Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale 2000
04397/64
Settore Controllo di Gestione
OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27 MARZO 2000 (MECC. 200001939/64). RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS A ITALGAS SPA - APPROVAZIONE CONVENZIONE. MODIFICAZIONE.
Proposta del Sindaco Castellani sentito,
il Vicesindaco Carpanini e dell'Assessore
Peveraro.
Con deliberazione della Giunta Comunale
in data 10 marzo 2000 (mecc. 200001937/64), dichiarata immediatamente
eseguibile, esecutiva dal 31 marzo 2000, la Civica Amministrazione
prendeva atto del "Protocollo di intenti" tra Italgas
S.p.A. ed A.E.M. Torino S.p.A. e, contestualmente, autorizzava
l'A.E.M. Torino S.p.A. a partecipare alla costituzione della nuova
Società per azioni per la gestione integrata dei servizi
di distribuzione gas e teleriscaldamento secondo le modalità
specificate nel predetto protocollo ed entro i termini ivi indicati,
sottoscrivendo una quota di partecipazione pari al 50% del capitale
sociale. A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento
deliberativo sono stati posti in essere tutti gli adempimenti
conseguenti e necessari alla costituzione della nuova Società
per azioni.
Successivamente, con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 27 marzo 2000 (mecc. 200001939/64),
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 10 aprile
2000, veniva approvato il rinnovo dell'affidamento in concessione
del pubblico servizio di distribuzione e vendita del gas (gasdotto)
per tutti gli usi, nelle applicazioni termiche e tecnologiche
proprie del gas distribuito, nell'intero territorio del comune,
alla Società Italgas S.p.A. fino al 31 dicembre 2003. Contestualmente,
veniva approvato il testo della "Convenzione relativa alla
concessione del pubblico servizio del gas" nella quale, all'art.
2 comma 1, veniva determinata la durata della concessione fino
al 31 dicembre 2003.
Nel medesimo provvedimento inoltre veniva
preso atto che la concessione sarebbe passata alla nuova società
per azioni tra Italgas S.p.A. ed A.E.M. Torino S.p.A. di cui al
citato "Protocollo di intenti", previa verifica da parte
del Comune della presenza di tutti i requisiti necessari e, comunque,
non oltre il dodicesimo mese dalla costituzione della società.
Il termine può essere prorogato per un periodo non superiore
a sei mesi dall'Amministrazione Comunale qualora ciò si
renda necessario ai fini del perfezionamento del conferimento
del ramo d'azienda alla NEWCO. Qualora ciò non si verifichi
la concessione decade automaticamente.
Si dà atto che tale Società
è stata costituita in data 27 marzo 2000.
Peraltro nei Patti parasociali della nuova
società, dovrà essere espressamente prevista una
clausola che escluda ogni forma di concorrenza nel settore della
vendita di gas da parte delle società azioniste della nuova
società.
In considerazione del fatto che il Governo
sta approvando un provvedimento, finalizzato a stabilire un termine
ultimo per la proroga delle convenzioni per la distribuzione del
gas, che prevede altresì che gli atti convenzionali che
vengono a scadere oltre tale data possono avere un ulteriore prolungamento
della loro efficacia oltre il termine citato; tenuto altresì
conto che introdurre tale potenzialità di estensione contrattuale
possa essere un ulteriore elemento qualificante, dato dal consolidamento
dell'attività della neo-costituita società di cui
al precedente comma al fine di rendere un miglior servizio alla
collettività, si ritiene opportuno estendere la durata
della convenzione in argomento sino al 31 dicembre 2010, modificando
pertanto il citato provvedimento deliberativo (mecc. 200001939/64)
e, conseguentemente il comma 1 dell'art. 2 della "Convenzione
relativa alla concessione del pubblico servizio del gas"
approvata con il medesimo atto sostituendo alle parole: "La
concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2003 .. omissis
." le parole "La concessione è rilasciata sino
al 31 dicembre 2010 .omissis .".
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di approvare, per le motivazioni
espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la modificazione
del provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale in data
27 marzo 2000 (mecc. 200001939/64), dichiarata immediatamente
eseguibile, esecutiva dal 10 aprile 2000, prolungando il termine
della durata della concessione del pubblico servizio di distribuzione
e vendita del gas (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni
termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito, nell'intero
territorio del comune, alla Società Italgas S.p.A. fino
al 31 dicembre 2010;
2) di approvare, per le motivazioni espresse
in narrativa che integralmente si richiamano, la modificazione
dell'art. 2 comma 1 della "Convenzione relativa alla concessione
del pubblico servizio del gas" approvata con il citato provvedimento
deliberativo (mecc. 200001939/64), sostituendo alle parole: "La
concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2003 .. omissis
." le parole "La concessione è rilasciata sino
al 31 dicembre 2010 .omissis ."; fermo restando che, qualora
la concessione in parola non passi alla neo costituita società
entro il termine di dodici mesi eventualmente prorogabili per
un periodo non superiore ad altri sei, da parte della Pubblica
Amministrazione, la stessa decade;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.