Divisione Edilizia e Urbanistica
n.
ord. 192
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2000
08185/09
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 2 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI LOCALIZZATA IN VIA GAIDANO - AMBITO 12.ae GAIDANO APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il PRG vigente, approvato con deliberazione
n° 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, classifica
come Aree da Trasformare per Servizi quelle parti del territorio,
interne al tessuto urbano, che sono preordinate all'acquisizione
diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità
di esproprio previste dalle leggi vigenti.
In alternativa all'esproprio, una parte
dell'area può essere trasformata per utilizzazioni private
previa contestuale cessione gratuita alla Città della rimanente
parte (80% della superficie territoriale di proprietà privata).
L'attuazione delle Aree da Trasformare
per Servizi è disciplinata dagli artt. 7 e 20 delle NUEA
di PRG e dalle relative schede normative; il loro indice di edificabilità
(nel caso di utilizzazioni private) é pari a 0,7/3 mq SLP/mq
ST incrementato di 1/3 della SLP esistente sulle aree edificate,
fino al limite massimo totale di 0,50 mq SLP/ mq ST.
Le NUEA del PRG, all'art. 7, consentono
tuttavia, in sede di strumento urbanistico esecutivo (PEC), di
modificare le indicazioni planivolumetriche contenute nelle tavole
di azzonamento in scala 1:5.000 senza che ciò costituisca
variante al PRG, purché siano rispettate le quantità
dell'edificazione e dei servizi, le destinazioni d'uso e le eventuali
specificazioni contenute nelle schede normative d'ambito. Le modifiche
devono comunque dimostrare di conseguire una migliore organizzazione
dell'ambiente urbano o essere conseguenza di mutate condizioni
od esigenze.
La Soc. FIBE s.r.l. proprietaria dell'Area
da Trasformare per Servizi ambito 12 ae Gaidano, la cui destinazione
d'uso é minimo 80% residenza, massimo 20% Attività
di Servizio alle Persone e Imprese (ASPI), ha presentato in data
21/3/2000, con successive integrazioni del 20/6/2000 e del 22/6/2000,
proposta di PEC ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. finalizzata
alla trasformazione dell'ambito, in applicazione delle prescrizioni
del PRG.
L'assetto planivolumetrico determinato
dal PEC conferma le indicazioni di azzonamento previste dalla
variante al PRG, assunta con accordo di programma in sede di approvazione
del Programma Integrato, ex art. 18 L. 203/91, che indica una
nuova rilocalizzazione dell'area in oggetto, ad est dell'ambito,
conseguente all'attuazione relativa all'Area da Trasformare per
servizi ambito 12 af Acacia, che rende autonoma l'attuazione dell'Ambito
12 ae Gaidano.
In particolare l'allineamento del nuovo
fabbricato è previsto parallelo al confine est dell'ambito.
Pertanto il presente P.E.C. propone l'attuazione
delle previsioni di PRG, nel rispetto della destinazione d'uso
e della quantità edificatoria da realizzare, dell'area
di concentrazione dell'edificato e delle aree da cedere per servizi,
nonchè del tipo di servizio sulle stesse, con l'unica eccezione
del numero dei piani fuori terra del nuovo fabbricato: 6 anziché
4 (elevabili a 5) ai sensi della vigente normativa.
L'articolazione del nuovo fabbricato,
in 6 piani fuori terra, risponde all'esigenza di sfruttare totalmente
le quantità edificatorie dell'area, adottando tipologie
abitative congruenti con l'economicità dell'intervento
che rendono necessaria la formazione di un piano pilotis in modo
da migliorare la qualità dell'offerta residenziale complessiva
e da rispondere alla necessità di dotare le unità
immobiliari delle quantità di aree a parcheggio previste
per legge. Tali aree, infatti, in relazione alle modeste dimensioni
del lotto privato, hanno dovuto trovare parziale collocazione
al piano pilotis oltre che al piano interrato.
I Proponenti cedono, a titolo gratuito,
al Comune di Torino l'80% dell'intera superficie dell'Ambito 12
ae, per complessivi mq. 5.892,72 da destinarsi a servizi pubblici
che, secondo le indicazioni del PRG, dovrebbero consistere nella
realizzazione di "aree per mercati e centri commerciali pubblici".
