Divisione Economia e Sviluppo
n. ord. 160
Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio
2000 06230/17
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 9 novembre 1998 (mecc. 9804364/17) divenuta esecutiva il 14
dicembre 1998 è stato approvato il regolamento comunale
del servizio oggetti rinvenuti.
Da un approfondito esame del suddetto
regolamento si è riscontrato che alla sua disciplina sono
assoggettati anche degli oggetti che non rientrano affatto nella
categoria giuridica delle cose smarrite di cui all'articolo 927
e ss. del codice civile, invero sono consegnate all'ufficio anche
biciclette, ciclomotori o altri oggetti in evidente stato di abbandono.
Tali oggetti sono qualificabili come res
derelictae e non smarrite. In tali casi, l'oggetto non è
proprietà di alcuno ed il ritrovatore ne diviene proprietario
per occupazione ai sensi dell'art. 923 C.C.
Diversa invece l'ipotesi in cui vengano
rinvenuti oggetti che il Decreto Legislativo n. 22 del 5.2.97,
qualifica come rifiuti speciali, (quali veicoli a motore, rimorchi
e simili fuori uso e loro parti). Invero in tali casi gli organi
di controllo qualora individuino il proprietario gli devono intimare
la rimozione e l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto
medesimo; in caso contrario, gli organi competenti devono provvedere
allo smaltimento dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa
vigente.
L'esame del suddetto regolamento ha evidenziato
altresì che le norme relative alla restituzione dei documenti
sono alquanto faragginose e poco efficaci ed inoltre non funzionali
ai tempi ristretti entro i quali la legge impone agli interessati
di richiedere il duplicato del documento smarrito; si è
riscontrato, inoltre, che sovente i documenti vengono riconsegnati
agli interessati quando questi hanno già ottenuto il duplicato.
Un procedimento più efficace di
quello attualmente posto in essere dovrebbe prevedere la consegna
dei documenti direttamente agli enti emittenti, in modo che siano
questi ultimi, nel momento in cui ricevono l'istanza di duplicato,
a consegnare agli interessati il documento ritrovato.
Tale procedimento risulta altresì
conforme al D.P.R. n. 104 del 9.3.2000 e al D.P.R. n. 105 del
9.3.2000 relativi alle norme per la semplificazione del procedimento
per il rilascio del duplicato della carta di circolazione o della
patente di guida in caso di smarrimento, ai sensi dei quali gli
interessati hanno l'obbligo di presentare, entro 48 ore dallo
smarrimento, denuncia agli Organi di Polizia per ottenere il duplicato
del documento da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Risulta pertanto necessario modificare
il vigente regolamento al fine di conformarne i contenuti alla
normativa suddetta ed attuare tale procedura prima dell'ostensione
della Sacra Sindone atteso che, in occasione di tale evento, si
prevede l'arrivo, presso l'ufficio oggetti rinvenuti, di un rilevante
numero di documenti smarriti.
Ai sensi e per gli effetti degli artt.
43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento la presente
proposta deliberativa con allegato il nuovo testo del Regolamento
Oggetti Rinvenuti è stata anche inviata, per l'acquisizione
dei pareri, alle Circoscrizioni 1 - 10.
Le Circoscrizioni 1 e 3 hanno riferito
di non poter esprimere un parere in quanto entro il termine concesso
(24 agosto 2000) non era prevista la riunione del Consiglio Circoscrizionale
(all. 2 - 3 - nn. ).
La Circoscrizione 6 ha espresso parere
favorevole (all. 4 - n. ).
La Circoscrizione 7 ha chiesto una proroga
(all. 5 - n. ), negata con provvedimento prot. 13842/III-3.3 del
12 settembre 2000 (all. 6 - n. ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni
2, 4, 5, 8, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto l'art. 32 lettera g) della legge
8 giugno 1990 n. 142;
Visto l'art. 36, comma 1, dello Statuto
Comunale;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
espresse in premessa, il nuovo testo del regolamento costituito
da 20 articoli aventi per titolo Regolamento servizio oggetti
rinvenuti, che viene allegato quale parte integrante al
presente provvedimento (all. 1 - n. );
2) di abrogare il Regolamento del
servizio oggetti rinvenuti approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione (mecc. 9804364/17) del 9 novembre 1998;
3) di dare atto che il presente provvedimento
non comporta spese;
4) di dichiarare, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, attesa l'urgenza di mettere
in atto le nuove procedure in concomitanza con l'evento della
Sacra Sindone, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990
n. 142.
