Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Arredo ed Immagine Urbana
n. ord. 162
2000 06024/52
OGGETTO: DEHORS - DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE TEMPORANEAMENTE AREE DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO - MODIFICHE - APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
e degli Assessori Hutter e Bonino.
Lo spazio pubblico destinato stagionalmente
al ristoro all'aperto, più comunemente definito "dehors",
è divenuto uno degli elementi della vita quotidiana di
molte città europee culturalmente legato alla diffusione
dei "caffè".
Il loro corretto inserimento nel tessuto
urbano è fondamentale alla valorizzazione e alla riqualificazione
visiva e funzionale dell'ambiente urbano.
Da qui l'esigenza di disciplinare il "diritto
ad occupare temporaneamente aree del suolo pubblico per spazi
di ristoro all'aperto".
Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 13 dicembre 1993 (mecc. 9309537/17), il regolamento
dehors è in vigore dal 4 febbraio 1994.
In sintesi si regolamentano i criteri
di collocazione e di realizzazione dei dehors, si individuano
le tipologie di copertura o protettive consigliate ed i relativi
criteri per l'inserimento negli spazi pubblici.
Vengono individuati inoltre alcuni ambiti
urbani quali le piazze storiche, gli spazi pedonali, i percorsi
porticati, le sponde fluviali ed altri ambienti significativi
del centro e della periferia e, per questi, si definiscono i vincoli
relativi alla scelta delle tipologie da adottarsi.
L'esperienza acquisita in questi anni
dal Settore Arredo e Immagine Urbana, che rilascia il parere di
conformità tecnica, e dagli uffici delle Circoscrizioni
cittadine, che ricevono le domande e rilasciano le autorizzazioni,
ha portato alla necessità di rivedere e aggiornare il regolamento
stesso.
L'Ufficio ha invitato le dieci Circoscrizioni
e gli Uffici comunali interessati alla collaborazione e al confronto
sulla materia. Le osservazioni raccolte, precise e puntuali, spesso
mirate e scaturite dall'esperienza di chi frequenta con assiduità
la materia, sono state esaminate, vagliate, discusse e mediate.
Buona parte delle precisazioni e puntualizzazioni sono state inserite
nel testo modificato.
Le variazioni più significative
riguardano:
- la differenziazione tra dehors stagionale
e struttura fissa per il ristoro;
- la semplificazione dei documenti necessari
per richiedere l'autorizzazione;
- la formalizzazione dell'iter, semplificato,
per il rinnovo;
- miglioramenti tecnico formali ed esplicativi
ai vari articoli.
Il nuovo testo rappresenta un miglioramento
pur senza, ovviamente, alterare i principi generali che sono alla
base del tema dehors.
Ai sensi e per gli effetti degli artt.
43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento, la presente
proposta deliberativa con allegato il nuovo testo del regolamento
"Dehors - Disciplina del diritto ad occupare temporaneamente
aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto",
è stata anche inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle
Circoscrizioni 1 - 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
3, 5, 6 e 7 (all. 2 - 5 nn. ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere
favorevole condizionato (all. 6 - n. ) proponendo alcune integrazioni,
già discusse in sede di consultazione preventiva e ritenute
di scarsa rilevanza.
Ha espresso parere negativo la Circoscrizione
n. 4 (all. 7 - n. ), con osservazioni generiche.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni
n. 2, 8, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente
provvedimento che integralmente si richiamano:
- il nuovo testo proposto (all. 1 - n.
) "Dehors-disciplina del diritto ad occupare temporaneamente
aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto",
abrogando contemporaneamente il testo in vigore approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993
(mecc. 9309537/17) citata in narrativa.
1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Il periodo di installazione è temporaneo e stagionale.
3. Il dehors stagionale oggetto della presente disciplina è una struttura aperta, mentre per dehors chiuso, come specificato all'art. 14 punto 10 del regolamento COSAP, deve intendersi una struttura fissa per il ristoro a carattere stabile e a tempo indeterminato, oggetto di concessione edilizia.
1. La occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) mediante dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino elaborati dalla Città.
2. Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Il presente regolamento non fissa i criteri per la collocazione di soli tavolini (massimo 2) a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, senza la delimitazione di fioriere, in quanto l'occupazione di suolo pubblico di questo tipo non è da considerarsi una forma di dehors.
1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione
di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico
di somministrazione dovrà presentare alla Circoscrizione
di pertinenza, almeno sessanta giorni prima di quello previsto
per la installazione del dehors, formale istanza in bollo, indirizzata
al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto in
tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche
della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti
allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione
della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors
viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del
mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali.
