Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale                                                                                                 n. ord. 80
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali                                                                               2000 03332/64

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MAGGIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE ATM NELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA “AZIENDA TORINESE MOBILITA' S.P.A.”, AI SENSI DELL'ART. 17 (COMMI 51-57) DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con l'Assessore Corsico.

    Il Consiglio Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 142/90, con deliberazione in data 20 febbraio 1995 (mecc. 9409946/01), avviava la trasformazione delle aziende municipalizzate torinesi in Società per Azioni e Aziende Speciali e, tra l'altro, demandava alla Giunta di provvedere, in collaborazione con le aziende stesse alla predisposizione di vari atti e di quanto necessario per procedere alle trasformazioni, riservando al Consiglio l'esercizio del potere deliberativo su tali atti.
    In data 13 marzo 1997, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 150 (mecc. 9701208/64) approvava gli atti necessari per la costituzione, a far data dal 1° aprile 1997, dell'Azienda Speciale denominata “Azienda Torinese Mobilità”, con il patrimonio già facente capo all'Azienda Tranvie Municipali, costituita tramite il riscatto della rete tranviaria della società elettrica Alta Italia in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 28 novembre 1906, ed avente come scopo la gestione del servizio pubblico di trasporto locale.
    Tuttavia in materia di servizi pubblici locali, si è assistito ad una continua e serrata produzione normativa, volta ad un'ottimizzazione dei servizi ed alla fissazione di obiettivi che sottostanno all'adozione di strumenti privatistici.
    Già la legge 142/90 ha previsto per la gestione del servizio pubblico l'assunzione della forma societaria finalizzata ad un recupero di efficienza delle imprese pubbliche locali in una prospettiva di attuazione definitiva dei principi di remuneratività del servizio erogato, di economicità, di equilibrio finanziario della gestione, di miglioramento della qualità, di certezza del Bilancio e, infine, di snellimento delle procedure interne improntate ad uno schema imprenditoriale e non solo amministrativo.
    Il passaggio alla gestione in forma societaria dei servizi già espletati dalle Aziende Speciali, è stato inoltre oggetto di attento esame e semplificazione da parte del legislatore che è intervenuto con una speciale ed innovativa disciplina di snellimento. La recente legge Bassanini (Legge 15 maggio 1997 n. 127) è intervenuta modificando il testo dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 142/90, con la previsione che gli EE.LL. possano costituire o partecipare a società a prevalente capitale pubblico "qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati", e prevedendo che le Aziende Speciali si possano trasformare in società per azioni e a responsabilità limitata.
    L'art. 17, commi 51- 57 della legge stessa ha introdotto infatti un iter semplificato per la trasformazione delle Aziende Speciali, costituite ai sensi dell'art. 22, c. 3, lett. c) della L. 142/90 in Società per Azioni, consentendo ai Comuni di trasformare le Aziende con atto unilaterale garantendo la continuità di tutti i rapporti sotto la nuova forma giuridica (la trasformazione attua un'ipotesi di successione universale dall'Azienda Speciale alla Società) e consentendo all'Ente di restare unico azionista per un periodo massimo di due anni.
    Il legislatore, inoltre, al fine di rafforzare la spinta alla trasformazione, è anche intervenuto espressamente in materia di trasporto pubblico locale. L'art. 18 del D.Lgs 19 novembre 1997 n. 422, come modificato dal D.Lgs 20 settembre 1999 n. 400, prevede che “le Regioni e gli EE.LL., nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31/12/2000, la trasformazione delle Aziende Speciali e dei Consorzi anche con le procedure di cui all'art. 17 commi 51 e seguenti della Legge 15 maggio 1997 n. 127 in Società per Azioni .”. L'attenzione del legislatore al riassetto organizzativo del trasporto pubblico locale risponde anche alla finalità espressamente dichiarata dallo stesso D.Lgs di “incentivare il superamento degli assetti monopolistici ed introdurre regole di concorrenzialità nella gestione .”.
    La Legge della Regione Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale” recepisce i principi e le finalità di cui al predetto D.Lgs. al fine di rendere il servizio più efficiente ed efficace e, all'articolo 22, detta norme in materia di riassetto organizzativo delle aziende pubbliche, prevedendo che gli Enti Locali procedano alla trasformazione delle Aziende Speciali in Società di Capitali di cui gli Enti possono restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione deve essere completata entro il 31 dicembre 2000. L'art. 22 c. 5 della Legge Regionale prevede altresì che gli EE.LL che effettuano la trasformazione entro il termine stabilito, possono procedere, per una sola volta, all'affidamento diretto dei servizi alle Società derivanti dalla trasformazione mediante la stipulazione dei relativi contratti per un periodo non superiore ai due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, la Legge stabilisce i criteri di intervento prima a carico del Sindaco, successivamente a carico della Regione che procede all'affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali. A seguito dell'attivazione delle procedure concorsuali saranno garantite ai lavoratori dipendenti dell'ATM S.p.A. l'assorbimento nelle condizioni vigenti al momento dell'espletamento della gara sia in termini salariali che contrattuali, da parte del soggetto aggiudicatario del servizio.
    La trasformazione conseguente dalla puntuale applicazione della normativa statale nonché della normativa regionale, acquisisce pertanto particolare rilievo nell'organizzazione del trasporto pubblico locale, che sta ricevendo un decisivo stimolo dalla profonda evoluzione in corso in materia.
