Divisione Servizi Socio Assistenziali

n. ord. 10
2000 05700/19

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 FEBBRAIO 2001 (*)
(proposta dalla G.C. 10 agosto 2000)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.

    Proposta dell'Assessore Lepri,
    di concerto con l'Assessore Torresin.

PREMESSA
La presente deliberazione disciplina gli interventi socio assistenziali del Comune di Torino a sostegno del reddito dei nuclei familiari, ridefinendo i criteri delle precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale (mecc. 7802443/19) del 1978, (mecc. 8309600/19) del 1984 e degli atti deliberativi successivamente approvati.
Gli interventi di assistenza economica contribuiscono a garantire risorse minime alle persone e alle famiglie a basso reddito. Con la presente deliberazione si intendono conseguire i seguenti obiettivi:
-    il superamento di un'eccessiva segmentazione in “categorie di bisogno” dei cittadini in condizioni di difficoltà, al fine di favorire prestazioni flessibili ed adattabili alle persone, in linea con l'approccio cui si ispira il welfare europeo;
-    la promozione di percorsi di autonomia sociale ed economica delle persone in difficoltà, mediante la predisposizione di politiche attive del lavoro, per evitare che gli interventi socio assistenziali di sostegno al reddito disincentivino l'inserimento lavorativo.
Il presente atto disciplina anche interventi diretti all'acquisto di servizi alternativi al ricovero in strutture residenziali per minori, disabili ed anziani non autosufficienti; impegna inoltre al riordino di tali interventi, anche mediante la predisposizione di accordi con le Aziende Sanitarie Locali volti a migliorare le modalità di integrazione tra i servizi socio assistenziali e sanitari per l'assistenza ai cittadini e cittadine non autosufficienti.
La presente deliberazione riordina in modo organico i criteri di assistenza economica erogata dal Comune di Torino, sostituendo a tal fine precedenti atti deliberativi; ha pertanto l'obiettivo di definire linee di indirizzo e modalità operative, pur senza assumere natura regolamentare, in quanto tale disciplina potrà subire aggiornamenti e modificazioni anche in seguito alle normative nazionali e regionali che daranno attuazione alla recente riforma dei servizi sociali, approvata dal Parlamento con la legge n. 328/2000.

TITOLO 1 - OGGETTO, BENEFICIARI E CRITERI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO
1.    La presente deliberazione disciplina le erogazioni in denaro a favore di nuclei familiari che dispongono di bassi redditi, come strumenti di contrasto della povertà. A tal fine definisce i tipi di contributo e gli importi erogabili, stabilisce i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare. Per il sostegno del reddito dei cittadini, la Città di Torino utilizza tre strumenti di intervento:
a)     il Reddito di Mantenimento per persone non abili al lavoro;
b)     il Reddito di Inserimento sociale per persone abili al lavoro;
c)     i contributi per esigenze specifiche.
2.     La presente deliberazione disciplina inoltre i contributi per l'acquisto di servizi domiciliari e per fronteggiare urgenti e temporanee necessità abitative, in previsione di un organico riordino di tali interventi.

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI E CRITERI GENERALI
1.    Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica in Torino. I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno, o un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione. I cittadini stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici ai sensi delle norme in materia di immigrazione possono beneficiare dei contributi economici in base ai principi e criteri di accesso del presente atto, anche qualora abbiano presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e ne siano in attesa. Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente atto le cittadine non comunitarie in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno che vivano sole con figli minori, qualora abbiano fruito di contributi economici alla data della scadenza del permesso di soggiorno del quale hanno richiesto il rinnovo. I contributi possono essere erogati esclusivamente per il periodo necessario all’esito del rinnovo da parte dell’autorità competente. Sono esclusi da tutti i contributi descritti nel presente atto gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche, poiché tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente. Sono altresì esclusi da tutti i contributi descritti nel presente atto, ad eccezione di quelli previsti all'art. 12, gli studenti iscritti a corsi universitari, post universitari, od equiparati.
I cittadini privi di una residenza stabile, iscritti presso le convivenze anagrafiche convenzionalmente create, possono beneficiare dei seguenti interventi:
-   se l’ultima residenza anagrafica precedente a quella in convivenze anagrafiche convenzionali era un Comune diverso da Torino: nei primi 6 mesi dalla data di iscrizione in tali convivenze, esclusivamente degli interventi elencati al Titolo 4 e art. 17, comma 2, e successivamente di tutti gli interventi previsti nel presente atto.
-   se l’ultima residenza anagrafica precedente a quella in convivenze anagrafiche convenzionali era in Torino: di tutti gli interventi previsti nel presente atto.
2.    Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino, non residenti a Torino, ma ivi domiciliati e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:
2.1    minori, donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
2.2    inseriti in programmi di protezione sociale;
2.3    conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti a Torino;
2.4    accolti in Italia per motivi umanitari;
2.5    richiedenti asilo.
3.     I cittadini elencati ai punti 2.1 e 2.2 se minori possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; se maggiorenni, e quelli elencati ai punti 2.3, 2.4 e 2.5, soltanto degli interventi descritti al Titolo 4.
4.     Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati in Torino, anche se non residenti, e che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria.
5.     Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti, e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987, “Interventi regionali in materia di movimenti migratori”, nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge.
6.    I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano le condizioni socio-economiche, al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, del nucleo familiare composto da:
-     il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
-     il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
-    altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica. A decorrere dalla data della prima richiesta del contributo economico, non si considerano componenti del nucleo richiedente per un periodo massimo di sei mesi le persone terze non parenti né affini, che ospitino tale nucleo. Tale condizione opera una volta soltanto per ciascun nucleo ospitante il nucleo che richieda i contributi.
Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.
7.    Possono fruire del Reddito di Mantenimento le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata, invalidità, stato di gravidanza, maternità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo: a)    età superiore ai 60 anni;
b)    invalidità civile, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992, ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%, se riconosciuta prima del 12 marzo 1992;
c)    ciechi, sordi e persone con altre invalidità od inabilità per cause di lavoro, guerra, servizio, che, secondo le normative nazionali specifiche abbiano causato una riduzione delle capacità lavorative tale da comportare la relativa prestazione previdenziale a titolo dell'inabilità;
d)    disagio mentale, se i Servizi di Salute mentale certificano lo stato di temporanea inabilità lavorativa e, nel contempo, concordano con i Servizi socio assistenziali comunali modalità integrate di assistenza. Per la concessione del Reddito di Mantenimento, la suddetta condizione è considerata esclusivamente per un periodo massimo di mesi sei, rinnovabile eccezionalmente per una sola volta. Entro i primi 6 mesi di erogazione, ovvero entro l'eventuale periodo di rinnovo, i beneficiari devono presentare la domanda per la concessione dell'assegno mensile di inabilità;
e)    gravidanza dal quarto mese di gestazione; o dall'accertamento dell'inizio della stessa qualora essa sia certificata rischiosa per la salute della donna o del nascituro;
f)    puerpere e minori nel nucleo sino a 3 mesi dopo la nascita dell'ultimo nato;
g)    genitore che vive con figli minori e senza altro genitore od adulto nel nucleo, secondo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, sino a 3 mesi dopo la nascita dell'ultimo figlio, e per lo stesso periodo a tutti i minori nel nucleo;
h)    persone la cui tutela è stata deferita all'Amministrazione comunale dall'Autorità Giudiziaria;
i)    minori che convivano esclusivamente con le persone descritte ai punti a), b), c), d) del presente comma, e che siano di età inferiore a quella prevista dalla legge per il completamento dell'obbligo scolastico;
l)    minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con tasso di invalidità pari al 100%.
8.    Possono fruire del Reddito di Inserimento Sociale le persone che non si trovano nelle condizioni descritte al comma 7 del presente articolo.
9.    I contributi economici descritti nel presente atto non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, ad eccezione di quanto specificato ai commi 1, lettera b) e 2 dell'art. 9. Non sono considerate tra tali strutture le convivenze guidate, gruppi appartamento od assimilabili, socio assistenziali o sanitarie, in quanto strutture che consentono un percorso di autonomia ma che prevedono essere a carico della persona le spese di mantenimento. A persone ricoverate per periodi temporanei in strutture residenziali socio assistenziali e sanitarie possono essere erogati, ove compatibili con i criteri del presente atto, i contributi descritti ai commi 2 e 3 dell'art. 14 per un periodo non superiore a 3 mesi, a condizione che il contributo venga riscosso da un delegato del richiedente, il quale provveda ad utilizzarlo per il pagamento delle spese per l'abitazione alle quali è finalizzato.
10.    Sono fatte salve le competenze che la normativa affida alle Province o ad altri Enti. A tale fine, si attiveranno le procedure per attribuire a loro carico gli oneri delle prestazioni erogate dal Comune.
11.    Il “Reddito del nucleo familiare” è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare come definito al comma 6 del presente articolo, al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, ed al netto delle imposizioni fiscali e contributive. Esso si calcola sommando ai redditi assoggettati al pagamento dell'IRPEF (art. 6 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito), i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente (art. 16), i redditi esenti dal pagamento dell'IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva, nonché i redditi elencati all'art. 3, commi 3a), 3b), 3c), 3d), 3d bis del T.U.I.R..
Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:
a)    gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi comunali sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile;
b)    il valore di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributi si considera come componente del reddito nel seguente modo: si divide tale valore per il Reddito di Mantenimento od Inserimento che dovrebbe essere garantito mensilmente al nucleo; si considerano come già coperti con reddito adeguato i mesi che risultano da tale calcolo, a decorrere dal momento nel quale sono stati percepiti i redditi. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora con tale calcolo risultino coperti anche mesi successivi alla richiesta di contributo, il nucleo richiedente si trovi nelle condizioni di accesso alle prestazioni descritte nel presente atto, ma dimostri che quanto percepito sia stato utilizzato per il pagamento di:
    -    cure sanitarie;
    -    massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
    -    debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi nell'apposito Fondo nazionale.
    -    ripiano di morosità di canoni relativi a contratti di locazione regolarmente registrati ed intestati ad almeno uno dei componenti del nucleo;
    -    ripiano di morosità di utenze domestiche pregresse, relative a contratti regolarmente stipulati ed intestati ad almeno uno dei componenti del nucleo;
    -    imposte di successione;
    -    spese funerarie sostenute a seguito del decesso del coniuge o parenti entro il quarto grado di componenti del nucleo;
    -    ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale, a seguito dichiarazione di inagibilità;
    -    eliminazione di barriere architettoniche, in conformità con le norme che regolano la materia.
Stante anche la possibilità di agevolazioni previste dalle vigenti norme fiscali, le deduzioni dalle entrate descritte relative a: spese di ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale, eliminazione di barriere architettoniche, spese funerarie, possono essere concesse nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta a favore dei componenti del nucleo.
Il nucleo che intenda far valere le spese suddette deve:
-   avere sostenuto tali spese nel periodo successivo al percepimento delle somme, nel quale non fruiva di alcun contributo economico;
-   dimostrare di avere sostenuto tali spese mediante le relative documentazioni fiscali di chi ha sostenuto la spesa e relativa ricetta in caso di acquisto di medicinali.
    Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all’atto dell’intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma e soltanto qualora il suddetto valore ecceda l'importo di Euro 2.500,00. Nel caso in cui oggetto della transazione siano stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto qualora la quota della base imponibile ai fini del versamento dell’ICI intestata o alienata dal nucleo sia superiore a Euro 2.500,00;
c)    i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
d)    le pensioni, indennità, rendite, altri importi che il richiedente o un componente del nucleo ha titolo a ricevere, anche se non ancora erogate al momento della richiesta del contributo. Sino a quando non è stato percepito, l'assegno sociale erogato dall'I.N.P.S. non concorre alla formazione del reddito per un periodo di due mesi dalla data di comunicazione al cittadino. In materia di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato, si applica il comma 2 dell'art. 7;
e)    i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari.
I contributi comunali sono erogati per integrare le eventuali misure di contrasto della povertà previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Pertanto per ottenerli il richiedente dovrà prioritariamente aver espletato le procedure per usufruire delle suddette misure; i servizi comunali promuoveranno l'informazione dei possibili beneficiari di tali misure. Inoltre il richiedente dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. I contributi comunali di assistenza economica saranno di conseguenza ridotti nella misura di quanto percepito per le stesse finalità.
Non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le seguenti entrate:
-    l'indennità di accompagnamento erogata dall'I.N.P.S., l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale e assoluta;
-    le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'I.N.A.I.L.;
-    gli assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici delle A.S.L.;
-    l’indennità di frequenza erogata dall’INPS ai minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età;
-    le entrate descritte al comma 6, dell’articolo 5, del presente atto.
12.    Si definisce “patrimonio mobiliare” il valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi collettivi di risparmio, partecipazioni azionarie in società, masse patrimoniali costituite da somme in danaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415/96, altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni possono anche trovare sede all'estero e far capo a società estere.
13.    Si definisce “patrimonio immobiliare” il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, siti in Italia od all'estero.
14.    Per valutare redditi e beni del nucleo familiare che richiede i contributi economici comunali non appare opportuno utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, definito dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, in quanto non è idoneo ad essere utilizzato per prestazioni dedicate al sostegno dei redditi inadeguati, come sono gli interventi descritti nel presente atto, poiché tra l'altro prevede di non considerare tra i redditi dei richiedenti disponibilità mobiliari sino a 30 milioni di Lire. Di conseguenza, per l'accesso alle prestazioni di assistenza economica della Città previste nella presente deliberazione si utilizzano i criteri di accesso e selezione dei beneficiari che sono descritti nel presente atto. Tale scelta si fonda sulle seguenti motivazioni:
-    la normativa nazionale, secondo quanto previsto all'art. 3, c. 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., consente espressamente di adottare per specifiche prestazioni criteri ulteriori rispetto all'I.S.E.E. per selezionare l'accesso alle peculiarità dell'intervento da erogare;
-    è opportuno adottare un criterio analogico di interpretazione della normativa nazionale sull'I.S.E.E., la quale esclude l'applicazione di questo strumento a prestazioni assistenziali e previdenziali statali finalizzate esclusivamente al sostegno del reddito, come l'assegno e la pensione sociale, l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale delle pensioni;
-    per una piena applicazione dell'I.S.E.E. il quadro normativo deve ancora essere completato, con l'approvazione: del D.P.C.M. previsto dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 109/98, che deve stabilire criteri per individuare il nucleo familiare per i soggetti a carico I.R.P.E.F. di più persone, per i coniugi non legalmente separati e non conviventi, per i minori non conviventi con i genitori od in affidamento, per i soggetti non appartenenti a famiglie anagrafiche; del D.P.C.M. previsto dall'art. 3, comma 2 ter, del D. Lgs. 109/98, che deve stabilire i criteri di applicazione dell'I.S.E.E. a persone disabili ed ultra65enni non autosufficienti relativamente alle prestazioni socio sanitarie, definendo cioè per quali prestazioni a queste persone occorra considerare come reddito soltanto quello della persona e non dell'intero nucleo familiare; del D.P.C.M. previsto all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 109/98, che deve stabilire i modelli tipo della dichiarazione per l'I.S.E.E. che il cittadino può compilare presso l'I.N.P.S..

