Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
n. ord. 166
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
2000 07128/64
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con gli Assessori Corsico
e Passoni.
La Città di Torino è
sede di Corte d'Appello ed in tale veste ad essa compete, ai sensi
della Legge 24 aprile 1941, n. 392, l'obbligo di fornire i locali
ad uso per gli Uffici Giudiziari oltre agli oneri per la manutenzione
degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, per le provviste
di fornitura e manutenzione arredi e per la custodia e la pulizia
dei locali medesimi.
Pertanto, giunta a compimento la costruzione
del Nuovo Palazzo di Giustizia, sito in Torino in Via Principi
d'Acaja, di proprietà della Città, e avviato il
trasferimento degli uffici giudiziari a partire dall'ultimo trimestre
del corrente anno, si presenta per la Città l'esigenza
di assumere il servizio della gestione del Palazzo di Giustizia,
ai sensi dell'art.1 della Legge 392/41, per assicurare il regolare
svolgimento dell'attività giudiziaria.
Il Consiglio Comunale ha approvato l'affidamento
all'A.E.M. Torino S.p.A., società costituita ai sensi dell'art.
22 della legge 142/90, in un primo momento - con deliberazione
n. 111 in data 18 aprile 1994 (mecc. 9402240/21) - della gestione
degli impianti termici degli edifici comunali, ed in un secondo
momento - con deliberazione n. 243 in data 29 novembre 1999 (mecc.
9908625/64) - della gestione degli impianti elettrici e speciali
degli edifici comunali e di altri edifici di interesse pubblico,
ciò in armonia con l'esigenza di riservare al Comune le
funzioni di indirizzo e di controllo in materia di servizi pubblici,
demandando a propri organismi strumentali ai sensi
della legge 142/90, le funzioni di carattere gestionale ed operativo.
Per quanto concerne il nuovo Palazzo di
Giustizia, con la citata deliberazione n. 243 (mecc. 9908625/64),
il Consiglio Comunale ha previsto che la gestione del relativo
servizio di manutenzione e gestione degli impianti sarebbe stata
conferita all'AEM con modalità, procedure, e riconoscimenti
economici da definirsi in occasione della occupazione dello stabile
da parte dell'utenza, prevista nell'anno 2000. Detto intento è
stato puntualmente recepito all'articolo 14 punto 6 (14.6) del
relativo contratto di servizio per la gestione degli impianti
elettrici e speciali degli edifici comunali sottoscritto in data
21 dicembre 1999.
L'A.E.M. può svolgere ai sensi
del vigente statuto sociale, tra l'altro, tutte le attività
di gestione tecnico manutentiva di patrimoni immobiliari pubblici
o privati, di amministrazione degli stessi, nonché attività
di costruzione e gestione di impianti tecnologici.
Pertanto essendo imminente l'insediamento
del Nuovo Palazzo di Giustizia, per soddisfare le necessità
sopra evidenziate ed individuate già nella deliberazione
del Consiglio Comunale n. 243, la Città intende conferire
all'AEM la gestione del servizio della manutenzione del nuovo
Palazzo di Giustizia. Prioritariamente la Città intende
assicurare il mantenimento in perfetta efficienza del nuovo Palazzo
di Giustizia, poiché tale opera riveste interesse pubblico
in considerazione della funzione cui è adibito l'intero
edificio.
Va anche rilevato che, da un lato, la
gestione impiantistica del Nuovo Palazzo di Giustizia, ha un ruolo
determinante per la complessità e delicatezza degli impianti
e dall'altro vi è la cogente necessità della gestione
unitaria di tutte le attività che la legge 392/1941 pone
a carico del Comune, sia per garantire un ottimale standard di
efficienza, sia per la delicatezza e riservatezza richieste per
garantire la sicurezza dell'imponente complesso, che mal si conciliano
con la pluralità di interventi e responsabili.
L'A.E.M. dovrà pertanto, nell'ambito
di quanto prescritto dalla Legge 24 aprile 1941, n. 392, garantire,
nei termini ed alle condizioni stabilite nell'allegato contratto,
gli interventi sui componenti architettonico - strutturali e tecnologici
e sui servizi oggetto dell'affidamento, elencati per categorie
di opere e per sottosistemi in dettaglio all'art. 2 del citato
contratto e che qui in sintesi si richiamano:
- impianti elettrici;
- impianti telefonici;
- impianti di riscaldamento e di condizionamento;
- impianti idraulici;
- impianti antincendio;
- impianti di sollevamento;
- impianti di supervisione e controllo;
- interventi edili sugli elementi architettonico-strutturali;
- aree verdi;
- pulizia superfici interne ed esterne;
- servizio di custodia.
A tal fine l'A.E.M. provvederà
alle attività di gestione e di manutenzione ordinaria e
straordinaria, secondo la definizione contenuta nel contratto
di servizio (art.4.3) del sistema edilizio costituito dai componenti
architettonico-strutturali e dagli impianti tecnologici dello
stabile in oggetto.
L'AEM dovrà altresì eseguire
tutte quelle attività imprevedibili connesse alla gestione
della manutenzione e giustificate da motivazioni di indifferibilità,
nonché tutte le opere che riterrà necessarie sotto
l'aspetto della sicurezza per i primi interventi e previo accordo
con il Comune circa le opere di ripristino per le quali si dovranno
determinare le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori.
L'esecuzione delle attività manutentive
affidate all'A.E.M. Torino S.p.A. deve così essere volta
ad assicurare il ripristino delle condizioni di piena integrità
e di buon funzionamento di tutte le componenti architettoniche,
strutturali e tecnologiche e la tenuta in buono stato di conservazione
del Nuovo Palazzo di Giustizia, nonché a garantirne i servizi
di pulizia e custodia, al miglior livello di qualità possibile
in relazione alla situazione rilevata al momento della presa in
consegna dello stesso.