    L'assunzione della forma societaria nascente dalla trasformazione viene a configurarsi come un passo di particolare importanza sia sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa, che sotto il profilo della graduale introduzione di regole di concorrenza anche nel settore in oggetto, infatti essa:
-    dà vita, per garantire e consolidare la gestione pubblica dei servizi di trasporto e affini in ambito locale, ad un soggetto aziendale dotato di forte capacità competitiva che deve perciò disporre di capacità di decisioni rapide ed imprenditoriali contraddistinte da una autonomia organizzativa e decisionale basate su di un'azione soggetta al giudizio pieno dei soci;
-    crea le condizioni per passare da una concezione tradizionale, monoblocco, dell'azienda ad un'articolazione societaria in grado di associare alla contitolarità della società altri enti pubblici locali, conseguendo in tal modo indubbi vantaggi in termini di coordinamento delle attività e dei programmi di settore ed evitando ulteriori sovrapposizioni di compiti ed attività svolti a livello locale da altri gestori di servizi, nonché avviando un'eventuale collaborazione con operatori economici privati non solo in termini finanziari, ma anche di competenza e professionalità.
    La trasformazione dell'azienda in Società per Azioni inoltre può concorrere al raggiungimento di ulteriori importanti obiettivi di sviluppo economico della Città attraverso:
-    il rafforzamento finanziario dell'azienda trasformata, l'espansione territoriale e settoriale dell'attività, l'accesso a più vaste reti per quanto riguarda mercati, tecnologie e partnerships, favorendone la crescita con positive conseguenze sul piano occupazionale e reddituale in considerazione dell'obbligo già sancito dal D.Lgs. 400/99 di affidare i servizi di trasporto esclusivamente mediante procedure concorsuali. Pertanto una ATM più solida e forte può più facilmente concorrere all'assegnazione del servizio di trasporto collettivo nell'ambito torinese, ma può anche più facilmente concorrere su altre aree territoriali;
-    lo stimolo ad una maggior efficienza e qualità del servizio, in quanto la legislazione prevede la possibilità di un affidamento diretto alle società per azioni trasformate entro il 31/12/2000 solo per una volta e per un periodo massimo di due anni;
-    la qualificazione di Torino quale polo capace di fornire know-how gestionale e di engineering nell'ambito dei servizi di trasporto collettivo, che lo sviluppo dell'azienda trasformata può favorire;
-    l'accesso al credito da parte dell'azienda stessa che, in tal modo, non dovrà più necessariamente dipendere dai trasferimenti del Comune, ma potrà reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento;
-    la costituzione di una società per azioni, quale tappa avanzata del processo evolutivo dell'azienda, che apre percorsi ed opportunità altrimenti negate all'azienda speciale e che colloca i servizi e le attività in una prospettiva di mercato, e quindi di innovazione.
    Le predette motivazioni sono rafforzate dal favore della disciplina fiscale: l'art. 17, comma 56 della L. 127/97 prevede che il conferimento e l'assegnazione dei beni degli Enti Locali e delle Aziende Speciali alle Società per Azioni costituite ai sensi del comma 51 della stessa Legge sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
    Alla luce della vigente normativa e considerata l'attuale limitazione dell'autonomia gestionale dell'Ente rispetto alle forme di gestione, appare opportuno avviare la fase di trasformazione dell'Azienda Speciale ATM in Società per Azioni, attraverso il procedimento unilaterale disciplinato dall'art.17, c. 51-57 della L. 127/97, con la presente delibera di trasformazione che tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa civilistica, fermo restando l'obbligatoria osservanza degli articoli 2330, c.3 e 4 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) e 2330 bis (pubblicazione dell'atto di costituzione).
    La nuova società è pertanto costituita con il presente provvedimento deliberativo ed è regolata dallo Statuto allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, quale predisposto dagli uffici della Pubblica Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dell'Azienda.
    In particolare la società nascente dalla trasformazione:
-    è denominata ”Azienda Torinese Mobilità S.p.A.”, in forma abbreviata ATM Torino S.p.A.,
-    ha sede in Torino, corso Turati, 19/6,
-    ha il seguente oggetto sociale:
    -    la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico;
    -    la gestione comunque conseguita di servizi di trasporto pubblico;
    -    la progettazione, costruzione, gestione dei parcheggi, in struttura e su strada, e la relativa vigilanza;
    -    la gestione di servizi di rimozione e bloccaggio autoveicoli;
    -    la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
    -    la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico;
    -    la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio.
    -    La società ha ancora come oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto.
    La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari,
    mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni al pubblico risparmio ai sensi dell'art 18 della Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, c. 2, Legge 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla Legge 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
    La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta o assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi;
-    il Capitale Sociale iniziale della società è determinato in Lire 523.753.371.156, suddiviso in n. 523.753.371.156 azioni nominative da L. 1 ciascuna ed è interamente sottoscritto dalla Città di Torino quale unico socio della Società fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Trascorso il biennio, il Comune di Torino passerà dalla partecipazione totalitaria a quella maggioritaria, adottando la soluzione di assetto societario indicato dall'art. 22, lett. e) della L. 142/90;

