Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale n.
ord. 80
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali 2000
03332/64
OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE ATM NELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA AZIENDA TORINESE MOBILITA' S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 17 (COMMI 51-57) DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l'Assessore Corsico.
Il Consiglio Comunale, in ottemperanza
a quanto previsto dalla L. 142/90, con deliberazione in data 20
febbraio 1995 (mecc. 9409946/01), avviava la trasformazione delle
aziende municipalizzate torinesi in Società per Azioni
e Aziende Speciali e, tra l'altro, demandava alla Giunta di provvedere,
in collaborazione con le aziende stesse alla predisposizione di
vari atti e di quanto necessario per procedere alle trasformazioni,
riservando al Consiglio l'esercizio del potere deliberativo su
tali atti.
In data 13 marzo 1997, il Consiglio Comunale
con deliberazione n. 150 (mecc. 9701208/64) approvava gli atti
necessari per la costituzione, a far data dal 1° aprile 1997,
dell'Azienda Speciale denominata Azienda Torinese Mobilità,
con il patrimonio già facente capo all'Azienda Tranvie
Municipali, costituita tramite il riscatto della rete tranviaria
della società elettrica Alta Italia in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 28 novembre
1906, ed avente come scopo la gestione del servizio pubblico di
trasporto locale.
Tuttavia in materia di servizi pubblici
locali, si è assistito ad una continua e serrata produzione
normativa, volta ad un'ottimizzazione dei servizi ed alla fissazione
di obiettivi che sottostanno all'adozione di strumenti privatistici.
Già la legge 142/90 ha previsto
per la gestione del servizio pubblico l'assunzione della forma
societaria finalizzata ad un recupero di efficienza delle imprese
pubbliche locali in una prospettiva di attuazione definitiva dei
principi di remuneratività del servizio erogato, di economicità,
di equilibrio finanziario della gestione, di miglioramento della
qualità, di certezza del Bilancio e, infine, di snellimento
delle procedure interne improntate ad uno schema imprenditoriale
e non solo amministrativo.
Il passaggio alla gestione in forma societaria
dei servizi già espletati dalle Aziende Speciali, è
stato inoltre oggetto di attento esame e semplificazione da parte
del legislatore che è intervenuto con una speciale ed innovativa
disciplina di snellimento. La recente legge Bassanini (Legge 15
maggio 1997 n. 127) è intervenuta modificando il testo
dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 142/90, con
la previsione che gli EE.LL. possano costituire o partecipare
a società a prevalente capitale pubblico "qualora
sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale
del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici
o privati", e prevedendo che le Aziende Speciali si possano
trasformare in società per azioni e a responsabilità
limitata.
L'art. 17, commi 51- 57 della legge stessa
ha introdotto infatti un iter semplificato per la trasformazione
delle Aziende Speciali, costituite ai sensi dell'art. 22, c. 3,
lett. c) della L. 142/90 in Società per Azioni, consentendo
ai Comuni di trasformare le Aziende con atto unilaterale garantendo
la continuità di tutti i rapporti sotto la nuova forma
giuridica (la trasformazione attua un'ipotesi di successione universale
dall'Azienda Speciale alla Società) e consentendo all'Ente
di restare unico azionista per un periodo massimo di due anni.
Il legislatore, inoltre, al fine di rafforzare
la spinta alla trasformazione, è anche intervenuto espressamente
in materia di trasporto pubblico locale. L'art. 18 del D.Lgs 19
novembre 1997 n. 422, come modificato dal D.Lgs 20 settembre 1999
n. 400, prevede che le Regioni e gli EE.LL., nelle rispettive
competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano,
entro e non oltre il 31/12/2000, la trasformazione delle Aziende
Speciali e dei Consorzi anche con le procedure di cui all'art.
17 commi 51 e seguenti della Legge 15 maggio 1997 n. 127 in Società
per Azioni .. L'attenzione del legislatore al riassetto
organizzativo del trasporto pubblico locale risponde anche alla
finalità espressamente dichiarata dallo stesso D.Lgs di
incentivare il superamento degli assetti monopolistici ed
introdurre regole di concorrenzialità nella gestione ..
