Divisione Edilizia e Urbanistica 2000
05657/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 23 AL P.R.G. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'AREA UBICATA A NORD DI CORSO TAZZOLI LUNGO IL CONFINE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO - VIA CREA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 68 del Consiglio
Comunale del 3 aprile 2000 (mecc. 200001351/09), esecutiva in
data 17 aprile 2000, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 23 al
vigente P.R.G. concernente l'area ubicata a nord di c.so Tazzoli
lungo il confine con il Comune di Grugliasco, via Crea.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 26 aprile al 25
maggio 2000.
Dell'avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 18 del 3 maggio
2000.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni
nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che, entro i termini prescritti, non ha fatto pervenire
alcun parere.
Successivamente, con deliberazione n.
26, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta
incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia,
adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 (all.
1 - n. )
Il presente provvedimento risulta coerente
con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio
Provinciale in data 28 aprile 1999.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che, entro i termini
previsti, non sono pervenute osservazioni alla variante parziale
n. 23 al vigente P.R.G.;
2) di approvare la variante parziale n.
23 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale del 3 aprile
2000 (mecc. 200001351/09).