Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale                                                                                    2000 04397/64
Settore Controllo di Gestione

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MAGGIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27 MARZO 2000 (MECC. 200001939/64). “RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS A ITALGAS SPA - APPROVAZIONE CONVENZIONE”. MODIFICAZIONE.

    Proposta del Sindaco Castellani sentito,
    il Vicesindaco Carpanini e dell'Assessore Peveraro.

    Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 marzo 2000 (mecc. 200001937/64), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 31 marzo 2000, la Civica Amministrazione prendeva atto del "Protocollo di intenti" tra Italgas S.p.A. ed A.E.M. Torino S.p.A. e, contestualmente, autorizzava l'A.E.M. Torino S.p.A. a partecipare alla costituzione della nuova Società per azioni per la gestione integrata dei servizi di distribuzione gas e teleriscaldamento secondo le modalità specificate nel predetto protocollo ed entro i termini ivi indicati, sottoscrivendo una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale. A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento deliberativo sono stati posti in essere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla costituzione della nuova Società per azioni.
    Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 marzo 2000 (mecc. 200001939/64), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 10 aprile 2000, veniva approvato il rinnovo dell'affidamento in concessione del pubblico servizio di distribuzione e vendita del gas (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito, nell'intero territorio del comune, alla Società Italgas S.p.A. fino al 31 dicembre 2003. Contestualmente, veniva approvato il testo della "Convenzione relativa alla concessione del pubblico servizio del gas" nella quale, all'art. 2 comma 1, veniva determinata la durata della concessione fino al 31 dicembre 2003.
    Nel medesimo provvedimento inoltre veniva preso atto che la concessione sarebbe passata alla nuova società per azioni tra Italgas S.p.A. ed A.E.M. Torino S.p.A. di cui al citato "Protocollo di intenti", previa verifica da parte del Comune della presenza di tutti i requisiti necessari e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla costituzione della società. Il termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi dall'Amministrazione Comunale qualora ciò si renda necessario ai fini del perfezionamento del conferimento del ramo d'azienda alla NEWCO. Qualora ciò non si verifichi la concessione decade automaticamente.
    Si dà atto che tale Società è stata costituita in data 27 marzo 2000.
    Peraltro nei Patti parasociali della nuova società, dovrà essere espressamente prevista una clausola che escluda ogni forma di concorrenza nel settore della vendita di gas da parte delle società azioniste della nuova società.
    In considerazione del fatto che il Governo sta approvando un provvedimento, finalizzato a stabilire un termine ultimo per la proroga delle convenzioni per la distribuzione del gas, che prevede altresì che gli atti convenzionali che vengono a scadere oltre tale data possono avere un ulteriore prolungamento della loro efficacia oltre il termine citato; tenuto altresì conto che introdurre tale potenzialità di estensione contrattuale possa essere un ulteriore elemento qualificante, dato dal consolidamento dell'attività della neo-costituita società di cui al precedente comma al fine di rendere un miglior servizio alla collettività, si ritiene opportuno estendere la durata della convenzione in argomento sino al 31 dicembre 2010, modificando pertanto il citato provvedimento deliberativo (mecc. 200001939/64) e, conseguentemente il comma 1 dell'art. 2 della "Convenzione relativa alla concessione del pubblico servizio del gas" approvata con il medesimo atto sostituendo alle parole: "La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2003 .. omissis ." le parole "La concessione è rilasciata sino al 31 dicembre 2010 .omissis .".
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la modificazione del provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale in data 27 marzo 2000 (mecc. 200001939/64), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 10 aprile 2000, prolungando il termine della durata della concessione del pubblico servizio di distribuzione e vendita del gas (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito, nell'intero territorio del comune, alla Società Italgas S.p.A. fino al 31 dicembre 2010;
2)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la modificazione dell'art. 2 comma 1 della "Convenzione relativa alla concessione del pubblico servizio del gas" approvata con il citato provvedimento deliberativo (mecc. 200001939/64), sostituendo alle parole: "La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2003 .. omissis ." le parole "La concessione è rilasciata sino al 31 dicembre 2010 .omissis ."; fermo restando che, qualora la concessione in parola non passi alla neo costituita società entro il termine di dodici mesi eventualmente prorogabili per un periodo non superiore ad altri sei, da parte della Pubblica Amministrazione, la stessa decade;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.