Sul piano specifico e nel dettaglio tecnico,
l'A.E.M. dovrà effettuare controlli preventivi comprendenti
verifiche ed operazioni atte a garantire il raggiungimento di
obiettivi di efficienza ed efficacia, elaborando anche piani per
il miglioramento continuo dei livelli qualitativi del servizio
fornito. L'AEM dovrà redigere un inventario della consistenza
dei beni, delle opere e dei servizi per le predette categorie
di opere e per sottosistemi da presentare alla fine di ogni anno,
nonchè un manuale manutentivo per ogni categoria di opere
e di sottosistemi per mezzo del quale dovrà essere possibile
verificare la strategia manutentiva. Da tale manuale si dovrà
poter evincere quale è il quadro nel quale vengono prese
le decisioni riguardanti la manutenzione ed il controllo degli
impianti tecnologici sotto l'aspetto degli interventi programmati
e preventivati alla conservazione e tenuta in buono stato dei
beni susseguenti ai controlli, verifiche, misurazioni, pulizie
e lubrificazioni. Per gli interventi di manutenzione straordinaria
e significativi o di adeguamento degli impianti alla normativa
vigente l'AEM sarà tenuta a presentare il progetto definitivo,
per l'approvazione da parte della Città.
La Città potrà effettuare
i controlli e le verifiche che riterrà opportuni, anche
sulla base dei documenti che devono essere presentati da A.E.M.
per valutare il raggiungimento degli obiettivi in termini di risultato
qualitativi e quantitativi.
La Città corrisponderà all'A.E.M.
per l'affidamento del servizio in oggetto e per tutta la durata
dello stesso, in base ai servizi effettivamente prestati a consuntivo,
una somma massima (IVA esclusa) di lire 50.419.260.000, pari a
Euro 26.039.374,67, comprensiva di L. 2.500.000.000 di manutenzione
straordinaria, suddivisi annualmente secondo con le modalità
e nei termini meglio specificati nel dettaglio all'art.11 dell'allegato
contratto di servizio. La stima dei costi annuali per il servizio
in oggetto è meglio descritta nel prospetto allegato al
contratto di servizio.
Il contratto di servizio avrà durata
per il periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2000 ed il
31 dicembre 2005. Detta durata temporale, vista la graduale occupazione
dell'edificio, si ritiene adeguata ad una gestione operativa integrata,
comprendente una pluralità e varietà di interventi
e permetterà di definire una base dei costi di gestione,
in funzione dei consuntivi ottenuti alla fine di ogni gestione
manutentiva annuale e dell'occupazione completa dell'edificio,
compresa la futura sopraelevazione degli Uffici Giudiziari.
La Città di Torino ha saputo costruire
un percorso d'inserimento al lavoro dei cittadini più svantaggiati,
attraverso gli appalti di pulizia e custodia delle scuole affidati
alle Cooperative Sociali di tipo B.
Questa iniziativa coinvolge tuttora circa
800 persone e rappresenta nel panorama nazionale un'esperienza
di grandissimo valore.
A questo proposito il Consiglio Comunale
ha approvato la deliberazione mecc. 9805514/03, Regolamento
delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del
lavoro.
Si rende pertanto necessario saper coniugare
il significato sociale di questa esperienza torinese, con la novità
rappresentata dalla disponibilità del contratto di servizio
tra la Città di Torino e l'Azienda Energetica Metropolitana
Torino S.p.A., inerente il nuovo Palazzo di Giustizia, circa i
sottosistemi dei servizi di pulizia delle superfici interne ed
esterne e la manutenzione delle aree verdi.
Proprio per salvaguardare l'originalità
dell'esperienza torinese circa il rapporto contrattuale con le
Cooperative di tipo B e saper dare un segnale di forte attenzione
sociale verso i lavoratori e i cittadini più deboli sul
mercato del lavoro, è necessario riservare questi due sottosistemi
del contratto di servizio ad appalti rivolti all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate e/o appartenenti alle fasce deboli del
mercato del lavoro, facendo esplicito riferimento al Regolamento
votato dal Consiglio Comunale.
Per quanto attiene al servizio di pulizia
delle superfici interne ed esterne, l'Azienda Energetica Municipale
dovrà procedere agli affidamenti in osservanza del Regolamento
delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del
lavoro approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 22 dicembre 1998 ed eventualmente degli accordi provinciali
integrativi.
In particolare dovrà comunque essere
disposta l'assunzione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tutto
il personale attualmente impiegato nei servizi di pulizia presso
le varie sedi degli Uffici Giudiziari.
Ulteriori ampliamenti del servizio o assunzioni
che si rendessero necessarie nella nuova sede per la pulizia delle
superfici interne ed esterne, nonchè per la cura delle
aree verdi, dovranno essere effettuati applicando il medesimo
Regolamento.
