Direzione Generale

n. ord. 107
2000 03943/66

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GIUGNO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTI DI NOTORIETA' PER PRESTAZIONI SOCIALI E ASSISTENZIALI AGEVOLATE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Il Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni amministrative, approvato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, entrato in vigore il 23 febbraio 1999, innova in modo organico la materia della documentazione amministrativa con la finalità di ridurre gli adempimenti per i cittadini e le imprese, di estendere i casi in cui si può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, di eliminare o, almeno, di ridurre al minimo il ricorso alla certificazione, di rendere effettiva e più semplice l'acquisizione d'ufficio, già prevista dall'art. 18 della legge 241/90, di documenti in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni.
    Com'è da considerare l'importanza dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazioni amministrative, così anche è necessario realizzare un sistema di controlli.
    Tale adempimento sta a significare che, nonostante la particolare efficacia attribuita dalla legge alle dichiarazioni sostitutive, le pubbliche amministrazioni non possono sottrarsi, in virtù della natura pubblicistica delle funzioni da esse svolte, ad un doveroso controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
    La materia di controlli in esame è disciplinata dal D.P.R. 403/98, art. 1, comma 2, art. 11, comma 1, e dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 109/98.
    L'art. 1, comma 2, del D.P.R. 403/98 dispone che “le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento”.
    Tale disposizione potrebbe fare ritenere che le verifiche debbano essere effettuate solo in presenza di “ragionevoli dubbi”; tuttavia il successivo art. 11, comma 1, del predetto D.P.R. recita così: “le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”.
    E' evidente che le espressioni usate dal legislatore non sono particolarmente felici; infatti mentre afferma la necessità di eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in presenza di ragionevoli dubbi, dispone poi che occorre procedere ad idonei controlli, anche a campione, che rappresenta il limite minimo dell'attività di verifica.
    Da quando espresso sembra quindi opportuno ritenere che, in tema di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed in riferimento al D.P.R. 403/98, si debba procedere avendo riguardo al combinato del disposto degli artt. 1, comma 2, e 11, comma 1, del Decreto.
    Inoltre, come già ricordato, in materia di controlli di cui trattasi, fonte di diritto è anche il D.Lgs. 109/98 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica di soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997” ed in particolare l'art. 4 comma 7, che prevede che gli enti concedenti “controllino, singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontino i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze”.
    L'art. 4 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, autorizza le Regioni ed i Comuni ad accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria per la verifica dei limiti di reddito, ove previsti, per la concessione di prestazioni agevolate; l'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni nella Legge 1° giugno 1991, n. 166, stabilisce al comma 11 che non è considerata violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, le Regioni ed i Comuni, ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi; l'art. 27, comma 2, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, prevede che la comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento.
    Tra la Città di Torino ed il Ministero delle Finanze in data 16 febbraio 2000 è stato stipulato un protocollo d'intesa per lo scambio di informazioni in modalità telematica (deliberazione della Giunta Comunale del 18 gennaio 2000 - mecc. 200000244/13 - esecutiva dall'8 febbraio 2000). All'art. 1, punto 3, del predetto protocollo si conviene che il Ministero delle Finanze rende disponibile al Comune i dati e le notizie individuali contenuti nel proprio sistema informativo, necessari al controllo sulle imposte locali di cittadini e delle imprese e sull'erogazione di prestazioni agevolate.
    Se sarà necessario saranno realizzate adeguate soluzioni per la definizione di interrelazioni, integrazioni e di sinergie con altre pubbliche amministrazioni in sede di controllo delle autocertificazioni.
    L'effettuazione dei controlli deve essere regolata da criteri e sostenuta da misure organizzative adeguate e tali elementi devono costituire il riferimento essenziale per i Direttori di Divisione e Servizi Centrali, i Dirigenti di Settore, nonché per i responsabili dei procedimenti.
    La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha emanato in data 22 ottobre 1999 una circolare al riguardo, la n. 8/99, con la quale ha ravvisato la necessità di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
    La predetta circolare, tra l'altro, ha precisato che le amministrazioni procedenti devono stabilire le modalità ed i criteri attraverso i quali effettuare i controlli a campione attenendosi alle seguenti indicazioni:
1)    controllare prioritariamente le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia agevolata e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione, nonché nell'ambito di procedura di gara;
2)    nell'effettuazione dei controlli privilegiare la tempestività all'estensione dei medesimi. La percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni anche in relazione degli effetti prodotti.
    Gli esiti dei controlli devono essere tempestivamente resi pubblici e comunicati al Dipartimento per la Funzione Pubblica.
    L'amministrazione procedente deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso.
    Nell'allegato al presente provvedimento è chiarito in modo puntuale cosa vuole significare la perdita del beneficio.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto l'art. 32, lettera g) della legge 8 giugno 1990 n. 142;
    Visto l'art. 36, comma 1, dello Statuto Comunale;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare i seguenti indirizzi per la realizzazione dei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese all'Amministrazione, contenuto nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. A - n. );
2)    di approvare il sistema sanzionatorio per i casi di falsità in autocertificazioni rese per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, secondo quanto compiutamente espresso nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, attesa l'urgenza a realizzare un sistema organizzato di controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.


LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

    La verifica ed i riscontri sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (di seguito individuate con l'acronimo dsc) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (di seguito individuate con l'acronimo dsan) volte alla fruizione di prestazioni sociali ed assistenziali agevolate devono essere prioritariamente orientate sulle sotto elencate tipologie di servizi:

SERVIZI EDUCATIVI
Nidi d'Infanzia
Refezione scolastica
Servizi estivi (Centri estivi, soggiorni, ecc.)
Contributi per l'acquisto di libri di testo

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Assistenza economica ed esenzioni da ticket sanitari e tariffe
Assistenza di maternità e per il nucleo familiare
Affidamenti familiari
Assistenza educativa territoriale
Assistenza domiciliare e consegna di pasti a domicilio
Telesoccorso
Inserimenti pre lavorativi
Inserimenti in strutture diurne o residenziali
Servizi per mobilità di persone non autonome

EDILIZIA RESIDENZIALE
Bando generale di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica Assegnazione alloggi riservati all'emergenza abitativa
Fondo per il sostegno alla locazione
Finanziamenti di edilizia residenziale pubblica
Vendita di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai legittimi assegnatari
Agevolazioni sui contratti assistiti di locazione

    Le verifiche ed i controlli su altre tipologie di dsc e dsan sono disposti con provvedimento organizzativo dei Dirigenti, che ne disciplina le modalità in analogia con quanto previsto dalla presente deliberazione.

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
a)    Controllo Preventivo
    Il controllo preventivo è attuato dall'ufficio incaricato a ricevere le dsc e le dsan e consiste nella verifica della leggibilità, della completezza e della correttezza formale dei dati della dichiarazione. I suddetti dipendenti sono autorizzati a trattare i dati, anche sensibili, per poter effettuare il predetto controllo.
b)    Controllo Successivo
    Successivamente all'ammissione alla prestazione agevolata viene eseguito il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.    
    Il controllo è diretto quando viene effettuato attraverso l'accesso diretto alle informazioni in possesso delle varie Amministrazioni, con il collegamento con le banche dati; è indiretto quando, non essendo possibile lo scambio di informazioni con modalità telematiche, l'amministrazione procedente attiva l'amministrazione certificante, affinché confronti i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli risultanti nei propri archivi.
c)    Controlli a Campione
    La forma tipica di controllo da attivare nella generalità dei casi è a campione.
    I parametri dell'attività di controllo sono determinati in relazione alle diverse tipologie di servizi.
    La definizione del numero di verifiche da attivare e disposta con provvedimento del Direttore di Divisione o Servizio Centrale e deve tenere conto:
    - dell'elevato volume di gestione del procedimento;
    - della rilevanza economica per l'amministrazione;
    - della necessità di privilegiare la tempestività del controllo rispetto all'estensione;
    - delle risorse destinabili all'attività di controllo.
    L'estrazione del campione è elaborata con procedimento di casualità.
    Indipendentemente dalla scelta a campione delle autocertificazioni da sottoporre al controllo, questo viene attivato anche in relazione a quelle autocertificazioni per le quali il Responsabile del Procedimento interessato ritiene che sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità di quanto dichiarato.

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI
    Gli esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione devono essere in forma anonima, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.

COMUNICAZIONE AL MINISTRO DELLE FINANZE
Il D.L.vo 109/98 dispone che il Ministero delle Finanze, nell'ambito della direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento, riservi una parte delle verifiche assegnate alla Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.
Si provvederà a concordare con il predetto Ministero termini, contenuti e modalità per l'invio, da parte di questa Amministrazione, di un elenco di soggetti beneficiari di prestazioni agevolate.

RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI IN DSC DSAN
La verifica delle false dichiarazioni fa conseguire la perdita del beneficio.
Per i servizi a tariffa agevolata la penalità del beneficio consiste nell'applicazione della tariffa di competenza per tutto il periodo di fruizione del servizio, ivi compreso il recupero delle agevolazioni concesse.
La perdita di beneficio di prestazioni erogate in base alla situazione economica dichiarata consiste nel recupero delle somme indebitamente percepite compresi gli interessi legali sulle stesse.
Le prestazioni socio assistenziali possono continuare ad essere erogate in deroga al primo capoverso del presente comma, qualora siano necessari interventi indifferibili od urgenti, ovvero perduri lo stato di bisogno col rischio di gravi pregiudizi e non vi siano altre cause ostative.

RILEVAZIONI DI ERRORI MATERIALI SANABILI IN DSC E DSAN

Si considerano errori materiali, che non ricorrono nella fattispecie delle false dichiarazioni ed attestazioni, l'irregolarità riscontrate in Dsc e Dsan non rilevanti ai fini della concessione di quel beneficio.