Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Verde Pubblico

n. ord. 197

2000 04259/46

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 NOVEMBRE 2000

(proposta dalla G.C. 30 maggio 2000)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PARCO DEL VALENTINO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CHE COMPORTANO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

    Proposta dell'Assessore Hutter,
    di concerto con il Vicesindaco Carpanini e gli Assessori, Corsico, Passoni e Perone.

    Da tempo è stata presa in esame la necessità di regolamentare l'uso del parco del Valentino, uno dei punti più significativi e visitati dai torinesi e da quanti per svariate ragioni si recano a Torino. Realizzato nella seconda metà del XIX secolo, il parco ha visto progressivamente variare la sua utilizzazione senza però mai perdere i tratti salienti che fin dall'origine lo hanno connotato come uno spazio a grande valore ambientale, con funzione prioritaria di passeggio, di incontro, di attività culturali e sportive, il tutto in una cornice di bellezza naturale e di giardino fiorito costruito dall'uomo.
    Negli ultimi tempi però un carico eccessivo di manifestazioni ha condotto ad un degrado fruizionale ed estetico dell'intero territorio.
    A fronte di questa situazione, si rende necessario predisporre un regolamento d'uso del parco del Valentino, al fine di restituirlo alle sue caratteristiche più vere e compatibili, con l'intento anche di salvaguardare la qualità delle manifestazioni che, regolamentate nella tipologia e nella cadenza temporale, contribuiranno a riabilitare, con un corretto uso il parco del Valentino.
    Il nuovo Regolamento di polizia urbana, pur contenendo al suo interno molte norme di tutela del verde e dell'ambiente, non pare sufficiente per tutelare un vasto parco urbano con una tale molteplicità di usi e di presenze al suo interno, per cui si rende necessaria una normativa specifica che ne pianifichi gli usi nello spazio e nel tempo.
    Tale Regolamento viene per altro incontro ad una specifica richiesta da parte del Parco del Po Torinese, nel cui Piano d'area il Valentino ricade, a partire dal 1995, con cui si invitava la Città di Torino a regolamentare gli usi del Parco di concerto con l'Ente Parco e gli altri Enti interessati.
    Il presente regolamento è scaturito da un'intensa attività di consultazione di tutti i Settori e gli uffici del Comune interessati a vario titolo alla gestione del Parco, della Polizia Municipale e della Circoscrizione e dell'Ente Parco del Po.
    Inoltre l'Amministrazione Comunale nelle sue componenti centrali e decentrate si impegna a promuovere e concertare:
-     un Piano di Gestione del Parco del Valentino che tenda ad orientarne e programmarne la fruizione;
-    un Programma Pluriennale di conservazione e di restauro del Parco;
-    un Comitato di Gestione del Parco, in cui saranno rappresentati gli Enti e le Associazioni interessati, con il compito di sovrintendere alla realizzazione dei programmi e degli interventi definiti, nonché con quello di avviare un ragionamento per addivenire ad un uso pubblico delle aree oggi intercluse o date in concessione, finalizzato a realizzare la continuità della percorribilità spondale.
    Infine si intende procedere all'apertura di uno sportello informativo e di promozione ambientale e turistica in locali da reperire nel territorio del Parco.
    Preso atto che la Circoscrizione n. 8 alla quale è stato richiesto in data 2 agosto 2000, prot. n. 35068/XI-12, il prescritto parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, non si è espressa entro il termine previsto dal Regolamento stesso.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui si intendono richiamati, l'unito Regolamento per le modalità di svolgimento di manifestazioni che comportano occupazione di suolo pubblico (all. 1 - n. ).
        Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
2)    di approvare la definizione di un Programma di Gestione del Parco del Valentino; la definizione di un Programma Pluriennale di interventi di manutenzione straordinaria e restauro del Parco; la costituzione di un Comitato di Gestione del Parco con il compito di sovrintendere alla realizzazione dei programmi e degli interventi deliberati; relazionare annualmente alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione del programma di gestione e sulle nuove iniziative;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.


