Divisione Servizi Socio Assistenziali
n. ord. 10
2000 05700/19
OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.
Proposta dell'Assessore Lepri,
di concerto con l'Assessore Torresin.
PREMESSA
La presente deliberazione disciplina gli interventi socio assistenziali
del Comune di Torino a sostegno del reddito dei nuclei familiari,
ridefinendo i criteri delle precedenti deliberazioni del Consiglio
Comunale (mecc. 7802443/19) del 1978, (mecc. 8309600/19) del 1984
e degli atti deliberativi successivamente approvati.
Gli interventi di assistenza economica contribuiscono a garantire
risorse minime alle persone e alle famiglie a basso reddito. Con
la presente deliberazione si intendono conseguire i seguenti obiettivi:
- il superamento di un'eccessiva segmentazione
in categorie di bisogno dei cittadini in condizioni
di difficoltà, al fine di favorire prestazioni flessibili
ed adattabili alle persone, in linea con l'approccio cui si ispira
il welfare europeo;
- la promozione di percorsi di autonomia
sociale ed economica delle persone in difficoltà, mediante
la predisposizione di politiche attive del lavoro, per evitare
che gli interventi socio assistenziali di sostegno al reddito
disincentivino l'inserimento lavorativo.
Il presente atto disciplina anche interventi diretti all'acquisto
di servizi alternativi al ricovero in strutture residenziali per
minori, disabili ed anziani non autosufficienti; impegna inoltre
al riordino di tali interventi, anche mediante la predisposizione
di accordi con le Aziende Sanitarie Locali volti a migliorare
le modalità di integrazione tra i servizi socio assistenziali
e sanitari per l'assistenza ai cittadini e cittadine non autosufficienti.
La presente deliberazione riordina in modo organico i criteri
di assistenza economica erogata dal Comune di Torino, sostituendo
a tal fine precedenti atti deliberativi; ha pertanto l'obiettivo
di definire linee di indirizzo e modalità operative, pur
senza assumere natura regolamentare, in quanto tale disciplina
potrà subire aggiornamenti e modificazioni anche in seguito
alle normative nazionali e regionali che daranno attuazione alla
recente riforma dei servizi sociali, approvata dal Parlamento
con la legge n. 328/2000.
ARTICOLO 1 - OGGETTO
1. La presente deliberazione disciplina
le erogazioni in denaro a favore di nuclei familiari che dispongono
di bassi redditi, come strumenti di contrasto della povertà.
A tal fine definisce i tipi di contributo e gli importi erogabili,
stabilisce i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo
conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo
familiare. Per il sostegno del reddito dei cittadini, la Città
di Torino utilizza tre strumenti di intervento:
a) il Reddito di Mantenimento per persone
non abili al lavoro;
b) il Reddito di Inserimento sociale per
persone abili al lavoro;
c) i contributi per esigenze specifiche.
2. La presente deliberazione disciplina
inoltre i contributi per l'acquisto di servizi domiciliari e per
fronteggiare urgenti e temporanee necessità abitative,
in previsione di un organico riordino di tali interventi.
ARTICOLO 2 - BENEFICIARI E CRITERI GENERALI
1. Possono beneficiare dell'assistenza
economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti
e con residenza anagrafica in Torino. I cittadini stranieri devono
avere una regolare carta di soggiorno, o un permesso di soggiorno
rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa
nazionale sull'immigrazione. I cittadini stranieri che siano stati
riconosciuti rifugiati politici ai sensi delle norme in materia
di immigrazione possono beneficiare dei contributi economici in
base ai principi e criteri di accesso del presente atto, anche
qualora abbiano presentato la richiesta di rinnovo del permesso
di soggiorno e ne siano in attesa. Possono inoltre beneficiare
dei contributi previsti dal presente atto le cittadine non comunitarie
in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno che vivano sole
con figli minori, qualora abbiano fruito di contributi economici
alla data della scadenza del permesso di soggiorno del quale hanno
richiesto il rinnovo. I contributi possono essere erogati esclusivamente
per il periodo necessario allesito del rinnovo da parte
dellautorità competente. Sono esclusi da tutti i
contributi descritti nel presente atto gli stranieri con permessi
concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento
nel mercato del lavoro e cure mediche, poiché tali permessi
sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.
Sono altresì esclusi da tutti i contributi descritti nel
presente atto, ad eccezione di quelli previsti all'art. 12, gli
studenti iscritti a corsi universitari, post universitari, od
equiparati.
I cittadini privi di una residenza stabile, iscritti presso le
convivenze anagrafiche convenzionalmente create, possono beneficiare
dei seguenti interventi:
- se lultima residenza anagrafica precedente
a quella in convivenze anagrafiche convenzionali era un Comune
diverso da Torino: nei primi 6 mesi dalla data di iscrizione in
tali convivenze, esclusivamente degli interventi elencati al Titolo
4 e art. 17, comma 2, e successivamente di tutti gli interventi
previsti nel presente atto.
- se lultima residenza anagrafica precedente
a quella in convivenze anagrafiche convenzionali era in Torino:
di tutti gli interventi previsti nel presente atto.
2. Possono beneficiare degli interventi
i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del
permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino, non
residenti a Torino, ma ivi domiciliati e che non possono essere
espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:
2.1 minori, donne in stato di gravidanza
o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
2.2 inseriti in programmi di protezione
sociale;
2.3 conviventi con parenti entro il quarto
grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana
e residenti a Torino;
2.4 accolti in Italia per motivi umanitari;
2.5 richiedenti asilo.
3. I cittadini elencati ai punti 2.1 e
2.2 se minori possono beneficiare di tutti gli interventi previsti
nel presente atto; se maggiorenni, e quelli elencati ai punti
2.3, 2.4 e 2.5, soltanto degli interventi descritti al Titolo
4.
4. Possono essere destinatari di tutti
gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri
non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati in
Torino, anche se non residenti, e che siano soggetti a provvedimenti
emanati dall'Autorità Giudiziaria.
5. Sono fatti salvi i doveri di assistenza
previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti, e dei
cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente
in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87,
del 9 gennaio 1987, Interventi regionali in materia di movimenti
migratori, nonché secondo i programmi attuativi annuali
di tale legge.
6. I contributi economici sono erogati
al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano
le condizioni socio-economiche, al momento di presentazione della
domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, del
nucleo familiare composto da:
- il richiedente la prestazione ed i componenti
la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge non divorziato o non legalmente
separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se
non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente
non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale
o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato
o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente
separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se
non incluso nella scheda anagrafica non si considera componente
del nucleo del richiedente qualora l'Autorità giudiziaria
abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei
coniugi;
- altri conviventi con il richiedente la
prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica. A decorrere
dalla data della prima richiesta del contributo economico, non
si considerano componenti del nucleo richiedente per un periodo
massimo di sei mesi le persone terze non parenti né affini,
che ospitino tale nucleo. Tale condizione opera una volta soltanto
per ciascun nucleo ospitante il nucleo che richieda i contributi.
Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti
nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica,
purché conviventi con il richiedente.
7. Possono fruire del Reddito di Mantenimento
le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa
per età avanzata, invalidità, stato di gravidanza,
maternità, che si trovino in almeno una delle seguenti
condizioni, al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del contributo: a) età
superiore ai 60 anni;
b) invalidità civile, con riduzione
della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, riconosciuta
dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo
1992, ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore
al 66%, se riconosciuta prima del 12 marzo 1992;
c) ciechi, sordi e persone con altre invalidità
od inabilità per cause di lavoro, guerra, servizio, che,
secondo le normative nazionali specifiche abbiano causato una
riduzione delle capacità lavorative tale da comportare
la relativa prestazione previdenziale a titolo dell'inabilità;
d) disagio mentale, se i Servizi di Salute
mentale certificano lo stato di temporanea inabilità lavorativa
e, nel contempo, concordano con i Servizi socio assistenziali
comunali modalità integrate di assistenza. Per la concessione
del Reddito di Mantenimento, la suddetta condizione è considerata
esclusivamente per un periodo massimo di mesi sei, rinnovabile
eccezionalmente per una sola volta. Entro i primi 6 mesi di erogazione,
ovvero entro l'eventuale periodo di rinnovo, i beneficiari devono
presentare la domanda per la concessione dell'assegno mensile
di inabilità;
e) gravidanza dal quarto mese di gestazione;
o dall'accertamento dell'inizio della stessa qualora essa sia
certificata rischiosa per la salute della donna o del nascituro;
f) puerpere e minori nel nucleo sino a
3 mesi dopo la nascita dell'ultimo nato;
g) genitore che vive con figli minori e
senza altro genitore od adulto nel nucleo, secondo quanto previsto
al comma 6 del presente articolo, sino a 3 mesi dopo la nascita
dell'ultimo figlio, e per lo stesso periodo a tutti i minori nel
nucleo;
h) persone la cui tutela è stata
deferita all'Amministrazione comunale dall'Autorità Giudiziaria;
i) minori che convivano esclusivamente
con le persone descritte ai punti a), b), c), d) del presente
comma, e che siano di età inferiore a quella prevista dalla
legge per il completamento dell'obbligo scolastico;
l) minori riconosciuti dalle competenti
Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con
tasso di invalidità pari al 100%.
8. Possono fruire del Reddito di Inserimento
Sociale le persone che non si trovano nelle condizioni descritte
al comma 7 del presente articolo.
9. I contributi economici descritti nel
presente atto non possono essere erogati a persone ospiti di strutture
residenziali socio assistenziali o sanitarie, ad eccezione di
quanto specificato ai commi 1, lettera b) e 2 dell'art. 9. Non
sono considerate tra tali strutture le convivenze guidate, gruppi
appartamento od assimilabili, socio assistenziali o sanitarie,
in quanto strutture che consentono un percorso di autonomia ma
che prevedono essere a carico della persona le spese di mantenimento.
A persone ricoverate per periodi temporanei in strutture residenziali
socio assistenziali e sanitarie possono essere erogati, ove compatibili
con i criteri del presente atto, i contributi descritti ai commi
2 e 3 dell'art. 14 per un periodo non superiore a 3 mesi, a condizione
che il contributo venga riscosso da un delegato del richiedente,
il quale provveda ad utilizzarlo per il pagamento delle spese
per l'abitazione alle quali è finalizzato.
10. Sono fatte salve le competenze che
la normativa affida alle Province o ad altri Enti. A tale fine,
si attiveranno le procedure per attribuire a loro carico gli oneri
delle prestazioni erogate dal Comune.
11. Il Reddito del nucleo familiare
è costituito dal complesso delle entrate percepite dal
nucleo familiare come definito al comma 6 del presente articolo,
al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del
contributo, ed al netto delle imposizioni fiscali e contributive.
Esso si calcola sommando ai redditi assoggettati al pagamento
dell'IRPEF (art. 6 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito),
i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente (art. 16), i redditi
esenti dal pagamento dell'IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta sostitutiva, nonché i redditi
elencati all'art. 3, commi 3a), 3b), 3c), 3d), 3d bis del T.U.I.R..
Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre,
le seguenti entrate:
a) gli importi effettivamente corrisposti
al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi
dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi comunali sono tenuti
ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto
ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo
alimentare ai sensi del Codice Civile;
b) il valore di donazioni, lasciti (purché
non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi
del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a
titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti
la domanda di contributi si considera come componente del reddito
nel seguente modo: si divide tale valore per il Reddito di Mantenimento
od Inserimento che dovrebbe essere garantito mensilmente al nucleo;
si considerano come già coperti con reddito adeguato i
mesi che risultano da tale calcolo, a decorrere dal momento nel
quale sono stati percepiti i redditi. Tale condizione non opera,
sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora con
tale calcolo risultino coperti anche mesi successivi alla richiesta
di contributo, il nucleo richiedente si trovi nelle condizioni
di accesso alle prestazioni descritte nel presente atto, ma dimostri
che quanto percepito sia stato utilizzato per il pagamento di:
- cure sanitarie;
- massa passiva
per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai
sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
- debiti sopraggiunti
a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività
lavorative autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai
contributi previsti per tali eventi nell'apposito Fondo nazionale.
- ripiano di morosità
di canoni relativi a contratti di locazione regolarmente registrati
ed intestati ad almeno uno dei componenti del nucleo;
- ripiano di morosità
di utenze domestiche pregresse, relative a contratti regolarmente
stipulati ed intestati ad almeno uno dei componenti del nucleo;
- imposte di successione;
- spese funerarie
sostenute a seguito del decesso del coniuge o parenti entro il
quarto grado di componenti del nucleo;
- ripristino dellagibilità
dellabitazione principale, a seguito dichiarazione di inagibilità;
- eliminazione
di barriere architettoniche, in conformità con le norme
che regolano la materia.
Stante anche la possibilità di agevolazioni previste dalle
vigenti norme fiscali, le deduzioni dalle entrate descritte relative
a: spese di ripristino dellagibilità dellabitazione
principale, eliminazione di barriere architettoniche, spese funerarie,
possono essere concesse nella misura del 30% della spesa effettivamente
sostenuta a favore dei componenti del nucleo.
Il nucleo che intenda far valere le spese suddette deve:
- avere sostenuto tali spese nel periodo successivo
al percepimento delle somme, nel quale non fruiva di alcun contributo
economico;
- dimostrare di avere sostenuto tali spese mediante
le relative documentazioni fiscali di chi ha sostenuto la spesa
e relativa ricetta in caso di acquisto di medicinali.
