Divisione Edilizia e Urbanistica

n. ord. 177

Settore Convenzioni e Contratti

2000 08397/12

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 OTTOBRE 2000

(proposta dalla G.C. 26 settembre 2000)

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L. 179/92 AREA LANCIA - AREA ASSEGNATA AL CONSORZIO AS.CO.T. - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    Con nota in data 31 gennaio 1996 prot. n. 483/32/96 la Regione Piemonte ha comunicato ufficialmente il programma di localizzazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di Edilizia Agevolata nell'ambito del 7° programma ai sensi della Legge 457/78, che riguardano la Città di Torino; ai sensi dell'art. 9 della predetta Legge 457/78, la Civica Amministrazione è stata quindi chiamata ad esprimersi, entro il termine di 60 giorni da tale comunicazione, individuando le aree di sua proprietà da assegnare a quegli Operatori che avevano richiesto l'assegnazione di aree di proprietà pubblica per la realizzazione degli interventi finanziati.
    Con comunicazione ufficiale prot. n. 24770/32/97 del 13 agosto 1997 la Regione Piemonte, ha reso nota l'assegnazione al Consorzio AS.CO.T. di un finanziamento di Lire 900.000.000, per la realizzazione di 12 alloggi finanziati oltre a 12 alloggi autofinanziati.
    Il predetto Ente ha inoltre ribadito l'obbligo, a carico dell'Amministrazione comunale, dell'individuazione ed assegnazione dell'area da mettere a disposizione dell'Operatore, entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.
    Con nota prot. n. 4544-4545 in data 14 settembre 1998 l'Assessorato alla Casa ed al Patrimonio della Città ha comunicato alla Regione Piemonte la possibilità di assegnare un'area corrispondente ai diritti edificatori comunali, previsti dal Programma Integrato d'Intervento ex art. 16 della Legge 179/92 riguardante l'area Lancia, al fine di consentire l'utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dal 7° programma di Edilizia Agevolata.
    Il suindicato Programma Integrato d'Intervento è stato oggetto di accordo di programma tra la Città e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90, sottoscritto in data 23 novembre 1998, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 399 in data 21 dicembre 1998, n. mecc. 9811115/09, e adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 in data 8 febbraio 1999.
    La convenzione che disciplina l'attuazione del Programma Integrato è stata formalizzata con atto rogito Notaio Castiglione in data 12 febbraio 1999, rep. n. 45773.
    Tale atto convenzionale individua l'area, ubicata all'interno del quadrilatero compreso tra le Vie Issiglio, San Paolo e Isonzo e indicata con la sigla "COM" nella tavola 7 del Programma Integrato, corrispondente ai diritti edificatori comunali di mq. 2.102.
    Ai sensi degli articoli 5 e 8 della suddetta convenzione, l'area di cui trattasi doveva essere ceduta, senza corrispettivo, dal soggetto proponente, l'Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l., alla Città, che è soggetto titolare dei sopra indicati diritti edificatori da realizzare sull'area medesima.
    Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 febbraio 2000. (mecc. 200000607/12), dichiarata immediatamente eseguibile, la Città ha assegnato al Consorzio AS.CO.T. i diritti edificatori comunali individuati dal Programma Integrato Area Lancia al fine di consentire la realizzazione dell'intervento edilizio ammesso a beneficiare dei finanziamenti di edilizia residenziale agevolata del 7° programma biennale ex Legge 457/78.
    Con deliberazione della Giunta Regionale n. 67-29132 in data 30 dicembre 1999, la Regione Piemonte aveva stabilito nuovi ed improrogabili termini per l'assegnazione definitiva dell'area all'operatore beneficiario; pertanto, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2000, (mecc. 200002097/12), esecutiva in data 10 aprile 2000, ha deliberato l'acquisizione dell'area corrispondente ai diritti edificatori comunali e l'assegnazione definitiva della stessa al Consorzio AS.CO.T., demandando a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione dello schema di convenzione relativo alla cessione del diritto di superficie o diritto di proprietà dell'area di cui trattasi, da assumersi non appena l'Amministrazione Comunale fosse stata in possesso degli elementi necessari al calcolo del prezzo di cessione delle unità immobiliari da convenzionarsi.
    Il predetto provvedimento del Consiglio Comunale ha inoltre confermato la valutazione dei diritti edificatori comunali, quantificata in Lire 1.580.000.000 (Euro 816.001,90) dal Civico Ufficio Tecnico e recepita nella deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2000-00607/12 sopra citata.
