Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 103
2000 04103/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GIUGNO 2000

(proposta dalla G.C. 23 maggio 2000)

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 6 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DI P.R.G. COMPRESA TRA LE VIE BOLOGNA, FERRARI, TOLLEGNO, BENACO. "AMBITO 9.27 FERRARI SUB-AMBITO 01" - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 123 del 27 aprile 1998 (mecc. 9800170/57), esecutiva dall'11 maggio 1998, il Consiglio Comunale ha approvato lo Studio Unitario d'Ambito relativo alla Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. denominata "9.27 Ferrari", proposto dalla proprietà interessata (Soc. Cooperativa Edilizia Rinnovamento Due a r.l.) in applicazione dell'art. 7, punto B, delle NUEA di P.R.G..
    Lo Studio Unitario è stato formalizzato con atto stipulato in data 22 luglio 1998, rogito notaio dott. M. Sicignano, registrato a Torino il 4 agosto 1998 al n. 15027.
    Detto Studio Unitario, finalizzato alla suddivisione in tre distinti sub-ambiti di intervento (denominati 01-02-03), ha introdotto modifiche alle indicazioni planivolumetriche fornite dal P.R.G., di conseguenza, l'attuazione dei sub-ambiti dovrà avvenire mediante Piano Esecutivo Convenzionato (PEC), così come disciplinato dall'art.7 delle NUEA di P.R.G..
    La Soc. Cooperativa Edilizia Rinnovamento Due a r.l., in persona del Presidente sig. P. Cerabona, nella qualità di Procuratore Speciale dell'Azienda Sanitaria Regionale A.S.L. n. 4 (atto in data 6 novembre 1997 notaio dr. M. Sicignano rep. n. 30921 reg. a Torino il 18 novembre 1997 al n. 30421), proprietaria dell'intera superficie territoriale relativa al sub-ambito 01, in ottemperanza alla L.R. 56/77 e s.m.i., in attuazione del P.R.G. vigente ed in coerenza con i contenuti dello Studio Unitario predetto, ha presentato in data 28 luglio 1999 (e successivamente perfezionato il 29/11/99 - 07/02/2000 - 24/02/2000) proposta di Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/77 e s.m.i., relativa al sub-ambito stesso.
    L'assetto planivolumetrico determinato dallo Studio Unitario per il sub-ambito 01 e confermato nel presente PEC, prevede di organizzare la capacità edificatoria in una cortina edilizia a forma di U attestata sugli allineamenti delle vie Ferrari, Tollegno e Benaco.
    Tale cortina, articolata in corpi di fabbrica con numero dei piani variabile fra 3 e 5 (fuori terra compreso piano pilotis), presenta centralmente su via Tollegno due androni assoggettati all'uso pubblico, che costituiscono uno degli accessi all'area a servizi, derivante dalla trasformazione in oggetto.
    Le modalità dell'intervento in progetto nel sub-ambito 01 (ai sensi degli artt. 7-15 delle NUEA di P.R.G., della scheda normativa dell'ambito 9.27 e dei contenuti di cui allo Studio Unitario) prevedono: indice di edificabilità territoriale 0,7 mq SLP/mqST; superficie lorda di pavimento (SLP) realizzanda mq 3377,5 complessivamente destinata ad uso residenziale; mq 3015,7 di aree per la realizzazione dei servizi pubblici destinate a "spazi a parco per il gioco e lo sport". Si precisa che, in coerenza con quanto stabilito nello Studio Unitario, il sub-ambito in oggetto si è fatto carico di una cessione di aree per servizi superiore (mq 58,2) al fine di garantire la fattibilità attuativa relativa al sub-ambito 03.
