Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 182
2000 08557/09
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA SANGONE - IMPERIA - I MODIFICA - VARIANTE AL P.R.G. - RATIFICA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Tra la Regione Piemonte e il Comune
di Torino, in data 23 gennaio 1998, è stato stipulato l'accordo
di programma denominato "Sangone - Imperia" finalizzato
alla realizzazione da parte di vari operatori di interventi di
edilizia residenziale convenzionata agevolata, finanziati nell'ambito
del VII programma (anno 1990), integrato dalla economie del VI
programma biennale (anni 1988-89), ai sensi della legge 475/78
nonché autofinanziati.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
del 16 febbraio 1998 (mecc. 9800725/09) ha ratificato l'Accordo
di Programma, in seguito adottato dal Presidente della Giunta
Regionale del Piemonte con Decreto n. 3 del 3 febbraio 1998 e
pubblicato sul BUR n. 11 del 18 marzo 1998.
Successivamente all'adozione dell'Accordo
di Programma, in data 2 aprile 1998 è stata istituita una
Commissione Straordinaria del Consiglio Circoscrizionale, incaricata
di valutare, in stretto rapporto con l'Amministrazione Comunale,
anche a seguito di una petizione popolare, le possibili soluzioni
rilocalizzative di parte degli insediamenti residenziali.
Alla conclusione dei lavori, la stessa
Commissione ha formulato un documento/proposta con i seguenti
contenuti essenziali:
- rilocalizzare in altra parte del quartiere
gli 81 alloggi previsti nei lotti nord, salvaguardando il finanziamento
pubblico;
- destinare a servizi le aree liberate
e realizzare un collegamento pedonale/ciclabile tra Strada Delle
Cacce e Via Imperia.
Il Consiglio Comunale, in data 6 luglio
1998, ha approvato la mozione, proposta dal Sindaco, avente per
oggetto: "Integrazione dell'Accordo di programma Sangone
- Imperia" con la quale l'Amministrazione si è impegnata
ad assumere ogni atto necessario a consentire la riduzione significativa
della concentrazione edilizia prevista nell'area Imperia dell'Accordo
di programma in oggetto, prevedendo la rilocalizzazione degli
81 alloggi sull'area Tazzoli, ricompresa nell'ambito "Tazzoli
- Faccioli".
Il Sindaco della Città di Torino,
con nota n. 82 del 18 giugno 1998, ha richiesto formalmente alla
Regione Piemonte, alla luce di quanto sopra esposto, di verificare
la possibilità di ridefinire l'Accordo di programma e,
successivamente, con nota n. 13458 dell'8 gennaio 1999 ha richiesto
la convocazione della Conferenza di Servizi, al fine di avviare
il procedimento di modifica dell'accordo medesimo.
Il Collegio di Vigilanza, in due fasi
successive (5 agosto 1998 e 4 novembre 1998) ha determinato la
sospensione di alcuni adempimenti previsti dall'Accordo di programma,
fino alla conclusione del procedimento amministrativo relativo
alla I modifica dell'Accordo di programma. Sospensioni successivamente
adottate dal Presidente della Giunta Regionale con Decreti n.
54/98 del 6 agosto 1998 e n. 69/98 del 6 novembre 1998.
Pertanto, il Presidente della Giunta Regionale,
in data 23 gennaio 1999, ha convocato la Conferenza di servizi,
ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della legge 142/90, per
verificare, da parte dei soggetti firmatari dell'accordo originario,
la possibilità di addivenire alla I modifica dell'accordo
medesimo. In data 25 luglio 2000, ha avuto luogo la Conferenza
di Servizi conclusiva e, nella stessa seduta, il Responsabile
del procedimento, avendo acquisito agli atti i pareri degli Enti
interessati, ne ha dato informazione ai rappresentanti della Conferenza.
Con pubblicazione sul BUR n. 13 del 31
marzo 2000 è stata data comunicazione dell'avvio di procedimento
e con successiva pubblicazione sul BUR n. 25 del 21 giugno 2000
sono stati definiti i nuovi termini per la conclusione del procedimento.
Per la realizzazione degli interventi,
oggetto della presente I modifica all'Accordo di Programma, è
stata proposta l'area da trasformare per servizi l'Ambito "16h
Tazzoli", fronteggiante corso Tazzoli e corso Giovanni Agnelli.
Tale proposta comporta il trasferimento e la rilocalizzazione
sull'Ambito Tazzoli 16h di una quota di edificabilità generata
dall'ambito Sangone - Imperia, pari a mq 6470 SLP, corrispondente
alle quattro unità edilizie trasferite, mantenendo globalmente
inalterato il dimensionamento dei servizi.
