Divisione Ambiente e Mobilità                                                                                                                        n. ord. 216
Settore Tutela Ambiente                                                                                                                             2000 10829/21

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2000

(proposta dalla G.C. 28 novembre 2000)

OGGETTO: D.LGS. 22/1997 E S.M.I. NUOVI CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9/2000 DEL 24 GENNAIO 2000.

   Proposta dell'Assessore Hutter,
    di concerto con l'Assessore Bonino.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2000 (mecc. 9911863/13), il Comune di Torino, analogamente a quanto disposto per gli anni 1998 e 1999 aveva adottato specifico provvedimento avente ad oggetto l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.
    Tale provvedimento individuava quale criterio qualitativo di assimilazione la Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e relativo elenco allegato riportante la tipologia dei rifiuti assimilabili.
    A tale determinazione in oggetto il Comune era pervenuto in conseguenza dell'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 39 della Legge n. 146/94 prevista dall'art. 17 comma 3 della legge n. 128/98, i quali disponevano, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche, compresi nell'elenco, integrato dagli accessori per l'informatica, di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 (G.U. n. 253/84).
    Il venir meno della predetta assimilazione legale aveva come conseguenza che, con la data d'entrata in vigore della Legge comunitaria n. 128, tali rifiuti sarebbero stati qualificati come speciali e le relative superfici intassabili, ai sensi dell'art. 62 comma 3, D.Lgs. 507/93, e, quindi, con l'impossibilità di un loro conferimento al servizio pubblico per lo smaltimento.
    L'art. 18, comma 2 lettera d) D.Lgs. 22/1997 rinvia alla determinazione da parte dello Stato “dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”; il medesimo D.Lgs all'art. 21 comma 2, lettera g) D.Lgs 22/1997 attribuisce “ai Comuni la facoltà di disciplinare con apposito regolamento l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2 lettera d)”.
    Peraltro ad oggi non sono ancora stati emanati da parte dello Stato i criteri quali-quantitativi di cui all'art. 18 sopra richiamato, risultando quindi ancora applicabile quale unica disciplina statale tutt'ora vigente a cui fare riferimento, la deliberazione del Comitato Ministeriale del 27 luglio 1984, riportante i criteri qualitativi circa l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; la legittimità di tale interpretazione circa l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani deriva infatti da quanto dispone l'art. 57 comma 1 D.Lgs. 22/1997 che testualmente recita: “le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto”.
    In particolare la succitata delibera del Comitato Ministeriale al punto 1.1. comma 4, recita: "resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8 2° comma del D.P.R 915/82, l'assimilabilità dei rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 268 e 298 del Testo Unico per la finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175".
    Il Comune di Torino, tenuto conto delle considerazione suesposte, in attesa della definizione statale dei criteri di assimilazione, ritiene necessario e non procrastinabile, in virtù anche delle considerazioni normative sopra richiamate, adeguare alle norme vigenti e alle esigenze dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, i criteri di assimilazione con l'adozione di parametri non solo qualitativi ma anche quantitativi, al fine di evitare la proliferazione di contenziosi di natura tributaria (Tarsu), nonché a meglio definire anche con criteri quantitativi l'assimilazione in oggetto che nelle deliberazioni degli anni 98/99/2000 non erano stati individuati.
    Nel predisporre il presente provvedimento, occorre preventivamente tenere conto delle seguenti considerazioni e disposizioni normative:
-    la deliberazione del Comitato Interministeriale al punto 1.1.1 ammette la possibilità di assimilabilità dei rifiuti industriali solo ai fini del conferimento in discarica di 1a categoria e quindi stabilisce per tali rifiuti un criterio esclusivamente tecnologico e non correlato alla definizione di rifiuti assimilati, per i quali vale l'applicabilità della privativa pubblica e quindi della tassa e dell'ordinario conferimento al servizio pubblico;
-    tra i rifiuti assimilati non possono mai essere ricompresi i rifiuti pericolosi come è previsto dall'art. 2, punto b) del D.Lgs. 22/1997 e a tale riguardo la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 non risulta più attuale in quanto fa riferimento alla definizione di rifiuto tossico e nocivo, che va sostituita con la classificazione di rifiuto pericoloso, inequivocabilmente riconducibile ai soli rifiuti contenuti nell'allegato D del D.Lgs. 22/1997;
-    le attuali modalità di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Torino non consentono l'assimilazione qualitativa dei rifiuti ingombranti, dei copertoni, della pasta di legno, dei rifiuti animali normati dal D.Lgs. 508/1992, a causa delle elevate quantità di produzione di tali materiali da parte delle attività economiche e/o delle difficoltà di smaltimento e di recupero;
-    il recentissimo Decreto Ministeriale 26 giungo 2000 n. 219 riguardante la disciplina dei rifiuti sanitari, emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22/1997, stabilisce nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti sanitari ed una più completa classificazione degli stessi;
-    gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari e terziari, qualora non restituiti all'utilizzatore, sono obbligatoriamente inviati alla raccolta differenziata in base al comma 1 e 2 dell'art.43 del D.Lgs. 22/1997; sono inoltre conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio stesso in base al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 22/1997 e a tale proposito risulta necessaria la loro assimilazione ai rifiuti urbani, ai soli fini della raccolta differenziata;
-    occorre assicurare il più ampio inserimento delle attività economiche nel servizio pubblico di gestione dei rifiuti e a tale riguardo il criterio quantitativo di assimilazione è a tutt'oggi riferibile alle categorie TARSU del Comune di Torino ed è individuabile in un limite massimo (in kg/m2/anno) piuttosto elevato e tale da comprendere le produzioni medie di tutte le categorie, rilevate mediante lo studio di caratterizzazione quali-quantitativa dell'I.P.L.A del 1997;
-    occorre stabilire un limite quantitativo di produzione della frazione verde derivante da attività private tale da consentire l'effettuazione del servizio pubblico di raccolta e che tenga conto del fatto che ad oggi le superfici a verde non sono soggette a tassazione;
-    è opportuno inoltre prevedere un periodo transitorio in riferimento all'applicazione della presente deliberazione, sia per quanto riguarda gli accertamenti ed omologazione a cura dell'AMIAT dei rifiuti da smaltire sia per i singoli contratti tra produttori e AMIAT vigenti al momento dell'adozione del presente provvedimento in previsione di una loro successiva risoluzione e sia in considerazione del fatto che i produttori possono aver stipulato contratti anche con terzi gestori dello smaltimento diversi da AMIAT.
    Pertanto, al fine dell'adeguamento e della revisione dei criteri di assimilazione il Comune di Torino ritiene di adottare una apposita deliberazione del Consiglio Comunale, prevedendo nel contempo che l'integrazione e la modifica del regolamento comunale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 22/1997 sia da effettuare successivamente in conseguenza dell'adozione dei criteri nazionali di cui all'art. 18 del citato D.Lgs. 22/1997.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

-    di approvare l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali secondo i seguenti criteri:
Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non rientrano nell'allegato D al D.Lgs. 22/97 e s.m.i., che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:
1)    derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'art. 7 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.
2)    rifiuti sanitari:
    -    che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    -    che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del D.M. del 26/06/2000 n. 219;
3)    siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 22/1997.
Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:
4)    abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi e di seguito riportati:
    -    Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
    -    Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili),
    -    Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
    -    Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
    -    Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
    -    Paglia e prodotti di paglia;
    -    Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
    -    Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
    -    Feltri e tessuti non tessuti;
    -    Pelle e similpelle;
    -    Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
    -    Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;
    -    Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
    -    Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
    -    Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
    -    Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
    -    Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
    -    Nastri abrasivi;
    -    Cavi e materiale elettrico in genere;
    -    Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
    -    Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D.Lgs. 508/92);
    -    Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
    -    Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D.Lgs. 508/92);
    -    Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'art. 44 comma 5 del D.Lgs 22/1997.
5)    per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:
    -    rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
    -    rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
    -    vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
    -    spazzatura;
    -    rifiuti costituiti da indumenti monouso;
    -    rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
    -    gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
    -    rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l) del D.M. 26 giugno 2000 n. 219, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/1997, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'art. 45, comma 3 del D.L.gs 22/1997.
6)    ed inoltre, in ogni caso sia rispettata la condizione, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
7)    la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria TARSU di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/m2/anno.
    Fanno eccezione le categorie 70, 71, 72, 73, 74, 75 (banchi di vendita all'aperto non alimentari), 40 (mercati all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori) e le categorie 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95 (banchi di vendita all'aperto alimentari), per le quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 25 e 125 kg/m2/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.).
    Per altre tipologie di attività, non ricomprese nella TARSU, il coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, è anch'esso stabilito in 80 kg/m2/anno.
    Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, siano individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti;
8)    gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati siano considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata;
9)    siano considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19/10/98;
10)    inoltre siano considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, siano sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
-    di prevedere che le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi di cui alla presente deliberazione siano stabilite dai competenti uffici comunali del Settore Tutela Ambiente che si avvale della collaborazione di AMIAT S.p.A; quest'ultima a tale riguardo attiva un apposito gruppo tecnico per gli accertamenti e l'omologazione, tenendo conto per l'attribuzione delle superfici e per il calcolo del coefficiente di produzione (in Kg/mq/anno), delle aree sottoposte a tassazione sulla base dell'attuale regolamento comunale relativo alla TARSU.
    In riferimento a tali accertamenti e procedure di omologazione viene fissato un periodo transitorio della durata massima di un anno a partire dal 1°gennaio 2001, durante il quale le ditte che chiederanno di definire o ridefinire la propria posizione contributiva Tarsu, dovranno presentare apposita istanza alla Divisione Tributi (Settore Tarsu) che attiverà il Settore Tutela Ambiente. L'immissione nei ruoli Tarsu sarà contestuale all'attivazione del servizio.
-    di prevedere che i produttori di rifiuti assimilati siano tenuti al rispetto dei criteri e delle modalità di raccolta differenziata e/o di conferimento separato messe in atto dal servizio pubblico; qualora non vengano rispettati tali criteri e modalità i produttori stessi siano soggetti alle sanzioni previste per il mancato rispetto dell 'art. 10 c.3 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino;
-    di stabilire che eventuali modifiche o integrazioni della classificazione dei rifiuti, delle categorie sottoposte a tassazione e nuovi criteri di assimilazione, che potranno derivare da norme nazionali e regionali di settore nel periodo di validità della presente deliberazione, costituiscano modifica della stessa;
-    di dare atto che la predetta assimilazione ha effetto con decorrenza 1° gennaio 2001 fino all'adozione del Regolamento Comunale di cui all'art. 21 del D.Lgs 22/97 e che l'eventuale integrazione e modifica dello stesso sia da effettuare successivamente e in conseguenza dell'adozione dei criteri nazionali di cui all'art. 18 del citato D.Lgs 22/97.
    Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
11)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.