Divisione Servizi Educativi
n. ord. 190
Settore Personale
2000
09403/07
OGGETTO: RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E L'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA, L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA, L'UNIONE NAZIONALE COMUNITA' ED ENTI MONTANI E LE OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. E S.N.A.L.S..
Proposta dell'Assessore Pozzi.
La Città di Torino dal 1°
gennaio 2000 ha trasferito il personale ATA precedentemente dipendente
comunale in servizio presso le istituzioni scolastiche statali,
nei ruoli del personale statale, in base alla legge 3 maggio 1999,
n. 124.
Alcune mansioni svolte dal personale ATA
prima del trasferimento nei ruoli statali non sono però
previste nei profili professionali dei collaboratori scolastici,
come si evince dall'art. 31 tab. A profilo A2 del Contratto Collettivo
Nazionale del Comparto Scuola.
Per mantenere il livello qualitativo e
quantitativo delle funzioni erogate, è prevista dalla circolare
n. 297 10 dicembre 1999 del Ministero Pubblica Istruzione la possibilità
di stipulare convenzioni per regolare i rapporti fra gli Enti
Locali e le Istituzioni Scolastiche, consentendo una puntuale
e corretta gestione delle mansioni, sia quelle di competenza dello
Stato sia di quelle rimaste di competenza degli Enti Locali, comunemente
denominate mansioni miste.
Il Decreto del Ministero dell'Interno
inoltre, in data 16 ottobre 1999, in attuazione del comma 5 dell'art.
8 della citate legge 124/99, ha stabilito criteri e modalità
per la riduzione dei trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti
dalla Città di Torino nell'anno 1999 per le funzioni ATA
al netto degli oneri per le funzioni miste che non
sono state trasferite allo Stato, conservando quindi la Città
di Torino, le risorse per garantire la continuità di tali
funzioni.
Per costituire un quadro di riferimento
chiaro, che individui le competenze proprie degli Enti Locali
e delle Istituzioni Scolastiche, è stato stipulato il 12
settembre 2000 un Protocollo d'intesa fra Ministero della Pubblica
Istruzione, Enti Locali, Organizzazioni Sindacali Nazionali C.G.I.L.,
C.I.S.L., U.I.L., e S.N.A.L.S., in cui si indicano in modo puntuale
le funzioni rimaste di competenza degli Enti Locali, che possono
essere svolte dal personale statale con un contributo economico
a carico degli Enti Locali interessati.
Va inoltre tenuto presente l'accordo regionale
siglato il 16.6.2000 fra l'ANCI, i Provveditori agli studi, le
OO.SS., C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., S.N.A.L.S. che regolava il
periodo gennaio - giugno 2000 e le attività estive.
Il Protocollo d'intesa del 12.9.2000,
definendo un quadro di riferimento valido per tutto il territorio
nazionale, prevede che in ogni Istituzione Scolastica si realizzino
accordi specifici.
La Città di Torino deve pertanto
recepire il Protocollo d'intesa citato, assumere i conseguenti
oneri e stipulare i singoli accordi con le Istituzioni Scolastiche
cittadine in cui vengono svolte mansioni miste, inserite
nel piano dell'offerta formativa, per garantire la continuità
e la qualità dei servizi.
La stipula degli accordi con i singoli
dirigenti scolastici è demandata alla Dirigenza della Divisione
Servizi Educativi sulla base dei seguenti criteri:
- per il funzionamento della mensa delle
scuole materne statali deve essere previsto, per ogni sezione
con mensa, per ogni anno scolastico, un contributo all'Istituzione
Scolastica non superiore al finanziamento individuato dai protocolli
d'intesa nazionali o regionali;
- per l'attività di pre e post scuola,
deve essere previsto per ogni due sezioni di pre o post scuola,
per ogni anno scolastico, un contributo all'Istituzione Scolastica
non superiore al finanziamento individuato dai protocolli d'intesa
nazionali o regionali;
- per lo svolgimento delle attività
estive, promosse dalla Città di Torino nelle strutture
scolastiche statali, verrà erogato un contributo all'Istituzione
Scolastica sulla base degli operatori impegnati e delle settimane
di impegno;
- per le attività extra-scolastiche
la quantificazione del personale avverrà secondo necessità
e conseguentemente sarà definito il contributo alla scuola;
- per gli interventi specialistici a favore
dei disabili il contributo da erogare si concorderà sulla
base dei Piani Educativi Individualizzati.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di recepire, per le motivazioni espresse
in narrativa, l'allegato Protocollo d'intesa (all. A - n. ) che
fa parte integrante del presente provvedimento;
2) di demandare alla Dirigenza della Divisione
Servizi Educativi, sulla base dei criteri generali indicati in
premessa, la stipula dei singoli accordi con le Istituzioni Scolastiche
della Città di Torino in cui vengano svolte mansioni
miste inserite nel piano dell'offerta formativa.