Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale

n. ord. 166

Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

2000 07128/64

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 SETTEMBRE 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con gli Assessori Corsico e Passoni.

    La Città di Torino è sede di Corte d'Appello ed in tale veste ad essa compete, ai sensi della Legge 24 aprile 1941, n. 392, l'obbligo di fornire i locali ad uso per gli Uffici Giudiziari oltre agli oneri per la manutenzione degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, per le provviste di fornitura e manutenzione arredi e per la custodia e la pulizia dei locali medesimi.
    Pertanto, giunta a compimento la costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia, sito in Torino in Via Principi d'Acaja, di proprietà della Città, e avviato il trasferimento degli uffici giudiziari a partire dall'ultimo trimestre del corrente anno, si presenta per la Città l'esigenza di assumere il servizio della gestione del Palazzo di Giustizia, ai sensi dell'art.1 della Legge 392/41, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.
    Il Consiglio Comunale ha approvato l'affidamento all'A.E.M. Torino S.p.A., società costituita ai sensi dell'art. 22 della legge 142/90, in un primo momento - con deliberazione n. 111 in data 18 aprile 1994 (mecc. 9402240/21) - della gestione degli impianti termici degli edifici comunali, ed in un secondo momento - con deliberazione n. 243 in data 29 novembre 1999 (mecc. 9908625/64) - della gestione degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali e di altri edifici di interesse pubblico, ciò in armonia con l'esigenza di riservare al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo in materia di servizi pubblici, demandando a propri “organismi strumentali” ai sensi della legge 142/90, le funzioni di carattere gestionale ed operativo.
    Per quanto concerne il nuovo Palazzo di Giustizia, con la citata deliberazione n. 243 (mecc. 9908625/64), il Consiglio Comunale ha previsto che la gestione del relativo servizio di manutenzione e gestione degli impianti sarebbe stata conferita all'AEM con modalità, procedure, e riconoscimenti economici da definirsi in occasione della occupazione dello stabile da parte dell'utenza, prevista nell'anno 2000. Detto intento è stato puntualmente recepito all'articolo 14 punto 6 (14.6) del relativo contratto di servizio per la gestione degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali sottoscritto in data 21 dicembre 1999.
    L'A.E.M. può svolgere ai sensi del vigente statuto sociale, tra l'altro, tutte le attività di gestione tecnico manutentiva di patrimoni immobiliari pubblici o privati, di amministrazione degli stessi, nonché attività di costruzione e gestione di impianti tecnologici.
    Pertanto essendo imminente l'insediamento del Nuovo Palazzo di Giustizia, per soddisfare le necessità sopra evidenziate ed individuate già nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 243, la Città intende conferire all'AEM la gestione del servizio della manutenzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Prioritariamente la Città intende assicurare il mantenimento in perfetta efficienza del nuovo Palazzo di Giustizia, poiché tale opera riveste interesse pubblico in considerazione della funzione cui è adibito l'intero edificio.
    Va anche rilevato che, da un lato, la gestione impiantistica del Nuovo Palazzo di Giustizia, ha un ruolo determinante per la complessità e delicatezza degli impianti e dall'altro vi è la cogente necessità della gestione unitaria di tutte le attività che la legge 392/1941 pone a carico del Comune, sia per garantire un ottimale standard di efficienza, sia per la delicatezza e riservatezza richieste per garantire la sicurezza dell'imponente complesso, che mal si conciliano con la pluralità di interventi e responsabili.
    L'A.E.M. dovrà pertanto, nell'ambito di quanto prescritto dalla Legge 24 aprile 1941, n. 392, garantire, nei termini ed alle condizioni stabilite nell'allegato contratto, gli interventi sui componenti architettonico - strutturali e tecnologici e sui servizi oggetto dell'affidamento, elencati per categorie di opere e per sottosistemi in dettaglio all'art. 2 del citato contratto e che qui in sintesi si richiamano:
-    impianti elettrici;
-    impianti telefonici;
-    impianti di riscaldamento e di condizionamento;
-    impianti idraulici;
-    impianti antincendio;
-    impianti di sollevamento;
-    impianti di supervisione e controllo;
-    interventi edili sugli elementi architettonico-strutturali;
-    aree verdi;
-    pulizia superfici interne ed esterne;
-    servizio di custodia.
    A tal fine l'A.E.M. provvederà alle attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo la definizione contenuta nel contratto di servizio (art.4.3) del sistema edilizio costituito dai componenti architettonico-strutturali e dagli impianti tecnologici dello stabile in oggetto.
    L'AEM dovrà altresì eseguire tutte quelle attività imprevedibili connesse alla gestione della manutenzione e giustificate da motivazioni di indifferibilità, nonché tutte le opere che riterrà necessarie sotto l'aspetto della sicurezza per i primi interventi e previo accordo con il Comune circa le opere di ripristino per le quali si dovranno determinare le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori.
    L'esecuzione delle attività manutentive affidate all'A.E.M. Torino S.p.A. deve così essere volta ad assicurare il ripristino delle condizioni di piena integrità e di buon funzionamento di tutte le componenti architettoniche, strutturali e tecnologiche e la tenuta in buono stato di conservazione del Nuovo Palazzo di Giustizia, nonché a garantirne i servizi di pulizia e custodia, al miglior livello di qualità possibile in relazione alla situazione rilevata al momento della presa in consegna dello stesso.
    Sul piano specifico e nel dettaglio tecnico, l'A.E.M. dovrà effettuare controlli preventivi comprendenti verifiche ed operazioni atte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia, elaborando anche piani per il miglioramento continuo dei livelli qualitativi del servizio fornito. L'AEM dovrà redigere un inventario della consistenza dei beni, delle opere e dei servizi per le predette categorie di opere e per sottosistemi da presentare alla fine di ogni anno, nonchè un manuale manutentivo per ogni categoria di opere e di sottosistemi per mezzo del quale dovrà essere possibile verificare la strategia manutentiva. Da tale manuale si dovrà poter evincere quale è il quadro nel quale vengono prese le decisioni riguardanti la manutenzione ed il controllo degli impianti tecnologici sotto l'aspetto degli interventi programmati e preventivati alla conservazione e tenuta in buono stato dei beni susseguenti ai controlli, verifiche, misurazioni, pulizie e lubrificazioni. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e significativi o di adeguamento degli impianti alla normativa vigente l'AEM sarà tenuta a presentare il progetto definitivo, per l'approvazione da parte della Città.
