Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 198
2000 09857/09
OGGETTO: IMMOBILE SITO IN C.SO DANTE N. 15 - VARIAZIONE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8, LETTERA f), DELLA L.R. N. 56/77 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento ha come oggetto
l'immobile, di proprietà comunale, ubicato nella Circoscrizione
n. 1 (nella parte corrispondente all'ex quartiere Crocetta), in
corso Dante n. 15, all'angolo con via Pagano, nell'area sottostante
il cavalcavia del corso stesso.
Si tratta di un ex magazzino del suolo
pubblico di dimensioni modeste (circa mq 140 di pianta), soppalcato,
con un'altezza media di m 5, avente la copertura costituita dalla
stessa soletta del cavalcavia.
Il fabbricato, a causa della sua peculiare
localizzazione (sottostante il cavalcavia), è compreso
dal Piano Regolatore nell'area normativa di tipo "VI":
"area per la viabilità esistente" e, conseguentemente,
ne assume le prescrizioni.
L'immobile, attualmente in stato di completo
abbandono e degrado, si trova vicino al complesso di case (originariamente
gestito dallo IACP) oggetto del "Contratto di Quartiere -
ambito via Arquata", approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 24 luglio 2000 (mecc.n. 2000-05914/70).
La Città intende, ora, procedere
al suo recupero con finalità di promozione sociale e culturale,
nel quadro degli interventi previsti dal citato "Contratto
di Quartiere" (adeguamento funzionale per l'insediamento
di attività di servizio pubblico comprese tra le "attrezzature
di interesse comune").
Sotto il profilo delle destinazioni d'uso,
le NUEA del Piano Regolatore consentono l'insediamento della destinazione
d'uso "attività di servizio pubblico" per tutte
le aree normative (articolo 8, primo capoverso).
Per contro le modalità di intervento
- per gli edifici ricadenti in aree che il PRG destina alla viabilità
- sono limitate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre
al fine di consentire il recupero dell'immobile è necessario
attuare un complesso di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria
e riconducibili alla ristrutturazione edilizia.
Pertanto:
- considerato che il fabbricato, di proprietà
comunale, è destinato ad attività di servizio pubblico
in un contesto di riqualificazione di più vasto ambito
urbano;
- considerata la peculiare localizzazione
dell'immobile in oggetto e la conseguente caratterizzazione normativa
(che ammette nel caso specifico della viabilità solo la
manutenzione ordinaria e straordinaria);
- considerato che gli interventi previsti,
finalizzati a ottenere un ottimale recupero del fabbricato, sono
incompatibili con l'attuale disciplina di Piano Regolatore;
- considerato che l'immobile non rientra
tra i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 24 della
Legge Regionale Urbanistica;
si rende necessario fare ricorso a un adeguamento urbanistico,
relativo solo alle tipologie di intervento ammissibili, in applicazione
del disposto di cui all'art. 17, comma 8, lettera f) della Legge
Urbanistica Regionale, al fine di consentire la realizzazione
dell'intervento di ristrutturazione edilizia sul fabbricato in
oggetto.
Ad avvenuta approvazione del provvedimento
di variazione di cui trattasi, si potrà realizzare - attraverso
l'attuazione dei lavori pubblici necessari - quanto previsto in
sede di accordo di programma e conferenza di servizi.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano,
di approvare il necessario adeguamento urbanistico relativo alle
tipologie di intervento ammissibili, in applicazione del disposto
di cui all'art. 17, comma 8, lettera f) della L.R. n. 56/77 e.
s.m.i., al fine di consentire l'ampliamento dei tipi di intervento
ammissibili sul fabbricato, oggetto del presente provvedimento,
fino a includere la ristrutturazione edilizia.
Gli elaborati del provvedimento sono i
seguenti (all. 1 - n. ):
a) relazione illustrativa;
b) situazione fabbricativa con evidenziazione
dell'area oggetto dell'intervento (scala 1:10.000);
c) ubicazione dell'intervento (scala 1:500);
d) elaborati grafici illustrativi dello
stato attuale (planimetrie, sezione e prospetto - scala 1:100).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.