Consiglio Comunale
2000 09166/02
OGGETTO: RICHIESTA AL PARLAMENTO ITALIANO DI PRODURRE LEGGI ELETTORALI
CHE GARANTISCANO UN EFFETTIVO DIRITTO AL VOTO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
1) La Costituzione italiana garantisce
il diritto-dovere al voto con l'Art. 48 che recita: Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la maggiore età. Il voto è personale ed uguale,
libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi
di indegnità morale indicati dalla legge.
2) A partire dall'anno 1992 le/i legislatrici/ori
italiane/i hanno prodotto una variegata molteplicità di
leggi elettorali il cui risultato è che ogni cittadino/a
si trova di fronte a 6 (7 nei comuni divisi in circoscrizioni)
sistemi elettorali distinti:
Parlamento Europeo |
Scheda unica Sistema proporzionale senza sbarramento |
Senato della Repubblica |
Scheda unica Sistema maggioritario per il 75% degli eletti, proporzionale per il restante 25% |
Camera dei Deputati |
Due schede: una per il sistema maggioritario che determina il 75% degli eletti; una per il sistema proporzionale (con soglia di sbarramento del 4%) che determina il restante 25% degli eletti |
Consiglio Regionale |
Una scheda Turno unico Sistema proporzionale su base provinciale per l'elezione dell'80% dei consiglieri Sistema maggioritario con lista bloccata su base regionale per l'elezione del 20% dei consiglieri Possibilità di voto disgiunto tra candidato presidente (e lista maggioritaria collegata) e liste di partito provinciali collegate |
Consiglio Provinciale |
una scheda eventuale secondo turno Sistema proporzionale (basato su collegi uninominali) con premio di maggioranza Possibilità di voto disgiunto tra candidato presidente e liste di partito collegate |
Consiglio Comunale |
una scheda eventuale secondo turno Sistema proporzionale (basato su liste e voti di preferenza) con premio di maggioranza alle liste collegate con il candidato sindaco vincente Possibilità di voto disgiunto tra candidato sindaco e le liste di partito collegate |
Consiglio di Circoscrizione |
Situazione di Torino una scheda un turno Sistema proporzionale con premio di maggioranza alle liste collegate che ottengono più voti Impossibilità di voto disgiunto e candidato presidente solamente indicato |
le elettrici e gli elettori devono essere messe/i in grado di esprimere il proprio voto sapendo quali effetti politici può determinare tale espressione. Alle elettrici e agli elettori viene garantito il diritto-dovere al voto, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, solo nel caso in cui essi abbiano piena consapevolezza delle modalità di voto.
osservando la seguente serie storica dei voti nella città di Torino a partire dal 1993 (escluse le elezioni provinciali del 1995, che avevano una legge elettorale parzialmente diversa dall'attuale e che non permetteva il voto disgiunto, e le elezioni europee del 1994 che si svolsero da sole e quindi non permettono elementi di raffronto con altri voti espressi nello stesso giorno)
1993 Elezioni Comunali |
Voti per i candidati a sindaco |
Voti per le liste alle elezioni comunali |
|
639.386 | 435.815 |
1994 Elezioni politiche |
Camera : voti per i candidati uninominali |
Camera: voti per le liste dei partiti del proporzionale |
|
685.942 | 691.982 |
1995 Elezioni Regionali |
Voti per i candidati presidente e per la quota maggioritaria | Voti per le liste della quota proporzionale | |
576.856 | 494.964 |
1996 Elezioni politiche |
Camera: voti per i candidati uninominali | Camera: voti per le liste dei partiti del proporzionale | |
640.036 | 647.479 |
1999 Elezioni Provinciali e elezioni europee |
Voti per i candidati a presidente della provincia | Voti per le liste alle elezioni provinciali | Voti per le liste alle elezioni europee |
460.460 | 405.486 | 471.797 |
2000 Elezioni Regionali |
Voti per i candidati presidente e per la quota maggioritaria | Voti per le liste della quota proporzionale | |
505.548 | 412.901 |
si possono trarre alcune conclusioni:
a) nelle elezioni per la Camera dei Deputati,
in presenza di due schede, le elettrici e gli elettori hanno votato
senza sostanziali differenze sia i candidati nei collegi uninominali
sia i partiti della quota proporzionale: di fronte ad un meccanismo
elettorale chiaro (una scheda per una scelta, un'altra per un'altra
scelta) non esiste quindi una preferenza a votare gli uomini
piuttosto che i partiti (infatti i partiti, si può osservare,
hanno ricevuto più voti rispetto ai candidati uninominali
sia nel 1994 che nel 1996); in ogni caso, di fronte ad un meccanismo
chiaro si vota per entrambe le opzioni senza differenziazioni
sensibili;
b) nelle elezioni per Comune, Provincia,
Regione gli elettori hanno una sola scheda e possono disgiungere
il voto tra candidato presidente (sindaco) e lista di partito
ma soprattutto possono votare esclusivamente per il candidato
presidente (sindaco). Il contrario non è consentito: non
si può, per esempio, scegliere di votare un partito e rifiutare
di votare per un candidato presidente (sindaco);
i dati della tabella fanno ritenere che
solo una minima parte delle elettrici e degli elettori sceglie
deliberatamente di votare esclusivamente per il candidato presidente
(sindaco) mentre la grande maggioranza non esprime il voto per
le liste di partito non conoscendo sufficientemente a fondo i
meccanismi di voto; in molti casi gli elettori credono di aver
votato ma in realtà hanno espresso solo il 50% delle proprie
intenzioni e possibilità di voto. Questo fatto è
sostanziato dalla considerazione che elettrici ed elettori sembrerebbero
diffidare dei partiti solo nei casi in cui possono
esprimere un voto disgiunto nella stessa scheda mentre questa
diffidenza sparirebbe completamente quando è
possibile votare con più schede.
c) nel conteggio dei voti che riguardano
le liste dei partiti nelle elezioni Comunali, Provinciali e Regionali
la somma dei voti validi, dei voti nulli, delle schede bianche
e nulle risulta inferiore del numero dei votanti; è ovvio
che questo fatto, di per se, rende più facilmente possibili
(e più difficilmente riscontrabili) eventuali brogli elettorali.
1) a tenere in debita considerazione,
nel formulare nuove leggi elettorali per la Camera e il Senato,
il diritto delle elettrici e degli elettori a votare consapevolmente
e con un sistema elettorale facilmente comprensibile;
2) ad evitare di produrre leggi elettorali,
per l'elezione della Camera e del Senato, che prevedano più
espressioni di voto in un'unica scheda elettorale (per esempio:
voto per quota proporzionale e congiuntamente voto per quota maggioritaria);
3) a prendere in considerazione la possibilità
di modificare i sistemi elettorali utilizzati per i consigli Provinciali
e Comunali col fine di impedire che una parte non trascurabile
di elettrici ed elettori sia indotta a dare un voto parziale esclusivamente
a causa delle complessità della tecnica elettorale. In
quest'ottica, mantenendo gli attuali meccanismi elettorali, sarebbe
sufficiente prevedere una scheda per i candidati presidenti (sindaci)
ed un'altra per le liste dei partiti (contribuendo in questo modo
a valorizzare il ruolo dei Consigli Provinciali e Comunali e il
loro indispensabile ruolo di indirizzo e controllo).