Qualora componenti del nucleo abbiano
intestato o donato beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi,
nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo
valore allatto dellintestazione concorre alla formazione
del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel
presente comma e soltanto qualora il suddetto valore ecceda l'importo
di Euro 2.500,00. Nel caso in cui oggetto della transazione siano
stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione
del reddito soltanto qualora la quota della base imponibile ai
fini del versamento dellICI intestata o alienata dal nucleo
sia superiore a Euro 2.500,00;
c) i redditi provenienti da lavori svolti
saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
d) le pensioni, indennità, rendite,
altri importi che il richiedente o un componente del nucleo ha
titolo a ricevere, anche se non ancora erogate al momento della
richiesta del contributo. Sino a quando non è stato percepito,
l'assegno sociale erogato dall'I.N.P.S. non concorre alla formazione
del reddito per un periodo di due mesi dalla data di comunicazione
al cittadino. In materia di mancata riscossione degli importi
dovuti dal coniuge separato, si applica il comma 2 dell'art. 7;
e) i sussidi erogati dallo Stato o da altri
Enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di
quelli espressamente dedicati da apposite norme all'acquisto di
beni o di servizi primari.
I contributi comunali sono erogati per integrare le eventuali
misure di contrasto della povertà previste dallo Stato
o da altri Enti pubblici. Pertanto per ottenerli il richiedente
dovrà prioritariamente aver espletato le procedure per
usufruire delle suddette misure; i servizi comunali promuoveranno
l'informazione dei possibili beneficiari di tali misure. Inoltre
il richiedente dovrà aver espletato le procedure per ottenere
le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od
il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente.
I contributi comunali di assistenza economica saranno di conseguenza
ridotti nella misura di quanto percepito per le stesse finalità.
Non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare
le seguenti entrate:
- l'indennità di accompagnamento
erogata dall'I.N.P.S., l'indennità di comunicazione e le
indennità per cecità parziale e assoluta;
- le rendite per inabilità permanente,
per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché
gli assegni personali per assistenza erogati dall'I.N.A.I.L.;
- gli assegni terapeutici erogati dai servizi
psichiatrici delle A.S.L.;
- lindennità di frequenza
erogata dallINPS ai minori con difficoltà persistenti
a svolgere le funzioni proprie dell'età;
- le entrate descritte al comma 6, dellarticolo
5, del presente atto.
12. Si definisce patrimonio mobiliare
il valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti
del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti
correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati
di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni
o quote di organismi collettivi di risparmio, partecipazioni azionarie
in società, masse patrimoniali costituite da somme in danaro
affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.
Lgs. n. 415/96, altri strumenti e rapporti finanziari, contratti
di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni
possono anche trovare sede all'estero e far capo a società
estere.
13. Si definisce patrimonio immobiliare
il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli,
siti in Italia od all'estero.
14. Per valutare redditi e beni del nucleo
familiare che richiede i contributi economici comunali non appare
opportuno utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
definito dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal
D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, in quanto non è idoneo ad
essere utilizzato per prestazioni dedicate al sostegno dei redditi
inadeguati, come sono gli interventi descritti nel presente atto,
poiché tra l'altro prevede di non considerare tra i redditi
dei richiedenti disponibilità mobiliari sino a 30 milioni
di Lire. Di conseguenza, per l'accesso alle prestazioni di assistenza
economica della Città previste nella presente deliberazione
si utilizzano i criteri di accesso e selezione dei beneficiari
che sono descritti nel presente atto. Tale scelta si fonda sulle
seguenti motivazioni:
- la normativa nazionale, secondo quanto
previsto all'art. 3, c. 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.,
consente espressamente di adottare per specifiche prestazioni
criteri ulteriori rispetto all'I.S.E.E. per selezionare l'accesso
alle peculiarità dell'intervento da erogare;
- è opportuno adottare un criterio
analogico di interpretazione della normativa nazionale sull'I.S.E.E.,
la quale esclude l'applicazione di questo strumento a prestazioni
assistenziali e previdenziali statali finalizzate esclusivamente
al sostegno del reddito, come l'assegno e la pensione sociale,
l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale delle pensioni;
- per una piena applicazione dell'I.S.E.E.
il quadro normativo deve ancora essere completato, con l'approvazione:
del D.P.C.M. previsto dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 109/98,
che deve stabilire criteri per individuare il nucleo familiare
per i soggetti a carico I.R.P.E.F. di più persone, per
i coniugi non legalmente separati e non conviventi, per i minori
non conviventi con i genitori od in affidamento, per i soggetti
non appartenenti a famiglie anagrafiche; del D.P.C.M. previsto
dall'art. 3, comma 2 ter, del D. Lgs. 109/98, che deve stabilire
i criteri di applicazione dell'I.S.E.E. a persone disabili ed
ultra65enni non autosufficienti relativamente alle prestazioni
socio sanitarie, definendo cioè per quali prestazioni a
queste persone occorra considerare come reddito soltanto quello
della persona e non dell'intero nucleo familiare; del D.P.C.M.
previsto all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 109/98, che
deve stabilire i modelli tipo della dichiarazione per l'I.S.E.E.
che il cittadino può compilare presso l'I.N.P.S..
ARTICOLO 3 - FINALITÀ, BENEFICIARI, CALCOLO
1. Il Reddito di Mantenimento è
costituito da una quota di base, che contribuisce a garantire
un livello di vita adeguato; può anche comprendere una
quota che contribuisce a sostenere le spese per l'abitazione.
Esso è destinato a persone non abili al lavoro come definite
all'art. 2, comma 7, che versano in condizioni di reddito insufficiente.
2. Possono beneficiare del contributo i
nuclei il cui reddito non sia superiore alla somma della quota
base del Reddito di Mantenimento e di quella (se richiesta e se
ne sussistono i requisiti) per le spese di abitazione sino al
massimale previsto, nella misura della differenza tra tale somma
e il reddito percepito dal nucleo. Qualora il beneficiario di
Reddito di Mantenimento non debba sostenere spese per utenze domestiche,
al contributo erogabile viene detratto l'importo previsto per
tali spese descritto all'art. 14, comma 3.
3. La quota del Reddito di Mantenimento alla
data di entrata in vigore del presente atto è aggiornata
annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo,
in applicazione dell'art. 23, comma 2, della presente deliberazione.
Parte della quota base è destinata alle spese per le utenze
domestiche, nellimporto di cui allultima frase e dell'art.
14, comma 3, del presente atto.
4. La quota di Reddito di Mantenimento
per il sostegno alle spese di abitazione è definita all'art.
14, comma 2.
5. Se il nucleo è composto da più
persone, limporto complessivo è determinato secondo
la seguente scala di equivalenza, in quanto ogni nucleo sopporta
costi fissi di mantenimento che non crescono nella stessa proporzione
del numero dei componenti:
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Reddito di Inserimento Sociale del nucleo = quota base moltiplicata per le seguenti percentuali |
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Lentità delle erogazioni per lanno 2004
è descritta nella tabella illustrata nellAllegato
"B" che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
6. Il Reddito di Mantenimento è
erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza
del reddito, a condizione che i nuclei dei beneficiari non incorrano
in uno dei motivi di esclusione descritti all'art. 4. A decorrere
dalla data della prima riscossione, fino all'importo massimo di
Euro 200,00 mensili e di Euro 1.200,00 annuali, non concorrono
alla formazione del reddito del nucleo gli incentivi monetari
percepiti a seguito delleffettuazione di tirocini di formazione
ed orientamento al lavoro che comportino esperienze in ambito
aziendale e che siano promossi da istituzioni pubbliche. Possono
beneficiare delle agevolazioni descritte nel presente comma anche
i cittadini elencati all'art. 2, comma 7, secondo quanto disposto
allart. 3, comma 5.
ARTICOLO 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL REDDITO DI MANTENIMENTO
1. Non possono beneficiare del Reddito
di Mantenimento o possono beneficiarne in misura ridotta i nuclei
familiari che, al momento della domanda e durante il periodo di
erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti
condizioni:
a) percepiscano un reddito pari o superiore
al valore dell'importo complessivo del Reddito di Mantenimento
e delle spese sostenute per l'abitazione;
b) siano titolari dei seguenti diritti su patrimoni immobiliari
nelle forme e misure di seguito descritte.
Diritti di abitazione
Qualora il nucleo viva in un alloggio in locazione,
sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino
che non abiti per motivi documentabili, fino alla data di effettiva
fruizione di tale diritto dal contributo totale erogabile si sottrae
una cifra pari allimporto massimo erogabile per le spese
di abitazione descritto allart. 14, comma 2, primo trattino
della presente deliberazione.
Qualora invece il nucleo sia proprietario dellalloggio
in cui vive e sia titolare di un diritto di abitazione su una
casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, deve
rinunciare a tale diritto. In attesa di tale rinuncia, il contributo
può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili
una sola volta e dal contributo totale erogabile si sottrae una
cifra pari allimporto massimo erogabile per le spese di
abitazione descritto allart. 14, comma 2, primo trattino,
della presente deliberazione.
Diritti reali inerenti alla casa principale
In caso di nuclei composti esclusivamente
da persone non abili al lavoro come definite allart. 2,
comma 7, il contributo può essere erogato, qualora tali
nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto
di fabbricati di qualsiasi categoria catastale che ne costituiscano
labitazione principale.
In caso di nuclei composti sia da persone non
abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo può
essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti
di proprietà, nuda proprietà o usufrutto inerenti
alla proprietà dellabitazione principale, se questa
è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5,
A6 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini
dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei composti sia da persone non
abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo non può
essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti
di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà
dellabitazione principale se questa è classificata
nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10 con riserva di
successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali,
mediante atti della Giunta Comunale.
La titolarità del diritto di proprietà
sullabitazione principale non costituisce comunque motivo
di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di
provvedimenti dellAutorità Giudiziaria, essa non
è disponibile perché assegnata al coniuge separato
del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare
la propria quota del diritto di proprietà secondo le modalità
previste dal presente atto. Sono fatte salve le disposizioni previste
all'art. 22.
Diritti reali non inerenti alla casa principale
In caso di titolarità di diritti
di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati
di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in
qualsiasi località e non utilizzati come abitazione principale,
nonché a fabbricati di categoria catastale "C",
il contributo può essere erogato qualora la quota di base
imponibile ai fini del versamento dellICI di tali immobili
detenuta complessivamente dal nucleo non sia superiore a Euro
5.000,00. Il valore dei proventi generati dalleventuale
usufrutto su tali cespiti immobiliari concorre alla formazione
del reddito del nucleo secondo quanto disposto dal presente atto.
Qualora invece la suddetta quota sia superiore
a 5.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro, il nucleo deve
esperire tutti i tentativi di alienazione di tali beni o della
relativa rinuncia. In attesa di tali esiti, il Reddito di Mantenimento
può essere erogato per un periodo di tre mesi ed è
decurtato nella misura del 50%. Previa la verifica ed il controllo
delle suddette iniziative, ed in attesa dellalienazione
del bene, il Reddito di Mantenimento, decurtato come descritto,
può essere erogato per un ulteriore periodo di sei mesi
non prorogabile.
Ai nuclei composti esclusivamente dalle persone
descritte allart. 2, comma 7, lettere a), b), c), h), le
quali non abbiano parenti in Torino, e intendano cedere a titolo
gratuito beni immobili sui quali siano titolari di diritti reali,
poiché questi ultimi costituiscono lunico motivo
ostativo per fruire dei contributi del presente atto, la Città
può erogare un importo per far fronte alle spese notarili,
sino ad un massimo di Euro 2.000,00. A tale proposito, previa
la presentazione del documento fiscale relativo allavvenuto
pagamento delle spese di cessione redatto da un notaio, nonché
del consenso manifestato in forma scritta, dal Reddito di Mantenimento
erogabile ai suddetti nuclei sarà detratto un importo non
superiore al 30% a titolo di recupero della somma eventualmente
versata dalla Città per la quietanza dellonorario
notarile. Esclusivamente in materia di onorari notarili, al presente
comma sono applicabili gli artt. 10, comma 5, e art. 19 comma
2, in materia di effettuazione di spese per servizi acquistabili
da più fornitori e di pagamento diretto di fatture, conti
od obbligazioni da parte della Città.
Il Reddito di Mantenimento non può essere
erogato qualora il nucleo sia titolare di diritti di proprietà
o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi
località che non siano utilizzati come abitazione principale
e la cui quota di base imponibile ai fini del versamento dellICI
detenuta complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro 30.000,00.
Indipendentemente dalla quota proprietaria del
nucleo, il Reddito di Mantenimento può essere erogato senza
le suddette decurtazioni qualora alienazione onerosa o rinuncia
o donazione si siano dimostrate non effettuabili a causa di emissioni
di ordinanze di sgombero, dichiarazioni di inagibilità,
provvedimenti di sequestro, ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo abbia intestato o donato a
terzi beni immobili, il valore di tali beni allatto della
rispettiva donazione o intestazione concorre alla formazione del
reddito del nucleo familiare secondo le modalità descritte
allart. 2, comma 11, lettera b), ultima frase, esclusivamente
per limporto eccedente la quota di base imponibile ai fini
del versamento dellICI di Euro 2.500,00.
