Divisione Edilizia e Urbanistica n.
ord. 154
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche 2000
05687/09
OGGETTO: VARIANTE N. 31 AL P.R.G. _ ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 BIS DELLA L. R. N. 56/1977, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. DEL 12/11/1999 N. 28 - DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 31/03/1998 N. 114 - PROGETTO PRELIMINARE - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con il Vicesindaco Carpanini.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, recante la Riforma della disciplina relativa al
Settore del Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge
15 marzo 1997, n. 59, conclude l'iter legislativo di un
complesso progetto di riforma della disciplina del commercio al
dettaglio che trova le sue motivazioni sia nell'esigenza di intervenire
sui contenuti, ormai obsoleti, della preesistente normativa di
base del settore, sia nell'opportunità di trasferire alle
Regioni ed alle istituzioni periferiche le funzioni e i compiti
di indirizzo, di programmazione e di gestione dello sviluppo delle
attività economiche e produttive, tra le quali sono comprese
anche quelle commerciali.
La singolare coincidenza, che porta a
coniugare adeguamenti della disciplina del commercio e decentramento
amministrativo, ha permesso di delineare un impianto normativo
di settore ed un ridisegno istituzionale delle competenze completamente
nuovo e anche, in parte, inatteso, per quanto riguarda la carica
innovativa e propositiva.
Il Decreto Legislativo n. 114/98, si configura
come una legge quadro sul commercio: l'insieme della
materia è quindi trattato con poche norme procedurali e
numerose disposizioni che stabiliscono unicamente i principi generali
cui le istituzioni periferiche ed i soggetti economici coinvolti
devono adeguarsi
In questo quadro, quindi, le Regioni sono
elette ad artefice delle dinamiche evolutive del settore. Ad esse
è, infatti, assegnato il compito di definire gli indirizzi
generali per lo sviluppo locale, le forme di sostegno e di incentivazione
dell'attività commerciale, i provvedimenti di salvaguardia
dei livelli occupazionali ed infine i criteri di programmazione
che devono orientare l'attività di intervento e di pianificazione
dei Comuni in materia di urbanistica commerciale. Dopo
che le Regioni hanno adempiuto i loro compiti programmatici, ai
Comuni viene richiesto di predisporre:
a) un adeguamento del PRGC, in cui siano
individuabili gli ambiti da destinare ai nuovi insediamenti commerciali,
i limiti ai quali sono sottoposti questi insediamenti in relazione
alla tutela dei beni artistici e culturali e le indicazioni delle
dotazioni minime di spazi per parcheggi di cui dovranno dotarsi
le diverse strutture di vendita;
b) un aggiornamento dei regolamenti locali
di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria soprattutto
per favorire l'insediamento e l'ammodernamento di esercizi di
vicinato;
c) le norme e le procedure tecnico-amministrative
che consentano il rilascio contestuale della concessione edilizia
e dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di media dimensione.
In questo nuovo contesto normativo ai
Comuni è richiesto:
- di utilizzare l'urbanistica quale strumento
privilegiato di orientamento e di controllo delle dinamiche commerciali
locali, e cioè una disciplina che metta al centro dell'attenzione
non solo lo studio dei rapporti intercorrenti tra domanda e offerta,
ma anche le interazioni che le attività commerciali intrattengono
con gli altri settori dell'economia e con il sistema delle residenze,
dei servizi pubblici e delle infrastrutture della mobilità.
Tale orientamento è foriero di condizioni atte a generare
qualità ambientale, identificazione e riconoscibilità
del territorio;
- di svolgere un ruolo propositivo ed attivo
nello sviluppo locale del commercio, mettendo in campo spunti
creativi e politiche di intervento rispondenti alle esigenze ed
alle caratteristiche delle singole realtà.
