Divisione Patrimonio                                                                                                                                   2000 05347/08
Settore Amministrazione e Gestione Patrimonio

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 LUGLIO 2000

(proposta dalla G.C. 20 giugno 2000 )

OGGETTO: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. - PERMUTA IMMOBILI NELL'AMBITO DELLE INTESE APPROVATE DALLA CITTÀ PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE UNIVERSITARIE - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.- APPROVAZIONE.

    Proposta degli Assessori Passoni,
    di concerto con gli Assessori Perone e Lepri.

    Da lungo tempo l'Università degli Studi di Torino ha manifestato all'Amministrazione Comunale la necessità di disporre di nuove sedi e di infrastrutture che permettano di far fronte alla crescente domanda, e di allineare lo standard universitario torinese a quello europeo.
    L'Amministrazione Comunale, conscia dell'importanza che il rilancio dell'attività culturale e scientifica universitaria riveste per Torino, ha intrapreso con l'Università un'approfondita disamina delle esigenze di insediamento di nuovi poli universitari.
    A tal fine, con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 maggio 1998 (mecc. 9803107/01) la Città, subordinando proprie esigenze all'importanza che tale rilancio riveste, ha approvato intese che prevedono, tra l'altro, la permuta dell' immobile di proprietà comunale denominato “ Palazzo degli Stemmi” di via Po 29-37 con gli immobili di proprietà universitaria di piazza Arbarello 8, sede della facoltà di Economia e Commercio, e via Bogino 4, sede di uffici.
    È stato pertanto costituito un apposito gruppo di lavoro, con rappresentanti di ambo le parti, per la definizione dei valori, nonchè delle modalità di permuta degli immobili di cui sopra. Tali valori sono stati determinati con relazione di perizia pervenuta il 12/12/1997, in Lire 18.000.000.000 (Euro 9.296.224,18) per l'immobile comunale, e in L. 9.000.000.000 (Euro 4.648.112,09) e in L. 2.000.000.000 (Euro 1.032913,80) per gli immobili dell'Università, siti rispettivamente in piazza Arbarello e via Bogino.
    La permuta, in relazione alla differenza dei valori degli immobili permutandi, comporterebbe un conguaglio di Lire 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29) a favore della Città; l'Amministrazione, subordinando propri interessi all'allineamento dello standard universitario torinese a quello europeo, ritiene di concedere un contributo straordinario di pari importo.
    Si rende pertanto necessario, in esecuzione della succitata deliberazione di intese tra Città e Università degli Studi di Torino, provvedere ad approvare la permuta dei suindicati immobili, secondo le modalità meglio specificate nel dispositivo della presente deliberazione, fermo restando che la formalizzazione dell'atto, trattandosi di immobili vincolati dalla Soprintendenza ai sensi del D.Lvo del 29/10/1999 n. 490 “T.U. delle disposizioni in materia di Beni culturali e ambientali”, resta subordinata all'autorizzazione da parte di quest'ultima.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