I criteri sopra descritti si applicano in caso
di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto
o di diritti analoghi, inerenti su patrimoni immobiliari localizzati
all'estero, attribuendo ai fabbricati il valore convenzionale
di Euro 250,00 per metro quadrato;
c) i componenti abbiano proprietà,
possesso, o disponibilità non occasionale di più
beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se
il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità
non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che
non sia stato immatricolato nei 6 anni precedenti la richiesta
di contributo e non superi la cilindrata di 1200 centimetri cubici.
Qualora sia di cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubici
o di potenza equivalente, tale mezzo deve essere stato immatricolato
almeno dieci anni prima dalla data della prima richiesta di contributo.
In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria
di L. 150.000 mensili, pari a 77,47 Euro. Qualora i componenti
del nucleo siano proprietari, possiedano, o abbiano disponibilità
non occasionale di ciclomotori e motocicli immatricolati oltre
sei anni prima della richiesta di contributo e di cilindrata non
superiore a 150 centimetri cubici o di potenza equivalente, al
contributo si applica una decurtazione forfettaria di Euro 39,00
mensili. Qualora i componenti del nucleo siano proprietari di
un mezzo mobile registrato immatricolato oltre sei anni prima
della richiesta di contributo e di cilindrata superiore a 1200
centimetri cubici o di potenza equivalente, intendano procedere
alla demolizione di tale mezzo, siano privi dei mezzi finanziari
per farvi fronte, il Reddito di Mantenimento può comunque
essere erogato al fine di permettere la demolizione del mezzo
previa la presentazione di un preventivo di spesa redatto da un
demolitore autorizzato in base alle norme vigenti.
I limiti di immatricolazione e potenza
del mezzo, e la decurtazione forfetaria, non si applicano se il
mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente
del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che
non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o dei
buoni taxi;
d) possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 2, comma 12, per un valore complessivo superiore a Euro 3.000,00, se nel nucleo vi è un solo componente. Non concorrono alla formazione del patrimonio i beni mobili ed immobili sui quali lautorità giudiziaria abbia disposto vincoli a favore di minori ed adulti nei confronti dei quali abbia emesso un provvedimento di protezione. Per ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di Euro 500,00. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo conto dell'interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;
e) vi siano componenti titolari di attività
lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che
abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi
dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è
motivo di esclusione dai contributi comunali qualora i titolari
di attività autonome e d'impresa:
- siano sottoposti
a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi
che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo
in cui tali procedure perdurano;
- comprovino una
temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati
nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi,
e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale
deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
f) vi sia un componente, tra quelli elencati all'art. 2 comma 7, che deve ottemperare ad obblighi lavorativi e che non assolva agli impegni di ricerca attiva del lavoro previsti dall'art. 6, comma 1, se tali impegni sono compatibili con le condizioni di coloro che possono beneficiare del Reddito di Mantenimento. Tale condizione opera anche nei confronti delle donne in stato di gravidanza non a rischio per sé e per il nascituro, di norma fino al settimo mese di gravidanza;
g) vi sia un componente abile al lavoro (non elencato all'art. 2 comma 7), che incorra nei motivi di esclusione descritti all'art. 6, comma 1.
ARTICOLO 5 - FINALITÀ, BENEFICIARI, CALCOLO
1. Il Reddito di Inserimento Sociale
mira a favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone
abili al lavoro che si attivino per raggiungere l'autonomia economica.
2. Possono beneficiare del contributo i
nuclei familiari il cui reddito non sia superiore alla somma del
Reddito di Inserimento Sociale e del contributo per il pagamento
delle utenze domestiche, se richiesto e se ne sussistono i requisiti,
nella misura della differenza tra tale somma ed il reddito percepito
autonomamente dal nucleo.
3. Se il nucleo è composto da più
persone, limporto complessivo è determinato secondo
la seguente scala di equivalenza, in quanto ogni nucleo sopporta
costi fissi di mantenimento che non crescono nella stessa proporzione
del numero dei componenti:
N. componenti | Reddito di Inserimento Sociale del nucleo = quota base moltiplicata per le seguenti percentuali |
|
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|
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|
Lentità delle erogazioni per lanno 2004
è descritta nella tabella illustrata nell'Allegato
B che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
4. Se nel nucleo familiare sono presenti
anche persone descritte all'art. 2, comma 7, si applica l'art.
3, comma 5.
5. Il contributo per le spese delle utenze
domestiche, come è previsto all'art. 14, comma 3, può
essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano
contributi di Reddito di Mantenimento.
6. Ai fini del calcolo del contributo e
dei servizi accessori eventualmente ad esso collegati, gli importi
dei redditi da lavoro mensili percepiti da membri del nucleo successivamente
alla concessione del Reddito di Inserimento, ed aggiuntivi a quelli
dichiarati all'atto della domanda di contributo, sono calcolati
nella misura del 70% del loro valore durante i primi 6 mesi di
erogazione del contributo dall'inizio dell'attività lavorativa,
e dell'85% nei successivi 6 mesi. Tale modalità di calcolo
si applica una volta soltanto, per un solo reddito da lavoro all'interno
del nucleo, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi
anche non consecutivi, a decorrere dalla data della prima riscossione
dei redditi da lavoro da parte di uno dei componenti del nucleo.
Da essa sono esclusi i percorsi d'inserimento lavorativo attivati
con risorse pubbliche da parte di enti pubblici o privati a favore
di fasce deboli e disoccupati di lunga durata. A decorrere dalla
data della prima riscossione, fino all'importo massimo di Euro
200,00 mensili e di Euro 1.200,00 annuali, non concorrono alla
formazione del reddito del nucleo gli incentivi monetari percepiti
a seguito delleffettuazione di tirocini di formazione ed
orientamento al lavoro che comportino esperienze in ambito aziendale
e che siano promossi da istituzioni pubbliche. Possono beneficiare
delle agevolazioni descritte nel presente comma anche i cittadini
elencati all'art. 2, comma 7, secondo quanto disposto allart.
3, comma 5.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL REDDITO DI INSERIMENTO
SOCIALE
1. L'esclusione avviene per motivi di inadempienza
di impegni lavorativi e formativi, o per motivi reddituali e patrimoniali.
Sono esclusi dal contributo, per i periodi e con le modalità
sotto descritte, i nuclei nei quali uno o più componenti
abili, o persone elencate all'art. 2, comma 7 che debbano adempiere
ad obblighi lavorativi compatibili con le loro condizioni, non
ottemperino agli obblighi lavorativi e formativi sotto elencati:
- per un periodo di 9 mesi qualora l'inadempienza
avvenga durante l'erogazione del contributo comunale;
- per un periodo di 3 mesi, qualora l'inadempienza
sia avvenuta nei 3 mesi precedenti la richiesta di contributo.
L'inadempienza si verifica quando i componenti del nucleo:
- rifiutino eventuali offerte di lavoro,
anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- cessino volontariamente un'attività
lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà e
comportamenti, salvo che tali comportamenti siano giustificati
da motivi sanitari adeguatamente certificati oppure dal sopraggiungere
della data di scadenza oltre la quale il lavoratore perderebbe
l'anzianità di iscrizione alle liste del Collocamento;
- non siano iscritti alle liste ordinarie
o speciali presso l'Ufficio di collocamento o ai Centri per l'impiego
pubblici e privati;
- abbiano acquisito un punteggio del tesserino
di disoccupazione, o documento similare tale che, in occasione
di precedenti chiamate pubbliche, avrebbe consentito loro il reperimento
di un'attività lavorativa, anche a tempo determinato; nei
confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla
legge n. 68/99 e s.m.i.;
- abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato
in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages,
cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati,
ovvero ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione
per facilitare l'inserimento lavorativo;
- non abbiano praticato comportamenti di
ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro
temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base
dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive
del lavoro;
- se privi di licenza della scuola dell'obbligo
ed in età superiore a quella necessaria per il conseguimento
dell'obbligo scolastico, non si siano iscritti ai corsi per il
conseguimento della suddetta licenza, ovvero ai corsi di alfabetizzazione
per adulti, secondo i limiti di legge, nei tempi previsti o concordati
con il Servizio sociale. Da tale obbligo sono esenti le persone
di età superiore a 55 anni.
2. Ferme restando le condizioni di erogabilità
del contributo previste all'art. 7 comma 1, i motivi di esclusione
elencati al comma 1 non operano per le persone le cui condizioni
di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere
agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di
impossibilità certificato. Non operano inoltre per un periodo
massimo di 9 mesi non rinnovabili dalla data di richiesta del
contributo, per singoli componenti del nucleo impegnati in specifici
progetti personalizzati di reinserimento sociale concordati con
i servizi sociali di territorio, esclusivamente qualora tali progetti
prevedano la necessità di un periodo libero da impegni
lavorativi o formativi. Tali progetti riguardano persone le cui
condizioni di natura sociale non consentano di intraprendere percorsi
formativi e lavorativi, o facciano incorrere in reiterati insuccessi
nel mantenere tali percorsi.
I progetti personalizzati possono inoltre riguardare:
- programmi di recupero terapeutico, certificato
come incompatibile con qualsiasi attività;
- il transito da forme di vita marginali,
quali l'assenza di una dimora stabile.
I beneficiari delle deroghe descritte al presente comma non devono
tuttavia perdere i punteggi acquisiti presso le liste ordinarie
o speciali dell'Ufficio di Collocamento o dei centri per l'impiego
per l'intera durata dei suddetti progetti.
Nei confronti di minori in età da lavoro che frequentano
con impegno e regolarità un ciclo di studi, e che siano
componenti di nuclei assistiti, i motivi di esclusione descritti
possono non operare per un anno, eventualmente rinnovabile sino
al completamento degli studi, dopo un'attenta valutazione dei
Servizi.
3. Sono esclusi dal beneficio o possono
beneficiarne in misura ridotta i nuclei che, al momento della
richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, percepiscano
un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo
del Reddito di Inserimento e delle spese sostenute per le utenze
domestiche (come descritte all'art. 14, comma 3), oppure si trovino
in una o più delle seguenti condizioni:
a) i componenti abbiano proprietà,
possesso, o disponibilità non occasionale di più
beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se
il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità
non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che
non sia stato immatricolato nei 6 anni precedenti la richiesta
di contributo e non superi la cilindrata di 1200 centimetri cubici.
Qualora sia di cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubici
o di potenza equivalente, tale mezzo deve essere stato immatricolato
almeno dieci anni prima dalla data della prima richiesta di contributo.
In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria
di L. 150.000 mensili, pari a 77,47 Euro.
I limiti di immatricolazione e potenza
del mezzo, e la decurtazione forfetaria, non si applicano se il
mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente
del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che
non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o dei
buoni taxi;
b) un componente possieda disponibilità
liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed
altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento,
di altri fondi, come descritti all'art. 2, comma 12, per un valore
complessivo superiore a Euro 3.000,00, se nel nucleo vi è
un solo componente. Non concorrono alla formazione del patrimonio
i beni mobili ed immobili sui quali lautorità giudiziaria
abbia disposto vincoli a favore di minori ed adulti nei confronti
dei quali abbia emesso un provvedimento di protezione. Per ogni
ulteriore componente, tale cifra è incrementata di Euro
500,00. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie
è calcolato tenendo conto del tasso di interesse effettivamente
corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo
ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b)
della parte I della Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;
c) vi siano componenti titolari di attività
lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che
abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi
dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è
motivo di esclusione dai contributi comunali qualora i titolari
di attività autonome e d'impresa:
- siano sottoposti
a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi
che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo
in cui tali procedure perdurano;
- comprovino una
temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati
nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi,
e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale
deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
d) siano titolari dei seguenti diritti su patrimoni
immobiliari nelle forme e misure di seguito descritte.
Diritti di abitazione
Qualora il nucleo viva in un alloggio in locazione, sia titolare
di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non
abiti per motivi documentabili, fino alla data di effettiva fruizione
di tale diritto dal contributo totale erogabile si sottrae una
cifra pari allimporto massimo erogabile per le spese di
abitazione descritto allart. 14, comma 2, primo trattino
della presente deliberazione.
Qualora invece il nucleo sia proprietario dellalloggio in
cui vive e sia titolare di un diritto di abitazione su una casa
sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, deve rinunciare
a tale diritto. In attesa di tale rinuncia, il contributo può
essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una sola
volta e dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari
allimporto massimo erogabile per le spese di abitazione
descritto allart. 14, comma 2, primo trattino, della presente
deliberazione.
Diritti reali inerenti alla casa principale
In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da
persone abili al lavoro, il contributo può essere erogato,
qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà,
nuda proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà
dellabitazione principale, se questa è classificata
nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 con riserva di successivo
adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante
atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei composti esclusivamente da persone abili al
lavoro, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato
e limporto totale erogabile è decurtato della somma
di 50,00 Euro, qualora almeno un componente sia titolare di diritti
di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà
dellabitazione principale, se questa è classificata
nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A/6, con riserva di
successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali,
mediante atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone
abili al lavoro, il contributo non può essere erogato,
qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà
o usufrutto inerenti alla proprietà dellabitazione
principale se questa è classificata nelle categorie catastali
A/1, A7, A/8, A9, A/10 con riserva di successivo adeguamento agli
eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta
Comunale.
La titolarità del diritto di proprietà sullabitazione
principale non costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo
se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dellAutorità
Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata
al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve
impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà
secondo le modalità previste dal presente atto. Sono fatte
salve le disposizioni previste all'art. 22.