    La Città potrà effettuare i controlli e le verifiche che riterrà opportuni, anche sulla base dei documenti che devono essere presentati da A.E.M. per valutare il raggiungimento degli obiettivi in termini di risultato qualitativi e quantitativi.
    La Città corrisponderà all'A.E.M. per l'affidamento del servizio in oggetto e per tutta la durata dello stesso, in base ai servizi effettivamente prestati a consuntivo, una somma massima (IVA esclusa) di lire 50.419.260.000, pari a Euro 26.039.374,67, comprensiva di L. 2.500.000.000 di manutenzione straordinaria, suddivisi annualmente secondo con le modalità e nei termini meglio specificati nel dettaglio all'art.11 dell'allegato contratto di servizio. La stima dei costi annuali per il servizio in oggetto è meglio descritta nel prospetto allegato al contratto di servizio.
    Il contratto di servizio avrà durata per il periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2005. Detta durata temporale, vista la graduale occupazione dell'edificio, si ritiene adeguata ad una gestione operativa integrata, comprendente una pluralità e varietà di interventi e permetterà di definire una base dei costi di gestione, in funzione dei consuntivi ottenuti alla fine di ogni gestione manutentiva annuale e dell'occupazione completa dell'edificio, compresa la futura sopraelevazione degli Uffici Giudiziari.
    La Città di Torino ha saputo costruire un percorso d'inserimento al lavoro dei cittadini più svantaggiati, attraverso gli appalti di pulizia e custodia delle scuole affidati alle Cooperative Sociali di tipo B.
    Questa iniziativa coinvolge tuttora circa 800 persone e rappresenta nel panorama nazionale un'esperienza di grandissimo valore.
    A questo proposito il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione mecc. 9805514/03, “Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro”.
    Si rende pertanto necessario saper coniugare il significato sociale di questa esperienza torinese, con la novità rappresentata dalla disponibilità del contratto di servizio tra la Città di Torino e l'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., inerente il nuovo Palazzo di Giustizia, circa i sottosistemi dei servizi di pulizia delle superfici interne ed esterne e la manutenzione delle aree verdi.
    Proprio per salvaguardare l'originalità dell'esperienza torinese circa il rapporto contrattuale con le Cooperative di tipo B e saper dare un segnale di forte attenzione sociale verso i lavoratori e i cittadini più deboli sul mercato del lavoro, è necessario riservare questi due sottosistemi del contratto di servizio ad appalti rivolti all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, facendo esplicito riferimento al Regolamento votato dal Consiglio Comunale.
    Per quanto attiene al servizio di pulizia delle superfici interne ed esterne, l'Azienda Energetica Municipale dovrà procedere agli affidamenti in osservanza del “Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 ed eventualmente degli accordi provinciali integrativi.
    In particolare dovrà comunque essere disposta l'assunzione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tutto il personale attualmente impiegato nei servizi di pulizia presso le varie sedi degli Uffici Giudiziari.
    Ulteriori ampliamenti del servizio o assunzioni che si rendessero necessarie nella nuova sede per la pulizia delle superfici interne ed esterne, nonchè per la cura delle aree verdi, dovranno essere effettuati applicando il medesimo Regolamento.
    In conclusione, l'esercizio di tutte le predette attività, che pare opportuno ricondurre ad un sistema funzionale integrato, che superi la semplice sommatoria dei singoli servizi, permetterà, tra l'altro:
-    la valorizzazione della professionalità di A.E.M., in conformità con il suo oggetto sociale, nella prima fase di espletamento del servizio, considerata dalla Città, che conserva le funzioni di indirizzo e di vigilanza dell'insieme delle attività affidate, quale presupposto per la prosecuzione del servizio stesso;
-    lo sviluppo di tutti i servizi che la Città è tenuta a fornire per legge, in modo armonizzato e con abbattimento dei costi, destinati a ridursi proprio in ragione della razionalizzazione apportata e delle economie di scala;
-    la razionalizzazione organizzativa con l'unificazione delle funzioni operative e raggiungimento di maggiore efficienza;
-    un maggiore standard di sicurezza per l'amministrazione della giustizia nel nuovo complesso.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, ed in ottemperanza alla legge 24 aprile 1941 n. 392, l'affidamento all'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. (A.E.M. Torino S.p.A.) della gestione dei servizi inerenti il Nuovo Palazzo di Giustizia;
2)    di approvare lo schema del Contratto di Servizio tra la Città di Torino e l'A.E.M. Torino S.p.A., allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ) inerente l'affidamento del servizio suddetto, richiamando in particolare:
    -    l'art.2: oggetto dell'affidamento;
    -    l'art.3: durata del contratto di servizio;
    -    l'art.4: finalità del servizio;
    -    l'art.5: assunzione degli obblighi e della responsabilità da parte di A.E.M. Torino S.p.A.;
    -    l'art.6: controllo da parte della Città;
    -    l'art.11: corrispettivo del servizio.
2bis)    Per quanto attiene al servizio di pulizia delle superfici interne ed esterne, l'Azienda Energetica Municipale dovrà procedere agli affidamenti in osservanza del “Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 ed eventualmente degli accordi provinciali integrativi. In particolare dovrà comunque essere disposta l'assunzione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tutto il personale attualmente impiegato nei servizi di pulizia presso le varie sedi degli Uffici Giudiziari.
    Ulteriori ampliamenti del servizio o assunzioni che si rendessero necessarie nella nuova sede per la pulizia delle superfici interne ed esterne, nonchè per la cura delle aree verdi, dovranno essere effettuati applicando il medesimo Regolamento;
3)    di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione;
4)    di subordinare la stipula del contratto all'avvenuta esecutività della determinazione di cui al precedente punto autorizzando il Dirigente nonchè l'Ufficiale Rogante ad apportare al contratto le modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per la miglior redazione dell'atto. Per tutto ciò che dovesse comportare una variazione dell'indirizzo programmatico espresso dal Consiglio Comunale o dell'importo massimo dell'affidamento, si dovrà prevedere un nuovo passaggio in Consiglio stesso;
5)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.