     L'importo del Capitale Sociale deriva da:
-    Fondo di dotazione                                                                    L. 489.943.952.003
-    Aumento Capitale conseguente alla patrimonializzazione
     degli utili derivanti dalla gestione parcheggi                                    L. 35.667.836.153
-    Diminuzione del Capitale per cessione Terreni Fontanesi/Nizza    L. (1.858.417.000)
                                                                                                    ------------------------
-    Capitale Sociale                                                                         L. 523.753.371.156

     Si rileva infatti che:
-    con deliberazione n. 12 in data 24 gennaio 2000 (mecc. 9912871/64) il Consiglio Comunale ha approvato la diminuzione del Capitale di dotazione dell'azienda per l'acquisizione a favore della Città del diritto di proprietà sui terreni denominati “Fontanesi” e Nizza- Carducci”, con riserva a favore dell'azienda dei diritti di superficie meglio individuati, anche nel loro valore, con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 in data 10 febbraio 2000 (mecc. 200001028/64);
-    con il medesimo provvedimento n. 12 il Consiglio Comunale ha previsto un futuro aumento del fondo di dotazione per un ammontare di L. 35.667.836.153, conseguente alla patrimonializzazione degli utili derivanti dalla gestione dei parcheggi cittadini, così come previsto dal relativo contratto di servizio.
    Peraltro a fine 1998 la Società esponeva perdite mandate a nuovo per L. 92.710.280.476: tale posta verrà mantenuta all'interno del Patrimonio Netto della nuova S.p.A. con la stessa descrizione in quanto la stessa verrà ripianata con i finanziamenti di cui alla legge 194/98 o della Regione Piemonte stessa.
    Il Capitale Sociale così determinato non è pertanto inferiore al Fondo di Dotazione della Azienda Speciale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e non è inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime, ciò ai sensi dell'art. 17, comma 51 della L. 127/97.
    Ai sensi dell'art. 17, c. 53 L. 127/97, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione della Società, gli amministratori dovranno richiedere ad un esperto designato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 primo comma del Codice Civile. Entro sei mesi dal ricevimento della relazione, gli amministratori e i sindaci dovranno determinare i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, dopo aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non saranno determinati in via definitiva le azioni della Società sono inalienabili.
    Rispetto alle condizioni contrattuali, all'occupazione dei lavoratori ATM e a tutti i rapporti già in capo all'Azienda Speciale va ricordato che le società costituite dalla trasformazione di aziende speciali conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie con successione universale della società alla Azienda Speciale, senza soluzioni incisive sulla continuità del servizio e sugli affidamenti connessi e con l'espressa conferma a favore della Società così costituita della prosecuzione in affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici già facenti capo all'Azienda ATM.
    A tal proposito si conferma quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2000 (mecc. 9912871/64) relativamente alla integrazione della Convenzione tra la Città e l'ATM circa l'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata nella parte in cui si specifica a carico dell'ATM l'onere dei rinnovi e delle migliorie nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria sia del suolo che degli armamenti, precisando per questi ultimi l'obbligo di larghezza non inferiore a mt. 3,5.
-    L'Amministrazione della Società per i primi tre anni viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in analogia al numero dei consiglieri nominati nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale. In base al normale iter procedurale che regola le nomine degli amministratori e dei sindaci rappresentanti della Città negli organi di amministrazione delle aziende e società, il Sindaco, con nota del 27 aprile 2000 ha indicato i primi amministratori di ATM S.p.A. nelle seguenti persone:
    -    BARZAN Carlo, nato a Portacomaro (AT), il 17/01/1945
    -    CAPPELLATO Vanni, nato a Frotta Polesine (RO), il 02/07/1957
    -    GARIGLIO Davide, nato a Torino, il 03/04/1967
    -    GRILLI Renato, nato a Troia (FG), il 17/07/1941
    -    GUIATI Giancarlo, nato a Copparo (FE), il 07/04/1949
-    Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
    A comporre il primo Collegio Sindacale, per la durata del primo triennio, con la stessa nota del 27 aprile 2000 il Sindaco ha indicato i signori:
    -    JONA CELESIA Lionello, nato a Torino il 14/06/1936, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili, con funzioni di Presidente;
    -    FLORIO Mario Emanuele, nato a San Severo (FG) il 15/05/1941, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili;