Considerato che il Settore Attività
Economiche Produttive e di Servizio ha espresso, per il momento,
parere negativo sullo spostamento del confinante mercato "Nitti"
su tale area, in quanto la stessa non risponde alle oggettive
necessità degli operatori commerciali e tuttavia non escludendosi
che l'area possa comunque risultare strategica nella futura riqualificazione
del mercato stesso, prevista nel relativo "Progetto Riqualificazione
Mercati", la Città ritiene opportuna la cessione gratuita
dell' area suddetta senza sistemazione superficiale, a scomputo
degli oneri, ad esclusione di una porzione da sistemare a verde
pubblico (mq. 1.959,95), riservandosi di determinarne nel futuro
la definitiva sistemazione.
Inoltre, i Proponenti cedono alla Città,
a titolo gratuito, la proprietà di un'area di superficie
pari a mq. 1.257,32 (non compresa nell'ambito 12.ae) e destinata
dal PRG a servizi pubblici, che costituirà il sedime stradale
della nuova viabilità per consentire l'accesso veicolare
e pedonale al nuovo insediamento residenziale, nonchè all'area
pubblica lato nord-est.
La Superficie Lorda di Pavimento (SLP)
realizzanda nel PEC è di mq. 2.529,32 interamente destinata
a residenza, derivante dall'applicazione dell'indice di edificabilità
d'ambito (0,7/3 mq. SLP/ST) pari a mq. 1.718,71, incrementata
di mq. 810,61 (nei limiti di 1/3 della SLP esistente) determinando
un indice territoriale di 0,34 mq.SLP/ ST, inferiore a 0,5 mq.SLP/
ST.
I dati tecnici fondamentali dell'intervento,
che troverà attuazione mediante il rilascio di un unica
concessione edilizia, sono i seguenti:
- Superficie Territoriale (ST) mq. 7.365,90
- Area di concentrazione dell'edificato mq. 1.473,18
- SLP esistente mq. 2.435,28
- SLP totale in progetto mq. 2.529,32
di cui : 0,7/3x
ST mq. 1.718,71
incremento
(nei limiti di 1/3 SLP esist.) mq.
810,61
- Abitanti teorici insediabili (SLP:34) n.
74
- Aree cedute per servizi (80% ST) mq. 5.892,72
- Aree cedute (non comprese nell'ambito) mq.
1.257,32
I Proponenti si obbligano a realizzare,
a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art.11 L.10/77),
alcune delle opere di urbanizzazione previste dai relativi progetti
di massima, che fanno parte integrante del PEC, e dai futuri progetti
esecutivi delle opere stesse.
Tali opere consistono sommariamente nella
sistemazione a verde pubblico di una porzione di area localizzata
a ridosso del lotto edificabile e nella realizzazione delle relative
reti di fognatura bianca ed illuminazione pubblica.
Si prevede, inoltre, che la sistemazione
della strada ceduta sia effettuata dalla Società Proponente,
a propria cura e spese, secondo il progetto di sistemazione dell'area
a servizi.
L'importo complessivo delle opere realizzate
a scomputo degli oneri, individuato in base alle valutazioni dei
singoli progetti, al quale è stato applicato il coefficiente
di riduzione del 10% di cui alla delibera G.C. 24 febbraio 1998
n. mecc. 9801268/57, è di L. 134.828.128 IVA inclusa (pari
a 69.632,92 Euro), salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione
esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici
ed Enti competenti.
A definizione della transazione verrà
emessa regolare fattura.
I Proponenti si obbligano a corrispondere
gli oneri di urbanizzazione dovuti da valutare, al momento del
rilascio della concessione edilizia, in conformità alla
deliberazione n. 205 del 21/7/1997 (mecc. 9702560/09) anche in
relazione al costo delle opere di urbanizzazione definito nei
progetti esecutivi delle opere stesse.