    Premessa:

    La Città di Torino è sede di Corte d'Appello ed in tale veste ad essa compete, ai sensi della Legge 24 aprile 1941, n. 392, l'obbligo di fornire i locali ad uso per gli Uffici Giudiziari oltre agli oneri per la manutenzione degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, per le provviste di fornitura e manutenzione arredi e per la custodia e la pulizia dei locali medesimi.  
    L'espletamento della manutenzione degli Uffici Giudiziari, essendo stata imposta ai Comuni attraverso l'obbligo di imputare le relative spese alle voci obbligatorie, diviene “ope legis” un obbligo per il Comune di Torino, pertanto, il servizio della gestione del Palazzo di Giustizia, ex art. 1 della Legge 392/41, rientra nella realizzazione di un fine sociale che è quello di garantire il pacifico e regolare svolgimento dell'Amministrazione della Giustizia.
    La Civica Amministrazione, in armonia con la impostazione di riservare alla Città le funzioni di indirizzo e controllo in materia di servizi pubblici ha affidato all'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. la gestione, la manutenzione e l'adeguamento degli impianti elettrici e speciali, nonché la gestione degli impianti termici nei vari edifici municipali.
    Il conferimento ad un unico soggetto responsabile, della gestione di tutta l'impiantistica degli edifici comunali, ha permesso di attuare una proficua e sinergica politica energetica su tutti gli impianti consentendo così di ottenere un miglioramento della qualità del servizio ed una diminuzione dei costi di gestione da parte della Civica Amministrazione.
    Tutto ciò premesso
    tra la Città di Torino (in seguito la Città) qui rappresentata da...................................................e l'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. (in seguito AEM) qui rappresentata da ................................................................................................................................................................. si stipula il presente Contratto di servizio.

Art. 1) Conferimento
1.1.    La Città affida all'A.E.M. Torino S.p.A. la gestione di tutti i servizi infra meglio indicati, inerenti il nuovo Palazzo di Giustizia di Torino sito in Via Principi d'Acaja, ad essa attribuiti in forza della Legge 24/4/1941, n. 392, nei termini ed alle condizioni di cui al presente contratto di servizio.
1.2.    Sono escluse le forniture di servizi a rete e dei combustibili che restano in capo alla Città.

