Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Suolo Pubblico
Servizio Viabilità Invernale
n. ord. 181
2000 08807/33
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.A. _ A.M.I.A.T. S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE.
Proposta dall'Assessore Torresin.
La Città nell'intento di adottare
un modello organizzativo per la gestione dei servizi pubblici
conforme ai dettami della legge 142/90, ha avviato un processo
di trasformazione delle aziende municipalizzate, al fine di favorire
la soddisfazione di bisogni pubblici.
In particolare, per quanto attiene al
servizio pubblico connesso all'igiene ambientale, il Consiglio
Comunale con deliberazione n. 134 del 10 marzo 1997 (mecc. 9701140/64)
ha approvato, a far data dal 1° aprile 1997, la costituzione
dell'Azienda speciale denominata Azienda Multiservizi Igiene
Ambientale Torino, siglabile "AMIAT" e con successiva
deliberazione n. 81 (mecc. 2000 03331/64) in data 16 maggio 2000
ha approvato la trasformazione dell'azienda speciale nella società
per azioni denominata Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
S.p.A., avvalendosi del procedimento unilaterale di trasformazione
previsto dall'art.17, commi 51- 57 della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Si è voluto così attribuire
una maggiore caratterizzazione imprenditoriale all'azienda con
conseguente migliore snellezza operativa nella gestione del servizio
pubblico relativo alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento
e trattamento dei rifiuti in particolare, e quindi all'igiene
del suolo in generale.
Ad oggi si presenta da un lato, l'opportunità
di affidare ad A.M.I.A.T. S.p.A. anche il servizio di viabilità
invernale, quale attività di pubblico interesse connessa
all'igiene del suolo, al fine di poter ottimizzare il suddetto
servizio, potenziandone l'efficacia e migliorandone gli aspetti
qualitativi, e dall'altro lato vi è l'esigenza di valorizzare
costantemente la società nel territorio cittadino.
In tal senso infatti si è espresso
il Consiglio Comunale, che, in seguito alla mozione Servizio
sgombero neve n° 5 approvata il 7 febbraio 2000, ha
ribadito la volontà già espressa in altre occasioni
di confermare il ruolo centrale dell'Azienda per quanto
attiene l'igiene urbana ed il trattamento dei RSU della Città
ed ha ritenuto che il servizio sgombero neve debba
rientrare nei compiti assegnati alla società, anche richiamando
il protocollo d'intesa sottoscritto con le OO.SS. al momento della
trasformazione di AMIAT in Azienda speciale, nel quale - nell'ottica
del rafforzamento dell'Azienda - si era ipotizzata l'acquisizione
di svariati servizi tra cui quello dello sgombero neve.
L'AMIAT dal canto suo, ha dato ampia disponibilità
per l'assunzione del servizio, poiché quale società
di gestione di un servizio pubblico per la Città, può
offrire nel territorio cittadino tempestività di intervento
sui fenomeni di gelo e sulle precipitazioni nevose, potendo garantire
un miglioramento del livello di esercizio della viabilità
nella stagione invernale.
Pertanto la Città, in armonia con
il principio di riservarsi le funzioni di indirizzo e controllo
in materia di servizi pubblici e assimilabili, gestendo gli stessi
con una delle formule previste dalla legge 142/90, sulla base
delle necessità pubbliche, ritiene opportuno individuare
quale affidatario l'AMIAT S.p.A. anche la gestione del servizio
di viabilità invernale sul territorio cittadino, ovvero
sui territori extraurbani ad essa in carico manutentivo, conformemente
altresì ai principi di economicità ed efficienza
nella gestione dei servizi pubblici di cui alle leggi vigenti
in materia.
L'affidamento del servizio sarà
disciplinato dal Contratto che si allega alla presente deliberazione
(allegato 1) e sulla base del progetto di servizio ivi allegato
alla lettera A (all. A, composto di allegati dal n.
1 al n. 109 - nn. ).
Sul piano specifico e nel dettaglio tecnico
l'AMIAT, in relazione al servizio ad essa affidato, dovrà
eseguire le attività descritte e definite nel progetto
di servizio allegato al contratto, che in formula riassuntiva
e per estratto al fine di una rapida conoscibilità si allega
alla presente deliberazione (allegato 2).
In particolare la società dovrà
gestire i centri di stoccaggio sale, ed effettuare l'insalamento
preventivo, nonché interventi specifici di insalamento
a seguito di richiesta della Città, insalamento di abbattimento,
sgombero neve Grande viabilità e sgombero neve
Media e Piccola viabilità. Il
contratto avrà durata per il periodo intercorrente fra
la data di stipulazione della stessa ed il 30 aprile 2003. I servizi
oggetto dell'affidamento dovranno essere garantiti per il periodo
intercorrente tra il 1° novembre ed il 31 marzo di ogni anno.