    I dati tecnici fondamentali dell'intervento nel sub-ambito 01, che troverà attuazione mediante il rilascio di una concessione edilizia, sono i seguenti:
Superficie Territoriale (ST)                                               mq. 4825
(S.L.P.) max ammessa (IT 0,7 mq SLP/mq ST)               mq. 3377,5
(S.L.P.) di progetto (destinazione d'uso residenziale)        mq. 3377,5
Abitanti teorici insediabili (3377,5 : 34 mq/ab)                  n. 99
Aree a servizi pubblici totale                                            mq. 3015,7
di cui:    assoggettate all'uso pubblico                               mq. 693
             cedute                                                               mq. 2322,7
    In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute il Proponente cede gratuitamente a favore del Comune di Torino un'area per servizi di mq. 2322,7 e assoggetta all'uso pubblico un'area privata pari a mq. 693, comprendente i predetti androni di accesso all'area a servizi dalla via Tollegno.
    Il Proponente si obbliga a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 L. 10/77), le opere di urbanizzazione previste dai relativi progetti di massima che fanno parte integrante del presente PEC, e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse.
    Tali opere consistono sommariamente nella realizzazione dell'area destinata dal PEC a servizi pubblici (spazi a parco, gioco e sport), comprensiva delle relative reti di fognatura e illuminazione; si prevede inoltre, la formazione del tratto di marciapiede mancante su via Benaco.
    L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57) è di L. 478.281.707 IVA inclusa (Euro 247.011,89), salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
    A definizione della transazione verrà emessa regolare fattura.
    Il Proponente si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti, da valutare al momento del rilascio della concessione edilizia, in conformità alla deliberazione n. 205 del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09) anche in relazione al costo delle opere di urbanizzazione definito nei progetti esecutivi delle opere stesse.
    Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dal PEC i suddetti oneri ammontano ad oggi a L. 744.247.518 (Euro 384.371,77), di cui L. 392.528.178 (Euro 202.723,89) per gli oneri di urbanizzazione primaria e L. 351.719.340 (Euro 181.647,88) per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
    Pertanto:
Importo oneri di urbanizzazione (circa)                                                              L. 744.247.518    Euro 384.371,77
Costo totale opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo (circa)                L. 478.281.707    Euro 247.011,89
                                                                                                                    -------------------    --------------------
Differenza da versare in sede di concessione edilizia (circa)                                L. 265.965.811   Euro 135.359,88
    Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc) per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio della concessione edilizia.
    L'ultimazione degli interventi previsti dovrà essere completato entro il termine di validità del PEC, stabilito in anni cinque dalla stipula della relativa convenzione attuativa.
    Il progetto di PEC è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia che, nella seduta del 16 dicembre 1999, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione esclusivamente sotto l'aspetto urbanistico senza entrare nel merito delle scelte architettoniche.
    Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione primaria comprensivo del computo metrico estimativo, è stato trasmesso al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità che ha provveduto a raccogliere in merito i pareri dei competenti Settori e dell'AEM risultati negativi con richieste di modifiche, secondo specifiche indicazioni. Il progetto rielaborato per adeguarlo alle suddette richieste è stato risottoposto all'attenzione ottenendo parere favorevole, con l'ulteriore prescrizione che non venga prevista la recinzione delle aree a servizi.
    Per le modalità di attuazione degli interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    In data 29 febbraio 2000 copia del PEC e del relativo schema di convenzione sono stati inviati alla Segreteria Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, 3° comma, della LUR e per la presentazione, nel termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni e proposte scritte.
    Nei termini sopracitati non sono pervenute osservazioni e proposte scritte.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e S.M.I. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e S.M.I.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Rilevato che il Consiglio Circoscrizionale n. 6, cui il PER è stato inviato in data 29 febbraio 2000 nella seduta del 27 marzo 2000 con deliberazione n. 31/00 ha espresso parere positivo, ma vincolato al verificarsi delle seguenti condizioni:
-    "l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale a far aprire un servizio Postale nella zona attualmente carente;
-    l'impegno a terminare, prima che il progetto inizi, i servizi per le aree intorno mai attuate;
-    considerato il gran numero di popolazione che già insiste sul territorio, che con il nuovo fabbricato aumenterebbe di circa 90/120 persone, e riscontrata la carenza dei servizi essenziali, se ne richiede il potenziamento;
-    si richiede inoltre che tutto il progetto sia completato insieme (edificio, giardino, servizi) perché si è riscontrato che molti degli edifici che insistono sulla zona sono stati iniziati e terminati in tempi brevi per la parte muraria, mentre i servizi ed il giardino hanno avuto tempistiche di realizzazione successive." (all. 16 - n. ).