La Legge della Regione Piemonte 4 gennaio
2000 n. 1 Norme in materia di trasporto pubblico locale
recepisce i principi e le finalità di cui al predetto D.Lgs.
al fine di rendere il servizio più efficiente ed efficace
e, all'articolo 22, detta norme in materia di riassetto organizzativo
delle aziende pubbliche, prevedendo che gli Enti Locali procedano
alla trasformazione delle Aziende Speciali in Società di
Capitali di cui gli Enti possono restare socio unico per un periodo
non superiore a due anni. La trasformazione deve essere completata
entro il 31 dicembre 2000. L'art. 22 c. 5 della Legge Regionale
prevede altresì che gli EE.LL che effettuano la trasformazione
entro il termine stabilito, possono procedere, per una sola volta,
all'affidamento diretto dei servizi alle Società derivanti
dalla trasformazione mediante la stipulazione dei relativi contratti
per un periodo non superiore ai due anni. Ove la trasformazione
non avvenga entro il termine indicato, la Legge stabilisce i criteri
di intervento prima a carico del Sindaco, successivamente a carico
della Regione che procede all'affidamento dei servizi mediante
procedure concorsuali. A seguito dell'attivazione delle procedure
concorsuali saranno garantite ai lavoratori dipendenti dell'ATM
S.p.A. l'assorbimento nelle condizioni vigenti al momento dell'espletamento
della gara sia in termini salariali che contrattuali, da parte
del soggetto aggiudicatario del servizio.
La trasformazione conseguente dalla puntuale
applicazione della normativa statale nonché della
normativa regionale, acquisisce pertanto particolare rilievo nell'organizzazione
del trasporto pubblico locale, che sta ricevendo un decisivo stimolo
dalla profonda evoluzione in corso in materia.
L'assunzione della forma societaria nascente
dalla trasformazione viene a configurarsi come un passo di particolare
importanza sia sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa, che sotto il profilo della graduale introduzione
di regole di concorrenza anche nel settore in oggetto, infatti
essa:
- dà vita, per garantire e consolidare
la gestione pubblica dei servizi di trasporto e affini in ambito
locale, ad un soggetto aziendale dotato di forte capacità
competitiva che deve perciò disporre di capacità
di decisioni rapide ed imprenditoriali contraddistinte da una
autonomia organizzativa e decisionale basate su di un'azione soggetta
al giudizio pieno dei soci;
- crea le condizioni per passare da una
concezione tradizionale, monoblocco, dell'azienda ad un'articolazione
societaria in grado di associare alla contitolarità della
società altri enti pubblici locali, conseguendo in tal
modo indubbi vantaggi in termini di coordinamento delle attività
e dei programmi di settore ed evitando ulteriori sovrapposizioni
di compiti ed attività svolti a livello locale da altri
gestori di servizi, nonché avviando un'eventuale collaborazione
con operatori economici privati non solo in termini finanziari,
ma anche di competenza e professionalità.
La trasformazione dell'azienda in Società
per Azioni inoltre può concorrere al raggiungimento di
ulteriori importanti obiettivi di sviluppo economico della Città
attraverso:
- il rafforzamento finanziario dell'azienda
trasformata, l'espansione territoriale e settoriale dell'attività,
l'accesso a più vaste reti per quanto riguarda mercati,
tecnologie e partnerships, favorendone la crescita con positive
conseguenze sul piano occupazionale e reddituale in considerazione
dell'obbligo già sancito dal D.Lgs. 400/99 di affidare
i servizi di trasporto esclusivamente mediante procedure concorsuali.
Pertanto una ATM più solida e forte può più
facilmente concorrere all'assegnazione del servizio di trasporto
collettivo nell'ambito torinese, ma può anche più
facilmente concorrere su altre aree territoriali;
- lo stimolo ad una maggior efficienza
e qualità del servizio, in quanto la legislazione prevede
la possibilità di un affidamento diretto alle società
per azioni trasformate entro il 31/12/2000 solo per una volta
e per un periodo massimo di due anni;
- la qualificazione di Torino quale polo
capace di fornire know-how gestionale e di engineering nell'ambito
dei servizi di trasporto collettivo, che lo sviluppo dell'azienda
trasformata può favorire;
- l'accesso al credito da parte dell'azienda
stessa che, in tal modo, non dovrà più necessariamente
dipendere dai trasferimenti del Comune, ma potrà reperire
sul mercato i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento;
- la costituzione di una società
per azioni, quale tappa avanzata del processo evolutivo dell'azienda,
che apre percorsi ed opportunità altrimenti negate all'azienda
speciale e che colloca i servizi e le attività in una prospettiva
di mercato, e quindi di innovazione.
Le predette motivazioni sono rafforzate
dal favore della disciplina fiscale: l'art. 17, comma 56 della
L. 127/97 prevede che il conferimento e l'assegnazione dei beni
degli Enti Locali e delle Aziende Speciali alle Società
per Azioni costituite ai sensi del comma 51 della stessa Legge
sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali
e regionali.
Alla luce della vigente normativa e considerata
l'attuale limitazione dell'autonomia gestionale dell'Ente rispetto
alle forme di gestione, appare opportuno avviare la fase di trasformazione
dell'Azienda Speciale ATM in Società per Azioni, attraverso
il procedimento unilaterale disciplinato dall'art.17, c. 51-57
della L. 127/97, con la presente delibera di trasformazione che
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione
di società previsti dalla vigente normativa civilistica,
fermo restando l'obbligatoria osservanza degli articoli 2330,
c.3 e 4 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società)
e 2330 bis (pubblicazione dell'atto di costituzione).
