Divisione Servizi Educativi                                                                                                                              n. ord. 190
Settore Personale                                                                                                                                       2000 09403/07

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 NOVEMBRE 2000

(proposta dalla G.C. 7 novembre 2000)

OGGETTO: RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E L'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA, L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA, L'UNIONE NAZIONALE COMUNITA' ED ENTI MONTANI E LE OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. E S.N.A.L.S..

    Proposta dell'Assessore Pozzi.

    La Città di Torino dal 1° gennaio 2000 ha trasferito il personale ATA precedentemente dipendente comunale in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, nei ruoli del personale statale, in base alla legge 3 maggio 1999, n. 124.
    Alcune mansioni svolte dal personale ATA prima del trasferimento nei ruoli statali non sono però previste nei profili professionali dei collaboratori scolastici, come si evince dall'art. 31 tab. A profilo A2 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola.
    Per mantenere il livello qualitativo e quantitativo delle funzioni erogate, è prevista dalla circolare n. 297 10 dicembre 1999 del Ministero Pubblica Istruzione la possibilità di stipulare convenzioni per regolare i rapporti fra gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche, consentendo una puntuale e corretta gestione delle mansioni, sia quelle di competenza dello Stato sia di quelle rimaste di competenza degli Enti Locali, comunemente denominate “mansioni miste”.
    Il Decreto del Ministero dell'Interno inoltre, in data 16 ottobre 1999, in attuazione del comma 5 dell'art. 8 della citate legge 124/99, ha stabilito criteri e modalità per la riduzione dei trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti dalla Città di Torino nell'anno 1999 per le funzioni ATA al netto degli oneri per le “funzioni miste” che non sono state trasferite allo Stato, conservando quindi la Città di Torino, le risorse per garantire la continuità di tali funzioni.
    Per costituire un quadro di riferimento chiaro, che individui le competenze proprie degli Enti Locali e delle Istituzioni Scolastiche, è stato stipulato il 12 settembre 2000 un Protocollo d'intesa fra Ministero della Pubblica Istruzione, Enti Locali, Organizzazioni Sindacali Nazionali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., e S.N.A.L.S., in cui si indicano in modo puntuale le funzioni rimaste di competenza degli Enti Locali, che possono essere svolte dal personale statale con un contributo economico a carico degli Enti Locali interessati.
    Va inoltre tenuto presente l'accordo regionale siglato il 16.6.2000 fra l'ANCI, i Provveditori agli studi, le OO.SS., C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., S.N.A.L.S. che regolava il periodo gennaio - giugno 2000 e le attività estive.
    Il Protocollo d'intesa del 12.9.2000, definendo un quadro di riferimento valido per tutto il territorio nazionale, prevede che in ogni Istituzione Scolastica si realizzino accordi specifici.
    La Città di Torino deve pertanto recepire il Protocollo d'intesa citato, assumere i conseguenti oneri e stipulare i singoli accordi con le Istituzioni Scolastiche cittadine in cui vengono svolte “mansioni miste”, inserite nel piano dell'offerta formativa, per garantire la continuità e la qualità dei servizi.
    La stipula degli accordi con i singoli dirigenti scolastici è demandata alla Dirigenza della Divisione Servizi Educativi sulla base dei seguenti criteri:
-    per il funzionamento della mensa delle scuole materne statali deve essere previsto, per ogni sezione con mensa, per ogni anno scolastico, un contributo all'Istituzione Scolastica non superiore al finanziamento individuato dai protocolli d'intesa nazionali o regionali;
-    per l'attività di pre e post scuola, deve essere previsto per ogni due sezioni di pre o post scuola, per ogni anno scolastico, un contributo all'Istituzione Scolastica non superiore al finanziamento individuato dai protocolli d'intesa nazionali o regionali;
-    per lo svolgimento delle attività estive, promosse dalla Città di Torino nelle strutture scolastiche statali, verrà erogato un contributo all'Istituzione Scolastica sulla base degli operatori impegnati e delle settimane di impegno;
-    per le attività extra-scolastiche la quantificazione del personale avverrà secondo necessità e conseguentemente sarà definito il contributo alla scuola;
-    per gli interventi specialistici a favore dei disabili il contributo da erogare si concorderà sulla base dei Piani Educativi Individualizzati.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di recepire, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato Protocollo d'intesa (all. A - n. ) che fa parte integrante del presente provvedimento;
2)    di demandare alla Dirigenza della Divisione Servizi Educativi, sulla base dei criteri generali indicati in premessa, la stipula dei singoli accordi con le Istituzioni Scolastiche della Città di Torino in cui vengano svolte “mansioni miste” inserite nel piano dell'offerta formativa.