Divisione Ambiente e Mobilità
n ord. 96
Settore Parcheggi
2000 04017/06
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN LARGO MIGLIARA - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 19 ottobre 1998 (mecc. 9807154/39), esecutiva dal 2 novembre
1998, è stata approvata la concessione in diritto di superficie
dell'area comunale di via Monte Albergian alla Società
Cooperativa CEDIPARK a r.l. nella persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione Arch. Paolo GAI, per la realizzazione di un
parcheggio pertinenziale interrato per 50 posti auto, rinviando
a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto
definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale.
In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale
ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal
18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini
entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il
progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire
entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione
con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi
dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti,
con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorché
la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso
tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede
a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
La Società Cooperativa a cui era
stata concessa l'area di Largo Migliara in diritto di superficie
avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto
ed esecutivo della sistemazione superficiale entro il 18 giugno
1999, termine successivamente prorogato al 18 dicembre 1999 con
deliberazione di Giunta Comunale del 3 giugno 1999 (mecc. 9904454/06),
esecutiva dal 24 giugno 1999.
Avendo la Cooperativa provveduto a consegnare
nei termini stabiliti documentazione insufficiente alla valutazione
da parte degli uffici, la Città ha sollecitato la trasmissione
della documentazione completa richiesta per il progetto definitivo
del parcheggio ed esecutivo della risistemazione superficiale
(comunicazione del 3 febbraio 2000) senza avere riscontro. Si
fa presente che nella citata comunicazione si era specificato
che la mancata presentazione della documentazione richiesta avrebbe
comportato l'approvazione di una deliberazione di revoca della
concessione del diritto di superficie.
Alla luce pertanto di quanto specificato
sopra si ritiene di dover provvedere alla revoca della concessione
del diritto di superficie già concesso con la precedente
deliberazione di Consiglio Comunale.
L'art. 32 della Legge 142/90 determina
le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti
ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, considerate le motivazioni
esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area
comunale di Largo Migliara, su cui avrebbe dovuto essere realizzato
un parcheggio pertinenziale interrato per n. 50 posti auto così
come approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del
19 ottobre 1998 (mecc. 9807154/39), esecutiva dal 2 novembre 1998,
dalla Società Cooperativa CEDIPARK a r.l. con sede a Torino
in Corso Vinzaglio 2, nella persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione Arch. Paolo GAI, nato a Torino il 4 luglio
1953 e domiciliato a Torino in Corso Vinzaglio 2 - C.F. GAI PLA
53L04 L219Q, per il seguente motivo:
- il Concessionario
non ha presentato nei termini stabiliti gli elaborati del progetto
definitivo richiesti.
La presente deliberazione non comporta
oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.