La nuova società è pertanto
costituita con il presente provvedimento deliberativo ed è
regolata dallo Statuto allegato che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, quale predisposto dagli uffici della Pubblica Amministrazione,
sentito il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori
dell'Azienda.
In particolare la società nascente
dalla trasformazione:
- è denominata Azienda Torinese
Mobilità S.p.A., in forma abbreviata ATM Torino S.p.A.,
- ha sede in Torino, corso Turati, 19/6,
- ha il seguente oggetto sociale:
- la progettazione,
costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico;
- la gestione comunque
conseguita di servizi di trasporto pubblico;
- la progettazione,
costruzione, gestione dei parcheggi, in struttura e su strada,
e la relativa vigilanza;
- la gestione di
servizi di rimozione e bloccaggio autoveicoli;
- la gestione di
servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale
e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la
gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale,
statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché
la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del
trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, compresa
la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto
pubblico;
- la progettazione,
costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla
gestione del traffico;
- la progettazione,
costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse
turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio.
- La società
ha ancora come oggetto la promozione, progettazione, direzione
lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario
di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in
qualunque modo attinenti all'oggetto.
La società potrà compiere
tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il
conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre
in essere operazioni immobiliari,
mobiliari, commerciali, industriali e
finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento
dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni
al pubblico risparmio ai sensi dell'art 18 della Legge n. 216
del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei
confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4,
c. 2, Legge 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui
alla Legge 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal D.Lgs.
1° settembre 1993 n. 385.
La società, nel rispetto dell'eccezione
di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte
le attività di cui sopra in via diretta o assumendo partecipazioni
ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane
che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare
al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali
per obbligazioni sia proprie che di terzi;
- il Capitale Sociale iniziale della società
è determinato in Lire 523.753.371.156, suddiviso in n.
523.753.371.156 azioni nominative da L. 1 ciascuna ed è
interamente sottoscritto dalla Città di Torino quale unico
socio della Società fino a quando non saranno alienabili
le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla
trasformazione. Trascorso il biennio, il Comune di Torino passerà
dalla partecipazione totalitaria a quella maggioritaria, adottando
la soluzione di assetto societario indicato dall'art. 22, lett.
e) della L. 142/90;
L'importo del Capitale Sociale deriva
da:
- Fondo di dotazione L.
489.943.952.003
- Aumento Capitale conseguente alla patrimonializzazione
degli utili derivanti dalla gestione
parcheggi L.
35.667.836.153
- Diminuzione del Capitale per cessione
Terreni Fontanesi/Nizza L. (1.858.417.000)
------------------------
- Capitale Sociale L.
523.753.371.156
Si rileva infatti che:
- con deliberazione n. 12 in data 24 gennaio
2000 (mecc. 9912871/64) il Consiglio Comunale ha approvato la
diminuzione del Capitale di dotazione dell'azienda per l'acquisizione
a favore della Città del diritto di proprietà sui
terreni denominati Fontanesi e Nizza- Carducci,
con riserva a favore dell'azienda dei diritti di superficie meglio
individuati, anche nel loro valore, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 215 in data 10 febbraio 2000 (mecc. 200001028/64);
- con il medesimo provvedimento n. 12 il
Consiglio Comunale ha previsto un futuro aumento del fondo di
dotazione per un ammontare di L. 35.667.836.153, conseguente alla
patrimonializzazione degli utili derivanti dalla gestione dei
parcheggi cittadini, così come previsto dal relativo contratto
di servizio.
Peraltro a fine 1998 la Società
esponeva perdite mandate a nuovo per L. 92.710.280.476: tale posta
verrà mantenuta all'interno del Patrimonio Netto della
nuova S.p.A. con la stessa descrizione in quanto la stessa verrà
ripianata con i finanziamenti di cui alla legge 194/98 o della
Regione Piemonte stessa.
Il Capitale Sociale così determinato
non è pertanto inferiore al Fondo di Dotazione della Azienda
Speciale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato
e non è inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione
delle società medesime, ciò ai sensi dell'art. 17,
comma 51 della L. 127/97.
Ai sensi dell'art. 17, c. 53 L. 127/97,
ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti, entro tre mesi dalla costituzione della Società,
gli amministratori dovranno richiedere ad un esperto designato
dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2343 primo comma del Codice Civile.
Entro sei mesi dal ricevimento della relazione, gli amministratori
e i sindaci dovranno determinare i valori definitivi di conferimento
dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione
stessa e, se sussistono fondati motivi, dopo aver proceduto alla
revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento
non saranno determinati in via definitiva le azioni della Società
sono inalienabili.