Tutto ciò determina la variazione
dello strumento urbanistico generale, che, pertanto, prevede:
A) la modifica del perimetro delle aree
costituenti la Zona urbana di trasformazione - ambito 16.23 "Sangone
- Imperia - mediante aggregazione di area fisicamente separata
ubicata nell'ambito 16.h "Tazzoli", mantenendo la medesima
denominazione;
B) la destinazione a servizi pubblici (spazi
pubblici a parco per il gioco e lo sport e parcheggi) delle aree
ubicate a nord di via Imperia e suo protendimento, sulle quali
erano previste le unità minime di intervento A, C, D, E,
quale permuta perequativa equivalente delle aree già destinate
a servizi pubblici nell'ambito 16.h Tazzoli;
C) la modificazione della scheda normativa
dell'ambito 16.23 "SANGONE - IMPERIA" coerentemente
con la nuova configurazione della Zona Urbana di Trasformazione;
D) la modificazione delle schede normative
degli ambiti 16.h Tazzoli e 16.m Faccioli-sud.
In data 27 luglio 2000 il Comune di Torino,
d'intesa con il Responsabile del procedimento, ha pubblicato,
all'Albo Pretorio della Città, per 30 giorni a partire
dal 27 luglio 2000, in analogia con quanto previsto dall'art.
17, comma 7 della legge 56/77 e s.m.i., gli elaborati tecnici
del progetto di variante urbanistica, oggetto della presente modifica
all'accordo di programma, per consentire la presentazione di eventuali
osservazioni nel pubblico interesse.
La Circoscrizione n. 10, cui è
stata data comunicazione della pubblicazione all'Albo Pretorio
della procedura di modificazione dell'accordo di programma Sangone
- Imperia con variante al P.R.G., ha ribadito, con nota del 24
agosto 2000, le seguenti osservazioni, già presentate nel
marzo 1998:
<<In data 17 marzo 1998, la Circoscrizione
10, nel cui territorio ricade l'intervento dell'Accordo di Programma
"Sangone - Imperia", ha convocato un Consiglio aperto
in esito al quale chiedeva all'Amministrazione Comunale, a seguito
anche di un petizione popolare presentata precedentemente sull'argomento,
di "ridimensionare il programma indicando il numero di alloggi
previsti nell'area Imperia".
Nella medesima occasione il Consiglio
di Circoscrizione proponeva una "razionalizzazione della
viabilità nelle vie Imperia e Portofino prevedendo la non
apertura del previsto collegamento tra le vie Portofino e Loano".
Questa proposta veniva ribadita con due
Ordini del giorno approvati con voto unanime dal Consiglio in
data 16 giugno 1998 e 14 ottobre 1999.
Questa richiesta trova la sua motivazione
nella valutazione dell'inutilità dell'apertura di detto
collegamento non sussistendo, a giudizio del Consiglio circoscrizionale
e della popolazione residente, un interesse collettivo alla realizzazione
dell'intervento che danneggerebbe gli abitanti della via Loano,
che trovano nell'interno in oggetto lo spazio per il parcheggio
della propria auto in quanto i condomini interessati sono privi
di parcheggi interrati e di box auto. Si consideri infine che
il sedime in oggetto è di proprietà privata.
In data 14 ottobre 1999 la Circoscrizione
proponeva inoltre "al fine di un perfezionamento del progetto,
l'eliminazione dei parcheggi posti al termine della via Loano
e la realizzazione in loro luogo di area verde attrezzata".
Questo in quanto la previsione della realizzazione di detti parcheggi
non è ritenuta soddisfacente da parte dei residenti, a
causa della maggiore distanza dalle abitazioni, e comunque per
l'insufficienza degli stessi, mentre si rileva la mancanza di
verde urbano nella via Loano.
La prima modifica all'Accordo di Programma
(paragrafo 13 della premessa dell'Accordo di Programma) non prevede
la realizzazione:
- dell'apertura di via Portofino tra via
Imperia e via Loano prevista dal P.R.G.;
- di un parcheggio pubblico, con possibilità
di inversione di marcia, al termine di via Loano.
Dette opere continuano ad avere una loro
previsione urbanistica.
La Conferenza dei Capigruppo della Circoscrizione
10, riunitasi in data 23 agosto u.s., esaminata la documentazione
della prima modifica all'Accordo di Programma, richiede, per la
motivazione sopraindicata, che sia eliminata la previsione urbanistica
delle due opere citate...>>.
In riferimento alle specifiche osservazioni
formulate dalla Circoscrizione 10 riguardanti l'Accordo di Programma
di cui all'oggetto, per quanto concerne il prolungamento viario
della via Portofino, si ribadisce quanto già espresso nella
nota inviata in data 21 gennaio c.a. alla stessa Circoscrizione
che qui di seguito si richiama sostanzialmente nei contenuti e
si integra con ulteriori motivazioni:
a) Prolungamento
della via Portofino fino alla via Loano
La modifica all'Accordo di Programma "Sangone-Imperia"
riguarda principalmente la rilocalizzazione nell'ambito 16.h Tazzoli
di quattro lotti residenziali, attualmente previsti a nord della
via Imperia e suo prolungamento e contestuale risistemazione degli
stessi a servizi pubblici.
