Divisione Economia e Sviluppo n.
ord. 215
Settore Attività Economiche e di Servizio - Commercio 2000
09999/16
OGGETTO: PARCO DEL VALENTINO. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. DEROGA TRANSITORIA ALL'ART. 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Proposta dell'Assessore Carpanini.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 20 dicembre 1999 (mecc. 9910879/16), esecutiva dal 3 gennaio
2000, era stata autorizzata, in via transitoria e sino al 31 dicembre
2000, in deroga all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana
approvato il 1° aprile 1996, la proroga dell'autorizzazione
ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci operatori
di commercio su area pubblica già presenti nell'area e
ciò al fine di non privare l'utenza del Parco di un servizio
sino ad allora erogato, secondo il posizionamento dei chioschi
nei siti individuati, con l'impegno di addivenire, entro tale
data, al completamento della procedura necessaria ad ottenere
l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente
installazione delle nuove strutture.
La concessione della proroga si era resa
necessaria in quanto, a seguito della piena del fiume Po, nel
mese di aprile 1999, gli Uffici Tecnici preposti avevano richiesto
il riesame delle distanze di assoluta sicurezza dalle sponde fluviali
per l'installazione di strutture fisse, portandole dai 10 metri
dal ciglio della sponda, fino ad allora indicati dal Magistrato
del Po, ad una distanza decisamente superiore ma garantente, in
caso di imprevista esondazione del fiume Po, la sicurezza degli
operatori commerciali.
L'iter procedurale ha avuto il suo epilogo
in data 21 luglio 2000, quando, a seguito di conferenza dei servizi,
si sono definite le 10 ubicazioni, valutate nel massimo rispetto
delle esigenze di impatto e di inserimento delle strutture rispetto
al contesto ambientale, storico e paesaggistico del Parco del
Valentino nonché al calo del degrado derivante da una disordinata
e casuale collocazione delle strutture.
I nuovi chioschi avranno una conformazione
esagonale e saranno dotati di ruote per il loro spostamento in
caso di pericolo di innalzamento delle acque del Po. La struttura
al momento di "riposo" sarà appoggiata su basamento
in pietra artificiale e fissata tramite martinetti meccanici.
La struttura portante del chiosco dovrà
essere costituita prevalentemente in profilato di acciaio ed al
suo interno dovrà alloggiare il sistema di approvvigionamento
idrico e l'impianto elettrico.
La copertura dovrà essere in acciaio
verniciato o rame e dotata di gronda per la raccolta delle acque
piovane.
All'interno del chiosco dovrà altresì
essere previsto un WC a servizio del titolare.
La documentazione, che tiene conto di
tutte le suddette prescrizioni, necessaria ad ottenere la concessione
edilizia, è già stata presentata dal tecnico incaricato
dai commercianti ed ha avuto il parere favorevole della Commissione
Igienico Edilizia nel mese di settembre c.a.
Pur tuttavia la realizzazione e messa
in opera dei chioschi comporta ancora un periodo di tempo, che
è stato quantificato in 10 mesi, durante il quale gli operatori
dovranno continuare ad operare con le attuali strutture, per cui
si ritiene opportuno, al fine di non privare l'utenza del Parco
nei prossimi mesi del servizio fin qui erogato, di autorizzare
in deroga ai vincoli previsti dall'art. 14 del Nuovo Regolamento
di Polizia Urbana, che gli operatori che già vi svolgono
l'attività in forma ambulante, possano continuare la propria
attività occupando le aree di suolo pubblico individuate
per la collocazione definitiva dei chioschi e comunque entro e
non oltre il 30 aprile 2001.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la proroga dell'occupazione
di suolo pubblico, in via transitoria e sino e non oltre il 30
aprile 2001, in deroga all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia
Urbana approvato il 1° aprile 1996, nel Parco del Valentino
ai dieci operatori di commercio in forma ambulante già
presenti nell'area secondo il posizionamento dei chioschi già
individuato.
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.