Art. 2) Oggetto dell'affidamento
    Nell'ambito di quanto prescritto dalla Legge 24 aprile 1941, n. 392, la AEM dovrà garantire gli interventi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sui componenti architettonico-strutturali e tecnologici e sui servizi oggetto dell'affidamento che sommariamente vengono di seguito elencati per categoria di opere e per sottosistemi.
2.1)    impianti elettrici (fino alle prese di alimentazione degli apparecchi utilizzatori, questi ultimi esclusi), i cui principali componenti sono:
    -    cabine di trasformazione MT/bt (22.000/380 V);
    -    rete di distribuzione MT;
    -    quadri elettrici generali in bt;
    -    dorsali di distribuzioni in bt (normale, privilegiata e di sicurezza, linee impianti supervisione) fino ai terminali per gli utilizzatori;
    -    quadri elettrici di piano o di zona;
    -    circuiti terminali luce e FM (normale e privilegiata) a partire dai quadri di piano di zona;
    -    impianto di illuminazione interno ed esterno;
    -    impianto di illuminazione di sicurezza;
    -    impianto di emergenza;
    -    impianto di terra e collegamenti equipotenziali;
    -    rifasamento;
    -    gruppi elettrogeni;
    -    gruppi di continuità UPS;
    -    impianto citofonico;
    -    impianto TV;
    -    impianto orologi;
    -    impianto cavi scaldanti rampe;
    -    impianto diffusione sonora;
    -    cancelli e portoni motorizzati
    -    impianto di protezione da scariche atmosferiche.
2.2)    impianti telefonici (esclusa la rete di trasmissione dati), i cui principali componenti sono:
    -    centrale telefonica;
    -    apparecchi utilizzatori (telefoni e fax);
    -    rete telefonica
2.3)    impianti di riscaldamento e di condizionamento, i cui principali componenti e attività sono:
    -    centrale termica e generatori di calore;
    -    centrale frigorigena;
    -    rete di distribuzione acqua calda e refrigerata;
    -    zone pompaggio;
   -    apparecchi utilizzatori (radiatori, fan-coils, .);
    -    apparecchi di regolazione dei fan-coils;
    -    impianti di ventilazione e unità di trattamento aria;
    -    termoventilatori;
    -    sistema di supervisione e controllo;
    -    servizio gestione calore e condizionamento con assunzione del ruolo di terzo responsabile ai sensi del DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2.4)    impianti idraulici, i cui principali componenti sono:
    -    impianti di adduzione e distribuzione acqua sanitaria;
    -    apparecchi idrosanitari (componenti, rubinetterie, accessori.);
    -    boyler elettrici per la produzione acqua calda sanitaria;
    -    rete di scarico e fognaria;
    -    impianto di pompaggio acque reflue;
    -    impianto di irrigazione.
2.5)    impianti antincendio, i cui principali componenti sono:
    -    centrale antincendio;
    -    impianto idranti;
    -    impianto sprinkler;
    -    impianto di spegnimento archivi di piano ed elementi di rilevazione incendi;
    -    impianto di spegnimento mobili (estintori, idranti.);
    -    elementi di compartimentazione (porte REI, serrande tagliafuoco,.).
2.6    impianti di sollevamento, i cui principali componenti sono:
    -    ascensori e montacarichi;
    -    navicelle per la pulizia delle vetrate.
2.7)   impianti di supervisione e controllo, i cui principali componenti e attività sono:
    -    sistema di supervisione centrale (antiintrusione, rilevazione incendio, controllo accessi, ricerca persone, TVCC, segnali tecnologici PLC);
    -    sistema di supervisione impianto di climatizzazione;
    -    sistema di supervisione impianti di sollevamento;
    -    servizio di presidio dei sistemi di supervisione e controllo.
2.8)   interventi edili sugli elementi architettonico-strutturali, i cui principali componenti e attività sono:
    -    strutture portanti e componenti strutturali;
    -    componenti architettonici;
    -    coperture;
    -    serramenti interni ed esterni;
    -    facciate in muratura e vetrate;
    -    aree esterne pedonabili, carrabili ed a verde;
    -    locali interni;
    -    cartellonistica e segnaletica (di sicurezza, di indicazione,.);
    -    attività di minuto mantenimento (sostituzione serrature, rifacimento chiavi, piccole riparazioni sugli arredi, manutenzione conservativa delle panche in legno);
    -    murature perimetrali esterne.
2.9)    aree verdi, i cui principali componenti e attività sono:
    -    potature, concimazione, irrigazione;
    -    manti erbosi, piante.
2.10)    pulizia superfici interne:
    -    pulizia pavimenti uffici, aule e connessi, locali detenuti, percorsi detenuti, sale riunioni e biblioteche, corridoi e scale (manutenzione comprendente scopatura a umido, spolveratura arredi, svuotatura cestini, lavaggio portacenere);
    -    pulizia servizi igienici (manutenzione comprendente lavaggio pavimenti, lavaggio e disinfezione sanitari);
    -    pulizia autorimesse (manutenzione comprendente scopatura meccanica);
    -    pulizia spazi tecnici (manutenzione mensile comprendente pulizia con lavasciuga);
    -    pulizie a fondo (manutenzione mensile comprendente lucidatura pavimenti; manutenzione semestrale comprendente deceratura totale e ceratura 2 mani, pulizia degli arredi in generale, lavatura pareti divisorie e rivestimenti uffici);
    -    movimentazione interna di arredi e di materiale vario;
    -    forniture materiali di consumo servizi igienici (sapone, carta.);
    -    disinfestazioni;
    -    derattizzazioni;
    -    raccolta differenziata rifiuti.
2.11)    pulizia superfici esterne, sgombero neve:
    -    pulizie esterne;
    -    sgombero neve
2.12)    pulizia superfici vetrate:
    -    pulizie vetrate lato esterno ed interno.
2.13)    servizio di custodia:
    -    individuazione ed assegnazione della custodia dello stabile con la presenza di un custode nell'alloggio al Palagiustizia.
    I sottosistemi elencati nelle succitate categorie di opere e di servizi si devono intendere di massima e non esaustivi degli interventi rientranti nelle categorie medesime.
2.14)    La competenza AEM sugli impianti tecnologici inizierà a valle dei punti di consegna o misura delle società fornitrici dei servizi a rete quali energia elettrica, gas, acqua.
2.15)    Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto emergesse l'esigenza da parte della Città di ampliare le categorie di attività sopra elencate, adottando le procedure previste dal successivo art. 13, AEM si impegna ad erogare quanto richiesto previo accordo con la Città sulle modalità e sui tempi.

