Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 124
2000 05610/64
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA FARMACIE COMUNALI.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l'Assessore Lepri.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
in data 3 luglio 1995 (mecc. 9503326/42) approvava, a far data
dal 1° ottobre 1995, la costituzione dell'Azienda Speciale
denominata Azienda Farmacie Comunali A.F.C., apportando
a detta Azienda le attività precedentemente gestite in
economia dalla Città.
La costituzione dell'azienda speciale
avviava un iter di valorizzazione dell'azienda stessa in conformità
con i principi espressi dalla Legge 142/90, e dalle leggi vigenti
in materia farmaceutica, in particolare dalla legge 8 novembre
1991, n. 362 portante "norme di riordino del settore farmaceutico",
che operava un espresso richiamo alle forme di gestione riconducibili
alla Legge 142/90, dando al contempo autonomo rilievo al servizio
di erogazione dei farmaci.
Detto iter era infatti volto ad un recupero
di efficienza dell'azienda in una prospettiva di remuneratività
dei servizi erogati, di economicità, di equilibrio finanziario
della gestione, di miglioramento della qualità, di certezza
del bilancio e, infine, di snellimento delle procedure interne.
A tal fine inoltre il Consiglio Comunale
con l'approvazione del Piano Programma del 10 luglio 1996 predisposto
dall'Azienda (deliberazione - mecc. 9606309/64 - del 25 novembre
1996) aveva disposto la cessione di alcune farmacie comunali,
indicativamente in numero compreso tra 10 e 15.
Concludendo la fase di ottimizzazione
del numero e della ubicazione delle farmacie comunali, e quindi
di avviamento dell'attività dell'azienda, la Città
ha manifestato l'intenzione di adeguarsi al nuovo quadro normativo
in evoluzione, che ha raggiunto un ulteriore grado di complessità
con l'emanazione della Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 commi
51 e seguenti, la quale ha introdotto un iter semplificato
per la trasformazione delle aziende speciali, consentendo agli
Enti locali con atto unilaterale di trasformare le aziende speciali
per l'esercizio dei servizi pubblici in Società per Azioni.
Il Consiglio Comunale pertanto, con deliberazione
n. 92 del 23 maggio 2000 (mecc. 200003330/64) si è avvalso
di detta facoltà deliberando la trasformazione dell'azienda
A.F.C. in Società per azioni.
Così anche in questo settore si
è ammessa la possibilità di usare gli strumenti
previsti in via generale per i servizi pubblici locali, cui il
servizio farmaceutico è riconducibile, per consentire anche
alle farmacie comunali di improntarsi a criteri di efficienza
organizzativa, assumendo una veste giuridica più agile,
quale quella societaria, che consente di superare le rigidità
nel sistema degli approvvigionamenti, soprattutto nel campo dei
prodotti parafarmaceutici, con conseguenti influssi positivi sui
bilanci.
L'iter descritto ha condotto a risultati
economici positivi, ha migliorato il livello di efficienza della
gestione dell'Azienda, ed ha portato al raggiungimento di una
sua dimensione ottimale, a seguito della dismissione di un congruo
numero di farmacie.
Oggi l'Azienda Farmacie Comunali S.p.A.,
gestisce 36 farmacie, delle quali 2 in fase di cessione a completamento
del programma predisposto, capillarmente dislocate nell'area metropolitana,
e pertanto, terminata la fase di avviamento dell'attività
dell'azienda, si ritiene opportuno procedere ad una regolamentazione
della gestione delle farmacie comunali attraverso un'apposita
convenzione. Ferma restando la titolarità delle licenze
delle farmacie comunali in capo alla Città e posto tra
l'altro che l'Ente locale deve sempre garantire livelli minimi
di erogazione dei farmaci accessibili a tutti, attraverso la programmazione
ed il controllo sulla distribuzione delle farmacie su tutto il
territorio, si rende necessario gestire l'Azienda attraverso uno
dei moduli di cui all'art 10 della Legge 362/91 che, richiamando
la Legge 142/90 permette di organizzare la gestione degli esercizi
farmaceutici di cui la Città rimane titolare.