Diritti reali non inerenti alla casa principale
In caso di titolarità di diritti di proprietà
o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati di categorie catastali
A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in qualsiasi località
e non utilizzati come abitazione principale, nonché a fabbricati
di categoria catastale "C", il contributo può
essere erogato, qualora la quota di base imponibile ai fini del
versamento dellICI di tali immobili detenuta complessivamente
dal nucleo non sia superiore a Euro 5.000,00. Il valore dei proventi
generati dalleventuale usufrutto su tali cespiti immobiliari
concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo quanto
disposto dal presente atto.
Qualora invece la suddetta quota sia superiore a 5.000,00 Euro
e non superiore a 30.000,00 Euro, il nucleo deve esperire tutti
i tentativi di alienazione di tali beni o della relativa rinuncia.
In attesa di tali esiti, il Reddito di Inserimento Sociale può
essere erogato per un periodo di tre mesi ed è decurtato
nella misura del 50%. Previa la verifica ed il controllo delle
suddette iniziative, ed in attesa dellalienazione del bene,
il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato per
un ulteriore periodo di 6 mesi non prorogabile, ed è decurtato
nella misura del 50%.
Il contributo non può essere erogato qualora il nucleo
sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti
a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi località che
non siano utilizzati come abitazione principale e la cui quota
di base imponibile ai fini del versamento dellICI detenuta
complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro 30.000,00.
Indipendentemente dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito
di Inserimento Sociale può essere erogato senza le suddette
decurtazioni qualora alienazione onerosa o rinuncia o donazione
si siano dimostrate non effettuabili a causa di emissioni di ordinanze
di sgombero, dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti
di sequestro, ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo abbia intestato o donato a terzi beni immobili,
il valore di tali beni allatto della rispettiva donazione
o intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo
familiare secondo le modalità descritte allart. 2,
comma 11, lettera b) esclusivamente per limporto eccedente
la quota di base imponibile ai fini del versamento dellICI
di Euro 2.500,00.
I criteri sopra descritti si applicano in caso di titolarità
di diritti di proprietà o usufrutto o di diritti analoghi,
inerenti su patrimoni immobiliari localizzati all'estero, attribuendo
ai fabbricati il valore convenzionale di Euro 250,00 per metro
quadrato.
ARTICOLO 7 - DURATA DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO E TUTELA
DI FASCE DEBOLI
1. Il Reddito di Inserimento è
erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza
del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non
incorrano nei motivi di esclusione elencati all'art. 6.
2. In caso di mancata riscossione degli
importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a
seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, è
possibile erogare esclusivamente i contributi descritti ai Titoli
2 e 3 ed all'art. 12 del presente atto in deroga a quanto previsto
all'art. 2, comma 11, lettera d), soltanto dopo che il beneficiario
abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire
di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi
degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini
meno abbienti per far valere i loro diritti, nonché successivamente
presenti al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa
dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata
irreperibilità dell'obbligato). Prima della presentazione
di tali prove i contributi possono essere erogati soltanto in
favore di minori e di persone descritte all'art. 2, comma 7.
La Città attiverà l'azione di rivalsa sulle somme
che il beneficiario riscuoterà a seguito dell'esecuzione
del titolo.
ARTICOLO 8 - INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO LAVORATIVO
1. Al fine di facilitare l'inserimento
lavorativo delle persone abili al lavoro, la Città istituisce
appositi servizi di accompagnamento al lavoro. Tali servizi saranno
costituiti con risorse finanziarie, tecniche ed umane aggiuntive
appositamente individuate con provvedimenti amministrativi e destinati
prioritariamente ai beneficiari di Reddito di Inserimento che
volontariamente avranno chiesto di accedervi; secondariamente,
secondo la disponibilità di presa in carico, saranno proposti
ad altri cittadini con reddito inadeguato. I Servizi stileranno
progetti personalizzati concordati con il destinatario che questi
dovrà sottoscrivere; essi riguarderanno inserimenti in
attività formative, di tirocinio, o in ogni altra attività
finalizzata a facilitare l'inserimento al lavoro.
2. I Servizi di accompagnamento al lavoro
saranno attivati dal Progetto Speciale Lavoro, articolati a livello
territoriale, e opereranno in stretta collaborazione con la Divisione
Servizi socio assistenziali. Per le persone inserite nei progetti
personalizzati, potrà essere previsto un contributo integrativo.
3. Per la promozione di percorsi di inserimento
lavorativo, la Città potrà avvalersi anche di progetti
e iniziative promosse da imprese private, anche senza scopo di
lucro. Poiché l'accompagnamento al lavoro per persone in
difficoltà necessita di sostegni sociali e comunitari,
saranno realizzati progetti su base territoriale, inizialmente
in via sperimentale, che prevedano l'attiva partecipazione delle
diverse realtà private e del terzo settore.
4. Successivi atti della Giunta Comunale
definiranno i criteri e le procedure di attivazione degli interventi
descritti nel presente articolo.
ARTICOLO 9 - FINALITÀ E BENEFICIARI
1. I contributi per esigenze specifiche
mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari,
non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità
degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare
senza un adeguato sostegno. I contributi per le esigenze specifiche
possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli
interventi illustrati ai Titoli 2 e 3, e si possono erogare per:
a) spese per esigenze debitamente certificate
di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici ed ortopedici,
che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare,
esclusivamente per i minori e persone che hanno titolo a beneficiare
del Reddito di Mantenimento, secondo quanto previsto all'art.
2, comma 7. Per i minori le suddette spese possono essere previste
anche per apparecchi ortottici. Questo contributo non può
essere erogato per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per il
pagamento di altre prestazioni sanitarie;
b) spese per l'acquisto di vestiario, per
lo stimolo alla vita di relazione, per l'igiene personale, per
il costo di mense convenzionate. Tali contributi possono essere
erogati esclusivamente in alternativa al Reddito di Mantenimento
o di Inserimento. Essi possono essere erogati anche a minori o
adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti
e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con
la Città o con la Regione non prevedano tali acquisti;
c) spese a favore dei minori, per la partecipazione
ad attività socializzanti, qualora le reti familiari, amicali,
del privato sociale, ovvero degli organismi che operano in regime
di convenzione con la Città non possano garantire la suddetta
partecipazione; spese per l'iscrizione alla frequenza scolastica
alla scuola superiore pubblica, relativamente ai corsi successivi
a quelli dell'obbligo scolastico.
Inoltre, a favore di minori rientrati
nella famiglia d'origine, a seguito del termine di progetti di
collocazione eterofamiliare, si possono erogare anche i seguenti
contributi, al fine di sopperire alle seguenti esigenze:
c.1) spese di mobilità,
per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rientro in
famiglia;
c.2) proseguimento,
fino al termine della durata, della frequenza a corsi scolastici
professionali iniziati durante il periodo dell'inserimento eterofamilare.
Tutti contributi descritti alla presente
lettera possono essere concessi esclusivamente a seguito dell'elaborazione
di un progetto integrato, che definisca gli obiettivi dell'utilizzo
di tali contributi;
d) spese per l'acquisto o la riparazione
di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità;
spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione
del deposito cauzionale) a favore di nuclei ai quali la Città
abbia assegnato alloggi di edilizia residenziale pubblica, o per
i quali intervenga con contributi per il pagamento dei canoni
di locazione per i contratti assistiti;
e) pagamento delle spese di trasloco, ovvero
per l'abitazione previa la verifica dellobiettiva impossibilità
delleffettuazione di tali interventi direttamente da parte
del nucleo a seguito di calamità, qualora tali spese non
siano garantite da provvidenze erogate da altri Enti o da agenzie
assicurative;
f) interventi di manutenzione ordinaria
dell'abitazione qualora il nucleo non possa obiettivamente effettuare
direttamente tali interventi;
g) interventi a sostegno del reddito in
seguito ad eventi che colpiscano l'unico percettore di reddito
e ne producano documentata assenza dal nucleo od impossibilità
a svolgere attività lavorative. Questo intervento è
erogato per un massimo di tre mesi, per un importo massimo mensile
di Lire 250.000 (pari a 129,11 Euro) nel trimestre, rinnovabili
previa verifica del sussistere delle condizioni necessarie. Per
i medesimi eventi, tale contributo può essere concesso
non più di una volta entro un arco temporale di tre anni
dalla data dell'ultima erogazione;
h) (*) interventi per fronteggiare mutamenti
delle condizioni economiche derivanti da sopravvenuta perdita
del reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per cause
indipendenti dalla volontà e dal comportamento del lavoratore.
Con tali interventi si intende evitare di assistere con contributi
economici continuativi i nuclei che invece possono trovare adeguata
autonomia; pertanto tali interventi sono erogabili se sussistono
le seguenti condizioni:
- se il lavoratore
non beneficia di alcun ammortizzatore sociale previsto dalla legge;
- se il nucleo
familiare non riceve contestualmente alcun altro contributo previsto
dal presente atto, salvo quelli previsti al comma 2, punto A)
dell'art. 12;
- a nuclei nei
quali nessun componente abbia usufruito di interventi a titolo
di assistenza economica nei tre anni precedenti dal verificarsi
della perdita del lavoro, salvo quelli previsti al comma 2, punto
A) dell'art. 12.
L'intervento deve prevedere un numero
minimo di tre erogazioni periodiche, previa predisposizione di
progetto del Servizio sociale prima di ciascuna erogazione, nel
quale devono essere verificate le condizioni per la concessione
del contributo, e le possibilità di utilizzare anche i
percorsi descritti all'articolo 8.
Ai nuclei beneficiari di tale intervento
tutti i contributi descritti nel presente atto, salvo quelli previsti
al comma 2, punto A) dell'art. 12, non possono essere erogati
prima di due anni dalla data di concessione di questo intervento.
Prima di tale termine, previa la revoca dell'intervento descritto
alla presente lettera, possono essere erogati i contributi previsti
al comma 2, punto A) dell'art. 12, per i minori al comma 4 dell'art.
14, ai componenti del nucleo che in seguito a scomposizione familiare
abbiano trasferito la propria residenza; identico criterio si
applica ai componenti del nucleo beneficiario dell'intervento
che non abbiano trasferito la propria residenza in seguito alla
scomposizione.
2. A persone che sono ricoverate in strutture
residenziali con oneri a totale carico della Città, può
essere erogato un contributo finalizzato a consentire loro di
disporre di un reddito proprio per piccole spese, in misura pari
all'importo che a tale scopo è previsto nelle strutture
gestite dal Comune di Torino.
ARTICOLO 10 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER ESIGENZE SPECIFICHE
1. I contributi per le motivazioni elencati
all'art. 9 possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito
sia pari o inferiore al Reddito di Mantenimento più le
spese di abitazione fino allimporto massimo di cui allart.
14, comma 2, primo trattino, o di Inserimento, calcolato in base
alle persone componenti tali nuclei.
2. Gli importi complessivi massimi erogabili
sono:
- per i contributi descritti all'art. 9,
lettere da a) a d), di L. 1.500.000 annui (pari a 774,69 Euro)
erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie
di contributo;
- per i contributi descritti all'art. 9,
lettere da e) ad h), di L. 3.000.000 annui (pari a 1549,37 Euro),
erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie
di contributo.
3. L'importo complessivo massimo di tutti
i contributi elencati all'art. 9, lettere da a) ad h) non può
superare L. 4.000.000 (pari a 2.065,82 Euro) annui allo stesso
nucleo. L'importo complessivo massimo del contributo elencato
all'art. 9, lettera i) ammonta a L. 4.000.000 (pari a 2.065,82
Euro) per il richiedente, più L. 500.000 (pari a 258,22
Euro) per ogni ulteriore componente il nucleo familiare non rinnovabili.
I contributi elencati allart. 9, comma 1, lettera b), non
sono considerati entro lammontare complessivo massimo erogabile
annuo qualora erogati a persone collocate in strutture residenziali.
4. Se dei contributi elencati all'art.
9, lettere a), b), c) sono beneficiari minori, l'importo complessivo
massimo (inteso come somma di tutte le tipologie di questi contributi)
erogabile è di L. 2.000.000 annui (pari a 1032,91 Euro)
per lo stesso minore. Per i minori che necessitano degli interventi
descritti al punto c.2) del comma 1 dell'art. 9, a tale importo
complessivo massimo si somma il costo del servizio per le spese
di frequenza scolastica. In tal caso l'importo massimo complessivo
di tutti i contributi elencati all'art. 9, comma 1, lettere da
a) ad h) è aumentato del costo del servizio per il pagamento
di tali spese.
4 bis. Qualora siano indispensabili e non effettuabili
direttamente da parte del nucleo, i contributi per lacquisto
del medesimo tipo di apparecchi domestici o mobili di primaria
necessità possono essere erogati per non più di
una volta nellambito della medesima abitazione. Tale limite
non opera nei confronti dei nuclei composti esclusivamente da
persone non abili al lavoro, come definite allart. 2, comma
7, del presente atto.
5. Per definire l'importo dei contributi
descritti all'art. 9, a), b), c), d), e), f), si effettua il seguente
calcolo: Costo documentato dei beni o dei servizi da acquistare
+ Quote del Reddito di Mantenimento o di Inserimento del nucleo
+ Contributo per le spese di abitazione fino all'importo massimo
come descritto all'art. 14, commi 2 e 3 - Reddito del nucleo.
