Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n.ord. 205
2000 10577/09
OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 4.1 E AREA A PARCO P24 TRA CORSO FERRARA E VIA DELLE PRIMULE. VARIANTE PARZIALE N. 15 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. - CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 16 del Consiglio
Comunale del 7 febbraio 2000 (mecc. 9908547/09), esecutiva in
data 21 febbraio 2000, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/77, e s.m.i., la variante n. 15 al
vigente P.R.G. relativa alla Zona Urbana di Trasformazione Ambito
4.1 e Area a Parco P24, tra c.so Ferrara e via delle Primule.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dall'8 marzo al 6 aprile
2000.
Dell'avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n.11 del 15 marzo
2000.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione non sono pervenute osservazioni
nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che con deliberazione inviata in data 19 maggio 2000
(prot.n. 113692), approvata dalla Giunta Provinciale nella seduta
del 19/04/2000, ha espresso parere favorevole in quanto la variante
non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento
della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28
aprile 1999.
Tuttavia, con nota del 14 aprile 2000
(prot.n. 90101) la Provincia di Torino, in qualità di soggetto
portatore di interessi diffusi, ha formulato le seguenti osservazioni:
"- Il dato riportato nella relazione
illustrativa relativo all'incremento di servizi pubblici indotto
dalla variante risulta fortemente sovradimensionato. Ciò
in quanto non si tiene conto che, insieme all'eliminazione delle
quantità edificatorie previste dalla scheda relativa all'ambito
di trasformazione 4.1 QUARTIERE DELLE ALPI (160.000 mq di S.L.P.),
si elimina anche il fabbisogno di servizi ad esse correlato (25
mq/ab. per la residenza e 100% della S.L.P. a destinazione ASPI).
- Le aree a parco urbano e fluviale posseggono
una minima edificabilità (I.T. = 0,05 mq S.L.P./mq S.T.
con destinazione minimo 80% a residenza e massimo 20% ASPI). L'eliminazione
di un'area con tale destinazione, come avviene nel presente caso
(eliminazione di una porzione di area a parco P24 della superficie
di 5.830 mq a vantaggio di destinazione a viabilità e servizi
pubblici prive di edificabilità), comporta pertanto una
conseguente, seppur minima, riduzione della capacità insediativa,
non evidenziata nella documentazione costituente la variante.
- Infine, con riferimento alle modificazioni
apportate all'offerta di aree per servizi pubblici, considerando
anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, è
opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto
dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della
L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare."
I dati quantitativi inerenti la variante
di cui trattasi tengono conto della possibile attuazione della
capacità insediativa residenziale volta a realizzare il
massimo consentito dalla specifica scheda normativa relativamente
alla SLP utilizzabile per mix funzionali.
In particolare la variante ha ipotizzato la possibilità
di realizzare il 100% della SLP con destinazione unicamente residenziale,
in attuazione di quanto previsto nella relativa scheda normativa.
Non si è differenziata la SLP a
destinazione ASPI dal momento che al fine della dotazione di servizi,
la differenza risultante è di lieve entità e comunque
non ritenuta significativa ai fini dei dati di riferimento globali.
L'incremento di aree a servizi conseguente
alla variante è stato, pertanto, determinato come differenza
tra la quantità di servizi generata dalla Variante (mq.
313.748) e la quantità che verrebbe data dall'attuazione
della ZUT e dell'Area a Parco del P.R.G. vigente (mq. 165.007)
con avanzo positivo dell'area a servizi pari a mq. 148.741. Il
decremento della capacità insediativa risulta invece di
3.772 abitanti, corrispondenti alla capacità insediativa
della Z.U.T. (3.765 abitanti) e a quella generata dall'Area a
Parco (7 abitanti).
Si specifica che, pur rimanendo obbligo
di questa Amministrazione asseverare quanto richiesto dall'art.
17, commi 4 e 7 della L.U.R., si è provveduto al monitoraggio
continuo delle varianti fino ad ora approvate ed adottate, le
quali rispettano i requisiti della citata norma, evidenziando
nel contempo che tale monitoraggio è di complessa e articolata
realizzazione, a causa della possibile contemporaneità
di alcuni provvedimenti urbanistici, in fase di adozione e/o in
fase di approvazione definitiva.
