Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n.ord. 205
2000 10577/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 DICEMBRE 2000

(proposta dalla G.C. 23 novembre 2000)

OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 4.1 E AREA A PARCO P24 TRA CORSO FERRARA E VIA DELLE PRIMULE. VARIANTE PARZIALE N. 15 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. - CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2000 (mecc. 9908547/09), esecutiva in data 21 febbraio 2000, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77, e s.m.i., la variante n. 15 al vigente P.R.G. relativa alla Zona Urbana di Trasformazione Ambito 4.1 e Area a Parco P24, tra c.so Ferrara e via delle Primule.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dall'8 marzo al 6 aprile 2000.
    Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n.11 del 15 marzo 2000.
    Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che con deliberazione inviata in data 19 maggio 2000 (prot.n. 113692), approvata dalla Giunta Provinciale nella seduta del 19/04/2000, ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
    Tuttavia, con nota del 14 aprile 2000 (prot.n. 90101) la Provincia di Torino, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, ha formulato le seguenti osservazioni:
"-    Il dato riportato nella relazione illustrativa relativo all'incremento di servizi pubblici indotto dalla variante risulta fortemente sovradimensionato. Ciò in quanto non si tiene conto che, insieme all'eliminazione delle quantità edificatorie previste dalla scheda relativa all'ambito di trasformazione 4.1 QUARTIERE DELLE ALPI (160.000 mq di S.L.P.), si elimina anche il fabbisogno di servizi ad esse correlato (25 mq/ab. per la residenza e 100% della S.L.P. a destinazione ASPI).
-    Le aree a parco urbano e fluviale posseggono una minima edificabilità (I.T. = 0,05 mq S.L.P./mq S.T. con destinazione minimo 80% a residenza e massimo 20% ASPI). L'eliminazione di un'area con tale destinazione, come avviene nel presente caso (eliminazione di una porzione di area a parco P24 della superficie di 5.830 mq a vantaggio di destinazione a viabilità e servizi pubblici prive di edificabilità), comporta pertanto una conseguente, seppur minima, riduzione della capacità insediativa, non evidenziata nella documentazione costituente la variante.
-    Infine, con riferimento alle modificazioni apportate all'offerta di aree per servizi pubblici, considerando anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare."

A tali osservazioni si controdeduce che:

    I dati quantitativi inerenti la variante di cui trattasi tengono conto della possibile attuazione della capacità insediativa residenziale volta a realizzare il massimo consentito dalla specifica scheda normativa relativamente alla SLP utilizzabile per mix funzionali.
In particolare la variante ha ipotizzato la possibilità di realizzare il 100% della SLP con destinazione unicamente residenziale, in attuazione di quanto previsto nella relativa scheda normativa.
    Non si è differenziata la SLP a destinazione ASPI dal momento che al fine della dotazione di servizi, la differenza risultante è di lieve entità e comunque non ritenuta significativa ai fini dei dati di riferimento globali.
    L'incremento di aree a servizi conseguente alla variante è stato, pertanto, determinato come differenza tra la quantità di servizi generata dalla Variante (mq. 313.748) e la quantità che verrebbe data dall'attuazione della ZUT e dell'Area a Parco del P.R.G. vigente (mq. 165.007) con avanzo positivo dell'area a servizi pari a mq. 148.741. Il decremento della capacità insediativa risulta invece di 3.772 abitanti, corrispondenti alla capacità insediativa della Z.U.T. (3.765 abitanti) e a quella generata dall'Area a Parco (7 abitanti).
    Si specifica che, pur rimanendo obbligo di questa Amministrazione asseverare quanto richiesto dall'art. 17, commi 4 e 7 della L.U.R., si è provveduto al monitoraggio continuo delle varianti fino ad ora approvate ed adottate, le quali rispettano i requisiti della citata norma, evidenziando nel contempo che tale monitoraggio è di complessa e articolata realizzazione, a causa della possibile contemporaneità di alcuni provvedimenti urbanistici, in fase di adozione e/o in fase di approvazione definitiva.
    Per quanto sopra detto, si attesta quindi che per quanto attiene la quantità globale di servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compresa la Variante di che trattasi, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del 4 comma dell'art. 17 della L.U.R..
    Inoltre, con nota del 12 aprile 2000 (prot.n. 3811), l'Ente A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino), in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, ha formulato le seguenti osservazioni e proposte:
"-    Il P.R.G. vigente della Città di Torino prevede per la Zona Urbana di Trasformazione - ZUT Ambito 4.1 "Quartiere delle Alpi" la destinazione prioritaria a Edilizia Residenziale Pubblica.
-    Trattasi di un vasto ambito della superficie territoriale di circa mq 330.518, con l'attribuzione di una insediabilità pari a 160.000 mq di SLP (corrispondenti a 4.706 abitanti teorici), il reperimento di aree a servizi per la residenza pari circa mq 117.650 (ab 4706 x 25 mq/ab) e di servizi per la Città (10% della superficie territoriale dell'ambito) pari a mq 33.050.
-    Le previsioni contenute nel documento di Variante parziale in adozione, attribuiscono all'interno dell'ambito 4.1 la destinazione a servizi pubblici ex artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Alla luce della variante adottata ne consegue che non siano più insediabili circa 4706 abitanti attraverso la realizzazione di interventi costruttivi di Edilizia Residenziale Pubblica.
-    La priorità attribuita dal PRG vigente all'ambito 4.1 per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica assume particolare rilevanza, essendo ben nota la mancata previsione attuativa di aree PEEP (legge 167/62) nell'impianto normativo e nel dimensionamento del PRG vigente della Città di Torino.
-    L'adozione della Variante parziale n. 15 in oggetto ripropone, pertanto, in modo inequivocabile la relazione tra l'assetto del PRG vigente della Città di Torino con i disposti dell'art. 2 (Piani di zona e demani comunali di aree) della legge 10/77 e dell'art. 41 della L.R. 56/77 e s.m.i. (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare).
-    Ancorché in assenza di previsione di aree PEEP sorge l'obbligo, anche per la Città di Torino, di verificare il dimensionamento globale del PRG, la sua capacità insediativa residenziale per ricondurla entro i limiti fissati dal citato art. 2 della legge 10/77.
-    Gli effetti della Variante parziale n. 15 sono pertanto negativi se rapportati ai reali fabbisogni di edilizia residenziale pubblica a canone sociale riscontrati per la Città di Torino; tale emergenza è ben nota alla Città di Torino ed è stata sollevata con forza da questa ATC con note del 24 gennaio 2000 (prot. P-7835) e ultimamente confermata con nota 23 marzo 2000 (Prot. DPS-11773).
-    Per effetto dell'adozione della Variante parziale n. 15, questa ATC richiede formalmente con la presente Osservazione che l'insediabilità di circa 4706 abitanti, non più prevista per la Zona Urbana di Trasformazione ambito 4.1 "Quartiere delle Alpi", sia reperita attraverso la nuova previsione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica di pari entità su altre Zone Urbane di Trasformazione o altre aree che la Città ritenga idonee per l'attuazione di programmi costruttivi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata a canone sociale.
-    Tali nuove previsioni e indicazioni, riconducibili anche nell'ambito procedurale della Variante parziale n. 15 adottata, possono contribuire a mitigare i reali fabbisogni di Edilizia Residenziale Pubblica della Città di Torino."