TITOLO 2 - REDDITO DI MANTENIMENTO

ARTICOLO 3 - FINALITÀ, BENEFICIARI, CALCOLO
1.    Il Reddito di Mantenimento è costituito da una quota di base, che contribuisce a garantire un livello di vita adeguato; può anche comprendere una quota che contribuisce a sostenere le spese per l'abitazione. Esso è destinato a persone non abili al lavoro come definite all'art. 2, comma 7, che versano in condizioni di reddito insufficiente.
2.    Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito non sia superiore alla somma della quota base del Reddito di Mantenimento e di quella (se richiesta e se ne sussistono i requisiti) per le spese di abitazione sino al massimale previsto, nella misura della differenza tra tale somma e il reddito percepito dal nucleo. Qualora il beneficiario di Reddito di Mantenimento non debba sostenere spese per utenze domestiche, al contributo erogabile viene detratto l'importo previsto per tali spese descritto all'art. 14, comma 3.
3.    La quota del Reddito di Mantenimento alla data di entrata in vigore del presente atto è aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, in applicazione dell'art. 23, comma 2, della presente deliberazione. Parte della quota base è destinata alle spese per le utenze domestiche, nell’importo di cui all’ultima frase e dell'art. 14, comma 3, del presente atto.
4.    La quota di Reddito di Mantenimento per il sostegno alle spese di abitazione è definita all'art. 14, comma 2.
5.    Se il nucleo è composto da più persone, l’importo complessivo è determinato secondo la seguente scala di equivalenza, in quanto ogni nucleo sopporta costi fissi di mantenimento che non crescono nella stessa proporzione del numero dei componenti:

N. componenti
Reddito di Inserimento Sociale del nucleo = quota base moltiplicata per le seguenti percentuali

1

1     

2

1,80

3

2,60

4

3,40

>=5

Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni ulteriore componente

L’entità delle erogazioni per l’anno 2004 è descritta nella tabella illustrata nell’Allegato "B" che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
6.    Il Reddito di Mantenimento è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, a condizione che i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti all'art. 4. A decorrere dalla data della prima riscossione, fino all'importo massimo di Euro 200,00 mensili e di Euro 1.200,00 annuali, non concorrono alla formazione del reddito del nucleo gli incentivi monetari percepiti a seguito dell’effettuazione di tirocini di formazione ed orientamento al lavoro che comportino esperienze in ambito aziendale e che siano promossi da istituzioni pubbliche. Possono beneficiare delle agevolazioni descritte nel presente comma anche i cittadini elencati all'art. 2, comma 7, secondo quanto disposto all’art. 3, comma 5.

ARTICOLO 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL REDDITO DI MANTENIMENTO
1.     Non possono beneficiare del Reddito di Mantenimento o possono beneficiarne in misura ridotta i nuclei familiari che, al momento della domanda e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
a)     percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Reddito di Mantenimento e delle spese sostenute per l'abitazione;

b) siano titolari dei seguenti diritti su patrimoni immobiliari nelle forme e misure di seguito descritte.
Diritti di abitazione
  
Qualora il nucleo viva in un alloggio in locazione, sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, fino alla data di effettiva fruizione di tale diritto dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino della presente deliberazione.
  Qualora invece il nucleo sia proprietario dell’alloggio in cui vive e sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, deve rinunciare a tale diritto. In attesa di tale rinuncia, il contributo può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una sola volta e dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino, della presente deliberazione.
Diritti reali inerenti alla casa principale
   
In caso di nuclei composti esclusivamente da persone non abili al lavoro come definite all’art. 2, comma 7, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto di fabbricati di qualsiasi categoria catastale che ne costituiscano l’abitazione principale.
   In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
   In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale se questa è classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
   La titolarità del diritto di proprietà sull’abitazione principale non costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà secondo le modalità previste dal presente atto. Sono fatte salve le disposizioni previste all'art. 22.
Diritti reali non inerenti alla casa principale
   
In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in qualsiasi località e non utilizzati come abitazione principale, nonché a fabbricati di categoria catastale "C", il contributo può essere erogato qualora la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di tali immobili detenuta complessivamente dal nucleo non sia superiore a Euro 5.000,00. Il valore dei proventi generati dall’eventuale usufrutto su tali cespiti immobiliari concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo quanto disposto dal presente atto.
   Qualora invece la suddetta quota sia superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro, il nucleo deve esperire tutti i tentativi di alienazione di tali beni o della relativa rinuncia. In attesa di tali esiti, il Reddito di Mantenimento può essere erogato per un periodo di tre mesi ed è decurtato nella misura del 50%. Previa la verifica ed il controllo delle suddette iniziative, ed in attesa dell’alienazione del bene, il Reddito di Mantenimento, decurtato come descritto, può essere erogato per un ulteriore periodo di sei mesi non prorogabile.
   Ai nuclei composti esclusivamente dalle persone descritte all’art. 2, comma 7, lettere a), b), c), h), le quali non abbiano parenti in Torino, e intendano cedere a titolo gratuito beni immobili sui quali siano titolari di diritti reali, poiché questi ultimi costituiscono l’unico motivo ostativo per fruire dei contributi del presente atto, la Città può erogare un importo per far fronte alle spese notarili, sino ad un massimo di Euro 2.000,00. A tale proposito, previa la presentazione del documento fiscale relativo all’avvenuto pagamento delle spese di cessione redatto da un notaio, nonché del consenso manifestato in forma scritta, dal Reddito di Mantenimento erogabile ai suddetti nuclei sarà detratto un importo non superiore al 30% a titolo di recupero della somma eventualmente versata dalla Città per la quietanza dell’onorario notarile. Esclusivamente in materia di onorari notarili, al presente comma sono applicabili gli artt. 10, comma 5, e art. 19 comma 2, in materia di effettuazione di spese per servizi acquistabili da più fornitori e di pagamento diretto di fatture, conti od obbligazioni da parte della Città.
   Il Reddito di Mantenimento non può essere erogato qualora il nucleo sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi località che non siano utilizzati come abitazione principale e la cui quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI detenuta complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro 30.000,00.
   Indipendentemente dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito di Mantenimento può essere erogato senza le suddette decurtazioni qualora alienazione onerosa o rinuncia o donazione si siano dimostrate non effettuabili a causa di emissioni di ordinanze di sgombero, dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti di sequestro, ordinanze di esproprio.
   Qualora il nucleo abbia intestato o donato a terzi beni immobili, il valore di tali beni all’atto della rispettiva donazione o intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare secondo le modalità descritte all’art. 2, comma 11, lettera b), ultima frase, esclusivamente per l’importo eccedente la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di Euro 2.500,00.
   I criteri sopra descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su patrimoni immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati il valore convenzionale di Euro 250,00 per metro quadrato;

c)    i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la cilindrata di 1200 centimetri cubici. Qualora sia di cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubici o di potenza equivalente, tale mezzo deve essere stato immatricolato almeno dieci anni prima dalla data della prima richiesta di contributo. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di L. 150.000 mensili, pari a 77,47 Euro. Qualora i componenti del nucleo siano proprietari, possiedano, o abbiano disponibilità non occasionale di ciclomotori e motocicli immatricolati oltre sei anni prima della richiesta di contributo e di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubici o di potenza equivalente, al contributo si applica una decurtazione forfettaria di Euro 39,00 mensili. Qualora i componenti del nucleo siano proprietari di un mezzo mobile registrato immatricolato oltre sei anni prima della richiesta di contributo e di cilindrata superiore a 1200 centimetri cubici o di potenza equivalente, intendano procedere alla demolizione di tale mezzo, siano privi dei mezzi finanziari per farvi fronte, il Reddito di Mantenimento può comunque essere erogato al fine di permettere la demolizione del mezzo previa la presentazione di un preventivo di spesa redatto da un demolitore autorizzato in base alle norme vigenti.
    I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo, e la decurtazione forfetaria, non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o dei buoni taxi;

d)    possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 2, comma 12, per un valore complessivo superiore a Euro 3.000,00, se nel nucleo vi è un solo componente. Non concorrono alla formazione del patrimonio i beni mobili ed immobili sui quali l’autorità giudiziaria abbia disposto vincoli a favore di minori ed adulti nei confronti dei quali abbia emesso un provvedimento di protezione. Per ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di Euro 500,00. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo conto dell'interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;

e)    vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi comunali qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
    -    siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
    -    comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;

f)    vi sia un componente, tra quelli elencati all'art. 2 comma 7, che deve ottemperare ad obblighi lavorativi e che non assolva agli impegni di ricerca attiva del lavoro previsti dall'art. 6, comma 1, se tali impegni sono compatibili con le condizioni di coloro che possono beneficiare del Reddito di Mantenimento. Tale condizione opera anche nei confronti delle donne in stato di gravidanza non a rischio per sé e per il nascituro, di norma fino al settimo mese di gravidanza;

g)    vi sia un componente abile al lavoro (non elencato all'art. 2 comma 7), che incorra nei motivi di esclusione descritti all'art. 6, comma 1.

