Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 99
2000 04985/02
OGGETTO: AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. MODIFICAZIONE STATUTARIA. PROVVEDIMENTI.
Proposta del Presidente Marino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 17 marzo 1997 (mecc. 9701005/01) è stata istituita
l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino,
con contestuale approvazione del relativo Regolamento.
Con successivo provvedimento del Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9812244/02) si è provveduto
ad una nuova formulazione del Regolamento stesso.
Si rileva ora la necessità di addivenire
ad alcune modifiche del citato Regolamento nella prospettiva di
meglio evidenziare la natura di autorità amministrativa
indipendente dell'Agenzia stessa, concetto questo introdotto
di recente nel nostro ordinamento e mutuato da ordinamenti stranieri.
La postulata indipendenza potrà
infatti essere se non realizzata appieno, quanto meno ampliata
rispetto a quella attuale con la liberazione dell'Agenzia dal
vincolo di finanziamenti esterni, mercé l'esclusiva assunzione
da parte del Consiglio Comunale dell'onere dello stanziamento
del fondo anteriormente sottoposto non soltanto all'alea della
stipula di convenzione fra la Città e le aziende interessate,
ma a quella ben maggiore afferente al puntuale rispetto dei tempi
di versamento stabiliti.
E' infatti motivo di perplessità
l'impianto attuale di alimentazione del fondo di dotazione incentrato
sulla percentuale dei ricavi introitati dai soggetti sottoposti
a vigilanza dall'Agenzia.
Tale sistema risente indubbiamente del
contesto normativo in cui esso è stato varato e non tiene
conto dell'evoluzione legislativa, rappresentata a livello nazionale
dalle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità
per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni, nonché
da quella garante della concorrenza e del Mercato, le quali sono
dotate di poteri impositivi nei confronti dei soggetti sottoposti
a vigilanza.
Aggiungasi inoltre che la Regione Piemonte,
in materia di controllo sulle acque, di trasporti e di trattamento
di rifiuti ha di recente previsto organismi amministrativi indipendenti
con compiti simili a quelli dell'Agenzia di cui trattasi.
E' infine da tener presente che i servizi
a valenza sovracomunale gestiti dalle Aziende stesse rendono assai
difficile un'esatta individuazione dei ricavi aziendali su cui
calcolare la prevista percentuale in favore dell'Agenzia, destinata
ad alimentare in virtù di specifica convenzione il fondo
stanziato dal Consiglio Comunale per il funzionamento dell'Agenzia
stessa.
Le suesposte considerazioni inducono pertanto
a proporre l'abolizione di un meccanismo di finanziamento di macchinosa
attuazione sul piano di fatto.
Si reputa pertanto opportuno, sul confronto
anche di analoga esperienza dell'Autorità per i Servizi
Pubblici di Roma, la quale ha a ragion veduta dismesso il sistema
binario di funzionamento cui s'è fatto cenno,
individuare un'unica fonte di alimentazione del fondo per il funzionamento
dell'Agenzia, rappresentata in esclusiva da quanto stanziato dal
Consiglio Comunale, da cui in definitiva l'Agenzia promana.
La modifica che qui si propone prevede
invece lo scorporo, operato direttamente dall'Amministrazione
sul capitolo di bilancio afferente alle entrate derivanti dai
redditi delle Aziende stesse, di quanto ritenuto necessario per
il funzionamento dell'Agenzia.
Il nuovo modello, oltre al pregio non
secondario della snellezza, verrà ad assicurare la piena
e sostanziale equivalenza in ordine agli oneri gravanti sulla
Città, con quello di cui qui si postula la modifica.
Diverso infatti è unicamente il
momento per così dire percettivo anteriormente
legato ad un rapporto convenzionale mediante il quale l'esborso
a vantaggio dell'Agenzia non veniva esplicitato in sede di redazione
del Bilancio del Comune in quanto legato ad un momento anteriore
a quello della quantificazione dei redditi di azienda.