    -    GARDI Margherita, nata a Torino il 4/10/1946, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili;
    -    GOLDONI Carlo Federico, nato a Milano il 26/02/1961, Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili;
    -    TEALDI Luigi, nato a Terni il 10/11/1962, Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili.
-    La Società ha durata fino al 31/12/2100.
    Per tutto quanto qui non previsto si rinvia allo Statuto allegato.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la trasformazione, ai sensi dell'art 17, comma 51 della L. 127/97 della Azienda Speciale “Azienda Torinese Mobilità”, costituita ai sensi dell'art. 22, c 3, lettera c) della L 142/90, nella Società per Azioni a maggioranza pubblica locale denominata “Azienda Torinese Mobilità S.p.A.”, in forma abbreviata “A.T.M. Torino S.p.A.” sulla base delle previsioni normative del D.Lgs. 422/97 come modificato dal D.Lgs. 400/99, della legge Regione Piemonte n.1/2000, e per le motivazioni di cui in narrativa che si richiamano integralmente; la trasformazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Ai fini contabili, ove possibile, la trasformazione decorrerà a far data dal 1/1/2000;
2)    di approvare lo statuto della predetta Società per Azioni che si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), per farne parte integrante e sostanziale, richiamandone tutte le indicazioni, che unitamente a quelle contenute in narrativa, si intendono riportate e trascritte, ed in particolare:
    a)    la società ha sede in Torino, corso Turati 19/6;
    b)    il comune di Torino è unico azionista;
    c)    la società ha durata fino al 31/12/2100;
    d)    il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2000;
3)    di stabilire che il Capitale Sociale della società ATM Torino S.p.A. è di L. 523.753.371.156, rappresentato da numero 523.753.371.156 azioni del valore nominale di L. 1 (lire una) ciascuna, così come determinato in narrativa, ed è superiore al Fondo di Dotazione dell'azienda risultante dall'ultimo bilancio approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 51 Legge 127/97;
4)    di confermare, per quanto possa occorrere, che il capitale come sopra determinato è comprensivo dell'aumento di capitale di L. 35.667.836.153, a favore dell'azienda speciale ATM , di cui il Consiglio Comunale aveva già preso atto con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9912871/64), e che detto aumento sarà finanziato con economie di finanziamenti contratti precedentemente e/o mediante accensione di un finanziamento a m/l termine con Istituto da stabilire;
5)    di prendere atto delle perdite riportate a nuovo per L. 92.710.280.476, con la precisazione che dette perdite saranno ripianate con i finanziamenti stabiliti dalla Legge 194/98 o a mezzo di finanziamenti regionali della Regione Piemonte. Il residuo del Patrimonio Netto conferito viene imputato a riserve e fondi, con la stessa denominazione e destinazione previste nel bilancio dell'Azienda trasformata, ove possibile;
6)    di dare atto che la quota di capitale del Comune di Torino, quale socio unico della società ATM S.p.A., fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione, è corrispondente a numero 523.753.371.156 azioni del valore nominale di L. 1 cadauna, che saranno interamente sottoscritte dal Sindaco pro tempore. Entro due anni la partecipazione totalitaria pubblica dovrà essere sostituita con la partecipazione maggioritaria pubblica, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, lett. e) della L. 142/90;
7)    di prendere atto che, entro tre mesi dalla costituzione della Società, gli amministratori dovranno richiedere ad un esperto del Tribunale una relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2343, c.1 del C.C., contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti;
8)    di prendere atto che, nei sei mesi successivi alla predisposizione della relazione giurata di stima di cui al precedente punto, gli amministratori ed i Sindaci provvederanno a controllare la valutazione contenuta nella suddetta relazione, procederanno alla revisione di stima anche sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 9912871/64 e, se sussistono fondati motivi, determineranno definitivamente i valori patrimoniali conferiti e provvederanno a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in S.p.A.. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili;
9)    di prendere atto che in occasione della perizia dei valori patrimoniali, si procederà ad adeguare per arrotondamento il Capitale Sociale della ATM S.p.A. in Euro, rideterminando conseguentemente il valore nominale delle azioni, anche con operazioni che comportino la movimentazione delle riserve, e comunque dopo che il capitale sarà determinato nel suo esatto ammontare con la relazione giurata di stima di cui sopra, modificando conseguentemente lo statuto della Società;
