarebbe conseguente alle prescrizioni, contenute
nell' art 8 per molte aree normative, di realizzare i parcheggi
solo nel sottosuolo.
Si rigetta poiché non si ritiene opportuno modificare
l' orientamento. Sono consentiti eccezionalmente spazi di sosta
temporanea in soprassuolo, a patto che la quantita' minima di
parcheggi pertinenziali di legge sia garantita nel rispetto delle
prescrizioni di Piano (parcheggi interrati .).
Per quanto riguarda il Regolamento ambientale
la circoscrizione n. 5 osserva quanto segue
O
Si chiede che la Città si doti di un Regolamento ambientale
in cui vengano puntualmente suddivise le attività produttive
specificandone i livelli di impatto e conflittualità con
la residenza.
Si rigetta in quanto la materia non è pertinente,
e rientra in apposito diverso procedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17,
commi 3 e 7 della L.U.R. la variante n. 37 al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, concernente le modifiche alle Norme Urbanistico-Edilizie
di Attuazione del P.R.G. descritte in dettaglio nei seguenti allegati,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato 1: costituito
dalla Relazione illustrativa e dalle schede di dettaglio, suddivise
per argomenti e riportanti il testo di modifica alle N.U.E.A.
(all. 1 - n.
);
- Allegato 2: Testo
delle N.U.E.A., Vol. I, parte I, coordinato con le modificazioni
introdotte e con i riferimenti sul margine libero alle schede
di cui all'Allegato 1;
- Allegato D: "Fasce
di compatibilità impianti di distribuzione carburanti"
(all. 2 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDE DI DETTAGLIO:
- Pag. 51, scheda n. 21, l'ultima frase è sostituita
dalla seguente:
In applicazione della Legge Quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
approvata il 14 febbraio 2001 dal Parlamento, che attribuisce
ai Comuni la facoltà di adottare un regolamento per il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti
e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettomagnetici
(art. 8 comma 6) nel rispetto delle competenze loro assegnate
dalle Regioni, l'Amministrazione provvederà all'individuazione
dei siti idonei prevedendo altresì una moratoria per il
breve periodo necessario all'adozione del Regolamento Comunale
contenente - oltre alle scelte di localizzazione - misure specifiche
relative alle caratteristiche tecniche per la progettazione, la
costruzione e la modifica degli impianti per telefonia mobile
e radiodiffusione..
EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 2 - TESTO COORDINATO DELLE N.U.E.A.:
- Art. 2, comma 12, quarta riga, sostituire il numero: 10 con il numero: 11.
- Art. 2, comma 19, sostituire aperture di superficie non inferiore a mq. 0.30 con: aperture di dimensioni non superiori a m. 0.60 x 0.60. E' comunque concessa un'apertura di cm. 30 x 30 per ogni locale.
- Art. 2, comma 19, ultima riga pagina 5, sostituire la parola: calpestio con la parole: pavimento.
- Art. 2, comma 19, eliminare l'ultimo capoverso e sostituirlo
con il seguente:
Per gli edefici esistenti e realizzati
in base a precedenti strumenti urbanistico-edilizi gli spazi nel
sottotetto devono essere scomputati qualora non risultino legittimamente
abitati; devono altresì essere scomputati gli spazi sottotetto
trasformati all'uso abitativo in applicazione della L. R.. 21/98.
- Cassare le modifiche previste all'art. 2, comma 24.8; al'art. 2 comma 58, dopo la parola: volume eliminare la parole: tecnico; alla quarta riga, dopo le parole: la realizzazione di tali eliminare le parole: verande è subordinata alle e inserire le seguenti parole: opere è ammessa anche in deroga agli indici di edificabilità del Piano, sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:.
- Art. 2, comma 48: viene confermato il testo attualmente vigente.
- Art. 2, comma 51, sostituire alle parole: m 4.50 le parole: m 3.00.
- Art. 3, comma 4, nel capoverso aggiunto in calce al punto 2A) dopo la parola: ammessa aggiungere le parole: negli esercizi alberghieri che non eccedono le 60 camere; dopo parametri urbanistici aggiungere le parole: ed edilizi; sostituire realizzabile con la parola:
esistente.
- Art. 4, comma 18, aggiungere dopo la parola: pedonali le parole: coperti, di larghezza non superiore a m. 1.50.
- Art. 4, comma 36, viene lasciato nel testo originale aggiungendo, dopo le parole: SLP edificata preesistente le parole: semprechè non ecceda i mq. 2000. Il comma 36bis permane soppresso.
- Art. 6, comma 10 bis, apportare le seguenti modifiche: alla quarta riga sostituire alle parole: non inferiore la parola: pari. In calce al comma aggiungere le seguenti parole: La Città si riserva di valutare eventuali proposte di localizzazione delle suddette quantità di SLP all'esterno dell'area di intervento. Tale proposta dovrà riguardare alloggi le cui caratteristiche siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni di recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata-convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile al nuovo, con interventi di recupero e adeguamento impiantistico documentabili. In tal caso la proposta dovrà comunque essere approvata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della Convenzione.
