Divisione Servizi Socio-Assistenziali n.
ord. 90
Settore Anziani 2000
03571/19
OGGETTO: NUOVA R.S.A. SITA A TORINO IN VIA BOTTICELLI ANGOLO VIA CORELLI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Lepri,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Nell'ambito del programma di realizzazione
nel territorio cittadino di residenze socio- assistenziali per
anziani non autosufficienti, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 11 aprile 1989 (mecc. 8901312/30), esecutiva
dal 5 maggio 1989, inserito nel Piano Regionale previsto dall'art.
20 della Legge Finanziaria n. 67 dell'11 marzo 1988, una di esse
è stata localizzata in via Botticelli ang. via Corelli
con deliberazione n. 4729 approvata dal Consiglio Comunale in
data 20 novembre 1989 (mecc. 8913518/30), esecutiva dal 23 dicembre
1989.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 27 luglio 1994 (mecc. 9405933/30), è stato approvato
il piano finanziario per la costruzione dell'immobile, per una
spesa complessiva di Lire 17.294.506.549, di cui Lire 9.979.506.549
a carico della Città mediante mutuo concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti e Lire 7.315.000.000 con contributo regionale
ai sensi della Legge n. 67/1988, finalizzato alla realizzazione
della R.S.A.
Con deliberazione della Giunta Comunale
del 2 luglio 1996 (mecc. 9604456/30), fu recepita la deliberazione
regionale di delega al Comune di Torino per la realizzazione di
tre presidi R.S.A., tra cui quello in oggetto.
Con deliberazione del 24 settembre 1996
(mecc. 9605848/03), fu aggiudicata l'asta pubblica per la realizzazione
del presidio, la cui direzione lavori è stata affidata
al Settore Tecnico competente del Comune di Torino.
Poiché l'area oggetto di realizzazione
della R.S.A. era pervenuta al patrimonio della Città dall'ex
Ospedale San Giovanni Battista con vincolo di destinazione a favore
delle UU.SS.LL., tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 del
D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la
Città definiva nel 1994 delle intese con l'U.S.S.L. TO-VI,
successivamente confermate con deliberazione n. 60 del 17 febbraio
1995 dall'Azienda Regionale U.S.L. 4, per addivenire alla costituzione
di un diritto di superficie a favore della Città sull'area
di via Botticelli. Non risultando ad oggi perfezionato con provvedimento
regionale, come previsto dal D.L.vo 502/92 e s.m.i., il trasferimento
delle proprietà dell'area in capo all'Azienda Sanitaria
Locale 4, detto diritto di superficie non è stato ancora
costituito.
In considerazione del prevalente carattere
sanitario della struttura, la gestione di tale presidio sarà
affidata all'Azienda Sanitaria Locale n. 4, competente per territorio.
Contestualmente si rende necessario approvare
apposita convenzione di gestione tra l'Azienda Sanitaria Locale
n. 4 e la Città di Torino - Divisione Servizi Socio-Assistenziali
- per l'inserimento di anziani non autosufficienti, fino al 31
dicembre 2001 e da rinnovarsi di anno in anno, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
A tale scopo, la Città ha sottoposto
all'Azienda Sanitaria Locale n. 4 lo schema di convenzione per
l'utilizzo dell'intero immobile sito a Torino in via Botticelli
ang. via Corelli, della durata di anni dieci, rinnovabile alle
stesse condizioni fermo restando il rinnovo della convenzione
di cui sopra, con decorrenza dalla data di consegna dell'immobile
che verrà fatto constare da apposito verbale.
L'utilizzo di cui sopra è assentito
a titolo gratuito, tenuto conto delle finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite dal conduttore, nonché della
gestione dell'attività socio-assistenziale a rilievo sanitario,
a condizioni di particolare favore per la Città, così
come previsto dall'art. 6 della convenzione per l'inserimento
degli Ospiti cui la presente è subordinata.
Le condizioni favorevoli alla Città
sono rappresentate:
- dalla possibilità di essere sollevata
dall'affrontare la gestione diretta del presidio, che comporterebbe
impegno economico per le spese di funzionamento (in particolare
riferito a personale e manutenzione);
- dalla possibilità di consentire
l'applicazione di tariffe per l'utenza (e quindi per il Comune
stesso, per la parte relativa a cittadini con reddito insufficienti)
inferiori a quelle applicate in strutture analoghe (L. 59.000
al giorno a fronte di quote mediamente oscillanti sulle 70- 80.000
Lire).
Tale disciplinare per l'utilizzo dell'immobile
è stato concordato tra i Direttori Generali della Città
e dell'A.S.L. 4 ed accettato dall'A.S.L. 4 con nota prot. n. 2316
del 29 marzo 2000 e costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
In esso si conviene di ripartire tra i
due Enti le quote proprietarie dell'intero complesso in base alle
spese documentate ed effettuate e di affidare ad un tecnico di
comune fiducia le stime relative, salvo diverse indicazioni che
verranno date dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza
della Regione Piemonte sulle quote di proprietà dell'A.S.L.
4, in relazione al finanziamento ricevuto e trasferito alla Città
di Torino. La Città al riguardo ha richiesto parere sotto
il profilo giuridico-patrimoniale della legittimità di
quanto asserito dall'A.S.L. 4 in merito al regime in comproprietà
dell'immobile.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
espresse in narrativa, la convenzione tra l'Azienda Sanitaria
Locale n. 4 di Torino e la Città di Torino - Divisione
Servizi Socio-Assistenziali - per l'inserimento di anziani non
autosufficienti nella R.S.A. di via Botticelli angolo via Corelli,
a gestione sanitaria, fino al 31 dicembre 2001, da rinnovarsi
di anno in anno con apposito provvedimento, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 -
n. );
2) di approvare, per le motivazioni e con
le modalità espresse in narrativa, la convenzione per l'utilizzo
gratuito dell'intero immobile sito a Torino in via Botticelli
ang. via Corelli in capo all'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di
Torino, per la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data
di consegna dei locali, che verrà fatto constare da apposito
verbale, e secondo le condizioni riportate nel disciplinare, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all. 2- n. ) con riserva di definire gli aspetti patrimoniali,
così come previsto nella succitata convenzione;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.