TITOLO 3 - REDDITO DI INSERIMENTO SOCIALE

ARTICOLO 5 - FINALITÀ, BENEFICIARI, CALCOLO
1.    Il Reddito di Inserimento Sociale mira a favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone abili al lavoro che si attivino per raggiungere l'autonomia economica.
2.    Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari il cui reddito non sia superiore alla somma del Reddito di Inserimento Sociale e del contributo per il pagamento delle utenze domestiche, se richiesto e se ne sussistono i requisiti, nella misura della differenza tra tale somma ed il reddito percepito autonomamente dal nucleo.
3.    Se il nucleo è composto da più persone, l’importo complessivo è determinato secondo la seguente scala di equivalenza, in quanto ogni nucleo sopporta costi fissi di mantenimento che non crescono nella stessa proporzione del numero dei componenti:

N. componenti Reddito di Inserimento Sociale del nucleo = quota base moltiplicata per le seguenti percentuali

1

1     

2

1,80

3

2,60

4

3,40

>=5

Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni ulteriore componente

L’entità delle erogazioni per l’anno 2004 è descritta nella tabella illustrata nell'Allegato “B” che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
4.    Se nel nucleo familiare sono presenti anche persone descritte all'art. 2, comma 7, si applica l'art. 3, comma 5.
5.    Il contributo per le spese delle utenze domestiche, come è previsto all'art. 14, comma 3, può essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di Reddito di Mantenimento.
6.    Ai fini del calcolo del contributo e dei servizi accessori eventualmente ad esso collegati, gli importi dei redditi da lavoro mensili percepiti da membri del nucleo successivamente alla concessione del Reddito di Inserimento, ed aggiuntivi a quelli dichiarati all'atto della domanda di contributo, sono calcolati nella misura del 70% del loro valore durante i primi 6 mesi di erogazione del contributo dall'inizio dell'attività lavorativa, e dell'85% nei successivi 6 mesi. Tale modalità di calcolo si applica una volta soltanto, per un solo reddito da lavoro all'interno del nucleo, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi anche non consecutivi, a decorrere dalla data della prima riscossione dei redditi da lavoro da parte di uno dei componenti del nucleo. Da essa sono esclusi i percorsi d'inserimento lavorativo attivati con risorse pubbliche da parte di enti pubblici o privati a favore di fasce deboli e disoccupati di lunga durata. A decorrere dalla data della prima riscossione, fino all'importo massimo di Euro 200,00 mensili e di Euro 1.200,00 annuali, non concorrono alla formazione del reddito del nucleo gli incentivi monetari percepiti a seguito dell’effettuazione di tirocini di formazione ed orientamento al lavoro che comportino esperienze in ambito aziendale e che siano promossi da istituzioni pubbliche. Possono beneficiare delle agevolazioni descritte nel presente comma anche i cittadini elencati all'art. 2, comma 7, secondo quanto disposto all’art. 3, comma 5.

ARTICOLO 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL REDDITO DI INSERIMENTO SOCIALE
1.    L'esclusione avviene per motivi di inadempienza di impegni lavorativi e formativi, o per motivi reddituali e patrimoniali. Sono esclusi dal contributo, per i periodi e con le modalità sotto descritte, i nuclei nei quali uno o più componenti abili, o persone elencate all'art. 2, comma 7 che debbano adempiere ad obblighi lavorativi compatibili con le loro condizioni, non ottemperino agli obblighi lavorativi e formativi sotto elencati:
-    per un periodo di 9 mesi qualora l'inadempienza avvenga durante l'erogazione del contributo comunale;
-    per un periodo di 3 mesi, qualora l'inadempienza sia avvenuta nei 3 mesi precedenti la richiesta di contributo.
L'inadempienza si verifica quando i componenti del nucleo:
-    rifiutino eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
-    cessino volontariamente un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà e comportamenti, salvo che tali comportamenti siano giustificati da motivi sanitari adeguatamente certificati oppure dal sopraggiungere della data di scadenza oltre la quale il lavoratore perderebbe l'anzianità di iscrizione alle liste del Collocamento;
-    non siano iscritti alle liste ordinarie o speciali presso l'Ufficio di collocamento o ai Centri per l'impiego pubblici e privati;
-    abbiano acquisito un punteggio del tesserino di disoccupazione, o documento similare tale che, in occasione di precedenti chiamate pubbliche, avrebbe consentito loro il reperimento di un'attività lavorativa, anche a tempo determinato; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99 e s.m.i.;
-    abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;
-    non abbiano praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
-    se privi di licenza della scuola dell'obbligo ed in età superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obbligo scolastico, non si siano iscritti ai corsi per il conseguimento della suddetta licenza, ovvero ai corsi di alfabetizzazione per adulti, secondo i limiti di legge, nei tempi previsti o concordati con il Servizio sociale. Da tale obbligo sono esenti le persone di età superiore a 55 anni.
2.    Ferme restando le condizioni di erogabilità del contributo previste all'art. 7 comma 1, i motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di impossibilità certificato. Non operano inoltre per un periodo massimo di 9 mesi non rinnovabili dalla data di richiesta del contributo, per singoli componenti del nucleo impegnati in specifici progetti personalizzati di reinserimento sociale concordati con i servizi sociali di territorio, esclusivamente qualora tali progetti prevedano la necessità di un periodo libero da impegni lavorativi o formativi. Tali progetti riguardano persone le cui condizioni di natura sociale non consentano di intraprendere percorsi formativi e lavorativi, o facciano incorrere in reiterati insuccessi nel mantenere tali percorsi.
I progetti personalizzati possono inoltre riguardare:
-    programmi di recupero terapeutico, certificato come incompatibile con qualsiasi attività;
-    il transito da forme di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile.
I beneficiari delle deroghe descritte al presente comma non devono tuttavia perdere i punteggi acquisiti presso le liste ordinarie o speciali dell'Ufficio di Collocamento o dei centri per l'impiego per l'intera durata dei suddetti progetti.
Nei confronti di minori in età da lavoro che frequentano con impegno e regolarità un ciclo di studi, e che siano componenti di nuclei assistiti, i motivi di esclusione descritti possono non operare per un anno, eventualmente rinnovabile sino al completamento degli studi, dopo un'attenta valutazione dei Servizi.
3.     Sono esclusi dal beneficio o possono beneficiarne in misura ridotta i nuclei che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Reddito di Inserimento e delle spese sostenute per le utenze domestiche (come descritte all'art. 14, comma 3), oppure si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
a)    i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la cilindrata di 1200 centimetri cubici. Qualora sia di cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubici o di potenza equivalente, tale mezzo deve essere stato immatricolato almeno dieci anni prima dalla data della prima richiesta di contributo. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di L. 150.000 mensili, pari a 77,47 Euro.
    I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo, e la decurtazione forfetaria, non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o dei buoni taxi;
b)    un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 2, comma 12, per un valore complessivo superiore a Euro 3.000,00, se nel nucleo vi è un solo componente. Non concorrono alla formazione del patrimonio i beni mobili ed immobili sui quali l’autorità giudiziaria abbia disposto vincoli a favore di minori ed adulti nei confronti dei quali abbia emesso un provvedimento di protezione. Per ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di Euro 500,00. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo conto del tasso di interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;
c)    vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi comunali qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
    -    siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
    -    comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
d)   siano titolari dei seguenti diritti su patrimoni immobiliari nelle forme e misure di seguito descritte.

Diritti di abitazione
Qualora il nucleo viva in un alloggio in locazione, sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, fino alla data di effettiva fruizione di tale diritto dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino della presente deliberazione.
Qualora invece il nucleo sia proprietario dell’alloggio in cui vive e sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, deve rinunciare a tale diritto. In attesa di tale rinuncia, il contributo può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una sola volta e dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino, della presente deliberazione.

Diritti reali inerenti alla casa principale
In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei composti esclusivamente da persone abili al lavoro, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato e l’importo totale erogabile è decurtato della somma di 50,00 Euro, qualora almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A/6, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale se questa è classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
La titolarità del diritto di proprietà sull’abitazione principale non costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà secondo le modalità previste dal presente atto. Sono fatte salve le disposizioni previste all'art. 22.

Diritti reali non inerenti alla casa principale
In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in qualsiasi località e non utilizzati come abitazione principale, nonché a fabbricati di categoria catastale "C", il contributo può essere erogato, qualora la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di tali immobili detenuta complessivamente dal nucleo non sia superiore a Euro 5.000,00. Il valore dei proventi generati dall’eventuale usufrutto su tali cespiti immobiliari concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo quanto disposto dal presente atto.
Qualora invece la suddetta quota sia superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro, il nucleo deve esperire tutti i tentativi di alienazione di tali beni o della relativa rinuncia. In attesa di tali esiti, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato per un periodo di tre mesi ed è decurtato nella misura del 50%. Previa la verifica ed il controllo delle suddette iniziative, ed in attesa dell’alienazione del bene, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato per un ulteriore periodo di 6 mesi non prorogabile, ed è decurtato nella misura del 50%.
Il contributo non può essere erogato qualora il nucleo sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi località che non siano utilizzati come abitazione principale e la cui quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI detenuta complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro 30.000,00.
Indipendentemente dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato senza le suddette decurtazioni qualora alienazione onerosa o rinuncia o donazione si siano dimostrate non effettuabili a causa di emissioni di ordinanze di sgombero, dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti di sequestro, ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo abbia intestato o donato a terzi beni immobili, il valore di tali beni all’atto della rispettiva donazione o intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare secondo le modalità descritte all’art. 2, comma 11, lettera b) esclusivamente per l’importo eccedente la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di Euro 2.500,00.
I criteri sopra descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su patrimoni immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati il valore convenzionale di Euro 250,00 per metro quadrato.

ARTICOLO 7 - DURATA DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO E TUTELA DI FASCE DEBOLI
1.    Il Reddito di Inserimento è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati all'art. 6.
2.     In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, è possibile erogare esclusivamente i contributi descritti ai Titoli 2 e 3 ed all'art. 12 del presente atto in deroga a quanto previsto all'art. 2, comma 11, lettera d), soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, nonché successivamente presenti al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato). Prima della presentazione di tali prove i contributi possono essere erogati soltanto in favore di minori e di persone descritte all'art. 2, comma 7.
La Città attiverà l'azione di rivalsa sulle somme che il beneficiario riscuoterà a seguito dell'esecuzione del titolo.