A) di approvare i seguenti accordi con l'Università degli Studi di Torino, in ordine alla permuta degli immobili di cui in      premessa, con le seguenti modalità:
     1) La Città cede e trasferisce all'Università degli Studi di Torino la proprietà dell'immobile denominato “Palazzo degli          Stemmi” sito in via Po 29-37, costituito da fabbricato a 6 piani f.t., descritto al N.C.E.U. al fg. 217 con il n. 62, e          meglio individuato nell'unita planimetria (all. 1 - n. );
     2) il valore dello stesso è di L. 18.000.000.000 (Euro 9.296.224,18);
     3) l'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero comunque da pesi, vincoli, ipoteche e          trascrizioni di pregiudizio, eccezion fatta per il vincolo gravante sull'immobile ai sensi del D.Lvo del 29/10/1999 n. 490          “T.U. delle disposizioni in materia di Beni culturali e ambientali”;
     4) la Città dà atto che per l'immobile sussistono i contratti di locazione dei negozi siti al piano terreno dello stesso,          nonchè contratto di comodato a favore dell'Ente Diritto allo Studio nella parte ubicata sul lato dello stabile          prospettante la via Montebello (scadenza 31/8/2005).
         A tali contratti l'Università degli Studi subentrerà a far tempo dalla data di formalizzazione del trapasso di proprietà.
     5) L'Università degli Studi di Torino cede e trasferisce alla Città la proprietà degli immobili siti in piazza Arbarello 8 e via          Bogino 4.
         Detti immobili, rispettivamente della superficie di mq. 4620 circa lordi su 5 piani, e della superficie di mq. 780 circa,          oltre soppalchi, risultano descritti al N.C.E.U. al fg. 204 con il n. 39, e al fg. 198 con il n. 35, sub 52.
     6) Il valore di questi ultimi è rispettivamente di L. 9.000.000.000 (Euro 4.648.112,09) per l'immobile di Piazza          Arbarello, e di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) per gli uffici di via Bogino 4.
     7) Gli immobili vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi comunque da pesi, vincoli, ipoteche e           trascrizioni di pregiudizio, garantendone l'Università ogni evizione a norma di legge, fatto salvo il vincolo sugli immobili          derivante dal D.Lvo del 29/10/1999 n. 490 succitato.
         Per quanto riguarda gli immobili di Piazza Arbarello 8 e via Bogino 4, che l'Università manterrà in uso per anni 3 non          rinnovabili, a far tempo dalla data di trasferimento della proprietà alla Città, quest'ultima provvederà, con apposito          provvedimento, a regolamentarne la concessione prevedendo, tra le altre condizioni, un canone da parte          dell'Università da determinarsi e comunque non inferiore a L. 183.000.000 (Euro 94.511,61) annui, sulla base dei          canoni attualmente derivanti alla Città dai negozi ubicati nel Palazzo degli Stemmi.
         Tale canone sarà a favore dell'Assessorato ai Servizi Sociali.
         Per quanto riguarda invece il “Palazzo degli Stemmi”, l'Università si impegna a concordare con la Città , tramite          l'Assessorato per la Cultura, la riserva di spazi (piano terreno e 1 piano ammezzato) mediante l'inserimento di funzioni          che, in particolare per la parte che prospetta i portici, assicurino continuità di presenza e di offerta di servizi aperti al          pubblico.
     8) La permuta, in relazione alla differenza dei valori degli immobili permutandi, comporterebbe un conguaglio di Lire           7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29) a favore della Città, per il quale l'Amministrazione, subordinando propri           interessi all'allineamento dello standard universitario torinese a quello europeo, concederà un contributo straordinario          di pari importo.
         Analogo importo derivante dalla differenza dei valori degli immobili, verrà messo a disposizione dell'Assessorato ai          Servizi Sociali per la ricostituzione del patrimonio derivante dalle disciolte Ipab, considerato che il suddetto Palazzo          degli Stemmi costituisce immobile proveniente dal disciolto I.R.V.
         Con la formalizzazione del trapasso di proprietà del suddetto Palazzo, il vincolo “Ipab” sarà trasferito sugli immobili          che l'Università cederà in permuta alla Città, e fatto trascrivere sugli appositi Registri Immobiliari.
         Con successive determinazioni dirigenziali verranno definiti gli appositi impegni di spesa a carico della Città per gli          immobili acquisiti, l'accertamento di entrata per il valore degli immobili ceduti, nonchè l'impegno della spesa pari al          contributo straordinario concesso dalla Città all'Università a conguaglio della permuta.
         Trattandosi di immobili vincolati ai sensi del D.Lvo del 29/10/1999 n. 490 di cui sopra, la formalizzazione dell'atto di          permuta resta subordinata all'autorizzazione da parte della Soprintendenza, sia nei confronti della Città che          dell'Università.
         Per quanto riguarda le spese di atto a carico della Città, le stesse saranno sostenute con utilizzo dei fondi del Settore          competente.
B) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento      immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

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