Divisione Servizi Socio Assistenziali 2000
06208/19
Settore Anziani
OGGETTO: NUOVA R.S.A. SITA A TORINO IN VIA TIRRENO 177 ANGOLO VIA GRADISCA - CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Lepri,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Nell'ambito del programma di realizzazione
nel territorio cittadino di residenze socio- assistenziali per
anziani non autosufficienti, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 11 aprile 1989 (mecc. 8901312/30), esecutiva
dal 5 maggio 1989, inserito nel Piano regionale previsto dall'art.
20 della Legge Finanziaria n. 67 dell'11 marzo 1988, una di esse
è stata localizzata in via Tirreno 177 ang. Via Gradisca,
con deliberazione n. 4729, approvata dal Consiglio Comunale in
data 20 novembre 1989 (mecc. 8913518/30), esecutiva dal 23 dicembre
1989.
Con deliberazione n. 280 del Consiglio
Comunale del 27 luglio 1994 (mecc. 9405934/30), è stato
approvato il piano finanziario per la costruzione dell'immobile,
per una spesa complessiva di Lire L. 17.294.506.549, di cui Lire
9.979.506.549 a carico della Città mediante mutuo concesso
dalla Cassa Depositi e Prestiti e Lire 7.315.000.000 con contributo
regionale ai sensi della Legge n. 67/1988.
Con deliberazione della Giunta Comunale
del 2 luglio 1996 (mecc. 9604456/30), esecutiva dal 23 luglio
1996 fu recepita la deliberazione regionale di delega al Comune
di Torino per la realizzazione di tre presidi R.S.A., tra cui
quello in oggetto.
Con deliberazione della Giunta Comunale
del 19 settembre 1996 (mecc. 9605850/03), esecutiva dal 10 gennaio
1996 fu aggiudicata l'asta pubblica per la realizzazione del presidio,
la cui direzione lavori è stata affidata al Settore Tecnico
competente del Comune di Torino.
In considerazione del prevalente carattere
sanitario della struttura, la gestione di tale presidio sarà
affidata all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, competente per territorio.
Contestualmente si rende necessario approvare
apposita convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 2
e la Città di Torino - Divisione Servizi Socio-Assistenziali
- per l'inserimento di anziani non autosufficienti, fino al 31
dicembre 2000 e da rinnovarsi di anno in anno, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
A tale scopo, la Città ha sottoposto
all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 lo schema di disciplinare per
la concessione dell'intero immobile sito a Torino in via Tirreno
177 ang. Via Gradisca, della durata di anni dieci, rinnovabile
alle stesse condizioni fermo restando il rinnovo della convenzione
di cui sopra, con decorrenza dalla data di consegna dell'immobile
che verrà fatto constare da apposito verbale.
L'utilizzo di cui sopra è assentito
a titolo gratuito, tenuto conto delle finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite dal conduttore, nonché della
gestione dell'attività socio-assistenziale a rilievo sanitario,
a condizioni di particolare favore per la Città, così
come previsto dall'art. 6 della convenzione per l'inserimento
degli ospiti, cui la presente concessione è subordinata.
Le condizioni favorevoli alla Città
sono rappresentate:
- dalla possibilità di essere sollevata
dall'affrontare la gestione diretta del presidio, che comporterebbe
impegno economico per le spese di funzionamento (in particolare
riferito a personale e manutenzione);
- dalla possibilità di consentire
l'applicazione di tariffe per l'utenza (e quindi per il Comune
stesso, per la parte relativa a cittadini con redditi insufficienti)
inferiori a quelle applicate in strutture analoghe (L. 59.000
al giorno a fronte di quote mediamente oscillanti sulle 70- 80.000).
Tale disciplinare per l'utilizzo dell'immobile
è stato concordato tra i Direttori generali della Città
e dell'A.S.L. 2 ed accettato dall'A.S.L. 2 con nota prot. n. 4540
del 15 giugno 2000 e costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
In esso si conviene di demandare ad un
successivo provvedimento la definizione degli aspetti patrimoniali
della proprietà del fabbricato ripartita in quote, connessi
al finanziamento per la realizzazione della R.S.A..
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,
la convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Torino e
la Città di Torino - Divisione
Servizi Socio-Assistenziali - per l'inserimento di anziani non
autosufficienti nella R.S.A. di via Tirreno
177 ang. Via Gradisca, a gestione sanitaria, fino al 31 dicembre
2000, da rinnovarsi di anno in anno con apposito provvedimento,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (all. 1 - n. );
2) di approvare, per le motivazioni e con le modalità
espresse in narrativa, la convenzione per l'utilizzo gratuito
dell'intero immobile sito a Torino
in via Tirreno 177 ang. Via Gradisca in capo all'Azienda Sanitaria
Locale n. 2 di Torino, per la durata di
anni dieci, con decorrenza dalla data di consegna dei locali,
che verrà fatta constare da apposito verbale, e secondo
le condizioni riportate nel disciplinare che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.
2 - n. ) con riserva di definire gli aspetti patrimoniali, così
come previsto nella succitata convenzione;
3) di dare atto che la spesa a carico della Città
relativa ai primi inserimenti troverà capienza nei fondi
impegnati con determinazione (mecc. 200001717/19),
approvata il 2 marzo 2000, esecutiva dal 7 marzo 2000 e di adottare
successiva specifica determinazione dirigenziale
di impegno ad avvenuta consegna della struttura in oggetto;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.