ARTICOLO 8 - INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO LAVORATIVO
1.    Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone abili al lavoro, la Città istituisce appositi servizi di accompagnamento al lavoro. Tali servizi saranno costituiti con risorse finanziarie, tecniche ed umane aggiuntive appositamente individuate con provvedimenti amministrativi e destinati prioritariamente ai beneficiari di Reddito di Inserimento che volontariamente avranno chiesto di accedervi; secondariamente, secondo la disponibilità di presa in carico, saranno proposti ad altri cittadini con reddito inadeguato. I Servizi stileranno progetti personalizzati concordati con il destinatario che questi dovrà sottoscrivere; essi riguarderanno inserimenti in attività formative, di tirocinio, o in ogni altra attività finalizzata a facilitare l'inserimento al lavoro.
2.     I Servizi di accompagnamento al lavoro saranno attivati dal Progetto Speciale Lavoro, articolati a livello territoriale, e opereranno in stretta collaborazione con la Divisione Servizi socio assistenziali. Per le persone inserite nei progetti personalizzati, potrà essere previsto un contributo integrativo.
3.     Per la promozione di percorsi di inserimento lavorativo, la Città potrà avvalersi anche di progetti e iniziative promosse da imprese private, anche senza scopo di lucro. Poiché l'accompagnamento al lavoro per persone in difficoltà necessita di sostegni sociali e comunitari, saranno realizzati progetti su base territoriale, inizialmente in via sperimentale, che prevedano l'attiva partecipazione delle diverse realtà private e del terzo settore.
4.     Successivi atti della Giunta Comunale definiranno i criteri e le procedure di attivazione degli interventi descritti nel presente articolo.

TITOLO 4 - CONTRIBUTI PER ESIGENZE SPECIFICHE

ARTICOLO 9 - FINALITÀ E BENEFICIARI
1.    I contributi per esigenze specifiche mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. I contributi per le esigenze specifiche possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli 2 e 3, e si possono erogare per:
a)    spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori e persone che hanno titolo a beneficiare del Reddito di Mantenimento, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 7. Per i minori le suddette spese possono essere previste anche per apparecchi ortottici. Questo contributo non può essere erogato per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie;
b)    spese per l'acquisto di vestiario, per lo stimolo alla vita di relazione, per l'igiene personale, per il costo di mense convenzionate. Tali contributi possono essere erogati esclusivamente in alternativa al Reddito di Mantenimento o di Inserimento. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con la Città o con la Regione non prevedano tali acquisti;
c)    spese a favore dei minori, per la partecipazione ad attività socializzanti, qualora le reti familiari, amicali, del privato sociale, ovvero degli organismi che operano in regime di convenzione con la Città non possano garantire la suddetta partecipazione; spese per l'iscrizione alla frequenza scolastica alla scuola superiore pubblica, relativamente ai corsi successivi a quelli dell'obbligo scolastico.
    Inoltre, a favore di minori rientrati nella famiglia d'origine, a seguito del termine di progetti di collocazione eterofamiliare, si possono erogare anche i seguenti contributi, al fine di sopperire alle seguenti esigenze:
    c.1)    spese di mobilità, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rientro in famiglia;
    c.2)    proseguimento, fino al termine della durata, della frequenza a corsi scolastici professionali iniziati durante il periodo dell'inserimento eterofamilare.
    Tutti contributi descritti alla presente lettera possono essere concessi esclusivamente a seguito dell'elaborazione di un progetto integrato, che definisca gli obiettivi dell'utilizzo di tali contributi;
d)    spese per l'acquisto o la riparazione di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale) a favore di nuclei ai quali la Città abbia assegnato alloggi di edilizia residenziale pubblica, o per i quali intervenga con contributi per il pagamento dei canoni di locazione per i contratti assistiti;
e)    pagamento delle spese di trasloco, ovvero per l'abitazione previa la verifica dell’obiettiva impossibilità dell’effettuazione di tali interventi direttamente da parte del nucleo a seguito di calamità, qualora tali spese non siano garantite da provvidenze erogate da altri Enti o da agenzie assicurative;
f)    interventi di manutenzione ordinaria dell'abitazione qualora il nucleo non possa obiettivamente effettuare direttamente tali interventi;
g)    interventi a sostegno del reddito in seguito ad eventi che colpiscano l'unico percettore di reddito e ne producano documentata assenza dal nucleo od impossibilità a svolgere attività lavorative. Questo intervento è erogato per un massimo di tre mesi, per un importo massimo mensile di Lire 250.000 (pari a 129,11 Euro) nel trimestre, rinnovabili previa verifica del sussistere delle condizioni necessarie. Per i medesimi eventi, tale contributo può essere concesso non più di una volta entro un arco temporale di tre anni dalla data dell'ultima erogazione;
h)    (*) interventi per fronteggiare mutamenti delle condizioni economiche derivanti da sopravvenuta perdita del reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento del lavoratore. Con tali interventi si intende evitare di assistere con contributi economici continuativi i nuclei che invece possono trovare adeguata autonomia; pertanto tali interventi sono erogabili se sussistono le seguenti condizioni:
    -    se il lavoratore non beneficia di alcun ammortizzatore sociale previsto dalla legge;
    -    se il nucleo familiare non riceve contestualmente alcun altro contributo previsto dal presente atto, salvo quelli previsti al comma 2, punto A) dell'art. 12;
    -    a nuclei nei quali nessun componente abbia usufruito di interventi a titolo di assistenza economica nei tre anni precedenti dal verificarsi della perdita del lavoro, salvo quelli previsti al comma 2, punto A) dell'art. 12.
    L'intervento deve prevedere un numero minimo di tre erogazioni periodiche, previa predisposizione di progetto del Servizio sociale prima di ciascuna erogazione, nel quale devono essere verificate le condizioni per la concessione del contributo, e le possibilità di utilizzare anche i percorsi descritti all'articolo 8.
    Ai nuclei beneficiari di tale intervento tutti i contributi descritti nel presente atto, salvo quelli previsti al comma 2, punto A) dell'art. 12, non possono essere erogati prima di due anni dalla data di concessione di questo intervento. Prima di tale termine, previa la revoca dell'intervento descritto alla presente lettera, possono essere erogati i contributi previsti al comma 2, punto A) dell'art. 12, per i minori al comma 4 dell'art. 14, ai componenti del nucleo che in seguito a scomposizione familiare abbiano trasferito la propria residenza; identico criterio si applica ai componenti del nucleo beneficiario dell'intervento che non abbiano trasferito la propria residenza in seguito alla scomposizione.
2.    A persone che sono ricoverate in strutture residenziali con oneri a totale carico della Città, può essere erogato un contributo finalizzato a consentire loro di disporre di un reddito proprio per piccole spese, in misura pari all'importo che a tale scopo è previsto nelle strutture gestite dal Comune di Torino.

ARTICOLO 10 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER ESIGENZE SPECIFICHE
1.    I contributi per le motivazioni elencati all'art. 9 possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito sia pari o inferiore al Reddito di Mantenimento più le spese di abitazione fino all’importo massimo di cui all’art. 14, comma 2, primo trattino, o di Inserimento, calcolato in base alle persone componenti tali nuclei.
2.    Gli importi complessivi massimi erogabili sono:
-    per i contributi descritti all'art. 9, lettere da a) a d), di L. 1.500.000 annui (pari a 774,69 Euro) erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo;
-    per i contributi descritti all'art. 9, lettere da e) ad h), di L. 3.000.000 annui (pari a 1549,37 Euro), erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo.
3.    L'importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati all'art. 9, lettere da a) ad h) non può superare L. 4.000.000 (pari a 2.065,82 Euro) annui allo stesso nucleo. L'importo complessivo massimo del contributo elencato all'art. 9, lettera i) ammonta a L. 4.000.000 (pari a 2.065,82 Euro) per il richiedente, più L. 500.000 (pari a 258,22 Euro) per ogni ulteriore componente il nucleo familiare non rinnovabili. I contributi elencati all’art. 9, comma 1, lettera b), non sono considerati entro l’ammontare complessivo massimo erogabile annuo qualora erogati a persone collocate in strutture residenziali.
4.    Se dei contributi elencati all'art. 9, lettere a), b), c) sono beneficiari minori, l'importo complessivo massimo (inteso come somma di tutte le tipologie di questi contributi) erogabile è di L. 2.000.000 annui (pari a 1032,91 Euro) per lo stesso minore. Per i minori che necessitano degli interventi descritti al punto c.2) del comma 1 dell'art. 9, a tale importo complessivo massimo si somma il costo del servizio per le spese di frequenza scolastica. In tal caso l'importo massimo complessivo di tutti i contributi elencati all'art. 9, comma 1, lettere da a) ad h) è aumentato del costo del servizio per il pagamento di tali spese.
4 bis.    Qualora siano indispensabili e non effettuabili direttamente da parte del nucleo, i contributi per l’acquisto del medesimo tipo di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità possono essere erogati per non più di una volta nell’ambito della medesima abitazione. Tale limite non opera nei confronti dei nuclei composti esclusivamente da persone non abili al lavoro, come definite all’art. 2, comma 7, del presente atto.
5.    Per definire l'importo dei contributi descritti all'art. 9, a), b), c), d), e), f), si effettua il seguente calcolo: Costo documentato dei beni o dei servizi da acquistare + Quote del Reddito di Mantenimento o di Inserimento del nucleo + Contributo per le spese di abitazione fino all'importo massimo come descritto all'art. 14, commi 2 e 3 - Reddito del nucleo. Il contributo erogabile non può superare il costo del bene o del servizio da acquistare. In ogni caso il contributo non può superare gli importi previsti ai commi precedenti. Qualora debba effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi di spesa ai Servizi comunali. I beneficiari devono tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.
6.    I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, utenze domestiche, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.
7.    Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.
8.    Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.

ARTICOLO 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER ESIGENZE SPECIFICHE
1.    Fatti salvi i limiti di reddito previsti al comma 1 dell'articolo precedente, non possono beneficiare dei contributi per esigenze specifiche i nuclei familiari che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle condizioni previste agli artt. 4 e 6, a seconda che si tratti di persone abili o non abili, secondo le definizioni descritte all'art. 2, comma 7. Non si applicano le riduzioni di importo dei contributi descritte all'art. 4, comma 1, lettera c) e all'art. 6, comma 3, lettere a) e d).

