Divisione Edilizia e Urbanistica
n. ord. 177
Settore Convenzioni e Contratti
2000 08397/12
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L. 179/92 AREA LANCIA
- AREA ASSEGNATA AL CONSORZIO AS.CO.T. - CONCESSIONE IN DIRITTO
DI SUPERFICIE - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
Con nota in data 31 gennaio 1996 prot.
n. 483/32/96 la Regione Piemonte ha comunicato ufficialmente il
programma di localizzazione dei finanziamenti per la realizzazione
degli interventi di Edilizia Agevolata nell'ambito del 7°
programma ai sensi della Legge 457/78, che riguardano la Città
di Torino; ai sensi dell'art. 9 della predetta Legge 457/78, la
Civica Amministrazione è stata quindi chiamata ad esprimersi,
entro il termine di 60 giorni da tale comunicazione, individuando
le aree di sua proprietà da assegnare a quegli Operatori
che avevano richiesto l'assegnazione di aree di proprietà
pubblica per la realizzazione degli interventi finanziati.
Con comunicazione ufficiale prot. n. 24770/32/97
del 13 agosto 1997 la Regione Piemonte, ha reso nota l'assegnazione
al Consorzio AS.CO.T. di un finanziamento di Lire 900.000.000,
per la realizzazione di 12 alloggi finanziati oltre a 12 alloggi
autofinanziati.
Il predetto Ente ha inoltre ribadito l'obbligo,
a carico dell'Amministrazione comunale, dell'individuazione ed
assegnazione dell'area da mettere a disposizione dell'Operatore,
entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.
Con nota prot. n. 4544-4545 in data 14
settembre 1998 l'Assessorato alla Casa ed al Patrimonio della
Città ha comunicato alla Regione Piemonte la possibilità
di assegnare un'area corrispondente ai diritti edificatori comunali,
previsti dal Programma Integrato d'Intervento ex art. 16 della
Legge 179/92 riguardante l'area Lancia, al fine di consentire
l'utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dal 7° programma
di Edilizia Agevolata.
Il suindicato Programma Integrato d'Intervento
è stato oggetto di accordo di programma tra la Città
e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90,
sottoscritto in data 23 novembre 1998, ratificato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 399 in data 21 dicembre 1998, n.
mecc. 9811115/09, e adottato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 5 in data 8 febbraio 1999.
La convenzione che disciplina l'attuazione
del Programma Integrato è stata formalizzata con atto rogito
Notaio Castiglione in data 12 febbraio 1999, rep. n. 45773.
Tale atto convenzionale individua l'area,
ubicata all'interno del quadrilatero compreso tra le Vie Issiglio,
San Paolo e Isonzo e indicata con la sigla "COM" nella
tavola 7 del Programma Integrato, corrispondente ai diritti edificatori
comunali di mq. 2.102.
Ai sensi degli articoli 5 e 8 della suddetta
convenzione, l'area di cui trattasi doveva essere ceduta, senza
corrispettivo, dal soggetto proponente, l'Immobiliare Comprensorio
San Paolo S.r.l., alla Città, che è soggetto titolare
dei sopra indicati diritti edificatori da realizzare sull'area
medesima.
Con deliberazione della Giunta Comunale
in data 10 febbraio 2000. (mecc. 200000607/12), dichiarata immediatamente
eseguibile, la Città ha assegnato al Consorzio AS.CO.T.
i diritti edificatori comunali individuati dal Programma Integrato
Area Lancia al fine di consentire la realizzazione dell'intervento
edilizio ammesso a beneficiare dei finanziamenti di edilizia residenziale
agevolata del 7° programma biennale ex Legge 457/78.
Con deliberazione della Giunta Regionale
n. 67-29132 in data 30 dicembre 1999, la Regione Piemonte aveva
stabilito nuovi ed improrogabili termini per l'assegnazione definitiva
dell'area all'operatore beneficiario; pertanto, l'Amministrazione
Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo
2000, (mecc. 200002097/12), esecutiva in data 10 aprile 2000,
ha deliberato l'acquisizione dell'area corrispondente ai diritti
edificatori comunali e l'assegnazione definitiva della stessa
al Consorzio AS.CO.T., demandando a successivo provvedimento deliberativo
l'approvazione dello schema di convenzione relativo alla cessione
del diritto di superficie o diritto di proprietà dell'area
di cui trattasi, da assumersi non appena l'Amministrazione Comunale
fosse stata in possesso degli elementi necessari al calcolo del
prezzo di cessione delle unità immobiliari da convenzionarsi.
Il predetto provvedimento del Consiglio
Comunale ha inoltre confermato la valutazione dei diritti edificatori
comunali, quantificata in Lire 1.580.000.000 (Euro 816.001,90)
dal Civico Ufficio Tecnico e recepita nella deliberazione della
Giunta Comunale n. mecc. 2000-00607/12 sopra citata.