In conclusione, l'esercizio di tutte le
predette attività, che pare opportuno ricondurre ad un
sistema funzionale integrato, che superi la semplice sommatoria
dei singoli servizi, permetterà, tra l'altro:
- la valorizzazione della professionalità
di A.E.M., in conformità con il suo oggetto sociale, nella
prima fase di espletamento del servizio, considerata dalla Città,
che conserva le funzioni di indirizzo e di vigilanza dell'insieme
delle attività affidate, quale presupposto per la prosecuzione
del servizio stesso;
- lo sviluppo di tutti i servizi che la
Città è tenuta a fornire per legge, in modo armonizzato
e con abbattimento dei costi, destinati a ridursi proprio in ragione
della razionalizzazione apportata e delle economie di scala;
- la razionalizzazione organizzativa con
l'unificazione delle funzioni operative e raggiungimento di maggiore
efficienza;
- un maggiore standard di sicurezza per
l'amministrazione della giustizia nel nuovo complesso.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi
in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati,
ed in ottemperanza alla legge 24 aprile 1941 n. 392, l'affidamento
all'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. (A.E.M. Torino
S.p.A.) della gestione dei servizi inerenti il Nuovo Palazzo di
Giustizia;
2) di approvare lo schema del Contratto
di Servizio tra la Città di Torino e l'A.E.M. Torino S.p.A.,
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale (all. 1 - n. ) inerente l'affidamento del servizio
suddetto, richiamando in particolare:
- l'art.2: oggetto
dell'affidamento;
- l'art.3: durata
del contratto di servizio;
- l'art.4: finalità
del servizio;
- l'art.5: assunzione
degli obblighi e della responsabilità da parte di A.E.M.
Torino S.p.A.;
- l'art.6: controllo
da parte della Città;
- l'art.11: corrispettivo
del servizio.
2bis) Per quanto attiene al servizio di
pulizia delle superfici interne ed esterne, l'Azienda Energetica
Municipale dovrà procedere agli affidamenti in osservanza
del Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli
del mercato del lavoro approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 22 dicembre 1998 ed eventualmente degli accordi provinciali
integrativi. In particolare dovrà comunque essere disposta
l'assunzione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tutto il personale
attualmente impiegato nei servizi di pulizia presso le varie sedi
degli Uffici Giudiziari.
Ulteriori ampliamenti del servizio o assunzioni
che si rendessero necessarie nella nuova sede per la pulizia delle
superfici interne ed esterne, nonchè per la cura delle
aree verdi, dovranno essere effettuati applicando il medesimo
Regolamento;
3) di demandare a successive determinazioni
dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della
presente deliberazione;
4) di subordinare la stipula del contratto
all'avvenuta esecutività della determinazione di cui al
precedente punto autorizzando il Dirigente nonchè l'Ufficiale
Rogante ad apportare al contratto le modifiche di carattere formale
necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per
la miglior redazione dell'atto. Per tutto ciò che dovesse
comportare una variazione dell'indirizzo programmatico espresso
dal Consiglio Comunale o dell'importo massimo dell'affidamento,
si dovrà prevedere un nuovo passaggio in Consiglio stesso;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.
Premessa:
La Città di Torino è
sede di Corte d'Appello ed in tale veste ad essa compete, ai sensi
della Legge 24 aprile 1941, n. 392, l'obbligo di fornire i locali
ad uso per gli Uffici Giudiziari oltre agli oneri per la manutenzione
degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, per le provviste
di fornitura e manutenzione arredi e per la custodia e la pulizia
dei locali medesimi.
L'espletamento della manutenzione degli
Uffici Giudiziari, essendo stata imposta ai Comuni attraverso
l'obbligo di imputare le relative spese alle voci obbligatorie,
diviene ope legis un obbligo per il Comune di Torino,
pertanto, il servizio della gestione del Palazzo di Giustizia,
ex art. 1 della Legge 392/41, rientra nella realizzazione di un
fine sociale che è quello di garantire il pacifico e regolare
svolgimento dell'Amministrazione della Giustizia.
La Civica Amministrazione, in armonia
con la impostazione di riservare alla Città le funzioni
di indirizzo e controllo in materia di servizi pubblici ha affidato
all'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. la gestione,
la manutenzione e l'adeguamento degli impianti elettrici e speciali,
nonché la gestione degli impianti termici nei vari edifici
municipali.
Il conferimento ad un unico soggetto responsabile,
della gestione di tutta l'impiantistica degli edifici comunali,
ha permesso di attuare una proficua e sinergica politica energetica
su tutti gli impianti consentendo così di ottenere un miglioramento
della qualità del servizio ed una diminuzione dei costi
di gestione da parte della Civica Amministrazione.
Tutto ciò premesso
tra la Città di Torino (in seguito
la Città) qui rappresentata da...................................................e
l'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. (in seguito AEM)
qui rappresentata da .................................................................................................................................................................
si stipula il presente Contratto di servizio.
Art. 1) Conferimento
1.1. La Città affida all'A.E.M.
Torino S.p.A. la gestione di tutti i servizi infra meglio indicati,
inerenti il nuovo Palazzo di Giustizia di Torino sito in Via Principi
d'Acaja, ad essa attribuiti in forza della Legge 24/4/1941, n.
392, nei termini ed alle condizioni di cui al presente contratto
di servizio.
1.2. Sono escluse le forniture di servizi
a rete e dei combustibili che restano in capo alla Città.
Art. 2) Oggetto dell'affidamento
Nell'ambito di quanto prescritto dalla
Legge 24 aprile 1941, n. 392, la AEM dovrà garantire gli
interventi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria
sui componenti architettonico-strutturali e tecnologici e sui
servizi oggetto dell'affidamento che sommariamente vengono di
seguito elencati per categoria di opere e per sottosistemi.