La Società, nel quadro della politica
fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio
di farmacie ai sensi della Legge 9 giugno 1947 n. 530, della Legge
2 aprile 1968 n. 475 e della Legge 8 novembre 1991 n. 362, dovrà
provvedere, tra l'altro:
- alla assistenza farmaceutica per conto
delle U.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale
nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge n. 833 del 23 dicembre
1978 (e relativa convenzione), nonché in conformità
delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per
il settore;
- alla vendita al pubblico di farmaci,
parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli
ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dalla tabella XIV
del Regolamento Comm. Comune di Torino;
- alla produzione e vendita di preparati
galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici
dell'esercizio farmaceutico;
- alla provvista di prodotti farmaceutici
agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende
amministrate o partecipate da detto Comune;
- alla promozione, partecipazione e collaborazione
ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione
sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti.
A tal fine si reputa utile ed opportuno
trasferire all'Azienda Farmacie Comunali la concessione d'uso
delle licenze per un periodo di 99 anni, ad un prezzo che, anche
sulla base di approfondimenti effettuati con l'Azienda Farmacie
Comunali, si può stimare in 80 miliardi di lire e che dovrà
essere confermato da una relazione giurata di un esperto designato
dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 2343 bis C.C.
In tal modo la Città, attraverso
l'A.F.C. S.p.A., perviene ad una più completa ed unitaria
gestione del servizio pubblico, corrispondendo peraltro alla Città
un corrispettivo per l'utilizzo delle licenze farmaceutiche.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di approvare la bozza di convenzione
per la gestione del servizio delle farmacie comunali, ai sensi
dell'art. 22 della Legge 142/90, come richiamato dall'art. 10
della Legge 362/91, tra la Città di Torino e l'A.F.C. S.p.A.,
bozza che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (all. 1 - n. ), richiamando in particolare che:
- sono affidate
alla gestione di A.F.C. le seguenti farmacie:
01. corso Orbassano,
249
02. via Gorresio,
37
04. via Oropa,
69
05. via Rieti,
55
07. corso Trapani,
150
08. corso Traiano,
24
09. corso Sebastopoli,
272
10. via A. di
Bernezzo, 134
11. via Lanzo,
98
12. corso Vercelli,
236
13. via Negarville,
8/10
15. corso Traiano,
86
17. corso Vittorio
Emanuele 182/184
19. via Vibò,
17b
20. via Ivrea,
47/49
21. corso Belgio,
151/b
22. via Exilles,
46
23. via Guido
Reni, 155/157
24. via Bellardi,
3
25. c/o FF.SS.
Porta Nuova
26. via Teodoreto,
7 (in corso di dismissione)
28. corso Corsica,
9
29. via Giachino,
53
31. corso Siracusa,
98 (in corso di dismissione)
33. via Isernia,
15
35. via Cimabue,
8
36. via Filadelfia,
142
37. corso Agnelli,
56
38. via Vandalino,
9/11
40. via Farinelli,
36/9
41. via degli
Abeti, 10
42. via XX settembre,
5
43. piazza Statuto,
4
44. via Cibrario,
72
45. via Monginevro,
27/b
46. piazza Bozzolo,
11
- l'affidamento
ha la durata di 99 anni;
2) di approvare, anche ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2343 bis C.C., la concessione d'uso delle licenze
per la gestione delle farmacie per un periodo di 99 anni, al prezzo
di Lire 80 miliardi, prezzo che dovrà essere confermato
da una relazione giurata di un esperto designato dal Presidente
del Tribunale ai sensi del citato articolo.
Nel corso dell'esecuzione del contratto,
l'Amministrazione si impegna inoltre a rivedere termini e condizioni
contrattuali nell'ipotesi in cui il contratto stesso divenga eccessivamente
oneroso rispetto alla struttura economico-patrimoniale e finanziaria
della società, e sia pertanto necessario ricondurlo ad
equità;
3) di demandare a successivi atti deliberativi
di Giunta o a determinazioni dirigenziali il perfezionamento e
l'esecuzione della presente deliberazione, ivi comprese la definizione
della data di decorrenza e l'individuazione delle modalità
finanziarie ottimali per la conclusione dell'operazione;
4) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante
della Città a sottoscrivere tutti gli atti nascenti dalla
presente deliberazione, con facoltà di sostituire ogni
riferimento all'azienda speciale con l'indicazione di S.p.A.,
a procedimento di omologazione concluso, e ad apportare al testo
allegato eventuali modifiche di carattere non sostanziale che
dovessero rendersi necessarie per la firma;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.