Sulla base delle indicazioni progettuali
fornite dal PEC i suddetti oneri ammontano ad oggi a L. 452.910.157
(pari a 233.908,58 euro) di cui L. 189.516.889 (pari a 97.877,31
euro) per gli oneri di urbanizzazione primaria e L. 263.393.268
(pari a 136.031,27 euro) per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
importo oneri di urbanizzazione dovuti
(circa) L.
452.910.157
(pari
a 233.908,58 Euro)
costo opere di urbanizzazione che verranno
realizzate a scomputo
(circa)
L. 134.828.128
(pari
a 69.632,92 Euro)
differenza da versare in sede di concessione
edilizia (circa)
L.
318.082.029
(pari
a 164.275,66 Euro).
Il costo di costruzione, previsto dalla
Legge 10/77, non è definibile in sede di convenzione
in quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non
contengono ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi,
degli accessori, delle attività, ecc.) per la sua corretta
definizione, che è pertanto demandata al momento del rilascio
della concessione edilizia.
L'intervento (fabbricato ed opere di urbanizzazione)
dovrà essere completato entro il termine di validità
del PEC, stabilito in anni cinque dalla stipula della convenzione
attuativa.
I progetti di massima relativi alle opere
di urbanizzazione primaria, comprensivi del computo metrico estimativo,
sono stati trasmessi al Settore Urbanizzazioni della Divisione
Ambiente e Mobilità che ha provveduto a raccogliere, in
merito, i pareri favorevoli dei competenti Settori e dell'A.E.M.
Per le modalità di attuazione di
tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda
al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato
al presente provvedimento.
Il progetto di P.E.C. è stato sottoposto
all'esame della Commissione Edilizia che nella seduta del 16/12/1999
ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
In data 17/7/2000 copia del P.E.C. e del
relativo schema di convenzione sono stati inviati alla Segreteria
Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio
per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art.43,
3° comma della L.U.R. e s.m.i. e per la presentazione, nel
termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di
eventuali osservazioni e proposte scritte.
Nei termini sopracitati non sono pervenute
osservazioni e proposte scritte.
Preso atto che la Circoscrizione n. 2,
alla quale è stato richiesto in data 17/7/2000 il prescritto
parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento,
non si è espressa entro il termine previsto dal Regolamento
stesso.
Verranno pertanto modificate, prima della
stipulazione della convenzione, in conformità con l'ememdamento
approvato, lo schema di convenzione e gli elaborati progettuali
del Piano Esecutivo Convenzionato.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Vista la Legge 15 maggio 1997 n° 127 e s.m.i.
recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la Legge Regionale n° 56/77
e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n° 3-45091 del 21.4.95;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che
qui integralmente si richiamano:
1) Il piano esecutivo convenzionato concernente
l'ambito di trasformazione "12 ae Gaidano" che si compone
dei seguenti elaborati:
- Schema
di convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. n° 56/77 che
fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.
1 - n. ) corredata dei relativi allegati
- Allegato
che comprende: la relazione illustrativa, il progetto planivolumetrico,
la documentazione fotografica, il progetto di massima delle opere
di urbanizzazione (all. 2- n. ).
2) L'attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, della convenzione
stessa entro il termine di sei mesi, come da atto d'obbligo presentato
dai Proponenti (all. 3 - n. ) unitamente alla relativa garanzia
fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il
ritardo della stipula della convenzione medesima, a norma del
Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i. tra il
Comune di Torino e la Soc. FIBE s.r.l., rappresentata dal suo
Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante, Cav.
Giuseppe Bertone residente in Torino, Str. Ponte Isabella a San
Vito n. 116/32 con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché
al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione
dell'atto.
3) di prendere atto che l'introito relativo
al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore
Procedure Amministrative Edilizie;
4) di rinviare a successiva determinazione
dirigenziale la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento
dell'entrata e all'impegno di spesa di L. 134.828.128 IVA inclusa
circa (pari a 69.632,92 Euro), per le opere di urbanizzazione
a scomputo. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione
rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva
determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza.
5) di approvare per quanto espresso in
narrativa che lo schema di convenzione e gli elaborati progettuali
del P.E.C. siano adeguati, con apposita determinazione dirigenziale,
prima della stipulazione della convenzione attuativa, al contenuto
dell'emendamento approvato.