Divisione Edilizia e Urbanistica
n. ord. 102
2000 03476/09
OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE - "AMBITO 8.14
GARDINO"
SUB-AMBITO U2 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONCESSIONE CONVENZIONATA
STIPULATA IL 3 APRILE 1997 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
n. 386 in data 11 novembre 1996 (mecc. 9606385/57), esecutiva
dal 19 dicembre 1996, ha approvato la Concessione Convenzionata,
ai sensi dell'art. 49, V° comma L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art.
32 L. 457/78, relativa al sub-ambito U2 dell'"Ambito 8.14
Gardino".
La predetta Convenzione è stata
stipulata in data 3 aprile 1997, rogito notaio dott. Felice Rossi,
n. di repertorio 40180/11495, registrato a Torino in data 11 aprile
1997, al n. 9381.
In data 10 ottobre 1998 è stata
rilasciata la Concessione Edilizia n. 652/98 alla Soc. MO.CLA
di De Francesco Giuseppe e C. s.a.s. che, come da rogito notaio
dott. Flavia Pesce Mattioli del 12 maggio 1998, n. repertorio
36411, n. atti 95544, è subentrata alla proprietà
firmataria della precedente Concessione Convenzionata.
La suddetta Convenzione prevedeva, al
punto H) lettera b delle Premesse ed all'art. 6 , l'obbligazione
da parte dei Proponenti al pagamento degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria secondo le tariffe tabellari, mentre l'attuale
proprietà intende eseguire, a scomputo degli oneri dovuti,
le opere di urbanizzazione previste dalla scheda normativa.
La Soc. MO.CLA di De Francesco Giuseppe
e C. s.a.s., proprietaria dell'intera superficie del sub-ambito
U2, ha presentato in data 18 gennaio 2000 la richiesta di modificazione
ed integrazione della suddetta Concessione Convenzionata.
Considerato che l'obbligazione al pagamento
degli oneri di urbanizzazione da parte dei Proponenti comporta
per la Città l'onere di progettare e realizzare le opere
di urbanizzazione a propria cura e spese e considerato inoltre
che gli attuali carichi di lavoro dei Settori tecnici preposti
a tale attività ed i termini prescritti dalla vigente legislazione
sui LL.PP. non consentirebbero la realizzazione delle suddette
opere, nei tempi congruenti con l'ultimazione degli interventi
privati, si è ritenuto opportuno accettare la richiesta
presentata dalla Soc. MO.CLA.
La nuova convenzione prevede che:
- gli articoli n. 1-2-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16
e i dati tecnici fondamentali dell'intervento della precedente
convenzione conservino piena validità e rimangano invariati;
- gli articoli n. 3-4-7-14 della precedente
convenzione vengano modificati con un nuovo testo;
- vengano inseriti gli articoli 6bis -
7bis - 12bis.
La Società Proponente si obbliga,
pertanto, a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione
dovuti (art. 11 L. 10/77), tutte le opere di urbanizzazione previste
dai relativi progetti di massima, che fanno parte della Concessione
Convenzionata, e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse.
Tali opere consistono nella realizzazione
del parcheggio pubblico, delle reti di fognatura e dell'illuminazione
pubblica relativa al parcheggio e allo spazio attrezzato per la
sosta e lo svago.
L'importo complessivo di tali opere, individuato
in base alle valutazioni dei singoli progetti, al quale è
stato applicato il coefficiente di riduzione del 10%, di cui alla
deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57),
è di L. 412.360.740 IVA inclusa (pari a 212.966,55 Euro),
salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva
derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed
Enti competenti.
A definizione della transazione verrà
emessa regolare fattura.
Sulla base delle indicazioni progettuali
verificate in sede di rilascio della Concessione Edilizia e successive
varianti, i suddetti oneri ammontano ad oggi a L. 473.656.383
(pari a 244.623,10 Euro), di cui le prime tre rate, per un importo
pari a L. 356.811.966 (Euro 184.278,00) già versate, e
la quarta rata pari a L. 116.844.417 (Euro 60.345,10) da versare
entro il 22/04/2000.
Considerato, pertanto, che in luogo del
pagamento degli oneri residui dovuti verranno realizzate le suddette
opere a scomputo, il cui valore è garantito dalle fideiussioni
già prestate, verrà sospeso il pagamento dell'ultima
rata e l'eventuale conguaglio o restituzione degli oneri di urbanizzazione
sarà disposto con determinazione dirigenziale a seguito
del collaudo favorevole delle opere, sulla base del valore riconosciuto
nel progetto esecutivo delle opere stesse.
La fideiussione, già prestata a
garanzia dell'ultima rata degli oneri di urbanizzazione dovuti,
verrà svincolata fino alla corrispondenza dell'80% a fine
lavori e l'eventuale restante 20% sarà svincolato entro
60 giorni dopo il collaudo favorevole delle opere.
Pertanto:
- oneri di urbanizzazione L.
473.656.383 (Euro 244.623,10)
di cui già versati (3 rate)
L.
356.811.966 (Euro 184.278,00)
- costo opere di urbanizzazione da realizzare
a scomputo (circa) L.
412.360.740 (Euro 212.966,55)
- conguaglio previsto, sul totale degli
oneri dovuti (circa) L.
61.295.643 (Euro 31.656,55)
Per le modalità di attuazione di
tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia
al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato
al presente provvedimento.
Il progetto relativo alle opere di urbanizzazione
primaria da realizzarsi dalla Soc. MO.CLA a scomputo di parte
degli oneri di urbanizzazione dovuti, comprensivi del computo
metrico estimativo, è stato trasmesso alla competente Divisione
Ambiente e Mobilità e all'AEM che hanno espresso di massima
pareri favorevoli con alcune precisazioni di carattere progettuale
da introdurre in sede di progettazione esecutiva delle opere stesse.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e
s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile
1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1) Le modifiche ed integrazioni alla
concessione convenzionata concernente il sub-ambito U2 dell'Ambito
8.14 che si compone dei seguenti elaborati:
- Lo schema di
convenzione redatto ai sensi dell'art.49 della L.R. 56/77 e s.m.i.
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all. 1 - n. ).
- Il progetto di
massima delle opere di urbanizzazione (all. 2 - n. ).
2) di rinviare a successiva determinazione
dirigenziale a seguito di approvazione del progetto esecutivo,
la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata
e all'impegno di spesa, corrispondente al progetto di massima
a L. 412.360.740 IVA inclusa, (pari a 212.966,55 Euro), per le
opere di urbanizzazione a scomputo. La restante entrata derivante
dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico della Proponente
Società verrà accertata con successiva determinazione
dirigenziale nel bilancio di competenza.
3) L'attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione
stessa, entro il termine di tre mesi come da atto d'obbligo presentato
dal Proponente (all. 3 - n. ), unitamente alla relativa garanzia
fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il
ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del
Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra
il Comune di Torino e la Soc. MO.CLA di De Francesco Giuseppe
e C. s.a.s. con sede in Moncalieri, Via Bogino n. 13, con l'autorizzazione
all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune
di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione
tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella
specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché
le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.