Divisione Edilizia ed Urbanistica n.
ord. 4
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche 2000
10355/09
OGGETTO: LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE A PARCO URBANO. VARIANTE N. 36 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 L.U.R. REITERAZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il vigente Piano Regolatore della Città
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091
del 21 aprile 1995, individua le aree destinate alla localizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilità che, se appartenenti
a privati, sono gravate da vincoli preordinati all'espropriazione.
In particolare, l'art. 21 delle Norme
Urbanistiche - Edilizie di Attuazione del P.R.G. destina talune
aree a parchi urbani e fluviali, preordinandole all'acquisizione
diretta da parte dell'Amministrazione in forza di procedimenti
espropriativi. In alternativa all'esproprio le aree dei parchi
urbani e fluviali possono essere cedute gratuitamente alla Città,
previo utilizzo della capacità edificatoria da realizzarsi
nelle aree di trasformazione.
Tra le aree disciplinate dall'art. 21
rientra l'ambito P 25 - Laghetti Falchera, il cui progetto preliminare
è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale
del 27 aprile 1999 (mecc. 9902045/46). Tale approvazione consente,
ai sensi dell'art. 16 comma 3 legge n. 109/1994, come modificato
dalla legge n. 415/1998, l'avvio della procedura espropriativa,
in particolare relativamente alla pubblica utilità dell'opera,
che verrà poi dichiarata nel provvedimento di approvazione
del progetto definitivo, secondo il disposto dell'art. 14 u.c.
legge n. 109/1994.
Tuttavia, occorre considerare che in data
21 aprile u.s. si è verificata la decadenza dei vincoli
preordinati all'espropriazione, come previsto dall'art. 2 legge
n. 1187/1968, che dispone la perdita di efficacia dei vincoli
stessi qualora, entro cinque anni dalla data di approvazione del
Piano Regolatore, non sia stata data esecuzione alle previsioni
ivi contenute.
La vigenza della suddetta disposizione
normativa, da taluno messa in dubbio per via di successivi interventi
del legislatore in materia, è stata confermata dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n. 92 del 1982, e dall'Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato, con decisione n. 7 del 1984; quest'ultima,
altresì, ha affermato che dopo la scadenza quinquennale
di efficacia dei vincoli di cui trattasi, l'edificabilità
delle aree è ammessa solo entro i limiti previsti dall'art.
4 u.c. legge n. 10/1977.
Per il Comune la decadenza dei vincoli comporta
l'obbligo di provvedere all'integrazione del P.R.G. divenuto parzialmente
inoperante, mediante la previsione di una nuova disciplina urbanistica.
Inoltre, un'eventuale occupazione delle aree a vincolo decaduto
costituirebbe un illecito sanzionabile con il risarcimento del
danno.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa
(Consiglio Stato A. P. n. 10/1984), ha affermato la possibilità
per la Pubblica Amministrazione di riproporre il vincolo decaduto,
previa adeguata motivazione, anche attraverso il ricorso alla
procedura abbreviata della variante al P.R.G. di cui all'art.
1 comma 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Tale orientamento è stato ribadito
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1999, la quale
ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt.
7 e 40 della Legge n. 1150/1942 e dell'art. 2 della Legge n. 1187/1968
nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i
vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione, senza
la previsione di un indennizzo.
Per tali vincoli l'obbligo specifico di
indennizzo sorge una volta superato il periodo di ordinaria durata
temporanea quale determinata dal legislatore (cinque anni dall'approvazione
del P.R.G.), come alternativa all'espropriazione o al serio inizio
dell'attività preordinata all'espropriazione stessa.
In altri termini, la illegittimità
costituzionale non riguarda l'intero complesso normativo che consente
la reiterazione del vincolo, ma esclusivamente la mancata previsione
dell'indennizzo ove non risulti in modo inequivocabile l'inizio
della procedura espropriativa.
Nella fattispecie oggetto del presente
provvedimento, l'approvazione del progetto preliminare in data
27/04/1999 (mecc. n. 9902045/46), cui farà seguito, una
volta divenuta definitiva la presente variante parziale al P.R.G.,
l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo, costituisce
l'inequivocabile avvio della procedura espropriativa richiesta
dal giudice costituzionale quale alternativa alla previsione di
un indennizzo.