2.1) impianti elettrici (fino alle
prese di alimentazione degli apparecchi utilizzatori, questi ultimi
esclusi), i cui principali componenti sono:
- cabine di trasformazione
MT/bt (22.000/380 V);
- rete di distribuzione
MT;
- quadri elettrici
generali in bt;
- dorsali di distribuzioni
in bt (normale, privilegiata e di sicurezza, linee impianti supervisione)
fino ai terminali per gli utilizzatori;
- quadri elettrici
di piano o di zona;
- circuiti terminali
luce e FM (normale e privilegiata) a partire dai quadri di piano
di zona;
- impianto di illuminazione
interno ed esterno;
- impianto di illuminazione
di sicurezza;
- impianto di emergenza;
- impianto di terra
e collegamenti equipotenziali;
- rifasamento;
- gruppi elettrogeni;
- gruppi di continuità
UPS;
- impianto citofonico;
- impianto TV;
- impianto orologi;
- impianto cavi
scaldanti rampe;
- impianto diffusione
sonora;
- cancelli e portoni
motorizzati
- impianto di protezione
da scariche atmosferiche.
2.2) impianti telefonici (esclusa
la rete di trasmissione dati), i cui principali componenti sono:
- centrale telefonica;
- apparecchi utilizzatori
(telefoni e fax);
- rete telefonica
2.3) impianti di riscaldamento e di
condizionamento, i cui principali componenti e attività
sono:
- centrale termica
e generatori di calore;
- centrale frigorigena;
- rete di distribuzione
acqua calda e refrigerata;
- zone pompaggio;
- apparecchi utilizzatori
(radiatori, fan-coils, .);
- apparecchi di
regolazione dei fan-coils;
- impianti di ventilazione
e unità di trattamento aria;
- termoventilatori;
- sistema di supervisione
e controllo;
- servizio gestione
calore e condizionamento con assunzione del ruolo di terzo responsabile
ai sensi del DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2.4) impianti idraulici, i cui principali
componenti sono:
- impianti di adduzione
e distribuzione acqua sanitaria;
- apparecchi idrosanitari
(componenti, rubinetterie, accessori.);
- boyler elettrici
per la produzione acqua calda sanitaria;
- rete di scarico
e fognaria;
- impianto di pompaggio
acque reflue;
- impianto di irrigazione.
2.5) impianti antincendio, i cui
principali componenti sono:
- centrale antincendio;
- impianto idranti;
- impianto sprinkler;
- impianto di spegnimento
archivi di piano ed elementi di rilevazione incendi;
- impianto di spegnimento
mobili (estintori, idranti.);
- elementi di compartimentazione
(porte REI, serrande tagliafuoco,.).
2.6 impianti di sollevamento, i
cui principali componenti sono:
- ascensori e montacarichi;
- navicelle per
la pulizia delle vetrate.
2.7) impianti di supervisione e controllo,
i cui principali componenti e attività sono:
- sistema di supervisione
centrale (antiintrusione, rilevazione incendio, controllo accessi,
ricerca persone, TVCC, segnali tecnologici PLC);
- sistema di supervisione
impianto di climatizzazione;
- sistema di supervisione
impianti di sollevamento;
- servizio di presidio
dei sistemi di supervisione e controllo.
2.8) interventi edili sugli elementi architettonico-strutturali,
i cui principali componenti e attività sono:
- strutture portanti
e componenti strutturali;
- componenti architettonici;
- coperture;
- serramenti interni
ed esterni;
- facciate in muratura
e vetrate;
- aree esterne
pedonabili, carrabili ed a verde;
- locali interni;
- cartellonistica
e segnaletica (di sicurezza, di indicazione,.);
- attività
di minuto mantenimento (sostituzione serrature, rifacimento chiavi,
piccole riparazioni sugli arredi, manutenzione conservativa delle
panche in legno);
- murature perimetrali
esterne.
2.9) aree verdi, i cui principali
componenti e attività sono:
- potature, concimazione,
irrigazione;
- manti erbosi,
piante.
2.10) pulizia superfici interne:
- pulizia pavimenti
uffici, aule e connessi, locali detenuti, percorsi detenuti, sale
riunioni e biblioteche, corridoi e scale (manutenzione comprendente
scopatura a umido, spolveratura arredi, svuotatura cestini, lavaggio
portacenere);
- pulizia servizi
igienici (manutenzione comprendente lavaggio pavimenti, lavaggio
e disinfezione sanitari);
- pulizia autorimesse
(manutenzione comprendente scopatura meccanica);
- pulizia spazi
tecnici (manutenzione mensile comprendente pulizia con lavasciuga);
- pulizie a fondo
(manutenzione mensile comprendente lucidatura pavimenti; manutenzione
semestrale comprendente deceratura totale e ceratura 2 mani, pulizia
degli arredi in generale, lavatura pareti divisorie e rivestimenti
uffici);
- movimentazione
interna di arredi e di materiale vario;
- forniture materiali
di consumo servizi igienici (sapone, carta.);
- disinfestazioni;
- derattizzazioni;
- raccolta differenziata
rifiuti.
2.11) pulizia superfici esterne, sgombero
neve:
- pulizie esterne;
- sgombero neve
2.12) pulizia superfici vetrate:
- pulizie vetrate
lato esterno ed interno.
2.13) servizio di custodia:
- individuazione
ed assegnazione della custodia dello stabile con la presenza di
un custode nell'alloggio al Palagiustizia.
I sottosistemi elencati nelle succitate
categorie di opere e di servizi si devono intendere di massima
e non esaustivi degli interventi rientranti nelle categorie medesime.
2.14) La competenza AEM sugli impianti
tecnologici inizierà a valle dei punti di consegna o misura
delle società fornitrici dei servizi a rete quali energia
elettrica, gas, acqua.
2.15) Qualora nel corso dell'esecuzione
del contratto emergesse l'esigenza da parte della Città
di ampliare le categorie di attività sopra elencate, adottando
le procedure previste dal successivo art. 13, AEM si impegna ad
erogare quanto richiesto previo accordo con la Città sulle
modalità e sui tempi.