Rispetto alle condizioni contrattuali,
all'occupazione dei lavoratori ATM e a tutti i rapporti già
in capo all'Azienda Speciale va ricordato che le società
costituite dalla trasformazione di aziende speciali conservano
tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e
subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie con successione universale della società
alla Azienda Speciale, senza soluzioni incisive sulla continuità
del servizio e sugli affidamenti connessi e con l'espressa conferma
a favore della Società così costituita della prosecuzione
in affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici già
facenti capo all'Azienda ATM.
A tal proposito si conferma quanto previsto
nella deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2000
(mecc. 9912871/64) relativamente alla integrazione della Convenzione
tra la Città e l'ATM circa l'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari
e di fermata nella parte in cui si specifica a carico dell'ATM
l'onere dei rinnovi e delle migliorie nonché della manutenzione
ordinaria e straordinaria sia del suolo che degli armamenti, precisando
per questi ultimi l'obbligo di larghezza non inferiore a mt. 3,5.
- L'Amministrazione della Società
per i primi tre anni viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione
composto da cinque membri, in analogia al numero dei consiglieri
nominati nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.
In base al normale iter procedurale che regola le nomine degli
amministratori e dei sindaci rappresentanti della Città
negli organi di amministrazione delle aziende e società,
il Sindaco, con nota del 27 aprile 2000 ha indicato i primi amministratori
di ATM S.p.A. nelle seguenti persone:
- BARZAN Carlo,
nato a Portacomaro (AT), il 17/01/1945
- CAPPELLATO Vanni,
nato a Frotta Polesine (RO), il 02/07/1957
- GARIGLIO Davide,
nato a Torino, il 03/04/1967
- GRILLI Renato,
nato a Troia (FG), il 17/07/1941
- GUIATI Giancarlo,
nato a Copparo (FE), il 07/04/1949
- Il Collegio Sindacale si compone del
Presidente e di due Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati
due sindaci supplenti.
A comporre il primo Collegio Sindacale,
per la durata del primo triennio, con la stessa nota del 27 aprile
2000 il Sindaco ha indicato i signori:
- JONA CELESIA
Lionello, nato a Torino il 14/06/1936, Sindaco Effettivo, iscritto
nel registro dei revisori contabili, con funzioni di Presidente;
- FLORIO Mario
Emanuele, nato a San Severo (FG) il 15/05/1941, Sindaco Effettivo,
iscritto nel registro dei revisori contabili;
- GARDI Margherita,
nata a Torino il 4/10/1946, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro
dei revisori contabili;
- GOLDONI Carlo
Federico, nato a Milano il 26/02/1961, Sindaco supplente, iscritto
nel registro dei revisori contabili;
- TEALDI Luigi,
nato a Terni il 10/11/1962, Sindaco supplente, iscritto nel registro
dei revisori contabili.
- La Società ha durata fino al 31/12/2100.
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia
allo Statuto allegato.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di approvare la trasformazione, ai
sensi dell'art 17, comma 51 della L. 127/97 della Azienda Speciale
Azienda Torinese Mobilità, costituita ai sensi
dell'art. 22, c 3, lettera c) della L 142/90, nella Società
per Azioni a maggioranza pubblica locale denominata Azienda
Torinese Mobilità S.p.A., in forma abbreviata A.T.M.
Torino S.p.A. sulla base delle previsioni normative del
D.Lgs. 422/97 come modificato dal D.Lgs. 400/99, della legge Regione
Piemonte n.1/2000, e per le motivazioni di cui in narrativa che
si richiamano integralmente; la trasformazione avrà decorrenza
dalla data di iscrizione della società nel Registro delle
Imprese. Ai fini contabili, ove possibile, la trasformazione decorrerà
a far data dal 1/1/2000;
2) di approvare lo statuto della predetta
Società per Azioni che si allega alla presente deliberazione
(all. 1 - n. ), per farne parte integrante e sostanziale, richiamandone
tutte le indicazioni, che unitamente a quelle contenute in narrativa,
si intendono riportate e trascritte, ed in particolare:
a) la società
ha sede in Torino, corso Turati 19/6;
b) il comune di
Torino è unico azionista;
c) la società
ha durata fino al 31/12/2100;
d) il primo esercizio
sociale si chiuderà il 31.12.2000;
3) di stabilire che il Capitale Sociale
della società ATM Torino S.p.A. è di L. 523.753.371.156,
rappresentato da numero 523.753.371.156 azioni del valore nominale
di L. 1 (lire una) ciascuna, così come determinato in narrativa,
ed è superiore al Fondo di Dotazione dell'azienda risultante
dall'ultimo bilancio approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 51
Legge 127/97;
4) di confermare, per quanto possa occorrere,
che il capitale come sopra determinato è comprensivo dell'aumento
di capitale di L. 35.667.836.153, a favore dell'azienda speciale
ATM , di cui il Consiglio Comunale aveva già preso atto
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9912871/64), e
che detto aumento sarà finanziato con economie di finanziamenti
contratti precedentemente e/o mediante accensione di un finanziamento
a m/l termine con Istituto da stabilire;
