Consiglio Comunale

2000 09282/02

C I T T A' D I T O R I N O

MOZIONE N. 20

Approvata dal Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001

OGGETTO: PRESTAZIONE DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL LAVORO: UTILIZZO DELL'ART. 21, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 40/98 DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO.

    “Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

-    le straniere e gli stranieri che risiedono nel territorio italiano rappresentano ormai, come in altri paesi europei, una caratteristica permanente della società;
-    di fronte a questi profondi mutamenti strutturali della società, una parte consistente della popolazione italiana ha risposto in modo positivo sviluppando comportamenti solidaristici e tesi al rispetto delle diverse culture delle immigrate e immigrati;
-    una parte minoritaria, ma in alcuni casi pericolosa, ha invece risposto alle mutate condizioni sociali evidenziando atteggiamenti xenofobi e razzisti;
-    anche a Torino, sebbene in misura minore che in altre parti d'Italia, vi sono stati negli ultimi anni preoccupanti episodi di razzismo che hanno portato al ferimento o all'uccisione di giovani immigrati.

CONSIDERATO CHE

-    la xenofobia ed il razzismo si sviluppano con più forza quando le istituzioni democratiche non riescono a sviluppare politiche sociali e culturali finalizzate a valorizzare gli elementi positivi che accompagnano il fenomeno migratorio;
-    i ritardi con cui in Italia procedono le politiche di accoglienza, l'applicazione delle leggi che riguardano l'immigrazione prevalentemente nelle parti che prevedono atti di repressione (un esempio chiaro riguarda la messa in funzione degli incivili Centri di detenzione amministrativi), sono elementi che inducono i cittadini italiani ad associare la questione dell'immigrazione a quella della sicurezza e della lotta alla criminalità creando diffidenza e sospetto verso gli stranieri;
-    la pratica dello sfruttamento di donne e uomini immigrate/i nel mercato del lavoro da un lato esaspera le condizioni di flessibilità e di precarietà di tutti i lavoratori (italiani compresi), dall'altro favorisce il nascere della convinzione, in parte dell'opinione pubblica italiana, che le/gli immigrate/i siano “naturalmente” lavoratori di “serie B” e quindi “persone di serie B”.

PRESO ATTO CHE

il comma 2 dell'art. 21 “Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro” della legge 6 marzo 1998 n. 40, “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, permette agli enti locali di farsi garanti dell'ingresso di cittadini stranieri al fine dell'inserimento nel mercato del lavoro,

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta

-    ad utilizzare l'art. 21 della legge 40/98 in occasione del Decreto dei flussi per l'anno 2001, di modo che Torino diventi soggetto garante dell'ingresso (al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro) di almeno 25 donne e almeno 25 uomini provenienti da paesi dove sono in atto, o sono appena terminate, guerre tra stati o guerre civili.”