Art. 3) Durata del Contratto di Servizio
3.1) Il presente contratto di servizio
avrà durata per il periodo intercorrente fra il 1 ottobre
2000 ed il 31 dicembre 2005.
3.2) Il succitato periodo avrà lo
scopo, vista la graduale occupazione dell'edificio e la complessità
e l'eterogeneità degli interventi, di definire una base
dei costi di gestione, in funzione dei consuntivi ottenuti alla
fine di ogni gestione manutentiva annuale e dell'occupazione completa
dell'edificio, compresa la futura sopraelevazione degli Uffici
Giudiziari. In relazione all'analisi dei citati costi di gestione,
rilevati dopo il primo biennio di espletamento del servizio, le
condizioni economiche potranno essere riviste.
3.2) Al termine del periodo di validità
il presente Contratto di Sevizio non si rinnoverà automaticamente
ma potrà essere rinnovato o prorogato nella forma e nella
modalità in accordo tra le Parti mediante un nuovo provvedimento
deliberativo.
Art. 4) Finalità del servizio
4.1) L'AEM deve provvedere all'esecuzione
delle attività manutentive atte ad assicurare il ripristino
delle condizioni di piena integrità e di buon funzionamento
di tutte le componenti sia esse architettoniche- strutturali che
tecnologiche e cioè al mantenimento al miglior livello
di qualità possibile in relazione alla situazione rilevata
al momento della presa in consegna del Palazzo di Giustizia ed
a garantire i servizi di cui all'articolo 2.
4.2) L'AEM si impegna, altresì,
ad eseguire tutte quelle attività imprevedibili connesse
alla gestione della manutenzione e giustificate da motivazioni
di indifferibilità ed è autorizzata ad eseguire
tutte le opere che si rendono necessarie da disposti normativi
eventualmente sopraggiunti, previo accordo con la Città
di Torino, con cui si dovranno concordare la modalità ed
i tempi di esecuzione.
4.3) L'AEM deve, in sintesi:
- provvedere alle attività di gestione
(esercizio e conduzione) e di manutenzione ordinaria del sistema
edilizio costituito dai componenti architettonico-strutturali
e dagli impianti tecnologici.
Ai fini del presente Contratto di Servizio,
si stabiliscono le seguenti definizioni:
gestione (esercizio e conduzione):
è costituita dalle operazioni atte a garantire il funzionamento
ordinario degli impianti secondo gli standard di legge. In particolare
comprendono l'accensione/attivazione, lo spegnimento/disalimentazione,
la regolazione, la supervisione ed il controllo;
manutenzione ordinaria:
è costituita dagli interventi programmati e preventivi
atti alla conservazione e tenuta in buono stato dei beni mediante
controlli, verifiche, misurazioni, pulizie, lubrificazioni, interventi
di carattere ordinario e con periodicità di norma non superiore
all'anno.
Sono comprese nella suddetta manutenzione
le attività di seguito elencate:
a) verifiche e
manutenzioni sulle strutture portanti e murature verticali ed
orizzontali;
b) verifiche e
manutenzioni sulle coperture;
c) verifiche e
manutenzioni sulle pavimentazioni esterne ed interne;
d) verifiche e
manutenzioni sui rivestimenti e degli intonaci esterni ed interni
compresi le zoccolature;
e) verifiche e
manutenzioni sui serramenti esterni ed interni sia metallici sia
lignei;
f) verifiche e
manutenzioni sugli impianti;
g) verifiche e
manutenzioni sulla cartellonistica e segnaletica.
Nell'ambito della suddetta definizione,
la manutenzione ordinaria non prevede e quindi non comprende la
sostituzione od il ripristino di componenti, ad eccezione di quelli
minuti ed ordinari di consumo quali lampadine, guarnizioni, filtri
ecc.. La manutenzione ordinaria comprende l'effettuazione di interventi
su guasto dovuti esclusivamente a normale usura di strutture ed
impianti, con sostituzione o ripristino dei componenti nei limiti
sopra indicati, od a cattiva manutenzione o conduzione.
. provvedere alle
attività di manutenzione straordinaria del sistema edilizio
costituito dai componenti architettonico-strutturali e dagli impianti
tecnologici.
Ai fini del presente Contratto di Servizio,
si stabiliscono le seguenti definizioni:
- manutenzione
straordinaria: è costituita da tutti gli interventi
non compresi nella manutenzione ordinaria precedentemente definita.
A titolo esemplificativo e non esaustivo
la manutenzione straordinaria comprende:
- la progettazione,
la direzione lavori ed il collaudo degli interventi;
- gli interventi
atti alla conservazione dei beni mediante controlli, misurazioni,
pulizie, lubrificazioni di carattere straordinario e con periodicità
di norma superiore all'anno;
- la sostituzione
o il ripristino di componenti, non compresi nella manutenzione
ordinaria;
- l'effettuazione
di adeguamenti alle normative che dovessero intervenire secondo
gli interventi di modifica degli impianti determinati dalla necessità
di adempiere ad un obbligo di legge sopravvenuto;
- l'effettuazione
di interventi su richiesta (modifiche, rinnovi, guasti). Gli interventi
di modifica sono tutti quelli richiesti dalla Città di
Torino relativi a modifiche determinate da nuove esigenze logistiche
e/o funzionali quali traslochi, cambio di destinazione d'uso,
progresso tecnologico. Gli interventi di rinnovo sono tutti quelli
richiesti dalla Città di Torino relativi a rifacimenti
parziali o totali di strutture o impianti. Gli interventi di riparazione
guasti sono tutti quelli non compresi nella manutenzione ordinaria
tra cui quelli originati da difetti di progettazione, produzione,
di realizzazione, da cattivo utilizzo da parte degli utenti, da
atti vandalici, da eventi determinati da calamità naturali,
o che comportano la sostituzione o ripristino di componenti di
consistenza rilevante.