Ora invece esso concorre a determinare
l'ammontare del reddito di azienda e, in quanto tale, viene recepito
a pieno titolo tra i capitoli delle entrate che a Bilancio approvato
dovranno essere conseguentemente depurate di quanto
destinato dalla Città all'Agenzia.
Come nuovo modello di finanziamento viene
superato il circolo vizioso costituito dall'instaurazione di un
rapporto convenzionale fra la Città e i soggetti sottoposti
a vigilanza dell'Agenzia, il quale veniva a concretarsi nel versamento
di una percentuale sui ricavi degli stessi.
La Città pertanto vedrà
aumentato l'introito (o utile) incamerato dalle Aziende sottoposte
a vigilanza in misura pari all'esborso che essa dovrà sostenere
per il funzionamento dell'Agenzia.
L'obiezione che la proposta innovazione
potrebbe indurre una eventuale sovrastima delle esigenze dell'Agenzia
è facilmente superabile sol che si ponga mente al fatto
che, per esplicita previsione regolamentare, l'Agenzia è
tenuta ad accantonare in un fondo di riserva da utilizzarsi quindi
nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento
ogni eventuale risultato economico positivo di esercizio (art.
22 comma 1° Regolamento Finanziario dell'Agenzia). Tale norma
è strettamente correlata a quanto previsto dall'art. 3,
comma 3° dello Statuto dell'Agenzia secondo la quale: l'Agenzia
trasmette attualmente al Consiglio Comunale il Bilancio di previsione
e il rendiconto relativo alla gestione delle spese di funzionamento,
su cui il Consiglio Comunale stesso può esercitare ampio
sindacato.
Ragioni di logicità consigliano
infine di uniformare al termine indicato nella norma testé
citata (art. 3, comma 3° del Regolamento) la quale prevede
la trasmissione annuale del Bilancio di previsione e del rendiconto
relativo alla gestione di spese di funzionamento, quello di cui
al successivo articolo 5, comma 1°, secondo il quale: l'Agenzia
riferisce al Consiglio Comunale.omissis.. almeno due volte l'anno,
per cui il nuovo testo che qui si propone può essere così
riformulato: l'Agenzia riferisce al Consiglio Comunale o
alle sue articolazioni ogniqualvolta lo richieda uno dei soggetti
di cui al successivo comma, e comunque almeno una volta l'anno.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Procede alla votazione nei modi di regolamento;
Risultano assenti dall'aula, al momento
della votazione, i Consiglieri: Alfonzi, Borghezio, Cavallo, Cenni,
Cifarelli, Coppola, Costa Raffaele, Dondona, Gabri e Lodi.
Al termine della votazione il Presidente
proclama il seguente risultato:
PRESENTI
E VOTANTI 38
VOTI
FAVOREVOLI 38
VOTI
CONTRARI
/
Per l'esito della votazione che precede,
il Presidente proclama che il Consiglio Comunale
1) di sopprimere il quarto comma dell'art.
3 del Regolamento (articolato) meglio individuato al n. 1 della
parte dispositiva del presente provvedimento, il quale prevedeva
che: il fondo di cui al precedente comma è alimentato
da un contributo annuo versato dai soggetti sottoposti a vigilanza
dell'Agenzia ed è determinato sulla base di bilanci dell'esercizio
precedente di ognuno dei citati soggetti in misura non superiore
allo 0,1% dei ricavi dell'ultimo anno. Verrà a tal fine
stesa apposita convenzione tra la Città e i soggetti in
questione;
2) di approvare la nuova formulazione dell'art.
5, comma 1° del Regolamento (articolato) che viene pertanto
ad essere la seguente: l'Agenzia riferisce al Consiglio
Comunale o alle sue articolazioni ogniqualvolta lo richieda uno
dei soggetti di cui al successivo comma e comunque almeno una
volta l'anno;
3) di rinviare a successivo provvedimento
la quantificazione del fondo da stanziarsi dal Consiglio Comunale
per il funzionamento dell'Agenzia stessa.