Divisione Servizi Educativi
n.
ord. 174
Settore Acquisti Beni e Servizi
2000 08303/07
OGGETTO: TRASPORTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. DEI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI AD ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE E VARI. PERIODO: 1° NOVEMBRE 2000 - 31 AGOSTO 2005. SPESA PRESUNTA LIRE 6.000.000.000 OLTRE IVA.
Proposta dell'Assessore Pozzi,
di concerto con l'Assessore Peveraro,
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 21 dicembre 1998, (mecc. 9810686/55), dichiarata immediatamente
eseguibile, esecutiva dal 4 gennaio 1999, e successive determinazioni
di impegno di spesa, l'Amministrazione Comunale ha completato
il progetto di razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico
affidando alla SATTI S.p.A. - Torinese Trasporti Intercomunali
avente sede legale in Torino, Corso Turati 19/6 i servizi di trasporto
collettivi concessi a classi che fruiscono delle opportunità
educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico
e il periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche
particolari, comunque connessi all'attività scolastica
e non compresi fra quelli eserciti dall'ATM alla quale l'Amministrazione
comunale ha affidato a partire dal biennio 1998/ 2000 la gestione
integrata del servizio di trasporti scolastici e socio assistenziali
(Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 1998 - mecc.
9804583/55, immediatamente eseguibile, esecutiva dal 20 luglio
1998), di soggetti svantaggiati e non.
Come previsto nella citata deliberazione
(mecc. 9810686/55), l'affidamento dei predetti servizi di trasporto
alla Satti S.p.A. ha determinato una condizione generale di convenienza
economica che associata ad una razionalizzazione della gestione
e alla conseguente semplificazione delle procedure amministrative
ha portato ad un'effettiva razionalizzazione dei servizi affidati
col conseguente ottenimento di ottimi risultati sia da un punto
di vista qualitativo che quantitativo riducendo, altresì,
i tempi intercorrenti tra la programmazione delle attività
e l'effettiva erogazione dei servizi in un rapporto di stretta
e valida collaborazione con gli uffici preposti.
Ad oggi, concluso il periodo previsto,
per le ragioni suesposte e considerato il buon esito del precedente
affidamento, l'Amministrazione comunale ritiene di continuare
ad avvalersi, per la gestione dei predetti servizi di trasporto
della Divisione 7, della SATTI S.p.A. che essendo società
a capitale integralmente comunale, può ricevere l'affidamento
dell'esercizio di tale servizio pubblico al di fuori di procedure
concorsuali e senza necessità di concessione formale, bensì
solo di apposita convenzione, conformemente all'art. 22, comma
3, lettera e) della legge 142/90, con la quale si prevede la possibilità
di affidare servizi pubblici locali a S.p.A. o a s.r.l. nonchè
a quanto indicato dalla Corte di Cassazione Unica 6.5.1995 n.
4989 relativa a Affidamento diretto e privilegiato alla
società appositamente costituita il cui oggetto consiste
proprio nello svolgimento dell'attività economica il cui
servizio stesso si concreta è altresì coerente
con l'art. 7, comma 2, lettera b, D. L.vo 157/95.
Le condizioni che regolano lo svolgimento
del servizio affidato sono contenute nel contratto di servizio
allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
La SATTI S.p.A. fatturerà mensilmente
al Comune di Torino i servizi svolti, attenendosi rigorosamente
alle tariffe indicate nel prospetto allegato al contratto di servizio,
che prevedono un ribasso del 40%, salvo arrotondamenti, rispetto
al tariffario SATTI del 1° settembre 1999, rivalutato del
5% circa. Il predetto elenco è indicativo poiché
riferito ad alcune località e/ o servizi che si sono riproposti
nel corso degli ultimi anni; tuttavia non è preclusa la
possibilità di effettuare trasporti in località
o altri servizi in città, non compresi nel predetto elenco,
che l'Amministrazione intenderà autorizzare, ai quali saranno
applicate le tariffe come espressamente indicato nell'allegato
contratto di servizio.
Le tariffe saranno aggiornate in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati a partire dal 1/1/2002.
L'onere complessivo prevedibile per tutto
il periodo indicato ammonta a L. 6.000.000.000 oltre IVA.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi
in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'affidamento
alla SATTI S.p.A. - Torinese Trasporti Intercomunali con sede
legale in Torino, Corso Turati 19/6 - Torino P.I. 00487820011
dei servizi di trasporto meglio specificati in premessa per il
periodo indicato nel contratto, ai sensi dell'art. 22, comma 3,
lettera e) della legge 142/90 nonchè dell'art. 7, comma
2, lettera b, D. L.vo 157/95,per un importo complessivo presunto
di circa L. 6.000.000.000 oltre IVA;
2) di approvare lo schema di contratto
di servizio tra la SATTI S.p.A. - Torinese Trasporti Intercomunali
e la Città di Torino relativo a trasporti scolastici dei
Servizi Educativi, che si allega alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ) e relativo
elenco (all. 2 - n. );
3) di demandare a successive determinazioni
dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento in oggetto e
l'assunzione dei necessari impegni di spesa derivanti dall'esecuzione
della presente deliberazione;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.