10)    di prendere atto che, con nota del Sindaco in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Consiglio di Amministrazione, sono stati indicati i signori:
    -    BARZAN Carlo, nato a Portacomaro (AT), il 17/01/1945;
    -    CAPPELLATO Vanni, nato a Frotta Polesine (RO), il 02/07/1957;
    -    GARIGLIO Davide, nato a Torino, il 03/04/1967;
    -    GRILLI Renato, nato a Troia (FG), il 17/07/1941;
    -    GUIATI Giancarlo, nato a Copparo (FE), il 07/4/1949;
11)    di prendere atto che, con nota del Sindaco in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Collegio Sindacale sono stati indicati i signori:
    -    JOAN CELESIA Lionello, nato a Torino il 14/06/1936, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili, con funzioni di Presidente;
    -    FLORIO Mario Emanuele, nato a San Severo (FG) il 15/05/1941, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili;
    -    GARDI Margherita, nata a Torino il 4/10/1946, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili;
    -    GOLDONI Carlo Federico, nato a Milano il 26/02/1961, Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili;
    -    TEALDI Luigi, nato a Terni il 10/11/1962, Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili.
12)    di stabilire che i compensi degli Amministratori e dei Sindaci siano determinati in conformità con i compensi degli Amministratori e dei Sindaci delle altre società per azioni controllate dalla Città;
13)    di prendere atto che ATM S.p.A. conserva ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi all'originaria Azienda Speciale, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionale ed aziendale;
14)    di confermare in capo alla ATM S.p.A. i medesimi contratti di servizio, convenzioni tra le quali la Convenzione tra la Città di Torino e l'ATM circa l'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata, nella parte in cui si specifica a carico dell'ATM l'onere dei rinnovi e delle migliorie nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria sia del suolo che degli armamenti, precisando per questi ultimi l'obbligo di larghezza non inferiore a mt. 3,5 e concessioni di cui è attualmente contraente la ATM Azienda Speciale e di dichiarare, anche agli effetti della voltura e della trascrizione nei pubblici registri, che fanno parte del patrimonio aziendale tutti i beni immobili e mobili registrati già facenti parte del fondo di dotazione spettante all'azienda, con le variazioni di cui ai provvedimenti citati in narrativa, ed in particolare di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 24 gennaio 2000 (mecc. 9912871/64) e della Giunta Comunale n. 215 in data 10 febbraio 2000 (mecc. 200001028/64), esecutiva dal 2 marzo 2000, con la precisazione che dette deliberazioni potranno essere eseguite dall'azienda anche nella nuova veste giuridica di Società per Azioni;
15)    di prendere atto che la presente deliberazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa in materia, ferma l'applicazione degli articoli 2330, commi 3 e 4 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) e 2330 bis (pubblicazione dell'atto di costituzione) del Codice Civile;
16)    di prendere atto pertanto, che la presente deliberazione, unitamente allo statuto allegato, sono soggetti all'omologazione da parte del Tribunale di Torino, ed a tal fine di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato ovvero agli amministratori della società di procedere al deposito della presente delibera di trasformazione presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino entro 30 giorni dall'approvazione;
17)    di incaricare il Sindaco, con facoltà di delega, ad apportare alla presente delibera ed allo statuto allegato tutte quelle varianti, soppressioni od aggiunte, eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione, purché tali variazioni non riguardino elementi sostanziali degli atti considerati, nel qual caso la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto dovrà essere preventivamente adottata in sede di delibera consiliare;
18)    di dare atto che nessun onere di spesa è a carico della Città (con eccezione degli oneri finanziari derivanti dal sopra citato finanziamento utilizzato per l'aumento di capitale) e di precisare che, ai sensi dell'art. 17, comma 56 della Legge 127/97, tutte le procedure e le assegnazioni necessarie per la trasformazione in Società per Azioni sono esenti da qualsiasi tassa e/o imposta, dandosi atto infine che tutte le spese relative al perfezionamento degli atti inerenti e conseguenti alla trasformazione, sono a carico della nuova Società per Azioni, alla quale compete anche dare seguito agli adempimenti successivi necessari all'adeguamento della società alle regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17 della Legge 127/97;
19)    di rinviare a successive eventuali deliberazioni della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali il perfezionamento della presente deliberazione;
20)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.