Dovranno prodursi
planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione
proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente
per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi
architettonici, ecc...
Gli elaborati
dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
b) relazione tecnica;
c) campione del
tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni;
d) fotografie a
colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà
essere inserito;
e) nulla osta del
proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la
struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata;
f) autocertificazione
di iscrizione alla Camera di Commercio;
g) autocertificazione
dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione
o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso
nella titolarità o nella gestione dell'attività;
h) autocertificazione
dei versamenti COSAP relativi all'anno precedente (nel caso di
rinnovo dell'autorizzazione).
3. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata nel comma precedente solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.
4. L'autorizzazione è precaria, temporanea e stagionale e può essere concessa di norma per un massimo di 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
5. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
6. In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata nel secondo comma, ad eccezione di quella del punto h) e con la clausola dell'art. 4 punto 3.
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.
1. Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, alla Circoscrizione di pertinenza, duplice copia di idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.
2. La Circoscrizione invierà copia della documentazione fotografica al Settore Arredo e Immagine Urbana.
3. La documentazione fotografica è
indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo
(art. 3 comma 6).
In mancanza della documentazione fotografica, dovrà essere
ripresentata tutta la documentazione prevista dall'art. 3 comma
2.
1. Il dehors non deve interferire con
la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar
modo andranno osservati i seguenti criteri:
1 - in prossimità
di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle
visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
2 - non è
consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale
soggetta a divieto di sosta;
3 - l'area occupata
dal dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
4 - nell'installazione
dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi
pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare
eccezione il caso in cui il dehors è a filo marciapiede
ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché
venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza
del marciapiede;
5 - qualora il
dehors occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà
essere prevista adeguata segnalazione.
1. L'area del dehors (salvo che nei
percorsi porticati ove ogni eventuale proposta di delimitazione
sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica),
deve essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti
piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro,
laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc.), tenuti a regola d'arte
e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto.
Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare
il dehors con vasi e/o fioriere si possono collocare ringhiere
e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento sarà
valutato dal Settore Arredo e Immagine Urbana.
Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle
vie pavimentate con materiale lapideo. Altrove potrà essere
consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione
di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato,
in modo da non danneggiare la superficie della via.
2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Città e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
3. Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali, in qualsiasi modo (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, ecc.).
4. La copertura dei dehors è consentita, con esclusione nei portici e nelle gallerie. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.
5. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.
6. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
7.1 OMBRELLONI
Di forma rotonda, quadrata o rettangolare,
disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto
formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli
ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano,
salvo che nei percorsi porticati e nelle gallerie. La tipologia
più adatta è quella caratterizzata da una struttura
in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato,
in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di
pregio.
7.2 TENDE A PANTALERA
Costituite da uno o più teli retraibili,
semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio
al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria
rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.
Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al
di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle
stesse.
Per la versatilità e per la leggerezza
della tipologia ne è consentito un uso pressoché
generalizzato in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione
delle piazze storiche, dei percorsi porticati, delle gallerie
e dei prospetti porticati della zona urbana centrale storica.
Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di
sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.
7.3 CAPANNO
Costituito da una o più tende a
falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con
montanti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre
criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti
sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere
previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle
cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione
di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di
m. 2,00 dal piano di calpestio. Ne è ammesso l'uso in tutto
il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio
architettonico ambientale (piazze storiche, portici e gallerie,
la zona urbana centrale storica, viali alberati/parchi/sponde
fluviali vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale).
7.4 DOPPIA FALDA
Si presenta con due soluzioni:
7.4.1 con struttura
centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera;
7.4.2 con montanti
perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.
La prima soluzione presenta ampie possibilità
di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di
colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.
Ne è ammesso l'uso in tutto il
territorio urbano, escluse le piazze storiche, portici e gallerie,
la zona urbana centrale storica. Ne è consigliabile l'uso
nelle banchine dei viali. La seconda soluzione, comporta un maggior
impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi
di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze
storiche, in portici e gallerie, nella zona urbana centrale storica,
in viali alberati/parchi/sponde fluviali vincolati ai sensi delle
leggi di tutela ambientale, nelle zone urbane storico ambientali,
nel territorio collinare, nelle vie pedonalizzate. Non ne è
consigliabile l'uso in vie di sezione inferiore a m. 18,00. In
tutti i casi non è consentita la installazione di teli
verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00
dal piano di calpestio.