    In data 4 maggio 2000 il Consorzio AS.CO.T. ha comunicato alla Regione Piemonte e, per conoscenza, alla Città che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo, con deliberazione del 6 dicembre 1999, aveva individuato nella consociata Cooperativa Apollo 84 S.r.l. il soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi.
    La Regione Piemonte, con nota prot. n. 4351 in data 8 maggio 2000, ha reso noto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 10-29912 del 13 aprile 2000 è stato confermato il finanziamento summenzionato a favore del Consorzio AS.CO.T., ed ha comunicato che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avvenuta il 10 maggio 2000; decorso tale termine il finanziamento sarà revocato di diritto.
    In data 13 giugno 2000 il Civico Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole in merito ai prezzi di cessione al mq. di superficie vendibile, proposti dal Consorzio AS.CO.T., pari a Lire 2.880.000, relativamente agli alloggi, e Lire 1.900.000 relativamente alle autorimesse oggetto di convenzionamento, entrambi riferiti alla data del 30 giugno 1999.     In data 2 agosto 2000, con atto rogito Notaio Antonio Maria Marocco, è stata formalizzata l'acquisizione dell'area da parte della Città in esecuzione della sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200002097/12).
    Sussistono pertanto le condizioni per poter approvare lo schema di convenzione relativa alla concessione dell'area medesima al soggetto attuatore dell'intervento finanziato ai sensi della Legge 457/78.
    A tal proposito l'Amministrazione ritiene opportuno concedere tale immobile in diritto di superficie novantanovennale, in analogia alle convenzioni previste dall'art. 35 della Legge 865/71 e già adottate in passato dalla Città per la concessione delle aree ricomprese nei Piani di Edilizia Economica Popolare.
    Tale scelta è motivata dalla considerazione che l'area di cui trattasi è ubicata in un Programma Integrato d'Intervento ex art. 16 Legge 179/92, il quale, prevedendo la destinazione ad edilizia residenziale pubblica agevolata di una quota della S.L.P. edificabile, risponde a finalità analoghe a quelle stabilite per i Piani di Zona ex Legge 167/62.
    La Città, inoltre, intende riservarsi il diritto di prelazione su ogni cessione degli alloggi successiva alla prima, in considerazione del prevedibile fabbisogno di alloggi di edilizia economico popolare da assegnare alle famiglie meno abbienti nei prossimi anni.
    Richiamato, per analogia, l'art. 7 della Legge 10/77 non si ritiene dovuto l'importo del costo di costruzione previsto dall'art. 3 della stessa legge in quanto trattasi di intervento di edilizia abitativa in relazione al quale i prezzi di cessione delle unità immobiliari sono oggetto di convenzionamento tra il soggetto attuatore e la Città.
    L'importo di Lire 1.580.000.000 (Euro 816.001,90), relativo al costo dell'area, a seguito di richiesta del Consorzio AS.CO.T., sarà corrisposto in quattro rate semestrali pari a Lire 395.000.000 (Euro 204.000,47) ciascuna; la prima rata sarà versata contestualmente alla stipulazione della convenzione. Sulle rate successive graveranno gli interessi legali a decorrere dalla data di formalizzazione della convenzione medesima.
    Infine, il soggetto attuatore si impegnerà ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo degli oneri dovuti, richiamato in proposito l'art. 12 della convenzione che disciplina l'attuazione del Programma Integrato, formalizzata con atto rogito Notaio Castiglione in data 12 febbraio 1999, rep. n. 45773.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione (all. 1 - n. ) da stipularsi con la Cooperativa Edilizia Apollo 84 s.r.l., con sede in Torino, Corso Peschiera 255, Partita IVA 04677660013, consociata del Consorzio AS.CO.T., per la concessione in diritto di superficie novantanovennale dell'area comunale compresa nel Programma Integrato d'Intervento Area Lancia, assegnata al predetto Consorzio con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2000, (mecc. 200002097/12), esecutiva in data 10 aprile 2000;
2)    di approvare la relazione tecnico descrittiva dell'intervento edilizio da realizzarsi sulla predetta area (all. 2 - n. );
3)    di dare atto che tutte le spese e gli oneri conseguenti all'atto di concessione dell'area saranno poste a carico della parte concessionaria;
4)    di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale qui approvato, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
5)    di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'accertamento dell'introito relativo al corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui trattasi;
6)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto della scadenza per l'inizio dei lavori comunicata dalla Regione Piemonte con con nota prot. n. 4351 in data 8 maggio 2000.