5) di prendere atto delle perdite riportate
a nuovo per L. 92.710.280.476, con la precisazione che dette perdite
saranno ripianate con i finanziamenti stabiliti dalla Legge 194/98
o a mezzo di finanziamenti regionali della Regione Piemonte. Il
residuo del Patrimonio Netto conferito viene imputato a riserve
e fondi, con la stessa denominazione e destinazione previste nel
bilancio dell'Azienda trasformata, ove possibile;
6) di dare atto che la quota di capitale
del Comune di Torino, quale socio unico della società ATM
S.p.A., fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque
per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione,
è corrispondente a numero 523.753.371.156 azioni del valore
nominale di L. 1 cadauna, che saranno interamente sottoscritte
dal Sindaco pro tempore. Entro due anni la partecipazione totalitaria
pubblica dovrà essere sostituita con la partecipazione
maggioritaria pubblica, ciò ai sensi e per gli effetti
dell'art. 22, lett. e) della L. 142/90;
7) di prendere atto che, entro tre mesi
dalla costituzione della Società, gli amministratori dovranno
richiedere ad un esperto del Tribunale una relazione giurata di
stima ai sensi dell'art. 2343, c.1 del C.C., contenente la descrizione
dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
attribuito e i criteri di valutazione seguiti;
8) di prendere atto che, nei sei mesi successivi
alla predisposizione della relazione giurata di stima di cui al
precedente punto, gli amministratori ed i Sindaci provvederanno
a controllare la valutazione contenuta nella suddetta relazione,
procederanno alla revisione di stima anche sulla base di quanto
stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 9912871/64
e, se sussistono fondati motivi, determineranno definitivamente
i valori patrimoniali conferiti e provvederanno a tutti gli altri
adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in S.p.A..
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati
in via definitiva le azioni della società sono inalienabili;
9) di prendere atto che in occasione della
perizia dei valori patrimoniali, si procederà ad adeguare
per arrotondamento il Capitale Sociale della ATM S.p.A. in Euro,
rideterminando conseguentemente il valore nominale delle azioni,
anche con operazioni che comportino la movimentazione delle riserve,
e comunque dopo che il capitale sarà determinato nel suo
esatto ammontare con la relazione giurata di stima di cui sopra,
modificando conseguentemente lo statuto della Società;
10) di prendere atto che, con nota del
Sindaco in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Consiglio
di Amministrazione, sono stati indicati i signori:
- BARZAN Carlo,
nato a Portacomaro (AT), il 17/01/1945;
- CAPPELLATO Vanni,
nato a Frotta Polesine (RO), il 02/07/1957;
- GARIGLIO Davide,
nato a Torino, il 03/04/1967;
- GRILLI Renato,
nato a Troia (FG), il 17/07/1941;
- GUIATI Giancarlo,
nato a Copparo (FE), il 07/4/1949;
11) di prendere atto che, con nota del
Sindaco in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Collegio Sindacale
sono stati indicati i signori:
- JOAN CELESIA
Lionello, nato a Torino il 14/06/1936, Sindaco Effettivo, iscritto
nel registro dei revisori contabili, con funzioni di Presidente;
- FLORIO Mario
Emanuele, nato a San Severo (FG) il 15/05/1941, Sindaco Effettivo,
iscritto nel registro dei revisori contabili;
- GARDI Margherita,
nata a Torino il 4/10/1946, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro
dei revisori contabili;
- GOLDONI Carlo
Federico, nato a Milano il 26/02/1961, Sindaco supplente, iscritto
nel registro dei revisori contabili;
- TEALDI Luigi,
nato a Terni il 10/11/1962, Sindaco supplente, iscritto nel registro
dei revisori contabili.
12) di stabilire che i compensi degli Amministratori
e dei Sindaci siano determinati in conformità con i compensi
degli Amministratori e dei Sindaci delle altre società
per azioni controllate dalla Città;
13) di prendere atto che ATM S.p.A. conserva
ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione,
subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi all'originaria
Azienda Speciale, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi
nazionale ed aziendale;
14) di confermare in capo alla ATM S.p.A.
i medesimi contratti di servizio, convenzioni tra le quali la
Convenzione tra la Città di Torino e l'ATM circa l'uso
degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata, nella parte
in cui si specifica a carico dell'ATM l'onere dei rinnovi e delle
migliorie nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria
sia del suolo che degli armamenti, precisando per questi ultimi
l'obbligo di larghezza non inferiore a mt. 3,5 e concessioni di
cui è attualmente contraente la ATM Azienda Speciale e
di dichiarare, anche agli effetti della voltura e della trascrizione
nei pubblici registri, che fanno parte del patrimonio aziendale
tutti i beni immobili e mobili registrati già facenti parte
del fondo di dotazione spettante all'azienda, con le variazioni
di cui ai provvedimenti citati in narrativa, ed in particolare
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data
24 gennaio 2000 (mecc. 9912871/64) e della Giunta Comunale n.
