Divisione Edilizia ed Urbanistica                                                                                                                        n. ord. 4
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche                                                                                         2000 10355/09

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 GENNAIO 2001

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE A PARCO URBANO. VARIANTE N. 36 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 L.U.R. REITERAZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO. ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il vigente Piano Regolatore della Città approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995, individua le aree destinate alla localizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità che, se appartenenti a privati, sono gravate da vincoli preordinati all'espropriazione.
    In particolare, l'art. 21 delle Norme Urbanistiche - Edilizie di Attuazione del P.R.G. destina talune aree a parchi urbani e fluviali, preordinandole all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione in forza di procedimenti espropriativi. In alternativa all'esproprio le aree dei parchi urbani e fluviali possono essere cedute gratuitamente alla Città, previo utilizzo della capacità edificatoria da realizzarsi nelle aree di trasformazione.
    Tra le aree disciplinate dall'art. 21 rientra l'ambito P 25 - Laghetti Falchera, il cui progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 27 aprile 1999 (mecc. 9902045/46). Tale approvazione consente, ai sensi dell'art. 16 comma 3 legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998, l'avvio della procedura espropriativa, in particolare relativamente alla pubblica utilità dell'opera, che verrà poi dichiarata nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo, secondo il disposto dell'art. 14 u.c. legge n. 109/1994.
    Tuttavia, occorre considerare che in data 21 aprile u.s. si è verificata la decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, come previsto dall'art. 2 legge n. 1187/1968, che dispone la perdita di efficacia dei vincoli stessi qualora, entro cinque anni dalla data di approvazione del Piano Regolatore, non sia stata data esecuzione alle previsioni ivi contenute.
    La vigenza della suddetta disposizione normativa, da taluno messa in dubbio per via di successivi interventi del legislatore in materia, è stata confermata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 del 1982, e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 7 del 1984; quest'ultima, altresì, ha affermato che dopo la scadenza quinquennale di efficacia dei vincoli di cui trattasi, l'edificabilità delle aree è ammessa solo entro i limiti previsti dall'art. 4 u.c. legge n. 10/1977.
   Per il Comune la decadenza dei vincoli comporta l'obbligo di provvedere all'integrazione del P.R.G. divenuto parzialmente inoperante, mediante la previsione di una nuova disciplina urbanistica. Inoltre, un'eventuale occupazione delle aree a vincolo decaduto costituirebbe un illecito sanzionabile con il risarcimento del danno.
    Peraltro, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato A. P. n. 10/1984), ha affermato la possibilità per la Pubblica Amministrazione di riproporre il vincolo decaduto, previa adeguata motivazione, anche attraverso il ricorso alla procedura abbreviata della variante al P.R.G. di cui all'art. 1 comma 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
    Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1999, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 40 della Legge n. 1150/1942 e dell'art. 2 della Legge n. 1187/1968 nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione, senza la previsione di un indennizzo.
    Per tali vincoli l'obbligo specifico di indennizzo sorge una volta superato il periodo di ordinaria durata temporanea quale determinata dal legislatore (cinque anni dall'approvazione del P.R.G.), come alternativa all'espropriazione o al serio inizio dell'attività preordinata all'espropriazione stessa.
    In altri termini, la illegittimità costituzionale non riguarda l'intero complesso normativo che consente la reiterazione del vincolo, ma esclusivamente la mancata previsione dell'indennizzo ove non risulti in modo inequivocabile l'inizio della procedura espropriativa.
    Nella fattispecie oggetto del presente provvedimento, l'approvazione del progetto preliminare in data 27/04/1999 (mecc. n. 9902045/46), cui farà seguito, una volta divenuta definitiva la presente variante parziale al P.R.G., l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo, costituisce l'inequivocabile avvio della procedura espropriativa richiesta dal giudice costituzionale quale alternativa alla previsione di un indennizzo.