A tal fine l'art. 6 del Decreto Legislativo
n. 114/98, Programmazione della rete distributiva,
ha stabilito che le Regioni, entro un anno dalla pubblicazione
del decreto, definissero gli indirizzi generali per l'insediamento
delle attività commerciali, perseguendo precisi obiettivi
fissati dal decreto stesso, fissando i criteri di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli
strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti
commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire
gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli
insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici,
culturali ed ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai
quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici
e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in
particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici
o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi,
relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di
rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti
l'immobile o il complesso di immobili, e dell'autorizzazione all'apertura
di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone
la contestualità.
Ai fini dell'adempimento di quanto sopra,
il decreto Bersani ha sancito che le Regioni stabilissero
un termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale
i Comuni fossero tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici
generali e attuativi, e i regolamenti di polizia locale a dette
disposizioni, prevedendo un potere sostitutivo delle Regioni in
caso di inerzia dei Comuni.
La Regione Piemonte ha così emanato
la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (pubblicata sul 2° Supplemento
al Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 novembre 1999), recante Disciplina,
sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e la deliberazione
del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, Indirizzi
generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento
del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114 (pubblicata sul B.U.R. _ 3° supplemento
al n. 46, il 18 novembre 1999).
L'art. 4 della L.R. 28/1999 ha fissato
il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi
e criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione, per l'adozione
degli strumenti comunali.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione
n. 82 del 18 maggio 2000 (mecc. 200003258/16), esecutiva dal 5
giugno 2000 ha approvato i Criteri per il riconoscimento
delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree
private, rinviando a successivo provvedimento l'adeguamento
del P.R.G..
Tale documento, denominato Criteri
per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e
per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio
al dettaglio su aree private, consta di un'ampia premessa
riportante l'analisi della struttura e dell'organizzazione della
rete del commercio al dettaglio a Torino, e della consistenza
delle dinamiche evolutive della rete nell'area metropolitana torinese,
che tiene conto, tra l'altro, delle dinamiche competitive e demografiche
sul territorio esaminato.
Segue una sintesi dei dati raccolti, mediante
i quali, alla luce della normativa nazionale e regionale, vengono
individuate le aree per lo sviluppo del commercio, distinte in
addensamenti (porzioni di territorio urbano, percepite come omogenee
e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali,
ubicate a scala pedonale, all'interno delle quali il consumatore
trova un insieme organizzato e integrato di offerta commerciale),
e localizzazioni (zone urbane sedi attuali o potenziali di insediamenti
commerciali ubicati all'esterno di addensamenti commerciali).
Oltre alle localizzazioni espressamente
individuate (L1, localizzazioni urbane non addensate, ed L2, localizzazioni
urbano-periferiche non addensate), evidenziate sulla planimetria
allegata al documento, viene fatta salva la possibilità
di riconoscere altre localizzazioni di tipo L1, qualora si presentino
le condizioni previste dai Criteri per il riconoscimento
delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree
private.
Viene inoltre prevista una maggiore possibilità
di espansione del commercio nelle cosiddette aree di lacuna
del servizio commerciale ed aree di lacuna della dinamica
concorrenziale.
A ciascuna tipologia di addensamento (A1,
A2, A3 e A4) e di localizzazione (L1 e L2) corrisponde una compatibilità
tipologico-funzionale dello sviluppo del commercio, sintetizzata
in apposita tabella, indicante per ciascun ambito di insediamento
commerciale le tipologie di strutture distributive consentite.
Oltre alle compatibilità tipologico-funzionali
vengono definiti i criteri di compatibilità urbanistica:
destinazioni d'uso, standard e fabbisogno di parcheggi e di altre
aree per la sosta, salvaguardia dei beni culturali e ambientali,
regolamentazione delle aree di sosta e impatto sulla viabilità.
L'effettiva possibilità di insediamento
commerciale deve essere verificata alla luce della struttura del
P.R.G. vigente.
