Divisione Servizi Socio Assistenziali
n. ord. 206
2000 03922/19
OGGETTO: CONTRIBUTI AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A CARICO DEI PARENTI DEGLI UTENTI MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI.
Proposta dell'Assessore Lepri.
Premesso che:
- la deliberazione del 14 marzo 1979 (mecc.
790838/19) ha definito i criteri di contribuzione al costo dei
servizi a carico degli utenti di affidamenti, inserimenti, comunità
alloggio, ricovero in istituto, assistenza domiciliare, e dei
parenti tenuti agli alimenti ai sensi del Titolo XIII _ libro
I del Codice Civile, art. 433;
- la deliberazione del 19 marzo 1990 (mecc. 9003026/19)
ha modificato la soglia di esenzione e gli importi a carico degli
utenti di servizi residenziali per anziani e per disabili e dei
loro parenti;
- tali deliberazioni prevedono quindi che
la civica Amministrazione richieda un contributo al costo dei
servizi ai parenti degli utenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale
del 22 marzo 1999 (mecc. 9901187/19), avente come oggetto "Servizi
residenziali per persone disabili. Definizione criteri di partecipazione"
ha già previsto che la partecipazione al corso dei servizi
residenziali rivolti a persone disabili sia riferita solo agli
utenti stessi e non ai loro familiari;
- tale orientamento è stato riaffermato
nella successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio
2000 (mecc. 2000 01162/19), esecutiva dal 19 marzo 2000.
Preso atto che:
- il Consiglio Comunale con mozione n.
1 del 10 gennaio 2000, anche sulla base del parere emesso dal
Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili
in data 8 giugno 1999, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni
non possono imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei
servizi socio assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti
ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, ha impegnato il
Sindaco e l'Assessore competente ad escludere la richiesta di
contributo al costo dei servizi socio assistenziali ai parenti
degli utenti, compresi quelli tenuti agli alimenti;
- la spesa prevista, calcolata sulla base
delle esperienze precedenti, ammonta presumibilmente a L. 540.000.000
annui e sarà comunque definita con l'adozione delle successive
determinazioni dirigenziali di impegno della relativa spesa;
- è in atto un riordino a livello
nazionale delle normative relative al computo del reddito per
accedere alle prestazioni socio assistenziali.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) nel caso di persone anziane non autosufficienti
così valutate dalla competente Unità di Valutazione
Geriatrica, di escludere i loro parenti tenuti agli alimenti ex
art. 433 del Codice Civile dalla contribuzione al costo dei
servizi socio assistenziali, prevista dalla deliberazione del
Consiglio Comunale 14 settembre 1979 (mecc. 790838/19) e
dalla deliberazione del 19 marzo 1990 (mecc. 9003026/19)
con medesimo oggetto;
2) di dare atto che il presente provvedimento
determina presumibilmente un maggior costo rispetto al bilancio
previsionale del 2000 stimato in Lire 540.000.000, e che detta
cifra calcolata sulla base delle esperienze precedenti sarà
comunque definita con l'adozione delle successive determinazioni
dirigenziali di impegno della relativa spesa subordinatamente
all'assunzione della necessaria conseguente variazione di Bilancio.