Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 21
2000 04898/02

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 FEBBRAIO 2001

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ART. 41 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED ART. 82 DEL REGOLAMENTO DI IGIENE.

     Proposta dei Consiglieri Viale e Marzano.

     L'inquinamento urbano dovuto al traffico impone alle Amministrazioni di favorire gli spostamenti con i mezzi di trasporto meno inquinanti e la "bicicletta" è certamente un mezzo di trasporto non inquinante, che tra l'altro favorisce l'attività fisica contribuendo a migliorare la salute dei cittadini.
     La diffusione dell'uso della bicicletta è però ostacolata da una struttura urbana pensata soprattutto per le automobili.
     Infatti molti cittadini sono scoraggiati dall'impossibilità di trovare luoghi idonei a lasciare in custodia la bicicletta e persino presso le loro abitazioni o presso i luoghi di lavoro è spesso impedita la possibilità di lasciare le biciclette nei cortili.
     La Città di Torino ha una lunga tradizione di attenzione alla mobilità ciclabile e nei suoi piani vi è la sua incentivazione in relazione anche allo sviluppo di percorsi ciclabili integrati con la rete provinciale.
     Si ritiene quindi necessario procedere ad una modifica del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene in merito all'utilizzo dei cortili condominiali per il deposito delle biciclette.
     Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Comunale sul Decentramento sono stati richiesti in data 5 dicembre 2000, prot. 4947, i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine.
     Alla data del 31 gennaio 2001 le Circoscrizioni 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 non hanno espresso parere.
     Le altre Circoscrizioni hanno espresso, con deliberazioni Consiliari allegate al presente atto, i seguenti pareri:
-     la Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. );
-     la Circoscrizione 7 ha espresso parere sfavorevole (all. 3 - n. ), evidenziando che la proposta non può essere condivisa in quanto:
     a)     incide su una posizione giuridica soggettiva attiva - diritto soggettivo con caratteri di assolutezza, in quanto si andrebbe a pregiudicare il concetto di proprietà privata;
     b)     incide sulle norme di diritto privato che rimettono ai condomini, con proprio regolamento notarile depositato, di stabilire le modalità di utilizzo delle parti comuni;
     c)     pregiudica la sicurezza dei condomini in quanto i cortili, utilizzati come deposito di biciclette anche a favore di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile, potrebbe occultare delle persone malintenzionate;
     d)     potrebbero configurarsi problemi di individuazione di responsabilità del condominio in caso di accadimento di eventi pregiudizievoli;
     e)     ogni limitazione della proprietà privata deve essere determinata dalla legge e non con altri atti di normazione secondaria, quali i regolamento (riserva assoluta di legge).
     In relazione alle osservazioni presentate dalla Circoscrizione 7, valutate le relative controdeduzioni del settore Procedure Amministrative ed Edilizie (all. 4 - n.         ), competente in merito, non si ritiene di adottare modifiche sul provvedimento deliberativo.
     Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica (all. 1 - n. );

DELIBERA

1)     di aggiungere all'articolo 41 del Regolamento Edilizio il seguente comma: "in tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile";

2)     di aggiungere all'articolo 82 del Regolamento di Igiene il seguente comma: "in tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile";

3)     di vincolare, mediante la predisposizione di ulteriori provvedimenti da parte della Giunta Comunale, tutte le nuove costruzioni ad adibire un'apposita area per il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.