Divisione Ambiente e Mobilità n.
ord. 216
Settore Tutela Ambiente 2000
10829/21
OGGETTO: D.LGS. 22/1997 E S.M.I. NUOVI CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9/2000 DEL 24 GENNAIO 2000.
Proposta dell'Assessore Hutter,
di concerto con l'Assessore Bonino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 24 gennaio 2000 (mecc. 9911863/13), il Comune di Torino, analogamente
a quanto disposto per gli anni 1998 e 1999 aveva adottato specifico
provvedimento avente ad oggetto l'assimilazione ai rifiuti urbani
dei rifiuti speciali non pericolosi.
Tale provvedimento individuava quale criterio
qualitativo di assimilazione la Delibera del Comitato Interministeriale
del 27 luglio 1984 e relativo elenco allegato riportante la tipologia
dei rifiuti assimilabili.
A tale determinazione in oggetto il Comune
era pervenuto in conseguenza dell'abrogazione dei commi 1 e 2
dell'art. 39 della Legge n. 146/94 prevista dall'art. 17 comma
3 della legge n. 128/98, i quali disponevano, ad ogni effetto,
l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle
attività economiche, compresi nell'elenco, integrato dagli
accessori per l'informatica, di cui al punto 1.1.1. della delibera
interministeriale del 27 luglio 1984 (G.U. n. 253/84).
Il venir meno della predetta assimilazione
legale aveva come conseguenza che, con la data d'entrata in vigore
della Legge comunitaria n. 128, tali rifiuti sarebbero stati qualificati
come speciali e le relative superfici intassabili, ai sensi dell'art.
62 comma 3, D.Lgs. 507/93, e, quindi, con l'impossibilità
di un loro conferimento al servizio pubblico per lo smaltimento.
L'art. 18, comma 2 lettera d) D.Lgs. 22/1997
rinvia alla determinazione da parte dello Stato dei criteri
qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
il medesimo D.Lgs all'art. 21 comma 2, lettera g) D.Lgs 22/1997
attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare
con apposito regolamento l'assimilazione per qualità e
quantità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani,
sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2
lettera d).
Peraltro ad oggi non sono ancora stati
emanati da parte dello Stato i criteri quali-quantitativi di cui
all'art. 18 sopra richiamato, risultando quindi ancora applicabile
quale unica disciplina statale tutt'ora vigente a cui fare riferimento,
la deliberazione del Comitato Ministeriale del 27 luglio 1984,
riportante i criteri qualitativi circa l'assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani; la legittimità di tale interpretazione
circa l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani deriva
infatti da quanto dispone l'art. 57 comma 1 D.Lgs. 22/1997 che
testualmente recita: le norme regolamentari e tecniche che
disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate
in attuazione del presente decreto.
In particolare la succitata delibera del
Comitato Ministeriale al punto 1.1. comma 4, recita: "resta
salva la facoltà dei Comuni di disciplinare nell'ambito
del regolamento di cui all'art. 8 2° comma del D.P.R 915/82,
l'assimilabilità dei rifiuti derivanti da attività
agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché
da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati,
ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio
pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 268 e 298 del Testo Unico per la finanza locale,
approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175".
Il Comune di Torino, tenuto conto delle
considerazione suesposte, in attesa della definizione statale
dei criteri di assimilazione, ritiene necessario e non procrastinabile,
in virtù anche delle considerazioni normative sopra richiamate,
adeguare alle norme vigenti e alle esigenze dei servizi di gestione
dei rifiuti urbani, i criteri di assimilazione con l'adozione
di parametri non solo qualitativi ma anche quantitativi, al fine
di evitare la proliferazione di contenziosi di natura tributaria
(Tarsu), nonché a meglio definire anche con criteri quantitativi
l'assimilazione in oggetto che nelle deliberazioni degli anni
98/99/2000 non erano stati individuati.