Il Piano Regolatore, approvato con delibera
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, ha suddiviso
il territorio in raggruppamenti di aree con diverse caratteristiche:
per alcune si privilegia la salvaguardia dell'impianto urbano
esistente (Zone Consolidate pur con diverse destinazioni d'uso)
e per altre si privilegiano obiettivi di modificazione e rinnovo
urbano (Zone Urbane di Trasformazione e Aree da Trasformare per
Servizi).
All'interno di tali tipologie di aree
le Zone Urbane di Trasformazione costituiscono le effettive nuove
disponibilità edificatorie della Città, in quanto
soggette a radicale ristrutturazione urbanistica, indipendentemente
dallo stato di fatto, così come le Aree da Trasformare
per Servizi, anch'esse qualificabili come aree di trasformazione,
rappresentano il potenziale di servizi pubblici per la Città.
In tali ambiti sono stati previsti dallo
strumento urbanistico generale nuovi insediamenti che tra le diverse
destinazioni, ancorché prevalentemente residenziali, comprendono
anche la destinazione d'uso commerciale.
Per quanto riguarda la disciplina degli
usi commerciali il P.R.G. vigente presenta una impostazione che
richiede di essere adeguata ai nuovi principi generali (definizioni
e soglie dimensionali, ecc), introdotti dal complesso della normativa
citata.
In particolare nelle N.U.E.A. del P.R.G.,
all'art. 3, comma 8, punto 4 Attività commerciali
si definiscono due categorie per la vendita al dettaglio:
- grandi strutture di vendita (oltre 1500
mq di superficie per la vendita o 3000 mq S.L.P.);
- attività commerciali al dettaglio.
Nelle Zone Urbane Consolidate e in particolare
nelle aree normative R1, R2, R3, R4, R5, R9, M1 e MP sono consentite
le attività commerciali al dettaglio (fino a 1500 mq di
superficie per la vendita o 3000 mq S.L.P.) (vedi art. 8 N.U.E.A.
di P.R.G.).
E' prevista, inoltre, una specifica area
normativa CO nella quale sono consentite le grandi strutture
di vendita (oltre 1500 mq di superficie di vendita o 3000
mq S.L.P.) (vedi art. 8, comma 50, punto 12 delle N.U.E.A. di
.P.R.G. ).
Il P.R.G., poi, definisce l'Attività
di Servizio alle Persone e alle Imprese (A.S.P.I.) come un mix
di funzioni (di cui all'art. 3, comma 20, delle N.U.E.A. di P.R.G.),
tra le quali sono incluse anche le attività di commercio
al dettaglio (fino a 1500 mq di superficie per la vendita o 3000
mq S.L.P.). All'interno delle Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.)
e delle aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.) in genere, è
sempre ammessa una quota di Attività di Servizio alle Persone
e alle Imprese (A.S.P.I.), quota stabilita, in termini percentuali,
dalle schede normative di ogni Z.U.T. e A.T.S. in allegato alle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..
Coerentemente con gli indirizzi contenuti
nel già citato provvedimento, approvato dal Consiglio Comunale
(Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento
commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio
del commercio al dettaglio su aree private), la variante
al Piano Regolatore Generale, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.
prevede:
A) l'adeguamento della classificazione
delle attività commerciali al dettaglio ai sensi dell'art.
4, comma 1 lettere d) e) f) del decreto legislativo n° 114/98
per il quale gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio
sono così classificati:
- esercizi di vicinato
(esercizi con superficie di vendita fino a mq 250);
- medie strutture
di vendita (esercizi con superficie di vendita compresa tra mq
251 e mq. 2500);
- grandi strutture
di vendita (esercizi con superficie di vendita oltre mq. 2500).