TITOLO 5 - CONTRIBUTI PER CURE DOMICILIARI, L'ABITAZIONE E PRESTITI

ARTICOLO 12 - CONTRIBUTI PER CURE DOMICILIARI
1.    L'Amministrazione comunale vanta un'esperienza qualificata nell'erogazione di tali interventi economici, mediante i quali le famiglie possono acquistare servizi di sostegno domiciliare a favore di anziani, disabili e minori. I suddetti contributi mirano soprattutto ad evitare il ricovero in strutture per non autosufficienti. Si intende procedere al loro riordino, al fine di inserire gli assegni di cura tra le prestazioni a rilievo sanitario di sostegno alla domiciliarità, per le quali è indispensabile la compartecipazione dei Servizi sanitari e socio assistenziali. Pertanto la Città stipulerà accordi in tal senso con le Aziende Sanitarie Locali.
La Giunta Comunale disciplinerà i criteri di erogazione e le modalità operative dell'intervento in base alle risorse e alle procedure definite a seguito dei suddetti accordi; inoltre potrà prevedere eventuali incrementi dei massimali di contributo erogabili di seguito previsti, anche sulla scorta di compartecipazioni alla spesa da parte delle Aziende Sanitarie.
In presenza di altri interventi per la stessa finalità da parte delle Aziende sanitarie o di altri Enti pubblici, il contributo comunale è erogato a complemento dell'intervento, per un importo sino alla concorrenza del massimale descritto al comma 3, lettera c), anche in applicazione delle norme nazionali e delle intese che determineranno criteri di compartecipazione della spesa tra le A.S.L. ed il Comune.
2.     Possono beneficiare del contributo, denominato assegno di cura:
A)    le persone in condizioni di non autosufficienza determinata da gravi disabilità o da malattie di carattere degenerativo invalidanti per le quali le competenti Unità di Valutazione Geriatriche o Unità di Valutazione Handicap abbiano valutato una condizione sanitaria almeno equivalente a quella che rende idonei ad essere inseriti in strutture residenziali a rilievo sanitario per persone non autosufficienti (Residenze Assistenziali Flessibili o Residenze Sanitarie Assistenziali);
B)    le persone in condizioni di ridotta autosufficienza di età superiore a 65 anni o alle persone con tasso di invalidità pari o superiore al 74%, se di età inferiore ai 65 anni, ovvero ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
3.    Per calcolare il contributo:
a)     si definisce il costo del servizio di cura di cui il beneficiario necessita, entro un progetto predisposto dai Servizi sociali e sanitari, considerando le modalità di erogazione previste dai Contratti Nazionali Collettivi di lavoro vigenti;
b)     si considerano (ridotte delle quote eventualmente già erogate come Reddito di Mantenimento) le spese effettivamente sostenute per il pagamento del canone d'affitto, oppure, se il beneficiario vive in una casa di cui è proprietario un componente il nucleo familiare, l'ammontare mensile delle spese condominiali generali, ad esclusione di quelle sostenute per il pagamento del riscaldamento;
c)    l'assegno di cura di cui alla lettera A) non può superare il costo del servizio definito come necessario e non può essere superiore all'importo massimo di L. 2.500.000, pari a 1.291,14 Euro. L'assegno di cura di cui alla lettera B) non può superare il costo del servizio definito come necessario e non può essere superiore all'importo massimo di L. 750.000 mensili, pari a 387,34 Euro.
    Se nel nucleo vi sono due anziani o disabili che richiedono l'intervento, il massimale del contributo erogabile è aumentato del 50%; il massimale è ulteriormente incrementato del 30%, se nel nucleo vi sono altri anziani o disabili che richiedono l'intervento;
d)    i redditi percepiti dai beneficiari del contributo di assegno di cura di cui alla lettera A) e dai loro conviventi si calcolano al 60% del loro valore se provengono da attività lavorative, e l'80% se provengono da prestazioni previdenziali o assistenziali erogate da Enti previdenziali come descritte all'art. 2, comma 11. I redditi percepiti dai beneficiari del contributo di assegno di cura di cui alla lettera B) e dai loro conviventi si calcolano nella misura intera degli importi percepiti a qualsiasi titolo.
Per definire il contributo mensile si calcola il Reddito di Mantenimento del nucleo più le spese per l'abitazione effettivamente sostenute, come descritte al precedente punto b). Se il reddito del nucleo è inferiore o pari a tale somma, l'assegno di cura può essere erogato sino al costo del servizio, entro il massimale previsto. Se invece il reddito del nucleo supera tale somma, l'importo erogabile per l'assegno di cura è ridotto di tale esubero.
4.    Il contributo per l'assegno di cura non può essere erogato a favore di cittadini ricoverati in strutture socio assistenziali o sanitarie. Per documentate esigenze di assistenza da garantire, l'intervento può proseguire durante ricoveri ospedalieri del beneficiario, a condizione che viva solo e non possa fruire di altre risorse di sostegno, per un periodo limitato e solo per garantire gli interventi indifferibili.
5.    Possono essere erogati contributi di “sostegno domiciliare” a favore di minori non disabili, i cui genitori non possano garantire presenze adeguate per giustificati e documentati motivi o non possano svolgere compiutamente le proprie funzioni se non con un supporto domiciliare.
Per calcolare il contributo:
a)    si definisce il costo del servizio di sostegno domiciliare di cui il minore necessita, entro un progetto predisposto dai Servizi, considerando il numero di ore di assistenza moltiplicato il costo totale orario previsto dai Contratti Nazionali dei lavoratori a domicilio e dalle norme che regolano la materia, inclusi i contributi assicurativi obbligatori e gli oneri riflessi;
b)    il contributo erogabile non può superare il costo del servizio definito come necessario e non può essere superiore all'importo di L. 1.500.000 mensili, pari a Euro 774,68. L'importo attribuito al primo minore è incrementato del 10% per ogni ulteriore minore che, entro il medesimo nucleo, necessita dell'intervento.
Per definire il contributo mensile si calcola il Reddito di Mantenimento o Inserimento del nucleo secondo quanto previsto agli artt. 2 e 5 più le spese per l'abitazione, sino all'importo massimo previsto all'art. 14, comma 2 e ridotte delle quote eventualmente già erogate come Reddito di Mantenimento o Inserimento. Se il reddito del nucleo è inferiore o pari a tale somma, il contributo può essere erogato sino al costo del servizio, entro il massimale previsto. Se invece il reddito del nucleo è superiore a tale somma, l'importo erogabile per il sostegno domiciliare è ridotto di tale esubero.
6.    Il beneficiario o il suo rappresentante legale devono utilizzare i contributi per l'assegno di cura ed il sostegno domiciliare mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un terzo, inclusi le immigrate e gli immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro od in possesso di permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, secondo le modalità di erogazione previste dai Contratti Nazionali Collettivi di lavoro vigenti e dalle norme che regolano la materia, ovvero attraverso l'acquisto della prestazione da organizzazioni ed imprese che applichino integralmente tali contratti. I beneficiari o i loro rappresentanti legali non possono instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il coniuge ed i conviventi, ad eccezione delle persone (che non siano loro parenti) che convivono per espletare le funzioni di cura.
Con successivi atti di riordino della materia, la Giunta Comunale potrà prevedere modalità applicative della gestione amministrativa del suddetto rapporto di lavoro, nonché altre forme di erogazione dei servizi di assegno di cura e sostegno domiciliare, che consentano di meglio supportare il beneficiario del contributo oggetto del presente articolo nel gestirlo per le finalità per le quali è concesso.

ARTICOLO 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER CURE DOMICILIARI
1.    Sono esclusi dai contributi di assegno di cura e di sostegno domiciliare i nuclei familiari che, alla data della richiesta e durante tutto il periodo di erogazione del contributo si trovino in una o più delle condizioni previste rispettivamente all’art. 4, comma 1 lettere c), e), f), g) e all’art. 6, commi 1, 2 e comma 3 lettere a), b), c). Sono inoltre esclusi i nuclei in cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili, l’immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l’abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile. Sono fatte salve le disposizioni previste all'art. 22. Sono altresì esclusi i nuclei nei quali un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 2, comma 12, per un valore complessivo superiore a 2.179,27 Euro per l'anno 2004, se nel nucleo vi è un solo componente. Per ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di Euro 272,33. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo conto del tasso di interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 10. Non costituisce motivo di esclusione il possesso da parte del nucleo di un reddito mensile di importo superiore al Reddito di Mantenimento o Inserimento.
2.    Per ottenere l'assegno di cura, la proprietà il possesso, la disponibilità di un mezzo mobile registrato sono consentiti senza alcun limite di immatricolazione, cilindrata e potenza. La relativa decurtazione descritta all'art. 4, comma 1 c), non si applica se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto del beneficiario dell'assegno di cura o per esigenze sanitarie adeguatamente certificate.

ARTICOLO 14 - CONTRIBUTI PER L'ABITAZIONE
1.    Le condizioni di povertà economica determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee sistemazioni abitative. In relazione a tali difficoltà, possono essere erogate le seguenti misure per fronteggiare i problemi connessi alla casa, in attesa di un organico riordino degli interventi comunali e in considerazione dei nuovi strumenti attivati per il sostegno del reddito.
2.    Ai beneficiari del Reddito di Mantenimento può essere erogato un contributo per le spese di abitazione, da calcolarsi come segue:
-     fino ad un importo massimo di 160,00 Euro, per il pagamento del canone di affitto, il cui contratto deve essere registrato e intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica. Per ottenere questo contributo, i nuclei familiari che ne hanno i requisiti devono avere presentato la domanda di accesso al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto istituito dalla Legge n. 431/1998. La quota di contributo descritta nel presente comma non può essere erogata sino alla data di successiva presentazione della domanda per l'accesso al Fondo nazionale, se i Servizi comunali verificano che il nucleo avrebbe potuto ottenere il contributo statale previsto da tale Legge, ma non ha presentato la relativa domanda. Gli uffici comunali sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti circa la possibilità di accesso al Fondo nazionale. Ai cittadini nelle condizioni descritte all’art. 2, comma 7, che vivano soli o con altri componenti nelle medesime condizioni, siano privi di parenti in Torino, il contributo può essere erogato per il periodo strettamente necessario alla rimozione delle cause ostative, qualora, alla data della richiesta del contributo, i Servizi comunali verifichino che il nucleo si trovi nell'assoluta e documentata impossibilità sia di presentare la domanda al Fondo Nazionale, sia di ottenere il contributo statale previsto da tale Legge, per dimostrati motivi indipendenti dalla propria volontà. Il contributo non potrà essere rinnovato qualora i beneficiari, coadiuvati dai Servizi comunali, non dimostrino di essersi attivati per la rimozione delle cause ostative alla presentazione della domanda per il suddetto Fondo. Alla quota di contributo previsto al presente comma si sottrae l'importo erogato dal Fondo, se il nucleo ne è beneficiario;
-     in alternativa, fino ad un importo massimo di L. 50.000 mensili, pari a Euro 25,82, se il nucleo risiede in un'abitazione di sua proprietà, a titolo di contributo per documentate spese condominiali generali, a condizione che la proprietà sia classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante l'adozione di atti della Giunta Comunale.
Se nel nucleo vi sono anche componenti abili al lavoro, i suddetti contributi sono divisi per il numero totale dei componenti; il risultato é moltiplicato per il numero dei componenti non abili. L'importo finale costituisce quanto può essere erogato al nucleo. Il contributo può essere erogato anche qualora il nucleo richiedente versi in stato di morosità nel pagamento del canone di locazione, abbia concordato per iscritto un piano di rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula ed il rispetto di tale piano non siano possibili, dimostri di versare l’intero importo del contributo per il pagamento del canone nei mesi successivi alla concessione del contributo. Se i beneficiari della quota dei suddetti contributi non hanno destinato le rispettive quote al pagamento delle spese di abitazione, le quote non potranno essere rinnovate per un numero di mesi pari a quelli dell'uso improprio.
Con successivi atti deliberativi, la Giunta Comunale definirà le forme di pagamento diretto all'Agenzia Territoriale per la Casa delle quote di cui sono beneficiari gli utenti residenti in abitazioni gestite dall'Agenzia stessa.
Oltre al Reddito di Mantenimento, nei mesi invernali può essere erogato un contributo per il pagamento del riscaldamento, entro un importo determinato con deliberazione della Giunta Comunale. Esso non può essere erogato a persone che non vivono presso la propria residenza.
3.    Se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di Reddito di Mantenimento, ad integrazione del Reddito di Inserimento può essere erogato un contributo di L. 85.000 mensili, pari a 43,90 Euro, per il pagamento documentato delle utenze domestiche dei cui contratti i suddetti componenti siano intestatari. I contributi non potranno essere rinnovati per un numero di mesi pari a quelli dell'uso improprio, se i beneficiari non li avranno destinati al pagamento delle utenze domestiche. Il contributo può essere erogato anche qualora il nucleo richiedente sia in stato di morosità nel pagamento delle utenze domestiche ed abbia concordato per iscritto un piano di rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula ed il rispetto di tale piano non siano possibili, dimostri di versare l’intero importo del contributo per le utenze domestiche per i mesi successivi alla concessione del contributo, fino alla concorrenza dell'importo erogato.
4.    Sono inoltre previsti contributi per sopperire a temporanee necessità abitative, esclusivamente a favore di persone in condizioni di particolare debolezza sociale e per periodi limitati. Possono essere beneficiarie di tali contributi, finalizzati al pagamento di strutture alberghiere o similari, e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa, persone temporaneamente prive di un'abitazione e che non trovino ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a)    minori ed un loro rappresentante legale;
b)    adulti di età superiore a 60 anni, in analogia con quanto previsto all'art. 2, comma 7;
c)    disabili nelle condizioni descritte all'art. 2, comma 7, lettera c) ovvero con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%;
d)     persone in condizioni di disagio mentale, se i Servizi di Salute mentale ne certificano lo stato di temporanea inabilità lavorativa per la durata del contributo e, nel contempo, concordano con i Servizi sociali modalità integrate di assistenza;
e)     donne sole in stato di gravidanza, dal quarto mese di gestazione, o dall'accertamento dell'inizio della stessa, qualora essa sia certificata rischiosa per la salute della donna o del nascituro; genitori soli con figli sino a 3 mesi dopo la nascita del minore;
f)     persone la cui tutela è stata deferita alla Città da parte dell'Autorità Giudiziaria.
La durata temporale dei contributi descritti al presente comma non può essere superiore a 8 mesi, eventualmente prorogabili di 6 mesi una sola volta, per le persone descritte alle lettere b) e c); per le persone descritte alla lettera d) tale durata non può essere superiore a 8 mesi e non è prorogabile.
Nessun limite di durata opera per i minori ed il loro rappresentante legale, nonché per le persone la cui tutela è deferita alla Città.
5.    Il contributo per sopperire a temporanee esigenze abitative può essere erogato se il reddito del nucleo dei beneficiari è uguale o inferiore al Reddito di Mantenimento del nucleo stesso (secondo i criteri descritti all'art.3) sommato all'importo massimo erogabile per il pagamento delle spese di abitazione illustrato all'art. 14, comma 2.
6.    Per la definizione del contributo mensile si effettua il seguente calcolo: Costo del servizio effettivo _ Reddito del nucleo. Il costo del servizio non può superare L. 1.000.000 per una persona, pari a 516,45 Euro. Il costo del servizio a favore del rappresentante legale del minore è incrementato fino all’80% del costo riconosciuto al primo minore beneficiario. Se nel nucleo vi è un secondo beneficiario, il costo del servizio considerato per il primo beneficiario è aumentato fino al 40%; per ogni ulteriore beneficiario, tale importo è aumentato ulteriormente fino al 30%.
7.    Ai beneficiari del contributo per il pagamento di strutture alberghiere, il Reddito di Mantenimento ed Inserimento viene erogato, qualora ne abbiano i requisiti, sino all'importo massimo del 50%.
8.    Durante il periodo di fruizione dei contributi per il pagamento di strutture alberghiere possono essere contestualmente erogati anche i contributi per cure domiciliari previsti all'art. 12, e quelli per esigenze specifiche previsti all'art. 9, comma 1, tranne quelli descritti alle lettere b), f) ed i), nonché alla lettera d) limitatamente alle spese per apparecchi domestici e mobili.

