Divisione Edilizia e Urbanistica n.ord.
11
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2000
10725/09
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 3 - STUDIO UNITARIO D'AMBITO DELL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI DEL PRG COMPRESA TRA IL CORSO BRUNELLESCHI E LE VIE POSTUMIA, BEVILACQUA, CHAMBERY AMBITO 8H POSTUMIA E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO AL SUB-AMBITO 1 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il PRG vigente, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n° 3-45091 del 21 aprile 1995, ha classificato
l'immobile in oggetto tra le aree da trasformare per servizi
(art. 20 NUEA).
Per tali ambiti, in alternativa all'acquisizione
diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità
di esproprio, il PRG prevede che una parte dell'area possa essere
trasformata per utilizzazioni private e la rimanente parte (80%
della superficie territoriale di proprietà privata) ceduta
gratuitamente alla Città. In questo caso la trasformazione
degli ambiti è regolata dall'art. 7 delle NUEA e dalle
prescrizioni contenute nella relativa scheda normativa.
L'indice di edificabilità è
pari a 0,7/3 mq. SLP/mq. ST, incrementabile di 1/3 della SLP esistente
fino al limite massimo di 0,50 mq. SLP/mq. ST.
L'attuazione degli ambiti di trasformazione
può essere consentita anche per parti (sub-ambiti di intervento),
ai sensi dell'art. 7 punto B delle NUEA, previa approvazione da
parte dell'Amministrazione Comunale di uno Studio Unitario d'Ambito
(SUA) esteso all'intero ambito, proposto dal Comune o da privati,
singoli o associati, proprietari di immobili inclusi negli ambiti
stessi, che rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali
interessate.
Costituisce parte integrante dello Studio
Unitario d'Ambito la Convenzione Programma che garantisce
l'attuazione progressiva degli interventi sino alla complessiva
trasformazione dell'ambito, secondo le previsioni del PRG.
I proprietari del 72% circa della superficie
catastale dell'ambito 8h Postumia e precisamente
i coniugi Signori Aldo CONTA ed Elsa LANZA rappresentati dal Procuratore
Speciale Dott. Mario DE GIULI (atto Notaio Fabio Pala, stipulato
il 29 dicembre 1999 rep. n.53, raccolta n.10, registrato a Novara
il 3 gennaio 2000 al n.1 serie I) e la Società DE GA S.p.A.
in persona del legale rappresentante Dott. Mario DE GIULI, in
forza di contratto preliminare di acquisto stipulato in data 13/10/99
con i succitati coniugi, hanno presentato in data 13/10/99 (successivamente
perfezionata nelle date del 21/12/99, 23/02/2000 e 29/06/2000)
una proposta di Studio Unitario d'Ambito, ai sensi dell'art. 7
punto B delle NUEA, per articolare la trasformazione in due sub-ambiti
di intervento indipendenti.
Esaminato lo Studio Unitario d'Ambito,
la Città ha ritenuto di far propria tale proposta,
seppure il Proponente non rappresenti, per una modestissima differenza,
il 75% delle superfici catastali interessate, per i motivi che
seguono.
In primo luogo si è riconosciuta
l'opportunità di avviare la trasformazione urbanistica,
al fine di riqualificare un'area degradata ed in parte in stato
di abbandono, inserita in una zona residenziale consolidata, inoltre
si è considerata di rilevante interesse pubblico l'acquisizione
del fabbricato industriale esistente, in buono stato di conservazione,
posto all'angolo delle vie Postumia e Bevilacqua, che verrebbe
ceduto gratuitamente con le aree a servizi e che consentirebbe
la realizzazione di un servizio pubblico quale attrezzatura
di interesse comune, così come previsto dalla
scheda di PRG.
Allo stato attuale l'ambito 8h Postumia
è caratterizzato dalla presenza di capannoni industriali
dismessi, bassi fabbricati con usi in atto, edificio residenziale
a 2 piani fuori terra, deposito all'aperto e terreno libero incolto.