    Tuttavia, onde non incorrere in un possibile profilo di illegittimità del provvedimento di variante, si ritiene opportuno prevedere il pagamento dell'eventuale indennizzo concernente la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, ove dovuto, senza potere però provvedere, in questa sede, alla sua quantificazione e liquidazione.
    Infatti, occorre evidenziare come lo stesso giudice costituzionale, nella già citata sentenza n. 179/1999, abbia rimesso al legislatore di precisare le modalità di quantificazione e liquidazione dell'indennizzo, senza escludere un intervento in tal senso del giudice competente sulla richiesta di indennizzo, nel caso di persistente inerzia del legislatore stesso.
    Nel caso in esame, la decadenza del vincolo, pur non impedendo la cessione delle aree in cambio della utilizzazione della loro capacità edificatoria, ne rende impossibile l'espropriazione e impone all'Amministrazione, che voglia comunque realizzare l'intervento previsto, la reiterazione del vincolo, data la sussistenza di un interesse pubblico attuale concreto in tal senso.
    Infatti, la decisione di realizzare la bonifica e il recupero ambientale della zona Laghetti Falchera dal confine con il Comune di Settimo T.se fino al raccordo autostradale tra la Torino- Aosta e la Torino-Milano, consegue alla decisa e ripetuta richiesta delle popolazioni insediate nelle aree limitrofe, nonché della Circoscrizione Amm.va n. 6, volta al risanamento di una vasta area, attualmente invasa da rifiuti di vario tipo, compresi rifiuti tossici, in modo da renderla usufruibile da parte della cittadinanza.
    Tant'è che la previsione dell'opera in questione, già inserita nel Piano Pluriennale Investimenti 1998 - 1999 - 2000, è stata riproposta nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici allegato al bilancio di previsione pluriennale 2000/2002, approvato in data 7 marzo u.s. con deliberazione (mecc. 200000623/24), con i codici n. 413 e n. 439.
    In conseguenza di quanto sopra esposto, quindi, si ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 17 comma 7 legge urbanistica regionale n. 56/1977, all'approvazione di variante parziale al P.R.G., al fine di reiterare per la durata di anni cinque il vincolo preordinato all'espropriazione dell'area individuata nell'allegata planimetria, per la quale si ribadisce la destinazione a parco urbano e fluviale secondo quanto previsto dall'art. 21 delle N.U.E.A.
    All'approvazione definitiva della presente variante, si procederà con l'approvazione del progetto definitivo, con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e del progetto esecutivo, che consentiranno, a loro volta, di avviare il procedimento per l'acquisizione mediante esproprio delle aree ancora di proprietà privata.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
    Considerato che la Circoscrizione n. 6, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso nei termini parere favorevole con l'indicazione di provvedere alla reiterazione del vincolo sull'intera area indicata nel progetto preliminare con mantenimento della destinazione a parco urbano (deliberazione Consiglio Circoscrizionale dell'11 dicembre 2000 mecc. 11668/89) (all. 2 - n. );
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1)    di adottare, ai sensi dell'art.17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come sostituito dall'art. 1 della L.R n. 41/97, la variante parziale n. 36 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente la reiterazione per la durata di anni cinque del vincolo preordinato all'espropriazione dell'area costituente l'ambito Laghetti Falchera P25 di cui all'art. 21 delle N.U.E.A.
    L'elaborato della variante è il seguente:
    estratto planimetrico della tavola n. 1 fogli 2B (parte) e 3 (parte) del P.R.G. - aggiornamento con le variazioni approvate alla data del 24/07/2000 - presa d'atto con determina dirigenziale n. 432/2000/A.U. del 27/09/2000 - stato attuale alla scala 1:5000, con la sovrapposizione di supporto trasparente che evidenzia l'area oggetto di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (all. 1 bis - n. );
2)    di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione e il pagamento dell'eventuale indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo, come determinato dal legislatore o, in mancanza, dal giudice adito;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.