B) l'applicazione piena e immediata delle
soglie dimensionali per le superfici di vendita previste dalla
tabella di compatibilità tipologico-funzionale, relativamente
alle attività commerciali da realizzare nelle Zone Urbane
di Trasformazione (Z.U.T.) e nelle Aree da Trasformare per Servizi
(A.T.S.) ricomprese negli addensamenti e localizzazioni riconosciute
o riconoscibili;
C) la possibilità di insediare attività
commerciali al dettaglio di medie dimensioni fino a un massimo
di 1800 mq di superficie di vendita (ovvero mq 3000 S.L.P.) relativamente
ai tessuti consolidati ricompresi negli addensamenti A1, A2, A3
e A4 o nelle localizzazioni L1 riconosciute o riconoscibili (attualmente
il P.R.G. consente una superficie di vendita fino a un massimo
di mq. 1500).
D) l'individuazione di aree normative,
in zone consolidate, nelle quali consentire, data l'esistenza
di particolari condizioni urbanistico-edilizie, l'insediamento
di attività commerciali eccedenti la soglia di cui al punto
C, assumendo per tali aree le soglie previste dalla
Tabella di compatibilità tipologico-funzionale,
ferma restando la compatibilità con le quantità,
le destinazioni d'uso e le prescrizioni (parametri, indici di
edificabilità, ecc.) previste dal Piano Regolatore Generale.
E) l'integrazione delle Norme Urbanistiche
Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. con il nuovo allegato
C (Criteri per il rilascio delle autorizzazione per
l'esercizio del Commercio al dettaglio) che presenta gli stessi
contenuti dell'analogo documento già approvato del Consiglio
Comunale e li assume, adeguandoli, come contenuti di P.R.G..
In termini generali, pertanto, ai fini
dell'insediamento di nuove attività commerciali, si dovrà
verificare, in primo luogo, la conformità alle destinazioni
d'uso e alle prescrizioni (parametri, indici di edificabilità,
ecc.) previste dal P.R.G., e quindi, l'ammissibilità delle
superfici di vendita rispetto alla tabella di compatibilità
tipologico-funzionale dell'allegato C.
Dell'allegato C fanno anche parte due
tavole: Tav. 1 Ambiti di insediamento commerciale ai sensi
del D. Lgs. 114/98 e L. R. n. 28/99, scala 1:20000, e Tav.
2 Aree di lacuna e di copertura del servizio commerciale
di prossimità, scala 1:20000". La prima riproduce
l'analoga tavola, già allegata al documento approvato dal
Consiglio Comunale il 18 maggio 2000, integrata con la rappresentazione
grafica dell'estensione degli addensamenti secondo i criteri contenuti
nell'art. 15 dell'allegato C, mentre la seconda corrisponde alla
tavola contenuta nel citato documento.
Considerato che la presente variante di
adeguamento alle disposizioni dell'art. 6 del Decreto Legislativo
31 marzo 1998 n. 114, modifica l'impianto strutturale del P.R.G.
vigente, per quanto concerne l'insediamento di attività
commerciali, pur non incidendo sulla quantità globale delle
aree a servizi, la variante sarà soggetta all'approvazione
della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 5 bis della L.R. 56/77.
Il presente provvedimento
è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento
sul Decentramento, per il prescritto parere, a tutte le Circoscrizioni.
Le Circoscrizioni 2, 8, 9 e 10 non hanno
espresso parere nel termine prescritto.
Le Circoscrizioni 1, 3, 5 e 6 hanno espresso
parere favorevole, con deliberazioni Consiglio Circoscrizionale
(all. 3-6 - nn. ).
La Circoscrizione n. 4, nell'esprimere
parere favorevole (all. 7 - n. ), ha segnalato che "...è
opportuno regolamentare l'insediamento di attività commerciali
e di pubblico esercizio nelle aree industriali IN", di cui
si prende atto.
