Divisione Ambiente e Mobilità
n ord. 95
Settore Parcheggi
2000 04015/06
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN VIA MONTE ALBERGIAN - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 18 maggio 1998 (mecc. 9802626/39), esecutiva dal 1°
giugno 1998, è stata approvata la concessione in diritto
di superficie dell'area comunale di via Monte Albergian alla Società
Cooperativa Saturno II a r.l. nella persona del legale rappresentante
geom. Alberto MASOERO, per la realizzazione di un silo meccanizzato
interrato per 27 posti auto, rinviando a successivo provvedimento
deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del manufatto
ed esecutivo della sistemazione superficiale.
In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale
ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal
18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini
entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il
progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire
entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione
con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi
dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti,
con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorché
la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso
tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede
a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
La Società Cooperativa a cui era
stata concessa l'area di via Monte Albergian in diritto di superficie
avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto
ed esecutivo della sistemazione superficiale entro il 5 aprile
1999, termine successivamente prorogato al 5 ottobre 1999 con
deliberazione di Giunta Comunale dell'11 maggio 1999 (mecc. 9903410/06),
esecutiva dal 1° giugno 1999.
Non avendo la Cooperativa provveduto a
consegnare gli elaborati nei termini stabiliti, la Città
ha più volte sollecitato la trasmissione della documentazione
(comunicazioni del 25 ottobre 1999 e del 3 febbraio 2000) senza
avere riscontro alcuno. Si fa presente che nell'ultima comunicazione
si era specificato che la mancata presentazione della documentazione
richiesta avrebbe comportato l'approvazione di una deliberazione
di revoca della concessione del diritto di superficie.
Alla luce pertanto di quanto specificato
sopra si ritiene di dover provvedere alla revoca della concessione
del diritto di superficie già concesso con la precedente
deliberazione di Consiglio Comunale.
L'art. 32 della Legge 142/90 determina
le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti
ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, considerate le motivazioni
esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area
comunale di via Monte Albergian, su cui avrebbe dovuto essere
realizzato un silo pertinenziale interrato per n. 27 posti auto
così come approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale
del 18 maggio 1998 (mecc. 9802626/39), esecutiva dal 1° giugno
1998 alla Società Cooperativa Saturno II a r.l. con sede
a Torino presso il Consorzio AS.CO.T. in Corso Peschiera 255 -
C.F. 06033140010, nella persona del legale rappresentante Geom.
Alberto MASOERO, nato a Torino il 10 maggio 1968 e residente a
Torino in Corso Monte Cucco 76, per il seguente motivo:
il Concessionario
non ha presentato nei termini stabiliti gli elaborati del progetto
definitivo più volte richiesti.
La presente deliberazione non comporta
oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.