REGOLAMENTO DI FRUIZIONE PER IL PARCO DEL VALENTINO

La regolamentazione degli usi e delle attività consentite all'interno del parco del Valentino si ispira alla necessità di armonizzare una diffusa richiesta di fruizione di un vasto parco storico urbano, ricco di punti di attrazione e ospitante al suo interno molteplici attività, con l'esigenza di tutelare il patrimonio storico, culturale, naturalistico e ambientale in esso presente, racchiuso tra una fascia urbana come quella del quartiere di San Salvario e la sponda fluviale. Il presente Regolamento non è comunque sostitutivo delle norme di tutela di rango superiore: leggi nazionali di tutela dei beni storici e paesistici (legge 1089 del 1.6.1939; legge 1947 del 28.8.1939; legge 431 dell'8.8.1985); legge regionale sulla tutela dell'ambiente (L.R. n. 32 del 2.11.1982; L.R. n. 20 del 3.4.1989); P.T.O. e Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette delle Fasce Fluviali del Po Torinese. Inoltre, per tutto quanto non è qui espressamente indicato, si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino e agli altri regolamenti municipali di competenza.

ARTICOLO I - TERRITORIO DEL PARCO

La perimetrazione del Parco del Valentino è quella definita dal P.R.G. della Città di Torino, ed ha come confini corso Sclopis, via Petrarca, corso Massimo D'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II ed il fiume Po tra i ponti Umberto I e Principessa Isabella. Il P.R.G. lo inserisce in aree per servizi pubblici “v”: spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (servizi zonali ex art. 21 L.U.R.). All'interno del Parco è ricompresa un'area destinata a servizi pubblici “u”: istruzione universitaria (Servizi Sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di Legge). In adiacenza al Parco il Piano individua un'area con prescrizioni particolari caratterizzata dalla presenza del complesso di Torino Esposizioni. Nel suo complesso il parco è definito come “area di elevata qualità ambientale” anche dall'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po il cui Regolamento del Parco del Valentino precede ed integra il presente Regolamento.

ARTICOLO II - REGIME VIABILE DEL PARCO

Il Parco nel suo insieme viene dal presente Regolamento classificato come zona pedonale, all'interno del perimetro delimitato da viale Millo, viale Boiardo, piazzale del Monumento ad Amedeo d'Aosta, corso Massimo D'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II ed il fiume Po, con esclusione degli accessi veicolari al V° Padiglione per il suo regime particolare. Le aree pedonali ai sensi del Codice della Strada (art. 7) verranno definite e perimetrate con appositi atti deliberativi dopo l'approvazione del presente Regolamento, anche in funzione del mantenimento temporaneo delle aree di parcheggio perimetrali al servizio del parco, come individuate nell'ultimo capoverso del presente articolo.
Le superfici bitumate all'interno del Parco non vengono identificate come aree per la viabilità ordinaria, ma semplicemente quali sedimi di fruizione pedonale e viabilità di servizio, la cui sezione può essere, ove occorra, ridotta e altresì ricostituita con altri materiali più rispondenti alla storicità del sito. Le aree di parcheggio temporaneamente esistenti all'interno del Parco sono viale Boiardo, viale Millo, primo tratto di viale Virgilio, alcuni segmenti di viale Mattioli.

ARTICOLO III - ACCESSI VEICOLARI E SOSTA

L'accesso al Parco per i veicoli a motore è consentito soltanto da viale Virgilio in prossimità del Monumento all'Artigliere. Possono accedere al parco ed eventualmente sostarvi con veicoli a motore soltanto i residenti e gli operatori delle attività e dei servizi in esso situati muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, i mezzi dei disabili, i mezzi dei fornitori, tutti i mezzi di pubblico servizio ed i veicoli di soccorso. Ogni veicolo deve comunque seguire il percorso più breve per recarsi alla sua destinazione, in entrata e in uscita, e non deve superare la velocità di 20 Km orari, e comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 141, 1° comma, del Codice della Strada. Ogni residente e ogni titolare di attività è tenuto a parcheggiare il suo veicolo all'interno della sua area di pertinenza, salvo manifesta e comprovabile impossibilità. Su tutta l'area del Parco è vietata la sosta, eccetto per i mezzi di servizio e per i veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi ivi ubicati. In ogni caso i veicoli autorizzati all'ingresso nel Parco possono percorrere esclusivamente i sedimi carrabili, e sono rigorosamente tenuti a dare la priorità a pedoni e ciclisti.