CONTRO DEDUZIONI

    Esaminato quanto espresso dalla Circoscrizione n. 6, si rileva che non è di competenza dell'Amministrazione Comunale la decisione dell'apertura di un servizio postale nella zona.
    Per quanto, invece, concerne la richiesta di provvedere al completamento dei servizi pubblici afferenti alle aree già edificate, prima di procedere a nuovi insediamenti e quindi al relativo aumento di popolazione, si rileva che la programmazione urbanistica (interventi e servizi relativi) contenuta nel presente provvedimento non può essere subordinata alla realizzazione di servizi pubblici relativi ad altri piani attuativi.
   Inoltre per quanto riguarda il completamento del fabbricato e dei servizi, da realizzare a scomputo degli oneri, si ricorda che all'articolo 9 "Durata del PER e tempi di realizzazione dell'intervento" della Bozza di Convenzione è specificato che: "L'ultimazione del fabbricato (fabbricato ed opere di urbanizzazione) avverrà entro il termine di validità del PER e cioè entro cinque anni dalla stipula della presente Convenzione ..... "
    Per quanto sopra controdedotto, si ritiene di procedere all'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato oggetto del presente atto deliberativo.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, controdeducendo all'osservazione pervenuta dalla circoscrizione, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)    Il Piano Esecutivo Convenzionato relativo al sub-ambito 01 (Ambito 9.27 Ferrari) che si compone dei seguenti elaborati:
-    All. B Bozza di Convenzione, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento    (all. 1 - n. );
-    All. A Relazione Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione (all. 2 - n. );
-    All. D Documentazione Fotografica (all. 3 - n. );
-    All. C Opere di urbanizzazione primaria - computo metrico estimativo (all. 4 - n. );
    TAV. 01    Azzonamento SUA - Estratto Catastale (Proprietà) (all. 5 - n. );
    TAV. 02    Stato di fatto (all. 6 - n. );
    TAV. 03    Planimetria PER su mappa catastale (all. 7 - n. );
    TAV. 04    Destinazione e sistemazione delle aree (all. 8 - n. );
    TAV. 05    Opere di urbanizzazione primaria (all. 9 - n. );
    TAV. 06    Esemplificazione: piano interrato (all. 10 - n. );
    TAV. 07    Esemplificazione: sistemazione piano terreno-Progetto di massima Opere Urbanizzazione (all. 11 - n. );
    TAV. 08    Esemplificazione: piano coperture (all. 12 - n. );
    TAV. 09    Esemplificazione: prospetti e sezioni (all. 13 - n. );
    TAV. 10    Esemplificazione: planivolumetrico (all. 14 - n. );
    TAV. 11    Esemplificazione: Piano Tipo tipologia di massima (all. 15 - n. );
2)    l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie;
3)    di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima a Lire 478.281.707 IVA inclusa, (Euro 247.011,89), per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
4)    l'attuazione della presente deliberazione, provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, della convenzione stessa, entro il termine di 6 mesi, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente (all. 17 - n. ),unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e S.M.I., tra il Comune di Torino e la Società Cooperativa Edilizia Rinnovamento Due a r.l. con sede in Torino, via Cruto 18A P. IVA 06127170014 in persona del Presidente Sig. Prospero Cerabona nato a S. Arcangelo (PZ) l'11/05/1939 C.F. CRB PSP 39E11 I305O nella qualità di procuratore speciale dell'Azienda Sanitaria Regionale ASL n. 4, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico- formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.