Pertanto la previsione di attuazione in
sub-ambiti di intervento, così come definiti dallo SUA,
in considerazione della diversa tempistica di trasformazione,
connessa alle diverse esigenze delle proprietà incluse
nell'ambito, garantisce la permanenza delle attività attualmente
insediate, al momento non interessate alla trasformazione, ed
allo stesso tempo rende subito realizzabile il sub- ambito 1.
L'assetto planivolumetrico proposto dallo
SUA individua una nuova configurazione urbanistica, parzialmente
difforme da quella fornita dal PRG, infatti mentre il sub-ambito
1 rispetta sostanzialmente l'azzonamento del PRG, in quanto le
relative capacità edificatorie sono organizzate su parte
della prevista area di concentrazione fondiaria, il progetto per
la realizzazione del sub-ambito 2 si discosta dal disegno del
Piano Regolatore in quanto la relativa area di concentrazione
è stata traslata all'angolo delle vie Bevilacqua e Chambery,
nell'intento di dare continuità all'immagine generale dell'isolato,
caratterizzato appunto da 3 edifici a torre, posti su ogni spigolo
dell'isolato (il quarto spigolo è occupato dall'edificio
industriale conservato).
Di conseguenza il Proponente, anziché
adottare le indicazioni fornite dal PRG nella scheda normativa
relativa all'ambito e nella tavola di azzonamento in scala 1:5000
(F.8A), che consentirebbero l'attuazione della trasformazione
urbanistica tramite Concessione Convenzionata (ex art.49, V comma,
L.R. n.56/77 e s.m.i), ha proposto una nuova configurazione planivolumetrica,
in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 7 delle NUEA:
...Tali modifiche sono consentite purché dimostrino
di conseguire una migliore organizzazione dell'ambiente urbano
o in relazione ad eventuali mutate condizioni od esigenze.
Tale nuova configurazione, descritta nella
relazione illustrativa e negli elaborati grafici dello Studio
Unitario, dimostra di perseguire gli obiettivi di cui sopra ed
essenzialmente presenta le caratteristiche di seguito descritte.
Le utilizzazioni edificatorie relative
al sub-ambito 1 sono organizzate in affaccio al corso Brunelleschi
. Due edifici a torre planimetricamente sfalsati (9-10
piani fuori terra) destinati alla residenza segnano gli angoli
opposti dell'area, mentre, in posizione baricentrica, un manufatto
con tipologia a piastra (1 piano fuori terra) accoglie la destinazione
ad attività di servizio alle persone ed alle imprese(ASPI).
L'impianto urbanistico si completerà
con l'attuazione del sub-ambito 2 che prevede, in analogia al
primo sub-ambito, un edificio a torre (7-8 piani fuori
terra) posto all'angolo tra le vie Chambery e Bevilacqua.
Le aree da cedere gratuitamente alla Città,
per la realizzazione dei servizi pubblici derivanti dalla trasformazione
urbanistica dell'ambito, garantiscono una buona accessibilità
per la fruizione pubblica ed ammontano complessivamente a mq.
9.966,02 di cui: mq. 7.158,11 saranno ceduti con l'attuazione
del sub-ambito 1, ove è altresì prevista la cessione
del sopra citato edificio industriale dismesso.
La proposta di mantenimento e relativa
cessione gratuita alla Città del fabbricato è stata
sottoposta a verifiche tecniche, economiche, gestionali dei competenti
uffici tecnici comunali che hanno espresso, di massima, parere
favorevole al recupero fisico-funzionale dell'edificio.
Inoltre, al fine di rendere accessibile,
anche dal corso Brunelleschi, l'area destinata a servizi pubblici,
il Proponente ha convenuto l'assoggettamento all'uso pubblico
di due porzioni di area di concentrazione dell'edificato, di circa
60 mq., oltre alla quantità minima da cedere pari all'80%
della ST.
In data 4 novembre 1999 la Commissione
Edilizia, esaminata la proposta di Studio Unitario presentata
in data 13/10/99, ha richiesto, prima di esprimersi, una nuova
soluzione urbanistica e, successivamente, in data 18 novembre
1999, ha espresso parere favorevole al progetto rielaborato.
