Divisione Servizi Socio Assistenziali

n. ord. 206
2000 03922/19

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 DICEMBRE 2000
(proposta dalla G.C. 9 maggio 2000)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONTRIBUTI AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A CARICO DEI PARENTI DEGLI UTENTI MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI.

    Proposta dell'Assessore Lepri.

    Premesso che:
-    la deliberazione del 14 marzo 1979 (mecc. 790838/19) ha definito i criteri di contribuzione al costo dei servizi a carico degli utenti di affidamenti, inserimenti, comunità alloggio, ricovero in istituto, assistenza domiciliare, e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi del Titolo XIII _ libro I del Codice Civile, art. 433;
-    la deliberazione del 19 marzo 1990 (mecc. 9003026/19) ha modificato la soglia di esenzione e gli importi a carico degli utenti di servizi residenziali per anziani e per disabili e dei loro parenti;
-    tali deliberazioni prevedono quindi che la civica Amministrazione richieda un contributo al costo dei servizi ai parenti degli utenti;
-    la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 marzo 1999 (mecc. 9901187/19), avente come oggetto "Servizi residenziali per persone disabili. Definizione criteri di partecipazione" ha già previsto che la partecipazione al corso dei servizi residenziali rivolti a persone disabili sia riferita solo agli utenti stessi e non ai loro familiari;
-    tale orientamento è stato riaffermato nella successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2000 (mecc. 2000 01162/19), esecutiva dal 19 marzo 2000.
    Preso atto che:
-    il Consiglio Comunale con mozione n. 1 del 10 gennaio 2000, anche sulla base del parere emesso dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili in data 8 giugno 1999, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, ha impegnato il Sindaco e l'Assessore competente ad escludere la richiesta di contributo al costo dei servizi socio assistenziali ai parenti degli utenti, compresi quelli tenuti agli alimenti;
-    la spesa prevista, calcolata sulla base delle esperienze precedenti, ammonta presumibilmente a L. 540.000.000 annui e sarà comunque definita con l'adozione delle successive determinazioni dirigenziali di impegno della relativa spesa;
-    è in atto un riordino a livello nazionale delle normative relative al computo del reddito per accedere alle prestazioni socio assistenziali.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    nel caso di persone anziane non autosufficienti così valutate dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica, di escludere i loro parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 del Codice Civile dalla contribuzione al costo dei servizi socio assistenziali, prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale 14 settembre 1979 (mecc. 790838/19) e dalla deliberazione del 19 marzo 1990 (mecc. 9003026/19) con medesimo oggetto;
2)    di dare atto che il presente provvedimento determina presumibilmente un maggior costo rispetto al bilancio previsionale del 2000 stimato in Lire 540.000.000, e che detta cifra calcolata sulla base delle esperienze precedenti sarà comunque definita con l'adozione delle successive determinazioni dirigenziali di impegno della relativa spesa subordinatamente all'assunzione della necessaria conseguente variazione di Bilancio.