Art. 3) Durata del Contratto di Servizio
3.1)    Il presente contratto di servizio avrà durata per il periodo intercorrente fra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2005.
3.2)    Il succitato periodo avrà lo scopo, vista la graduale occupazione dell'edificio e la complessità e l'eterogeneità degli interventi, di definire una base dei costi di gestione, in funzione dei consuntivi ottenuti alla fine di ogni gestione manutentiva annuale e dell'occupazione completa dell'edificio, compresa la futura sopraelevazione degli Uffici Giudiziari. In relazione all'analisi dei citati costi di gestione, rilevati dopo il primo biennio di espletamento del servizio, le condizioni economiche potranno essere riviste.
3.2)    Al termine del periodo di validità il presente Contratto di Sevizio non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovato o prorogato nella forma e nella modalità in accordo tra le Parti mediante un nuovo provvedimento deliberativo.

Art. 4) Finalità del servizio
4.1)    L'AEM deve provvedere all'esecuzione delle attività manutentive atte ad assicurare il ripristino delle condizioni di piena integrità e di buon funzionamento di tutte le componenti sia esse architettoniche- strutturali che tecnologiche e cioè al mantenimento al miglior livello di qualità possibile in relazione alla situazione rilevata al momento della presa in consegna del Palazzo di Giustizia ed a garantire i servizi di cui all'articolo 2.
4.2)    L'AEM si impegna, altresì, ad eseguire tutte quelle attività imprevedibili connesse alla gestione della manutenzione e giustificate da motivazioni di indifferibilità ed è autorizzata ad eseguire tutte le opere che si rendono necessarie da disposti normativi eventualmente sopraggiunti, previo accordo con la Città di Torino, con cui si dovranno concordare la modalità ed i tempi di esecuzione.
4.3)    L'AEM deve, in sintesi:
-    provvedere alle attività di gestione (esercizio e conduzione) e di manutenzione ordinaria del sistema edilizio costituito dai componenti architettonico-strutturali e dagli impianti tecnologici.
    Ai fini del presente Contratto di Servizio, si stabiliscono le seguenti definizioni:
     gestione (esercizio e conduzione): è costituita dalle operazioni atte a garantire il funzionamento ordinario degli impianti secondo gli standard di legge. In particolare comprendono l'accensione/attivazione, lo spegnimento/disalimentazione, la regolazione, la supervisione ed il controllo;
     manutenzione ordinaria: è costituita dagli interventi programmati e preventivi atti alla conservazione e tenuta in buono stato dei beni mediante controlli, verifiche, misurazioni, pulizie, lubrificazioni, interventi di carattere ordinario e con periodicità di norma non superiore all'anno.
    Sono comprese nella suddetta manutenzione le attività di seguito elencate:
    a)    verifiche e manutenzioni sulle strutture portanti e murature verticali ed orizzontali;
    b)    verifiche e manutenzioni sulle coperture;
    c)    verifiche e manutenzioni sulle pavimentazioni esterne ed interne;
    d)    verifiche e manutenzioni sui rivestimenti e degli intonaci esterni ed interni compresi le zoccolature;
    e)    verifiche e manutenzioni sui serramenti esterni ed interni sia metallici sia lignei;
    f)    verifiche e manutenzioni sugli impianti;
    g)    verifiche e manutenzioni sulla cartellonistica e segnaletica.
    Nell'ambito della suddetta definizione, la manutenzione ordinaria non prevede e quindi non comprende la sostituzione od il ripristino di componenti, ad eccezione di quelli minuti ed ordinari di consumo quali lampadine, guarnizioni, filtri ecc.. La manutenzione ordinaria comprende l'effettuazione di interventi su guasto dovuti esclusivamente a normale usura di strutture ed impianti, con sostituzione o ripristino dei componenti nei limiti sopra indicati, od a cattiva manutenzione o conduzione.
    .    provvedere alle attività di manutenzione straordinaria del sistema edilizio costituito dai componenti architettonico-strutturali e dagli impianti tecnologici.
    Ai fini del presente Contratto di Servizio, si stabiliscono le seguenti definizioni:
    -     manutenzione straordinaria: è costituita da tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria precedentemente definita.
    A titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione straordinaria comprende:
   -    la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo degli interventi;
    -    gli interventi atti alla conservazione dei beni mediante controlli, misurazioni, pulizie, lubrificazioni di carattere straordinario e con periodicità di norma superiore all'anno;
    -    la sostituzione o il ripristino di componenti, non compresi nella manutenzione ordinaria;
    -    l'effettuazione di adeguamenti alle normative che dovessero intervenire secondo gli interventi di modifica degli impianti determinati dalla necessità di adempiere ad un obbligo di legge sopravvenuto;
    -    l'effettuazione di interventi su richiesta (modifiche, rinnovi, guasti). Gli interventi di modifica sono tutti quelli richiesti dalla Città di Torino relativi a modifiche determinate da nuove esigenze logistiche e/o funzionali quali traslochi, cambio di destinazione d'uso, progresso tecnologico. Gli interventi di rinnovo sono tutti quelli richiesti dalla Città di Torino relativi a rifacimenti parziali o totali di strutture o impianti. Gli interventi di riparazione guasti sono tutti quelli non compresi nella manutenzione ordinaria tra cui quelli originati da difetti di progettazione, produzione, di realizzazione, da cattivo utilizzo da parte degli utenti, da atti vandalici, da eventi determinati da calamità naturali, o che comportano la sostituzione o ripristino di componenti di consistenza rilevante.
    -    provvedere a garantire i servizi di cui all'articolo 2 ed a verificarne lo stato di soddisfazione presso gli Uffici Giudiziari.
4.4)    Si intende compreso nella gestione del servizio di manutenzione, l'osservazione sistematica preventiva basata su analisi a “vista” del complesso edilizio finalizzata alla individuazione delle necessità di interventi.

