Direzione Generale
n. ord. 107
2000 03943/66
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTI DI NOTORIETA' PER PRESTAZIONI SOCIALI E ASSISTENZIALI AGEVOLATE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Il Regolamento di attuazione degli
artt. 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia
di semplificazioni amministrative, approvato con D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403, entrato in vigore il 23 febbraio 1999, innova in
modo organico la materia della documentazione amministrativa con
la finalità di ridurre gli adempimenti per i cittadini
e le imprese, di estendere i casi in cui si può ricorrere
alle dichiarazioni sostitutive, di eliminare o, almeno, di ridurre
al minimo il ricorso alla certificazione, di rendere effettiva
e più semplice l'acquisizione d'ufficio, già prevista
dall'art. 18 della legge 241/90, di documenti in possesso della
stessa o di altre pubbliche amministrazioni.
Com'è da considerare l'importanza
dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazioni
amministrative, così anche è necessario realizzare
un sistema di controlli.
Tale adempimento sta a significare che,
nonostante la particolare efficacia attribuita dalla legge alle
dichiarazioni sostitutive, le pubbliche amministrazioni non possono
sottrarsi, in virtù della natura pubblicistica delle funzioni
da esse svolte, ad un doveroso controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
La materia di controlli in esame è
disciplinata dal D.P.R. 403/98, art. 1, comma 2, art. 11, comma
1, e dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 109/98.
L'art. 1, comma 2, del D.P.R. 403/98 dispone
che le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni,
laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del
loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla
stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.
Tale disposizione potrebbe fare ritenere
che le verifiche debbano essere effettuate solo in presenza di
ragionevoli dubbi; tuttavia il successivo art. 11,
comma 1, del predetto D.P.R. recita così: le amministrazioni
procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
E' evidente che le espressioni usate dal
legislatore non sono particolarmente felici; infatti mentre afferma
la necessità di eseguire controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni in presenza di ragionevoli dubbi, dispone
poi che occorre procedere ad idonei controlli, anche a campione,
che rappresenta il limite minimo dell'attività di verifica.
Da quando espresso sembra quindi opportuno
ritenere che, in tema di controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive ed in riferimento al D.P.R. 403/98,
si debba procedere avendo riguardo al combinato del disposto degli
artt. 1, comma 2, e 11, comma 1, del Decreto.
Inoltre, come già ricordato, in
materia di controlli di cui trattasi, fonte di diritto è
anche il D.Lgs. 109/98 Definizioni di criteri unificati
di valutazione della situazione economica di soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51,
della Legge 27 dicembre 1997 ed in particolare l'art. 4
comma 7, che prevede che gli enti concedenti controllino,
singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità
della situazione familiare dichiarata e confrontino i dati reddituali
e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi con i dati in possesso
del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
L'art. 4 della Legge 29 dicembre 1990,
n. 407, autorizza le Regioni ed i Comuni ad accedere al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria per la verifica dei limiti
di reddito, ove previsti, per la concessione di prestazioni agevolate;
l'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni
nella Legge 1° giugno 1991, n. 166, stabilisce al comma 11
che non è considerata violazione del segreto d'ufficio
lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria,
le Regioni ed i Comuni, ai fini della verifica della correttezza
dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi
fiscali e contributivi; l'art. 27, comma 2, della Legge 31 dicembre
1996, n. 675, prevede che la comunicazione e la diffusione dei
dati personali a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste
da norme di legge o di regolamento.
Tra la Città di Torino ed il Ministero
delle Finanze in data 16 febbraio 2000 è stato stipulato
un protocollo d'intesa per lo scambio di informazioni in modalità
telematica (deliberazione della Giunta Comunale del 18 gennaio
2000 - mecc. 200000244/13 - esecutiva dall'8 febbraio 2000). All'art.
1, punto 3, del predetto protocollo si conviene che il Ministero
delle Finanze rende disponibile al Comune i dati e le notizie
individuali contenuti nel proprio sistema informativo, necessari
al controllo sulle imposte locali di cittadini e delle imprese
e sull'erogazione di prestazioni agevolate.
Se sarà necessario saranno realizzate
adeguate soluzioni per la definizione di interrelazioni, integrazioni
e di sinergie con altre pubbliche amministrazioni in sede di controllo
delle autocertificazioni.
L'effettuazione dei controlli deve essere
regolata da criteri e sostenuta da misure organizzative adeguate
e tali elementi devono costituire il riferimento essenziale per
i Direttori di Divisione e Servizi Centrali, i Dirigenti di Settore,
nonché per i responsabili dei procedimenti.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la Funzione Pubblica ha emanato in data 22
ottobre 1999 una circolare al riguardo, la n. 8/99, con la quale
ha ravvisato la necessità di fornire indicazioni alle pubbliche
amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure
di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La predetta circolare, tra l'altro, ha
precisato che le amministrazioni procedenti devono stabilire le
modalità ed i criteri attraverso i quali effettuare i controlli
a campione attenendosi alle seguenti indicazioni:
1) controllare prioritariamente le autocertificazioni
finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale,
previdenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia agevolata
e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione, nonché
nell'ambito di procedura di gara;
2) nell'effettuazione dei controlli privilegiare
la tempestività all'estensione dei medesimi. La percentuale
dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa
all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni anche
in relazione degli effetti prodotti.
Gli esiti dei controlli devono essere
tempestivamente resi pubblici e comunicati al Dipartimento per
la Funzione Pubblica.
L'amministrazione procedente deve immediatamente
dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato
il falso.