Nell'ambito del Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio opera l'Ufficio Oggetti Rinvenuti, di seguito denominato Ufficio, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III capo III sezione I artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.
Ogni oggetto ritrovato e depositato
presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna
con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono
registrati, eccetto chiavi, agende anonime, portafogli.
Il denaro, gli oggetti preziosi o di
valore sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente
all'Ufficio.
Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale previa
emissione della relativa reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio
Ragioneria.
La valuta straniera quando trattasi di banconote che abbiano facile
mercato, viene cambiata in valuta italiana.
Per motivi di igiene si può
procedere alla distruzione degli oggetti consegnati redigendo
apposito verbale.
Qualora vengano consegnati, da parte dei
privati, dei contenitori chiusi come borse o valige l'Ufficio
provvede all'apertura redigendo apposito verbale.
Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose,
nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione all'Autorità
di P.S..
L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi; alle cose danneggiate o in stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; alle cose deperibili.
Le forme di pubblicità del ritrovamento
sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazione
effettuate mensilmente mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio
del Comune e all'Albo Circoscrizionale.
Qualora trattasi di documenti quali:
- carte d'identità
- patenti di guida, libretti di circolazione,
- tessere sanitarie,
- codici fiscali,
- passaporti,
- blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio
e simili,
- tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni
ai propri dipendenti,
- abbonamenti A.T.M.,
- tessere universitarie
- e altri documenti aventi valore certificativo
relativi a persone residenti nel Comune di Torino, l'Ufficio invia
gli stessi all'Ente Emittente.
I suddetti documenti possono essere consegnati ai diretti interessati
qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte
dei medesimi.
Qualora i documenti vengano ritrovati
da Agenti del Corpo di Polizia Municipale questi dovranno provvedere
a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti.
Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di appartenenza.
I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.
Gli oggetti usati e privi di valore
commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, dopo un
periodo massimo di giacenza di 90 giorni sono distrutti redigendo
apposito verbale.
Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa
o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale nei
termini di cui al comma precedente.
L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.
Chi si dichiara titolare dell'oggetto
ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata
del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento
o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..
L'Ufficio annota, sul verbale di consegna,
le generalità, il recapito e gli estremi del documento
di identificazione della persona cui è stato consegnato
l'oggetto.
Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare
notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso
le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.
Il proprietario, o il ritrovatore,
per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art.
929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle
spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe
vigenti.
Le tariffe relative alle spese, di cui
al comma precedente, sono stabilite con apposita deliberazione
e sono aggiornate con cadenza biennale.
A norma dell'art. 930 del C.C. spetta
al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio
pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata;
se tale somma o prezzo eccede le £. 10.000, il prezzo per
il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non
ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal
giudice.
Il proprietario, ai sensi dell'art. 930
del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità,
a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di
premio.
Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico servizio, ai dipendenti A.T.M. ed A.M.I.A.T. per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro TRE mesi dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 14.
Il valore degli oggetti preziosi viene stimato da un esperto nominato dalla Civica Amministrazione.
Il Comune diviene proprietario degli
oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto
la vendita, quando:
- nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo
giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
- siano trascorsi i termini previsti dall'art. 17 senza che il
ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
Gli oggetti divenuti di proprietà
del Comune sono catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione
di un apposito elenco redatto in duplice copia, e successivamente
inviati agli organi competenti ad esperire le procedure di vendita.
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno
della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la
cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto
la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore,
riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le
spese occorse.
Il proprietario deve pagare a titolo
di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della
somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila
lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale,
la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo
prudente apprezzamento.