Consiglio Comunale
2000 09282/02
OGGETTO: PRESTAZIONE DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL LAVORO: UTILIZZO DELL'ART. 21, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 40/98 DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
- le straniere e gli stranieri che risiedono
nel territorio italiano rappresentano ormai, come in altri paesi
europei, una caratteristica permanente della società;
- di fronte a questi profondi mutamenti
strutturali della società, una parte consistente della
popolazione italiana ha risposto in modo positivo sviluppando
comportamenti solidaristici e tesi al rispetto delle diverse culture
delle immigrate e immigrati;
- una parte minoritaria, ma in alcuni casi
pericolosa, ha invece risposto alle mutate condizioni sociali
evidenziando atteggiamenti xenofobi e razzisti;
- anche a Torino, sebbene in misura minore
che in altre parti d'Italia, vi sono stati negli ultimi anni preoccupanti
episodi di razzismo che hanno portato al ferimento o all'uccisione
di giovani immigrati.
- la xenofobia ed il razzismo si sviluppano
con più forza quando le istituzioni democratiche non riescono
a sviluppare politiche sociali e culturali finalizzate a valorizzare
gli elementi positivi che accompagnano il fenomeno migratorio;
- i ritardi con cui in Italia procedono
le politiche di accoglienza, l'applicazione delle leggi che riguardano
l'immigrazione prevalentemente nelle parti che prevedono atti
di repressione (un esempio chiaro riguarda la messa in funzione
degli incivili Centri di detenzione amministrativi), sono elementi
che inducono i cittadini italiani ad associare la questione dell'immigrazione
a quella della sicurezza e della lotta alla criminalità
creando diffidenza e sospetto verso gli stranieri;
- la pratica dello sfruttamento di donne
e uomini immigrate/i nel mercato del lavoro da un lato esaspera
le condizioni di flessibilità e di precarietà di
tutti i lavoratori (italiani compresi), dall'altro favorisce il
nascere della convinzione, in parte dell'opinione pubblica italiana,
che le/gli immigrate/i siano naturalmente lavoratori
di serie B e quindi persone di serie B.
il comma 2 dell'art. 21 Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro della legge 6 marzo 1998 n. 40, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, permette agli enti locali di farsi garanti dell'ingresso di cittadini stranieri al fine dell'inserimento nel mercato del lavoro,
Il Sindaco e la Giunta
- ad utilizzare l'art. 21 della legge 40/98 in occasione del Decreto dei flussi per l'anno 2001, di modo che Torino diventi soggetto garante dell'ingresso (al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro) di almeno 25 donne e almeno 25 uomini provenienti da paesi dove sono in atto, o sono appena terminate, guerre tra stati o guerre civili.