Progetto Speciale Periferie 2000 05914/70
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE AMBITO DI VIA ARQUATA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Artesio.
Con deliberazione della Giunta Comunale
del 16 giugno 1998 (mecc. 9804977/49), dichiarata immediatamente
eseguibile, esecutiva dal 7 luglio 1998 venivano approvate la
proposta del Programma di Recupero Urbano denominato Contratto
di Quartiere relativo all'ambito di via Arquata e la previsione
di massima relativa all'assunzione degli impegni finanziari rispetto
agli interventi dei vari soggetti pubblici e privati, parte integrante
della proposta di Contratto di Quartiere elaborata.
Il Comitato Esecutivo del Comitato per
l'Edilizia Residenziale sulla base della graduatoria formulata
dalla Commissione per la valutazione e selezione delle proposte
di Contratto di Quartiere, nominata con decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici del 16 settembre 1998 n. 1362, ha
effettuato la scelta definitiva delle proposte, assegnando il
secondo posto della graduatoria (con un punteggio pari a 45) al
Contratto di Quartiere citato (recepito con D.M. Lavori Pubblici
_ Segretario Generale del C.E.R. del 25 febbraio 1999, n. 191,
registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio il 26 marzo 1999,
al n. 47 ed affisso all'albo del Ministero dei Lavori Pubblici
dall'1 al 30 aprile 1999).
Con D.M. Lavori Pubblici 5 agosto 1999,
prot. n. 1026/Dir. II, art. 1, veniva stabilito che i Comuni collocati
ai primi 46 posti della graduatoria dei Contratti di Quartiere,
erano tenuti a sottoscrivere il protocollo di intesa, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del bando di gara, con il Segretariato generale
del Comitato per l'Edilizia Residenziale entro il 30 novembre
1999, termine questo, prorogato dal Ministero dei Lavori Pubblici,
con nota dell'8 novembre 1999 prot. n. 1445/99, al 30 aprile 2000.
Con deliberazione della Giunta Comunale
dell'11 aprile 2000 (mecc. 200003002/70), dichiarata immediatamente
eseguibile, esecutiva dal 2 maggio 2000 venivano approvati, ai
fini
della sottoscrizione del protocollo di intesa, lo schema finanziario
del Contratto di Quartiere di via Arquata e la presentazione al
Ministero dei LL.PP. del bando di concorso di progettazione per
il recupero a finalità sociali e culturali dei locali siti
sotto il cavalcavia di Corso Dante 15, in regime di concessione.
Il 18 aprile 2000, veniva sottoscritto
dalla Città di Torino, dall'Agenzia per la Casa della Provincia
di Torino e dal Ministero dei LL.PP., il protocollo di intesa
di cui sopra, che prevede un insieme coordinato di interventi
di trasformazione e riqualificazione urbana attraverso l'integrazione
fra azioni di natura diverse: trasformazione fisica e ambientale;
riorganizzazione e miglioramento dei servizi; promozione economica,
occupazionale, sociale e culturale del territorio.
Con atto del Sindaco del 2 giugno 2000,
n. 6005, la Città di Torino indiceva una conferenza di
servizi al fine di verificare la possibilità di concludere
un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno
1990, n. 142 e s.m.i., avente ad oggetto l'attuazione del Programma
di Recupero Urbano denominato Contratto di Quartiere di
via Arquata, così come definito nelle proposte approvate
con le deliberazioni citate in premessa e richiamato nel protocollo
di intesa del 18 aprile 2000, convocando i rappresentanti legali
della Regione Piemonte, dell'Agenzia Territoriale per la Casa
della Provincia di Torino, dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1,
del Provveditorato agli Studi della Provincia di Torino, del Ministero
dei Lavori Pubblici e della Soprintendenza per i Beni Ambientali
ed Architettonici del Piemonte.
In seguito alle verifiche effettuate in
sede di Conferenza dei Servizi, l'immobile sito sotto il cavalcavia
di corso Dante, compreso negli interventi previsti nel Contratto
di Quartiere di Via Arquata e per il quale (come sopra specificato)
si intende procedere al recupero a finalità di promozione
sociale e culturale, è risultato non evidenziato nella
cartografia del Piano Regolatore Generale, dalla quale risulta
la sola zona stradale sovrastante classificata come "Area
per la Viabilità".