215 in data 10 febbraio 2000 (mecc. 200001028/64), esecutiva dal
2 marzo 2000, con la precisazione che dette deliberazioni potranno
essere eseguite dall'azienda anche nella nuova veste giuridica
di Società per Azioni;
15) di prendere atto che la presente deliberazione
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione
di società previsti dalla vigente normativa in materia,
ferma l'applicazione degli articoli 2330, commi 3 e 4 (deposito
dell'atto costitutivo e iscrizione della società) e 2330
bis (pubblicazione dell'atto di costituzione) del Codice Civile;
16) di prendere atto pertanto, che la presente
deliberazione, unitamente allo statuto allegato, sono soggetti
all'omologazione da parte del Tribunale di Torino, ed a tal fine
di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato ovvero agli amministratori
della società di procedere al deposito della presente delibera
di trasformazione presso l'ufficio del registro delle imprese
di Torino entro 30 giorni dall'approvazione;
17) di incaricare il Sindaco, con facoltà
di delega, ad apportare alla presente delibera ed allo statuto
allegato tutte quelle varianti, soppressioni od aggiunte, eventualmente
richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione,
purché tali variazioni non riguardino elementi sostanziali
degli atti considerati, nel qual caso la modificazione dell'atto
costitutivo e dello statuto dovrà essere preventivamente
adottata in sede di delibera consiliare;
18) di dare atto che nessun onere di spesa
è a carico della Città (con eccezione degli oneri
finanziari derivanti dal sopra citato finanziamento utilizzato
per l'aumento di capitale) e di precisare che, ai sensi dell'art.
17, comma 56 della Legge 127/97, tutte le procedure e le assegnazioni
necessarie per la trasformazione in Società per Azioni
sono esenti da qualsiasi tassa e/o imposta, dandosi atto infine
che tutte le spese relative al perfezionamento degli atti inerenti
e conseguenti alla trasformazione, sono a carico della nuova Società
per Azioni, alla quale compete anche dare seguito agli adempimenti
successivi necessari all'adeguamento della società alle
regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dall'art.
17 della Legge 127/97;
19) di rinviare a successive eventuali
deliberazioni della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali
il perfezionamento della presente deliberazione;
20) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
Ai sensi dell'art. 17, comma 51, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, è costituita una Società per Azioni denominata "Azienda Torinese Mobilità S.p.A.", o in forma abbreviata "ATM Torino S.p.A.", con ovvero senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.
La società è a prevalente capitale pubblico e
il Comune di Torino ne detiene la maggioranza assoluta.
I rapporti tra l'ATM Torino S.p.A. e il Comune di Torino sono
regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici,
da appositi contratti.
La Società ha sede legale e centro direzionale in Torino,
Corso F. Turati n. 19/6.
Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi
secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie
e dipendenze.
La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.
La società ha per oggetto:
la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per
il trasporto pubblico;
la gestione comunque conseguita di servizi di trasporto pubblico;
la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura
e su strada e la relativa vigilanza;
la gestione di servizi di rimozione e bloccaggio autoveicoli;
la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità
individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche
attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale
e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia,
nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti,
ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della
strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate
al trasporto pubblico;
la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici
finalizzati alla gestione del traffico - la progettazione, costruzione
e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico,
compresa l'attività di agenzia di viaggio.
La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione,
direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico
e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli
indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto.
La società potrà compiere tutte le operazioni che
risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi
sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari,
mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque
atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa
esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi
dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive
modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle
attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197
del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n.
1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo
1° settembre 1993 n. 385.
La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente
comma, potrà infine esercitare tutte le attività
di cui sopra in via diretta o assumendo partecipazioni ed interessenze
in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere,
aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà
prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie
che di terzi.
Il Capitale Sociale è di Lire 523.753.371.156, suddiviso
in numero 523.753.371.156 azioni nominative di Lire 1 cadauna.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante
emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti
di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci. Per addivenire
alla copertura del fabbisogno finanziario della società,
il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci
di effettuare versamenti in conto capitale. Potrà altresì
richiedere finanziamenti ad altro titolo. Tali finanziamenti dovranno
comunque avvenire nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale
per il Credito del 3 marzo 1994 e delle norme applicative emanate
dalla Banca d'Italia.
Le azioni sono nominative e indivisibili.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola,
adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente
statuto.
Possono detenere azioni:
il Comune di Torino;
altri soggetti, pubblici o privati.
Il Comune di Torino deve detenere un numero di azioni non inferiore
al 51% del capitale sociale.