Art. 5) Assunzione degli obblighi e della responsabilità
5.1)    L'AEM assume l'obbligo di assicurare alla Città la tenuta in buono stato di conservazione del Palazzo di Giustizia, espletando il servizio nella quantità e nella qualità per il miglior funzionamento dello stesso, effettuando controlli preventivi comprendenti verifiche ed operazioni atte a garantire, il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia, elaborando anche piani per il miglioramento continuo dei livelli qualitativi del servizio fornito.
5.2)    L'AEM si impegna a redigere un inventario della consistenza dei beni, delle opere e dei servizi per categorie di opere e per sottosistemi di cui alla classificazione dell'articolo 2 del presente contratto, da presentare alla fine di ogni anno unitamente ai documenti di cui all'art. 11.2. A ciascuna voce di detto inventario dovranno essere collegati costi unitari, sulla base dei quali verranno definiti gli oneri economici per gli anni futuri.
5.3)    L'AEM si impegna a redigere, entro il 30 giugno 2002, un manuale manutentivo in collaborazione con l'Amministrazione comunale, per ogni categoria di opere e di sottosistemi per mezzo del quale dovrà essere possibile verificare la strategia manutentiva. Da tale manuale si dovrà poter evincere quale è il quadro nel quale vengono prese le decisioni riguardanti la manutenzione ed il controllo degli impianti tecnologici sotto l'aspetto degli interventi programmati e preventivati alla conservazione e tenuta in buono stato dei beni susseguenti ai controlli, verifiche, misurazioni, pulizie e lubrificazioni. Detto manuale dovrà essere aggiornato annualmente ed inviato entro la scadenza predetta di ciascun anno alla Città, al fine di poter avere un quadro sempre attuale della situazione per poter adottare e verificare le eventuali variazioni delle strategie manutentive.
5.4)    Le normative tecniche e di Settore che si susseguiranno dopo la decorrenza del presente contratto di servizio, sostituiranno automaticamente le relative clausole divenute incompatibili.
5.5)    Qualora la predetta sostituzione automatica delle clausole del presente Contratto di Servizio comporti, per una o entrambi le parti, adempimenti aggiuntivi, comunque onerosi e significativi, tali da costituire impegni imprevedibili e sopravvenuti, le parti si impegnano sin d'ora a concordare eventuali modificazioni, in conformità con i contenuti economici e tecnici del presente contratto, tali da ricondurlo ad equità.
5.6)    Per quanto attiene al sevizio di pulizia delle superfici interne ed esterne, l'Azienda Energetica Municipale dovrà procedere agli affidamenti in osservanza del “Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 ed eventualmente degli accordi provinciali integrativi. In particolare dovrà comunque essere disposta l'assunzione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tutto il personale attualmente impiegato nei servizi di pulizia presso le varie sedi degli Uffici Giudiziari.
    Ulteriori ampliamenti del servizio o assunzioni che si rendessero necessarie nella nuova sede per la pulizia delle superfici interne ed esterne, nonchè per la cura delle aree verdi, dovranno essere effettuati applicando il medesimo Regolamento.

Art. 6) Controllo da parte della Città
6.1)    La Città potrà effettuare controlli e verifiche che riterrà opportuni, anche sulla base dei documenti che devono essere presentati da A.E.M. alla Città, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in termini di risultato qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 5 convenendo di effettuare tale controllo almeno una volta all'anno.
6.2)    Per gli interventi di manutenzione straordinaria significativi o di adeguamento degli impianti tecnologici AEM è tenuta a presentare i progetti definitivi, per l'approvazione da parte della Città.