Il contributo erogabile non può superare il costo del bene
o del servizio da acquistare. In ogni caso il contributo non può
superare gli importi previsti ai commi precedenti. Qualora debba
effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più
fornitori, il beneficiario dovrà presentare più
preventivi di spesa ai Servizi comunali. I beneficiari devono
tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.
6. I suddetti contributi non possono essere
erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali
contravvenzioni, utenze domestiche, e similari, né possono
in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per
i quali sono stati concessi.
7. Gli importi dei contributi possono consistere
in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una
combinazione delle due modalità.
8. Nel caso di scomposizione del nucleo
familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata
al periodo ed ai componenti il nucleo.
ARTICOLO 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER ESIGENZE
SPECIFICHE
1. Fatti salvi i limiti di reddito previsti
al comma 1 dell'articolo precedente, non possono beneficiare dei
contributi per esigenze specifiche i nuclei familiari che, al
momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del
contributo, si trovino in una o più delle condizioni previste
agli artt. 4 e 6, a seconda che si tratti di persone abili o non
abili, secondo le definizioni descritte all'art. 2, comma 7. Non
si applicano le riduzioni di importo dei contributi descritte
all'art. 4, comma 1, lettera c) e all'art. 6, comma 3, lettere
a) e d).
ARTICOLO 12 - CONTRIBUTI PER CURE DOMICILIARI
1. L'Amministrazione comunale vanta un'esperienza
qualificata nell'erogazione di tali interventi economici, mediante
i quali le famiglie possono acquistare servizi di sostegno domiciliare
a favore di anziani, disabili e minori. I suddetti contributi
mirano soprattutto ad evitare il ricovero in strutture per non
autosufficienti. Si intende procedere al loro riordino, al fine
di inserire gli assegni di cura tra le prestazioni a rilievo sanitario
di sostegno alla domiciliarità, per le quali è indispensabile
la compartecipazione dei Servizi sanitari e socio assistenziali.
Pertanto la Città stipulerà accordi in tal senso
con le Aziende Sanitarie Locali.
La Giunta Comunale disciplinerà i criteri di erogazione
e le modalità operative dell'intervento in base alle risorse
e alle procedure definite a seguito dei suddetti accordi; inoltre
potrà prevedere eventuali incrementi dei massimali di contributo
erogabili di seguito previsti, anche sulla scorta di compartecipazioni
alla spesa da parte delle Aziende Sanitarie.
In presenza di altri interventi per la stessa finalità
da parte delle Aziende sanitarie o di altri Enti pubblici, il
contributo comunale è erogato a complemento dell'intervento,
per un importo sino alla concorrenza del massimale descritto al
comma 3, lettera c), anche in applicazione delle norme nazionali
e delle intese che determineranno criteri di compartecipazione
della spesa tra le A.S.L. ed il Comune.
2. Possono beneficiare del contributo,
denominato assegno di cura:
A) le persone in condizioni di non autosufficienza
determinata da gravi disabilità o da malattie di carattere
degenerativo invalidanti per le quali le competenti Unità
di Valutazione Geriatriche o Unità di Valutazione Handicap
abbiano valutato una condizione sanitaria almeno equivalente a
quella che rende idonei ad essere inseriti in strutture residenziali
a rilievo sanitario per persone non autosufficienti (Residenze
Assistenziali Flessibili o Residenze Sanitarie Assistenziali);
B) le persone in condizioni di ridotta
autosufficienza di età superiore a 65 anni o alle persone
con tasso di invalidità pari o superiore al 74%, se di
età inferiore ai 65 anni, ovvero ai minori con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
3. Per calcolare il contributo:
a) si definisce il costo del servizio
di cura di cui il beneficiario necessita, entro un progetto predisposto
dai Servizi sociali e sanitari, considerando le modalità
di erogazione previste dai Contratti Nazionali Collettivi di lavoro
vigenti;
b) si considerano (ridotte delle quote
eventualmente già erogate come Reddito di Mantenimento)
le spese effettivamente sostenute per il pagamento del canone
d'affitto, oppure, se il beneficiario vive in una casa di cui
è proprietario un componente il nucleo familiare, l'ammontare
mensile delle spese condominiali generali, ad esclusione di quelle
sostenute per il pagamento del riscaldamento;
c) l'assegno di cura di cui alla lettera
A) non può superare il costo del servizio definito come
necessario e non può essere superiore all'importo massimo
di L. 2.500.000, pari a 1.291,14 Euro. L'assegno di cura di cui
alla lettera B) non può superare il costo del servizio
definito come necessario e non può essere superiore all'importo
massimo di L. 750.000 mensili, pari a 387,34 Euro.
Se nel nucleo vi sono due anziani o disabili
che richiedono l'intervento, il massimale del contributo erogabile
è aumentato del 50%; il massimale è ulteriormente
incrementato del 30%, se nel nucleo vi sono altri anziani o disabili
che richiedono l'intervento;
d) i redditi percepiti dai beneficiari
del contributo di assegno di cura di cui alla lettera A) e dai
loro conviventi si calcolano al 60% del loro valore se provengono
da attività lavorative, e l'80% se provengono da prestazioni
previdenziali o assistenziali erogate da Enti previdenziali come
descritte all'art. 2, comma 11. I redditi percepiti dai beneficiari
del contributo di assegno di cura di cui alla lettera B) e dai
loro conviventi si calcolano nella misura intera degli importi
percepiti a qualsiasi titolo.
Per definire il contributo mensile si calcola il Reddito di Mantenimento
del nucleo più le spese per l'abitazione effettivamente
sostenute, come descritte al precedente punto b). Se il reddito
del nucleo è inferiore o pari a tale somma, l'assegno di
cura può essere erogato sino al costo del servizio, entro
il massimale previsto. Se invece il reddito del nucleo supera
tale somma, l'importo erogabile per l'assegno di cura è
ridotto di tale esubero.
4. Il contributo per l'assegno di cura
non può essere erogato a favore di cittadini ricoverati
in strutture socio assistenziali o sanitarie. Per documentate
esigenze di assistenza da garantire, l'intervento può proseguire
durante ricoveri ospedalieri del beneficiario, a condizione che
viva solo e non possa fruire di altre risorse di sostegno, per
un periodo limitato e solo per garantire gli interventi indifferibili.
5. Possono essere erogati contributi di
sostegno domiciliare a favore di minori non disabili,
i cui genitori non possano garantire presenze adeguate per giustificati
e documentati motivi o non possano svolgere compiutamente le proprie
funzioni se non con un supporto domiciliare.
Per calcolare il contributo:
a) si definisce il costo del servizio di
sostegno domiciliare di cui il minore necessita, entro un progetto
predisposto dai Servizi, considerando il numero di ore di assistenza
moltiplicato il costo totale orario previsto dai Contratti Nazionali
dei lavoratori a domicilio e dalle norme che regolano la materia,
inclusi i contributi assicurativi obbligatori e gli oneri riflessi;
b) il contributo erogabile non può
superare il costo del servizio definito come necessario e non
può essere superiore all'importo di L. 1.500.000 mensili,
pari a Euro 774,68. L'importo attribuito al primo minore è
incrementato del 10% per ogni ulteriore minore che, entro il medesimo
nucleo, necessita dell'intervento.
Per definire il contributo mensile si calcola il Reddito di Mantenimento
o Inserimento del nucleo secondo quanto previsto agli artt. 2
e 5 più le spese per l'abitazione, sino all'importo massimo
previsto all'art. 14, comma 2 e ridotte delle quote eventualmente
già erogate come Reddito di Mantenimento o Inserimento.
Se il reddito del nucleo è inferiore o pari a tale somma,
il contributo può essere erogato sino al costo del servizio,
entro il massimale previsto. Se invece il reddito del nucleo è
superiore a tale somma, l'importo erogabile per il sostegno domiciliare
è ridotto di tale esubero.
6. Il beneficiario o il suo rappresentante
legale devono utilizzare i contributi per l'assegno di cura ed
il sostegno domiciliare mediante l'instaurazione di un rapporto
di lavoro subordinato con un terzo, inclusi le immigrate e gli
immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi
di lavoro od in possesso di permesso di soggiorno per inserimento
nel mercato del lavoro, secondo le modalità di erogazione
previste dai Contratti Nazionali Collettivi di lavoro vigenti
e dalle norme che regolano la materia, ovvero attraverso l'acquisto
della prestazione da organizzazioni ed imprese che applichino
integralmente tali contratti. I beneficiari o i loro rappresentanti
legali non possono instaurare un rapporto di lavoro subordinato
con il coniuge ed i conviventi, ad eccezione delle persone (che
non siano loro parenti) che convivono per espletare le funzioni
di cura.
Con successivi atti di riordino della materia, la Giunta Comunale
potrà prevedere modalità applicative della gestione
amministrativa del suddetto rapporto di lavoro, nonché
altre forme di erogazione dei servizi di assegno di cura e sostegno
domiciliare, che consentano di meglio supportare il beneficiario
del contributo oggetto del presente articolo nel gestirlo per
le finalità per le quali è concesso.
ARTICOLO 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER CURE
DOMICILIARI
1. Sono esclusi dai contributi di assegno
di cura e di sostegno domiciliare i nuclei familiari che, alla
data della richiesta e durante tutto il periodo di erogazione
del contributo si trovino in una o più delle condizioni
previste rispettivamente allart. 4, comma 1 lettere c),
e), f), g) e allart. 6, commi 1, 2 e comma 3 lettere a),
b), c). Sono inoltre esclusi i nuclei in cui almeno un componente
sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari
ubicati in qualunque località, ad eccezione della proprietà
dellabitazione principale, se questa è classificata
nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo
adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante
atti della Giunta Comunale. Se il nucleo è composto esclusivamente
da persone non abili, limmobile di loro proprietà
non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca
labitazione in cui esse risiedono. La titolarità
del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce
motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione
di provvedimenti dellAutorità Giudiziaria, essa non
è disponibile perché assegnata al coniuge separato
del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare
la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile.
Sono fatte salve le disposizioni previste all'art. 22. Sono altresì
esclusi i nuclei nei quali un componente possieda disponibilità
liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed
altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento,
di altri fondi, come descritti all'art. 2, comma 12, per un valore
complessivo superiore a 2.179,27 Euro per l'anno 2004, se nel
nucleo vi è un solo componente. Per ogni ulteriore componente,
tale cifra è incrementata di Euro 272,33. Il reddito proveniente
da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo
conto del tasso di interesse effettivamente corrisposto, o in
subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli
decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della
Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 10. Non costituisce motivo
di esclusione il possesso da parte del nucleo di un reddito mensile
di importo superiore al Reddito di Mantenimento o Inserimento.
2. Per ottenere l'assegno di cura, la proprietà
il possesso, la disponibilità di un mezzo mobile registrato
sono consentiti senza alcun limite di immatricolazione, cilindrata
e potenza. La relativa decurtazione descritta all'art. 4, comma
1 c), non si applica se il mezzo mobile è utilizzato per
il trasporto del beneficiario dell'assegno di cura o per esigenze
sanitarie adeguatamente certificate.
ARTICOLO 14 - CONTRIBUTI PER L'ABITAZIONE
1. Le condizioni di povertà economica
determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee
sistemazioni abitative. In relazione a tali difficoltà,
possono essere erogate le seguenti misure per fronteggiare i problemi
connessi alla casa, in attesa di un organico riordino degli interventi
comunali e in considerazione dei nuovi strumenti attivati per
il sostegno del reddito.
2. Ai beneficiari del Reddito di Mantenimento
può essere erogato un contributo per le spese di abitazione,
da calcolarsi come segue:
- fino ad un importo massimo di 160,00
Euro, per il pagamento del canone di affitto, il cui contratto
deve essere registrato e intestato ad uno dei componenti la famiglia
anagrafica. Per ottenere questo contributo, i nuclei familiari
che ne hanno i requisiti devono avere presentato la domanda di
accesso al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto istituito
dalla Legge n. 431/1998. La quota di contributo descritta nel
presente comma non può essere erogata sino alla data di
successiva presentazione della domanda per l'accesso al Fondo
nazionale, se i Servizi comunali verificano che il nucleo avrebbe
potuto ottenere il contributo statale previsto da tale Legge,
ma non ha presentato la relativa domanda. Gli uffici comunali
sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti circa la possibilità
di accesso al Fondo nazionale. Ai cittadini nelle condizioni descritte
allart. 2, comma 7, che vivano soli o con altri componenti
nelle medesime condizioni, siano privi di parenti in Torino,
il contributo può essere erogato per il periodo strettamente
necessario alla rimozione delle cause ostative, qualora, alla
data della richiesta del contributo, i Servizi comunali verifichino
che il nucleo si trovi nell'assoluta e documentata impossibilità
sia di presentare la domanda al Fondo Nazionale, sia di ottenere
il contributo statale previsto da tale Legge, per dimostrati motivi
indipendenti dalla propria volontà. Il contributo non potrà
essere rinnovato qualora i beneficiari, coadiuvati dai Servizi
comunali, non dimostrino di essersi attivati per la rimozione
delle cause ostative alla presentazione della domanda per il suddetto
Fondo. Alla quota di contributo previsto al presente comma si
sottrae l'importo erogato dal Fondo, se il nucleo ne è
beneficiario;
- in alternativa, fino ad un importo massimo
di L. 50.000 mensili, pari a Euro 25,82, se il nucleo risiede
in un'abitazione di sua proprietà, a titolo di contributo
per documentate spese condominiali generali, a condizione che
la proprietà sia classificata nelle categorie catastali
A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali
riordini dei valori catastali, mediante l'adozione di atti della
Giunta Comunale.
