Divisione Ambiente e Mobilità                                                                                                                           n. ord. 156
Settore Parcheggi                                                                                                                                           2000 06765/06
RG - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 SETTEMBRE 2000

(proposta dalla G.C. 10 agosto 2000)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN VIA FILANGERI - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.
 
    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 aprile 1999 (mecc. 9902116/06), esecutiva dal 10 maggio 1999, è stata approvata la concessione in diritto di superficie dell'area comunale di via Filangeri alla Società Cooperativa Cedipark a r.l. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Paolo Gai, nato a Torino il 4.7.1953 e domiciliato a Torino in corso Vinzaglio n. 2, per la realizzazione di un parcheggio/silo pertinenziale interrato per 40 posti auto, rinviando a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale.
    In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal 18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti, con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorchè la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
    La Società Cooperativa Cedipark a r.l avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale entro il 28 novembre 1999.
    Tale termine è stato successivamente prorogato al 29 maggio 2000 con deliberazione di Giunta Comunale del 25 novembre 1999 (mecc. 9910626/06), esecutiva dal 16 dicembre 1999 data la richiesta formulata dalla Cooperativa che necessitava di maggior tempo per le verifiche di carattere tecnico connesse alla costruzione del parcheggio.
    In data 23 maggio 2000 la Cedipark a r.l. ha segnalato la propria intenzione di trasferire ad altro soggetto attuatore la titolarità del diritto di superficie per la realizzazione dell'intervento, e di conseguenza l'onere della redazione degli elaborati necessari richiesti per la presentazione del progetto definitivo, ma di non aver ancora individuato tale soggetto.
    Con la medesima comunicazione la Cooperativa indicava il 15 luglio 2000 come data ultima entro la quale avrebbe provveduto ad adempiere ai propri impegni, chiedendo sostanzialmente una ulteriore proroga dei termini.
    In data 17 luglio 2000 nessuno degli elaborati richiesti per il progetto definitivo è stato ancora trasmesso alla Città, né comunicazione alcuna è pervenuta da parte della Cooperativa, il che evidenzia la perdita di interesse per l'iniziativa da parte del soggetto titolare del diritto di superficie.
    Alla luce pertanto di quanto specificato sopra si ritiene di dover provvedere alla revoca della concessione di tale diritto di superficie già concesso con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale.
    L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area comunale di via Filangeri, su cui avrebbe dovuto essere realizzato un parcheggio/silo pertinenziale interrato per n. 40 posti auto così come approvato con deliberazione (mecc. 9902116/06), citata in narrativa, alla Società Cooperativa Cedipark a r.l. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Paolo Gai, nato a Torino il 4.7.1953 e domiciliato a Torino in corso Vinzaglio n. 2, per il seguente motivo:
    il Concessionario non ha presentato nei termini stabiliti gli elaborati del progetto definitivo richiesti.
    La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino.
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

______________________________________________________________________________