A tali osservazioni si controdeduce che:

    Indubbiamente la scelta del Piano è stata di destinare la parte prevalente delle Zone Urbane di Trasformazione di proprietà pubblica "prioritariamente" ad edilizia residenziale pubblica ed in tal senso si è già ampiamente operato prima coi piani esecutivi (4.4 Veglio, 9.3 Nebiolo, 12.18 Paoli, ex Incet di C.so Vigevano, ex Ceat di via Leoncavallo, ex Venchi Unica) avviandone poi la realizzazione. Va peraltro precisato che la dizione "edilizia residenziale pubblica" è intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva, quindi, anche di edilizia residenziale di iniziativa privata "convenzionata e agevolata".
    Lo stesso criterio si dovrebbe applicare alla ZUT 4.1 in esame "Quartiere delle Alpi". Tuttavia, l'ambito è tra quelli che il P.R.G. destina a ospitare l'"atterraggio" della edificabilità generata dalla cessione alla Città delle aree di parchi fluviali e collinari. Si tratta, quindi, in via ordinaria, di edilizia da attuare da parte di soggetti privati a compenso della cessione di aree destinate a verde.
    Solo in seconda battuta il P.R.G. prevede la possibilità di realizzazione diretta da parte della Città di tale edificabilità ed in tal caso si possono ipotizzare scenari diversi, più in linea con quelli auspicati dall'A.T.C., ancorché sia impensabile la riproposizione di nuovi quartieri monoceto.
    Di fatto però questa prospettiva si è ora rilevata impraticabile e ciò anche prescindendo dal fatto non banale che le attività in atto e le funzioni allocate sono difficilmente ricollocabili anche nel medio termine: mercato all'ingrosso del pesce, attività residue di Mattatoio esercitate ora dal "Consorzio Grossisti Carni", magazzini comunali.
    L'intero ambito è compreso entro il raggio di 2 Km dalla discarica di 2^ categoria tipo C esistente in località Barricalla.
    Lo scorso anno con DGR n. 24-28286 del 04/10/1999 la Regione Piemonte ha approvato una nuova espansione di tale discarica consentendo "anche alla luce delle risultanze della conferenza regionale del 18 giugno 1999, nonché del contenuto della DEC/VIA n. 3221 del 5 ottobre 1998, la deroga al vincolo della distanza di sicurezza di 2000 m dai centri abitati di cui al punto 4.2.3.3., lettera a), della Deliberazione 27 luglio 1984, nell'intesa che i Comuni interessati (Collegno, Druento, Pianezza, Torino e Venaria) devono individuare nei rispettivi strumenti urbanistici specifiche cautele per le limitazioni delle destinazioni d'uso valutando, nella fascia di territorio ancora libero intorno alla discarica, la compatibilità tra la discarica stessa e le nuove destinazioni da realizzarsi, escludendo, comunque, almeno fino al termine dell'attività della discarica, la localizzazione di nuove attività, direttamente collegate alla catena alimentare, nonché di insediamenti concentrati di popolazione sensibile (ad esempio le strutture che ospitano bambini, anziani, malati)."
    Alla luce di tali indicazioni, mentre sembra del tutto compatibile il riutilizzo dell'area per impianti e servizi di natura tecnica, non pare opportuna la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali di carattere sociale.
    Ciò premesso la Città non intende sottovalutare la impellente necessità di offrire risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale sociale.
    Tuttavia non è certo conservando una possibilità, nei fatti impraticabile, di insediamento di edilizia pubblica nell'area in oggetto che si danno risposte all'emergenza abitativa.
    La strada che si intende percorrere è piuttosto quella della diffusione di quote di edilizia pubblica da ricavare nella generalità degli interventi di trasformazione di iniziativa privata che superano una certa soglia dimensionale assicurando, oltre che concretezza di offerta, effettiva integrazione nei tessuti urbani funzionalmente e socialmente misti.
    In tal senso si stanno preparando i necessari adeguamenti e integrazioni della "Variante normativa" per l'esame del Consiglio.
    Si può, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia e all'A.T.C. riportate in narrativa;
2)    di approvare la variante parziale n. 15 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2000 (mecc. 9908547/09).
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.