Il fabbricato di proprietà comunale
(censito al foglio 1376, n° 107 del NCEU), come risulta dalla
relazione tecnica descrittiva e dal rilievo dell'edificio che
si allega al presente provvedimento costituendone parte Integrante
(all. 2 - n. ) con la destinazione d'uso di "Magazzino",
come locale vuoto da ristrutturare nell'Elenco degli Immobili
Circoscrizionali assegnati alla Circoscrizione 1 (codice via 18469,
numero pratica 286 dell'Allegato A 1 della deliberazione del Consiglio
Comunale, mecc. n. 9805900/49 del 15 febbraio 1999, esecutiva
dal 1° marzo 1999 avente ad oggetto: "Immobili in uso
alle Circoscrizioni. Applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto
e dell'art 56 del Regolamento del Decentramento").
Al fine di consentire il recupero dell'immobile,
per le finalità indicate nel Contratto di Quartiere citato,
si rende necessario con la presente deliberazione:
- prendere atto che con successiva deliberazione
del Consiglio Comunale si dovrà provvedere all'adeguamento
del Piano Regolatore Generale al fine di rendere coerente la destinazione urbanistica
dell'immobile, così come sopra individuato, e consentire
l'uso dell'immobile stesso ad attività di servizio pubblico;
- modificare la deliberazione del Consiglio
Comunale mecc. n. 9805900/49 del 15 febbraio 1999, esecutiva dal
1° marzo 1999 avente ad oggetto "Immobili in uso alle
Circoscrizioni - Applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto
e dell'art. 56 del Regolamento del Decentramento" in quanto
la predetta struttura si intende sottratta dall'attuale destinazione
d'uso per la diversa destinazione stabilita con quest'atto.
Nella seduta del 29 giugno 2000, la conferenza
dei servizi, con la presenza dei rappresentanti legali della Città
di Torino, la Regione Piemonte, l'Agenzia Territoriale per la
Casa della Provincia di Torino, l'Azienda Sanitaria Locale n.
1 di Torino, il Provveditorato agli Studi di Torino, esaminava
ed approvava il testo dell'accordo di programma per l'attuazione
del Contratto di Quartiere di via Arquata, che si allega al presente
provvedimento costituendone parte integrante. Con
il presente provvedimento si propone di sottoporre all'approvazione
del Consiglio Comunale, così come indicato all'art. 12,
l'accordo di programma per l'attuazione del Contratto di Quartiere
di via Arquata.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento
del Decentramento, la presente proposta di approvazione dell'Accordo
di Programma per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano
Contratto di Quartiere ambito di Via Arquata è
stata invita per l'acquisizione del parere alla Circoscrizione
1 che, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale mecc.
0006555/84 del 17 aprile 2000 (all. 3 - n. ), ha espresso parere
favorevole.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di dare atto che, con riguardo all'immobile
sito sotto il cavalcavia di corso Dante compreso nell'ambito degli
interventi definiti
nel Contratto di Quartiere di Via Arquata, con successiva deliberazione
del Consiglio Comunale si dovrà provvedere
all'adeguamento del Piano Regolatore Generale al fine di rendere
coerente la destinazione urbanistica dell'immobile,
così come individuato in narrativa, e consentire l'uso
dell'immobile stesso ad attività di servizio pubblico:
2) di dare atto che, con riguardo all'immobile
sopra citato, la presente deliberazione costituisce modifica alla
deliberazione del Consiglio
Comunale, mecc. n. 9805900/49 del 15 febbraio 1999, esecutiva
dal 1° marzo 1999 avente ad oggetto: "Immobili
in uso alle Circoscrizioni. Applicazione ex art. 55 comma 2 dello
Statuto e dell'art 56 del Regolamento del Decentramento"
in quanto la predetta struttura si intende sottratta dall'attuale
destinazione d'uso per la diversa destinazione
stabilita con quest'atto.
3) di approvare, per le motivazioni espresse
in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'accordo di
programma, che fa parte
integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ), ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i.,
da stipulare tra la Città di Torino, la Regione Piemonte,
l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino,
l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, il Provveditorato agli
Studi di Torino, per l'attuazione del Programma di
Recupero Urbano denominato Contratto di Quartiere di via
Arquata;
4) di prendere atto del parere favorevole espresso
dalla Circoscrizioni 1, deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
mecc. 0006555/84 del
17 aprile 2000;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990
n. 142.