Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 21
2000 04898/02
OGGETTO: MODIFICA ART. 41 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED ART. 82 DEL REGOLAMENTO DI IGIENE.
Proposta dei Consiglieri Viale e Marzano.
L'inquinamento urbano dovuto
al traffico impone alle Amministrazioni di favorire gli spostamenti
con i mezzi di trasporto meno inquinanti e la "bicicletta"
è certamente un mezzo di trasporto non inquinante, che
tra l'altro favorisce l'attività fisica contribuendo a
migliorare la salute dei cittadini.
La diffusione dell'uso della bicicletta
è però ostacolata da una struttura urbana pensata
soprattutto per le automobili.
Infatti molti cittadini sono scoraggiati
dall'impossibilità di trovare luoghi idonei a lasciare
in custodia la bicicletta e persino presso le loro abitazioni
o presso i luoghi di lavoro è spesso impedita la possibilità
di lasciare le biciclette nei cortili.
La Città di Torino ha una
lunga tradizione di attenzione alla mobilità ciclabile
e nei suoi piani vi è la sua incentivazione in relazione
anche allo sviluppo di percorsi ciclabili integrati con la rete
provinciale.
Si ritiene quindi necessario procedere
ad una modifica del Regolamento Edilizio e del Regolamento di
Igiene in merito all'utilizzo dei cortili condominiali per il
deposito delle biciclette.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento
Comunale sul Decentramento sono stati richiesti in data 5 dicembre
2000, prot. 4947, i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine.
Alla data del 31 gennaio 2001 le
Circoscrizioni 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 non hanno espresso parere.
Le altre Circoscrizioni hanno espresso,
con deliberazioni Consiliari allegate al presente atto, i seguenti
pareri:
- la Circoscrizione 3 ha espresso
parere favorevole (all. 2 - n. );
- la Circoscrizione 7 ha espresso
parere sfavorevole (all. 3 - n. ), evidenziando che la proposta
non può essere condivisa in quanto:
a) incide
su una posizione giuridica soggettiva attiva - diritto soggettivo
con caratteri di assolutezza, in quanto si andrebbe a pregiudicare
il concetto di proprietà privata;
b) incide
sulle norme di diritto privato che rimettono ai condomini, con
proprio regolamento notarile depositato, di stabilire le modalità
di utilizzo delle parti comuni;
c) pregiudica
la sicurezza dei condomini in quanto i cortili, utilizzati come
deposito di biciclette anche a favore di chi abita o lavora nei
numeri civici collegati al cortile, potrebbe occultare delle persone
malintenzionate;
d) potrebbero
configurarsi problemi di individuazione di responsabilità
del condominio in caso di accadimento di eventi pregiudizievoli;
e) ogni
limitazione della proprietà privata deve essere determinata
dalla legge e non con altri atti di normazione secondaria, quali
i regolamento (riserva assoluta di legge).
In relazione alle osservazioni presentate
dalla Circoscrizione 7, valutate le relative controdeduzioni del
settore Procedure Amministrative ed Edilizie (all. 4 - n. ),
competente in merito, non si ritiene di adottare modifiche sul
provvedimento deliberativo.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica (all. 1 - n. );
1) di aggiungere all'articolo 41 del Regolamento Edilizio il seguente comma: "in tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile";
2) di aggiungere all'articolo 82 del Regolamento di Igiene il seguente comma: "in tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile";
3) di vincolare, mediante la predisposizione
di ulteriori provvedimenti da parte della Giunta Comunale, tutte
le nuove costruzioni ad adibire un'apposita area per il deposito
delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati
al cortile.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio.