Divisione Servizi Educativi 2000
04479/07
Settore Automazione,Bilancio, Tariffe
OGGETTO: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA PER I COMUNI I CUI RESIDENTI ABBIANO FIGLI ISCRITTI PRESSO NIDI DELLA CITTA' DI TORINO- APPROVAZIONE DISCIPLINARE
Proposta dall'Assessore Pozzi.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
del 23 luglio 1999 (mecc. 9906421/07), dichiarata immediatamente
eseguibile, esecutiva dal 9 agosto 1999 ha approvato le nuove
tariffe del servizio Nidi d'infanzia.
L'organo consiliare con il medesimo provvedimento
aveva stabilito che gli utenti, i cui genitori sono residenti
fuori Torino, che frequentano le strutture municipali fossero
tenuti al pagamento mensile della tariffa massima.
Con successiva deliberazione del 18 ottobre
1999 (mecc. 9908305/07), esecutiva dal 2 novembre 1999 il Consiglio
Comunale decise la sospensione degli effetti fino al 30 giugno
2000 al fine di sondare la disponibilità ad adottare idonee
intese con i Comuni volte a sostenere gli oneri sopportati dalla
Città di Torino.
Preso atto che circa 150 bimbi provenienti
da cinquanta Comuni differenti frequentano i nidi di Torino e
che alcuni Comuni hanno manifestato interesse verso l'opportunità
offerta dalla Città di Torino, si ritiene necessario determinare
le condizioni per consentire l'adesione dei Comuni interessati
a tale servizio.
Viste le norme del Regolamento per i Nidi
d'Infanzia che disciplinano l'iscrizione ai nidi di Torino.
Atteso che i costi di gestione dei Nidi
d'Infanzia comportano una spesa per la Città di Torino
ben superiore alla tariffa massima stabilita, si ritiene opportuno
che i Comuni, i cui residenti abbiano figli iscritti nei nidi
di Torino, partecipino alle spese con un contributo mensile pari
alla tariffa massima delle due tipologie di funzionamento del
servizio a partire dal momento dell'inserimento nella struttura
ed indipendentemente dall'effettiva frequenza del bambino. In
tal caso nulla è dovuto alla Città di Torino dall'utenza
non residente, restando salva la facoltà del Comune
di residenza di stabilire ed introitare eventuali quote di contribuzione
delle famiglie.
La quota a carico dei comuni sarà
soggetta a revisione annuale in relazione alla eventuale variazione
del tasso d'inflazione effettivo ISTAT.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di approvare, per le motivazioni
espresse in narrativa, l'allegato schema di disciplinare (all.
A - n. ) che fa parte integrante del presente provvedimento;
2) di disporre, per gli utenti che frequentano
i Nidi d'Infanzia della Città i cui genitori sono residenti
fuori Torino, la disapplicazione della tariffa massima a seguito
di specifico atto d'impegno finanziario da parte dei Comuni;
3) di subordinare quanto previsto al precedente
punto 2) all'accettazione del disciplinare di cui al punto 1,
con le modalità indicate dal vigente "Regolamento
per la disciplina dei contratti", da parte del Comune di
residenza dei genitori, ed all'assunzione da parte del Dirigente
competente del Comune di Torino di specifica determinazione di
presa d'atto dell'impegno finanziario da parte del Comune di residenza.