Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                    2000 05657/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche


CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 2000

     Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 23 AL P.R.G. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'AREA UBICATA A NORD DI CORSO TAZZOLI LUNGO IL CONFINE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO - VIA CREA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 68 del Consiglio Comunale del 3 aprile 2000 (mecc. 200001351/09), esecutiva in data 17 aprile 2000, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 23 al vigente P.R.G. concernente l'area ubicata a nord di c.so Tazzoli lungo il confine con il Comune di Grugliasco, via Crea.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 26 aprile al 25 maggio 2000.
    Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 18 del 3 maggio 2000.
    Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, entro i termini prescritti, non ha fatto pervenire alcun parere.
    Successivamente, con deliberazione n. 26, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 (all. 1 - n. )
    Il presente provvedimento risulta coerente con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di prendere atto che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni alla variante parziale n. 23 al vigente        P.R.G.;
2)    di approvare la variante parziale n. 23 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del 3         aprile 2000 (mecc. 200001351/09).