Divisione Economia e Sviluppo

n. ord. 160


Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio

2000 06230/17

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 SETTEMBRE 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 1998 (mecc. 9804364/17) divenuta esecutiva il 14 dicembre 1998 è stato approvato il regolamento comunale del servizio oggetti rinvenuti.
    Da un approfondito esame del suddetto regolamento si è riscontrato che alla sua disciplina sono assoggettati anche degli oggetti che non rientrano affatto nella categoria giuridica delle cose smarrite di cui all'articolo 927 e ss. del codice civile, invero sono consegnate all'ufficio anche biciclette, ciclomotori o altri oggetti in evidente stato di abbandono.
    Tali oggetti sono qualificabili come “res derelictae” e non smarrite. In tali casi, l'oggetto non è proprietà di alcuno ed il ritrovatore ne diviene proprietario per occupazione ai sensi dell'art. 923 C.C.
    Diversa invece l'ipotesi in cui vengano rinvenuti oggetti che il Decreto Legislativo n. 22 del 5.2.97, qualifica come rifiuti speciali, (quali veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti). Invero in tali casi gli organi di controllo qualora individuino il proprietario gli devono intimare la rimozione e l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto medesimo; in caso contrario, gli organi competenti devono provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente.
    L'esame del suddetto regolamento ha evidenziato altresì che le norme relative alla restituzione dei documenti sono alquanto faragginose e poco efficaci ed inoltre non funzionali ai tempi ristretti entro i quali la legge impone agli interessati di richiedere il duplicato del documento smarrito; si è riscontrato, inoltre, che sovente i documenti vengono riconsegnati agli interessati quando questi hanno già ottenuto il duplicato.
    Un procedimento più efficace di quello attualmente posto in essere dovrebbe prevedere la consegna dei documenti direttamente agli enti emittenti, in modo che siano questi ultimi, nel momento in cui ricevono l'istanza di duplicato, a consegnare agli interessati il documento ritrovato.
    Tale procedimento risulta altresì conforme al D.P.R. n. 104 del 9.3.2000 e al D.P.R. n. 105 del 9.3.2000 relativi alle norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione o della patente di guida in caso di smarrimento, ai sensi dei quali gli interessati hanno l'obbligo di presentare, entro 48 ore dallo smarrimento, denuncia agli Organi di Polizia per ottenere il duplicato del documento da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
    Risulta pertanto necessario modificare il vigente regolamento al fine di conformarne i contenuti alla normativa suddetta ed attuare tale procedura prima dell'ostensione della Sacra Sindone atteso che, in occasione di tale evento, si prevede l'arrivo, presso l'ufficio oggetti rinvenuti, di un rilevante numero di documenti smarriti.
    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento la presente proposta deliberativa con allegato il nuovo testo del “Regolamento Oggetti Rinvenuti” è stata anche inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni 1 - 10.
    Le Circoscrizioni 1 e 3 hanno riferito di non poter esprimere un parere in quanto entro il termine concesso (24 agosto 2000) non era prevista la riunione del Consiglio Circoscrizionale (all. 2 - 3 - nn. ).
    La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 4 - n. ).
    La Circoscrizione 7 ha chiesto una proroga (all. 5 - n. ), negata con provvedimento prot. 13842/III-3.3 del 12 settembre 2000 (all. 6 - n. ).
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 4, 5, 8, 9 e 10.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto l'art. 32 lettera g) della legge 8 giugno 1990 n. 142;
    Visto l'art. 36, comma 1, dello Statuto Comunale;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo del regolamento costituito da 20 articoli aventi per titolo “Regolamento servizio oggetti rinvenuti”, che viene allegato quale parte integrante al presente provvedimento (all. 1 - n. );
2)    di abrogare il “Regolamento del servizio oggetti rinvenuti” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 9804364/17) del 9 novembre 1998;
3)    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
4)    di dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, attesa l'urgenza di mettere in atto le nuove procedure in concomitanza con l'evento della Sacra Sindone, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.


REGOLAMENTO OGGETTI RINVENUTI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

    Nell'ambito del Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio opera l'Ufficio Oggetti Rinvenuti, di seguito denominato Ufficio, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III capo III sezione I artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.

Articolo 2

    Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
    Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono registrati, eccetto chiavi, agende anonime, portafogli.

Articolo 3

    Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio.
Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale previa emissione della relativa reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria.
La valuta straniera quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in valuta italiana.

Articolo 4

    Per motivi di igiene si può procedere alla distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale.
    Qualora vengano consegnati, da parte dei privati, dei contenitori chiusi come borse o valige l'Ufficio provvede all'apertura redigendo apposito verbale.
    Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione all'Autorità di P.S..

Articolo 5

    L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

Articolo 6

    Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi; alle cose danneggiate o in stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; alle cose deperibili.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

    Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazione effettuate mensilmente mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo Circoscrizionale.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

    Qualora trattasi di documenti quali:
- carte d'identità
- patenti di guida, libretti di circolazione,
- tessere sanitarie,
- codici fiscali,
- passaporti,
- blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili,
- tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti,
- abbonamenti A.T.M.,
- tessere universitarie
- e altri documenti aventi valore certificativo
relativi a persone residenti nel Comune di Torino, l'Ufficio invia gli stessi all'Ente Emittente.
I suddetti documenti possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.
    Qualora i documenti vengano ritrovati da Agenti del Corpo di Polizia Municipale questi dovranno provvedere a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti.

Articolo 9

    Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di appartenenza.

Articolo 10

    I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.

Articolo 11

    Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni sono distrutti redigendo apposito verbale.
Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di cui al comma precedente.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 12

    L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

Articolo 13

    Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..
    L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.
Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

TARIFFE

Articolo 14

    Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.
    Le tariffe relative alle spese, di cui al comma precedente, sono stabilite con apposita deliberazione e sono aggiornate con cadenza biennale.

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 15

    A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede le £. 10.000, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.
    Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.

Articolo 16

    Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico servizio, ai dipendenti A.T.M. ed A.M.I.A.T. per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17

    Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro TRE mesi dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 14.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 18

    Il valore degli oggetti preziosi viene stimato da un esperto nominato dalla Civica Amministrazione.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 19

    Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:
- nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
- siano trascorsi i termini previsti dall'art. 17 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 20

    Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia, e successivamente inviati agli organi competenti ad esperire le procedure di vendita.

NOTE

Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate

    Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

    Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata

    Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
    Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

    Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
    Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
    Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.