L'attuazione progressiva dei sub-ambiti
avverrà a seguito di approvazione di due distinti Piani
Esecutivi Convenzionati, il primo dei quali viene proposto in
approvazione contestualmente allo SUA , sulla base di quanto disposto
dalla deliberazione n. 3508 della Giunta Comunale approvata in
data 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), esecutiva dall'11 gennaio
2000 che ha previsto la presentazione unitaria al Consiglio Comunale,
ai fini dell'approvazione, dello Studio Unitario d'Ambito e dello
Strumento Urbanistico Esecutivo di uno o più sub-ambiti,
nel caso in cui vi sia un unico proponente.
Considerato che, nello specifico, lo Studio
Unitario dell'ambito 8h ed il Piano Esecutivo Convenzionato relativo
al sub-ambito 1 sono stati presentati dal medesimo proponente,
si ritiene di portarli in approvazione con unico atto deliberativo.
I dati tecnici fondamentali, relativi
al dimensionamento dell'intervento complessivo ed articolato per
sub-ambiti, sono i seguenti:
Ambito
8h Sub-ambito 1 Sub-ambito 2
Sup. territoriale (ST) mq.
12.457,53 mq. 8.947,6 mq. 3.509,89
SLP esistente mq.
6.858,16 mq. 5.537,63 mq.
1.320,53
SLP edificabile mq.
5.192,81 mq. 3.933,66 mq.
1.259,15
(0,7/3 mq SLP/mq ST +1/3 SLP esistente)
di cui: a destinazione residenziale min mq.
4.154,25 mq. 3.146,93 mq.
1.007,32
a destinazione ASPI max mq.
1.038,56 mq. 786,73 mq.
251,83
Abitanti teorici insediabili
n° 122 n°
92 n° 30
Aree concentrazione edificato (max 20% ST)
mq. 2.491,51 mq. 1.789,53 mq. 701,98
Aree da cedere per servizi pubblici (min 80% ST) mq. 9.966,02 mq.
7.158,11 mq. 2.807,91
Le verifiche tecniche eseguite sugli
elaborati relativi allo Studio Unitario ed al Piano Esecutivo
Convenzionato del sub 1 hanno confermato la congruità con
le NUEA del PRG ed il rispetto delle prescrizioni cogenti di cui
alla scheda normativa dell'Ambito 8h.
In particolare, in base allo schema di
convenzione relativo al P.E.C. del sub ambito 1 e alle modalità
in esso contenute, il Proponente cede gratuitamente, a favore
del Comune di Torino, un'area per servizi di complessivi mq. 7.158,11
(comprendente il predetto fabbricato esistente) e si obbliga a
realizzare a propria cura e spese la sistemazione del parcheggio
pubblico (mq. 1694) come previsto dal progetto di massima che
fa parte integrante del presente PEC e dal futuro progetto esecutivo
dell'opera.
Il Proponente si obbliga a corrispondere
gli oneri di urbanizzazione dovuti da valutare al momento del
rilascio delle concessioni edilizie, in conformità alla
deliberazione n. 205 del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997
(mecc. 9702560/09), esecutiva dal 4 agosto 1997.
Sulla base delle indicazioni progettuali
fornite dal PEC i suddetti oneri ammontano ad oggi a L. 700.038.966
(euro 361.539,95), di cui L. 345.873.220 (Euro 178.628,61) per
gli oneri di urbanizzazione primaria e L. 354.165.746 (Euro 182.911,34)
per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Il costo di costruzione previsto dalla
Legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è definibile in sede di
convenzione in quanto il progetto planivolumetrico delle opere
edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie
degli alloggi, degli accessori, ecc..) per la sua corretta definizione,
che è, pertanto, demandata al momento del rilascio delle
concessioni edilizie.
L'ultimazione degli interventi previsti
dovrà essere completato entro il termine di validità
del PEC, stabilito in anni cinque dalla stipula della relativa
convenzione attuativa.