La Città si riserva la possibilità di richiedere
l'intervento AMIAT al di fuori di questo periodo sia per l'insalamento
che per l'eventuale sgombero.
Per quanto riguarda gli impianti di insalamento
ed i mezzi d'opera si ritiene opportuna la loro concessione alla
Società in comodato gratuito, con l'onere a carico della
stessa di custodia, mantenimento in buono stato funzionale. Dalla
sottoscrizione del contratto di comodato le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria e spese di funzionamento, compresi gli
oneri fiscali saranno a carico di AMIAT S.p.A. I beni dovranno
essere individuati ed elencati con successivo e specifico atto
deliberativo della Giunta Comunale.
Il corrispettivo del servizio sarà
liquidato sulla base dei prezzi unitari definiti nella specifica
allegata al contratto (allegato B) (all. B - n. ). Il budget è
fissato ogni anno a preventivo e può essere modificato
in corso di stagione in relazione agli eventi atmosferici: per
la stagione 2000/2001 il budget è fissato in L. 3.300.000.000
(IVA esclusa) (Euro 1.704.307,77), e comprende:
- una parte a copertura dei costi fissi
gestionali stimata in L.1.490.000.000 (Iva esclusa) (Euro 769.520,78)
che sarà comunque corrisposta depurata dall'eventuale ribasso
di gara per la quota in appalto a terzi.
- la restante parte per costi variabili
in relazione agli interventi effettuati da liquidare a misura
con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.
Al termine di ogni stagione AMIAT presenterà
il conto consuntivo dell'attività in oggetto al fine di
accertare l'onere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno
operate le eventuali operazioni di conguaglio. Il pagamento sarà
effettuato con le modalità e nei termini di cui all'art.11.3
dell'allegato contratto.
Al fine di assicurare le migliori condizioni
di espletamento del servizio, la Città indicherà
annualmente gli obiettivi cui dovrà tendere l'attività
dell'AMIAT e le scelte strategiche che dovranno essere attuate,
e potrà effettuare i controlli e le verifiche che riterrà
opportuni per riscontrare il raggiungimento degli obiettivi in
termini economici funzionali e di risultato complessivo. L'eventuale
inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni nascenti
dall'affidamento del servizio in oggetto, comporterà l'applicazione
di una penale che sarà corrisposta dall'A.M.I.A.T. S.p.A.
alla Città nella misura e con le modalità indicate
nella citato contratto, fermo restando il risarcimento del maggior
danno.
In conclusione, l'affidamento del servizio
in oggetto permetterà , tra l'altro:
- la valorizzazione della professionalità
di A.M.I.A.T. S.p.A., in conformità con lo statuto della
società, che all'art.4 oggetto sociale comprende
tra i servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione
della qualità ambientale, anche il servizio di rimozione
della neve;
- la conservazione in capo alla Città
delle funzioni di indirizzo e di vigilanza per riscontrare il
raggiungimento degli obiettivi in termini economico-funzionali;
- lo sviluppo più razionale del
servizio in funzione del raggiungimento di maggiore efficienza
ed anche in funzione dell'esigenza di contenimento delle spese
correnti della civica amministrazione.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della
Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi
in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento
all'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., della
gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio
cittadino, ovvero sui territori extraurbani comunque ad essa in
carico manutentivo, esclusi gli interventi relativi al verde pubblico
e nei cimiteri cittadini;
2) di approvare lo schema del contratto
tra la Città e l'AMIAT S.p.A., che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1
- n. ) inerente l'affidamento del servizio in oggetto, richiamando
in particolare:
- l'art.2 : oggetto
dell'affidamento;
- l'art.3 : durata
della contratto fino al 30 aprile 2003;
- l'art.4: obblighi
e responsabilità;
- l'art.5: controllo
da parte del Comune e penalità ;
- l'art.11: corrispettivo
del servizio;
Per quanto attiene all'oggetto dell'affidamento
si allega alla presente deliberazione (all. 2 - n. ) un riassunto
ed estratto del progetto di servizio allegato al contratto;
3) di approvare a favore di AMIAT S.p.A.
la concessione degli impianti di insalamento e dei mezzi d'opera
a titolo di comodato gratuito, con l'onere a carico della stessa
di custodia e mantenimento in buono stato funzionale, nonché
- dalla sottoscrizione del contratto di comodato - con l'onere
di manutenzione ordinaria e straordinaria e spese di funzionamento,
compresi gli oneri fiscali. I mezzi d'opera saranno concessi in
comodato, previa verifica, individuazione ed elencazione degli
stessi, con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale;
4) di demandare a successive determinazioni
dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della
presente deliberazione ed il perfezionamento dell'affidamento;
5) di autorizzare il legale rappresentante
della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali
modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a
carico della società A.M.I.A.T., subordinando la stipula
del contratto stesso all'esecutività della determinazione
di cui al punto precedente;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.