- provvedere a
garantire i servizi di cui all'articolo 2 ed a verificarne lo
stato di soddisfazione presso gli Uffici Giudiziari.
4.4) Si intende compreso nella gestione
del servizio di manutenzione, l'osservazione sistematica preventiva
basata su analisi a vista del complesso edilizio finalizzata
alla individuazione delle necessità di interventi.
Art. 5) Assunzione degli obblighi e della responsabilità
5.1) L'AEM assume l'obbligo di assicurare
alla Città la tenuta in buono stato di conservazione del
Palazzo di Giustizia, espletando il servizio nella quantità
e nella qualità per il miglior funzionamento dello stesso,
effettuando controlli preventivi comprendenti verifiche ed operazioni
atte a garantire, il raggiungimento di obiettivi di efficienza
ed efficacia, elaborando anche piani per il miglioramento continuo
dei livelli qualitativi del servizio fornito.
5.2) L'AEM si impegna a redigere un inventario
della consistenza dei beni, delle opere e dei servizi per categorie
di opere e per sottosistemi di cui alla classificazione dell'articolo
2 del presente contratto, da presentare alla fine di ogni anno
unitamente ai documenti di cui all'art. 11.2. A ciascuna voce
di detto inventario dovranno essere collegati costi unitari, sulla
base dei quali verranno definiti gli oneri economici per gli anni
futuri.
5.3) L'AEM si impegna a redigere, entro
il 30 giugno 2002, un manuale manutentivo in collaborazione con
l'Amministrazione comunale, per ogni categoria di opere e di sottosistemi
per mezzo del quale dovrà essere possibile verificare la
strategia manutentiva. Da tale manuale si dovrà poter evincere
quale è il quadro nel quale vengono prese le decisioni
riguardanti la manutenzione ed il controllo degli impianti tecnologici
sotto l'aspetto degli interventi programmati e preventivati alla
conservazione e tenuta in buono stato dei beni susseguenti ai
controlli, verifiche, misurazioni, pulizie e lubrificazioni. Detto
manuale dovrà essere aggiornato annualmente ed inviato
entro la scadenza predetta di ciascun anno alla Città,
al fine di poter avere un quadro sempre attuale della situazione
per poter adottare e verificare le eventuali variazioni delle
strategie manutentive.
5.4) Le normative tecniche e di Settore
che si susseguiranno dopo la decorrenza del presente contratto
di servizio, sostituiranno automaticamente le relative clausole
divenute incompatibili.
5.5) Qualora la predetta sostituzione automatica
delle clausole del presente Contratto di Servizio comporti, per
una o entrambi le parti, adempimenti aggiuntivi, comunque onerosi
e significativi, tali da costituire impegni imprevedibili e sopravvenuti,
le parti si impegnano sin d'ora a concordare eventuali modificazioni,
in conformità con i contenuti economici e tecnici del presente
contratto, tali da ricondurlo ad equità.
5.6) Per quanto attiene al sevizio di pulizia
delle superfici interne ed esterne, l'Azienda Energetica Municipale
dovrà procedere agli affidamenti in osservanza del Regolamento
delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del
lavoro approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 22 dicembre 1998 ed eventualmente degli accordi provinciali
integrativi. In particolare dovrà comunque essere disposta
l'assunzione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tutto il personale
attualmente impiegato nei servizi di pulizia presso le varie sedi
degli Uffici Giudiziari.
Ulteriori ampliamenti del servizio o assunzioni
che si rendessero necessarie nella nuova sede per la pulizia delle
superfici interne ed esterne, nonchè per la cura delle
aree verdi, dovranno essere effettuati applicando il medesimo
Regolamento.
Art. 6) Controllo da parte della Città
6.1) La Città potrà effettuare
controlli e verifiche che riterrà opportuni, anche sulla
base dei documenti che devono essere presentati da A.E.M. alla
Città, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in
termini di risultato qualitativi e quantitativi di cui all'articolo
5 convenendo di effettuare tale controllo almeno una volta all'anno.
6.2) Per gli interventi di manutenzione
straordinaria significativi o di adeguamento degli impianti tecnologici
AEM è tenuta a presentare i progetti definitivi, per l'approvazione
da parte della Città.
Art. 7) Autonomia gestionale della AEM
7.1) L'AEM può operare con la
più ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi
e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati
prefissati attraverso rapporti diretti con gli Uffici Giudiziari.
7.2) L'AEM, durante il periodo transitorio
della progressiva occupazione dei locali del Palagiustizia, opererà
di concerto con il Comune e gli Uffici Giudiziari per una migliore
gestione del piano traslochi e della relativa occupazione.
7.3) L'AEM potrà avvalersi di supporti
esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc.), ferma restando
la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di
verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività
e potrà utilizzare, per i lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria in tutto o in parte, ditte appaltatrici di comprovata
esperienza e capacità nel settore, rimanendo comunque responsabile
e fermo restando il rispetto delle norme di legge, assicurando
ogni garanzia a copertura dei rischi di responsabilità
civile per i servizi svolti. Qualora i lavori non venissero eseguiti
direttamente da AEM, le ditte appaltatrici dovranno essere individuate
a mezzo di gara esperita con le modalità prescritte dalla
norma per la esecuzione di lavori pubblici.
