Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 104
2000 04434/09
OGGETTO: PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (ART. 11 LEGGE 493/93) - INTERVENTI PRIVATI - VARIANTE PARZIALE N. 24 AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. N. 56/77, PRU VIA IVREA - AMBITI ZUT 2.3 CAVAGNOLO, ATS 5t IVREA 1 E ATS 5u IVREA 2. - CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 4 del Consiglio
Comunale del 17 gennaio 2000 (mecc. 9912696/09), esecutiva in
data 31 gennaio 2000, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/77, e s.m.i., la variante parziale
n. 24 al vigente P.R.G. degli ambiti ZUT 2.3 Cavagnolo, ATS 5t
Ivrea 1 e ATS 5u Ivrea 2.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 10 febbraio all'11
marzo 2000.
Dell'avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopra citato nonché sul B.U.R. n.
7 del 16 febbraio 2000.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni
nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12
dell'8 marzo 2000, si è espressa dichiarando che la variante
in oggetto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/99.
La stessa Provincia, con nota del 1°/03/2000
(prot. n. 52744 del 3/03/2000), ha osservato: "...la Provincia
in quanto soggetto portatore di interessi diffusi, legittimato
pertanto alla presentazione di osservazioni e proposte, con intento
collaborativo formula la seguente osservazione, articolata in
due punti:
1) La previsione relativa alla strada di
collegamento tra le aree oggetto della trasformazione (ambito
di trasformazione 2.3 e ambiti da trasformare per servizi 5t e
5u) e il corso Vercelli non risulta completa. Ciò in quanto,
per un tratto, quello immediatamente a ridosso del nuovo insediamento,
tale previsione contrasterebbe con quanto prevede la variante
parziale n. 17 in itinere relativa all'eliminazione del prolungamento
del lungo Stura Lazio sostituito da una destinazione a servizi
pubblici - aree a parco. Pertanto appare correttamente concepito
l'elaborato, allegato alla documentazione "VARIANTE su base
P.R.G. approvato il 21/04/1995", il quale si limita ad apportare
modifiche alle aree non interessate dalla suddetta variante in
itinere.
Per quanto riguarda invece la soluzione
rappresentata nell'elaborato "Tavola illustrativa variante
finale" (elaborato giustamente illustrativo), si precisa
che per conseguire la necessaria efficacia urbanistica richiederà
un successivo provvedimento di modificazione del P.R.G..
2) Inoltre, con riferimento alle modificazioni
apportate all'offerta di aree per servizi pubblici, considerato
anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, è
opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto
dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva
venutasi a determinare."
1) "Le nuove previsioni di viabilità
sono state riportate correttamente sull'elaborato in scala 1:5000
denominato "VARIANTE su base P.R.G. approvato il 21/04/1995".
Tale rappresentazione è stata redatta sulla base della
cartografia del P.R.G. vigente alla data di adozione della Variante
parziale n. 24.
2) La Variante parziale n. 24 adottata
rispetta i contenuti prescrittivi dei commi 5 e 7 dell'art. 17
della LUR. Per quanto attiene alla quantità globale di
servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G.
vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione
del P.R.G., compresa la Variante parziale n. 24, non sono stati
superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del 4° comma
dell'art. 17 della LUR."
Si prende atto, infine, che i soggetti
privati proponenti, interessati alla presente variante al P.R.G.
hanno presentato idonei atti fidejussori, quali garanzia per l'attuazione
degli interventi inclusi nel Programma di Recupero Urbano.
I sopracitati atti sono allegati al presente
provvedimento e ne sono parte integrante (all. 1- 4 - nn. ).
Occorre, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della
L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare le controdeduzioni alle
osservazioni espresse dalla Provincia, in qualità di soggetto
portatore di interessi diffusi, riportate in narrativa, prendendo
atto che non sono pervenute altre osservazioni;
2) di approvare la variante parziale n.24
al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono
sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
del 17 gennaio 2000 (mecc. 9912696/09), esecutiva in data 31 gennaio
2000, di adozione della variante medesima;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.