ARTICOLO 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER L'ABITAZIONE
1.    Sono esclusi dai contributi descritti all'art. 14 i nuclei familiari che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, siano in una o più delle condizioni previste agli artt. 4 e 6. Per gli interventi descritti al comma 4 dell'art. 14 sono fatte salve le prestazioni indifferibili per la tutela di minori.

ARTICOLO 16 - PRESTITI
1.    Sono presenti in città persone che vivono difficoltà economiche in quanto sono in attesa di provvidenze statali già concesse per la presenza di inabilità, ma non ancora erogate. Sino al permanere di tale problema, derivante dai tempi che intercorrono tra la concessione e la liquidazione delle provvidenze statali, ai cittadini residenti possono essere erogati prestiti qualora, a seguito dell'emissione del provvedimento definitivo di concessione, essi abbiano acquisito il diritto alle seguenti provvidenze economiche liquidate dall'I.N.P.S. e siano in attesa delle relative spettanze: a) assegno mensile di inabilità, b) pensione di inabilità, c) indennità mensile di frequenza, d) indennità di accompagnamento.
Il prestito è concesso previa richiesta al Comune redatta in forma contrattuale, nella quale il cittadino interessato si obbliga a:
-    comunicare tempestivamente ai servizi comunali l'avvenuta liquidazione delle spettanze;
-    restituire le somme prestategli dal Comune secondo i criteri descritti al successivo comma 3;
-    comunicare tempestivamente ai servizi comunali l'eventuale inserimento in una struttura residenziale pubblica o privata.
Il prestito può essere erogato esclusivamente alle persone che vivono presso la propria residenza e per un periodo massimo di tre mesi; esso è rinnovabile per un ulteriore pari periodo, fino alla liquidazione delle spettanze, previa verifica della permanenza delle condizioni di concessione.
Non possono beneficiare dei prestiti i nuclei familiari che, al momento della domanda e durante il periodo di erogazione, si trovano almeno in una delle condizioni di esclusione dal Reddito di Mantenimento ed Inserimento elencate agli artt. 4 e 6.
2.    I prestiti descritti alle lettere a), b), c) del precedente comma 1 possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito, in base alla composizione del nucleo familiare, sia inferiore alla somma della quota base del Reddito di Mantenimento o Inserimento e di quella per le spese di abitazione sino all'importo massimo previsto, nella misura della differenza tra tale somma ed il reddito percepito dal nucleo.
I prestiti a favore degli invalidi in attesa dell'indennità di accompagnamento sono erogati per l'intero importo mensile di tale indennità e possono essere cumulati con l'erogazione del Reddito di Mantenimento o di Inserimento Sociale e le spese di abitazione.
3.    La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma ed in unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'I.N.P.S.. Su tale somma il beneficiario, o i legittimi eredi, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali. Qualora la restituzione non avvenga secondo i tempi e le modalità previsti nell'impegno di restituzione, si applicherà anche la rivalutazione monetaria.
In caso di rinuncia all'eredità, o in assenza di eredi, il Comune procederà al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dal Codice Civile.

TITOLO 6 - PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

ARTICOLO 17 - EROGAZIONE D'URGENZA ED ANTICIPAZIONE DI CONTRIBUTI
1.    In casi di particolare urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, può essere erogata una somma massima di L. 200.000, pari a 103,29 Euro, a titolo di anticipazione, da detrarsi in occasione del saldo dell'erogazione dei contributi di cui ai Titoli 2 e 3.
2.    In situazioni di eccezionalità ed urgenza, si può altresì erogare un contributo di importo massimo di L. 200.000, pari a 103,29 Euro, non più di una volta per persona nell'arco di 12 mesi. Tale contributo non può essere erogato a:
-    beneficiari che al momento della richiesta fruiscono di altri interventi previsti nel presente atto;
-    persone che, essendo stati beneficiari di interventi previsti nel presente atto, ricadono in uno dei motivi di esclusione dai contributi di cui agli articoli 4 e 6.

ARTICOLO 18 - PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI
1.    La concessione dei benefici previsti dalla presente deliberazione è subordinata ad una richiesta sottoscritta dal destinatario il quale certifichi, ai sensi della normativa vigente, la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici, nonché l'inesistenza dei motivi di esclusione dagli stessi. Il richiedente deve inoltre comunicare tempestivamente al Servizio sociale, non oltre 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ad ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.
2.    La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione di consenso all'accesso da parte dei servizi comunali alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente.
3.     Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo. A tale fine, l'Amministrazione si avvale degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula delle convenzioni descritte all'art. 7 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i..
4.    I contributi decorrono dal mese in cui ha termine l'istruttoria, nella quale è inclusa l'approvazione della richiesta; in casi eccezionali debitamente documentati si possono considerare decorrenze antecedenti. La durata massima delle singole erogazioni, che deve essere comunicata per iscritto ai beneficiari, è di:
-     12 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del Reddito di Mantenimento e per gli Assegni di cura descritti all'art. 12, commi 2 - 4;
-     6 mesi per il Reddito di Inserimento ed il contributo per il sostegno domiciliare a favore di minori non disabili descritti all'art. 12, comma 5.
5.     Prima della concessione di un eventuale rinnovo, i Servizi comunali devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. In ogni momento, essi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati. Al fine di ridurre i termini di istruttoria ed accelerare l'erogazione del contributo per ulteriori dodici mesi, i servizi comunali adottano procedure semplificate nei confronti dei richiedenti l'eventuale rinnovo del Reddito di Mantenimento che si trovino nelle condizioni descritte all'art. 2, comma 7, lettere a), b), c), h).
6.     Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le modalità per il recupero dei contributi in forma di prestiti, delle erogazioni indebitamente riscosse, e per l'eventuale valutazione delle posizioni debitorie dei beneficiari di contributi.
7.     Le prestazioni previste ai Titoli 2 e 3 ed all'articolo 14, comma 4, del presente atto possono continuare ad essere concesse a persone che debbano restituire precedenti erogazioni, anche indebitamente riscosse, soltanto qualora occorrano interventi indifferibili od urgenti, perduri lo stato di bisogno col rischio di gravi pregiudizi e non vi siano cause ostative previste dalla presente deliberazione. I contributi che devono essere restituiti alla data di entrata in vigore del presente atto sono considerati, esclusivamente ai fini di una nuova concessione di contributi, in base ai criteri ivi sanciti. I contributi erogati ai sensi del presente comma non costituiscono entrate utili ai fini della restituzione dei contributi indebitamente percepiti.

ARTICOLO 19 - SITUAZIONI PARTICOLARI
1.     I contributi possono essere erogati ai componenti che offrono le maggiori garanzie di utilizzo effettivo a beneficio dell'intero nucleo, se i Servizi constatano incapacità specifiche di persone nella gestione dei contributi stessi.
2.    Con successivi atti, la Giunta Comunale definirà i modi in cui, nei casi di conclamata incapacità dei beneficiari o di rischi di improprio uso del contributo, i Servizi comunali potranno:
_     provvedere al pagamento diretto di fatture, conti od obbligazioni a carico del beneficiario, se il contributo è erogato per l'acquisto di beni o servizi;
_     invece di un contributo in denaro, erogare buoni, utilizzabili presso fornitori autorizzati, per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità finalizzati al mantenimento della persona o del nucleo.
3.     Alle persone la cui tutela è stata deferita alla Città, potranno essere anticipati contributi per garantire il Reddito di Mantenimento, per il periodo necessario ad espletare l'acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni. In seguito a tale acquisizione, si procederà al rimborso alla Città delle somme erogate, se il reddito o il patrimonio di tali persone sono superiori agli importi previsti per la concessione del Reddito di Mantenimento.
4.     Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nella presente deliberazione. In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previa determinazione dirigenziale, può essere erogato un contributo economico, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:
-     sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;
-     ne siano beneficiarie persone in condizioni di disabilità, non autosufficienza, ridotta autonomia personale.
5.    A favore dei cittadini ultrasessantacinquenni nonché dei disabili con tasso di invalidità riconosciuto del 100%, che, in conseguenza di delitti siano stati privati dei mezzi finanziari di sussistenza, vivano soli, non fruiscano di servizi di base da parte della Città, siano privi di parenti in Torino, può essere erogato un contributo fino all’importo massimo del Reddito di Mantenimento. Per la concessione di tale contributo è necessaria la presentazione di una dettagliata querela all’Autorità competente, nonché ulteriori informazioni a corredo della querela stessa. Stante l’assoluta eccezionalità con cui si connota, tale contributo è erogato previa la predisposizione di una determinazione dirigenziale. Non possono beneficiare del contributo le persone che, alla data della richiesta si trovino in una o più delle condizioni previste all’art. 4. Nell’erogazione di tale contributo non si applicano le riduzioni di importo dei contributi descritte all’art. 4, comma 1, lettera c).

ARTICOLO 20 - UFFICI EROGATORI
1.    La richiesta di erogazione è presentata dai cittadini ai Servizi sociali competenti per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario. Non devono trascorrere più di 30 giorni lavorativi dalla prima domanda al momento del colloquio con il Servizio Sociale. I Servizi comunali verificano la sussistenza dei requisiti secondo le modalità illustrate e comunicano ai cittadini l'accoglimento o i motivi di diniego del contributo richiesto. Se i beneficiari cambiano l'indirizzo della propria residenza, gli uffici devono curare il trasferimento della relativa pratica, senza che ciò comporti interruzione della prestazione in corso di erogazione se non mutano altri requisiti della famiglia, al fine di evitare periodi privi di copertura assistenziale. Alle Circoscrizioni verranno sistematicamente forniti dati quantitativi e qualitativi aggiornati sui contributi erogati.

ARTICOLO 21 - RICORSI
1.    Avverso un diniego del contributo richiesto, ovvero di erogazione parziale, è facoltà del cittadino proporre opposizione. A tale proposito, sono applicabili la Legge n. 241/90, il Regolamento Comunale sull'accesso ai documenti amministrativi, la Legge n. 675/96, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché la normativa vigente in materia di riesami e ricorsi. Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino, la cittadina sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo.

ARTICOLO 22 - RIVALSA SUI PATRIMONI DEI BENEFICIARI
Con successivi atti, la Giunta Comunale definirà le modalità con le quali, nel caso in cui il beneficiario di Reddito di Mantenimento o di altre prestazioni socio assistenziali sia titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare adibita all'abitazione in cui risiede, la Città possa esercitare l'azione di rivalsa sul valore di tale unità, allorquando il beneficiario ne abbia cessato l'utilizzo.

TITOLO 7 - AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE ATTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

ARTICOLO 23 - AGGIORNAMENTI DEI VALORI CONTENUTI NEL PRESENTE ATTO
1.    Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.
2.    I valori in cifre riportati nella presente deliberazione si intendono, salvo esplicita diversa indicazione, automaticamente aggiornati ogni anno sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. La Giunta Comunale può inoltre aggiornare ogni altro valore in cifre contenuto nel presente atto entro limiti che, nell'arco temporale di 5 anni, comportino variazioni non superiori al 20%.
3.    La Giunta Comunale è delegata ad adottare provvedimenti che armonizzino il presente atto con disposizioni ad esso correlate e derivanti dalle modifiche di norme nazionali relative all'Indicatore della Situazione Economica, al Reddito Minimo di Inserimento o ad altre misure nazionali e regionali a sostegno del reddito.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE
1.    La Giunta Comunale assume gli atti per l'esecuzione della presente deliberazione, mentre la Divisione Servizi socio assistenziali provvede alla sua attuazione. Le disposizioni della deliberazione entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua esecutività, al fine di consentirne l'attivazione delle procedure necessarie (consistenti anche in automatismi informatici) all'attuazione.
2.     Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore della presente deliberazione si applicano le seguenti fasi transitorie, secondo i seguenti criteri:
-    tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generate. Se rinnovati, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo. Ai contributi erogati per la prima volta dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si applicano tutti i criteri del presente atto;
-    anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si applica il regime del Reddito di Mantenimento per i cittadini che, alla data di entrata in vigore del presente atto, già beneficiano di contributi a titolo di “Minimo Vitale” in quanto invalidi;
-    ai contributi per il pagamento di strutture alberghiere in corso di erogazione, si applicano i criteri del presente atto a decorrere dal settimo mese dalla sua entrata in vigore;
-    i contributi di “assegno di cura” di cui alla lettera A) dell'articolo 12, comma 2, in corso di erogazione possono essere rinnovati con i criteri che li hanno generati sino alla valutazione del beneficiario da parte delle Unità di Valutazione Geriatrica o Handicap, che dovrà essere attivata per tutti i beneficiari, ed a seguito della quale si applicheranno i criteri del presente atto. I contributi di “assegno di cura” di cui alla lettera B) dell'articolo 12, comma 2, in corso di erogazione per persone in condizioni di ridotta autosufficienza di età superiore a 65 anni o alle persone con tasso di invalidità pari o superiore al 74%, se di età inferiore ai 65 anni, ovvero ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, possono essere rinnovati con i criteri che li hanno generati per un periodo massimo di tre mesi.
Il presente atto sostituisce i precedenti disposti in materia di assistenza economica, ed in particolare annulla e sostituisce le seguenti deliberazioni:
-     del Consiglio Comunale n. 7802443/19 del 1978, n. 8309600/19 del 14/2/1984 (e le sue successive modificazioni ed integrazioni), n. 8406113/19 del 17/5/1984, n. 8503081/19 del 28/2/1985, n. 8502866/19 del 26/3/1985, n. 9012602/19 del 17/12/1990, n. 9102087/19 del 25/2/1991, n. 9403527/19 del 30/5/1994, n. 9701348/19 del 4/3/1997, n. 9802596/19 del 27/4/1998.
2bis.   La Giunta Comunale assume gli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, mentre la Divisione Servizi Socio Assistenziali provvede alla sua attuazione. Le disposizioni della deliberazione entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua esecutività, al fine di consentirne l’attivazione delle procedure necessarie (consistenti anche in automatismi informatici) all’attuazione. Tutti i criteri di erogazione e gli importi dei contributi oggetto di modificazione del presente atto ed in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati. A decorrere dalla data dell’eventuale rinnovo, essi saranno rinnovati in base ai criteri ed agli importi previsti dal presente atto. Ai contributi oggetto di modificazione richiesti per la prima volta a decorrere dalla data di entrata in vigore, si applicano tutti i criteri del presente atto.

    Ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento sul Decentramento sulla presente proposta di deliberazione sono stati raccolti i pareri dei Consigli di Circoscrizione. Sono pervenuti entro i termini previsti i pareri delle Circoscrizioni 1, 3 (che hanno espresso parere sfavorevole) e 5, 6, 7 (che hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite le proposte formulate dalle Circoscrizioni).
    Tali pareri sono acclusi in forma integrale al presente atto, all'Allegato C.
    Nel presente atto sono state introdotte modifiche rispetto al testo inviato in consultazione alle Circoscrizioni, recependo le seguenti proposte che erano contenute nei pareri delle Circoscrizioni:
a)    Il comma 6 dell'art. 2 è stato sostituto per meglio chiarire come si considera il nucleo familiare del quale si considerano le condizioni economiche per poter erogare gli interventi, come richiesto dalle Circoscrizioni 1 e 3.
b)    La lettera “a)” del comma 7 dell'art. 2 è stata sostituita, per garantire il Reddito di Mantenimento anche agli uomini tra i 60 e 65 anni di età, come richiesto dalle Circoscrizioni 1 e 3 .
c)    Le lettere “f)” e “g)” del comma 7 dell'art. 2 sono state sostituite, per prevedere la garanzia del Reddito di Mantenimento non solo alle madri (in qualunque nucleo familiare) e ai genitori soli, per tre mesi dopo il parto, ma anche al neonato e ad eventuali altri minori qualora il genitore viva solo coi minori, come richiesto dalla Circoscrizione 5.
d)    La lettera “e)” del comma 1 dell'articolo 4, è stata sostituita, per inserire tra le condizioni che consentono di far beneficiare dei contributi comunali i titolari di attività autonome anche l'impossibilità di esercitare l'attività per gravi motivi di salute, come richiesto dalla Circoscrizione 5.
e)    Al termine dell'ultima frase dell'art. 6, comma 3, lettera “d)” ed al termine della penultima frase della lettera “b)” del comma 1 dell'articolo 4, dopo la parola “proprietà” si è aggiunta la possibilità di valutare l'eventuale impossibilità ad alienare la quota di proprietà dell'abitazione del richiedente (tentativi di alienazione che sono iniziativa richiesta per poter fruire dei contributi comunali), qualora altre quote siano di proprietà del coniuge separato al quale è assegnata l'abitazione. La proposta è stata avanzata dalla Circoscrizione 5.
f)    Al comma 3 dell'art. 7 (rinominato come “2”), ed al comma 11 lettera “d)” dell'art. 2 si sono specificate meglio le azioni che il coniuge legalmente separato deve attivare per esigere gli alimenti previsti nella separazione, come richiesto dalle Circoscrizioni 1 e 3.
g)    La precedente lettera a) del comma 1 dell'art. 9 è stata soppressa, per evitare interventi che debbono essere effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale, e correggere altresì una formulazione del testo che lasciava presumere che vi siano prodotti alimentari con specifiche finalità terapeutiche che non sono a carico del Servizio Sanitario, il che non è esatto. La proposta è stata avanzata dalla Circoscrizione 3.
h)    Per estendere anche ai minori che vivono presso la propria famiglia di origine i contributi per la frequenza scolastica successiva alla scuola dell'obbligo, nonché al fine di meglio definire la portata della lettera d), c. 1, dell'art. 9, nonché coordinare tale disposto con la vigente deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9110443/19 (“Erogazione di contributi economici per minori ospiti in strutture residenziali pubbliche, private e convenzionate ed in affidamento familiare”), si è sostituito il testo della rinominata lettera c), al comma 1 dell'art. 9, come richiesto dalle Circoscrizioni 5 e 6.
i)    E' stato modificato il testo della rinominata lettera e), comma 1 dell'art. 9, per precisare l'obiettivo del contributo descritto alla lettera f), c. 1 dell'art. 9, anche inserendo la circostanza di altre fonti che sopperiscono alle spese per danni all'abitazione in seguito a calamità (es. assicurazioni, finanziamenti statali ad hoc, etc.), come richiesto dalla Circoscrizione 5.
j)    La lettera rinominata come f), al comma 1 dell'art. 9, è sostituita, per formulare in modo meno equivoco l'intervento per la manutenzione dell'abitazione, come richiesto dalle Circoscrizioni 1 e 3.
k)    Come richiesto dalla Circoscrizione 6, per introdurre la possibilità di interventi per l'aiuto domiciliare che siano diretti anche a persone non autonome (ad esempio anziani soli in età avanzata) ma che non sono in condizioni sanitarie compromesse, e pertanto non necessitano di valutazioni da parte delle U.V.G. od U.V.H., si è sostituito il quarto capoverso dell'art. 12, che è stato denominato “2.”
l)    Al comma 2 dell'art. 17, la parola “nucleo” è sostituita con la parola “persona”, per inserire la possibilità di interventi urgenti una tantum una volta all'anno per ogni persona anziché per ogni nucleo familiare, come richiesto dalla Circoscrizione 3.
    Nel presente atto non sono invece state introdotte modifiche rispetto al testo inviato in consultazione alle Circoscrizioni, rispetto alle seguenti proposte formulate nei pareri delle Circoscrizioni, per le motivazioni di seguito descritte:
a)    Articolo 2: la Circoscrizione 3 richiede che qualora vi siano contributi previsti per i detenuti residenti a Torino, essi siano previsti anche per i detenuti non residenti che siano in semilibertà o frequentino corsi di formazione all'esterno, perché non deriva da libera scelta dei detenuti la condizione di essere domiciliati nel territorio torinese. La proposta non è accolta, poiché l'assistenza ai detenuti soggetti al regime penitenziario (residenti o meno) non rientra tra le competenze comunali; tale interpretazione peraltro è confermata dalla risposta ad uno specifico quesito posto alla Regione. Possono invece fruire dell'assistenza economica le persone che sono soggette a provvedimenti penali ma non vengono recluse in carcere.
b)    Articolo 2, comma 7, lettera “f)”: la Circoscrizione 7 richiede che possano beneficiare del Reddito di Mantenimento le donne con figli sino ad 1 anno dopo la nascita del minore, anziché sino a 3 mesi, come prevede la proposta di deliberazione. La proposta non è accolta, in quanto il periodo di 3 mesi è individuato in analogia al periodo nel quale la madre fruisce dell'astensione obbligatoria dal lavoro, cioè è considerata non vincolata a svolgere attività lavorative.
c)    Articolo 2 , comma 7, lettera “e)”: la Circoscrizione 5 richiede di poter erogare il Reddito di Mantenimento a donne in gravidanza dall'ottavo mese (anziché dal quarto come nel testo proposto), o dal momento in cui la gestazione è certificata come rischiosa per la donna od il nascituro da un medico specialista ginecologo. La richiesta non è accolta in quanto la deliberazione proposta della Giunta intende prevedere una tutela delle gravide più ampia di quella fondata sul mero criterio dell'astensione dal lavoro (che peraltro di norma scatta dal 7° mese). Ciò al fine di supportare famiglie con donne gravide in condizioni di debolezza sociale.
d)    Articolo 2 , comma 7: la Circoscrizione 5 richiede di inserire tra i beneficiari del Reddito di Mantenimento anche genitori e figli nel primo anno di separazione qualora nel nucleo non vi siano altre persone adulte. La proposta non è accolta in quanto una tutela nel caso di perdita del reddito in seguito a separazione è già prevista all'art. 9, comma 1, lettera “h”.
e)    Articolo 2: la Circoscrizione 1 richiede di chiarire gli strumenti con i quali i servizi possano conoscere se gli utenti hanno richiesto ai parenti tenuti agli alimenti di contribuire al sostegno del reddito del congiunto. La richiesta non è accolta in quanto tali strumenti non devono essere previsti, poiché l'azione per ottenere gli alimenti deve essere attivata esclusivamente dal parente interessato.
f)    Articolo 2, comma 11, secondo capoverso: la Circoscrizione 5 evidenzia che lasciti e donazioni ricevuti dai richiedenti il contributo possono essere anche di ingente valore: richiede pertanto di sostituire il computo come reddito di quanto si è percepito negli ultimi 5 anni con un valore massimo del reddito percepito come lascito o donazione. La richiesta non è accolta per motivi di certezza del diritto alle prestazioni e di parità di trattamento: infatti, se si adottasse tale criterio e si omettesse di individuare una precisa decorrenza temporale, sarebbero penalizzati i cittadini che, pur entrati in possesso di redditi di rilevante valore anteriormente ai cinque anni precedenti la domanda di contributo, non potevano prevedere la propria futura condizione di indigenza.
g)    Articolo 2: la Circoscrizione 1 richiede di chiarire come è possibile verificare e controllare quanto dichiarato dai cittadini sul proprio patrimonio. In merito si osserva che il tema va affrontato nel predisporre gli strumenti operativi per controllare le dichiarazioni dei cittadini, e non inserito tra criteri per concedere le prestazioni, che sono l'oggetto di questa deliberazione.
h)    Articolo 3: le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che per soggetti con handicap permanenti gravi e per gli anziani con più di 65 anni e non autosufficienti, venga considerata la situazione economica del solo assistito e non dell'intero nucleo. La richiesta non può essere accolta in quanto:
    -    si creerebbero rilevanti iniquità tra le famiglie assistibili, poiché, ad esempio, un disabile privo di risorse proprie, ma che viva con altre persone (anche i familiari) che abbiano un alto reddito, diverrebbe comunque assistibile, pur essendo all'interno di un nucleo che invece dispone di risorse economiche adeguate;
    -    sul punto deve ancora essere emanato uno specifico Regolamento attuativo (ossia dell'art. 2 ter del D.Lgs. 109/98, modificato dal D.Lgs. 130/2000), che deve altresì definire a quali prestazioni si applichi tale criterio.
i)    Articolo 4, comma 1, lettera “b)”: le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che a persone che abbiano redditi di importi inferiori al Reddito di Mantenimento, ma che possiedano qualunque bene immobile o mobili registrati non indispensabili, deve essere erogato un contributo soltanto in forma di prestito. La richiesta non è realizzabile, in quanto implica che la Città gestisca complesse procedure per potersi rivalere sui beni degli utenti.
j)    Articolo 4, comma 1, lettera “c)”: le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che venga innalzato il limite della data di immatricolazione dell'automezzo posseduto che consente di percepire il contributo (nel testo proposto è di 6 anni), e che vengano introdotti altri elementi di valutazione dell'autoveicolo. La richiesta non può essere accolta, in quanto non sono realisticamente applicabili metodi più sofisticati di misurazione del valore dell'automezzo. Inoltre, va considerato che indicatore di disponibilità di redditi sono le spese di gestione, più che il valore o l'età del mezzo.
k)    Articolo 4, comma 1, lettera “c)”: le Circoscrizioni 6 e 7 richiedono che venga innalzato il limite massimo dei beni mobili che può essere posseduto dal richiedente per poter accedere al contributo comunale. La richiesta non può essere accolta, poiché si introdurrebbe il paradosso di erogare contributi comunali, che sono finalizzati a garantire un reddito minimo, a famiglie che invece hanno già una disponibilità patrimoniale sufficiente.
l)    Articolo 7, c. 1, primo capoverso: le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che non sia prevista alcuna deroga al principio di erogare il Reddito di Inserimento esclusivamente per 12 mesi nell'arco di 24 mesi, e di eliminare l'erogazione di tale Reddito se non vi è alcuna connessione tra questo a percorsi lavorativi promossi dall'Amministrazione. La richiesta non può essere accolta, poiché abbatterebbe la tutela offerta dalla Città.
m)    Articolo 12: la Circoscrizione 1 evidenzia come il non considerare i redditi dei parenti tenuti agli alimenti produrrà un aumento dell'utenza assistibile e della spesa, con rischi di contrazione delle risorse disponibili; richiede inoltre di aprire un tavolo di lavoro congiunto con le A.S.L. su questo tipo di contributi. In merito si osserva che appare non corretto considerare nel reddito del nucleo quello dei parenti tenuti agli alimenti solo per questa prestazione, in contrasto col principio generale affermato all'art. 2, c. 11, lettera a). L'avvio di una concertazione con l'A.S.L. è invece già prevista nel testo della deliberazione.
n)    Articolo 12, comma 2. La Circoscrizione 5 richiede di aggiungere tra i possibili beneficiari di assegno di cura le persone non autosufficienti per gravi disabilità o malattie degenerative invalidanti che siano in attesa di valutazione da parte delle U.V.G. od U.V.H. per un periodo massimo di 6 mesi. Va rilevato che il problema dipende dai tempi di attesa delle UVG /UVH, che vanno ridotti, e che le A.S.L. hanno manifestato obiezioni ad assumere valutazioni di questo tipo da parte di soggetti od organi che non siano le UVG o le UVH. Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta.
o)    Articolo 14, c. 2: la Circoscrizione 7 richiede che il contributo per le spese del canone di locazione sia adeguato all'effettivo costo di tale canone. La Circoscrizione 6 richiede che l'importo massimo di tale contributo sia elevato a L. 500.000 mensili. Si ritiene di non accogliere tali richieste perché a sostegno dei cittadini che hanno difficoltà nel pagamento del canone di affitto interviene, come nuova risorsa, l'apposito Fondo istituito dall'art. 11 della Legge n. 431 del 1998.
p)    Articolo 16, c. 3: le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che i prestiti in attesa di prestazioni previdenziali ed assistenziali statali siano restituiti senza alcun interesse. La richiesta non può essere accolta per il fatto che, quando sono erogate, le prestazioni statali comprendono somme a titolo di interessi; pertanto nel richiedere questi ultimi, la Città non penalizza in alcun modo i beneficiari del prestito.
q)    Articolo 22: la Circoscrizione 5 richiede che l'Amministrazione proponga l'azione di rivalsa nei confronti di titolari del diritto di proprietà di unità immobiliari che, a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, non sono disponibili perché assegnati al coniuge separato, allorquando tale coniuge ne cessi l'utilizzo. Tale richiesta non risulta accoglibile, perchè l'azione di rivalsa sarebbe ingestibile da parte dell'Amministrazione.
r)    La Circoscrizione 5 presenta le seguenti osservazioni di carattere generale:
    -    Esistono difficoltà di interazione con altri Enti erogatori di prestazioni di sostegno al reddito (quali I.N.P.S., INAIL, etc.): occorrono pertanto collegamenti tra le banche dati.
        Occorre attivare formazione specifica e continua del personale.
    -    Si denuncia la mancanza di incentivazione al volontariato intrafamiliare per favorire la permanenza in casa di maggiorenni parzialmente non autosufficienti
    -    Si richiede di definire le modalità di utilizzo dei patrimoni ex IPAB per finalità socio assistenziali, anche curando una ricerca delle disponibilità.
    Occorre in merito osservare che questi non paiono temi che occorra inserire in questo testo di deliberazione; inoltre:
    -    rispetto al primo punto: vi sono iniziative già in corso, peraltro da definire nella costruzione della R.U.P.A
    -    rispetto al secondo punto: sono già state attivate iniziative di formazione del personale, ed altre sono in programma
    -    rispetto al terzo punto: la deliberazione prevede facilitazioni per famigliari di persone non autonome nel beneficiare di Reddito di Inserimento, nonché nel calcolo dei redditi per erogare l'assegno di cura.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali ;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica
favorevole sulla regolarità contabile
    Con voti unanimi, espressi in forma palese

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare la disciplina degli interventi comunali di assistenza economica, per le motivazioni e secondo i criteri espressi in narrativa e negli allegati A (all. 1 - n. ) e B (all. 2 bis - n.     ) al presente atto (del quale fanno parte integrante). Sul presente atto sono stati raccolti, ai sensi del Regolamento sul Decentramento, i pareri dei Consigli di Circoscrizione; sono pervenuti nei tempi utili i pareri che sono raccolti nell'allegato C (all. 3 - n. ), che forma parte integrante della presente deliberazione, e le proposte in essi contenuti sono state recepite secondo quanto analiticamente descritto al termine della narrativa.


ALLEGATO A - REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Importi espressi in Lire

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE  


IMPORTI  PER:
1° componente
2° componente
3° componente
4° componente
5° componente
6° componente
7° componente
8° componente
9° componente
10° componente

TOTALE PER
L'INTERO NUCLEO
 

1

    720.900











  720.900

2

720.900
504.630










1.225.530

3

720.900
504.630
288.360









1.513.890

4

720.900
504.630
288.360
288.360








1.802.250

5

720.900
504.630
288.360
288.360
288.360







2.090.610

6

720.900
504.630
288.360
288.360
288.360
288.360






2.378.970

7

720.900
504.630
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360





2.667.330

8

720.900
504.630
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360




2.955.690

9

720.900
504.630
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360



3.244.050

10

720.900
504.630
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360
288.360


3.532.410

PUÒ INOLTRE ESSERE EROGATO ANCHE UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ABITAZIONE, SINO AD UN MASSIMO DI L. 250.000 PER LE SPESE DI AFFITTO, E DI L. 50.000 PER LE SPESE DELL'ALLOGGIO IN PROPRIETÀ

Importi espressi in Euro

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE  

IMPORTI PER:
1° componente
2° componente
3° componente
4° componente
5° componente
6° componente
7° componente
8° componente
9° componente
10° componente

TOTALE PER
L'INTERO NUCLEO

1

372,31










372,31

2

372,31
260,62









632,93

3

372,31
260,62
148,93








781,86

4

372,31
260,62
148,93
148,93







930,78

5

372,31
260,62
148,93
148,93
148,93






1079,71

6

372,31
260,62
148,93
148,93
148,93
148,93





1228,64

7

372,31
260,62
148,93
148,93 148,93 148,93
148,93




1377,56

8

372,31
260,62
148,93
148,93 148,93 148,93 148,93
148,93



1526,49

9

372,31
260,62
148,93
148,93 148,93 148,93 148,93 148,93 148,93


1675,41

10

372,31
260,62
148,93
148,93 148,93 148,93 148,93 148,93 148,93 148,93

1824,34

ALLEGATO B - REDDITO DI INSERIMENTO SOCIALE (Importi in Euro)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1° componente 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
 2° componente   132 132 132 132 132 132 132 132 132
 3° componente     132 132 132 132 132 132 132 132 
 4° componente       132 132 132 132 132 132 132 
 5° componente         50 50 50 50 50 50
 6° componente           50 50 50 50 50
 7° componente             50 50 50 50
 8° componente               50 50 50
 9° componente                 50 50
 10° componente                    50
 TOTALE  165 297  429 561 611 661 711 761 811 861

 

(*) Con modifiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2005 (mecc. 2004 11557/019) esecutiva dal 14 marzo 2005.