Divisione Servizi Educativi                                                                                                                              n. ord. 174
Settore Acquisti Beni e Servizi                                                                                                                    2000 08303/07

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 OTTOBRE 2000

(proposta dalla G.C. 3 ottobre 2000)

OGGETTO: TRASPORTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. DEI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI AD ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE E VARI. PERIODO: 1° NOVEMBRE 2000 - 31 AGOSTO 2005. SPESA PRESUNTA LIRE 6.000.000.000 OLTRE IVA.

    Proposta dell'Assessore Pozzi,
    di concerto con l'Assessore Peveraro,

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998, (mecc. 9810686/55), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 4 gennaio 1999, e successive determinazioni di impegno di spesa, l'Amministrazione Comunale ha completato il progetto di razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico affidando alla SATTI S.p.A. - Torinese Trasporti Intercomunali avente sede legale in Torino, Corso Turati 19/6 i servizi di trasporto collettivi concessi a classi che fruiscono delle opportunità educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico e il periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche particolari, comunque connessi all'attività scolastica e non compresi fra quelli eserciti dall'ATM alla quale l'Amministrazione comunale ha affidato a partire dal biennio 1998/ 2000 la gestione integrata del servizio di trasporti scolastici e socio assistenziali (Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 1998 - mecc. 9804583/55, immediatamente eseguibile, esecutiva dal 20 luglio 1998), di soggetti svantaggiati e non.
    Come previsto nella citata deliberazione (mecc. 9810686/55), l'affidamento dei predetti servizi di trasporto alla Satti S.p.A. ha determinato una condizione generale di convenienza economica che associata ad una razionalizzazione della gestione e alla conseguente semplificazione delle procedure amministrative ha portato ad un'effettiva razionalizzazione dei servizi affidati col conseguente ottenimento di ottimi risultati sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo riducendo, altresì, i tempi intercorrenti tra la programmazione delle attività e l'effettiva erogazione dei servizi in un rapporto di stretta e valida collaborazione con gli uffici preposti.
    Ad oggi, concluso il periodo previsto, per le ragioni suesposte e considerato il buon esito del precedente affidamento, l'Amministrazione comunale ritiene di continuare ad avvalersi, per la gestione dei predetti servizi di trasporto della Divisione 7, della SATTI S.p.A. che essendo società a capitale integralmente comunale, può ricevere l'affidamento dell'esercizio di tale servizio pubblico al di fuori di procedure concorsuali e senza necessità di concessione formale, bensì solo di apposita convenzione, conformemente all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 142/90, con la quale si prevede la possibilità di affidare servizi pubblici locali a S.p.A. o a s.r.l. nonchè a quanto indicato dalla Corte di Cassazione Unica 6.5.1995 n. 4989 relativa a “Affidamento diretto e privilegiato alla società appositamente costituita il cui oggetto consiste proprio nello svolgimento dell'attività economica il cui servizio stesso si concreta” è altresì coerente con l'art. 7, comma 2, lettera b, D. L.vo 157/95.
    Le condizioni che regolano lo svolgimento del servizio affidato sono contenute nel contratto di servizio allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
    La SATTI S.p.A. fatturerà mensilmente al Comune di Torino i servizi svolti, attenendosi rigorosamente alle tariffe indicate nel prospetto allegato al contratto di servizio, che prevedono un ribasso del 40%, salvo arrotondamenti, rispetto al tariffario SATTI del 1° settembre 1999, rivalutato del 5% circa. Il predetto elenco è indicativo poiché riferito ad alcune località e/ o servizi che si sono riproposti nel corso degli ultimi anni; tuttavia non è preclusa la possibilità di effettuare trasporti in località o altri servizi in città, non compresi nel predetto elenco, che l'Amministrazione intenderà autorizzare, ai quali saranno applicate le tariffe come espressamente indicato nell'allegato contratto di servizio.
    Le tariffe saranno aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal 1/1/2002.
    L'onere complessivo prevedibile per tutto il periodo indicato ammonta a L. 6.000.000.000 oltre IVA.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'affidamento alla SATTI S.p.A. - Torinese Trasporti Intercomunali con sede legale in Torino, Corso Turati 19/6 - Torino P.I. 00487820011 dei servizi di trasporto meglio specificati in premessa per il periodo indicato nel contratto, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 142/90 nonchè dell'art. 7, comma 2, lettera b, D. L.vo 157/95,per un importo complessivo presunto di circa L. 6.000.000.000 oltre IVA;
2)    di approvare lo schema di contratto di servizio tra la SATTI S.p.A. - Torinese Trasporti Intercomunali e la Città di Torino relativo a trasporti scolastici dei Servizi Educativi, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ) e relativo elenco (all. 2 - n. );
3)    di demandare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento in oggetto e l'assunzione dei necessari impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.