Nell'allegato al presente provvedimento
è chiarito in modo puntuale cosa vuole significare la perdita
del beneficio.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto l'art. 32, lettera g) della legge
8 giugno 1990 n. 142;
Visto l'art. 36, comma 1, dello Statuto
Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di approvare i seguenti indirizzi
per la realizzazione dei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
di atti di notorietà rese all'Amministrazione, contenuto
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento (all. A - n. );
2) di approvare il sistema sanzionatorio
per i casi di falsità in autocertificazioni rese per l'ottenimento
di prestazioni sociali agevolate, secondo quanto compiutamente
espresso nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, attesa
l'urgenza a realizzare un sistema organizzato di controlli sulla
veridicità del contenuto delle autocertificazioni, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
La verifica ed i riscontri sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (di seguito individuate con l'acronimo dsc) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (di seguito individuate con l'acronimo dsan) volte alla fruizione di prestazioni sociali ed assistenziali agevolate devono essere prioritariamente orientate sulle sotto elencate tipologie di servizi:
SERVIZI EDUCATIVI
Nidi d'Infanzia
Refezione scolastica
Servizi estivi (Centri estivi, soggiorni, ecc.)
Contributi per l'acquisto di libri di testo
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Assistenza economica ed esenzioni da ticket sanitari e tariffe
Assistenza di maternità e per il nucleo familiare
Affidamenti familiari
Assistenza educativa territoriale
Assistenza domiciliare e consegna di pasti a domicilio
Telesoccorso
Inserimenti pre lavorativi
Inserimenti in strutture diurne o residenziali
Servizi per mobilità di persone non autonome
EDILIZIA RESIDENZIALE
Bando generale di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica Assegnazione alloggi riservati all'emergenza
abitativa
Fondo per il sostegno alla locazione
Finanziamenti di edilizia residenziale pubblica
Vendita di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai legittimi
assegnatari
Agevolazioni sui contratti assistiti di locazione
Le verifiche ed i controlli su altre tipologie di dsc e dsan sono disposti con provvedimento organizzativo dei Dirigenti, che ne disciplina le modalità in analogia con quanto previsto dalla presente deliberazione.
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
a) Controllo Preventivo
Il controllo preventivo è attuato
dall'ufficio incaricato a ricevere le dsc e le dsan e consiste
nella verifica della leggibilità, della completezza e della
correttezza formale dei dati della dichiarazione. I suddetti dipendenti
sono autorizzati a trattare i dati, anche sensibili, per poter
effettuare il predetto controllo.
b) Controllo Successivo
Successivamente all'ammissione alla prestazione
agevolata viene eseguito il controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Il controllo è diretto quando viene
effettuato attraverso l'accesso diretto alle informazioni in possesso
delle varie Amministrazioni, con il collegamento con le banche
dati; è indiretto quando, non essendo possibile lo scambio
di informazioni con modalità telematiche, l'amministrazione
procedente attiva l'amministrazione certificante, affinché
confronti i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli
risultanti nei propri archivi.
c) Controlli a Campione
La forma tipica di controllo da attivare
nella generalità dei casi è a campione.
I parametri dell'attività di controllo
sono determinati in relazione alle diverse tipologie di servizi.
La definizione del numero di verifiche
da attivare e disposta con provvedimento del Direttore di Divisione
o Servizio Centrale e deve tenere conto:
- dell'elevato volume di gestione del
procedimento;
- della rilevanza economica per l'amministrazione;
- della necessità di privilegiare
la tempestività del controllo rispetto all'estensione;
- delle risorse destinabili all'attività
di controllo.
L'estrazione del campione è elaborata
con procedimento di casualità.
Indipendentemente dalla scelta a campione
delle autocertificazioni da sottoporre al controllo, questo viene
attivato anche in relazione a quelle autocertificazioni per le
quali il Responsabile del Procedimento interessato ritiene che
sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità
di quanto dichiarato.
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI
Gli esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione
devono essere in forma anonima, comunicati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.
COMUNICAZIONE AL MINISTRO DELLE FINANZE
Il D.L.vo 109/98 dispone che il Ministero delle Finanze, nell'ambito
della direttiva annuale per la programmazione dell'attività
di accertamento, riservi una parte delle verifiche assegnate alla
Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale
e patrimoniale dei nuclei dei soggetti beneficiari di prestazioni
agevolate, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva
stessa.
Si provvederà a concordare con il predetto Ministero termini,
contenuti e modalità per l'invio, da parte di questa Amministrazione,
di un elenco di soggetti beneficiari di prestazioni agevolate.
RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI IN DSC DSAN
La verifica delle false dichiarazioni fa conseguire la perdita
del beneficio.
Per i servizi a tariffa agevolata la penalità del beneficio
consiste nell'applicazione della tariffa di competenza per tutto
il periodo di fruizione del servizio, ivi compreso il recupero
delle agevolazioni concesse.
La perdita di beneficio di prestazioni erogate in base alla situazione
economica dichiarata consiste nel recupero delle somme indebitamente
percepite compresi gli interessi legali sulle stesse.
Le prestazioni socio assistenziali possono continuare ad essere
erogate in deroga al primo capoverso del presente comma, qualora
siano necessari interventi indifferibili od urgenti, ovvero perduri
lo stato di bisogno col rischio di gravi pregiudizi e non vi siano
altre cause ostative.
RILEVAZIONI DI ERRORI MATERIALI SANABILI IN DSC E DSAN
Si considerano errori materiali, che non ricorrono nella fattispecie delle false dichiarazioni ed attestazioni, l'irregolarità riscontrate in Dsc e Dsan non rilevanti ai fini della concessione di quel beneficio.