La Città metterà a disposizione
di A.E.M. le informazioni e la documentazione di cui dispone relativamente
ad eventuali inadempimenti pregressi di ditte appaltatrici, ai
fini dell'applicazione dell'art. 12.1 del Decreto Legislativo
17 marzo 1995 n. 157 e dell'art. 24.1 della Direttiva 93/37 C.E.E.
del Consiglio del 14 giugno 1993.
7.4) L'AEM potrà operare su sistemi
informatici esistenti relativi alla supervisione degli impianti
tecnologici (hardware e software) e sarà delegata dalla
Città a rappresentarla a tutti gli effetti davanti ai Produttori,
al fine di rimuovere eventuali errori di programma e di fornire
le versioni di aggiornamento durante il periodo di validità
della presente Contratto di Servizio.
7.5) L'AEM durante le attività operative
dovrà coordinare le proprie azioni con le attività
di Istituto del Palazzo di Giustizia e/o con i Settori comunali
incaricati dei futuri lavori di sopraelevazione e di integrazione
dell'impianto antincendio ed altri lavori che si renderanno necessari
non contemplati negli oneri della A.E.M..
Art. 8) Verifiche e valutazioni sullo stato degli impianti
8.1) Al fine di una più corretta
e puntuale definizione della redazione dei prossimi programmi
triennali, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, Legge 109/94 e delle
corrispondenti spese da prevedere nei relativi Bilanci di investimento,
AEM in modo preventivo dovrà effettuare sopralluoghi volti
ad esprimere una valutazione di massima sulla sicurezza delle
strutture e degli impianti tecnologici.
8.2) Al fine di consentire la programmazione
economica della Città, AEM provvederà entro il 10
settembre del 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 a definire un piano
di intervento contenente le proposte di manutenzione straordinarie
necessarie per soddisfare eventuali richieste da parte degli Uffici
Giudiziari, per eliminare eventuali criticità o anomalie
di funzionamento e per migliorare la eventuale logistica e organizzazione
del complesso struttura-impianto sulla base delle esigenze manifestate
dall'utilizzatore o dalla medesima AEM. I sopracitati interventi
di manutenzione straordinaria prima della loro programmazione
saranno sottoposti alla valutazione ed approvazione del Settore
Coordinamento Impianti.
Art. 9) Proprietà degli impianti
9.1) La Città è proprietaria
della struttura e degli impianti tecnologici, i quali vengono
dati in gestione alla AEM per tutta la durata della presente Contratto
di Servizio.
9.2) La Città opererà affinché
il collaudo degli impianti sia effettuato entro la fine dell'anno
e siano, altresì consegnate tutte le autorizzazioni occorrenti
(certificato di prevenzione incendi, agibilità) successivamente
alla data di stipulazione del presente Contratto di Servizio.
9.3) La Città si impegna, altresì,
a mettere a disposizione della AEM tutta la documentazione tecnica,
già attualmente depositata presso il Palagiustizia, al
fine di mettere la AEM medesima nelle condizioni di gestire l'erogazione
del servizio nelle migliori delle condizioni.
9.4) La destinazione degli spazi e dei
locali del Palazzo di Giustizia e le relative modalità
di utilizzazione saranno definite e concordate tra la Città,
proprietaria, e l'Amministrazione Giudiziaria e/o altri soggetti.
9.5) L'affidamento delle attività
oggetto del presente Contratto di Servizio non comporta per la
AEM l'assunzione di responsabilità in ordine all'eventuale
non corretto utilizzo dell'immobile, delle attrezzature, dei materiali
ivi contenuti e della gestione degli spazi e dei locali che rimarrà
di competenza degli Uffici Giudiziari.
Art. 10) Responsabilità civile
10.1) In dipendenza del presente contratto
di servizio, la città è sollevata da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni a terzi derivanti dall'espletamento
del servizio, da lavori eseguiti o da cattiva o mancata manutenzione
della struttura e degli impianti.
10.2) L'AEM risponde verso la Città,
verso terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività
svolta, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità
sia attribuibile civilmente alla AEM stessa.
10.3) In caso di appalto, AEM inserirà
nei Capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro
i danni verso terzi.
Copia delle polizze stipulate dagli appaltatori
dovranno essere fornite alla AEM che potrà richiedere modifiche
alle condizioni di assicurazione, ai capitali e ai massimali,
con l'obbligo per l'appaltatore di darvi corso.
Art. 10 bis) Garanzia
A garanzia dell'adempimento di tutti
gli obblighi previsti nel presente contratto l'A.E.M. costituisce
un deposito cauzionale definitivo nella misura del 5% dell'importo
contrattuale, in una delle forme consentite dalla Legge 10 giugno
1982, n. 348.
Art. 11) Corrispettivo del servizio
La gestione del Servizio di manutenzione
del nuovo Palazzo di Giustizia relativo alla quota parte dell'anno
2000 e degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 sarà a
cura della AEM dal momento dell'affidamento del Servizio secondo
il programma degli investimenti di seguito elencati:
11.1) Per la gestione dei servizi, la Città
corrisponderà alla AEM una somma massima (IVA esclusa),
comprensiva di:
- indennità
per l'avviamento della gestione di lire 250.000.000 per l'anno
2000 e per l'anno 2001;
- compenso per
le attività di gestione, comprensivo di oneri diretti e
indiretti pari a L. 2.258.060.000 per la quota parte dell'anno
2000, a L. 9.032.240.000 per i restanti anni dal 2001 e fino al
2005 compreso;
La stima dei costi annuali viene meglio
individuata in dettaglio nel prospetto riepilogativo che si allega
al presente contratto (Allegato n.1) per farne parte integrante
e sostanziale.
E' inoltre prevista una spesa di L. 2.500.000.000
(IVA esclusa), da effettuare nei prossimi cinque anni, con lavori
di manutenzione straordinaria indicativamente ripartito in circa
L. 500.000.000 annui.
Rimane la facoltà prevista dalla
Legge di ricorso alle maggiori opere previste nella misura del
sesto- quinto.
Tali somme si intendono comprensive delle
spese tecniche di progettazione, Direzione Lavori, assistenza,
collaudo, ecc., valutate nella misura del 7% del valore delle
opere.
L'Amministrazione comunale deve porre
a disposizione della AEM, in tempo utile, le somme necessarie
per l'espletamento di tutte le attività connesse all'esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria o di adeguamento.
11.2) Modalità di pagamento
Il pagamento di quanto dovuto dalla Città
di Torino, in relazione alle prestazioni effettivamente prestate
a consuntivo di cui all'art. 11.1), viene così determinato:
a) per la gestione
dei servizi il corrispettivo, come sopra determinato verrà
liquidato in base ai servizi prestati effettivamente a consuntivo
alla AEM a consuntivo nei seguenti termini:
- lire 250.000.000
per l'anno 2000, entro il 31.01.2001;
- lire 250.000.000
per l'anno 2001, entro il 30.06.2001;
- la prima rata
di compenso per le attività di gestione, riferita alla
scadenza del I trimestre, entro il 31 maggio dell'anno corrente;
- la seconda rata
riferita alla scadenza del II trimestre, entro il 31 agosto dell'anno
corrente;
- la terza rata
riferita alla scadenza del III trimestre, entro il 30 novembre
dell'anno corrente;
- la quarta rata
riferita alla scadenza del IV trimestre, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo.
I suddetti corrispettivi per la loro liquidazione
dovranno essere accompagnati dalla seguente documentazione:
- descrizione analitica
delle opere seguite dalla AEM con proprio personale o da imprese
da essa demandate, accompagnata da copia della contabilizzazione
chiara e puntuale;
- certificazione
del Legale Rappresentante della AEM, o suo delegato, indicante
che i costi evidenziati si riferiscono esclusivamente all'espletamento
della gestione del Palazzo di Giustizia e che gli stessi sono
conformi alle risultanze desunte dalla contabilità conservata
agli atti della AEM.
Art. 12) Collaborazione fra la Città e AEM
12.1) La Città conferisce in via
generale alla AEM il mandato per agire in ogni sede, giudiziale
e stragiudiziale, ed in ogni grado di giudizio per ottenere il
risarcimento dei danni causati da terzi alle opere ed agli impianti
della Città.
12.2) Le spese di ripristino degli impianti
danneggiati da terzi non saranno a carico della Città qualora
siano noti e solvibili i responsabili degli eventi dannosi; in
caso contrario, le spese in questione saranno accollate alla Città.
Art. 13) Modificazioni del Contratto di Servizio
13.1) Ogni futura modificazione del presente
Contratto di Servizio dovrà risultare da atto scritto,
validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle due parti
secondo le rispettive procedure.
13.2) Le Parti convengono, fin d'ora, di
procedere di comune accordo alle revisioni del presente Contratto
di Servizio, che si rendano necessarie in seguito all'eventuale
modificazione di elementi di rilievo del quadro normativo di riferimento.
Art. 14) Revoca dell'affidamento
14.1) Il presente Contratto di Servizio
potrà essere revocato, totalmente o parzialmente, da parte
della Città per sopravvenute gravi e motivate esigenze
di pubblico interesse.
14.2) Il diritto di revoca non potrà
comunque essere esercitato dalla Città prima che sia decorso
un anno dalla data di stipulazione del presente Contratto di Servizio.
14.3) Il provvedimento di revoca dovrà
comunque essere motivato in relazione a sopravvenute esigenze
pubbliche connesse al servizio stesso o alla sua forma di gestione.
14.4) Al termine del presente affidamento,
anche se anticipato per qualunque ragione rispetto alla scadenza
prevista al precedente art.3, e salvo il caso di sua continuazione
con AEM, questa avrà l'obbligo di collaborazione al regolare
passaggio alla Città o, se da questa indicato, al nuovo
soggetto affidatario di tutte le conoscenze, ivi inclusi i disegni,
i manufatti specifici, i diritti e quanto altro generalmente occorra
alla regolare esecuzione dell'affidamento.
Art. 15) Decadenza dell'affidamento
15.1) La Città potrà pronunciare
la decadenza totale della AEM dall'affidamento per i seguenti
motivi:
a) fallimento della
società;
b) gravi e reiterate
inadempienze nella gestione del servizio o nell'osservanza delle
norme di legge vigenti, qualora imputabili alla diretta responsabilità
della AEM e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione
del servizio.
15.2) La Città notificherà
alla AEM, nei casi previsti dal precedente punto 15.1), lettera
b), una diffida e un invito ad adempiere, con il quale dovrà
essere assegnato un termine congruo entro cui AEM dovrà
rimuovere gli effetti delle inadempienze e provvedere al ripristino
della corretta gestione del servizio, in conformità al
presente Contratto di Servizio.
15.3) Qualora AEM contesti il contenuto
della diffida o, comunque, ritenga di non doverla eseguire, la
questione verrà deferita al Collegio arbitrale, entro il
termine assegnatoLe dalla diffida stessa.
In tal caso la decadenza totale o parziale
dell'affidamento potrà essere sancita solo in seguito alla
pronuncia del Collegio arbitrale e nei limiti della stessa.
Art. 16) Controversie
Tutte le contestazioni che possano insorgere per causa, dipendenza,
o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, anche per quanto non espressamente contemplato, ma
afferente all'esercizio della gestione, saranno devolute all'Autorità
Giudiziaria competente.