Il progetto di massima relativo al parcheggio
pubblico comprensivo del computo metrico estimativo, è
stato trasmesso al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente
e Mobilità che ha provveduto a raccogliere in merito i
pareri dei competenti Settori e dell'A.E.M ottenendo parere favorevole,
con prescrizioni tecniche da introdurre in sede di progetto preliminare.
Per le modalità di attuazione degli
interventi relativi al PEC sopra sinteticamente descritti, si
rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione
(TITOLO II) allegato al presente provvedimento.
In data 19/9/2000 la presente proposta
di P.E.C., insieme alla proposta di S.U.A. e del relativo schema
di convenzione sono stati inviati alla Segreteria Generale per
il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata
di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art.43, 3° comma,
della L.U.R. e per la presentazione, nel termine di 15 giorni
successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni
e proposte scritte.
In data 20/9/2000 copia dello SUA e del
PEC sono stati trasmessi alla Circoscrizione n. 3 per l'espressione
del parere di competenza.
Il Consiglio della predetta Circoscrizione
ha espresso parere favorevole in data 23/10/2000, alla condizione
che
- la Circoscrizione sia parte decisionale
per il riutilizzo del fabbricato esistente, posto all'angolo delle
vie Postumia e Bevilacqua;
- le fasi progettuali dovranno essere concordate
con la Circoscrizione, la quale provvederà a comunicare
in anticipo l'utilizzo del suddetto fabbricato per il quale se
ne richiede la ristrutturazione;
Il predetto parere della Circoscrizione
3 è allegato al presente provvedimento deliberativo (all.
5 - n.
).
In merito alle richieste della Circoscrizione
3, il Settore proponente provvederà, ad approvazione avvenuta,
a trasmettere il presente provvedimento alla Circoscrizione stessa,
affinché possa inoltrare, ai competenti Settori, le relative
proposte di utilizzo definitivo del suddetto fabbricato.
In tale circostanza, ovvero prima della
predisposizione dei progetti preliminari, le richieste del Consiglio
della Circoscrizione 3 potranno così essere opportunamente
considerate.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato
con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che
qui integralmente si richiamano:
1) lo Studio Unitario d'Ambito (art. 7
lettera B NUEA di PRG) relativo all'area da trasformare per servizi
Ambito 8h Postumia (compreso fra il corso Brunelleschi
e le vie Postumia, Bevilacqua e Chambery).
2) il Piano Esecutivo Convenzionato, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo all'attuazione
del sub-ambito 1.
Fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento i seguenti elaborati:
- Schema di Convenzione
(TITOLO I - Convenzione Programma e TITOLO II - Convenzione relativa
al Piano Esecutivo) (all. 1 - n. )
- Studio Unitario
d'Ambito (all. 2 - n. )
- Piano Esecutivo
Convenzionato (all. 3 - n.
)
3) l'attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione
stessa, entro il termine di sei mesi, come da atto d'obbligo presentato
dal Proponente (all. 4 - n. ),
unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di
penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della
convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti
attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc.
DE GA S.p.A. con sede in Torino, via dei Mille n.
52 P.IVA 00936500016 nella persona del legale rappresentante Mario
De Giuli, nato a Albonese (PV) il 26/06/1927, C.F. DLGMRA27H26A171M,
anche in veste di Procuratore Speciale dei Signori Aldo Conta
e Elsa Lanza (in forza di Procura Speciale conferita il 29 dicembre
1999 con atto Notaio Fabio Pala, rep. n. 53, raccolta n. 10, registrato
a Novara il 3 gennaio 2000 al n.1 serie I) con l'autorizzazione
all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune
di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione,
tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella
specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè
le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
4) di prendere atto che l'introito relativo
al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione sarà
acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie;
5) di approvare, per quanto espresso in
narrativa, che lo schema di convenzione e gli elaborati progettuali
tutti siano adeguati, con apposita determinazione dirigenziale,
prima della stipulazione della convenzione attuativa, al contenuto
dell'emendamento approvato.