ARTICOLO IV - BICICLETTE ED ALTRI VEICOLI A PEDALI

I ciclisti ed altri veicoli a pedali devono rispettare sia le norme generali che specifiche del Codice della Strada, dare la precedenza ai pedoni, restare sui viali o sulle piste ciclabili, procedere a velocità moderata per evitare danni a cose e persone, dato il forte affollamento del parco, e non devono accedere ad aree prative. Eventuali altri veicoli atipici dovranno ispirarsi alle stesse norme di prudenza, rispetto dell'ambiente e dare precedenza al transito pedonale.

ARTICOLO V - SANZIONI PER I TRASGRESSORI

Ai trasgressori delle norme sopraindicate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per il corretto rispetto delle norme relative alle aree pedonali, dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché quelle previste eventualmente dalle altre leggi e normative di carattere regionale e nazionale sulla tutela dell'ambiente.

ARTICOLO VI - TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sono vietati danneggiamenti e manomissioni del manto erboso, delle aiuole, delle siepi, delle alberate, delle fioriture, degli arredi e delle panchine, delle fontane e laghetti, dei giochi bimbi, dei servizi igienici. È assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori degli appositi contenitori, l'accensione di fuochi, l'allestimento di barbecue. È vietato bivaccare, campeggiare, allestire gazebo sulle aree verdi e su tutte le aree pubbliche del Parco salvo espresse autorizzazioni. All'interno delle aree appositamente recintate (come il Roseto ed il Giardino Roccioso) di particolare pregio naturalistico, è vietato camminare e sdraiarsi sui manti erbosi, introdurre cani, transitare in bicicletta. In tali aree sono anche esposti specifici orari di accesso al fine di una fruizione controllata.

ARTICOLO VII - PUNTI DI RISTORO E SERVIZI

Oltre ai locali pubblici esistenti, le attività di somministrazione di cibi e bevande sono ammesse soltanto nei chioschi fissi o mobili espressamente autorizzati. La collocazione dei punti di ristoro è stabilita da apposita regolamentazione nei siti espressamente identificati, secondo il modello già stabilito dal Settore Arredo e Immagine Urbana della Città di Torino; gli spazi occupati devono essere limitati a quelli stabiliti nella concessione di occupazione di Suolo Pubblico. Eventuali abusi commessi mediante la installazione di insegne pubblicitarie non preventivamente autorizzate, e non consone all'impianto storico del parco, saranno sanzionati dall'apposito regolamento e segnalati ai Settori competenti per l'emissione delle conseguenti ordinanze di rimozione. Chioschi ed altri locali di pubblico esercizio dovranno utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Altre forme di commercio ambulante o itinerante all'interno del Parco, compresa la collocazione di furgoni attrezzati, sono espressamente vietate. Gli spettacoli viaggianti e la collocazione di giostre sono consentiti soltanto nei siti a ciò predisposti nell'area di superficie sopra il V°Padiglione adiacente a viale Ceppi, ed eventualmente in altri siti consentiti a carattere temporaneo proposti dalla Circoscrizione competente e dal Settore interessato secondo la programmazione annuale. La tipologia degli allestimenti dovrà essere sottoposta a parere preventivo del Settore Arredo e Immagine Urbana. La collocazione non è consentita su aiuole e aree verdi.