Art. 7) Autonomia gestionale della AEM
7.1)    L'AEM può operare con la più ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati attraverso rapporti diretti con gli Uffici Giudiziari.
7.2)    L'AEM, durante il periodo transitorio della progressiva occupazione dei locali del Palagiustizia, opererà di concerto con il Comune e gli Uffici Giudiziari per una migliore gestione del piano traslochi e della relativa occupazione.
7.3)    L'AEM potrà avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc.), ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e potrà utilizzare, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutto o in parte, ditte appaltatrici di comprovata esperienza e capacità nel settore, rimanendo comunque responsabile e fermo restando il rispetto delle norme di legge, assicurando ogni garanzia a copertura dei rischi di responsabilità civile per i servizi svolti. Qualora i lavori non venissero eseguiti direttamente da AEM, le ditte appaltatrici dovranno essere individuate a mezzo di gara esperita con le modalità prescritte dalla norma per la esecuzione di lavori pubblici.
    La Città metterà a disposizione di A.E.M. le informazioni e la documentazione di cui dispone relativamente ad eventuali inadempimenti pregressi di ditte appaltatrici, ai fini dell'applicazione dell'art. 12.1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e dell'art. 24.1 della Direttiva 93/37 C.E.E. del Consiglio del 14 giugno 1993.
7.4)    L'AEM potrà operare su sistemi informatici esistenti relativi alla supervisione degli impianti tecnologici (hardware e software) e sarà delegata dalla Città a rappresentarla a tutti gli effetti davanti ai Produttori, al fine di rimuovere eventuali errori di programma e di fornire le versioni di aggiornamento durante il periodo di validità della presente Contratto di Servizio.
7.5)    L'AEM durante le attività operative dovrà coordinare le proprie azioni con le attività di Istituto del Palazzo di Giustizia e/o con i Settori comunali incaricati dei futuri lavori di sopraelevazione e di integrazione dell'impianto antincendio ed altri lavori che si renderanno necessari non contemplati negli oneri della A.E.M..

Art. 8) Verifiche e valutazioni sullo stato degli impianti
8.1)    Al fine di una più corretta e puntuale definizione della redazione dei prossimi programmi triennali, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, Legge 109/94 e delle corrispondenti spese da prevedere nei relativi Bilanci di investimento, AEM in modo preventivo dovrà effettuare sopralluoghi volti ad esprimere una valutazione di massima sulla sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.
8.2)    Al fine di consentire la programmazione economica della Città, AEM provvederà entro il 10 settembre del 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 a definire un piano di intervento contenente le proposte di manutenzione straordinarie necessarie per soddisfare eventuali richieste da parte degli Uffici Giudiziari, per eliminare eventuali criticità o anomalie di funzionamento e per migliorare la eventuale logistica e organizzazione del complesso struttura-impianto sulla base delle esigenze manifestate dall'utilizzatore o dalla medesima AEM. I sopracitati interventi di manutenzione straordinaria prima della loro programmazione saranno sottoposti alla valutazione ed approvazione del Settore Coordinamento Impianti.

Art. 9) Proprietà degli impianti
9.1)    La Città è proprietaria della struttura e degli impianti tecnologici, i quali vengono dati in gestione alla AEM per tutta la durata della presente Contratto di Servizio.
9.2)    La Città opererà affinché il collaudo degli impianti sia effettuato entro la fine dell'anno e siano, altresì consegnate tutte le autorizzazioni occorrenti (certificato di prevenzione incendi, agibilità) successivamente alla data di stipulazione del presente Contratto di Servizio.
9.3)    La Città si impegna, altresì, a mettere a disposizione della AEM tutta la documentazione tecnica, già attualmente depositata presso il Palagiustizia, al fine di mettere la AEM medesima nelle condizioni di gestire l'erogazione del servizio nelle migliori delle condizioni.
9.4)    La destinazione degli spazi e dei locali del Palazzo di Giustizia e le relative modalità di utilizzazione saranno definite e concordate tra la Città, proprietaria, e l'Amministrazione Giudiziaria e/o altri soggetti.
9.5)    L'affidamento delle attività oggetto del presente Contratto di Servizio non comporta per la AEM l'assunzione di responsabilità in ordine all'eventuale non corretto utilizzo dell'immobile, delle attrezzature, dei materiali ivi contenuti e della gestione degli spazi e dei locali che rimarrà di competenza degli Uffici Giudiziari.

Art. 10) Responsabilità civile
10.1)    In dipendenza del presente contratto di servizio, la città è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi derivanti dall'espletamento del servizio, da lavori eseguiti o da cattiva o mancata manutenzione della struttura e degli impianti.
10.2)    L'AEM risponde verso la Città, verso terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività svolta, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente alla AEM stessa.
10.3)    In caso di appalto, AEM inserirà nei Capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.
    Copia delle polizze stipulate dagli appaltatori dovranno essere fornite alla AEM che potrà richiedere modifiche alle condizioni di assicurazione, ai capitali e ai massimali, con l'obbligo per l'appaltatore di darvi corso.

Art. 10 bis) Garanzia
    A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente contratto l'A.E.M. costituisce un deposito cauzionale definitivo nella misura del 5% dell'importo contrattuale, in una delle forme consentite dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348.