Se nel nucleo vi sono anche componenti abili al lavoro, i suddetti
contributi sono divisi per il numero totale dei componenti; il
risultato é moltiplicato per il numero dei componenti non
abili. L'importo finale costituisce quanto può essere erogato
al nucleo. Il contributo può essere erogato anche qualora
il nucleo richiedente versi in stato di morosità nel pagamento
del canone di locazione, abbia concordato per iscritto un piano
di rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula
ed il rispetto di tale piano non siano possibili, dimostri di
versare lintero importo del contributo per il pagamento
del canone nei mesi successivi alla concessione del contributo.
Se i beneficiari della quota dei suddetti contributi non hanno
destinato le rispettive quote al pagamento delle spese di abitazione,
le quote non potranno essere rinnovate per un numero di mesi pari
a quelli dell'uso improprio.
Con successivi atti deliberativi, la Giunta Comunale definirà
le forme di pagamento diretto all'Agenzia Territoriale per la
Casa delle quote di cui sono beneficiari gli utenti residenti
in abitazioni gestite dall'Agenzia stessa.
Oltre al Reddito di Mantenimento, nei mesi invernali può
essere erogato un contributo per il pagamento del riscaldamento,
entro un importo determinato con deliberazione della Giunta Comunale.
Esso non può essere erogato a persone che non vivono presso
la propria residenza.
3. Se nel nucleo non vi sono persone che
percepiscano contributi di Reddito di Mantenimento, ad integrazione
del Reddito di Inserimento può essere erogato un contributo
di L. 85.000 mensili, pari a 43,90 Euro, per il pagamento documentato
delle utenze domestiche dei cui contratti i suddetti componenti
siano intestatari. I contributi non potranno essere rinnovati
per un numero di mesi pari a quelli dell'uso improprio, se i beneficiari
non li avranno destinati al pagamento delle utenze domestiche.
Il contributo può essere erogato anche qualora il nucleo
richiedente sia in stato di morosità nel pagamento delle
utenze domestiche ed abbia concordato per iscritto un piano di
rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula
ed il rispetto di tale piano non siano possibili, dimostri di
versare lintero importo del contributo per le utenze domestiche
per i mesi successivi alla concessione del contributo, fino alla
concorrenza dell'importo erogato.
4. Sono inoltre previsti contributi per
sopperire a temporanee necessità abitative, esclusivamente
a favore di persone in condizioni di particolare debolezza sociale
e per periodi limitati. Possono essere beneficiarie di tali contributi,
finalizzati al pagamento di strutture alberghiere o similari,
e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione
alternativa, persone temporaneamente prive di un'abitazione e
che non trovino ospitalità presso la rete parentale o amicale
o presso altre strutture, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) minori ed un loro rappresentante legale;
b) adulti di età superiore a 60
anni, in analogia con quanto previsto all'art. 2, comma 7;
c) disabili nelle condizioni descritte
all'art. 2, comma 7, lettera c) ovvero con invalidità riconosciuta
pari o superiore al 74%;
d) persone in condizioni di disagio mentale,
se i Servizi di Salute mentale ne certificano lo stato di temporanea
inabilità lavorativa per la durata del contributo e, nel
contempo, concordano con i Servizi sociali modalità integrate
di assistenza;
e) donne sole in stato di gravidanza,
dal quarto mese di gestazione, o dall'accertamento dell'inizio
della stessa, qualora essa sia certificata rischiosa per la salute
della donna o del nascituro; genitori soli con figli sino a 3
mesi dopo la nascita del minore;
f) persone la cui tutela è stata
deferita alla Città da parte dell'Autorità Giudiziaria.
La durata temporale dei contributi descritti al presente comma
non può essere superiore a 8 mesi, eventualmente prorogabili
di 6 mesi una sola volta, per le persone descritte alle lettere
b) e c); per le persone descritte alla lettera d) tale durata
non può essere superiore a 8 mesi e non è prorogabile.
Nessun limite di durata opera per i minori ed il loro rappresentante
legale, nonché per le persone la cui tutela è deferita
alla Città.
5. Il contributo per sopperire a temporanee
esigenze abitative può essere erogato se il reddito del
nucleo dei beneficiari è uguale o inferiore al Reddito
di Mantenimento del nucleo stesso (secondo i criteri descritti
all'art.3) sommato all'importo massimo erogabile per il pagamento
delle spese di abitazione illustrato all'art. 14, comma 2.
6. Per la definizione del contributo mensile
si effettua il seguente calcolo: Costo del servizio effettivo
_ Reddito del nucleo. Il costo del servizio non può superare
L. 1.000.000 per una persona, pari a 516,45 Euro. Il costo del
servizio a favore del rappresentante legale del minore è
incrementato fino all80% del costo riconosciuto al primo
minore beneficiario. Se nel nucleo vi è un secondo beneficiario,
il costo del servizio considerato per il primo beneficiario è
aumentato fino al 40%; per ogni ulteriore beneficiario, tale importo
è aumentato ulteriormente fino al 30%.
7. Ai beneficiari del contributo per il
pagamento di strutture alberghiere, il Reddito di Mantenimento
ed Inserimento viene erogato, qualora ne abbiano i requisiti,
sino all'importo massimo del 50%.
8. Durante il periodo di fruizione dei
contributi per il pagamento di strutture alberghiere possono essere
contestualmente erogati anche i contributi per cure domiciliari
previsti all'art. 12, e quelli per esigenze specifiche previsti
all'art. 9, comma 1, tranne quelli descritti alle lettere b),
f) ed i), nonché alla lettera d) limitatamente alle spese
per apparecchi domestici e mobili.
ARTICOLO 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER L'ABITAZIONE
1. Sono esclusi dai contributi descritti
all'art. 14 i nuclei familiari che, al momento della richiesta
e durante il periodo di erogazione del contributo, siano in una
o più delle condizioni previste agli artt. 4 e 6. Per gli
interventi descritti al comma 4 dell'art. 14 sono fatte salve
le prestazioni indifferibili per la tutela di minori.
ARTICOLO 16 - PRESTITI
1. Sono presenti in città persone
che vivono difficoltà economiche in quanto sono in attesa
di provvidenze statali già concesse per la presenza di
inabilità, ma non ancora erogate. Sino al permanere di
tale problema, derivante dai tempi che intercorrono tra la concessione
e la liquidazione delle provvidenze statali, ai cittadini residenti
possono essere erogati prestiti qualora, a seguito dell'emissione
del provvedimento definitivo di concessione, essi abbiano acquisito
il diritto alle seguenti provvidenze economiche liquidate dall'I.N.P.S.
e siano in attesa delle relative spettanze: a) assegno mensile
di inabilità, b) pensione di inabilità, c) indennità
mensile di frequenza, d) indennità di accompagnamento.
Il prestito è concesso previa richiesta al Comune redatta
in forma contrattuale, nella quale il cittadino interessato si
obbliga a:
- comunicare tempestivamente ai servizi
comunali l'avvenuta liquidazione delle spettanze;
- restituire le somme prestategli dal Comune
secondo i criteri descritti al successivo comma 3;
- comunicare tempestivamente ai servizi
comunali l'eventuale inserimento in una struttura residenziale
pubblica o privata.
Il prestito può essere erogato esclusivamente alle persone
che vivono presso la propria residenza e per un periodo massimo
di tre mesi; esso è rinnovabile per un ulteriore pari periodo,
fino alla liquidazione delle spettanze, previa verifica della
permanenza delle condizioni di concessione.
Non possono beneficiare dei prestiti i nuclei familiari che, al
momento della domanda e durante il periodo di erogazione, si trovano
almeno in una delle condizioni di esclusione dal Reddito di Mantenimento
ed Inserimento elencate agli artt. 4 e 6.
2. I prestiti descritti alle lettere a),
b), c) del precedente comma 1 possono essere erogati a nuclei
familiari il cui reddito, in base alla composizione del nucleo
familiare, sia inferiore alla somma della quota base del Reddito
di Mantenimento o Inserimento e di quella per le spese di abitazione
sino all'importo massimo previsto, nella misura della differenza
tra tale somma ed il reddito percepito dal nucleo.
I prestiti a favore degli invalidi in attesa dell'indennità
di accompagnamento sono erogati per l'intero importo mensile di
tale indennità e possono essere cumulati con l'erogazione
del Reddito di Mantenimento o di Inserimento Sociale e le spese
di abitazione.
3. La restituzione del prestito deve avvenire
per l'intera somma ed in unica soluzione al momento della liquidazione
delle spettanze da parte dell'I.N.P.S.. Su tale somma il beneficiario,
o i legittimi eredi, sono tenuti a corrispondere gli interessi
legali. Qualora la restituzione non avvenga secondo i tempi e
le modalità previsti nell'impegno di restituzione, si applicherà
anche la rivalutazione monetaria.
In caso di rinuncia all'eredità, o in assenza di eredi,
il Comune procederà al recupero delle somme anticipate
secondo le modalità previste dal Codice Civile.
ARTICOLO 17 - EROGAZIONE D'URGENZA ED ANTICIPAZIONE DI CONTRIBUTI
1. In casi di particolare urgenza, previa
autorizzazione del Responsabile del Servizio, può essere
erogata una somma massima di L. 200.000, pari a 103,29 Euro, a
titolo di anticipazione, da detrarsi in occasione del saldo dell'erogazione
dei contributi di cui ai Titoli 2 e 3.
2. In situazioni di eccezionalità
ed urgenza, si può altresì erogare un contributo
di importo massimo di L. 200.000, pari a 103,29 Euro, non più
di una volta per persona nell'arco di 12 mesi. Tale contributo
non può essere erogato a:
- beneficiari che al momento della richiesta
fruiscono di altri interventi previsti nel presente atto;
- persone che, essendo stati beneficiari
di interventi previsti nel presente atto, ricadono in uno dei
motivi di esclusione dai contributi di cui agli articoli 4 e 6.
ARTICOLO 18 - PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI
1. La concessione dei benefici previsti
dalla presente deliberazione è subordinata ad una richiesta
sottoscritta dal destinatario il quale certifichi, ai sensi della
normativa vigente, la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità
ai benefici, nonché l'inesistenza dei motivi di esclusione
dagli stessi. Il richiedente deve inoltre comunicare tempestivamente
al Servizio sociale, non oltre 30 giorni dalla data in cui ne
è venuto a conoscenza, ogni variazione relativa alla composizione
del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali
dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché
ad ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione
di assistito.
2. La concessione dei benefici è
subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una
manifestazione di consenso all'accesso da parte dei servizi comunali
alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali
per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato
secondo la normativa vigente.
3. Il richiedente deve inoltre dichiarare
di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei
contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione può
attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità
e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché
dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle
condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche
del nucleo. A tale fine, l'Amministrazione si avvale degli strumenti
informativi in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento
della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula delle convenzioni
descritte all'art. 7 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i..
4. I contributi decorrono dal mese in cui
ha termine l'istruttoria, nella quale è inclusa l'approvazione
della richiesta; in casi eccezionali debitamente documentati si
possono considerare decorrenze antecedenti. La durata massima
delle singole erogazioni, che deve essere comunicata per iscritto
ai beneficiari, è di:
- 12 mesi per i contributi erogati secondo
i criteri del Reddito di Mantenimento e per gli Assegni di cura
descritti all'art. 12, commi 2 - 4;
- 6 mesi per il Reddito di Inserimento
ed il contributo per il sostegno domiciliare a favore di minori
non disabili descritti all'art. 12, comma 5.
5. Prima della concessione di un eventuale
rinnovo, i Servizi comunali devono verificare la permanenza dei
requisiti di accesso alle prestazioni. In ogni momento, essi possono
disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni
socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati.
Al fine di ridurre i termini di istruttoria ed accelerare l'erogazione
del contributo per ulteriori dodici mesi, i servizi comunali adottano
procedure semplificate nei confronti dei richiedenti l'eventuale
rinnovo del Reddito di Mantenimento che si trovino nelle condizioni
descritte all'art. 2, comma 7, lettere a), b), c), h).
6. Con successivi provvedimenti saranno
disciplinate le modalità per il recupero dei contributi
in forma di prestiti, delle erogazioni indebitamente riscosse,
e per l'eventuale valutazione delle posizioni debitorie dei beneficiari
di contributi.
7. Le prestazioni previste ai Titoli 2
e 3 ed all'articolo 14, comma 4, del presente atto possono continuare
ad essere concesse a persone che debbano restituire precedenti
erogazioni, anche indebitamente riscosse, soltanto qualora occorrano
interventi indifferibili od urgenti, perduri lo stato di bisogno
col rischio di gravi pregiudizi e non vi siano cause ostative
previste dalla presente deliberazione. I contributi che devono
essere restituiti alla data di entrata in vigore del presente
atto sono considerati, esclusivamente ai fini di una nuova concessione
di contributi, in base ai criteri ivi sanciti. I contributi erogati
ai sensi del presente comma non costituiscono entrate utili ai
fini della restituzione dei contributi indebitamente percepiti.
ARTICOLO 19 - SITUAZIONI PARTICOLARI
1. I contributi possono essere erogati
ai componenti che offrono le maggiori garanzie di utilizzo effettivo
a beneficio dell'intero nucleo, se i Servizi constatano incapacità
specifiche di persone nella gestione dei contributi stessi.
