Divisione Edilizia e Urbanistica

n. ord. 164

Settore Procedure Amministrative Edilizie

2000 05675/20

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 SETTEMBRE 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOPRAELEVAZIONE IN APPLICAZIONE ART. 32 N.U.E.A./P.R.G. EDIFICIO EX "CASA GIOVANE OPERAIO" ISTITUTO DON ORIONE GIÀ IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE PER TRASFORMAZIONE IN PRESIDIO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE FLESSIBILE DI PROPRIETÀ DELLA SOC. STOIM S.R.L.. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    La Soc. STOIM S.r.l. sede C.so Vittorio Emanuele II 84, Torino, rappresentante legale Mignon Micheline Marie P.IVA. 02495270015 è proprietaria del fabbricato a 4 p.f.t. sito in C. P. Oddone 22 angolo C. Regina Margherita noto come ex "Casa del Giovane Operaio" Istituto Don Orione.
    Per tale edificio era già stata rilasciata concessione edilizia n. 660 del 16/10/1998 prot. 1998/1/5459 per opere di ristrutturazione, al fine della sua trasformazione in Presidio Socio Sanitario Assistenziale e Flessibile.
    Tra la documentazione a corredo di detta pratica edilizia la Società Stoim aveva prodotto copie della deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 1997 (mecc. 9702372/19), della deliberazione U.S.L. n. 1 n. 699/05/97 del 21/4/97 e di lettera Assessorato Regionale alla Sanità in data 16/12/1997, dalle quali consta che la struttura come risultante dalla ristrutturazione costituisce Presidio coordinato ed integrato nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio cittadino e che era stata individuata a tale scopo per il finanziamento pubblico regionale di cui alla Legge 73/96.
    La sua attivazione infatti dovrà servire a coprire parte del fabbisogno preventivamente definito dal Comune di Torino con le Aziende Sanitarie Territoriali, riguardante i posti letto per anziani non autosufficienti.
    Le valutazioni degli Organi comunali e regionali di cui alla citata documentazione attengono, come noto, all'idoneità della struttura, al suo utilizzo per il miglioramento del servizio socio- sanitario, nonché alla sua incidenza sul piano occupazionale.
    L'immobile ricade, secondo il P.R.G. vigente in Zona Urbano Storico Ambientale n. 4 e in area a Servizi Privati S.P. di tipo A - (Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, sanitarie, ecc.) e l'utilizzo a servizio pubblico è conforme anche all'art. 8 N.U.E.A. che consente tutte le attività di servizio pubblico di cui all'art. 3 punto 7 (in particolare socio/assistenziali/sanitarie, residenze per anziani, ecc.) in tutte le aree normative.
    L'indice di edificabilità fondiaria è di 1,35 mq./mq.
    La superficie del lotto di pertinenza misura mq. 2210 e la S.L.P. edificabile secondo l'indice sopra indicato risulterebbe di mq. 2983.5.
    Il fabbricato attualmente esistente sull'area sviluppa una S.L.P. di mq. 4857, quindi già eccedente la previsione di Piano.
    Con l'approssimarsi della conclusione dei lavori di ristrutturazione la Soc. STOIM ha presentato in data 3 febbraio 2000 prot. edilizio 2000/1/1495 un ulteriore progetto di sopraelevazione e realizzazione autorimessa nello stesso edificio, la cui istruttoria preliminare in linea tecnica edilizio-urbanistica si è conclusa favorevolmente e previo parere favorevole della C.I.E. del 30/3/2000 e parere favorevole dell'A.S.L. 1 del 17/5/2000.
    Tale nuovo progetto riguarda la realizzazione di un quinto piano fuori terra che consentirà l'aggiunta di un ulteriore nucleo di 20 posti letto di personale R.A.F. o R.S.A. oltre i 99 precedentemente previsti con la ristrutturazione e la realizzazione di una autorimessa interrata per complessivi 29 posti auto, pari a mq. 597 in totale, quantità ben maggiore rispetto allo standard previsto dalla L. 122/89 in relazione all'ampliamento (sopraelevazione) di cui si tratta.
    Pertanto l'occasione della sopraelevazione ha portato alla determinazione di realizzare l'autorimessa con dimensioni atte a soddisfare anche parte dei fabbisogni pregressi, con riflessi positivi diretti per la decongestione delle aree viabili esterne e adiacenti all'edificio stesso in relazione alla prevedibile riduzione dei veicoli in sosta e al conseguente miglioramento dello scorrimento del traffico.
    E' stato fra l'altro rilevato in sede istruttoria che la sopraelevazione determina una maggior coerenza in linea edilizia e anche sotto il profilo estetico-edilizio produce un innegabile vantaggio, in quanto l'edificio raggiungerà identico sviluppo in altezza rispetto al fabbricato adiacente con fronte su Corso Regina Margherita.
    Come è stato peraltro precisato, la capacità edificatoria del lotto è satura, già l'edificio attualmente esistente sviluppa una S.L.P. eccedente rispetto alle previsioni di P.R.G. e la sopraelevazione comporta una ulteriore eccedenza di S.L.P. di mq. 500.
    L'approvazione di tale ultimo progetto non può quindi avvenire senza ricorrere all'applicazione delle procedure di deroga che l'art. 32 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente prevede per i casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
    L'edificio di C. Principe Oddone 22 angolo C. Regina Margherita presenta tali requisiti in quanto riconosciuto come Presidio coordinato ed integrato nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio cittadino e oggetto a tale scopo del finanziamento pubblico pluriennale di cui alla legge 73/96 ormai approvato in via definitiva con Determinazione Regionale n. 239/30.3 del 6 maggio 1999 di cui la Società Stoim ha prodotto copia in data 14/6/2000.
    Infine in data 23/6/2000 la Società Stoim ha prodotto certificato di rogito notaio Boggio stipulato in data 22/6/2000 col quale è stato costituito vincolo trentennale di destinazione dell'intero edificio di Corso Principe Oddone 22 angolo Corso Regina Margherita, compresa la realizzanda sopraelevazione, a Presidio Coordinato e Integrato con il Servizio Socio-Sanitario del territorio cittadino, con espressa approvazione alla sua trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a favore del Comune di Torino. Si richiamano nuovamente il parere favorevole sul progetto prot. ed. 2000/1/1495 dell'A.S.L. 1 del 17/5/2000 e il parere favorevole espresso dalla C.I.E. in data 30/3/2000 sul progetto e sull'applicazione della deroga art. 32 N.U.E.A./P.R.G.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l'applicazione della deroga prevista dall'art. 32 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente per la sopraelevazione dell'edificio di Corso Principe Oddone 22 angolo Corso Regina Margherita, in quanto Presidio coordinato e integrato nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio cittadino, come da allegato progetto di n. 5 tavole (all. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - nn. ).
    Tale deroga consente la sopraelevazione dell'edificio con realizzazione di mq. 500 di nuova S.L.P. eccedente le previsioni di P.R.G.;
2)    di richiamare la competenza del Sindaco per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357 per l'ottenimento del previsto nulla osta da parte del competente Organo Regionale ai fini del successivo rilascio della concessione edilizia.
    Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.