AZIENDA TORINESE MOBILITA' S.p.A.

STATUTO

Titolo 1 - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi dell'art. 17, comma 51, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, è costituita una Società per Azioni denominata "Azienda Torinese Mobilità S.p.A.", o in forma abbreviata "ATM Torino S.p.A.", con ovvero senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Partecipazione maggioritaria pubblica e garanzia del servizio pubblico

La società è a prevalente capitale pubblico e il Comune di Torino ne detiene la maggioranza assoluta.
I rapporti tra l'ATM Torino S.p.A. e il Comune di Torino sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da appositi contratti.

Articolo 3 - Sede

La Società ha sede legale e centro direzionale in Torino, Corso F. Turati n. 19/6.
Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Articolo 4 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5 - Oggetto

La società ha per oggetto:
la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico;
la gestione comunque conseguita di servizi di trasporto pubblico;
la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza;
la gestione di servizi di rimozione e bloccaggio autoveicoli;
la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico - la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio.
La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto.
La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.
La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta o assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Titolo II - Capitale sociale - Partecipazione maggioritaria pubblica - Azioni

Articolo 6 - Capitale sociale

Il Capitale Sociale è di Lire 523.753.371.156, suddiviso in numero 523.753.371.156 azioni nominative di Lire 1 cadauna.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo. Tali finanziamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito del 3 marzo 1994 e delle norme applicative emanate dalla Banca d'Italia.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.
Possono detenere azioni:
il Comune di Torino;
altri soggetti, pubblici o privati.
Il Comune di Torino deve detenere un numero di azioni non inferiore al 51% del capitale sociale.
Le azioni - detenute dal Comune di Torino - costituenti il 51% del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale, a garanzia della previsione di cui al comma che precede, deve sempre restare depositato con specifica annotazione di vincolo, presso la sede della società, tale deposito essendo costituito del diritto a partecipare alle assemblee sociali.
Le azioni detenute dal Comune di Torino in eccedenza al 51 % del capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro dei Soci.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che Io stesso reputi convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

Articolo 8 - Prelazione ai soci

Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente - con lettera raccomandata r.r. - offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata r.r., indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da uno o più soci, le azioni od i diritti verranno attribuiti in parti uguali all'insieme dei soci e quindi ripartiti tra i singoli soci applicando i criteri indicati nel comma precedente, ricorrendo al sorteggio qualora, per i quantitativi disponibili, detti criteri non risultassero utilizzabili.