Art. 11) Corrispettivo del servizio
   La gestione del Servizio di manutenzione del nuovo Palazzo di Giustizia relativo alla quota parte dell'anno 2000 e degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 sarà a cura della AEM dal momento dell'affidamento del Servizio secondo il programma degli investimenti di seguito elencati:
11.1)    Per la gestione dei servizi, la Città corrisponderà alla AEM una somma massima (IVA esclusa), comprensiva di:
    -    indennità per l'avviamento della gestione di lire 250.000.000 per l'anno 2000 e per l'anno 2001;
    -    compenso per le attività di gestione, comprensivo di oneri diretti e indiretti pari a L. 2.258.060.000 per la quota parte dell'anno 2000, a L. 9.032.240.000 per i restanti anni dal 2001 e fino al 2005 compreso;
    La stima dei costi annuali viene meglio individuata in dettaglio nel prospetto riepilogativo che si allega al presente contratto (Allegato n.1) per farne parte integrante e sostanziale.
    E' inoltre prevista una spesa di L. 2.500.000.000 (IVA esclusa), da effettuare nei prossimi cinque anni, con lavori di manutenzione straordinaria indicativamente ripartito in circa L. 500.000.000 annui.
    Rimane la facoltà prevista dalla Legge di ricorso alle maggiori opere previste nella misura del sesto- quinto.
    Tali somme si intendono comprensive delle spese tecniche di progettazione, Direzione Lavori, assistenza, collaudo, ecc., valutate nella misura del 7% del valore delle opere.
    L'Amministrazione comunale deve porre a disposizione della AEM, in tempo utile, le somme necessarie per l'espletamento di tutte le attività connesse all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o di adeguamento.
11.2)    Modalità di pagamento
    Il pagamento di quanto dovuto dalla Città di Torino, in relazione alle prestazioni effettivamente prestate a consuntivo di cui all'art. 11.1), viene così determinato:
    a)    per la gestione dei servizi il corrispettivo, come sopra determinato verrà liquidato in base ai servizi prestati effettivamente a consuntivo alla AEM a consuntivo nei seguenti termini:
    -    lire 250.000.000 per l'anno 2000, entro il 31.01.2001;
    -    lire 250.000.000 per l'anno 2001, entro il 30.06.2001;
    -    la prima rata di compenso per le attività di gestione, riferita alla scadenza del I trimestre, entro il 31 maggio dell'anno corrente;
    -    la seconda rata riferita alla scadenza del II trimestre, entro il 31 agosto dell'anno corrente;
    -    la terza rata riferita alla scadenza del III trimestre, entro il 30 novembre dell'anno corrente;
    -    la quarta rata riferita alla scadenza del IV trimestre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
    I suddetti corrispettivi per la loro liquidazione dovranno essere accompagnati dalla seguente documentazione:
    -    descrizione analitica delle opere seguite dalla AEM con proprio personale o da imprese da essa demandate, accompagnata da copia della contabilizzazione chiara e puntuale;
    -    certificazione del Legale Rappresentante della AEM, o suo delegato, indicante che i costi evidenziati si riferiscono esclusivamente all'espletamento della gestione del Palazzo di Giustizia e che gli stessi sono conformi alle risultanze desunte dalla contabilità conservata agli atti della AEM.

Art. 12) Collaborazione fra la Città e AEM
12.1)    La Città conferisce in via generale alla AEM il mandato per agire in ogni sede, giudiziale e stragiudiziale, ed in ogni grado di giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati da terzi alle opere ed agli impianti della Città.
12.2)    Le spese di ripristino degli impianti danneggiati da terzi non saranno a carico della Città qualora siano noti e solvibili i responsabili degli eventi dannosi; in caso contrario, le spese in questione saranno accollate alla Città.

Art. 13) Modificazioni del Contratto di Servizio
13.1)    Ogni futura modificazione del presente Contratto di Servizio dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure.
13.2)    Le Parti convengono, fin d'ora, di procedere di comune accordo alle revisioni del presente Contratto di Servizio, che si rendano necessarie in seguito all'eventuale modificazione di elementi di rilievo del quadro normativo di riferimento.

Art. 14) Revoca dell'affidamento
14.1)    Il presente Contratto di Servizio potrà essere revocato, totalmente o parzialmente, da parte della Città per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.
14.2)    Il diritto di revoca non potrà comunque essere esercitato dalla Città prima che sia decorso un anno dalla data di stipulazione del presente Contratto di Servizio.
14.3)    Il provvedimento di revoca dovrà comunque essere motivato in relazione a sopravvenute esigenze pubbliche connesse al servizio stesso o alla sua forma di gestione.
14.4)    Al termine del presente affidamento, anche se anticipato per qualunque ragione rispetto alla scadenza prevista al precedente art.3, e salvo il caso di sua continuazione con AEM, questa avrà l'obbligo di collaborazione al regolare passaggio alla Città o, se da questa indicato, al nuovo soggetto affidatario di tutte le conoscenze, ivi inclusi i disegni, i manufatti specifici, i diritti e quanto altro generalmente occorra alla regolare esecuzione dell'affidamento.

Art. 15) Decadenza dell'affidamento
15.1)    La Città potrà pronunciare la decadenza totale della AEM dall'affidamento per i seguenti motivi:
    a)    fallimento della società;
    b)    gravi e reiterate inadempienze nella gestione del servizio o nell'osservanza delle norme di legge vigenti, qualora imputabili alla diretta responsabilità della AEM e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del servizio.
15.2)    La Città notificherà alla AEM, nei casi previsti dal precedente punto 15.1), lettera b), una diffida e un invito ad adempiere, con il quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui AEM dovrà rimuovere gli effetti delle inadempienze e provvedere al ripristino della corretta gestione del servizio, in conformità al presente Contratto di Servizio.
15.3)    Qualora AEM contesti il contenuto della diffida o, comunque, ritenga di non doverla eseguire, la questione verrà deferita al Collegio arbitrale, entro il termine assegnatoLe dalla diffida stessa.
    In tal caso la decadenza totale o parziale dell'affidamento potrà essere sancita solo in seguito alla pronuncia del Collegio arbitrale e nei limiti della stessa.

Art. 16) Controversie
Tutte le contestazioni che possano insorgere per causa, dipendenza, o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.