7.5 DOPPIA CAPOTTINA
Si presenta con due soluzioni:
7.5.1 con struttura
centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
7.5.2 con montanti
perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).
Ambedue le tipologie presentano discrete
possibilità di inserimento se realizzate come elemento
singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici
o all'asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea
di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse
viario, né sequenze di elementi modulari accostati. Della
prima soluzione è ammesso un uso ragionato in tutto il
territorio urbano, escluse le piazze storiche, portici e gallerie,
la zona urbana centrale storica, i viali alberati/parchi/sponde
fluviali vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale,
le vie pedonalizzate delle zone urbane storico ambientali. La
seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori
e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente
spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle
piazze storiche, in portici e gallerie, nella zona urbana centrale
storica, in viali alberati/parchi/sponde fluviali vincolati ai
sensi delle leggi di tutela ambientale e nelle vie pedonalizzate
delle zone urbane storico ambientali. Non è consigliabile
l'uso in vie di sezione inferiore a m. 18,00. In tutti i casi
non è consentita la installazione di teli verticali che
possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.
7.6 PADIGLIONE
Si presenta, di massima, con due soluzioni:
7.6.1 a
piccoli moduli ripetuti (max m. 2,50x2,50) di pianta quadrata,
con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
7.6.2 a
pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti
perimetrali e copertura nervata e/o tesa.
Della prima soluzione è ammesso
l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche,
portici, gallerie e zona urbana centrale storica, ad eccezione,
in quest'ultima, dei contesti di riedificazione novecentesca dove
possono risultare coerenti. La seconda soluzione, comportando
un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi
di inserimento. Non è ammessa nelle piazze storiche, in
portici e gallerie, nella zona urbana centrale storica, in viali
alberati/parchi/sponde fluviali vincolati ai sensi delle leggi
di tutela ambientale, nelle zone urbane storico ambientali, nel
territorio collinare, nelle vie pedonalizzate. Può essere
coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono
essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.
Non ne è consigliabile l'uso in vie di sezione inferiore
a m. 18,00. In tutti i casi non è consentita la installazione
di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di
m. 2,00 dal piano di calpestio.
7.7 CHIOSCO O GAZEBO
Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura
metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini
e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse
storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità
progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali
e documentati.
7.8 STRUTTURE INNOVATIVE
Non sono escluse altre strutture diverse
dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo
o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano
di inserimento, purché in linea con i criteri generali
del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto,
per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.
1. Al fine di consentire una corretta
occupazione dei sedimi con le tipologie indicate nel precedente
art. 7 sono individuati i seguenti ambiti di inserimento:
a) principali piazze
storiche
Carignano
Carlo
Emanuele II
Carlo
Alberto
Carlo
Felice
Castello
Gran
Madre di Dio
Palazzo
di Città
Savoia
S.
Carlo
Solferino
Statuto
Vittorio
Veneto
Sono sempre ammesse
soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo
può essere realizzata esclusivamente con ombrelloni (art.
7.1) a struttura lignea e copertura in tela naturale.
b) percorsi porticati
e gallerie della zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)
Sono ammesse esclusivamente
soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere
non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al
senso del flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di
uno spazio pari almeno ai due terzi della sezione trasversale
utile.
c) vie pedonali
della zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)
Non è ammessa
la realizzazione di pedana sopraelevata in assenza di marciapiede
rialzato e in presenza di pavimentazione lapidea. Sono ammesse
soluzioni prive di copertura, quelle protette da ombrelloni (art.
7.1) a struttura lignea o da tende a pantalera (art. 7.2) con
tessuto mai lucido, in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe,
con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.
d) rimanenti porzioni
della zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)
Ivi compresi tutti
i sedimi di vie, viali o piazze perimetrali. Sono ammesse soluzioni
prive di copertura, quelle protette da ombrelloni (art. 7.1) a
struttura lignea, da tende a pantalera (art. 7.2) (salvo che su
prospetti porticati), a padiglione (art. 7.6.1) solo nelle zone
di riedificazione novecentesca, con tessuto mai lucido in tinta
unita o rigato bicolore a bande larghe, con cromie scelte in sintonia
con l'aspetto degli edifici prospicienti.
e) viali, sponde
fluviali, parchi e giardini di valore storico, artistico e/o ambientale
vincolati ai sensi
del Decreto Legislativo 490/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono ammesse soluzioni prive di copertura e quelle protette da
ombrelloni (art. 7.1), da tende a pantalera (art. 7.2), a doppia
falda a montante centrale (art. 7.4.1), consigliate soprattutto
nelle banchine dei viali, e a padiglione (art. 7.6.1), in tessuto
mai lucido con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici
prospicienti. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo
nei parchi purché studiati, per quanto attiene dimensioni,
materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.
f) parchi e giardini
Sono ammesse le
tipologie elencate all'art. 7, escluse quelle ai punti 7.4.2 a
doppia falda con montanti perimetrali e 7.6.2 a padiglione a pianta
centrale varia.
g) zone urbane
storico-ambientali (Z.U.S.A.) e zona collinare (tutto il territorio
a destra del Po).