Le azioni - detenute dal Comune di Torino - costituenti il 51%
del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario,
il quale, a garanzia della previsione di cui al comma che precede,
deve sempre restare depositato con specifica annotazione di vincolo,
presso la sede della società, tale deposito essendo costituito
del diritto a partecipare alle assemblee sociali.
Le azioni detenute dal Comune di Torino in eccedenza al 51 % del
capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati
e sono liberamente trasferibili.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con
la Società, è quello che risulta dal Libro dei Soci.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione
in una o più volte, nei termini e nei modi che Io stesso
reputi convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi
nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal
Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori
di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344
C.C.
Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed
a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione
su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà
previamente - con lettera raccomandata r.r. - offrirle in acquisto
agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del
C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, specificando
il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono,
entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma
precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata
r.r., indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente nella
quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà
di acquistare la totalità delle azioni o dei diritti di
opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate
dall'offerente.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci,
le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno
attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione
al capitale della Società.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da uno o più
soci, le azioni od i diritti verranno attribuiti in parti uguali
all'insieme dei soci e quindi ripartiti tra i singoli soci applicando
i criteri indicati nel comma precedente, ricorrendo al sorteggio
qualora, per i quantitativi disponibili, detti criteri non risultassero
utilizzabili.
9.1 Assemblea degli azionisti
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge
e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale,
purché in Torino.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità
dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla
legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché
non intervenuti o dissenzienti.
9.2 Avviso di convocazione
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata
dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da pubblicarsi
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso deve contenere
la data, l'ora e il luogo di convocazione, nonché l'elenco
delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere
fissato il giorno della seconda convocazione.
In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente
costituita e può validamente deliberare quanto sia rappresentato
l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori
in carica e i Sindaci effettivi. In tal caso, però, ciascuno
degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
9.3 Convocazione
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per
l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze Io richiedano,
la stessa può tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale.
L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il
Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti
dalla legge.
L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì
convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino
almeno un quinto del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno
indicare nella domanda gli argomenti da trattare.
L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni
a questa riservate dalla legge, ed inoltre:
sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in
società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni
comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive
adottate nel corso di 12 mesi, l'alienazione di quote superiori
al 20%, o comunque la perdita del controllo su tali società.
sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiori
al 3% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo
bilancio approvato dall'ATM Torino S.p.A.
sull'approvazione del budget dell'esercizio e degli investimenti.
9.4 Intervento e voto
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino
iscritti nel Libro Soci almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e
che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati
nell'avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro
legittimazione.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai
sensi dell'art. 2372 C.C..
Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente
diritto di voto.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine
al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità
delle deleghe.
9.5 Presidenza e segreteria
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione. in caso di assenza od impedimento del Presidente
del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta,
nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente,
di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è
designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni
Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal
Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio
scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria
la nomina del Segretario.
9.6 Costituzione e deliberazioni
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera
a norma di legge.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine
alla regolare costituzione dell'Assemblea.
La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli
interventi e la scelta del sistema di votazione (fatto salvo quanto
previsto all'articolo 8), compete al Presidente dell'Assemblea.
10.1 Numero degli amministratori
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero dispari di membri, non inferiori a 5 e non
superiori a 9, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea
prima di procedere alla nomina.
10.2 Nomina degli amministratori
Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, al Comune di Torino
spetta la nomina diretta di un numero maggioritario di amministratori,
non superiore al numero massimo degli stessi meno uno e proporzionale
all'entità della propria partecipazione, e precisamente
alla nomina di un amministratore per ogni quota di capitale sociale
posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero
di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50%
di tale quota.
Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla
votazione per la nomina dei restanti amministratori.
I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base
di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino,
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un progressivo
pari ai posti da coprire.
A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto
previsto dall'art. 8.2, e le liste potranno essere presentate
da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente
almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea
ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso
la sede sociale, almeno 10 giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli
azionisti che hanno concorso a presentarle. Al fine di comprovare
la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti
interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede
della Società, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto
a quello fissato per l'Assemblea, copia dei biglietti di ammissione.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare
una sola lista. Le adesioni in violazione di tale divieto non
sono attribuibili ad alcuna lista.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli
azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili, dell'incarico
da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione
dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessuno può essere candidato in più di una lista
a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di
votare una sola lista. l voti ottenuti da ciascuna lista saranno
successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il
numero dei Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno
progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine
della stessa previsto. I quozienti cosi ottenuti saranno disposti
in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro
che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che
non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto
il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore,
ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori,
nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato
di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti di lista è sempre a parità
di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea
risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice
di voti.