Titolo III - Assemblea
Articolo 9 - Assemblea

9.1 Assemblea degli azionisti
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Torino.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
9.2 Avviso di convocazione
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.
In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quanto sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
9.3 Convocazione
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze Io richiedano, la stessa può tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.
L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, ed inoltre:
sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, l'alienazione di quote superiori al 20%, o comunque la perdita del controllo su tali società.
sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiori al 3% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'ATM Torino S.p.A.
sull'approvazione del budget dell'esercizio e degli investimenti.
9.4 Intervento e voto
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel Libro Soci almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C..
Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.
9.5 Presidenza e segreteria
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
9.6 Costituzione e deliberazioni
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.
La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione (fatto salvo quanto previsto all'articolo 8), compete al Presidente dell'Assemblea.

Titolo IV - Amministrazione
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

10.1 Numero degli amministratori
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiori a 5 e non superiori a 9, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.
10.2 Nomina degli amministratori
Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di un numero maggioritario di amministratori, non superiore al numero massimo degli stessi meno uno e proporzionale all'entità della propria partecipazione, e precisamente alla nomina di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.
Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.
I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un progressivo pari ai posti da coprire.
A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 8.2, e le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea, copia dei biglietti di ammissione.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili, dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessuno può essere candidato in più di una lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. l voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa previsto. I quozienti cosi ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista è sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.
10.3 Altre disposizioni
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori spetterà al Comune di Torino la nomina diretta del o dei loro sostituti, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli azionisti di minoranza, alla loro sostituzione provvedono se possibile i residui amministratori nominati dagli azionisti di minoranza. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Torino o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.
Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria, sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 11 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i propri membri:
-    il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino;
-    il Vice Presidente.
Il Consiglio può nominare:
-    un Amministratore Delegato, conferendogli proprie attribuzioni;
-    un Direttore Generale, dotato di previa esperienza nel settore di attività della società, attribuendogli i relativi poteri.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.
Il Consiglio può costituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino. Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:
-    la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
-    le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
-    l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino complessivamente ed anche se con deliberazioni successive, un investimento superiore a lire tre miliardi nell'arco di tre mesi;
-    la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende , ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive, un disinvestimento superiore a lire tre miliardi nell'arco di tre mesi;
-    l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore a un miliardo di lire;
-    l'assunzione di finanziamenti per importi superiori a lire tre miliardi nell'arco di tre mesi, con esclusione, peraltro, delle operazioni bancarie di carattere ordinario;
-    la concessione di garanzie in favore di terzi - con esclusione, peraltro, delle società controllate o collegate - di importi superiori a lire tre miliardi nell'arco di tre mesi;
-    l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
Il Consiglio di Amministrazione redige il budget dell'esercizio e degli investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni - escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza - al Presidente, al Vicepresidente, all'Amministratore Delegato, al Comitato esecutivo, a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, a Dirigenti e a dipendenti.
Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione i compiti e le indennità.
Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei Dirigenti e di altri dipendenti.

Articolo 13 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori o su istanza scritta del Collegio Sindacale. in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite
raccomandata, telefax o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.
In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero d un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Articolo 15 - Compensi e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del Collegio Sindacale.
Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Titolo V - Rappresentanze Legale
Articolo 16 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di che sostituisce il Presidente costituisce prova dall'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.
L'Amministratore Delegato, ove nominato, ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale nei limiti dei poteri attribuiti.

Titolo VI - Collegio Sindacale e Revisori
Articolo 17 - Collegio Sindacale e revisori

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi.
Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.
I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.
Al Comune di Torino spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile. Il secondo Sindaco Effettivo e il secondo Sindaco Supplente saranno nominati dall'Assemblea, secondo le procedure di cui all'art. 9.2.
Ai Sindaci compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
Il bilancio della Società sarà assoggettato a revisione contabile ad opera di una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

Titolo VII - Bilancio e Utili
Articolo 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio di esercizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto una volta all'anno a relazionare al Consiglio Comunale circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale, i piani di sviluppo della società e del servizio.
Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze rispetto ad indirizzo e controllo ai sensi dell'articolo 32 della Legge 142/90.

Articolo 19 - Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Titolo VIII - Scioglimento
Articolo 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Titolo IX - Disposizioni Generali Articolo 21 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.