Divisione Ambiente e Mobilità
n.
ord. 156
Settore Parcheggi 2000
06765/06
RG - pc
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN VIA FILANGERI - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 26 aprile 1999 (mecc. 9902116/06), esecutiva dal 10 maggio
1999, è stata approvata la concessione in diritto di superficie
dell'area comunale di via Filangeri alla Società Cooperativa
Cedipark a r.l. nella persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Arch. Paolo Gai, nato a Torino il 4.7.1953 e
domiciliato a Torino in corso Vinzaglio n. 2, per la realizzazione
di un parcheggio/silo pertinenziale interrato per 40 posti auto,
rinviando a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione
del progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale.
In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale
ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal
18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini
entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il
progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire
entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione
con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi
dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti,
con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorchè
la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso
tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede
a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
La Società Cooperativa Cedipark
a r.l avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto
ed esecutivo della sistemazione superficiale entro il 28 novembre
1999.
Tale termine è stato successivamente
prorogato al 29 maggio 2000 con deliberazione di Giunta Comunale
del 25 novembre 1999 (mecc. 9910626/06), esecutiva dal 16 dicembre
1999 data la richiesta formulata dalla Cooperativa che necessitava
di maggior tempo per le verifiche di carattere tecnico connesse
alla costruzione del parcheggio.
In data 23 maggio 2000 la Cedipark a r.l.
ha segnalato la propria intenzione di trasferire ad altro soggetto
attuatore la titolarità del diritto di superficie per la
realizzazione dell'intervento, e di conseguenza l'onere della
redazione degli elaborati necessari richiesti per la presentazione
del progetto definitivo, ma di non aver ancora individuato tale
soggetto.
Con la medesima comunicazione la Cooperativa
indicava il 15 luglio 2000 come data ultima entro la quale avrebbe
provveduto ad adempiere ai propri impegni, chiedendo sostanzialmente
una ulteriore proroga dei termini.
In data 17 luglio 2000 nessuno degli elaborati
richiesti per il progetto definitivo è stato ancora trasmesso
alla Città, né comunicazione alcuna è pervenuta
da parte della Cooperativa, il che evidenzia la perdita di interesse
per l'iniziativa da parte del soggetto titolare del diritto di
superficie.
Alla luce pertanto di quanto specificato
sopra si ritiene di dover provvedere alla revoca della concessione
di tale diritto di superficie già concesso con la precedente
deliberazione di Consiglio Comunale.
L'art. 32 della Legge 142/90 determina
le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti
ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, considerate le motivazioni
esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area
comunale di via Filangeri, su cui avrebbe dovuto essere realizzato
un parcheggio/silo pertinenziale interrato per n. 40 posti auto
così come approvato con deliberazione (mecc. 9902116/06),
citata in narrativa, alla Società Cooperativa Cedipark
a r.l. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Arch. Paolo Gai, nato a Torino il 4.7.1953 e domiciliato a Torino
in corso Vinzaglio n. 2, per il seguente motivo:
il Concessionario non ha presentato nei
termini stabiliti gli elaborati del progetto definitivo richiesti.
La presente deliberazione non comporta
oneri di spesa a carico del Comune di Torino.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.