- Art. 6, comma 10/bis, eliminare da: entro........... (riga 7°) e sostituire con al momento dell'approvazione della Convenzione Urbanistica.
- Art. 7, comma 16, prima riga, dopo zone di trasformazione
una quota sostituire le parole: non inferiore
con pari; in calce al comma aggiungere il seguente
periodo:
La Città si riserva di valutare eventuali proposte
di localizzazione delle suddette quantità di SLP all'esterno
dell'area di intervento. Tale proposta dovrà riguardare
alloggi le cui caratteristiche siano conformi a quanto previsto
dalle convenzioni di recepimento della normativa in materia di
edilizia agevolata-convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati
in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile al nuovo,
con interventi di recupero e adeguamento impiantistico documentabili..
- Art. 7, comma 16, eliminare da entro........... (riga 5°) e sostituire con al momento dell'approvazione della Convenzione urbanisticai.
- Integrare l'artcolo 8, punto 11, Area IN, comma 47, inserire dopo le parole: sono consentite le seguenti parole: le attività di cui all'art. 3, punto 4, lett. B3.
- Art. 8, comma 14 e comma 36, ultimo paragrafo, dopo le parole: gli interventi di completamento inserire il seguente testo: In presenza di residue capacità edificatorie dell'area, gli interventi di completamento, realizzabili solo su cortina, con mantenimento dei bassi fabbricati non possono eccedere il 10% della SLP ammissibile sul lotto, calcolata in base all'indice fondiario..
- Art. 8, comma 43, terzo paragrafo, sosituire gli ultimi due periodi con il seguente nuovo testo: Sugli edifici mono e bifamigliari sono consentiti ampliamenti una tantum necessari al miglioramento funzionale degli stessi non eccedenti il 20% della SLP legittimamente esistente. Sono consentiti mq. 25 anche se eccedono tale percentuale..
- Artcolo 8, al comma 71, le parole: ai piani interrato e sono spostate alla penultima riga, dopo la parentesi chiusa e la e della congiunzione, in quanto da riferirsi all'uso parcheggio.
- Art. 8, in calce al comma 71, aggiungere le seguenti parole: Nelle aree per servizi privati comprese nella zona collinare e già individuate dal Piano con la lettera a è ammeso l'uso residenziale.
- Art. 14, in calce al comma 5, inserire il seguente paragrafo:
Gli stessi potranno essere realizzati nell'area da sistemare
a verde di cui al comma precedente. In tal caso, l'area dovrà
essere sistemata con autobloccanti di tipo garden
e adeguatamente piantumata..
- Art. 15, comma 13, ultima riga, dopo le parole: destinazioni d'uso aggiungere le seguenti parole: salvo quanto previsto nei successivi commi 13 bis e 14; comma 13 bis, prima riga, dopo le parole: negli edifici esistenti inserire le seguenti parole: già ad uso non residenziale,; alla penultima riga sostiture le parole: E' altresì amessa la con le parole: Sono altresì ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia nonchè la.
- Art. 15, in calce al comma 13bis, inserire il seguente paragrafo:
Per attività nocive, moleste, pericolose o comunque
aventi impatto ambientale negativo si intendono quelle contemplate
dal D. Lgs. 334/99, ovvero a rischio di incidente rilevante, quelle
di 1^ classe, di cui al D-M. 4.04.94, quelle soggette alla procedura
di V.I.A ai sensi della L.R. 40/98 e quelle comunque dichiarate
tali dagli enti competenti in materia sanitaria..
- Art. 20, comma 11, dopo il terzo paragrafo, inserire il seguente:
Per attività nocive, moleste, pericolose o comunque
aventi impatto ambientale negativo si intendono quelle contemplate
dal D. Lgs. 334/99, ovvero a rischio di incidente rilevante, quelle
di 1^ classe, di cui al D-M. 4.04.94, quelle soggette alla procedura
di V.I.A ai sensi della L.R. 40/98 e quelle comunque dichiarate
tali dagli enti competenti in materia sanitaria..
- Art. 31, comma 3, lettera a) sostituire la voce: 1:20.000
con la voce: 1:40.000.
- Art. 31, comma 5, prima riga, eliminare: Fatto salvo il rispetto del punto a) del comma 3.
- Art. 31, comma 6, aggiungere in calce: Gli interventi di adeguamento dovranno prevedere la formazione di uno svaso di profondità comunque non inferiore a m. 2.80 dal filo strada.
- Art. 31 bis, il comma 3 è sostituito dal seguente: Non potranno essere installati impianti a distanza inferiore a m 150 da edifici destinati alla istruzione dell'obbligo o alle scuole di infanzia, all'assistenza di bambini o donne in gravidanza..
- Art. 31bis, comma 5, cancellare le parole: 300 m.
- Art. 31bis si aggiunge il comma 6 Le norme del presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore di apposito regolamento, da adottarsi in applicazione della normativa nazionale vigente.