2. Con successivi atti, la Giunta Comunale
definirà i modi in cui, nei casi di conclamata incapacità
dei beneficiari o di rischi di improprio uso del contributo, i
Servizi comunali potranno:
_ provvedere al pagamento diretto di fatture,
conti od obbligazioni a carico del beneficiario, se il contributo
è erogato per l'acquisto di beni o servizi;
_ invece di un contributo in denaro, erogare
buoni, utilizzabili presso fornitori autorizzati, per l'acquisto
di generi alimentari o di prima necessità finalizzati al
mantenimento della persona o del nucleo.
3. Alle persone la cui tutela è
stata deferita alla Città, potranno essere anticipati contributi
per garantire il Reddito di Mantenimento, per il periodo necessario
ad espletare l'acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni.
In seguito a tale acquisizione, si procederà al rimborso
alla Città delle somme erogate, se il reddito o il patrimonio
di tali persone sono superiori agli importi previsti per la concessione
del Reddito di Mantenimento.
4. Poiché i processi di emarginazione
e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi
situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali
non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando
i criteri definiti nella presente deliberazione. In tali casi,
che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità,
previa determinazione dirigenziale, può essere erogato
un contributo economico, senza riferimento ai criteri del presente
atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le
seguenti caratteristiche:
- sia diretto ad evitare gravissime compromissioni
della situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture
residenziali;
- ne siano beneficiarie persone in condizioni
di disabilità, non autosufficienza, ridotta autonomia personale.
5. A favore dei cittadini ultrasessantacinquenni
nonché dei disabili con tasso di invalidità riconosciuto
del 100%, che, in conseguenza di delitti siano stati privati dei
mezzi finanziari di sussistenza, vivano soli, non fruiscano di
servizi di base da parte della Città, siano privi di parenti
in Torino, può essere erogato un contributo fino allimporto
massimo del Reddito di Mantenimento. Per la concessione di tale
contributo è necessaria la presentazione di una dettagliata
querela allAutorità competente, nonché ulteriori
informazioni a corredo della querela stessa. Stante lassoluta
eccezionalità con cui si connota, tale contributo è
erogato previa la predisposizione di una determinazione dirigenziale.
Non possono beneficiare del contributo le persone che, alla data
della richiesta si trovino in una o più delle condizioni
previste allart. 4. Nellerogazione di tale contributo
non si applicano le riduzioni di importo dei contributi descritte
allart. 4, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 20 - UFFICI EROGATORI
1. La richiesta di erogazione è
presentata dai cittadini ai Servizi sociali competenti per territorio,
in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario.
Non devono trascorrere più di 30 giorni lavorativi dalla
prima domanda al momento del colloquio con il Servizio Sociale.
I Servizi comunali verificano la sussistenza dei requisiti secondo
le modalità illustrate e comunicano ai cittadini l'accoglimento
o i motivi di diniego del contributo richiesto. Se i beneficiari
cambiano l'indirizzo della propria residenza, gli uffici devono
curare il trasferimento della relativa pratica, senza che ciò
comporti interruzione della prestazione in corso di erogazione
se non mutano altri requisiti della famiglia, al fine di evitare
periodi privi di copertura assistenziale. Alle Circoscrizioni
verranno sistematicamente forniti dati quantitativi e qualitativi
aggiornati sui contributi erogati.
ARTICOLO 21 - RICORSI
1. Avverso un diniego del contributo richiesto,
ovvero di erogazione parziale, è facoltà del cittadino
proporre opposizione. A tale proposito, sono applicabili la Legge
n. 241/90, il Regolamento Comunale sull'accesso ai documenti amministrativi,
la Legge n. 675/96, le successive modificazioni ed integrazioni,
nonché la normativa vigente in materia di riesami e ricorsi.
Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino,
la cittadina sulle modalità per presentare opposizione
avverso il diniego del contributo.
ARTICOLO 22 - RIVALSA SUI PATRIMONI DEI BENEFICIARI
Con successivi atti, la Giunta Comunale definirà le modalità
con le quali, nel caso in cui il beneficiario di Reddito di Mantenimento
o di altre prestazioni socio assistenziali sia titolare del diritto
di proprietà dell'unità immobiliare adibita all'abitazione
in cui risiede, la Città possa esercitare l'azione di rivalsa
sul valore di tale unità, allorquando il beneficiario ne
abbia cessato l'utilizzo.
ARTICOLO 23 - AGGIORNAMENTI DEI VALORI CONTENUTI NEL PRESENTE
ATTO
1. Le percentuali di invalidità
ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente
modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo
le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni.
Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie
costituiscono un parametro per la definizione delle modalità
e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.
2. I valori in cifre riportati nella presente
deliberazione si intendono, salvo esplicita diversa indicazione,
automaticamente aggiornati ogni anno sulla base dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo. La Giunta Comunale può inoltre aggiornare
ogni altro valore in cifre contenuto nel presente atto entro limiti
che, nell'arco temporale di 5 anni, comportino variazioni non
superiori al 20%.
3. La Giunta Comunale è delegata
ad adottare provvedimenti che armonizzino il presente atto con
disposizioni ad esso correlate e derivanti dalle modifiche di
norme nazionali relative all'Indicatore della Situazione Economica,
al Reddito Minimo di Inserimento o ad altre misure nazionali e
regionali a sostegno del reddito.
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE
1. La Giunta Comunale assume gli atti per
l'esecuzione della presente deliberazione, mentre la Divisione
Servizi socio assistenziali provvede alla sua attuazione. Le disposizioni
della deliberazione entrano in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua esecutività, al fine di consentirne l'attivazione
delle procedure necessarie (consistenti anche in automatismi informatici)
all'attuazione.
2. Ai contributi economici in corso alla
data di entrata in vigore della presente deliberazione si applicano
le seguenti fasi transitorie, secondo i seguenti criteri:
- tutti i contributi di assistenza economica
in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente
deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i
criteri che li hanno generate. Se rinnovati, essi saranno considerati
nuovi interventi dal momento del rinnovo. Ai contributi erogati
per la prima volta dalla data di entrata in vigore della presente
deliberazione, si applicano tutti i criteri del presente atto;
- anche successivamente alla data di entrata
in vigore della presente deliberazione, si applica il regime del
Reddito di Mantenimento per i cittadini che, alla data di entrata
in vigore del presente atto, già beneficiano di contributi
a titolo di Minimo Vitale in quanto invalidi;
- ai contributi per il pagamento di strutture
alberghiere in corso di erogazione, si applicano i criteri del
presente atto a decorrere dal settimo mese dalla sua entrata in
vigore;
- i contributi di assegno di cura
di cui alla lettera A) dell'articolo 12, comma 2, in corso di
erogazione possono essere rinnovati con i criteri che li hanno
generati sino alla valutazione del beneficiario da parte delle
Unità di Valutazione Geriatrica o Handicap, che dovrà
essere attivata per tutti i beneficiari, ed a seguito della quale
si applicheranno i criteri del presente atto. I contributi di
assegno di cura di cui alla lettera B) dell'articolo
12, comma 2, in corso di erogazione per persone in condizioni
di ridotta autosufficienza di età superiore a 65 anni o
alle persone con tasso di invalidità pari o superiore al
74%, se di età inferiore ai 65 anni, ovvero ai minori con
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
della propria età, possono essere rinnovati con i criteri
che li hanno generati per un periodo massimo di tre mesi.
Il presente atto sostituisce i precedenti disposti in materia
di assistenza economica, ed in particolare annulla e sostituisce
le seguenti deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 7802443/19
del 1978, n. 8309600/19 del 14/2/1984 (e le sue successive modificazioni
ed integrazioni), n. 8406113/19 del 17/5/1984, n. 8503081/19 del
28/2/1985, n. 8502866/19 del 26/3/1985, n. 9012602/19 del 17/12/1990,
n. 9102087/19 del 25/2/1991, n. 9403527/19 del 30/5/1994, n. 9701348/19
del 4/3/1997, n. 9802596/19 del 27/4/1998.
2bis. La Giunta Comunale assume gli atti per lesecuzione
della presente deliberazione, mentre la Divisione Servizi Socio
Assistenziali provvede alla sua attuazione. Le disposizioni della
deliberazione entrano in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua esecutività, al fine di consentirne lattivazione
delle procedure necessarie (consistenti anche in automatismi informatici)
allattuazione. Tutti i criteri di erogazione e gli importi
dei contributi oggetto di modificazione del presente atto ed in
corso alla data di entrata in vigore dello stesso, proseguono
fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati.
A decorrere dalla data delleventuale rinnovo, essi saranno
rinnovati in base ai criteri ed agli importi previsti dal presente
atto. Ai contributi oggetto di modificazione richiesti per la
prima volta a decorrere dalla data di entrata in vigore, si applicano
tutti i criteri del presente atto.
Ai sensi degli articoli 42 e 43 del
Regolamento sul Decentramento sulla presente proposta di deliberazione
sono stati raccolti i pareri dei Consigli di Circoscrizione. Sono
pervenuti entro i termini previsti i pareri delle Circoscrizioni
1, 3 (che hanno espresso parere sfavorevole) e 5, 6, 7 (che hanno
espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite le
proposte formulate dalle Circoscrizioni).
Tali pareri sono acclusi in forma integrale
al presente atto, all'Allegato C.
Nel presente atto sono state introdotte
modifiche rispetto al testo inviato in consultazione alle Circoscrizioni,
recependo le seguenti proposte che erano contenute nei pareri
delle Circoscrizioni:
a) Il comma 6 dell'art. 2 è stato
sostituto per meglio chiarire come si considera il nucleo familiare
del quale si considerano le condizioni economiche per poter erogare
gli interventi, come richiesto dalle Circoscrizioni 1 e 3.
b) La lettera a) del comma
7 dell'art. 2 è stata sostituita, per garantire il Reddito
di Mantenimento anche agli uomini tra i 60 e 65 anni di età,
come richiesto dalle Circoscrizioni 1 e 3 .
c) Le lettere f) e g)
del comma 7 dell'art. 2 sono state sostituite, per prevedere la
garanzia del Reddito di Mantenimento non solo alle madri (in qualunque
nucleo familiare) e ai genitori soli, per tre mesi dopo il parto,
ma anche al neonato e ad eventuali altri minori qualora il genitore
viva solo coi minori, come richiesto dalla Circoscrizione 5.
d) La lettera e) del comma
1 dell'articolo 4, è stata sostituita, per inserire tra
le condizioni che consentono di far beneficiare dei contributi
comunali i titolari di attività autonome anche l'impossibilità
di esercitare l'attività per gravi motivi di salute, come
richiesto dalla Circoscrizione 5.
e) Al termine dell'ultima frase dell'art.
6, comma 3, lettera d) ed al termine della penultima
frase della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4,
dopo la parola proprietà si è aggiunta
la possibilità di valutare l'eventuale impossibilità
ad alienare la quota di proprietà dell'abitazione del richiedente
(tentativi di alienazione che sono iniziativa richiesta per poter
fruire dei contributi comunali), qualora altre quote siano di
proprietà del coniuge separato al quale è assegnata
l'abitazione. La proposta è stata avanzata dalla Circoscrizione
5.
f) Al comma 3 dell'art. 7 (rinominato come
2), ed al comma 11 lettera d) dell'art.
2 si sono specificate meglio le azioni che il coniuge legalmente
separato deve attivare per esigere gli alimenti previsti nella
separazione, come richiesto dalle Circoscrizioni 1 e 3.
g) La precedente lettera a) del comma 1
dell'art. 9 è stata soppressa, per evitare interventi che
debbono essere effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale, e
correggere altresì una formulazione del testo che lasciava
presumere che vi siano prodotti alimentari con specifiche finalità
terapeutiche che non sono a carico del Servizio Sanitario, il
che non è esatto. La proposta è stata avanzata dalla
Circoscrizione 3.
h) Per estendere anche ai minori che vivono
presso la propria famiglia di origine i contributi per la frequenza
scolastica successiva alla scuola dell'obbligo, nonché
al fine di meglio definire la portata della lettera d), c. 1,
dell'art. 9, nonché coordinare tale disposto con la vigente
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9110443/19 (Erogazione
di contributi economici per minori ospiti in strutture residenziali
pubbliche, private e convenzionate ed in affidamento familiare),
si è sostituito il testo della rinominata lettera c), al
comma 1 dell'art. 9, come richiesto dalle Circoscrizioni 5 e 6.
i) E' stato modificato il testo della rinominata
lettera e), comma 1 dell'art. 9, per precisare l'obiettivo del
contributo descritto alla lettera f), c. 1 dell'art. 9, anche
inserendo la circostanza di altre fonti che sopperiscono alle
spese per danni all'abitazione in seguito a calamità (es.
assicurazioni, finanziamenti statali ad hoc, etc.), come richiesto
dalla Circoscrizione 5.
j) La lettera rinominata come f), al comma
1 dell'art. 9, è sostituita, per formulare in modo meno
equivoco l'intervento per la manutenzione dell'abitazione, come
richiesto dalle Circoscrizioni 1 e 3.
k) Come richiesto dalla Circoscrizione
6, per introdurre la possibilità di interventi per l'aiuto
domiciliare che siano diretti anche a persone non autonome (ad
esempio anziani soli in età avanzata) ma che non sono in
condizioni sanitarie compromesse, e pertanto non necessitano di
valutazioni da parte delle U.V.G. od U.V.H., si è sostituito
il quarto capoverso dell'art. 12, che è stato denominato
2.
l) Al comma 2 dell'art. 17, la parola nucleo
è sostituita con la parola persona, per inserire
la possibilità di interventi urgenti una tantum una volta
all'anno per ogni persona anziché per ogni nucleo familiare,
come richiesto dalla Circoscrizione 3.