ARTICOLO VIII - NORME PER I CANI

Per il mantenimento dell'igiene pubblica, data l'intensa fruizione pubblica, vengono identificate aree specifiche e attrezzate per i cani liberi. Fuori dagli spazi opportunamente attrezzati i cani devono essere condotti al guinzaglio e, ove previsto, con museruola, e comunque nel rispetto delle norme regolamentari in materia. Le deiezioni canine devono essere prontamente rimosse dai proprietari dei cani secondo i regolamenti vigenti in materia, anche all'interno delle aree attrezzate.

ARTICOLO IX - MANIFESTAZIONI CONSENTITE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Attività collettive, manifestazioni ed occupazioni di suolo pubblico sono consentite all'interno del Parco solo per iniziative culturali, sportive (comunque escluse tutte quelle a carattere motoristico), ricreative e didattiche, nonché per quelle rivolte alla promozione dell'immagine della Città.
Le manifestazioni autorizzate dovranno svolgersi soltanto sui viali esistenti e sui sedimi carrabili, senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi, e senza impedire la fruizione pubblica del Parco, ed ostacolare il transito pedonale, al di là del tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. Nel caso di manifestazioni sportive e gare podistiche saranno ammessi al transito soltanto i mezzi di soccorso e di servizio. In ogni caso le manifestazioni autorizzate non dovranno:
a)    snaturare la destinazione dei viali del parco, che dovranno essere comunque al servizio della fruizione pedonale;
b)    ostacolare gli accessi e la fruizione con strutture fisse e barriere architettoniche;
c)    essere in palese contrasto con i caratteri storico-ambientali del Parco stravolgendoli e alterandoli con allestimenti        di strutture, supporti pubblicitari, piste e parcheggi;
d)    dovranno svolgersi nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, atmosferico e luminoso;
e)    ogni organizzatore di manifestazioni è tenuto ad apportare a sue spese gli adattamenti necessari per lo        svolgimento della manifestazione autorizzata, alla pulizia dell'area occupata, e al ripristino dello stato dei luoghi        secondo le prescrizioni del Settore Verde Pubblico della Città di Torino.

ARTICOLO X - PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Onde evitare l'accavallamento di più iniziative e la loro casualità, le manifestazioni autorizzate dovranno di norma rientrare in un quadro di programmazione annuale concertato da tutti i Settori coinvolti (Verde Pubblico, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero, Spettacoli Viaggianti), con l'Ente Parco del Po Torinese e con gli altri Enti presenti nel parco. Tutte le manifestazioni dovranno avere il parere specifico dell'Ente del Parco del Po Torinese, dei settori comunali competenti e, per le richieste di maggiore rilievo, della Sovrintendenza ai Beni Ambientali. Gli organizzatori dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni ed in particolare quelle sul ripristino e la pulizia dell'area concessa e versare le fideiussioni che verranno indicate a garanzia di eventuali danni. Semplici richieste di occupazioni di suolo pubblico potranno essere autorizzate per allestire punti informativi a carattere culturale, politico ed associativo nell'esercizio dei diritti previsti dalle Leggi e dallo Statuto della Città di Torino. Chi si renda responsabile di gravi inadempimenti e/o danneggiamenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sul territorio comunale per un anno.

ARTICOLO XI - RISPETTO DELLE SPONDE FLUVIALI

Le manifestazioni che verranno autorizzate lungo le sponde fluviali di pertinenza del Parco non dovranno comportare manomissione delle sponde e degli imbarchi, abbandoni di rifiuti nell'acqua e sulla sponda, scarichi inquinanti, danni alla flora, all'avifauna e all'ittiofauna.