Tuttavia, onde non incorrere in un possibile
profilo di illegittimità del provvedimento di variante,
si ritiene opportuno prevedere il pagamento dell'eventuale indennizzo
concernente la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio,
ove dovuto, senza potere però provvedere, in questa sede,
alla sua quantificazione e liquidazione.
Infatti, occorre evidenziare come lo stesso
giudice costituzionale, nella già citata sentenza n. 179/1999,
abbia rimesso al legislatore di precisare le modalità di
quantificazione e liquidazione dell'indennizzo, senza escludere
un intervento in tal senso del giudice competente sulla richiesta
di indennizzo, nel caso di persistente inerzia del legislatore
stesso.
Nel caso in esame, la decadenza del vincolo,
pur non impedendo la cessione delle aree in cambio della utilizzazione
della loro capacità edificatoria, ne rende impossibile
l'espropriazione e impone all'Amministrazione, che voglia comunque
realizzare l'intervento previsto, la reiterazione del vincolo,
data la sussistenza di un interesse pubblico attuale concreto
in tal senso.
Infatti, la decisione di realizzare la
bonifica e il recupero ambientale della zona Laghetti Falchera
dal confine con il Comune di Settimo T.se fino al raccordo autostradale
tra la Torino- Aosta e la Torino-Milano, consegue alla decisa
e ripetuta richiesta delle popolazioni insediate nelle aree limitrofe,
nonché della Circoscrizione Amm.va n. 6, volta al risanamento
di una vasta area, attualmente invasa da rifiuti di vario tipo,
compresi rifiuti tossici, in modo da renderla usufruibile da parte
della cittadinanza.
Tant'è che la previsione dell'opera
in questione, già inserita nel Piano Pluriennale Investimenti
1998 - 1999 - 2000, è stata riproposta nel Piano Triennale
dei Lavori Pubblici allegato al bilancio di previsione pluriennale
2000/2002, approvato in data 7 marzo u.s. con deliberazione (mecc.
200000623/24), con i codici n. 413 e n. 439.
In conseguenza di quanto sopra esposto,
quindi, si ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 17
comma 7 legge urbanistica regionale n. 56/1977, all'approvazione
di variante parziale al P.R.G., al fine di reiterare per la durata
di anni cinque il vincolo preordinato all'espropriazione dell'area
individuata nell'allegata planimetria, per la quale si ribadisce
la destinazione a parco urbano e fluviale secondo quanto previsto
dall'art. 21 delle N.U.E.A.
All'approvazione definitiva della presente
variante, si procederà con l'approvazione del progetto
definitivo, con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera,
e del progetto esecutivo, che consentiranno, a loro volta, di
avviare il procedimento per l'acquisizione mediante esproprio
delle aree ancora di proprietà privata.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Considerato che la Circoscrizione n. 6,
alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso
nei termini parere favorevole con l'indicazione di provvedere
alla reiterazione del vincolo sull'intera area indicata nel progetto
preliminare con mantenimento della destinazione a parco urbano
(deliberazione Consiglio Circoscrizionale dell'11 dicembre 2000
mecc. 11668/89) (all. 2 - n. );
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art.17 comma
7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come sostituito
dall'art. 1 della L.R n. 41/97, la variante parziale n. 36 al
vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente la reiterazione
per la durata di anni cinque del vincolo preordinato all'espropriazione
dell'area costituente l'ambito Laghetti Falchera P25 di cui all'art.
21 delle N.U.E.A.
L'elaborato della variante è il
seguente:
estratto planimetrico della tavola n.
1 fogli 2B (parte) e 3 (parte) del P.R.G. - aggiornamento con
le variazioni approvate alla data del 24/07/2000 - presa d'atto
con determina dirigenziale n. 432/2000/A.U. del 27/09/2000 - stato
attuale alla scala 1:5000, con la sovrapposizione di supporto
trasparente che evidenzia l'area oggetto di reiterazione del vincolo
preordinato all'esproprio (all. 1 bis - n. );
2) di rinviare a successivo provvedimento
dirigenziale la liquidazione e il pagamento dell'eventuale indennizzo
dovuto per la reiterazione del vincolo, come determinato dal legislatore
o, in mancanza, dal giudice adito;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.