Nel presente atto non sono invece state
introdotte modifiche rispetto al testo inviato in consultazione
alle Circoscrizioni, rispetto alle seguenti proposte formulate
nei pareri delle Circoscrizioni, per le motivazioni di seguito
descritte:
a) Articolo 2: la Circoscrizione 3 richiede
che qualora vi siano contributi previsti per i detenuti residenti
a Torino, essi siano previsti anche per i detenuti non residenti
che siano in semilibertà o frequentino corsi di formazione
all'esterno, perché non deriva da libera scelta dei detenuti
la condizione di essere domiciliati nel territorio torinese. La
proposta non è accolta, poiché l'assistenza ai detenuti
soggetti al regime penitenziario (residenti o meno) non rientra
tra le competenze comunali; tale interpretazione peraltro è
confermata dalla risposta ad uno specifico quesito posto alla
Regione. Possono invece fruire dell'assistenza economica le persone
che sono soggette a provvedimenti penali ma non vengono recluse
in carcere.
b) Articolo 2, comma 7, lettera f):
la Circoscrizione 7 richiede che possano beneficiare del Reddito
di Mantenimento le donne con figli sino ad 1 anno dopo la nascita
del minore, anziché sino a 3 mesi, come prevede la proposta
di deliberazione. La proposta non è accolta, in quanto
il periodo di 3 mesi è individuato in analogia al periodo
nel quale la madre fruisce dell'astensione obbligatoria dal lavoro,
cioè è considerata non vincolata a svolgere attività
lavorative.
c) Articolo 2 , comma 7, lettera e):
la Circoscrizione 5 richiede di poter erogare il Reddito di Mantenimento
a donne in gravidanza dall'ottavo mese (anziché dal quarto
come nel testo proposto), o dal momento in cui la gestazione è
certificata come rischiosa per la donna od il nascituro da un
medico specialista ginecologo. La richiesta non è accolta
in quanto la deliberazione proposta della Giunta intende prevedere
una tutela delle gravide più ampia di quella fondata sul
mero criterio dell'astensione dal lavoro (che peraltro di norma
scatta dal 7° mese). Ciò al fine di supportare famiglie
con donne gravide in condizioni di debolezza sociale.
d) Articolo 2 , comma 7: la Circoscrizione
5 richiede di inserire tra i beneficiari del Reddito di Mantenimento
anche genitori e figli nel primo anno di separazione qualora nel
nucleo non vi siano altre persone adulte. La proposta non è
accolta in quanto una tutela nel caso di perdita del reddito in
seguito a separazione è già prevista all'art. 9,
comma 1, lettera h.
e) Articolo 2: la Circoscrizione 1 richiede
di chiarire gli strumenti con i quali i servizi possano conoscere
se gli utenti hanno richiesto ai parenti tenuti agli alimenti
di contribuire al sostegno del reddito del congiunto. La richiesta
non è accolta in quanto tali strumenti non devono essere
previsti, poiché l'azione per ottenere gli alimenti deve
essere attivata esclusivamente dal parente interessato.
f) Articolo 2, comma 11, secondo capoverso:
la Circoscrizione 5 evidenzia che lasciti e donazioni ricevuti
dai richiedenti il contributo possono essere anche di ingente
valore: richiede pertanto di sostituire il computo come reddito
di quanto si è percepito negli ultimi 5 anni con un valore
massimo del reddito percepito come lascito o donazione. La richiesta
non è accolta per motivi di certezza del diritto alle prestazioni
e di parità di trattamento: infatti, se si adottasse tale
criterio e si omettesse di individuare una precisa decorrenza
temporale, sarebbero penalizzati i cittadini che, pur entrati
in possesso di redditi di rilevante valore anteriormente ai cinque
anni precedenti la domanda di contributo, non potevano prevedere
la propria futura condizione di indigenza.
g) Articolo 2: la Circoscrizione 1 richiede
di chiarire come è possibile verificare e controllare quanto
dichiarato dai cittadini sul proprio patrimonio. In merito si
osserva che il tema va affrontato nel predisporre gli strumenti
operativi per controllare le dichiarazioni dei cittadini, e non
inserito tra criteri per concedere le prestazioni, che sono l'oggetto
di questa deliberazione.
h) Articolo 3: le Circoscrizioni 1 e 3
richiedono che per soggetti con handicap permanenti gravi e per
gli anziani con più di 65 anni e non autosufficienti, venga
considerata la situazione economica del solo assistito e non dell'intero
nucleo. La richiesta non può essere accolta in quanto:
- si creerebbero
rilevanti iniquità tra le famiglie assistibili, poiché,
ad esempio, un disabile privo di risorse proprie, ma che viva
con altre persone (anche i familiari) che abbiano un alto reddito,
diverrebbe comunque assistibile, pur essendo all'interno di un
nucleo che invece dispone di risorse economiche adeguate;
- sul punto deve
ancora essere emanato uno specifico Regolamento attuativo (ossia
dell'art. 2 ter del D.Lgs. 109/98, modificato dal D.Lgs. 130/2000),
che deve altresì definire a quali prestazioni si applichi
tale criterio.
i) Articolo 4, comma 1, lettera b):
le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che a persone che abbiano redditi
di importi inferiori al Reddito di Mantenimento, ma che possiedano
qualunque bene immobile o mobili registrati non indispensabili,
deve essere erogato un contributo soltanto in forma di prestito.
La richiesta non è realizzabile, in quanto implica che
la Città gestisca complesse procedure per potersi rivalere
sui beni degli utenti.
j) Articolo 4, comma 1, lettera c):
le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che venga innalzato il limite
della data di immatricolazione dell'automezzo posseduto che consente
di percepire il contributo (nel testo proposto è di 6 anni),
e che vengano introdotti altri elementi di valutazione dell'autoveicolo.
La richiesta non può essere accolta, in quanto non sono
realisticamente applicabili metodi più sofisticati di misurazione
del valore dell'automezzo. Inoltre, va considerato che indicatore
di disponibilità di redditi sono le spese di gestione,
più che il valore o l'età del mezzo.
k) Articolo 4, comma 1, lettera c):
le Circoscrizioni 6 e 7 richiedono che venga innalzato il limite
massimo dei beni mobili che può essere posseduto dal richiedente
per poter accedere al contributo comunale. La richiesta non può
essere accolta, poiché si introdurrebbe il paradosso di
erogare contributi comunali, che sono finalizzati a garantire
un reddito minimo, a famiglie che invece hanno già una
disponibilità patrimoniale sufficiente.
l) Articolo 7, c. 1, primo capoverso: le
Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che non sia prevista alcuna deroga
al principio di erogare il Reddito di Inserimento esclusivamente
per 12 mesi nell'arco di 24 mesi, e di eliminare l'erogazione
di tale Reddito se non vi è alcuna connessione tra questo
a percorsi lavorativi promossi dall'Amministrazione. La richiesta
non può essere accolta, poiché abbatterebbe la tutela
offerta dalla Città.
m) Articolo 12: la Circoscrizione 1 evidenzia
come il non considerare i redditi dei parenti tenuti agli alimenti
produrrà un aumento dell'utenza assistibile e della spesa,
con rischi di contrazione delle risorse disponibili; richiede
inoltre di aprire un tavolo di lavoro congiunto con le A.S.L.
su questo tipo di contributi. In merito si osserva che appare
non corretto considerare nel reddito del nucleo quello dei parenti
tenuti agli alimenti solo per questa prestazione, in contrasto
col principio generale affermato all'art. 2, c. 11, lettera a).
L'avvio di una concertazione con l'A.S.L. è invece già
prevista nel testo della deliberazione.
n) Articolo 12, comma 2. La Circoscrizione
5 richiede di aggiungere tra i possibili beneficiari di assegno
di cura le persone non autosufficienti per gravi disabilità
o malattie degenerative invalidanti che siano in attesa di valutazione
da parte delle U.V.G. od U.V.H. per un periodo massimo di 6 mesi.
Va rilevato che il problema dipende dai tempi di attesa delle
UVG /UVH, che vanno ridotti, e che le A.S.L. hanno manifestato
obiezioni ad assumere valutazioni di questo tipo da parte di soggetti
od organi che non siano le UVG o le UVH. Si ritiene pertanto di
non accogliere la richiesta.
o) Articolo 14, c. 2: la Circoscrizione
7 richiede che il contributo per le spese del canone di locazione
sia adeguato all'effettivo costo di tale canone. La Circoscrizione
6 richiede che l'importo massimo di tale contributo sia elevato
a L. 500.000 mensili. Si ritiene di non accogliere tali richieste
perché a sostegno dei cittadini che hanno difficoltà
nel pagamento del canone di affitto interviene, come nuova risorsa,
l'apposito Fondo istituito dall'art. 11 della Legge n. 431 del
1998.
p) Articolo 16, c. 3: le Circoscrizioni
1 e 3 richiedono che i prestiti in attesa di prestazioni previdenziali
ed assistenziali statali siano restituiti senza alcun interesse.
La richiesta non può essere accolta per il fatto che, quando
sono erogate, le prestazioni statali comprendono somme a titolo
di interessi; pertanto nel richiedere questi ultimi, la Città
non penalizza in alcun modo i beneficiari del prestito.
q) Articolo 22: la Circoscrizione 5 richiede
che l'Amministrazione proponga l'azione di rivalsa nei confronti
di titolari del diritto di proprietà di unità immobiliari
che, a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria,
non sono disponibili perché assegnati al coniuge separato,
allorquando tale coniuge ne cessi l'utilizzo. Tale richiesta non
risulta accoglibile, perchè l'azione di rivalsa sarebbe
ingestibile da parte dell'Amministrazione.
r) La Circoscrizione 5 presenta le seguenti
osservazioni di carattere generale:
- Esistono difficoltà
di interazione con altri Enti erogatori di prestazioni di sostegno
al reddito (quali I.N.P.S., INAIL, etc.): occorrono pertanto collegamenti
tra le banche dati.
Occorre attivare
formazione specifica e continua del personale.
- Si denuncia la
mancanza di incentivazione al volontariato intrafamiliare per
favorire la permanenza in casa di maggiorenni parzialmente non
autosufficienti
- Si richiede di
definire le modalità di utilizzo dei patrimoni ex IPAB
per finalità socio assistenziali, anche curando una ricerca
delle disponibilità.
Occorre in merito osservare che questi
non paiono temi che occorra inserire in questo testo di deliberazione;
inoltre:
- rispetto al primo
punto: vi sono iniziative già in corso, peraltro da definire
nella costruzione della R.U.P.A
- rispetto al secondo
punto: sono già state attivate iniziative di formazione
del personale, ed altre sono in programma
- rispetto al terzo
punto: la deliberazione prevede facilitazioni per famigliari di
persone non autonome nel beneficiare di Reddito di Inserimento,
nonché nel calcolo dei redditi per erogare l'assegno di
cura.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali ;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica
favorevole sulla regolarità contabile
Con voti unanimi, espressi in forma palese
di approvare la disciplina degli interventi comunali di assistenza economica, per le motivazioni e secondo i criteri espressi in narrativa e negli allegati A (all. 1 - n. ) e B (all. 2 bis - n. ) al presente atto (del quale fanno parte integrante). Sul presente atto sono stati raccolti, ai sensi del Regolamento sul Decentramento, i pareri dei Consigli di Circoscrizione; sono pervenuti nei tempi utili i pareri che sono raccolti nell'allegato C (all. 3 - n. ), che forma parte integrante della presente deliberazione, e le proposte in essi contenuti sono state recepite secondo quanto analiticamente descritto al termine della narrativa.
Importi espressi in Lire
NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE |
||||||||||
TOTALE PER |
1 720.900 |
2 720.900 |
3 720.900 |
4 720.900 |
5 720.900 |
6 720.900 |
7 720.900 |
8 720.900 |
9 720.900 |
10 720.900 |
PUÒ INOLTRE ESSERE EROGATO ANCHE UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ABITAZIONE, SINO AD UN MASSIMO DI L. 250.000 PER LE SPESE DI AFFITTO, E DI L. 50.000 PER LE SPESE DELL'ALLOGGIO IN PROPRIETÀ
Importi espressi in Euro
NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE |
||||||||||
IMPORTI PER: TOTALE PER |
1 372,31 372,31 |
2 372,31 |
3 372,31 |
4 372,31 |
5 372,31 |
6 372,31 |
7 372,31 |
8 372,31 |
9 372,31 |
10 372,31 |
ALLEGATO B - REDDITO DI INSERIMENTO SOCIALE
(Importi in Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1° componente | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
2° componente | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
3° componente | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
4° componente | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||
5° componente | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
6° componente | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
7° componente | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
8° componente | 50 | 50 | 50 | |||||||
9° componente | 50 | 50 | ||||||||
10° componente | 50 | |||||||||
TOTALE | 165 | 297 | 429 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 |
(*) Con modifiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2005 (mecc. 2004 11557/019) esecutiva dal 14 marzo 2005.