La suddetta modifica è basata sulla
necessità di mantenere inalterato ed in equilibrio il bilancio
dei servizi pubblici, le aree da cedere per viabilità,
la superficie territoriale complessiva oggetto dell'accordo di
programma, nonché le superfici lorde di pavimento da rilocalizzarsi.
Il progetto delle urbanizzazioni per l'area
"Imperia" prevede la sistemazione della strada, della
quale si chiede la soppressione, come accesso all'area pubblica
e la relativa pavimentazione del sedime è stata curata
in fase progettuale prevedendo idonei materiali compatibili con
la sistemazione a verde. Al fine di rendere attuabile e coerente
la modifica all'Accordo di Programma di cui trattasi, basato sulla
necessità di rilocalizzare parte dei lotti residenziali
e la loro contestuale sistemazione a verde pubblico, impianti
sportivi e parcheggi si ritiene che in questa fase sia necessario
mantenere la previsione di viabilità che non necessariamente
deve essere veicolare.
Il delicato e complesso equilibrio di
cui sopra non può pertanto prescindere dalla necessità
di confermare la viabilità di collegamento con la via Loano,
essendo non modificabile la delimitazione delle aree oggetto di
Accordo di Programma, in particolare per l'area "Imperia"
e non coincidendo altresì con gli obiettivi principali
che hanno determinato la modifica all'Accordo di Programma.
Poiché non si può estendere
l'ambito oggetto di modifica ricomprendendo anche il prolungamento
della via Portofino non sarebbe giustificabile allo stato attuale
una variante alla viabilità che determinerebbe una strada
a fondo cieco.
Inoltre la variazione di destinazione
d'uso del tratto viario previsto come prolungamento della stessa
via Portofino ma esterno alla perimetrazione dell'Accordo di programma
da area per viabilità pubblica in progetto ad area residenziale
privata comporterebbe un incremento della capacità edificatoria.
b) Parcheggio
pubblico al termine della via Loano
La variante urbanistica prevede servizi
pubblici (verde e parcheggi) afferenti all'insediamento residenziale
in progetto la cui individuazione cartografica nella tavola di
azzonamento alla scala 1:5.000 non è prescrittiva.
La richiesta della Circoscrizione volta
ad ottenere in luogo dei parcheggi al termine della via Loano
area sistemata a verde attrezzato è stata pienamente presa
in considerazione poiché risulta coerente con il progetto
preliminare delle urbanizzazioni approvato dalla Giunta Comunale
(mecc. 9911496 /33 n.3831/99 14 dicembre 1999) allegato al presente
accordo di programma.
La Conferenza di Servizi, appositamente
convocata dal Presidente della Giunta Regionale in data 4 settembre
2000, ha preso in esame la questione rigettando la richiesta relativa
al prolungamento fino alla via Loano, ed accogliendo la richiesta
di sistemazione a verde attrezzato del tratto terminale della
via Loano, in luogo dei parcheggi previsti nell'accordo originario,
ancorché la proposta iniziale di modifica all'Accordo già
prevedesse quanto richiesto. Le decisioni della Conferenza sono
state espresse all'unanimità, sulla base della condivisione,
da parte dei vari Enti presenti alla seduta, delle specifiche
controdeduzioni formulate dalla Divisione Edilizia e Urbanistica
e trasmesse al Responsabile del Procedimento, con nota dell'8/09/2000
(prot. n. 1455 -x-9-10).
In data 27 settembre 2000 è stato
firmato l'Accordo di Programma Sangone - Imperia - I Modifica
- Variante al P.R.G., tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino.
Gli allegati alla presente deliberazione
sono parte integrante del presente atto (all. 1 - n. ).
Trattandosi di provvedimento di natura
urbanistica non comporta onere di spesa.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977,
n.56 e s.m.i.;
Visto l'art. 27 comma 5° Legge 8 giugno
1990 n. 142 e s.m.i.;
Visto il P. R. G. della Città di
Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi dell'art. 27
comma 5 della legge 142/1990, l'Accordo di Programma Sangone -
Imperia - I Modifica - Variante al P.R.G., tra la Regione Piemonte
e il Comune di Torino, firmato in data 27 settembre 2000;
2) di prendere atto che l' accordo, adottato
con decreto del Presidente della Regione Piemonte, determina le
variazioni urbanistiche al P.R.G. descritte in premessa e sostituisce
le concessioni edilizie per la realizzazione degli interventi
descritti nell' accordo;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.