Sono sempre ammesse
soluzioni prive di copertura e quelle protette da ombrelloni (art.
7.1) o tende a pantalera (art. 7.2), a capanno (art. 7.3), a doppia
falda con montante centrale (art. 7.4.1), a doppia capottina (art.
7.5.1 e art. 7.5.2) e a padiglione (art. 7.6.1), in tessuto mai
lucido, di colore scelto in sintonia con l'aspetto degli edifici
prospicienti.
h) vie pedonali
delle zone urbane storico-ambientali (Z.U.S.A.)
Non è ammessa
la realizzazione di pedana sopraelevata in assenza di marciapiede
rialzato e in presenza di pavimentazione lapidea. Sono ammesse
soluzioni prive di copertura, e quelle protette da ombrelloni
(art. 7.1), tende a pantalera (art. 7.2), a doppia falda con montante
centrale (art. 7.4.1) e a padiglione (art. 7.6.1) in tessuto mai
lucido con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici
prospicienti.
i) vie pedonali
esterne alla zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)e alle zone
urbane storico- ambientali (Z.U.S.A.).
Sono ammesse le
tipologie elencate all'art. 7, escluse quelle ai punti 7.4.2 a
doppia falda con montanti perimetrali, 7.6.2 a padiglione a pianta
centrale varia e 7.7 chiosco o gazebo.
1) percorsi porticati
e gallerie esterni alla zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)
Sono ammesse esclusivamente
soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere
non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al
senso del flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di
uno spazio pari almeno ai due terzi della sezione trasversale
utile.
m) le rimanenti
porzioni del territorio cittadino
Sono ammesse tutte
le tipologie elencate all'art. 7.
1. L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, o non rimosso allo scadere della autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa da L. 242.400 a L. 969.600 così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far tempo dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva.
1. Autorizzazione
1.1 domanda alla
Circoscrizione di competenza;
1.2. la Circoscrizione
chiede parere a:
- Sezione
Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale,
in materia di viabilità;
- Settore
Arredo e Immagine Urbana, per il parere di conformità al
presente regolamento;
-
Settore Verde Pubblico Gestione, nel caso
la richiesta interessi aree verdi;
1.3. il Dirigente
di Circoscrizione rilascia l'autorizzazione e:
- ne
dà comunicazione per conoscenza al Settore Tributi;
- ne
dà comunicazione per conoscenza al Settore Arredo e Immagine
Urbana e alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo
di Polizia Municipale.
2. Rinnovo
2.1 domanda alla
Circoscrizione di competenza;
2.2 la Circoscrizione
chiede parere a:
- Sezione
Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale,
in materia di viabilità;
2.3. il Dirigente
di Circoscrizione concede il rinnovo e ne dà comunicazione
per conoscenza al Settore Tributi.
TIPOLOGIE AMBITI |
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MONTANTE CENTRALE |
MONTANTE PERIM. |
MONTANTE CENTRALE |
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PRINCIPALI PIAZZE STORICHE |
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PERCORSI PORTICATI E GALLERIE DELLA ZUCS |
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VIE PEDONALI DELLA ZUCS |
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RIMANENTI PORZIONI DELLA ZUCS |
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VIALI, SPONDE FLUVIALI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E/O AMBIENTALE |
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PARCHI E GIARDINI |
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Z.U.S.A. E ZONA COLLINARE |
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VIE PEDONALI DELLE Z.U.S.A. |
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VIE PEDONALI ESTERNE ALLA ZUCS ED ALLE Z.U.S.A. |
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PERCORSI PORTICATI E GALLERIE ESTERNE ALLA ZUCS |
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RIMANENTI PORZIONI DEL TERRITORIO CITTADINO |
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NOTA: le strutture innovative di cui al punto 7.8 sono sempre ammesse purché in linea con i criteri generali del Regolamento. |
LEGENDA: Permesso 9 Permesso e consigliato 3 Ammissibile in contesto di riedificazione novecentesca
Z.U.C.S. = Zona Centrale Urbana Storica Z.U.S.A. = Zone Urbane Storico Ambientali