Nel predisporre il presente provvedimento,
occorre preventivamente tenere conto delle seguenti considerazioni
e disposizioni normative:
- la deliberazione del Comitato Interministeriale
al punto 1.1.1 ammette la possibilità di assimilabilità
dei rifiuti industriali solo ai fini del conferimento in discarica
di 1a categoria e quindi stabilisce per tali rifiuti un criterio
esclusivamente tecnologico e non correlato alla definizione di
rifiuti assimilati, per i quali vale l'applicabilità della
privativa pubblica e quindi della tassa e dell'ordinario conferimento
al servizio pubblico;
- tra i rifiuti assimilati non possono
mai essere ricompresi i rifiuti pericolosi come è previsto
dall'art. 2, punto b) del D.Lgs. 22/1997 e a tale riguardo la
Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 non
risulta più attuale in quanto fa riferimento alla definizione
di rifiuto tossico e nocivo, che va sostituita con la classificazione
di rifiuto pericoloso, inequivocabilmente riconducibile ai soli
rifiuti contenuti nell'allegato D del D.Lgs. 22/1997;
- le attuali modalità di gestione
dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Torino non consentono
l'assimilazione qualitativa dei rifiuti ingombranti, dei copertoni,
della pasta di legno, dei rifiuti animali normati dal D.Lgs. 508/1992,
a causa delle elevate quantità di produzione di tali materiali
da parte delle attività economiche e/o delle difficoltà
di smaltimento e di recupero;
- il recentissimo Decreto Ministeriale
26 giungo 2000 n. 219 riguardante la disciplina dei rifiuti sanitari,
emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22/1997, stabilisce nuovi
criteri di assimilazione dei rifiuti sanitari ed una più
completa classificazione degli stessi;
- gli imballaggi primari e gli imballaggi
secondari e terziari, qualora non restituiti all'utilizzatore,
sono obbligatoriamente inviati alla raccolta differenziata in
base al comma 1 e 2 dell'art.43 del D.Lgs. 22/1997; sono inoltre
conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio
stesso in base al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 22/1997 e a
tale proposito risulta necessaria la loro assimilazione ai rifiuti
urbani, ai soli fini della raccolta differenziata;
- occorre assicurare il più ampio
inserimento delle attività economiche nel servizio pubblico
di gestione dei rifiuti e a tale riguardo il criterio quantitativo
di assimilazione è a tutt'oggi riferibile alle categorie
TARSU del Comune di Torino ed è individuabile in un limite
massimo (in kg/m2/anno) piuttosto elevato e tale da comprendere
le produzioni medie di tutte le categorie, rilevate mediante lo
studio di caratterizzazione quali-quantitativa dell'I.P.L.A del
1997;
- occorre stabilire un limite quantitativo
di produzione della frazione verde derivante da attività
private tale da consentire l'effettuazione del servizio pubblico
di raccolta e che tenga conto del fatto che ad oggi le superfici
a verde non sono soggette a tassazione;
- è opportuno inoltre prevedere
un periodo transitorio in riferimento all'applicazione della presente
deliberazione, sia per quanto riguarda gli accertamenti ed omologazione
a cura dell'AMIAT dei rifiuti da smaltire sia per i singoli contratti
tra produttori e AMIAT vigenti al momento dell'adozione del presente
provvedimento in previsione di una loro successiva risoluzione
e sia in considerazione del fatto che i produttori possono aver
stipulato contratti anche con terzi gestori dello smaltimento
diversi da AMIAT.
Pertanto, al fine dell'adeguamento e della
revisione dei criteri di assimilazione il Comune di Torino ritiene
di adottare una apposita deliberazione del Consiglio Comunale,
prevedendo nel contempo che l'integrazione e la modifica del regolamento
comunale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 22/1997 sia da effettuare
successivamente in conseguenza dell'adozione dei criteri nazionali
di cui all'art. 18 del citato D.Lgs. 22/1997.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
- di approvare l'assimilazione ai rifiuti
urbani dei rifiuti speciali secondo i seguenti criteri:
Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi
e cioè quelli che non rientrano nell'allegato D al D.Lgs.
22/97 e s.m.i., che rispettino le seguenti condizioni in base
alla provenienza:
1) derivino da attività agricole
ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali
e di servizio, di cui all'art. 7 comma 3, lettere a), d), e),
f) del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.
2) rifiuti sanitari:
- che derivino
da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività
medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di
riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- che non rientrino
tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del D.M. del
26/06/2000 n. 219;
3) siano provenienti da locali ad uso ufficio,
magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne,
locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi
destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali,
di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in
cui si producono rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lettera c)
del D.Lgs. 22/1997.
Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare
le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:
4) abbiano una composizione merceologica
analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti
da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del
punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale
di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi
e di seguito riportati:
- Imballaggi in
genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti
(fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e
simili),
- Sacchi e sacchetti
di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette,
pallet;
- Accoppiati quali
carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,
fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti
di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti
di paglia;
- Scarti di legno
provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti
di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti
non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù
(polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali
materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche
e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti
di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con
i codici CER: 080103/080104/080105;
- Imbottiture,
isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e
sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici
e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con
i codici CER 100112/101108;
- Moquette, linoleum,
tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari
in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti
di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di
ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro
e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale
elettrico in genere;
- Pellicole e lastre
fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere
della produzione alimentare, purché non allo stato liquido,
quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria
molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati,
anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla
lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
(ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti
di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non
idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai
quali è applicabile il D.Lgs. 508/92);
- Scarti vegetali
in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti
da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli,
pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali
e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione
dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o
pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo
umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile
il D.Lgs. 508/92);
- Accessori per
l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli
così come individuati all'art. 44 comma 5 del D.Lgs 22/1997.
5) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti
caratteristiche:
- rifiuti derivanti
dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture
sanitarie;
- rifiuti derivanti
dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti
da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli
che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i
quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura,
una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta,
cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti
da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata,
nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche
qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo
punto 6);
- spazzatura;
- rifiuti costituiti
da indumenti monouso;
- rifiuti provenienti
da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle
strutture sanitarie;
- gessi ortopedici,
gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
- rifiuti sanitari
a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione
effettuato ai sensi della lettera l) del D.M. 26 giugno 2000 n.
219, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale
ottimale di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/1997, almeno un impianto
di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione
regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto
all'art. 45, comma 3 del D.L.gs 22/1997.
6) ed inoltre, in ogni caso sia rispettata
la condizione, che il loro smaltimento negli impianti non dia
luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino
maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto
a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o
nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
7) la quantità annua di rifiuti
per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna
categoria TARSU di attività non sia superiore al coefficiente
di produzione specifica di 80 kg/m2/anno.
Fanno eccezione le categorie 70, 71, 72,
73, 74, 75 (banchi di vendita all'aperto non alimentari), 40 (mercati
all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori) e le categorie
80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95 (banchi di vendita
all'aperto alimentari), per le quali i valori del coefficiente
di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato
il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati
rispettivamente in 25 e 125 kg/m2/anno, per ogni giorno alla settimana
di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale,
triplica per quella trisettimanale ecc.).
Per altre tipologie di attività,
non ricomprese nella TARSU, il coefficiente di produzione specifica,
al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo,
ai fini dell'assimilazione, è anch'esso stabilito in 80
kg/m2/anno.
Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità
e quantità succitati, siano individuati i seguenti criteri
per l'assimilazione dei rifiuti;
8) gli imballaggi primari, secondari e
terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità
succitati siano considerati assimilati ai soli fini del conferimento
per la raccolta differenziata;
9) siano considerati assimilati agli urbani
i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni
di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni
tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19/10/98;
10) inoltre siano considerati assimilati
i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi,
derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da
attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato
anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza
di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi
oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque
tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume
tale da richiedere modalità speciali di conferimento e
di trasporto. Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai
criteri quantitativi succitati, siano sempre considerati urbani
i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione
del verde pubblico.
- di prevedere che le modalità per
l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi di cui
alla presente deliberazione siano stabilite dai competenti uffici
comunali del Settore Tutela Ambiente che si avvale della
collaborazione di AMIAT S.p.A; quest'ultima a tale riguardo attiva
un apposito gruppo tecnico per gli accertamenti e l'omologazione,
tenendo conto per l'attribuzione delle superfici e per il calcolo
del coefficiente di produzione (in Kg/mq/anno), delle aree sottoposte
a tassazione sulla base dell'attuale regolamento comunale relativo
alla TARSU.
In riferimento a tali accertamenti e procedure
di omologazione viene fissato un periodo transitorio della durata
massima di un anno a partire dal 1°gennaio 2001,
durante il quale le ditte che chiederanno di definire o ridefinire
la propria posizione contributiva Tarsu, dovranno presentare apposita
istanza alla Divisione Tributi (Settore Tarsu) che attiverà
il Settore Tutela Ambiente. L'immissione nei ruoli Tarsu sarà
contestuale all'attivazione del servizio.
- di prevedere che i produttori di rifiuti
assimilati siano tenuti al rispetto dei criteri e delle modalità
di raccolta differenziata e/o di conferimento separato messe in
atto dal servizio pubblico; qualora non vengano rispettati tali
criteri e modalità i produttori stessi siano soggetti alle
sanzioni previste per il mancato rispetto dell 'art. 10
c.3 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino;
- di stabilire che eventuali modifiche
o integrazioni della classificazione dei rifiuti, delle categorie
sottoposte a tassazione e nuovi criteri di assimilazione, che
potranno derivare da norme nazionali e regionali di settore nel
periodo di validità della presente deliberazione, costituiscano
modifica della stessa;
- di dare atto che la predetta assimilazione
ha effetto con decorrenza 1° gennaio 2001 fino all'adozione
del Regolamento Comunale di cui all'art. 21 del D.Lgs 22/97 e
che l'eventuale integrazione e modifica dello stesso sia da effettuare
successivamente e in conseguenza dell'adozione dei criteri nazionali
di cui all'art. 18 del citato D.Lgs 22/97.
Il presente provvedimento non comporta
oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.