ARTICOLO XII - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI COMUNALI

Negli immobili di proprietà comunale dati in concessione esistenti all'interno del Parco non saranno autorizzati ampliamenti, modifiche di destinazione d'uso, alterazioni degli affacci sul Parco e sul fiume e delle tipologie architettoniche se non espressamente consentite dagli uffici competenti, e in coerenza con i caratteri ambientali e paesistici del Parco del Valentino. I titolari delle attività sportive, ricreative e di ristorazione e di spettacolo viaggiante esistenti all'interno del Parco sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, e dovranno prenderne atto al momento del rinnovo o del rilascio della concessione, impegnandosi al suo rispetto, in quanto il Regolamento farà parte integrante dell'atto.
I circoli rivieraschi e le attività collocate sulla sponda in regime di concessione dovranno consentire, su richiesta, l'accesso pubblico alla sponda e rispettare le clausole stipulate in merito alla fruizione pubblica degli impianti. Dovranno inoltre garantire l'accesso agli operatori e ai mezzi del Comune di Torino per le attività di pulizia e manutenzione dell'alveo.
Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché di quelle vigenti in materia di inquinamento ambientale, commesse dai titolari di concessione di cui ai commi precedenti, dovrà essere segnalata dall'organo accertatore al settore Verde Pubblico della Città di Torino.
Quest'ultimo provvederà ad informare, previa formalizzazione di parere in merito, la Divisione competente al rilascio della concessione, la quale, in caso di accertamento di almeno due violazioni nell'arco dello stesso anno solare, provvederà alla revoca del provvedimento.
Il provvedimento di revoca della concessione potrà altresì essere adottato a fronte di reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione Comunale gravemente incompatibili con le finalità del presente Regolamento secondo le modalità stabilite dal comma precedente.

ARTICOLO XIII - SETTORE DI COMPETENZA

Considerato il carattere specifico del Parco, destinato a Verde Pubblico Attrezzato e Servizi collegati a tale funzione, ed essendo in via prioritaria demandata la gestione del Parco in tutti i suoi aspetti di manutenzione ordinaria e straordinaria al Settore Verde Pubblico della Città di Torino, a tale Settore spetta la competenza primaria in merito alle presenti regole di fruizione.
Pertanto altri settori tecnici ed amministrativi cui pervenissero richieste di utilizzo del Parco sono tenuti a trasmetterle al Settore Verde Pubblico, a cui spetterà il parere vincolante, di concerto con la Circoscrizione territorialmente competente, e con la Polizia Municipale.

ARTICOLO XIV - POTERE SANZIONATORIO

Il compito di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento spetta in via generale al Corpo di Polizia Municipale della Città, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza agli altri funzionari comunali e non, ove consentito dalla legge o previsto da apposite convenzioni tra la Città e gli organismi di appartenenza.

ARTICOLO XV - AUTORIZZAZIONI

Come indicato al punto XIII, ogni richiesta di utilizzo del Parco andrà indirizzata alla Direzione del Settore Verde Pubblico, che provvederà ad esaminarla di concerto con la Circoscrizione competente e con il Comando di zona della Polizia Municipale, e ad interpellare gli altri Settori Comunali. Il Settore Verde Pubblico svolgerà la funzione di "sportello unico" per quanto riguarda la Città di Torino, e si impegna a formulare risposte entro il termine massimo di 30 giorni.
Le richieste di maggior rilievo, che comportassero ipotesi di modifiche sostanziali all'assetto del parco, dovranno in ogni caso essere preventivamente sottoposte all'Ente Parco del Po Torinese e alla Soprintendenza ai Beni Ambientali, e corredate dai pareri relativi.

ARTICOLO XVI - NORMA TRANSITORIA

Approvato il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere e concertare un piano di gestione del Parco del Valentino che tenda ad orientarne e programmarne la fruizione di concerto con tutti gli Enti e Associazioni interessati: Parco del Po Torinese, Politecnico di Torino, Università, Torino Esposizioni, Società Promotrice delle Belle Arti, Musei Civici, Associazioni Reniere. Tale piano di gestione sarà indirizzato anche alla stesura di un programma pluriennale di conservazione e di restauro del Parco con l'individuazione di eventuali fonti di finanziamento pubbliche e private, ed alla formazione di un Comitato di Gestione (o Direzione del Parco) in cui saranno rappresentati gli Enti sopracitati.