La Circoscrizione n. 7 ha espresso parere
favorevole (all. 8 - n. ), ribadendo le osservazioni già
espresse in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale del
18 maggio 2000 (mecc. 2000 03258/16), alle quali si è già
controdedotto, con relativo emendamento, nel provvedimento succitato.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo
1998 n. 114;
Vista la Legge Regionale 12 novembre 1999
n. 28;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della
Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa
e che qui integralmente si richiamano,
1) di adottare, ai sensi degli artt. 15
e 17, comma 5 bis, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56
e s.m.i, il progetto preliminare della variante n. 31 al vigente
Piano Regolatore Generale di Torino, consistente nelle variazioni
e modificazioni descritte in narrativa e, in dettaglio indicate
nell'elaborato, parte integrante del presente provvedimento.
Gli elaborati della variante sono i seguenti:
I Relazione
illustrativa;
II Estratto delle
N.U.E.A. di P.R.G. con le modifiche di adeguamento;
III Estratto delle
N.U.E.A. di P.R.G. _ schede normative modificate;
IV Estratti di
cartografia di P.R.G. modificati.
I allegato C
: Norme di attuazione e criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esercizio del commercio al dettaglio.
Successivamente
all'approvazione del presente provvedimento si procederà
all'aggiornamento delle N.U.E.A., del Foglio n. 0 (Azzonamento
Legenda) e Foglio n. 12B (Azzonamento Aree Normative e Destinazioni
d'uso) della Tavola n. 1, in conformità alle variazioni
descritte in precedenza;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Sono inoltre state apportate le seguenti modifiche:
A pagina 26 dell'Allegato 1 - Fascicolo 1 - sesta riga del comma
7 dell'art. 3 - Destinazioni d'uso, le parole "al punto
4B" sono sostituite da: "ai punti 4A1a, 4A1b1,
4A2, 4A3 e 4A4 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato
C".
A pagina 29 dell'Allegato 1 - Fascicolo 1 - undicesima riga del
comma 19, le parole "punto 4 B1" sono sostituite
da: "punti 4A1a, 4Alb1 e 4A2 nei limiti e nel rispetto
di quanto disposto nell'allegato C".
A pagina 55 dell'Allegato 1 - Fascicolo 1 - parte III Estratto
schede normative, prima di " Ambito 9.10 FONDERIA"
inserire il seguente testo:
" Ambito 5.16 GIACHINO - SPINA REALE
PRESCRIZIONI
Riqualificazione della cortina edilizia attestata su Via Giachino.
Gli interventi di nuova edificazione devono realizzare prioritariamente
i corpi di fabbrica trasversali attestati sul bordo della Spina
Reale in luogo dei bassi fabbricati nei cortili.
Gli spazi inedificati devono essere attrezzati a giardino e delimitati,
verso lo spazio pubblico, da cancellate in ferro.
NUMERO MAX. DI PIANI: 4 fuori terra.
INDICE FONDIARIO (mq SLP/mq SF): 1,35
DESTINAZIONI D'USO: Residenza. Sono ammessi commercio e artigianato
di servizio (art.3, punto 4B1-B2 punti 4A1a, 4A1b1, 4A2 e 4A3
nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nel relativo allegato
C) al Piano terra.
Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq
27.994
Omissis ....
Omissis ....".
A pagina 50 dell'allegato 1 - Fascicolo 1, settima riga del comma 20 dell'articolo 19, dopo le parole "Le destinazioni ammesse" inserire il seguente testo: ", da realizzarsi contestualmente al recupero fisico e funzionale dello stadio Filadelfia,"
A pagina 15 dell'allegato 2 - Fascicolo 2 " Allegato
C", in calce all'Art. 15 - Insediamenti
degli esercizi commerciali, si inserisce il seguente testo:
"Nota 1:
Con riferimento agli addensamenti di tipo A3, la distanza di ml
500 solo in direzione della periferia della città,
è da intendersi esclusivamente a partire dagli apici delle
linee di mezzeria che definiscono l'addensamento. La direzione
della periferia della città è quella rappresentata
nella tavola 1 Ambiti di insediamento commerciale
allegata al fascicolo 2 all. c).".