Divisione Edilizia e Urbanistica 2000
05659/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
OGGETTO: PROGETTO "04 QUAGLIA - SVINCOLO SU STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO E VIA QUARTO DEI MILLE", CONCERNENTE L'AREA DI STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO E STRADA DELL'ARCO. VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. - CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 245 del Consiglio
Comunale del 6 dicembre 1999 (mecc. 9909052/09), esecutiva in
data 20 dicembre 1999, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 19 al
vigente P.R.G. relativa al Progetto "04 QUAGLIA", svincolo
su Strada Antica di Grugliasco e via Quarto dei Mille.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 18 gennaio al 16
febbraio 2000.
Dell'avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 4 del 26 gennaio
2000.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni
nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che con deliberazione prot. n. 84-35800/2000, approvata
dalla Giunta provinciale nella seduta del 16/02/2000, ha espresso
parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità
con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio
Provinciale in data 28 aprile 1999.
Tuttavia, con nota del 15/02/2000 (prot.
n. 39442) la Provincia di Torino, in qualità di soggetto
portatore di interessi diffusi, ha formulato le seguenti osservazioni:
"In riferimento alle modificazioni
di superficie apportate alle aree destinate a Servizi pubblici,
considerando anche le precedenti Varianti parziali approvate dal
Comune, è necessario quantificare la variazione globale
venutasi a determinare, ai fini del rispetto di quanto prescritto
dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77".
"Si specifica che la Variante
n. 19 rispetta i contenuti dei commi 5 e 7 dell'art. 17 della
L.U.R. n. 56/77.
Per quanto attiene alla quantità
globale di servizi, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compresa la Variante di che trattasi,
non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del
4° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i."
Si può, pertanto, procedere all'
approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17,
comma 7 della L.U.R.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare le controdeduzioni alle
osservazioni presentate dalla Provincia e riportate in narrativa;
2) di approvare la variante parziale n.
19 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale del 6 dicembre
1999 (mecc. 9909052/09).