10.3 Altre disposizioni
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore
a tre esercizi. Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino
sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dal Comune
stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori
spetterà al Comune di Torino la nomina diretta del o dei
loro sostituti, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati
dagli azionisti di minoranza, alla loro sostituzione provvedono
se possibile i residui amministratori nominati dagli azionisti
di minoranza. I sostituti durano in carica fino alla successiva
assemblea.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è
incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere
o di Assessore del Comune di Torino o con le analoghe cariche
di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni
previste dall'art. 2390 del Codice Civile.
Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più
ampi poteri di amministrazione sia ordinaria, sia straordinaria
della società, salvo quanto espressamente riservato per
legge all'assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già
provveduto l'Assemblea, nomina tra i propri membri:
- il Presidente, scelto tra i Consiglieri
nominati dal Comune di Torino;
- il Vice Presidente.
Il Consiglio può nominare:
- un Amministratore Delegato, conferendogli
proprie attribuzioni;
- un Direttore Generale, dotato di previa
esperienza nel settore di attività della società,
attribuendogli i relativi poteri.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario,
scelto anche al di fuori dei propri membri.
Il Consiglio può costituire un Comitato Esecutivo, determinandone
i poteri ed il numero dei componenti, nell'ambito del quale dovranno
in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi
dal Comune di Torino. Non sono delegabili, oltre a quelli che
la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni
sui seguenti atti:
- la politica generale degli investimenti
e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti
locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto
della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione di azioni
o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni
convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto
di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino complessivamente
ed anche se con deliberazioni successive, un investimento superiore
a lire tre miliardi nell'arco di tre mesi;
- la vendita di azioni o di partecipazioni
in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili
o di obbligazioni con warrant, o di aziende , ogni qualvolta tali
operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni
successive, un disinvestimento superiore a lire tre miliardi nell'arco
di tre mesi;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili
e le operazioni immobiliari di importo superiore a un miliardo
di lire;
- l'assunzione di finanziamenti per importi
superiori a lire tre miliardi nell'arco di tre mesi, con esclusione,
peraltro, delle operazioni bancarie di carattere ordinario;
- la concessione di garanzie in favore
di terzi - con esclusione, peraltro, delle società controllate
o collegate - di importi superiori a lire tre miliardi nell'arco
di tre mesi;
- l'adozione di qualsiasi decisione in
ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni
della Società in altre società, ogni qualvolta in
tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive
cariche sociali.
Il Consiglio di Amministrazione redige il budget dell'esercizio
e degli investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare
proprie attribuzioni - escluse quelle espressamente riservate
alla propria competenza - al Presidente, al Vicepresidente, all'Amministratore
Delegato, al Comitato esecutivo, a singoli Consiglieri, al Direttore
Generale, a Dirigenti e a dipendenti.
Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate
e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi
determinandone la composizione i compiti e le indennità.
Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del regolamento
interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore
Generale, dei Dirigenti e di altri dipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un
terzo degli Amministratori o su istanza scritta del Collegio Sindacale.
in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio
di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della
riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi
i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite
raccomandata, telefax o telegramma spediti al domicilio degli
Amministratori e dei Sindaci effettivi.
In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il
Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando
siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali
e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti
proposti.
Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente
del Consiglio di Amministrazione. Di ogni seduta viene redatto
il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa
le veci, ovvero d un notaio, costituiscono prova legale delle
deliberazioni ivi contenute.
L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità
a favore del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto
l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei
compensi tra i propri componenti, ivi compresi quelli investiti
di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del
Collegio Sindacale.
Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società
di fronte ai terzi e in giudizio nonché l'uso della firma
sociale.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito
dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di che sostituisce
il Presidente costituisce prova dall'assenza o dell'impedimento
di quest'ultimo.
L'Amministratore Delegato, ove nominato, ha la rappresentanza
della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché
l'uso della firma sociale nei limiti dei poteri attribuiti.
Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci
effettivi.
Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.
I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere
revocati se non per giusta causa.
Al Comune di Torino spetta la nomina del Presidente del Collegio
Sindacale, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai
sensi dell'art. 2458 del Codice Civile. Il secondo Sindaco Effettivo
e il secondo Sindaco Supplente saranno nominati dall'Assemblea,
secondo le procedure di cui all'art. 9.2.
Ai Sindaci compete altresì il rimborso delle spese sostenute
per l'esercizio del proprio ufficio.
Il bilancio della Società sarà assoggettato a revisione
contabile ad opera di una società di revisione iscritta
nell'albo speciale di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede
alla formazione del Bilancio di esercizio. Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione è comunque tenuto una volta all'anno
a relazionare al Consiglio Comunale circa l'attività, il
servizio erogato, lo stato patrimoniale, i piani di sviluppo della
società e del servizio.
Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le
proprie competenze rispetto ad indirizzo e controllo ai sensi
dell'articolo 32 della Legge 142/90.
L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale
è attribuito come segue:
il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce
le modalità della liquidazione e nomina uno o più
liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte
le azioni.
Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.