Divisione Edilizia e Urbanistica 2000
04894/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
OGGETTO: RILOCALIZZAZIONE CAMPO NOMADI DELL'ARRIVORE. VARIANTE PARZIALE N. 17 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.- APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 256 del Consiglio
Comunale del 13 dicembre 1999 (mecc. 9906612/09), esecutiva in
data 27 dicembre 1999, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 17 al
vigente P.R.G. relativa alla rilocalizzazione campo nomadi dell'Arrivore.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 12 gennaio al 10
febbraio 2000.
Dell'avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 3 del 19 gennaio
2000.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni
nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che con deliberazione n. 92-35644/2000, approvata dalla
Giunta provinciale nella seduta del 23 febbraio 2000, ha espresso
parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità
con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio
Provinciale in data 28 aprile 1999.
Tuttavia, con nota del 16 febbraio 2000
(prot. n. 40392) la Provincia di Torino, in quanto soggetto portatore
di interessi diffusi, ha formulato le seguenti osservazioni:
- "In riferimento alla riperimetrazione
dell'area interessata dall'attività di smaltimento rifiuti
dell'AMIAT, si richiede di verificare se la modifica proposta
determina compensazione o aumento di superficie; in quest' ultimo
caso l'intervento sarebbe in contrasto con le finalità
dell'art. 21 delle N.U.E.A. del PRG (cfr. in particolare il comma
28).
- Si ritiene troppo indeterminata la proposta
di nuova localizzazione del campo nomadi "an" nell'ambito
della zona a parco "P24" ("La dimensione del campo
e la sua esatta collocazione è demandata alla progettazione
definitiva sulla base di studio di fattibilità già
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 1°
aprile 1999"); si ricorda comunque che, nel caso "...
di allargamenti delle famiglie esistenti... nel quadro di una
generale e organica risistemazione abitativa... (cfr. sub emendamento
all'emendamento 92 della deliberazione), potrebbe determinarsi
un incremento della capacità insediativa di PRG e pertanto
la Variante si configurerebbe come "strutturale" ai
sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77. Si ricorda
inoltre che le N.U.E.A. del PRG prevedono (cfr. art. 8 punto 15
capoverso 64) che alle attrezzature di interesse generale, oltre
ai parametri edilizi stabiliti per le aree a servizi, si applicano
anche i parametri di trasformazione urbanistica della zona normativa
di appartenenza.
- Infine si fa riferimento alle modificazioni
di superficie apportate alle aree destinate a Servizi pubblici,
considerando anche le precedenti Varianti parziali approvate dal
Comune, è necessario quantificare la variazione globale
venutasi a determinare, ai fini del rispetto di quanto prescritto
dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77."
"La modifica introdotta relativamente
al perimetro dell'area interessata dall'attività di smaltimento
rifiuti dell'AMIAT determina complessivamente una riduzione dell'area
interessata dalla discarica, pertanto la proposta contenuta nella
variante in oggetto non è in contrasto con le finalità
espresse nell'art. 21 delle N.U.E.A. del P.R.G. che prevedono
che l'attività di smaltimento rifiuti si esaurisca entro
l'anno 2003.
In merito alla genericità della
localizzazione del campo nomadi, individuato nella planimetria
del P.R.G. in variante con le lettere "an" (area a Servizi
Pubblici "S", in particolare an - aree per campi nomadi),
non si è ritenuto necessario precisare l'esatta ubicazione
campo nomadi in quanto una indicazione della localizzazione del
campo è già contenuta sia nel "Piano d' aree
Basse di Stura" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente
Parco con deliberazione n. 8/99 e in attesa di approvazione regionale,
sia nello studio di fattibilità predisposto dal Settore
Edifici Socio-assistenziali, approvato con delibera di Giunta
Comunale in data 1 aprile 1999.
Nelle more dell'approvazione della Variante
in oggetto, il Consiglio Comunale, in data 12 giugno 2000, approvava
la Variante parziale n. 24 (mecc. 2000 04434/09) che modificava
lo stato del P.R.G. vigente, determinando, di conseguenza, la
necessità di apportare adeguamenti cartografici al provvedimento
di cui è caso.
Pertanto, al fine di garantire un collegamento
organico tra il Parco P23 (Via Rossi, così come da Variante
n. 24) e l'ambito ZUT 2.3 Cavagnolo, nell'eliminazione del collegamento
stradale con la superstrada per Caselle, laddove era prevista
la soppressione della destinazione a viabilità, viene fatta
salva la porzione di connessione tra gli stessi.
Si rende, quindi, necessario sostituire
gli elaborati cartografici della Variante, di cui ai punti:
f) estratto planimetrico della Tavola n.
1 Fogli 2a (parte), 2b (parte), 5a (parte), 5b (parte) del P.R.G.
dello stato attuale come modificato con le varianti approvate
alla scala 1:5000;
h) estratto planimetrico della Tavola n.
1 Fogli 2a (parte), 2b (parte), 5a (parte), 5b (parte) della variante
al P.R.G. alla scala 1:5000 con sovrapposizione di supporto trasparente
(di lucido) che evidenzia la localizzazione delle aree interessate
alla variante. Per quanto riguarda l'eventuale
incremento della capacità insediativa si fa presente quanto
segue:
- la localizzazione del campo nomadi a
nord della via Germagnano è subordinata alla soppressione
all'interno del Parco Urbano e Fluviale P 30, della previsione
dell'area per campo nomadi "an", denominato Arrivore,
pertanto non si viene a determinare incremento della capacità
insediativa.
Per quanto riguarda il rispetto dei parametri
edilizi e urbanistici da applicare alle attrezzature di interesse
generale così come indicato all'art. 19 comma 7 delle N.U.E.A.
gli stessi verranno verificati in sede di progettazione preliminare
e definitiva del campo nomadi.
Per quanto riguarda infine le modificazioni
di superficie apportate alle aree destinate a Servizi Pubblici
si fa presente che la proposta di variante in oggetto, considerando
anche le precedenti varianti adottate e approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G., compresa la variante parziale
n. 17, non comporta globalmente un aumento superiore ai limiti
imposti dall'art. 17, comma 4 lett. c della L.U.R., ovvero le
modifiche apportate non aumentano, per più di 0,5 metri
quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a
servizi, oltre i minimi previsti dalla L.U.R."
Si può, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della
L.U.R..
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare le controdeduzioni alle
osservazioni della Provincia riportate in narrativa;
2) di approvare la variante parziale n.
17 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale del 13 dicembre 1999 (mecc. 9906612/09).