Per quanto sopra detto, si attesta quindi
che per quanto attiene la quantità globale di servizi,
per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate
e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G.,
compresa la Variante di che trattasi, non sono stati superati
i limiti di cui alle lettere b) e c) del 4 comma dell'art. 17
della L.U.R..
Inoltre, con nota del 12 aprile 2000 (prot.n.
3811), l'Ente A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia
di Torino), in qualità di soggetto portatore di interessi
diffusi, ha formulato le seguenti osservazioni e proposte:
"- Il P.R.G. vigente della Città
di Torino prevede per la Zona Urbana di Trasformazione - ZUT Ambito
4.1 "Quartiere delle Alpi" la destinazione prioritaria
a Edilizia Residenziale Pubblica.
- Trattasi di un vasto ambito della superficie
territoriale di circa mq 330.518, con l'attribuzione di una insediabilità
pari a 160.000 mq di SLP (corrispondenti a 4.706 abitanti teorici),
il reperimento di aree a servizi per la residenza pari circa mq
117.650 (ab 4706 x 25 mq/ab) e di servizi per la Città
(10% della superficie territoriale dell'ambito) pari a mq 33.050.
- Le previsioni contenute nel documento
di Variante parziale in adozione, attribuiscono all'interno dell'ambito
4.1 la destinazione a servizi pubblici ex artt. 21 e 22 della
L.R. 56/77 e s.m.i.. Alla luce della variante adottata ne consegue
che non siano più insediabili circa 4706 abitanti attraverso
la realizzazione di interventi costruttivi di Edilizia Residenziale
Pubblica.
- La priorità attribuita dal PRG
vigente all'ambito 4.1 per la realizzazione di interventi di Edilizia
Residenziale Pubblica assume particolare rilevanza, essendo ben
nota la mancata previsione attuativa di aree PEEP (legge 167/62)
nell'impianto normativo e nel dimensionamento del PRG vigente
della Città di Torino.
- L'adozione della Variante parziale n.
15 in oggetto ripropone, pertanto, in modo inequivocabile la relazione
tra l'assetto del PRG vigente della Città di Torino con
i disposti dell'art. 2 (Piani di zona e demani comunali di aree)
della legge 10/77 e dell'art. 41 della L.R. 56/77 e s.m.i. (Piano
per l'Edilizia Economica e Popolare).
- Ancorché in assenza di previsione
di aree PEEP sorge l'obbligo, anche per la Città di Torino,
di verificare il dimensionamento globale del PRG, la sua capacità
insediativa residenziale per ricondurla entro i limiti fissati
dal citato art. 2 della legge 10/77.
- Gli effetti della Variante parziale n.
15 sono pertanto negativi se rapportati ai reali fabbisogni di
edilizia residenziale pubblica a canone sociale riscontrati per
la Città di Torino; tale emergenza è ben nota alla
Città di Torino ed è stata sollevata con forza da
questa ATC con note del 24 gennaio 2000 (prot. P-7835) e ultimamente
confermata con nota 23 marzo 2000 (Prot. DPS-11773).
- Per effetto dell'adozione della Variante
parziale n. 15, questa ATC richiede formalmente con la presente
Osservazione che l'insediabilità di circa 4706 abitanti,
non più prevista per la Zona Urbana di Trasformazione ambito
4.1 "Quartiere delle Alpi", sia reperita attraverso
la nuova previsione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
di pari entità su altre Zone Urbane di Trasformazione o
altre aree che la Città ritenga idonee per l'attuazione
di programmi costruttivi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata
a canone sociale.
- Tali nuove previsioni e indicazioni,
riconducibili anche nell'ambito procedurale della Variante parziale
n. 15 adottata, possono contribuire a mitigare i reali fabbisogni
di Edilizia Residenziale Pubblica della Città di Torino."
Indubbiamente la scelta del Piano è
stata di destinare la parte prevalente delle Zone Urbane di Trasformazione
di proprietà pubblica "prioritariamente" ad edilizia
residenziale pubblica ed in tal senso si è già ampiamente
operato prima coi piani esecutivi (4.4 Veglio, 9.3 Nebiolo, 12.18
Paoli, ex Incet di C.so Vigevano, ex Ceat di via Leoncavallo,
ex Venchi Unica) avviandone poi la realizzazione. Va peraltro
precisato che la dizione "edilizia residenziale pubblica"
è intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva,
quindi, anche di edilizia residenziale di iniziativa privata "convenzionata
e agevolata".
Lo stesso criterio si dovrebbe applicare
alla ZUT 4.1 in esame "Quartiere delle Alpi". Tuttavia,
l'ambito è tra quelli che il P.R.G. destina a ospitare
l'"atterraggio" della edificabilità generata
dalla cessione alla Città delle aree di parchi fluviali
e collinari. Si tratta, quindi, in via ordinaria, di edilizia
da attuare da parte di soggetti privati a compenso della cessione
di aree destinate a verde.
Solo in seconda battuta il P.R.G. prevede
la possibilità di realizzazione diretta da parte della
Città di tale edificabilità ed in tal caso si possono
ipotizzare scenari diversi, più in linea con quelli auspicati
dall'A.T.C., ancorché sia impensabile la riproposizione
di nuovi quartieri monoceto.
Di fatto però questa prospettiva
si è ora rilevata impraticabile e ciò anche prescindendo
dal fatto non banale che le attività in atto e le funzioni
allocate sono difficilmente ricollocabili anche nel medio termine:
mercato all'ingrosso del pesce, attività residue di Mattatoio
esercitate ora dal "Consorzio Grossisti Carni", magazzini
comunali.
L'intero ambito è compreso entro
il raggio di 2 Km dalla discarica di 2^ categoria tipo C esistente
in località Barricalla.
Lo scorso anno con DGR n. 24-28286 del
04/10/1999 la Regione Piemonte ha approvato una nuova espansione
di tale discarica consentendo "anche alla luce delle risultanze
della conferenza regionale del 18 giugno 1999, nonché del
contenuto della DEC/VIA n. 3221 del 5 ottobre 1998, la deroga
al vincolo della distanza di sicurezza di 2000 m dai centri abitati
di cui al punto 4.2.3.3., lettera a), della Deliberazione 27 luglio
1984, nell'intesa che i Comuni interessati (Collegno, Druento,
Pianezza, Torino e Venaria) devono individuare nei rispettivi
strumenti urbanistici specifiche cautele per le limitazioni delle
destinazioni d'uso valutando, nella fascia di territorio ancora
libero intorno alla discarica, la compatibilità tra la
discarica stessa e le nuove destinazioni da realizzarsi, escludendo,
comunque, almeno fino al termine dell'attività della discarica,
la localizzazione di nuove attività, direttamente collegate
alla catena alimentare, nonché di insediamenti concentrati
di popolazione sensibile (ad esempio le strutture che ospitano
bambini, anziani, malati)."
Alla luce di tali indicazioni, mentre
sembra del tutto compatibile il riutilizzo dell'area per impianti
e servizi di natura tecnica, non pare opportuna la realizzazione
di nuovi insediamenti residenziali di carattere sociale.
Ciò premesso la Città non
intende sottovalutare la impellente necessità di offrire
risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale sociale.
Tuttavia non è certo conservando
una possibilità, nei fatti impraticabile, di insediamento
di edilizia pubblica nell'area in oggetto che si danno risposte
all'emergenza abitativa.
La strada che si intende percorrere è
piuttosto quella della diffusione di quote di edilizia pubblica
da ricavare nella generalità degli interventi di trasformazione
di iniziativa privata che superano una certa soglia dimensionale
assicurando, oltre che concretezza di offerta, effettiva integrazione
nei tessuti urbani funzionalmente e socialmente misti.
In tal senso si stanno preparando i necessari
adeguamenti e integrazioni della "Variante normativa"
per l'esame del Consiglio.
Si può, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della
L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare le controdeduzioni alle
osservazioni della Provincia e all'A.T.C. riportate in narrativa;
2) di approvare la variante parziale n.
15 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale del 7 febbraio 2000 (mecc. 9908547/09).
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.