Divisione Edilizia e Urbanistica
n. ord. 164
Settore Procedure Amministrative Edilizie
2000 05675/20
OGGETTO: SOPRAELEVAZIONE IN APPLICAZIONE ART. 32 N.U.E.A./P.R.G. EDIFICIO EX "CASA GIOVANE OPERAIO" ISTITUTO DON ORIONE GIÀ IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE PER TRASFORMAZIONE IN PRESIDIO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE FLESSIBILE DI PROPRIETÀ DELLA SOC. STOIM S.R.L.. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
La Soc. STOIM S.r.l. sede C.so Vittorio
Emanuele II 84, Torino, rappresentante legale Mignon Micheline
Marie P.IVA. 02495270015 è proprietaria del fabbricato
a 4 p.f.t. sito in C. P. Oddone 22 angolo C. Regina Margherita
noto come ex "Casa del Giovane Operaio" Istituto Don
Orione.
Per tale edificio era già stata
rilasciata concessione edilizia n. 660 del 16/10/1998 prot. 1998/1/5459
per opere di ristrutturazione, al fine della sua trasformazione
in Presidio Socio Sanitario Assistenziale e Flessibile.
Tra la documentazione a corredo di detta
pratica edilizia la Società Stoim aveva prodotto copie
della deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 1997 (mecc.
9702372/19), della deliberazione U.S.L. n. 1 n. 699/05/97 del
21/4/97 e di lettera Assessorato Regionale alla Sanità
in data 16/12/1997, dalle quali consta che la struttura come risultante
dalla ristrutturazione costituisce Presidio coordinato ed integrato
nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio
cittadino e che era stata individuata a tale scopo per il finanziamento
pubblico regionale di cui alla Legge 73/96.
La sua attivazione infatti dovrà
servire a coprire parte del fabbisogno preventivamente definito
dal Comune di Torino con le Aziende Sanitarie Territoriali, riguardante
i posti letto per anziani non autosufficienti.
Le valutazioni degli Organi comunali e
regionali di cui alla citata documentazione attengono, come noto,
all'idoneità della struttura, al suo utilizzo per il miglioramento
del servizio socio- sanitario, nonché alla sua incidenza
sul piano occupazionale.
L'immobile ricade, secondo il P.R.G. vigente
in Zona Urbano Storico Ambientale n. 4 e in area a Servizi Privati
S.P. di tipo A - (Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali,
sanitarie, ecc.) e l'utilizzo a servizio pubblico è conforme
anche all'art. 8 N.U.E.A. che consente tutte le attività
di servizio pubblico di cui all'art. 3 punto 7 (in particolare
socio/assistenziali/sanitarie, residenze per anziani, ecc.) in
tutte le aree normative.
L'indice di edificabilità fondiaria
è di 1,35 mq./mq.
La superficie del lotto di pertinenza
misura mq. 2210 e la S.L.P. edificabile secondo l'indice sopra
indicato risulterebbe di mq. 2983.5.
Il fabbricato attualmente esistente sull'area
sviluppa una S.L.P. di mq. 4857, quindi già eccedente la
previsione di Piano.
Con l'approssimarsi della conclusione
dei lavori di ristrutturazione la Soc. STOIM ha presentato in
data 3 febbraio 2000 prot. edilizio 2000/1/1495 un ulteriore progetto
di sopraelevazione e realizzazione autorimessa nello stesso edificio,
la cui istruttoria preliminare in linea tecnica edilizio-urbanistica
si è conclusa favorevolmente e previo parere favorevole
della C.I.E. del 30/3/2000 e parere favorevole dell'A.S.L. 1 del
17/5/2000.
Tale nuovo progetto riguarda la realizzazione
di un quinto piano fuori terra che consentirà l'aggiunta
di un ulteriore nucleo di 20 posti letto di personale R.A.F. o
R.S.A. oltre i 99 precedentemente previsti con la ristrutturazione
e la realizzazione di una autorimessa interrata per complessivi
29 posti auto, pari a mq. 597 in totale, quantità ben maggiore
rispetto allo standard previsto dalla L. 122/89 in relazione all'ampliamento
(sopraelevazione) di cui si tratta.
Pertanto l'occasione della sopraelevazione
ha portato alla determinazione di realizzare l'autorimessa con
dimensioni atte a soddisfare anche parte dei fabbisogni pregressi,
con riflessi positivi diretti per la decongestione delle aree
viabili esterne e adiacenti all'edificio stesso in relazione alla
prevedibile riduzione dei veicoli in sosta e al conseguente miglioramento
dello scorrimento del traffico.
E' stato fra l'altro rilevato in sede
istruttoria che la sopraelevazione determina una maggior coerenza
in linea edilizia e anche sotto il profilo estetico-edilizio produce
un innegabile vantaggio, in quanto l'edificio raggiungerà
identico sviluppo in altezza rispetto al fabbricato adiacente
con fronte su Corso Regina Margherita.
Come è stato peraltro precisato,
la capacità edificatoria del lotto è satura, già
l'edificio attualmente esistente sviluppa una S.L.P. eccedente
rispetto alle previsioni di P.R.G. e la sopraelevazione comporta
una ulteriore eccedenza di S.L.P. di mq. 500.
L'approvazione di tale ultimo progetto
non può quindi avvenire senza ricorrere all'applicazione
delle procedure di deroga che l'art. 32 delle N.U.E.A. del P.R.G.
vigente prevede per i casi di edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico.
L'edificio di C. Principe Oddone 22 angolo
C. Regina Margherita presenta tali requisiti in quanto riconosciuto
come Presidio coordinato ed integrato nell'ambito della rete dei
servizi sociali e sanitari del territorio cittadino e oggetto
a tale scopo del finanziamento pubblico pluriennale di cui alla
legge 73/96 ormai approvato in via definitiva con Determinazione
Regionale n. 239/30.3 del 6 maggio 1999 di cui la Società
Stoim ha prodotto copia in data 14/6/2000.
Infine in data 23/6/2000 la Società
Stoim ha prodotto certificato di rogito notaio Boggio stipulato
in data 22/6/2000 col quale è stato costituito vincolo
trentennale di destinazione dell'intero edificio di Corso Principe
Oddone 22 angolo Corso Regina Margherita, compresa la realizzanda
sopraelevazione, a Presidio Coordinato e Integrato con il Servizio
Socio-Sanitario del territorio cittadino, con espressa approvazione
alla sua trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari,
a favore del Comune di Torino. Si richiamano nuovamente il parere
favorevole sul progetto prot. ed. 2000/1/1495 dell'A.S.L. 1 del
17/5/2000 e il parere favorevole espresso dalla C.I.E. in data
30/3/2000 sul progetto e sull'applicazione della deroga art. 32
N.U.E.A./P.R.G.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di approvare, per i motivi espressi
in narrativa che integralmente si richiamano, l'applicazione della
deroga prevista dall'art. 32 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente
per la sopraelevazione dell'edificio di Corso Principe Oddone
22 angolo Corso Regina Margherita, in quanto Presidio coordinato
e integrato nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari
del territorio cittadino, come da allegato progetto di n. 5 tavole
(all. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - nn. ).
Tale deroga consente la sopraelevazione
dell'edificio con realizzazione di mq. 500 di nuova S.L.P. eccedente
le previsioni di P.R.G.;
2) di richiamare la competenza del Sindaco
per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3 della
legge 21 dicembre 1955 n. 1357 per l'ottenimento del previsto
nulla osta da parte del competente Organo Regionale ai fini del
successivo rilascio della concessione edilizia.
Il presente provvedimento non comporta
oneri di spesa.