In data 4 maggio 2000 il Consorzio AS.CO.T.
ha comunicato alla Regione Piemonte e, per conoscenza, alla Città
che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo, con
deliberazione del 6 dicembre 1999, aveva individuato nella consociata
Cooperativa Apollo 84 S.r.l. il soggetto attuatore dell'intervento
di cui trattasi.
La Regione Piemonte, con nota prot. n.
4351 in data 8 maggio 2000, ha reso noto che con deliberazione
della Giunta Regionale n. 10-29912 del 13 aprile 2000 è
stato confermato il finanziamento summenzionato a favore del Consorzio
AS.CO.T., ed ha comunicato che l'inizio dei lavori dovrà
avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione
del predetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, avvenuta il 10 maggio 2000; decorso tale termine il
finanziamento sarà revocato di diritto.
In data 13 giugno 2000 il Civico Ufficio
Tecnico ha espresso parere favorevole in merito ai prezzi di cessione
al mq. di superficie vendibile, proposti dal Consorzio AS.CO.T.,
pari a Lire 2.880.000, relativamente agli alloggi, e Lire 1.900.000
relativamente alle autorimesse oggetto di convenzionamento, entrambi
riferiti alla data del 30 giugno 1999. In
data 2 agosto 2000, con atto rogito Notaio Antonio Maria Marocco,
è stata formalizzata l'acquisizione dell'area da parte
della Città in esecuzione della sopra citata deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc. 200002097/12).
Sussistono pertanto le condizioni per
poter approvare lo schema di convenzione relativa alla concessione
dell'area medesima al soggetto attuatore dell'intervento finanziato
ai sensi della Legge 457/78.
A tal proposito l'Amministrazione ritiene
opportuno concedere tale immobile in diritto di superficie novantanovennale,
in analogia alle convenzioni previste dall'art. 35 della Legge
865/71 e già adottate in passato dalla Città per
la concessione delle aree ricomprese nei Piani di Edilizia Economica
Popolare.
Tale scelta è motivata dalla considerazione
che l'area di cui trattasi è ubicata in un Programma Integrato
d'Intervento ex art. 16 Legge 179/92, il quale, prevedendo la
destinazione ad edilizia residenziale pubblica agevolata di una
quota della S.L.P. edificabile, risponde a finalità analoghe
a quelle stabilite per i Piani di Zona ex Legge 167/62.
La Città, inoltre, intende riservarsi
il diritto di prelazione su ogni cessione degli alloggi successiva
alla prima, in considerazione del prevedibile fabbisogno di alloggi
di edilizia economico popolare da assegnare alle famiglie meno
abbienti nei prossimi anni.
Richiamato, per analogia, l'art. 7 della
Legge 10/77 non si ritiene dovuto l'importo del costo di costruzione
previsto dall'art. 3 della stessa legge in quanto trattasi di
intervento di edilizia abitativa in relazione al quale i prezzi
di cessione delle unità immobiliari sono oggetto di convenzionamento
tra il soggetto attuatore e la Città.
L'importo di Lire 1.580.000.000 (Euro
816.001,90), relativo al costo dell'area, a seguito di richiesta
del Consorzio AS.CO.T., sarà corrisposto in quattro rate
semestrali pari a Lire 395.000.000 (Euro 204.000,47) ciascuna;
la prima rata sarà versata contestualmente alla stipulazione
della convenzione. Sulle rate successive graveranno gli interessi
legali a decorrere dalla data di formalizzazione della convenzione
medesima.
Infine, il soggetto attuatore si impegnerà
ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a
scomputo degli oneri dovuti, richiamato in proposito l'art. 12
della convenzione che disciplina l'attuazione del Programma Integrato,
formalizzata con atto rogito Notaio Castiglione in data 12 febbraio
1999, rep. n. 45773.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo schema
di convenzione (all. 1 - n. ) da stipularsi con la Cooperativa
Edilizia Apollo 84 s.r.l., con sede in Torino, Corso Peschiera
255, Partita IVA 04677660013, consociata del Consorzio AS.CO.T.,
per la concessione in diritto di superficie novantanovennale dell'area
comunale compresa nel Programma Integrato d'Intervento Area Lancia,
assegnata al predetto Consorzio con deliberazione del Consiglio
Comunale del 27 marzo 2000, (mecc. 200002097/12), esecutiva in
data 10 aprile 2000;
2) di approvare la relazione tecnico descrittiva
dell'intervento edilizio da realizzarsi sulla predetta area (all.
2 - n. );
3) di dare atto che tutte le spese e gli
oneri conseguenti all'atto di concessione dell'area saranno poste
a carico della parte concessionaria;
4) di dare mandato al Sindaco o a chi per
esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale qui
approvato, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle
modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
in adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche
di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque
dirette ad una migliore redazione dell'atto;
5) di riservare a successiva determinazione
dirigenziale l'accertamento dell'introito relativo al corrispettivo
per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui
trattasi;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto
della scadenza per l'inizio dei lavori comunicata dalla Regione
Piemonte con con nota prot. n. 4351 in data 8 maggio 2000.